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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2629 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. , con elezione di domicilio presso il proprio Parte_1 studio, al seguente indirizzo pec: Email_1 parte ricorrente contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 parte resistente
OGGETTO: opposizione ex art. 170 Tusg;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 03.12.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'Avv. ha proposto opposizione ex art. 170 del D.p.r. n. Parte_1
115/2002 avverso il decreto con cui il Tribunale di Lecce, prima sezione penale, ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione del compenso professionale maturato per l'attività prestata, quale difensore d'ufficio, in favore di imputata nel processo penale n.r.g. Parte_2
3987/2022. Con il provvedimento impugnato, il giudice penale ha rilevato:
che il difensore istante non ha documentato l'effettivo stato di irreperibilità/insolvenza dell'assistita;
che l'assistita era domiciliata a Lecce, in via Gramsci 19, indirizzo presso il quale non era stato effettuato alcun tentativo di recupero del credito;
che nessun documento indica che l'assistita risiede a Milano in piazza S. Ambrogio n. 5, dove sono stati notificati il precetto e i due pignoramenti eseguiti nei confronti dell'assistita;
1 che non era stato documentato l'eventuale stato di detenzione dell'assistita. Pur regolarmente evocato in giudizio, il è rimasto Controparte_2 intimato, sicché ne va dichiarata la contumacia. L'opposizione proposta dal ricorrente non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Secondo quanto prescritto dall'art. 116 del dpr n. 115 del 2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il difensore “è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell'impossidenza del debitore. È sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento e che abbia avviato l'esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare. Il suddetto tentativo di recupero costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002 e che, in presenza degli indicati requisiti di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d'ufficio.”1. E ancora, è stato affermato che: “l'avvocato nominato d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario se non abbia dimostrato di aver effettuato almeno un vano e non pretestuoso tentativo di recupero forzoso del credito professionale - passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 . Quindi i relativi costi della procedura di recupero (comprensivi di spese, diritti ed onorari), debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d'ufficio. La sentenza emessa verso il debitore, non vale come giudicato nei confronti dello Stato - trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione - rilevando solamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali. Pertanto, in mancanza di qualsivoglia vincolo di giudicato, il giudice deve procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di
2 liquidazione.”2. Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha ottenuto dal giudice di pace di Lecce la liquidazione del proprio compenso per l'attività espletata in favore di e ha poi effettuato due tentativi di recupero Parte_2 del credito rivelatisi infruttuosi, attraverso la notifica, presso l'indirizzo di piazza S. Ambrogio n. 5 a Milano, di un pignoramento presso terzi e di un pignoramento mobiliare. Entrambi i tentativi preceduti dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto sempre presso il medesimo indirizzo. Gli atti relativi alla notifica del precetto, del titolo e del pignoramento presso terzi sono stati consegnati nelle mani di indicato come CP_3 destinatario persona fisica e persona vincolata da rapporto di lavoro, nel primo caso (notifica del precetto e del titolo eseguita il 16.12.2024), e come impiegato, familiare e convivente addetto alla ricezione, nel secondo caso (notifica del pignoramento presso terzi eseguita il 22.01.2025). Lo stesso giorno in cui è stata eseguita la notifica del pignoramento presso terzi, è stato notificato anche il pignoramento mobiliare, ma in questo caso qualificato come impiegato della Polizia di Stato, ha CP_3 dichiarato che non era di fatto residente a Parte_2 quell'indirizzo e l'ufficiale giudiziario ha quindi redatto verbale negativo per irreperibilità della destinataria. Il difensore istante, per giustificare i tentativi di recupero del credito effettuati all'indirizzo di P.zza Sant'Ambrogio, ha prodotto il verbale d'identificazione dell'indagata del 23 maggio 2023, nel quale la p.g. ha dato atto che Parte_2 risiedeva all'epoca a Milano, in p.zza Sant'Ambrogio n. 5.
[...]
Ad avviso di questo giudice, le risultanze degli avvisi di ricevimento delle notifiche, in uno alla documentazione prodotta dall'opponente, non consentono di verificare se siano state rispettate le disposizioni di cui all'art. 139 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 160 c.p.c.) circa il luogo di esecuzione della notifica. Non si può infatti fare a meno di osservare che ha, nello CP_3 stesso giorno, ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi e riferito all'ufficiale giudiziario, quanto alla notifica del pignoramento mobiliare, che la destinataria non risiedeva di fatto a quell'indirizzo. Inoltre, è stato qualificato come impiegato addetto alla CP_3 consegna, come familiare e come dipendente della Polizia di Stato, non essendo ben chiaro quale sia il suo collegamento con la destinataria. Si è pertanto venuta a creare una situazione di incertezza in merito all'effettiva
3 residenza di presso l'indirizzo di p.zza Sant'Ambrogio; Parte_2 incertezza che non può essere dissipata dal verbale di identificazione dell'indagata prodotto dall'opponente, in quanto la sua efficacia probatoria come fonte di fede privilegiata copre solo le dichiarazioni rese dall'indagata agli agenti e i fatti avvenuti in loro presenza, ma non si estende all'effettiva rispondenza al vero del contenuto delle dichiarazioni rese, come ad esempio quelle relative all'indirizzo di residenza riferito agli agenti. Laddove invece gli agenti avessero ricavato l'indirizzo di residenza dalla carta d'identità di (circostanza che comunque non risulta in Parte_2 modo univoco dal verbale d'identificazione, nel quale si dà solo atto del fatto che la stessa sia stata identificata a mezzo di carta d'identità rilasciata dal Comune di Firenze, senza che si possa appunto ricavare con certezza che gli agenti abbiano desunto l'indirizzo di residenza dal documento esibito, piuttosto che date risposte date dall'indagata), non può comunque fare a meno di notare che si tratta di un'informazione risalente all'anno 2023 e che l'opponente non si è premurato di produrre un certificato di residenza aggiornato al 2025. Ne discende che, dati gli esiti contraddittori delle notifiche effettuate e la mancata produzione di un certificato di residenza aggiornato, l'organo giudicante non è nelle condizioni di valutare se i pignoramenti siano stati notificati in un luogo effettivamente riferibile alla destinataria o se la stessa sia effettivamente irreperibile. A ciò va aggiunto che l'opponente, come sottolineato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non ha neppure effettuato un tentativo di notifica presso il domicilio indicato dall'indagata, posto che la notifica effettuata presso il domicilio può astrattamente ritenersi valida quando non è noto il comune di residenza o di dimora della destinataria (cfr. art. 139, ult. co., c.p.c.). In altri termini, pur avendo l'opponente notificato gli atti di pignoramento, gli esiti delle notifiche e le riscontrate carenze documentali non consentono di valutare in modo positivo l'effettiva serietà dei tentativi di recupero del credito avviati. Mette infine conto di rilevare che il caso richiamato dal ricorrente, oggetto della pronuncia n. 3673/2019, non è identico alla fattispecie in esame, in quanto si riferisce ad un provvedimento con cui il giudice aveva negato il diritto al compenso a causa dell'omesso esperimento di ulteriori tentativi di recupero del credito oltre a quello attuato nelle forme del pignoramento mobiliare risultato negativo (in particolare, il giudice aveva preteso che l'istante producesse un certificato del Pra e della Conservatoria dei registri
4 immobiliari e che documentasse la mancanza di crediti utilmente pignorabili). Nel caso di specie, invece, il problema concerne a monte l'asserito indirizzo di residenza presso il quale sono stati effettuati i due tentativi di recupero del credito, che, ben inteso, sarebbero stati più che sufficienti, laddove l'istante avesse prodotto il certificato di residenza dell'imputata. Peraltro, l'opponente non ha prodotto un certificato di residenza che attesta che fosse effettivamente residente a quell'indirizzo, Parte_2 nonostante il termine assegnato da questo giudice, né vi è prova del fatto che la stessa risiedesse per ragioni di giustizia presso l'indirizzo di Piazza Sant'Ambrogio, dove, per stessa ammissione del ricorrente, sorgono gli uffici di un Commissariato di Polizia di Milano. In ragione della mancata comparizione di parte resistente, le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Lecce, in data 16/12/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. II, 07/02/2024, n.3489; Cassazione civile sez. II, 07/02/2024,
n.3480 2 Cassazione civile, sez. II , 07/08/2023 , n. 23958
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. , con elezione di domicilio presso il proprio Parte_1 studio, al seguente indirizzo pec: Email_1 parte ricorrente contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 parte resistente
OGGETTO: opposizione ex art. 170 Tusg;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 03.12.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'Avv. ha proposto opposizione ex art. 170 del D.p.r. n. Parte_1
115/2002 avverso il decreto con cui il Tribunale di Lecce, prima sezione penale, ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione del compenso professionale maturato per l'attività prestata, quale difensore d'ufficio, in favore di imputata nel processo penale n.r.g. Parte_2
3987/2022. Con il provvedimento impugnato, il giudice penale ha rilevato:
che il difensore istante non ha documentato l'effettivo stato di irreperibilità/insolvenza dell'assistita;
che l'assistita era domiciliata a Lecce, in via Gramsci 19, indirizzo presso il quale non era stato effettuato alcun tentativo di recupero del credito;
che nessun documento indica che l'assistita risiede a Milano in piazza S. Ambrogio n. 5, dove sono stati notificati il precetto e i due pignoramenti eseguiti nei confronti dell'assistita;
1 che non era stato documentato l'eventuale stato di detenzione dell'assistita. Pur regolarmente evocato in giudizio, il è rimasto Controparte_2 intimato, sicché ne va dichiarata la contumacia. L'opposizione proposta dal ricorrente non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Secondo quanto prescritto dall'art. 116 del dpr n. 115 del 2002, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il difensore “è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell'impossidenza del debitore. È sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento e che abbia avviato l'esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare. Il suddetto tentativo di recupero costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002 e che, in presenza degli indicati requisiti di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, devono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d'ufficio.”1. E ancora, è stato affermato che: “l'avvocato nominato d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario se non abbia dimostrato di aver effettuato almeno un vano e non pretestuoso tentativo di recupero forzoso del credito professionale - passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 . Quindi i relativi costi della procedura di recupero (comprensivi di spese, diritti ed onorari), debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d'ufficio. La sentenza emessa verso il debitore, non vale come giudicato nei confronti dello Stato - trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione - rilevando solamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali. Pertanto, in mancanza di qualsivoglia vincolo di giudicato, il giudice deve procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di
2 liquidazione.”2. Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha ottenuto dal giudice di pace di Lecce la liquidazione del proprio compenso per l'attività espletata in favore di e ha poi effettuato due tentativi di recupero Parte_2 del credito rivelatisi infruttuosi, attraverso la notifica, presso l'indirizzo di piazza S. Ambrogio n. 5 a Milano, di un pignoramento presso terzi e di un pignoramento mobiliare. Entrambi i tentativi preceduti dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto sempre presso il medesimo indirizzo. Gli atti relativi alla notifica del precetto, del titolo e del pignoramento presso terzi sono stati consegnati nelle mani di indicato come CP_3 destinatario persona fisica e persona vincolata da rapporto di lavoro, nel primo caso (notifica del precetto e del titolo eseguita il 16.12.2024), e come impiegato, familiare e convivente addetto alla ricezione, nel secondo caso (notifica del pignoramento presso terzi eseguita il 22.01.2025). Lo stesso giorno in cui è stata eseguita la notifica del pignoramento presso terzi, è stato notificato anche il pignoramento mobiliare, ma in questo caso qualificato come impiegato della Polizia di Stato, ha CP_3 dichiarato che non era di fatto residente a Parte_2 quell'indirizzo e l'ufficiale giudiziario ha quindi redatto verbale negativo per irreperibilità della destinataria. Il difensore istante, per giustificare i tentativi di recupero del credito effettuati all'indirizzo di P.zza Sant'Ambrogio, ha prodotto il verbale d'identificazione dell'indagata del 23 maggio 2023, nel quale la p.g. ha dato atto che Parte_2 risiedeva all'epoca a Milano, in p.zza Sant'Ambrogio n. 5.
[...]
Ad avviso di questo giudice, le risultanze degli avvisi di ricevimento delle notifiche, in uno alla documentazione prodotta dall'opponente, non consentono di verificare se siano state rispettate le disposizioni di cui all'art. 139 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 160 c.p.c.) circa il luogo di esecuzione della notifica. Non si può infatti fare a meno di osservare che ha, nello CP_3 stesso giorno, ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi e riferito all'ufficiale giudiziario, quanto alla notifica del pignoramento mobiliare, che la destinataria non risiedeva di fatto a quell'indirizzo. Inoltre, è stato qualificato come impiegato addetto alla CP_3 consegna, come familiare e come dipendente della Polizia di Stato, non essendo ben chiaro quale sia il suo collegamento con la destinataria. Si è pertanto venuta a creare una situazione di incertezza in merito all'effettiva
3 residenza di presso l'indirizzo di p.zza Sant'Ambrogio; Parte_2 incertezza che non può essere dissipata dal verbale di identificazione dell'indagata prodotto dall'opponente, in quanto la sua efficacia probatoria come fonte di fede privilegiata copre solo le dichiarazioni rese dall'indagata agli agenti e i fatti avvenuti in loro presenza, ma non si estende all'effettiva rispondenza al vero del contenuto delle dichiarazioni rese, come ad esempio quelle relative all'indirizzo di residenza riferito agli agenti. Laddove invece gli agenti avessero ricavato l'indirizzo di residenza dalla carta d'identità di (circostanza che comunque non risulta in Parte_2 modo univoco dal verbale d'identificazione, nel quale si dà solo atto del fatto che la stessa sia stata identificata a mezzo di carta d'identità rilasciata dal Comune di Firenze, senza che si possa appunto ricavare con certezza che gli agenti abbiano desunto l'indirizzo di residenza dal documento esibito, piuttosto che date risposte date dall'indagata), non può comunque fare a meno di notare che si tratta di un'informazione risalente all'anno 2023 e che l'opponente non si è premurato di produrre un certificato di residenza aggiornato al 2025. Ne discende che, dati gli esiti contraddittori delle notifiche effettuate e la mancata produzione di un certificato di residenza aggiornato, l'organo giudicante non è nelle condizioni di valutare se i pignoramenti siano stati notificati in un luogo effettivamente riferibile alla destinataria o se la stessa sia effettivamente irreperibile. A ciò va aggiunto che l'opponente, come sottolineato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non ha neppure effettuato un tentativo di notifica presso il domicilio indicato dall'indagata, posto che la notifica effettuata presso il domicilio può astrattamente ritenersi valida quando non è noto il comune di residenza o di dimora della destinataria (cfr. art. 139, ult. co., c.p.c.). In altri termini, pur avendo l'opponente notificato gli atti di pignoramento, gli esiti delle notifiche e le riscontrate carenze documentali non consentono di valutare in modo positivo l'effettiva serietà dei tentativi di recupero del credito avviati. Mette infine conto di rilevare che il caso richiamato dal ricorrente, oggetto della pronuncia n. 3673/2019, non è identico alla fattispecie in esame, in quanto si riferisce ad un provvedimento con cui il giudice aveva negato il diritto al compenso a causa dell'omesso esperimento di ulteriori tentativi di recupero del credito oltre a quello attuato nelle forme del pignoramento mobiliare risultato negativo (in particolare, il giudice aveva preteso che l'istante producesse un certificato del Pra e della Conservatoria dei registri
4 immobiliari e che documentasse la mancanza di crediti utilmente pignorabili). Nel caso di specie, invece, il problema concerne a monte l'asserito indirizzo di residenza presso il quale sono stati effettuati i due tentativi di recupero del credito, che, ben inteso, sarebbero stati più che sufficienti, laddove l'istante avesse prodotto il certificato di residenza dell'imputata. Peraltro, l'opponente non ha prodotto un certificato di residenza che attesta che fosse effettivamente residente a quell'indirizzo, Parte_2 nonostante il termine assegnato da questo giudice, né vi è prova del fatto che la stessa risiedesse per ragioni di giustizia presso l'indirizzo di Piazza Sant'Ambrogio, dove, per stessa ammissione del ricorrente, sorgono gli uffici di un Commissariato di Polizia di Milano. In ragione della mancata comparizione di parte resistente, le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Lecce, in data 16/12/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. II, 07/02/2024, n.3489; Cassazione civile sez. II, 07/02/2024,
n.3480 2 Cassazione civile, sez. II , 07/08/2023 , n. 23958