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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 30/09/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1223/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1223/2019, tra le seguenti parti:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonella Balante, giusta procura in atti;
- creditore procedente attore
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Monia Iannacone, giusta procura in atti;
- debitrice esecutata convenuta
(P. IVA: ), filiale di Bojano, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del direttore legale rappresentante p.t.;
- terza pignorato contumace
(C.F.: ), filiale di Macchiagodena, in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giacomo Tommaso Zuccarino;
- terza pignorata
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. – fase di merito.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 23/10/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione. Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione in riassunzione notificato in data 23/11/2019 Parte_1 ha convenuto in giudizio la e Parte_2 Controparte_3 introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione Controparte_4 all'esecuzione mobiliare n. 288/2018 R.G. chiedendo, in via preliminare, la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva notificata il 24/09/2019; nel merito, il rigetto delle domande della debitrice esecutata, l'assegnazione in proprio favore delle somme pignorate e la dichiarazione dell'incapienza della procedura esecutiva.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto che:
- con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 71/2018, emesso in data 23/03/2018 dal Tribunale di Isernia e notificato con pedissequo atto di precetto il 07/04/2018, unitamente a ha ingiunto ad il CP_5 Parte_2 pagamento della somma di € 23.538,04;
- in data 03/07/2018, su istanza dei creditori procedenti, l'ufficiale giudiziario presso l' del Tribunale di Isernia ha notificato l'atto di pignoramento presso CP_6 terzi all'istituto di credito – filiale di Bojano e a Controparte_3
– filiale di Macchiagodena al fine di rendere indisponibili le Controparte_4 somme accreditate sui C/C intestati alla debitrice esecutata;
- con ricorso notificato il 16/11/2018 la debitrice esecutata ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi recante R.G.E.M. 288/2018 pendente dinnanzi al Tribunale di Isernia, affinché venisse dichiarata l'impignorabilità delle somme disponibili sul corrente bancario, in quanto crediti alimentari, sussidi di maternità e assegni per il nucleo familiare;
- costituendosi in giudizio, ha evidenziato che qualora la somma Parte_1 venga erogata ed accantonata su di un conto corrente acceso a nome della debitrice esecutata presso l'istituto di credito terzo pignorato, gli importi in danaro perdono la caratteristica dell'impignorabilità; - con ordinanza del 14/09/2019 il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva ed ha assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per la riassunzione nel merito della questione tratta.
Con comparsa del 05/02/2020 si è costituita in giudizio eccependo, in Parte_2 via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità della riassunzione per violazione del termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c. fissato dal G.E. con ordinanza del 14/09/2019; nel merito, l'infondatezza delle pretese avversarie, stante l'impignorabilità delle somme oggetto di pignoramento
Con comparsa del 07/02/2020 si è costituita in giudizio rassegnando Controparte_4 le seguenti conclusioni: “voglia il G.E. adito disporre l'estromissione di dal Controparte_4 giudizio di opposizione ex art. 615 cpc in quanto società terza pignorata e quindi estranea all'esecuzione, fermo restando la dichiarazione già resa di € 5,67 e che la società terza pignorata è tenuta al vincolo pignoratizio sino a espressa disposizione liberatoria da parte del Giudice dell'Esecuzione, non essendo utile a tal fine l'eventuale provvedimento di sospensiva in quanto non definitivo e diverso dall'estinzione”.
Esaurita l'istruttoria, con variazione tabellare del 26/02/2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 17/01/2025.
OSSERVA
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine alla tardività della riassunzione del giudizio di merito per inosservanza del termine perentorio di sessanta giorni stabilito dal giudice.
Il termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c. per la riassunzione del giudizio di merito decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo emessa nella fase sommaria dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Nel caso di specie, l'ordinanza, datata 14/09/2019, è stata effettivamente comunicata alla debitrice convenuta tramite PEC in data 16/09/2019 (cfr. allegato n. 2 della comparsa di costituzione), rendendo tardiva la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 23/11/2019.
L'onere di provare la data di decorrenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione alla parte che ha introdotto l'odierno giudizio grava non sulla parte che eccepisce la tardività della riassunzione del giudizio di merito, essendo ad essa del tutto estranea la circostanza della comunicazione alla controparte eseguita dalla Cancelleria del Giudice dell'esecuzione, ma sulla stessa parte
“riassumente” che, in quanto destinataria di tale comunicazione rilevante sul piano processuale, è tenuta a fornire la prova della data effettiva della ricezione della stessa al fine di avvalorare la tempestività dell'effettuata introduzione del giudizio di merito, nella specie qualificato “atto di citazione in riassunzione”, per non incorrere nella dichiarazione di inammissibilità dell'introdotto giudizio di merito. Dall'oggetto della PEC del 16/09/2019 – “comunicazione 288/2018-1/EC” – e dal riferimento al rito – “sub-procedimento di gestione delle opposizioni numero di ruolo generale: 288/2018 – 1” - si evince che il contenuto della comunicazione riguarda espressamente il procedimento n. 288/2018 sub 1, cioè il subprocedimento di opposizione instaurato dalla debitrice esecutata e non la procedura esecutiva principale.
Diversamente, la PEC del 24/09/2019 prodotta dall'attore – comunicazione 288/2018/EC inerente al rito: esecuzione mobiliare con vendita post legge 80 numero di ruolo generale: 288/2018 ed avente ad oggetto la sospensione generica ex art. 623 – riguarda la procedura esecutiva principale (R.G.E. n. 288/2018), e non il sub- procedimento di opposizione oggetto della presente riassunzione.
Come tale, essa deve essere riferita alla procedura esecutiva principale e non può incidere sulla decorrenza del termine perentorio per la riassunzione del giudizio di merito dell'opposizione.
Ne consegue che solo la PEC del 16/09/2019 costituisce atto idoneo a far decorrere il termine di cui all'art. 616 c.p.c.
Sebbene non sia stata prodotta la ricevuta di notifica della medesima PEC al creditore opponente, può ritenersi, con criterio di verosimiglianza processuale, che la comunicazione sia stata effettuata anche nei confronti di quest'ultimo nella stessa data. Infatti, la comunicazione dell'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'art. 623 c.p.c. da parte del Giudice dell'esecuzione avviene ordinariamente a cura della cancelleria nei confronti di tutte le parti costituite.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'atto di riassunzione notificato il 23/11/2019 è da considerarsi tardivo, essendo spirato il termine di 60 giorni dalla comunicazione del 16/09/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Dichiara l'opposizione improcedibile.
Condanna la parte attrice, , alla rifusione, nei confronti di Parte_1 [...]
e di delle spese di lite che così liquida: Parte_2 Controparte_4
- € 2.934,80 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, in favore di Parte_2
- € 2.934,80 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, in favore di Controparte_7
, data del deposito.
[...] Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1223/2019, tra le seguenti parti:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonella Balante, giusta procura in atti;
- creditore procedente attore
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Monia Iannacone, giusta procura in atti;
- debitrice esecutata convenuta
(P. IVA: ), filiale di Bojano, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del direttore legale rappresentante p.t.;
- terza pignorato contumace
(C.F.: ), filiale di Macchiagodena, in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giacomo Tommaso Zuccarino;
- terza pignorata
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. – fase di merito.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 23/10/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione. Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione in riassunzione notificato in data 23/11/2019 Parte_1 ha convenuto in giudizio la e Parte_2 Controparte_3 introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione Controparte_4 all'esecuzione mobiliare n. 288/2018 R.G. chiedendo, in via preliminare, la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva notificata il 24/09/2019; nel merito, il rigetto delle domande della debitrice esecutata, l'assegnazione in proprio favore delle somme pignorate e la dichiarazione dell'incapienza della procedura esecutiva.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto che:
- con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 71/2018, emesso in data 23/03/2018 dal Tribunale di Isernia e notificato con pedissequo atto di precetto il 07/04/2018, unitamente a ha ingiunto ad il CP_5 Parte_2 pagamento della somma di € 23.538,04;
- in data 03/07/2018, su istanza dei creditori procedenti, l'ufficiale giudiziario presso l' del Tribunale di Isernia ha notificato l'atto di pignoramento presso CP_6 terzi all'istituto di credito – filiale di Bojano e a Controparte_3
– filiale di Macchiagodena al fine di rendere indisponibili le Controparte_4 somme accreditate sui C/C intestati alla debitrice esecutata;
- con ricorso notificato il 16/11/2018 la debitrice esecutata ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi recante R.G.E.M. 288/2018 pendente dinnanzi al Tribunale di Isernia, affinché venisse dichiarata l'impignorabilità delle somme disponibili sul corrente bancario, in quanto crediti alimentari, sussidi di maternità e assegni per il nucleo familiare;
- costituendosi in giudizio, ha evidenziato che qualora la somma Parte_1 venga erogata ed accantonata su di un conto corrente acceso a nome della debitrice esecutata presso l'istituto di credito terzo pignorato, gli importi in danaro perdono la caratteristica dell'impignorabilità; - con ordinanza del 14/09/2019 il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva ed ha assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per la riassunzione nel merito della questione tratta.
Con comparsa del 05/02/2020 si è costituita in giudizio eccependo, in Parte_2 via preliminare, l'inammissibilità ed improcedibilità della riassunzione per violazione del termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c. fissato dal G.E. con ordinanza del 14/09/2019; nel merito, l'infondatezza delle pretese avversarie, stante l'impignorabilità delle somme oggetto di pignoramento
Con comparsa del 07/02/2020 si è costituita in giudizio rassegnando Controparte_4 le seguenti conclusioni: “voglia il G.E. adito disporre l'estromissione di dal Controparte_4 giudizio di opposizione ex art. 615 cpc in quanto società terza pignorata e quindi estranea all'esecuzione, fermo restando la dichiarazione già resa di € 5,67 e che la società terza pignorata è tenuta al vincolo pignoratizio sino a espressa disposizione liberatoria da parte del Giudice dell'Esecuzione, non essendo utile a tal fine l'eventuale provvedimento di sospensiva in quanto non definitivo e diverso dall'estinzione”.
Esaurita l'istruttoria, con variazione tabellare del 26/02/2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 17/01/2025.
OSSERVA
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine alla tardività della riassunzione del giudizio di merito per inosservanza del termine perentorio di sessanta giorni stabilito dal giudice.
Il termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c. per la riassunzione del giudizio di merito decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo emessa nella fase sommaria dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Nel caso di specie, l'ordinanza, datata 14/09/2019, è stata effettivamente comunicata alla debitrice convenuta tramite PEC in data 16/09/2019 (cfr. allegato n. 2 della comparsa di costituzione), rendendo tardiva la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 23/11/2019.
L'onere di provare la data di decorrenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione alla parte che ha introdotto l'odierno giudizio grava non sulla parte che eccepisce la tardività della riassunzione del giudizio di merito, essendo ad essa del tutto estranea la circostanza della comunicazione alla controparte eseguita dalla Cancelleria del Giudice dell'esecuzione, ma sulla stessa parte
“riassumente” che, in quanto destinataria di tale comunicazione rilevante sul piano processuale, è tenuta a fornire la prova della data effettiva della ricezione della stessa al fine di avvalorare la tempestività dell'effettuata introduzione del giudizio di merito, nella specie qualificato “atto di citazione in riassunzione”, per non incorrere nella dichiarazione di inammissibilità dell'introdotto giudizio di merito. Dall'oggetto della PEC del 16/09/2019 – “comunicazione 288/2018-1/EC” – e dal riferimento al rito – “sub-procedimento di gestione delle opposizioni numero di ruolo generale: 288/2018 – 1” - si evince che il contenuto della comunicazione riguarda espressamente il procedimento n. 288/2018 sub 1, cioè il subprocedimento di opposizione instaurato dalla debitrice esecutata e non la procedura esecutiva principale.
Diversamente, la PEC del 24/09/2019 prodotta dall'attore – comunicazione 288/2018/EC inerente al rito: esecuzione mobiliare con vendita post legge 80 numero di ruolo generale: 288/2018 ed avente ad oggetto la sospensione generica ex art. 623 – riguarda la procedura esecutiva principale (R.G.E. n. 288/2018), e non il sub- procedimento di opposizione oggetto della presente riassunzione.
Come tale, essa deve essere riferita alla procedura esecutiva principale e non può incidere sulla decorrenza del termine perentorio per la riassunzione del giudizio di merito dell'opposizione.
Ne consegue che solo la PEC del 16/09/2019 costituisce atto idoneo a far decorrere il termine di cui all'art. 616 c.p.c.
Sebbene non sia stata prodotta la ricevuta di notifica della medesima PEC al creditore opponente, può ritenersi, con criterio di verosimiglianza processuale, che la comunicazione sia stata effettuata anche nei confronti di quest'ultimo nella stessa data. Infatti, la comunicazione dell'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'art. 623 c.p.c. da parte del Giudice dell'esecuzione avviene ordinariamente a cura della cancelleria nei confronti di tutte le parti costituite.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'atto di riassunzione notificato il 23/11/2019 è da considerarsi tardivo, essendo spirato il termine di 60 giorni dalla comunicazione del 16/09/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Dichiara l'opposizione improcedibile.
Condanna la parte attrice, , alla rifusione, nei confronti di Parte_1 [...]
e di delle spese di lite che così liquida: Parte_2 Controparte_4
- € 2.934,80 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, in favore di Parte_2
- € 2.934,80 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, in favore di Controparte_7
, data del deposito.
[...] Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari