Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 382/ 2025 V.G.
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 382 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a MOLFETTA (BA) il 19/02/1970 Parte 1
Codice Fiscale 1 con il patrocinio dell'Avv. ARDUINI SARA
Codice Fiscale 2
e
C.F. 3 ) con ilControparte_1 nata a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. ARDUINI SARA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/02/2025 con il quale Parte 1 e hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Controparte_1
matrimonio celebrato in data 21.05.2003, a Trani (BT), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
,-rilevato che dall'unione è nata la figlia Persona 1 , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, lasciandoli liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno previa comunicazione all'altro coniuge, ivi compresa la comunicazione di residenze provvisorie.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi Controparte_1 e Parte 1
che ivi risiederà insieme alla figlia. 3) Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra Controparte 1
4) Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e che nulla è dovuto, tra le parti, a titolo di mantenimento.
5) Ciascun coniuge contribuirà autonomamente al mantenimento della figlia già maggiorenne.
6) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
7) Dichiarare compensate le spese relative al presente giudizio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale di a) Parte 1 e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Controparte_1
trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani (BT) di procedere all'annotazione b) della presente sentenza (Atto n. 84 Parte II Serie A Anno 2003);
spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi