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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33270/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 33270/2023 promossa da nata il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
, nato il [...] a [...], , nata il
[...] Parte_3
23.09.2014 a Caxias do Sul (Brasile), nata il [...] Parte_4
a Caxias do Sul (Brasile), nato il [...] a [...] Parte_5
Sul (Brasile); nato l'[...] a [...], Parte_6
, nata il [...] a [...], Parte_7 [...]
nata il [...] a [...], tutti elettivamente domiciliati Parte_8 presso lo studio dell'avv. Giovanni Vaccaro, in via Grotta di Gregna 153, scala A – int.
5, a Roma, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti, ricorrenti contro
, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano, interveniente necessario
OGGETTO: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data
12.12.2024 ex art. 127ter c.p.c.
***
Con ricorso depositato in data 21.09.2023 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
, chiedendo che venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana Controparte_1 iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di , nato in Persona_1
1 data 5.09.1878 a Cologno Monzese, emigrato in Brasile, coniugato in data 5.09.1906 con , mai naturalizzatosi brasiliano, come risulta da certificazione Persona_2 dell'autorità brasiliana.
Il si è costituito in giudizio in data 3.06.2024, chiedendo nel Controparte_1 merito di “respingere la pretesa attorea ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite per le ragioni esposte” (cfr. conclusioni comp. risp. AdS).
Gli atti del giudizio sono stati comunicati al Pubblico Ministero in data 4.05.2024, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
All'udienza del 18.12.2024, svoltasi con modalità a trattazione scritta, a seguito del deposito delle note scritte prescritte ex art. 127ter c.p.c. ad opera di parte ricorrente in data 12.12.2024, il Tribunale si è riservato la decisione.
***
In virtù della normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo
1 Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il
17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In via preliminare, si osserva che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente … imprescrittibile … giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., Sez. Un., n. 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria, bensì contenziosa. Se è vero che il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in
2 linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa.
Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
In linea di principio si pone una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superata in concreto, essendovi prova, derivante da fatto notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile e Argentina -, le liste d'attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i dieci anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr. docc. da 27 a 31 all. ricorso).
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dall'oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Peraltro, i ricorrenti hanno effettuato la richiesta amministrativa.
Sussiste pertanto l'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, poiché tale avo ha trasmesso iure Persona_1 sanguinis la cittadinanza italiana al figlio , nato il [...] a [...] Persona_3
Caxias (Brasile), che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Deve osservarsi infine che non è possibile ritenersi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. “grande naturalizzazione” brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello
3 stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 25317 del 24.08.2022).
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che , nato in data [...] Persona_1
a Cologno Monzese, emigrato in Brasile, in data 5.09.1906 si univa in matrimonio in con , e mai si naturalizzava brasiliano. Persona_2
Dalla loro unione coniugale nasceva il 9.02.1904 a Villa de Caxias (Brasile) Persona_3
contraeva matrimonio il 20.04.1927, in Brasile, con . Persona_3 Persona_4
Dal loro matrimonio nasceva la figlia , nata il [...] a [...] Persona_5 do HY (Brasile).
in data 1.09.1948 contraeva matrimonio con in Brasile. Persona_5 Controparte_2
Dalla loro unione coniugale nascevano i figli il 18.02.1955 a Caxias do Persona_6
Sul (Brasile), il 21.07.1956 a Caxias do Sul (Brasile), e Persona_7 [...]
il 2.06.1972 a Santa Lucia do Piai (Brasile). Parte_9 in data 11.02.1978 si univa in matrimonio con Persona_6 Persona_8 in Brasile. Dalla loro unione nasceva il 20.11.1985 a Caxias do Sul Parte_1
(Brasile). procreava e riconosceva i figli , nato il [...] Parte_1 Parte_2
a Caxias do Sul (Brasile), e , nata il [...] a [...] Parte_3
(Brasile). si univa in matrimonio con in data 12.08.1970. Persona_7 CP_3
Dalla loro unione nascevano le figlie il 16.01.1979 a Caxias do Parte_4
Sul (Brasile), e l'8.09.1987 a Caxias do Sul (Brasile). Parte_10 si univa in matrimonio con in data Parte_4 Controparte_4
20.04.2012. Dalla loro unione nasceva il figlio il 28.11.2013 a Parte_5
Caxias do Sul (Brasile).
4 si univa in matrimonio con in data Parte_10 Persona_9
30.11.2012. Dalla loro unione nasceva , il 20.05.2016 a Caxias Parte_7 do Sul (Brasile). procreava e riconosceva la figlia nata il [...] Parte_9 Parte_8
a Caxias do Sul (Brasile).
Nel caso in esame, si registrano dunque anche passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo , nata Persona_5 il 18.07.1928, cosicché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile
... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Un. n. 4466 del 25.02.2009).
Pertanto, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 1 a 25 all. ricorso).
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Risulta poi dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. 4 all. ricorso) e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio , Persona_3 che l'ha trasmessa a sua volta ai suoi discendenti, odierni attori.
5 In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. A tal riguardo le Sezioni Unite hanno rilevato che
“il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole
e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 25317 del 24.08.2022).
Si deve pertanto dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta, deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva
(cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 25317 del 24.08.2022).
6 Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione:
DICHIARA che nata il [...] a [...], Parte_1
, nato il [...] a [...], Parte_2 Parte_3
, nata il [...] a [...], nata
[...] Parte_4 il 16.01.1979 a Caxias do Sul (Brasile), nato il Parte_5
28.11.2013 a Caxias do Sul (Brasile); nato l'[...] a Parte_6
Caxias do Sul (Brasile), , nata il [...] a [...] Parte_7
Sul (Brasile), nata il [...] a [...], sono Parte_8 cittadini italiani dalla nascita;
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, dello status di cittadina italiana della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
MANDA la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Milano, lì 13.01.2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Angelina Turco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
SENTENZA
EX ART. 281SEXIES, ULTIMO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 33270/2023 promossa da nata il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
, nato il [...] a [...], , nata il
[...] Parte_3
23.09.2014 a Caxias do Sul (Brasile), nata il [...] Parte_4
a Caxias do Sul (Brasile), nato il [...] a [...] Parte_5
Sul (Brasile); nato l'[...] a [...], Parte_6
, nata il [...] a [...], Parte_7 [...]
nata il [...] a [...], tutti elettivamente domiciliati Parte_8 presso lo studio dell'avv. Giovanni Vaccaro, in via Grotta di Gregna 153, scala A – int.
5, a Roma, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti, ricorrenti contro
, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Milano, resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano, interveniente necessario
OGGETTO: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis.
Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data
12.12.2024 ex art. 127ter c.p.c.
***
Con ricorso depositato in data 21.09.2023 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
, chiedendo che venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana Controparte_1 iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di , nato in Persona_1
1 data 5.09.1878 a Cologno Monzese, emigrato in Brasile, coniugato in data 5.09.1906 con , mai naturalizzatosi brasiliano, come risulta da certificazione Persona_2 dell'autorità brasiliana.
Il si è costituito in giudizio in data 3.06.2024, chiedendo nel Controparte_1 merito di “respingere la pretesa attorea ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite per le ragioni esposte” (cfr. conclusioni comp. risp. AdS).
Gli atti del giudizio sono stati comunicati al Pubblico Ministero in data 4.05.2024, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente.
All'udienza del 18.12.2024, svoltasi con modalità a trattazione scritta, a seguito del deposito delle note scritte prescritte ex art. 127ter c.p.c. ad opera di parte ricorrente in data 12.12.2024, il Tribunale si è riservato la decisione.
***
In virtù della normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo
1 Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il
17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
In via preliminare, si osserva che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente … imprescrittibile … giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., Sez. Un., n. 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria, bensì contenziosa. Se è vero che il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in
2 linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa.
Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
In linea di principio si pone una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superata in concreto, essendovi prova, derivante da fatto notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile e Argentina -, le liste d'attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i dieci anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr. docc. da 27 a 31 all. ricorso).
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dall'oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Peraltro, i ricorrenti hanno effettuato la richiesta amministrativa.
Sussiste pertanto l'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, poiché tale avo ha trasmesso iure Persona_1 sanguinis la cittadinanza italiana al figlio , nato il [...] a [...] Persona_3
Caxias (Brasile), che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Deve osservarsi infine che non è possibile ritenersi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. “grande naturalizzazione” brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello
3 stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 25317 del 24.08.2022).
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che , nato in data [...] Persona_1
a Cologno Monzese, emigrato in Brasile, in data 5.09.1906 si univa in matrimonio in con , e mai si naturalizzava brasiliano. Persona_2
Dalla loro unione coniugale nasceva il 9.02.1904 a Villa de Caxias (Brasile) Persona_3
contraeva matrimonio il 20.04.1927, in Brasile, con . Persona_3 Persona_4
Dal loro matrimonio nasceva la figlia , nata il [...] a [...] Persona_5 do HY (Brasile).
in data 1.09.1948 contraeva matrimonio con in Brasile. Persona_5 Controparte_2
Dalla loro unione coniugale nascevano i figli il 18.02.1955 a Caxias do Persona_6
Sul (Brasile), il 21.07.1956 a Caxias do Sul (Brasile), e Persona_7 [...]
il 2.06.1972 a Santa Lucia do Piai (Brasile). Parte_9 in data 11.02.1978 si univa in matrimonio con Persona_6 Persona_8 in Brasile. Dalla loro unione nasceva il 20.11.1985 a Caxias do Sul Parte_1
(Brasile). procreava e riconosceva i figli , nato il [...] Parte_1 Parte_2
a Caxias do Sul (Brasile), e , nata il [...] a [...] Parte_3
(Brasile). si univa in matrimonio con in data 12.08.1970. Persona_7 CP_3
Dalla loro unione nascevano le figlie il 16.01.1979 a Caxias do Parte_4
Sul (Brasile), e l'8.09.1987 a Caxias do Sul (Brasile). Parte_10 si univa in matrimonio con in data Parte_4 Controparte_4
20.04.2012. Dalla loro unione nasceva il figlio il 28.11.2013 a Parte_5
Caxias do Sul (Brasile).
4 si univa in matrimonio con in data Parte_10 Persona_9
30.11.2012. Dalla loro unione nasceva , il 20.05.2016 a Caxias Parte_7 do Sul (Brasile). procreava e riconosceva la figlia nata il [...] Parte_9 Parte_8
a Caxias do Sul (Brasile).
Nel caso in esame, si registrano dunque anche passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo , nata Persona_5 il 18.07.1928, cosicché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile
... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Un. n. 4466 del 25.02.2009).
Pertanto, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 1 a 25 all. ricorso).
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Risulta poi dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. 4 all. ricorso) e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio , Persona_3 che l'ha trasmessa a sua volta ai suoi discendenti, odierni attori.
5 In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. A tal riguardo le Sezioni Unite hanno rilevato che
“il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”.
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole
e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 25317 del 24.08.2022).
Si deve pertanto dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta, deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva
(cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 25317 del 24.08.2022).
6 Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale suintestato, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione:
DICHIARA che nata il [...] a [...], Parte_1
, nato il [...] a [...], Parte_2 Parte_3
, nata il [...] a [...], nata
[...] Parte_4 il 16.01.1979 a Caxias do Sul (Brasile), nato il Parte_5
28.11.2013 a Caxias do Sul (Brasile); nato l'[...] a Parte_6
Caxias do Sul (Brasile), , nata il [...] a [...] Parte_7
Sul (Brasile), nata il [...] a [...], sono Parte_8 cittadini italiani dalla nascita;
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, dello status di cittadina italiana della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
MANDA la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Milano, lì 13.01.2025.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Angelina Turco
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