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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/11/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
NO DA, ha emesso la seguente: sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1163/2023 R.G. nascente dal procedimento di intimazione di sfratto per morosità n. 983/2023 RGAC, avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione per uso diverso e vertente tra in p.l.r.p.t., C.F.: Parte_1
, con l'Avv. Maria Zaffina;
C.F._1 ricorrente e
in p.l.rp.t., P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
Oggetto: Sfratto per morosità.
Conclusioni: Come in atti.
Svolgimento del processo.
Parte ricorrente, con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato all'intimata adiva Controparte_1 il Tribunale di Lamezia Terme al fine di ottenere la convalida dell'intimato sfratto per morosità relativamente all'immobile locato sito in Lamezia Terme alla Via Scarpino
(descritto in contratto come porzione di capannone oltre servizi e piazzale anteriore e posteriore al detto immobile adibito ad uso diverso dall'abitativo ed individuato nel
N.C.E.U. di Lamezia Terme, sez. Nicastro al F. di Mappa 34, p.lla 377, sub 11; F. di Mappa
34, p.lla 376), nonché la declaratoria di risoluzione giudiziale del contratto di locazione 2
stipulato in data 09.07.21 e registrato il 12.07.21 presso l'Agenzia delle Entrate - U.T.
Lamezia Terme al n. 1293 serie 3T, avente la durata di sei anni (canone annuo 7.800,00 corrisposto in rate mensili di Euro 650,00 con decorrenza dal 01.07.21 al 30.06.27), parte ricorrente chiedeva, dunque, l'emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti pari ad euro 3.637, 75, oltre i canoni a scadere fino alla materiale esecuzione dello sfratto, nonché il risarcimento dei danni.
Resisteva l'intimata, nel merito, ammetteva in parte la propria morosità.
All'udienza di convalida, stante il persistere della morosità e l'insistenza dell'intimante nella convalida di sfratto ed ingiunzione di pagamento, il G.I. ordinava il rilascio dell'immobile, stabilendo la data del 18.12.2023 per l'esecuzione; disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza per la discussione, con concessione dei termini per il deposito di memorie.
Depositate le memorie integrative e le note di trattazione scritta, parte ricorrente chiedeva la risoluzione del contratto per morosità, nonché la condanna al pagamento dei canoni pari ad
Euro 4.996,25, così determinati: €.650,00 (canone mensile) * 8 mensilità (compresa la quota residua di maggio a dicembre 2023) ossia sino al 18.12.23 quale data di effettivo rilascio dell'immobile.
All'udienza del 12.11.25, la causa veniva incamerata per la decisione.
Motivi della decisione.
La domanda di risoluzione è fondata e merita accoglimento.
È pacifico, risultando dal contratto, sia l'uso abitazione sia l'importo mensile del canone pari ad Euro 650,00, al cui pagamento l non ha CP_1 Controparte_1 provveduto. Il principale obbligo scaturente dalla conclusione di un contratto di locazione per il conduttore consiste nel pagamento del corrispettivo pattuito per il godimento della cosa locata. L'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ed il locatore potrà agire in giudizio per sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo contrattuale, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, si deve pervenire alla declaratoria di risoluzione per morosità del conduttore.
Per altro verso, la domanda proposta dalla Parte_2
di risarcimento danni deve essere rigettata perché non provata.
[...]
Le spese seguono la soccombenza. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica e nella persona del Giudice
Dr. NO DA, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla
[...]
così provvede: Parte_2
1. dichiara risolto per morosità del conduttore il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Lamezia Terme, Via Scarpino (descritto in contratto come porzione di capannone oltre servizi e piazzale anteriore e posteriore al detto immobile adibito ad uso diverso dall'abitativo ed individuato nel N.C.E.U. di Lamezia Terme, sez. Nicastro al F. di
Mappa 34, p.lla 377, sub 11; F. di Mappa 34, p.lla 376), in forza del contratto di locazione stipulato in data 09.07.21 e registrato in data 12.07.21, presso l'Agenzia delle Entrate – U.T.
Lamezia Terme al nr 1293 serie 3T, e avente decorrenza dal 01.07.21;
2. Intima all' l'immediato rilascio dell'immobile - Controparte_1 sito in Lamezia Terme, Via Scarpino (descritto in contratto come porzione di capannone oltre servizi e piazzale anteriore e posteriore al detto immobile adibito ad uso diverso dall'abitativo ed individuato nel N.C.E.U. di Lamezia Terme, sez. Nicastro al F. di Mappa
34, p.lla 377, sub 11; F. di Mappa 34, p.lla 376), libero da persone e cose;
3. Condanna l' al pagamento dei canoni non Controparte_1 corrisposti pari ad Euro 4.996,25 da maggio 2023 fino al 18.12.23, data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo
4. Condanna l' alla refusione delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in euro 1.550,00 oltre accessori come per legge, con distrazione.
Così deciso in Lamezia Terme in data 12 novembre 2025.
Il Giudice
Dr. NO DA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
NO DA, ha emesso la seguente: sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1163/2023 R.G. nascente dal procedimento di intimazione di sfratto per morosità n. 983/2023 RGAC, avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione per uso diverso e vertente tra in p.l.r.p.t., C.F.: Parte_1
, con l'Avv. Maria Zaffina;
C.F._1 ricorrente e
in p.l.rp.t., P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
Oggetto: Sfratto per morosità.
Conclusioni: Come in atti.
Svolgimento del processo.
Parte ricorrente, con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato all'intimata adiva Controparte_1 il Tribunale di Lamezia Terme al fine di ottenere la convalida dell'intimato sfratto per morosità relativamente all'immobile locato sito in Lamezia Terme alla Via Scarpino
(descritto in contratto come porzione di capannone oltre servizi e piazzale anteriore e posteriore al detto immobile adibito ad uso diverso dall'abitativo ed individuato nel
N.C.E.U. di Lamezia Terme, sez. Nicastro al F. di Mappa 34, p.lla 377, sub 11; F. di Mappa
34, p.lla 376), nonché la declaratoria di risoluzione giudiziale del contratto di locazione 2
stipulato in data 09.07.21 e registrato il 12.07.21 presso l'Agenzia delle Entrate - U.T.
Lamezia Terme al n. 1293 serie 3T, avente la durata di sei anni (canone annuo 7.800,00 corrisposto in rate mensili di Euro 650,00 con decorrenza dal 01.07.21 al 30.06.27), parte ricorrente chiedeva, dunque, l'emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti pari ad euro 3.637, 75, oltre i canoni a scadere fino alla materiale esecuzione dello sfratto, nonché il risarcimento dei danni.
Resisteva l'intimata, nel merito, ammetteva in parte la propria morosità.
All'udienza di convalida, stante il persistere della morosità e l'insistenza dell'intimante nella convalida di sfratto ed ingiunzione di pagamento, il G.I. ordinava il rilascio dell'immobile, stabilendo la data del 18.12.2023 per l'esecuzione; disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza per la discussione, con concessione dei termini per il deposito di memorie.
Depositate le memorie integrative e le note di trattazione scritta, parte ricorrente chiedeva la risoluzione del contratto per morosità, nonché la condanna al pagamento dei canoni pari ad
Euro 4.996,25, così determinati: €.650,00 (canone mensile) * 8 mensilità (compresa la quota residua di maggio a dicembre 2023) ossia sino al 18.12.23 quale data di effettivo rilascio dell'immobile.
All'udienza del 12.11.25, la causa veniva incamerata per la decisione.
Motivi della decisione.
La domanda di risoluzione è fondata e merita accoglimento.
È pacifico, risultando dal contratto, sia l'uso abitazione sia l'importo mensile del canone pari ad Euro 650,00, al cui pagamento l non ha CP_1 Controparte_1 provveduto. Il principale obbligo scaturente dalla conclusione di un contratto di locazione per il conduttore consiste nel pagamento del corrispettivo pattuito per il godimento della cosa locata. L'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ed il locatore potrà agire in giudizio per sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo contrattuale, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, si deve pervenire alla declaratoria di risoluzione per morosità del conduttore.
Per altro verso, la domanda proposta dalla Parte_2
di risarcimento danni deve essere rigettata perché non provata.
[...]
Le spese seguono la soccombenza. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica e nella persona del Giudice
Dr. NO DA, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla
[...]
così provvede: Parte_2
1. dichiara risolto per morosità del conduttore il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Lamezia Terme, Via Scarpino (descritto in contratto come porzione di capannone oltre servizi e piazzale anteriore e posteriore al detto immobile adibito ad uso diverso dall'abitativo ed individuato nel N.C.E.U. di Lamezia Terme, sez. Nicastro al F. di
Mappa 34, p.lla 377, sub 11; F. di Mappa 34, p.lla 376), in forza del contratto di locazione stipulato in data 09.07.21 e registrato in data 12.07.21, presso l'Agenzia delle Entrate – U.T.
Lamezia Terme al nr 1293 serie 3T, e avente decorrenza dal 01.07.21;
2. Intima all' l'immediato rilascio dell'immobile - Controparte_1 sito in Lamezia Terme, Via Scarpino (descritto in contratto come porzione di capannone oltre servizi e piazzale anteriore e posteriore al detto immobile adibito ad uso diverso dall'abitativo ed individuato nel N.C.E.U. di Lamezia Terme, sez. Nicastro al F. di Mappa
34, p.lla 377, sub 11; F. di Mappa 34, p.lla 376), libero da persone e cose;
3. Condanna l' al pagamento dei canoni non Controparte_1 corrisposti pari ad Euro 4.996,25 da maggio 2023 fino al 18.12.23, data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo
4. Condanna l' alla refusione delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in euro 1.550,00 oltre accessori come per legge, con distrazione.
Così deciso in Lamezia Terme in data 12 novembre 2025.
Il Giudice
Dr. NO DA