Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N° R.G. 4718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4718 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Puorto, C.F. C.F._1
, presso il cui studio in Aversa (CE), alla Piazza Trieste e Trento n. C.F._2
7, elettivamente domicilia come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Di Micco, C.F. , e C.F._4
Raffaella Sagliocco, C.F. , presso il cui studio in Crispano (NA), alla C.F._5
via provinciale Aversa n. 3, elettivamente domicilia come da procura in atti;
RICORRENTE
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 26 febbraio 2025, le parti hanno depositato note scritte congiunte, in data 25 febbraio 2025, in cui insistevano affinché il
Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto apposto in data 12/12/2024, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto proposto in data 4 dicembre 2024, i ricorrenti epigrafati, deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in di aver contratto matrimonio concordatario in Aversa (CE), in data 25/05/2016, in costanza del quale nasceva una figlia, , ad Aversa (CE) il 23/10/2017; che, venuta meno Persona_1
l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale, di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli Nord n. 9618/2021 del 16/07/2021; che non vi era alcuna possibilità di riconciliarsi o di riprendere la convivenza in quanto era venuto meno, sin dalla loro separazione, la comunione materiale e spirituale;
tanto premesso chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Fissato termine perentorio ex art.127 ter c.p.c, in sostituzione della prima udienza di comparizione delle parti per il 26 febbraio, i ricorrenti, in data 25 febbraio 2025 depositavano note scritte, in cui ribadivano le richieste indicate nel ricorso e dichiaravano di rinunciare alla comparizione in udienza;
il Presidente Relatore, ai sensi dell'art. 473-bis. 22, riservava la causa al Collegio per la decisione;
il PM emetteva il proprio visto in data 12 dicembre 2025. N° R.G. 4718/2024
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente relatore (avvenuta il 09 luglio 2021) nel giudizio di separazione conclusosi con 09/07/2021, nel procedimento di separazione n.
r.g. 1884/2021, conclusosi con l'emissione del decreto di omologa n. 9618/2021 del
16/07/2021, che ha omologato le condizioni concordate dalle parti.
Inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ciò posto, gli stessi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 n.2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55 alle condizioni di cui al ricorso, che, qui, per brevità, si intendono integralmente riportate e trascritte.
Le condizioni stabilite nel ricorso, che qui per brevità si hanno per ripetute e trascritte, vanno recepite in quanto non contrarie a norme imperative.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
Vanno disposte le formalità di legge in base al disposto dell'art. 10 l.div. riformato dalla legge 147/22.
P. Q. M.
N° R.G. 4718/2024
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in in Aversa (CE) il 25/05/2016 tra , nato il [...] a [...] Parte_1
Maria Capua Vetere (CE), C.F. , e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(NA) il 02/03/1989, C.F. trascritto nei registri dello Stato Civile C.F._3
del Comune di Aversa (Atto n. 29, Parte II, Serie A, Anno 2016);
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia conforme, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa affinché proceda alla trascrizione, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del
09/07/1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) del D.P.R. del 03/11/2000 n. 396,
Ordinamento Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro