Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/01/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2025REG.PROV.COLL.
N. 04656/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4656 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Silvio Motta, Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Alessandro Gravante, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellato l'avvocato dello Stato Giancarlo Pampanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento con cui si è denegato il diritto alla fruizione dell'assegno di funzione e per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'assegno di funzione di cui al D.L. n. 387/87, convertito con modificazioni dalla L. n. 472/87 o in subordine al risarcimento del danno per equivalente.
2. L’appellante era stato escluso nel 1994 dal concorso per l’arruolamento di 960 allievi agenti di P.S per ragioni mediche. Dopo un lungo contenzioso veniva ammesso ad un successivo corso ed ammesso in servizio con decorrenza dal 1994 tanto da aver conseguito il grado di assistente Capo della Polizia di Stato.
L’appellante aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'assegno di funzione avendone maturato l’anzianità giuridica; l’Amministrazione aveva respinto la domanda ritenendo che l’assegno di funzione non costituisca un beneficio automatico della anzianità di servizio ma che presuppone l’effettivo svolgimento dei compiti da parte del dipendente.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché ha condiviso l’interpretazione dell’Amministrazione che non fonda il diritto alla corresponsione sulla mera anzianità di servizio bensì all’effettivo espletamento delle funzioni per un periodo prolungato predeterminato dalla legge poiché si tratta di una professionalità che si acquisisce nel tempo, a
seguito della acquisizione di specifiche esperienze.
Ha respinto anche l’istanza risarcitoria poiché nella sentenza del Consiglio di Stato che aveva riconosciuto il diritto ad essere assunto aveva escluso profili di responsabilità nei confronti dell’amministrazione in conseguenza dell’annullamento dell’atto impugnato.
4. L’appello è affidato ad unico motivo che sviluppa le seguenti considerazione:
- la spettanza dell’indennità è conseguenza della ricostruzione della carriera dal momento che non spettando le retribuzioni per il periodo in cui non è stato possibile esercitare le funzioni perché c’era il giudizio in corso, ma questo non può avere ulteriori effetti penalizzanti anche in caso di meri automatismi di carriera;
- quanto al possibile risarcimento del danno la sentenza che aveva riconosciuto il diritto all’arruolamento trasferimento aveva fatto affermazioni anche in relazione alla responsabilità dell’amministrazione che non possono far stato dal momento che l’oggetto del giudizio era l’annullamento di un diniego e non il risarcimento del danno;
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello, eccependo l’inammissibilità per violazione del divieto del bis in idem, in quanto vertente su questioni già interamente coperte dai precedenti giudicati formatisi fra le stesse parti ed in senso sfavorevole all'attuale appellante.
6. L’appello è infondato.
In questa sede non ci si può discostare da quanto già affermato dal T.a.r. per il Piemonte con la sentenza 1/2019 passata in giudicato che, relativamente alla richiesta oggetto del presente appello, ha affermato: “ Per quanto attiene al reclamato riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’assegno di funzione, di cui al decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, va rilevato che l’attribuzione dell’emolumento richiesto dal ricorrente risulta espressamente preclusa, al pari della concessione di ogni altro beneficio retributivo, dal chiaro tenore letterale delle stesse sentenze di cui si chiede oggi l’esecuzione, le quali hanno categoricamente escluso la possibilità di far scaturire dalla ricostruzione di carriera e dalla retrodatazione della nomina “ogni ulteriore conseguenza di carattere economico” ed ogni altro effetto figurativo “rispetto al trattamento economico, in quanto la retribuzione non può prescindere dall’effettivo espletamento di un servizio”.
L’assegno di funzione non si configura come un mero automatismo di carriera, legato al semplice progredire nel tempo dell’anzianità (generica) di servizio complessivamente maturata ai fini giuridici e quindi tale da poter essere conferito (anche) in sede di restitutio in integrum, quale conseguenza diretta delle sentenze in epigrafe, ma è correlato all’effettivo svolgimento di un determinato periodo di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate, sulla base di quanto previsto dall’art. 2 del d.P.R. 19 novembre 2001 n. 348 ”.
Il precedente è vincolante poiché, seppur contenuto in una sentenza emessa a seguito di un giudizio di ottemperanza, il T.a.r. per il Piemonte non aveva valutato come inammissibile la domanda dal momento che costituiva una conseguenza della sentenza che aveva riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione dal concorso ed aveva sancito il diritto ad una ricostruzione sul piano giuridico della carriera. Orbene nel chiedere l’esecuzione di tale sentenza l’appellante faceva rientrare tra le conseguenze favorevoli della ricostruzione della sua anzianità di servizio anche la maturazione del diritto all’assegno di funzione, di cui al decreto legge 21 settembre 1987, n. 387.
La sentenza impugnata avrebbe potuto anche dichiarare inammissibile la richiesta ma ha preferito respingerla nel merito esprimendo una valutazione sulla spettanza dell’assegno in questione sovrapponibile a quella del T.a.r. per il Piemonte.
In sintesi quindi;
Il Collegio condividerebbe appieno l’eccezione di bis in idem formulata dalla difesa erariale nella memoria dell’11 dicembre 2024 per cui il ricorso di primo grado, e l’odierno appello sarebbero stati inammissibili;
Anche a volerne prescindere, condivide nel merito l’approdo del Tar, e condivide la ricostruzione del primo giudice anche laddove esclude che le affermazioni del Consiglio di Stato pronunciate nella precedente sentenza possano essere “degradate” a mero obiter;
Dall’immunità da vizi nel merito dell’azione amministrativa discende l’inaccoglibilità della pretesa risarcitoria peraltro non supportata da convincenti allegazioni in punto di elemento soggettivo della colpevolezza in capo all’Amministrazione.
7. La particolarità della genesi del rapporto di impiego dell’appellante consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO