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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4309 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 21522/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. Claudia Pedrelli - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. Laura Centofanti - Giudice rel.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21522 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 27 giugno 2024
TRA
(già ), con sede legale in Roma, Via Salaria 1322 (Codice Fiscale, Parte_1 CP_1
Partita Iva e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , in persona del suo P.IVA_1
Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli Avv. Giorgio Falini e Paola Martino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza Cavour, n. 3;
- attrice
E
1 , quale titolare dell'impresa individuale (cf ) con sede in Controparte_2 C.F._1
Scorzo Sicignano degli Alburni (SA) alla via Nazionale 105, rappresentata e difesa dall'Avv.
Faustino Liuzzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Portici (NA), Corso
Garibaldi n. 179;
- convenuto nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
27 giugno 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “1) accertare e dichiarare i gravissimi
[...]
inadempimenti di cui in premessa, da parte del convenuto, alle obbligazioni nascenti dai contratti di cui al presente atto e, per l'effetto, a) in via principale, dichiarare risolti i collegati contratti di comodato petrolifero e di fornitura in esclusiva di cui in premessa, per fatto e colpa del convenuto, in conseguenza dell'intervenuto esercizio da parte dell'attrice della facoltà di avvalersi delle clausole risolutive espresse ivi contenute, con Pec del 30 aprile 2020; b) in subordine, accertata
l'importanza delle avverse inadempienze, risolvere i contratti medesimi, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 Cod. Civ.; 2) conseguentemente, condannare il convenuto a favore dell'attrice: a) alla riconsegna di tutti i beni mobili ed immobili, oggetto dei collegati contratti di comodato petrolifero e di fornitura in esclusiva, liberi e vuoti da persone e cose non di pertinenza della attrice;
b) al pagamento della penale convenuta all'art. 18.1 del contratto di comodato di cui in premessa, per il ritardo nella riconsegna dell'impianto, nella misura di 1.000,00 euro al giorno, decorrente dalla data del 30 aprile 2020, data di risoluzione di diritto del contratto, o in subordine, in caso di risoluzione giudiziale del contratto, dalla data di notifica della citazione, sino al giorno dell'effettiva consegna, con gli interessi dalla data di maturazione delle singole penali giornaliere, al tasso ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ.; c) al pagamento della penale convenuta all'art. 16.2 del contratto di fornitura in esclusiva cui in premessa, pari ad Euro 0,50 (zero/50) da moltiplicarsi per il quantitativo (in litri) di prodotto carburante, ottenuto moltiplicando il quantitativo medio giornaliero del prodotto medesimo venduto dal 12 maggio 2017 sino alla data del 30 aprile 2020, di intervenuta risoluzione di diritto del contratto di fornitura, o in subordine, sino dalla data di notifica della citazione, in caso di
2 risoluzione giudiziale dei contratti medesimi, per i giorni intercorrenti tra questa data di risoluzione anticipata e la data di scadenza contratto di fornitura medesimo;
con gli interessi da tale data di maturazione della penale, al tasso ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ.; 3) in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento a favore dell'attrice della penale, di euro 0.50
(zero/cinquanta), di cui all'art. 5 del contratto di fornitura, per ogni litro di carburante acquistato da terzi non autorizzati da IP, a decorrere dal 1 gennaio 2018 sino alla data di scadenza del termine che verrà dato alla controparte per esibire i registri di carico e scarico inerenti l'impianto di cui è causa, con espressa riserva di chiedere in un separato giudizio le penali che verranno a scadenza successivamente;
con gli interessi dalla data di maturazione delle singole penali per le singole violazioni, al tasso ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ.; 4) in ogni caso, condannare il convenuto a risarcire alla attrice tutti gli ulteriori danni, di cui in premessa, subiti e subendi dalla
in conseguenza degli avversi inadempimenti contrattuali di cui in narrativa, in Parte_1 misura da liquidarsi in separata sede. Con il favore delle spese di lite…”.
Premetteva l'attrice di avere stipulato (con la precedente denominazione di Total Erg) con il in data 6 dicembre 2010, contratto di cessione gratuita dell'uso dell'impianto di CP_2
distribuzione di prodotti petroliferi dalla stessa realizzato, sito in Scorzo Sicignano (SA), SS 19 km
31+100, con il quale gli aveva affidato in comodato la gestione dell'impianto e l'uso con esso delle attrezzature in esso presenti: impianti di depurazione delle acque, n. 2 Distributori singoli, n. 1
Distributori doppi, n. 2 Serbatoi monoprodotto da mc 10, n. 1 Serbatoi monoprodotto da mc 5, n. 1
Serbatoio olio esausto da mc 0,3, n. 1 Attrezzatura pre-pay, n. 2 Colonnine Ario/Acqua), n. 2
Pensilina completa tipo metalliche di metratura 6 x 7, - N. 2 Portali immagine ERG con prezzari magnetici, n. 4 Estintori tipo Polvere da kg 6, n. 8 Estintori tipo secchi di sabbia, n. 1 Pali per insegne, n. 1 Prezzari Bifacciale magnetico, n. 1 Quadro elettrico, n. 1 Pos Ingenico i5100 Ethernet con lettore Barcode, n. 1 Impianto di trattamento delle acque reflue domestiche;
che il contratto aveva la durata di sei anni e sei mesi, a partire dal 13 dicembre 2010, e prevedeva alla scadenza il rinnovo di sei anni in sei anni, salvo disdetta di una delle parti;
che tra le stesse parti era stato stipulato anche il collegato contratto di fornitura carburanti, combustibili a base di prodotti petroliferi e lubrificanti in esclusiva e precisava che il rapporto di collegamento tra i contratti fosse stato espressamente in essi previsto.
Tanto premesso, sottolineava che elemento essenziale nel rapporto instauratosi tra le parti fosse l'obbligo assunto dal di commercializzazione presso l'impianto, in esclusiva, di prodotti CP_2
forniti dalla allora , tanto che in caso di violazione di esso erano state convenute penali ed CP_1
anche prevista la risoluzione di diritto dei contratti.
3 Si doleva del fatto che il convenuto si fosse invece reso inadempiente alle obbligazioni assunte: sia violando l'obbligo di approvvigionarsi in esclusiva dalla sola attrice – o da società dalla stessa indicata - dei prodotti petroliferi da commercializzare nel punto vendita, che l'ulteriore obbligo di tenere presso il punto di vendita di cui è causa il registro di carico e scarico, consentendo all'attrice di visionarlo ogni volta che lo ritenesse opportuno.
Quanto alla violazione del primo obbligo, riferiva di avere appurato - richiedendo all' CP_3
di Salerno, la trasmissione dei dati inerenti alle chiusure contabili annuali del registro di
[...]
carico e di scarico relative agli anni 2018 e 2019, compilate e inviate direttamente dal gestore in adempimento degli obblighi fiscali sul medesimo gravanti - che il convenutpo, tanto nel CP_2
2018 che nel 2019, avesse acquistato e permesso lo scarico di un elevatissimo quantitativo di prodotti petroliferi non di provenienza dell'attrice. Quanto alla seconda violazione, l'attrice riferiva di avere più volte richiesto al convenuto, nel corso del 2019, di poter visionare il registro di carico e scarico alla cui tenuta egli si era obbligato, per verificarne la regolare tenuta, senza ottenere riscontro.
Esponeva, quindi, di essersi determinata a comunicare al convenuto la propria intenzione di avvalersi delle clausole risolutive espresse contenute nei contratti per cui è causa, inviandogli Pec in data 30 aprile 2020 nella quale aveva indicato la data del 12 maggio 2020 per la riconsegna dell'impianto, non ottenendo ancora una volta riscontro da parte del il quale non aveva CP_2
ottemperato all'obbligo ed anzi aveva continuato a gestire il distributore, contrassegnato dai marchi e colori della società attrice – rifornendolo in esclusiva di prodotti di terzi non autorizzati, con la sospensione di qualsivoglia ordinativo presso la attrice medesima.
In ragione di quanto sopra, l'attrice introduceva il presente giudizio al fine di ottenere pronuncia di condanna del alla restituzione in suo favore dei beni di sua proprietà concessigli in CP_2
comodato, nonché la condanna del medesimo al pagamento delle penali previste rispettivamente all'art. 16.2 del contratto di fornitura ed all'art. 18.1 del contratto di comodato petrolifero, da computarsi secondo i criteri ivi previsti. In subordine, qualora il Tribunale non ritenesse sussistenti i presupposti per l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti, chiedeva la pronuncia giudiziale della risoluzione e la condanna del medesimo al pagamento della penale per la violazione dell'obbligo di esclusiva, previo accertamento della gravità dell'inadempimento.
Chiedeva, infine, che il Tribunale accertasse il suo diritto al risarcimento del danno alla propria immagine conseguente alla protrazione della commercializzazione da parte del di prodotti CP_2 diversi da quelli autorizzati da parte sua, sotto l'insegna e con l'utilizzo dei propri segni distintivi, pronunciando condanna generica sul punto, riservando poi di agire separatamente per la quantificazione del pregiudizio subito.
4 Si costituiva riferendo che l'attrice aveva già proposto domande cautelari nei Controparte_2
suoi confronti sulla base dei medesimi presupposti di fatto al Tribunale di Salerno e che, sia nella prima fase del procedimento che nella successiva fase di reclamo, fosse stato ritenuto insussistente in quella sede il fumus di fondatezza della sua pretesa. In via preliminare, eccepiva l'irritualità dell'introduzione del procedimento nelle forme del rito ordinario, affermando che la controversia avrebbe dovuto essere trattata nelle forme del rito locatizio e l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, sul presupposto della competenza a conoscere di essa del Tribunale di Salerno.
Ancora in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità delle domande, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio. Contestava infine la fondatezza della pretesa nel merito.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Accogliere in via preliminare e pregiudiziale
l'eccezione di incompetenza per materia/rito e territoriale dichiarando la propria incompetenza con condanna alle spese per parte attrice da attribuirsi al procuratore antistatario. Nel merito,
…rigettare le richieste tutte di parte attrice con condanna alle spese per procuratore antistatario”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27 giugno 2024, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, sul presupposto che la controversia per cui è causa dovesse essere ricondotta alla disciplina processuale dei rapporti di comodato di azienda, in conformità al condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “Il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante, integra un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione…” (cfr., tra le altre in termini,
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5684 del 09/03/2018): ne discende l'infondatezza sia dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata con esclusivo riferimento al disposto degli artt. 21 e 447 bis c.p.c., che dell'ulteriore eccezione di rito, formulata sul presupposto del mancato rispetto della forma con la quale il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto. Né, del resto, il giudizio potrebbe ritenersi ricadere sotto altro profilo nella cognizione del Giudice di lavoro, come dedotto dal
5 convenuto, attesa la natura del rapporto intercorso tra le parti, in nessun modo annoverabile nell'ambito delle controversie attribuite alla competenza funzionale del medesimo.
Del pari infondata l'eccezione di improcedibilità delle domande dell'attrice fondata dal convenuto sulle previsioni del decreto legislativo 32/1998, dal momento che, se è vero che al comma 6 dell'art. 1 del citato testo normativo è stato previsto che gli accordi interprofessionali prevedessero un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti, è anche vero che tale disposizione è rimasta inattuata.
Nel merito, le domande formulate dall'attore nei confronti del convenuto si ritengono fondate nei termini che di seguito si espongono.
La parte attrice ha prodotto in atti i contratti costituenti fonte del rapporto intercorso con il convenuto, dai quali desumere le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti l'una nei confronti dell'altra: ha poi allegato l'inadempimento del convenuto all'obbligazione dal medesimo assunta di approvvigionarsi in esclusiva da parte sua (o da parte di soggetti da essa individuati) dei prodotti da commercializzare nell'impianto concessogli in comodato, convenuta in entrambi i contratti tra loro collegati, quale causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c.. Ai fini della prova dell'inadempimento del all'obbligazione in questione, l'attrice ha poi dato conto di avere CP_2
appurato la circostanza dedotta acquisendo informazioni dall' di Salerno ed Controparte_3 all'esito della trasmissione da parte del medesimo dei dati inerenti alle chiusure contabili annuali del registro di carico e di scarico relative agli anni 2018 e 2019, compilate e inviate direttamente dal gestore a tale in adempimento degli obblighi fiscali sul medesimo gravanti. Ha CP_2 CP_3
infatti riferito di avere desunto, dalla documentazione inviata dall che il Controparte_4
tanto nel 2018 che nel 2019, avesse acquistato e permesso lo scarico di un elevatissimo CP_2
quantitativo di prodotti petroliferi non di provenienza dell'attrice: segnatamente, dai dati inerenti alle chiusure contabili del registro di carico e scarico del 2018 è emerso che il avesse CP_2
acquistato prodotti petroliferi per complessivi litri 499.119 (di cui 161.560 per benzina ed 337.559 per gasolio) e che fosse risultato, confrontando i dati con gli acquisti compiuti da parte sua, che di questi 499.119 litri solo 103.047 fossero stati acquistati presso l'odierna attrice ed, invece, ben
396.072 presso terzi;
del pari, con riferimento all'anno successivo, che fosse emerso che il CP_2
avesse acquistato prodotti petroliferi per complessivi litri 487.514 (di cui 155.255 per benzina ed
332.259 per gasolio), dei quali solo 96.082 acquistati presso l'odierna attrice e ben 391.432 presso terzi.
A fronte di tale compiuta allegazione, il ha omesso di fornire prova alcuna del proprio CP_2
corretto adempimento alle obbligazioni assunte, così omettendo di assolvere all'onere probatorio del quale doveva intendersi gravato, di talché deve ritenersi che fosse stata pienamente legittima la
6 determinazione assunta da parte dell'attrice di avvalersi delle clausole risolutive espresse contenute sia nel contratto di comodato che nel contratto di fornitura collegato al primo.
Ancora fondata la doglianza dell'attrice in ordine al fatto che il avesse omesso di CP_2 adempiere all'ulteriore obbligazione, assunta con il contratto, di consentirle di consultare in ogni momento, a richiesta, i registri di carico e scarico dell'impianto, atteso che, a fronte dell'allegazione della circostanza, il ha omesso di fornire prova del proprio adempimento, ovvero di avere CP_2
tenuto regolarmente tali registri e di averli messi a disposizione del gestore: del resto, l'esibizione dei registri del 2018, 2019, 2020, 2021 e del 2022, nonché delle chiusure contabili inviate dal alla dei registri di carico e scarico degli anni 2020, 2021 è stata CP_2 Controparte_4
omessa dal anche in giudizio, allorché è stato emesso nei suoi confronti ordine di CP_2
esibizione avente ad oggetto tali documenti.
La parte attrice ha allegato ulteriormente che il avesse poi omesso di dare corso alla CP_2 riconsegna dell'impianto e dei beni in esso compresi, a seguito della risoluzione dei contratti ed avesse anzi continuato ad operare in carenza di alcun titolo che legittimasse la detenzione di essi e rifornendosi, da quel momento in poi, esclusivamente altrove, cosicché si fosse consumata altra condotta illecita in suo pregiudizio consistita nell'esercizio del commercio di prodotti di provenienza diversa, nell'impianto contraddistinto dai suoi segni distintivi.
Anche tale ultima deduzione non è stata neppure contestata nel merito da parte del che si è CP_2
limitato a sostenere che l'approvvigionamento da parte sua dei prodotti da commercializzare nel distributore da parte dell'attrice fosse invero divenuta impossibile, per fatto ascrivibile alla medesima, a seguito della risoluzione del contratto, che assumeva essere stata illegittima, allorché tale assunto - si è già detto – non sia condivisibile.
Ne discende che siano da ritenere meritevoli di accoglimento le domande dell'attrice di accertamento dell'intervenuta risoluzione dei contratti intercorsi con il convenuto (di comodato e di fornitura), tra loro collegati, a far data dal 30 aprile 2020, nonché di accertamento dell'inadempimento del convenuto all'obbligo di riconsegna dell'impianto e dei beni in esso contenuti alla titolare.
È quindi da accogliere la domanda formulata dall'attrice di condanna del convenuto al rilascio dell'impianto e alla riconsegna di tutti i beni in esso detenuti, in ragione dei contratti di comodato petrolifero e di fornitura in esclusiva, liberi e vuoti da persone e cose non di pertinenza dell'attrice.
È altresì fondata l'ulteriore domanda di condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice di penali nella misura convenuta nei contratti: segnatamente, il convenuto è tenuto al pagamento della penale convenuta all'art. 18.1 del contratto di comodato, per il ritardo nella riconsegna dell'impianto, nella misura di 1.000,00 euro al giorno, decorrente dalla data del 12 maggio 2020,
7 data che era stata fissata dal gestore nella comunicazione di risoluzione del contratto per la riconsegna dell'impianto; è ulteriormente tenuto al pagamento della penale prevista all'art. 16 del contratto di fornitura, per il caso di anticipata risoluzione, oltre che al pagamento dell'ulteriore penale per violazione dell'obbligo di esclusiva, determinate dal CTU, in adempimento dell'incarico conferitogli, secondo i criteri convenuti tra le parti, rispettivamente, in euro 717.069,38 e in euro
1.126.652,00.
Ritiene il giudicante di recepire la quantificazione delle penali operata dal Consulente nell'elaborato depositato in atti, in quanto dal medesimo operata in ossequio ai criteri individuati nel quesito, in conformità alle pattuizioni contrattuali: le conclusioni del CTU non sono state del resto oggetto di osservazione alcuna delle parti.
Sulle somme liquidate sono altresì dovuti gli interessi, nella misura legale, data la natura del credito, con decorrenza dalla domanda al soddisfo.
L'attrice ha chiesto, infine, che fosse accertato (in via generica) il suo diritto di ottenere la liquidazione in suo favore di ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio derivatole dalla commercializzazione da parte del gestore di prodotti diversi da quelli per i quali egli era autorizzato nella gestione dell'impianto, essendo quest'ultimo individuato con i segni distintivi dell'attrice, cosicché l'attività del gestore dovesse qualificarsi sotto tale profilo illecita e lesiva dei suoi diritti di privativa sui segni stessi.
Ritiene il Collegio che anche tale domanda sia fondata e per l'effetto in accoglimento della domanda pronuncia condanna generica del convenuto, ricorrendo il presupposto della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli per l'attrice, in conseguenza della condotta illecita del convenuto, ferma la necessità di accertare l'effettiva sussistenza del pregiudizio nel separato giudizio che l'attrice si è riservata di intraprendere a tal fine (cfr, Cass.,
Sez. 2, Ordinanza n. 8729 del 28/03/2023).
In ragione della soccombenza, il convenuto è, infine, condannato al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'attrice, che si liquidano complessivamente nella misura di euro 1.713, per spese vive ed euro 37.951, per compensi professionali (euro 5.989 per la fase di studio, euro
3.951, per la fase introduttiva, euro 17.594, per la fase istruttoria, euro 10.417, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si pongono, infine, in via definitiva le spese di CTU, liquidate separatamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, accerta l'intervenuta risoluzione dei contratti di comodato e di fornitura, per cui è causa, intercorsi tra le parti, a far data dal
30 aprile 2020;
- condanna il convenuto al rilascio dell'impianto oggetto del contratto di comodato e alla riconsegna di tutti i beni in esso detenuti, in ragione dei contratti di comodato petrolifero e di fornitura in esclusiva, liberi e vuoti da persone e cose non di pertinenza dell'attrice;
- condanna il convenuto al pagamento nei confronti dell'attrice delle penali contrattuali: liquidate rispettivamente nella misura di 1.000,00 euro al giorno, con decorrenza dalla data del 12 maggio 2020, fino alla data di riconsegna dell'impianto; in euro 717.069,38 e in euro
1.126.652,00, oltre interessi sulle somme indicate, nella misura legale, con decorrenza dalla domanda al soddisfo;
- dispone condanna generica del convenuto in relazione al pregiudizio derivato all'attrice dall'utilizzo dell'impianto distinto dai suoi segni distintivi per la commercializzazione di prodotti di versi da quelli per cui l'utilizzo stesso era concesso;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'attrice, che si liquidano complessivamente nella misura di euro 1.713, per spese vive ed euro 37.951, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone, infine, in via definitiva le spese di CTU, liquidate separatamente a carico della parte convenuta.
Roma, 25/02/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. Claudia Pedrelli - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. Laura Centofanti - Giudice rel.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21522 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 27 giugno 2024
TRA
(già ), con sede legale in Roma, Via Salaria 1322 (Codice Fiscale, Parte_1 CP_1
Partita Iva e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , in persona del suo P.IVA_1
Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli Avv. Giorgio Falini e Paola Martino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza Cavour, n. 3;
- attrice
E
1 , quale titolare dell'impresa individuale (cf ) con sede in Controparte_2 C.F._1
Scorzo Sicignano degli Alburni (SA) alla via Nazionale 105, rappresentata e difesa dall'Avv.
Faustino Liuzzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Portici (NA), Corso
Garibaldi n. 179;
- convenuto nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
27 giugno 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “1) accertare e dichiarare i gravissimi
[...]
inadempimenti di cui in premessa, da parte del convenuto, alle obbligazioni nascenti dai contratti di cui al presente atto e, per l'effetto, a) in via principale, dichiarare risolti i collegati contratti di comodato petrolifero e di fornitura in esclusiva di cui in premessa, per fatto e colpa del convenuto, in conseguenza dell'intervenuto esercizio da parte dell'attrice della facoltà di avvalersi delle clausole risolutive espresse ivi contenute, con Pec del 30 aprile 2020; b) in subordine, accertata
l'importanza delle avverse inadempienze, risolvere i contratti medesimi, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 Cod. Civ.; 2) conseguentemente, condannare il convenuto a favore dell'attrice: a) alla riconsegna di tutti i beni mobili ed immobili, oggetto dei collegati contratti di comodato petrolifero e di fornitura in esclusiva, liberi e vuoti da persone e cose non di pertinenza della attrice;
b) al pagamento della penale convenuta all'art. 18.1 del contratto di comodato di cui in premessa, per il ritardo nella riconsegna dell'impianto, nella misura di 1.000,00 euro al giorno, decorrente dalla data del 30 aprile 2020, data di risoluzione di diritto del contratto, o in subordine, in caso di risoluzione giudiziale del contratto, dalla data di notifica della citazione, sino al giorno dell'effettiva consegna, con gli interessi dalla data di maturazione delle singole penali giornaliere, al tasso ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ.; c) al pagamento della penale convenuta all'art. 16.2 del contratto di fornitura in esclusiva cui in premessa, pari ad Euro 0,50 (zero/50) da moltiplicarsi per il quantitativo (in litri) di prodotto carburante, ottenuto moltiplicando il quantitativo medio giornaliero del prodotto medesimo venduto dal 12 maggio 2017 sino alla data del 30 aprile 2020, di intervenuta risoluzione di diritto del contratto di fornitura, o in subordine, sino dalla data di notifica della citazione, in caso di
2 risoluzione giudiziale dei contratti medesimi, per i giorni intercorrenti tra questa data di risoluzione anticipata e la data di scadenza contratto di fornitura medesimo;
con gli interessi da tale data di maturazione della penale, al tasso ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ.; 3) in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento a favore dell'attrice della penale, di euro 0.50
(zero/cinquanta), di cui all'art. 5 del contratto di fornitura, per ogni litro di carburante acquistato da terzi non autorizzati da IP, a decorrere dal 1 gennaio 2018 sino alla data di scadenza del termine che verrà dato alla controparte per esibire i registri di carico e scarico inerenti l'impianto di cui è causa, con espressa riserva di chiedere in un separato giudizio le penali che verranno a scadenza successivamente;
con gli interessi dalla data di maturazione delle singole penali per le singole violazioni, al tasso ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ.; 4) in ogni caso, condannare il convenuto a risarcire alla attrice tutti gli ulteriori danni, di cui in premessa, subiti e subendi dalla
in conseguenza degli avversi inadempimenti contrattuali di cui in narrativa, in Parte_1 misura da liquidarsi in separata sede. Con il favore delle spese di lite…”.
Premetteva l'attrice di avere stipulato (con la precedente denominazione di Total Erg) con il in data 6 dicembre 2010, contratto di cessione gratuita dell'uso dell'impianto di CP_2
distribuzione di prodotti petroliferi dalla stessa realizzato, sito in Scorzo Sicignano (SA), SS 19 km
31+100, con il quale gli aveva affidato in comodato la gestione dell'impianto e l'uso con esso delle attrezzature in esso presenti: impianti di depurazione delle acque, n. 2 Distributori singoli, n. 1
Distributori doppi, n. 2 Serbatoi monoprodotto da mc 10, n. 1 Serbatoi monoprodotto da mc 5, n. 1
Serbatoio olio esausto da mc 0,3, n. 1 Attrezzatura pre-pay, n. 2 Colonnine Ario/Acqua), n. 2
Pensilina completa tipo metalliche di metratura 6 x 7, - N. 2 Portali immagine ERG con prezzari magnetici, n. 4 Estintori tipo Polvere da kg 6, n. 8 Estintori tipo secchi di sabbia, n. 1 Pali per insegne, n. 1 Prezzari Bifacciale magnetico, n. 1 Quadro elettrico, n. 1 Pos Ingenico i5100 Ethernet con lettore Barcode, n. 1 Impianto di trattamento delle acque reflue domestiche;
che il contratto aveva la durata di sei anni e sei mesi, a partire dal 13 dicembre 2010, e prevedeva alla scadenza il rinnovo di sei anni in sei anni, salvo disdetta di una delle parti;
che tra le stesse parti era stato stipulato anche il collegato contratto di fornitura carburanti, combustibili a base di prodotti petroliferi e lubrificanti in esclusiva e precisava che il rapporto di collegamento tra i contratti fosse stato espressamente in essi previsto.
Tanto premesso, sottolineava che elemento essenziale nel rapporto instauratosi tra le parti fosse l'obbligo assunto dal di commercializzazione presso l'impianto, in esclusiva, di prodotti CP_2
forniti dalla allora , tanto che in caso di violazione di esso erano state convenute penali ed CP_1
anche prevista la risoluzione di diritto dei contratti.
3 Si doleva del fatto che il convenuto si fosse invece reso inadempiente alle obbligazioni assunte: sia violando l'obbligo di approvvigionarsi in esclusiva dalla sola attrice – o da società dalla stessa indicata - dei prodotti petroliferi da commercializzare nel punto vendita, che l'ulteriore obbligo di tenere presso il punto di vendita di cui è causa il registro di carico e scarico, consentendo all'attrice di visionarlo ogni volta che lo ritenesse opportuno.
Quanto alla violazione del primo obbligo, riferiva di avere appurato - richiedendo all' CP_3
di Salerno, la trasmissione dei dati inerenti alle chiusure contabili annuali del registro di
[...]
carico e di scarico relative agli anni 2018 e 2019, compilate e inviate direttamente dal gestore in adempimento degli obblighi fiscali sul medesimo gravanti - che il convenutpo, tanto nel CP_2
2018 che nel 2019, avesse acquistato e permesso lo scarico di un elevatissimo quantitativo di prodotti petroliferi non di provenienza dell'attrice. Quanto alla seconda violazione, l'attrice riferiva di avere più volte richiesto al convenuto, nel corso del 2019, di poter visionare il registro di carico e scarico alla cui tenuta egli si era obbligato, per verificarne la regolare tenuta, senza ottenere riscontro.
Esponeva, quindi, di essersi determinata a comunicare al convenuto la propria intenzione di avvalersi delle clausole risolutive espresse contenute nei contratti per cui è causa, inviandogli Pec in data 30 aprile 2020 nella quale aveva indicato la data del 12 maggio 2020 per la riconsegna dell'impianto, non ottenendo ancora una volta riscontro da parte del il quale non aveva CP_2
ottemperato all'obbligo ed anzi aveva continuato a gestire il distributore, contrassegnato dai marchi e colori della società attrice – rifornendolo in esclusiva di prodotti di terzi non autorizzati, con la sospensione di qualsivoglia ordinativo presso la attrice medesima.
In ragione di quanto sopra, l'attrice introduceva il presente giudizio al fine di ottenere pronuncia di condanna del alla restituzione in suo favore dei beni di sua proprietà concessigli in CP_2
comodato, nonché la condanna del medesimo al pagamento delle penali previste rispettivamente all'art. 16.2 del contratto di fornitura ed all'art. 18.1 del contratto di comodato petrolifero, da computarsi secondo i criteri ivi previsti. In subordine, qualora il Tribunale non ritenesse sussistenti i presupposti per l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti, chiedeva la pronuncia giudiziale della risoluzione e la condanna del medesimo al pagamento della penale per la violazione dell'obbligo di esclusiva, previo accertamento della gravità dell'inadempimento.
Chiedeva, infine, che il Tribunale accertasse il suo diritto al risarcimento del danno alla propria immagine conseguente alla protrazione della commercializzazione da parte del di prodotti CP_2 diversi da quelli autorizzati da parte sua, sotto l'insegna e con l'utilizzo dei propri segni distintivi, pronunciando condanna generica sul punto, riservando poi di agire separatamente per la quantificazione del pregiudizio subito.
4 Si costituiva riferendo che l'attrice aveva già proposto domande cautelari nei Controparte_2
suoi confronti sulla base dei medesimi presupposti di fatto al Tribunale di Salerno e che, sia nella prima fase del procedimento che nella successiva fase di reclamo, fosse stato ritenuto insussistente in quella sede il fumus di fondatezza della sua pretesa. In via preliminare, eccepiva l'irritualità dell'introduzione del procedimento nelle forme del rito ordinario, affermando che la controversia avrebbe dovuto essere trattata nelle forme del rito locatizio e l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, sul presupposto della competenza a conoscere di essa del Tribunale di Salerno.
Ancora in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità delle domande, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio. Contestava infine la fondatezza della pretesa nel merito.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “Accogliere in via preliminare e pregiudiziale
l'eccezione di incompetenza per materia/rito e territoriale dichiarando la propria incompetenza con condanna alle spese per parte attrice da attribuirsi al procuratore antistatario. Nel merito,
…rigettare le richieste tutte di parte attrice con condanna alle spese per procuratore antistatario”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27 giugno 2024, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
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Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, sul presupposto che la controversia per cui è causa dovesse essere ricondotta alla disciplina processuale dei rapporti di comodato di azienda, in conformità al condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “Il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante, integra un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione…” (cfr., tra le altre in termini,
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5684 del 09/03/2018): ne discende l'infondatezza sia dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata con esclusivo riferimento al disposto degli artt. 21 e 447 bis c.p.c., che dell'ulteriore eccezione di rito, formulata sul presupposto del mancato rispetto della forma con la quale il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto. Né, del resto, il giudizio potrebbe ritenersi ricadere sotto altro profilo nella cognizione del Giudice di lavoro, come dedotto dal
5 convenuto, attesa la natura del rapporto intercorso tra le parti, in nessun modo annoverabile nell'ambito delle controversie attribuite alla competenza funzionale del medesimo.
Del pari infondata l'eccezione di improcedibilità delle domande dell'attrice fondata dal convenuto sulle previsioni del decreto legislativo 32/1998, dal momento che, se è vero che al comma 6 dell'art. 1 del citato testo normativo è stato previsto che gli accordi interprofessionali prevedessero un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti, è anche vero che tale disposizione è rimasta inattuata.
Nel merito, le domande formulate dall'attore nei confronti del convenuto si ritengono fondate nei termini che di seguito si espongono.
La parte attrice ha prodotto in atti i contratti costituenti fonte del rapporto intercorso con il convenuto, dai quali desumere le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti l'una nei confronti dell'altra: ha poi allegato l'inadempimento del convenuto all'obbligazione dal medesimo assunta di approvvigionarsi in esclusiva da parte sua (o da parte di soggetti da essa individuati) dei prodotti da commercializzare nell'impianto concessogli in comodato, convenuta in entrambi i contratti tra loro collegati, quale causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c.. Ai fini della prova dell'inadempimento del all'obbligazione in questione, l'attrice ha poi dato conto di avere CP_2
appurato la circostanza dedotta acquisendo informazioni dall' di Salerno ed Controparte_3 all'esito della trasmissione da parte del medesimo dei dati inerenti alle chiusure contabili annuali del registro di carico e di scarico relative agli anni 2018 e 2019, compilate e inviate direttamente dal gestore a tale in adempimento degli obblighi fiscali sul medesimo gravanti. Ha CP_2 CP_3
infatti riferito di avere desunto, dalla documentazione inviata dall che il Controparte_4
tanto nel 2018 che nel 2019, avesse acquistato e permesso lo scarico di un elevatissimo CP_2
quantitativo di prodotti petroliferi non di provenienza dell'attrice: segnatamente, dai dati inerenti alle chiusure contabili del registro di carico e scarico del 2018 è emerso che il avesse CP_2
acquistato prodotti petroliferi per complessivi litri 499.119 (di cui 161.560 per benzina ed 337.559 per gasolio) e che fosse risultato, confrontando i dati con gli acquisti compiuti da parte sua, che di questi 499.119 litri solo 103.047 fossero stati acquistati presso l'odierna attrice ed, invece, ben
396.072 presso terzi;
del pari, con riferimento all'anno successivo, che fosse emerso che il CP_2
avesse acquistato prodotti petroliferi per complessivi litri 487.514 (di cui 155.255 per benzina ed
332.259 per gasolio), dei quali solo 96.082 acquistati presso l'odierna attrice e ben 391.432 presso terzi.
A fronte di tale compiuta allegazione, il ha omesso di fornire prova alcuna del proprio CP_2
corretto adempimento alle obbligazioni assunte, così omettendo di assolvere all'onere probatorio del quale doveva intendersi gravato, di talché deve ritenersi che fosse stata pienamente legittima la
6 determinazione assunta da parte dell'attrice di avvalersi delle clausole risolutive espresse contenute sia nel contratto di comodato che nel contratto di fornitura collegato al primo.
Ancora fondata la doglianza dell'attrice in ordine al fatto che il avesse omesso di CP_2 adempiere all'ulteriore obbligazione, assunta con il contratto, di consentirle di consultare in ogni momento, a richiesta, i registri di carico e scarico dell'impianto, atteso che, a fronte dell'allegazione della circostanza, il ha omesso di fornire prova del proprio adempimento, ovvero di avere CP_2
tenuto regolarmente tali registri e di averli messi a disposizione del gestore: del resto, l'esibizione dei registri del 2018, 2019, 2020, 2021 e del 2022, nonché delle chiusure contabili inviate dal alla dei registri di carico e scarico degli anni 2020, 2021 è stata CP_2 Controparte_4
omessa dal anche in giudizio, allorché è stato emesso nei suoi confronti ordine di CP_2
esibizione avente ad oggetto tali documenti.
La parte attrice ha allegato ulteriormente che il avesse poi omesso di dare corso alla CP_2 riconsegna dell'impianto e dei beni in esso compresi, a seguito della risoluzione dei contratti ed avesse anzi continuato ad operare in carenza di alcun titolo che legittimasse la detenzione di essi e rifornendosi, da quel momento in poi, esclusivamente altrove, cosicché si fosse consumata altra condotta illecita in suo pregiudizio consistita nell'esercizio del commercio di prodotti di provenienza diversa, nell'impianto contraddistinto dai suoi segni distintivi.
Anche tale ultima deduzione non è stata neppure contestata nel merito da parte del che si è CP_2
limitato a sostenere che l'approvvigionamento da parte sua dei prodotti da commercializzare nel distributore da parte dell'attrice fosse invero divenuta impossibile, per fatto ascrivibile alla medesima, a seguito della risoluzione del contratto, che assumeva essere stata illegittima, allorché tale assunto - si è già detto – non sia condivisibile.
Ne discende che siano da ritenere meritevoli di accoglimento le domande dell'attrice di accertamento dell'intervenuta risoluzione dei contratti intercorsi con il convenuto (di comodato e di fornitura), tra loro collegati, a far data dal 30 aprile 2020, nonché di accertamento dell'inadempimento del convenuto all'obbligo di riconsegna dell'impianto e dei beni in esso contenuti alla titolare.
È quindi da accogliere la domanda formulata dall'attrice di condanna del convenuto al rilascio dell'impianto e alla riconsegna di tutti i beni in esso detenuti, in ragione dei contratti di comodato petrolifero e di fornitura in esclusiva, liberi e vuoti da persone e cose non di pertinenza dell'attrice.
È altresì fondata l'ulteriore domanda di condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice di penali nella misura convenuta nei contratti: segnatamente, il convenuto è tenuto al pagamento della penale convenuta all'art. 18.1 del contratto di comodato, per il ritardo nella riconsegna dell'impianto, nella misura di 1.000,00 euro al giorno, decorrente dalla data del 12 maggio 2020,
7 data che era stata fissata dal gestore nella comunicazione di risoluzione del contratto per la riconsegna dell'impianto; è ulteriormente tenuto al pagamento della penale prevista all'art. 16 del contratto di fornitura, per il caso di anticipata risoluzione, oltre che al pagamento dell'ulteriore penale per violazione dell'obbligo di esclusiva, determinate dal CTU, in adempimento dell'incarico conferitogli, secondo i criteri convenuti tra le parti, rispettivamente, in euro 717.069,38 e in euro
1.126.652,00.
Ritiene il giudicante di recepire la quantificazione delle penali operata dal Consulente nell'elaborato depositato in atti, in quanto dal medesimo operata in ossequio ai criteri individuati nel quesito, in conformità alle pattuizioni contrattuali: le conclusioni del CTU non sono state del resto oggetto di osservazione alcuna delle parti.
Sulle somme liquidate sono altresì dovuti gli interessi, nella misura legale, data la natura del credito, con decorrenza dalla domanda al soddisfo.
L'attrice ha chiesto, infine, che fosse accertato (in via generica) il suo diritto di ottenere la liquidazione in suo favore di ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio derivatole dalla commercializzazione da parte del gestore di prodotti diversi da quelli per i quali egli era autorizzato nella gestione dell'impianto, essendo quest'ultimo individuato con i segni distintivi dell'attrice, cosicché l'attività del gestore dovesse qualificarsi sotto tale profilo illecita e lesiva dei suoi diritti di privativa sui segni stessi.
Ritiene il Collegio che anche tale domanda sia fondata e per l'effetto in accoglimento della domanda pronuncia condanna generica del convenuto, ricorrendo il presupposto della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli per l'attrice, in conseguenza della condotta illecita del convenuto, ferma la necessità di accertare l'effettiva sussistenza del pregiudizio nel separato giudizio che l'attrice si è riservata di intraprendere a tal fine (cfr, Cass.,
Sez. 2, Ordinanza n. 8729 del 28/03/2023).
In ragione della soccombenza, il convenuto è, infine, condannato al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'attrice, che si liquidano complessivamente nella misura di euro 1.713, per spese vive ed euro 37.951, per compensi professionali (euro 5.989 per la fase di studio, euro
3.951, per la fase introduttiva, euro 17.594, per la fase istruttoria, euro 10.417, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si pongono, infine, in via definitiva le spese di CTU, liquidate separatamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, accerta l'intervenuta risoluzione dei contratti di comodato e di fornitura, per cui è causa, intercorsi tra le parti, a far data dal
30 aprile 2020;
- condanna il convenuto al rilascio dell'impianto oggetto del contratto di comodato e alla riconsegna di tutti i beni in esso detenuti, in ragione dei contratti di comodato petrolifero e di fornitura in esclusiva, liberi e vuoti da persone e cose non di pertinenza dell'attrice;
- condanna il convenuto al pagamento nei confronti dell'attrice delle penali contrattuali: liquidate rispettivamente nella misura di 1.000,00 euro al giorno, con decorrenza dalla data del 12 maggio 2020, fino alla data di riconsegna dell'impianto; in euro 717.069,38 e in euro
1.126.652,00, oltre interessi sulle somme indicate, nella misura legale, con decorrenza dalla domanda al soddisfo;
- dispone condanna generica del convenuto in relazione al pregiudizio derivato all'attrice dall'utilizzo dell'impianto distinto dai suoi segni distintivi per la commercializzazione di prodotti di versi da quelli per cui l'utilizzo stesso era concesso;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'attrice, che si liquidano complessivamente nella misura di euro 1.713, per spese vive ed euro 37.951, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone, infine, in via definitiva le spese di CTU, liquidate separatamente a carico della parte convenuta.
Roma, 25/02/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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