CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 188/2024 r.g. lavoro vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, rappr.ta Parte_1
e difesa dall'Avv. Fabrizio Iacopini del Foro di Macerata parte appellante
E in persona del legale rappresentante, contumace Controparte_1
– in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Salvati e Floro Flori parte appellata conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 maggio 2024 l' ha proposto Parte_2
appello avverso la sentenza del 21 dicembre 2023 nella parte in cui il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, aveva annullato la cartella di pagamento n. 063 2020 00001644 83
000, indicata in seno all'intimazione di pagamento n. 063 2022 90002441 26/000, notificata alla debitrice l'1 marzo 2022. L'appellante ha censurato l'accoglimento in parte qua Controparte_1 dell'originario ricorso in opposizione, in evidente violazione dei criteri di riparto della giurisdizione vigenti nella materia, rispetto alla quale ogni statuizione avrebbe dovuto ritenersi demandata al
Giudice Tributario;
ha, inoltre, rappresentato la circostanza che in relazione alla cartella 063 2020 00002644 83 000 già pendesse giudizio di opposizione incardinato presso il Giudice Tributario;
in via subordinata, ha contestato anche nel merito la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva affermato la carenza di prova in ordine alla notifica della cartella in discorso, di cui, viceversa, era stato adeguatamente documentato il rituale perfezionamento, mediante invio all'indirizzo p.e.c. della ricorrente risultante dal pubblico registro ini-pec, risultando in tal modo assicurata la conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e non essendovi alcun dubbio sulla provenienza e sull'ente effettivo titolare del credito;
ha, quindi, evidenziato come, in ragione della valida notifica della cartella di pagamento in questione, l'eccezione di prescrizione dei crediti risultasse inammissibile. L'appellante ha chiesto, pertanto, riformarsi la sentenza nel senso richiesto in gravame, con vittoria delle spese del doppio grado. non si è costituita. Controparte_1
CP_ L' ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'attuale res controversa, con vittoria delle spese del grado.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituita nel presente Controparte_1
grado, sebbene ritualmente citata.
Ciò detto, l'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Il tenore dell'originaria opposizione proposta da all'intimazione di Controparte_3 pagamento n. 063 2022 90002441 26/000, notificata l'1 marzo 2022, è univoco quanto alla delimitazione del petitum al solo accertamento di inesistenza del titolo esecutivo costituito dagli CP_ Avvisi di Addebito ivi portati e notificati ad iniziativa dell' - analiticamente indicati con i relativi importi - posto che il debito complessivo, di cui l'opponente chiede accertarsi l'inesistenza, viene indicato in euro 195.387,92, pari, per l'appunto, alla differenza fra euro 224.623,36 ed euro
29.235,44, quindi inequivocabilmente al netto della somma corrispondente al debito tributario
(Imposta sul valore aggiunto per l'anno 2018) consacrato nella cartella n. 06320200000264483000.
D'altro canto, risulta documentata in atti la circostanza - elevata dall'odierna appellante a presupposto dell'eccezione di litispendenza - che la Società originaria opponente, in ossequio ai criteri di riparto della Giurisdizione nella specifica materia, onde impugnare l'intimazione di pagamento in esame con precipuo riferimento al debito tributario di cui si discute, ha intrapreso autonoma iniziativa giudiziaria innanzi all'Autorità chiamata a conoscerne. Non resta, pertanto, al Collegio che prendere atto del vizio di ultrapetizione, in cui è incorso il
Tribunale decidendo il merito della cartella di pagamento in discorso, ancor prima che pronunciarsi sul difetto di Giurisdizione.
Ed infatti, la pronuncia sulla Giurisdizione si sarebbe imposta solo nel diverso caso in cui in sede civile ordinaria fosse stata effettivamente introdotta una domanda intesa a conseguire l'accertamento sull'esistenza o meno del credito tributario;
viceversa, il chiaro tenore del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio non implica alcun esercizio di potestà decisionale sul debito in questione, così che il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 063 2020 00001644 83 000, è andato ultra petita.
Questa Corte può rilevare il carattere ultra petita della decisione in parte qua, senza incorrere,
a sua volta, nel medesimo vizio, in quanto il gravame proposto dall' è di Parte_1
tenore complessivo tale da impedire comunque che sulla pronuncia in discorso si sia formato il giudicato implicito;
ciò in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, che preclude al giudice di secondo grado “… esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame. …. (così, per tutte Cass.,
Ordinanza n. 30129 del 22/11/2024).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, assorbita ogni altra questione sollevata, la sentenza impugnata va riformata nel senso dell'integrale rigetto dell'opposizione proposta in primo grado, in relazione all'acquiescenza prestata dalla Società originaria opponente alle parti della sentenza a sé sfavorevoli.
Le spese di lite del grado possono essere compensate tra le parti costituite, mentre non si provvede nei confronti dell'appellata rimasta contumace
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente l'opposizione avanzata in primo grado da 2) compensa le spese del presente Controparte_3
grado tra le parti costituite;
nulla per le spese per Controparte_3
Ancona, 7 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 188/2024 r.g. lavoro vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, rappr.ta Parte_1
e difesa dall'Avv. Fabrizio Iacopini del Foro di Macerata parte appellante
E in persona del legale rappresentante, contumace Controparte_1
– in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Salvati e Floro Flori parte appellata conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 maggio 2024 l' ha proposto Parte_2
appello avverso la sentenza del 21 dicembre 2023 nella parte in cui il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, aveva annullato la cartella di pagamento n. 063 2020 00001644 83
000, indicata in seno all'intimazione di pagamento n. 063 2022 90002441 26/000, notificata alla debitrice l'1 marzo 2022. L'appellante ha censurato l'accoglimento in parte qua Controparte_1 dell'originario ricorso in opposizione, in evidente violazione dei criteri di riparto della giurisdizione vigenti nella materia, rispetto alla quale ogni statuizione avrebbe dovuto ritenersi demandata al
Giudice Tributario;
ha, inoltre, rappresentato la circostanza che in relazione alla cartella 063 2020 00002644 83 000 già pendesse giudizio di opposizione incardinato presso il Giudice Tributario;
in via subordinata, ha contestato anche nel merito la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva affermato la carenza di prova in ordine alla notifica della cartella in discorso, di cui, viceversa, era stato adeguatamente documentato il rituale perfezionamento, mediante invio all'indirizzo p.e.c. della ricorrente risultante dal pubblico registro ini-pec, risultando in tal modo assicurata la conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e non essendovi alcun dubbio sulla provenienza e sull'ente effettivo titolare del credito;
ha, quindi, evidenziato come, in ragione della valida notifica della cartella di pagamento in questione, l'eccezione di prescrizione dei crediti risultasse inammissibile. L'appellante ha chiesto, pertanto, riformarsi la sentenza nel senso richiesto in gravame, con vittoria delle spese del doppio grado. non si è costituita. Controparte_1
CP_ L' ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'attuale res controversa, con vittoria delle spese del grado.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituita nel presente Controparte_1
grado, sebbene ritualmente citata.
Ciò detto, l'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Il tenore dell'originaria opposizione proposta da all'intimazione di Controparte_3 pagamento n. 063 2022 90002441 26/000, notificata l'1 marzo 2022, è univoco quanto alla delimitazione del petitum al solo accertamento di inesistenza del titolo esecutivo costituito dagli CP_ Avvisi di Addebito ivi portati e notificati ad iniziativa dell' - analiticamente indicati con i relativi importi - posto che il debito complessivo, di cui l'opponente chiede accertarsi l'inesistenza, viene indicato in euro 195.387,92, pari, per l'appunto, alla differenza fra euro 224.623,36 ed euro
29.235,44, quindi inequivocabilmente al netto della somma corrispondente al debito tributario
(Imposta sul valore aggiunto per l'anno 2018) consacrato nella cartella n. 06320200000264483000.
D'altro canto, risulta documentata in atti la circostanza - elevata dall'odierna appellante a presupposto dell'eccezione di litispendenza - che la Società originaria opponente, in ossequio ai criteri di riparto della Giurisdizione nella specifica materia, onde impugnare l'intimazione di pagamento in esame con precipuo riferimento al debito tributario di cui si discute, ha intrapreso autonoma iniziativa giudiziaria innanzi all'Autorità chiamata a conoscerne. Non resta, pertanto, al Collegio che prendere atto del vizio di ultrapetizione, in cui è incorso il
Tribunale decidendo il merito della cartella di pagamento in discorso, ancor prima che pronunciarsi sul difetto di Giurisdizione.
Ed infatti, la pronuncia sulla Giurisdizione si sarebbe imposta solo nel diverso caso in cui in sede civile ordinaria fosse stata effettivamente introdotta una domanda intesa a conseguire l'accertamento sull'esistenza o meno del credito tributario;
viceversa, il chiaro tenore del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio non implica alcun esercizio di potestà decisionale sul debito in questione, così che il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 063 2020 00001644 83 000, è andato ultra petita.
Questa Corte può rilevare il carattere ultra petita della decisione in parte qua, senza incorrere,
a sua volta, nel medesimo vizio, in quanto il gravame proposto dall' è di Parte_1
tenore complessivo tale da impedire comunque che sulla pronuncia in discorso si sia formato il giudicato implicito;
ciò in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, che preclude al giudice di secondo grado “… esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame. …. (così, per tutte Cass.,
Ordinanza n. 30129 del 22/11/2024).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, assorbita ogni altra questione sollevata, la sentenza impugnata va riformata nel senso dell'integrale rigetto dell'opposizione proposta in primo grado, in relazione all'acquiescenza prestata dalla Società originaria opponente alle parti della sentenza a sé sfavorevoli.
Le spese di lite del grado possono essere compensate tra le parti costituite, mentre non si provvede nei confronti dell'appellata rimasta contumace
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente l'opposizione avanzata in primo grado da 2) compensa le spese del presente Controparte_3
grado tra le parti costituite;
nulla per le spese per Controparte_3
Ancona, 7 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente