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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1298 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CINQUE Parte_1
DIEGO il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2024 la ricorrente in epigrafe chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/10/1999 in Santa Maria Capua Vetere
(Ce) con il resistente, con la conferma dei patti della separazione esclusivamente con riguardo alla previsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, e , previsto a carico del Per_1 Per_2 padre, aggiornato secondo l'indice ISTAT, per un importo di 390,00 euro mensili, il 50% delle spese straordinarie, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, e la condanna alle spese del resistente.
1 A sostegno della domanda deduceva: - che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin dal quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
- che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del 06/05/2008; - che perdurava lo stato di separazione.
All'udienza dell'11/10/2024 disposta per la comparizione personale delle parti, il
Giudice preso atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e adottava i provvedimenti provvisori.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 03/01/2025 parte ricorrente dichiarava il decesso del resistente e la causa veniva rinviata a successiva udienza cartolare per consentire al ricorrente di produrre il certificato di morte.
Pertanto, all'udienza del 12/02/2025 parte ricorrente concludeva per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e per la condanna del resistente alle spese di giudizio e la causa era rimessa al collegio.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Va dichiarata cessata la materia del contendere perché successivamente all'inizio del giudizio è deceduto uno dei coniugi, come provato dal certificato prodotto e, per ciò che concerne la pronuncia sullo status, la morte di uno dei coniugi comporta lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione del contenuto della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
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