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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9776 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sezione VII civile in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 18321/2025 avente ad oggetto: appalto
TRA
), in persona del suo l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Liguori e Antonietta Maenza
[...]
Dell'orco del Foro di Milano
ATTRICE
E
), in persona del suo l.r.p.t rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 difesa dagli avv.ti Mario Napoli, Marcello Luca Magro e Sabrina Mautino del Foro di
Torino
RESISTENTE
Conclusioni:
All'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione:
1 La riportandosi alle conclusioni rese nella memoria Parte_1 autorizzata depositata in data 10.12.2025, così concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via pregiudiziale e preliminare, rigettare, con ogni e più ampia declaratoria e statuizione, l'eccezione di incompetenza del Giudizio ordinario in favore dell'arbitrato in quanto infondata in fatto ed in diritto come rappresentato nella presente memoria illustrativa;
Nel merito.
- accertare e dichiarare l'adempimento di alle Parte_1 obbligazioni di cui all'atto ricognitivo e modificativo e alle pattuizioni contrattuali tutte, l'assenza di vizi rilevanti dell'opera appaltata ed eseguita in virtù del contratto di appalto e del successivo atto ricognitivo e modificativo e la loro accettazione da parte di c.s.; Controparte_1
- accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale in capo a (e alla propria direzione lavori) e Controparte_1
l'inadempimento della stessa alle obbligazioni assunte nei confronti di
[...] per i motivi sopra esposti;
Parte_1
- e, per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore sig. Codice fiscale/Partita Iva: Controparte_2
, con sede in Milano Via Mercanti n. 12, c.a.p. 20121, pec: P.IVA_2 al pagamento in favore di in Email_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e c.s., dell'importo di Euro 220.000,00 oltre Iva nonché dell'importo di Euro 143.019,33 oltre Iva una volta decorsi 90 giorni dal 15 marzo 2025, per i titoli e motivi per cui è causa, o quella diversa anche maggiore somma che dovesse emergere in corso di causa;
- accertato l'inadempimento e la violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale in capo a condannare in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. Codice Controparte_2 fiscale/Partita Iva: , con sede in Milano Via Mercanti n. 12, c.a.p. P.IVA_2
20121, pec: al pagamento in favore di Email_1 [...]
della penale prevista all'art. 12 dell'atto ricognitivo e modificativo Parte_1 nella misura di euro 50.000,00 per ciascun inadempimento come statuito.
Il tutto oltre interessi di mora o interessi legali.
2 - Rigettare, con ogni e più ampia declaratoria e statuizione, le richieste risarcitorie svolte in via riconvenzionale da nei confronti di Controparte_1 [...]
in quanto pretestuose e infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
In via istruttoria:
• In caso di contestazione, si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di causa di cui ai capitoli dell'antescritta premessa in fatto da n. 1 n. 53 inclusi, avuti quì integralmente ripetuti e trascritti quali altrettanti capitoli di prova preceduti dal prefisso “E' vero che...”, indicando quale testimone il geom.
, sig. per il sig. Testimone_1 Testimone_2 Controparte_3
e con riserva di indicare altri testimoni, di Testimone_3 Controparte_4 ulteriore integrazione e deduzioni istruttorie e nel merito, istanze e produzione ai sensi di e nei termini di legge.
• In caso di contestazione, anche CTU tecnica. Con riserva di ulteriori azioni anche nei confronti della Direzione Lavori.”.
La riportandosi alle conclusioni rese nella memoria autorizzata Controparte_1 depositata in data 10.12.2025, così concludeva:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
In via pregiudiziale
dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Milano ex art. 38 c.p.c., essendo competente il Collegio arbitrale per le ragioni di cui in narrativa.
In via preliminare
Disporre il mutamento di rito fissando udienza ex art. 183 c.p.c. ed assegnando alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., richiedendo il giudizio per cui è causa una istruzione probatoria completa.
In via Istruttoria
Ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta al paragrafo D.1 “Istanza di consulenza tecnica d'ufficio” della comparsa di costituzione e risposta, nonché la prova orale per testi sui capi di prova formulati al paragrafo D.2 di detto atto con i testimoni
ivi indicati, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nelle concedende memorie ex art. 171 ter c.p.c.
3 Nel merito
Respingere le domande tutte svolte dalla ricorrente in quanto infondate per i motivi svolti in narrativa anche in considerazione della domanda di accertamento dell'inadempimento della formulata da in Parte_1 CP_1 via riconvenzionale.
In via riconvenzionale
-Accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi, difetti e difformità delle opere ed impianti eseguiti da non a regola d'arte e, Parte_1 conseguentemente condannare l'appaltatrice a provvedere alla relativa eliminazione con costi a suo esclusivo carico in ragione dell'accertato grave inadempimento della stessa alle obbligazioni di cui al Contratto di Appalto e all'Accordo Ricognitivo per le ragioni esposte in narrativa;
-Condannare al risarcimento dei danni tutti subiti da Parte_1 CP_1
a fronte degli inadempimenti, delle difformità, vizi e difetti delle opere edili e
[...] degli impianti realizzati da da quantificare (i) nella somma Parte_1 di euro 4.165,77 per costi sostenuti dalla committente per l'eliminazione dei vizi/difetti/difformità delle opere e degli impianti accertati in forza della formulata domanda riconvenzionale e (ii) nell'ulteriore ammontare di euro 178.424,65 per il mancato incasso del canone di sublocazione dell'Immobile, o diversa somma veriore accertanda in corso di causa o, in subordine, da liquidarsi anche in via equitativa da parte del Giudice nonché al risarcimento dei danni subiti successivamente al deposito del presente atto da accertarsi in corso di causa;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un diritto di credito della ricorrente, compensare quest'ultimo con l'accertato credito da risarcimento danni oggetto della domanda riconvenzionale di CP_1
Con il favore delle spese ed onorari del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la deduceva, Parte_1 in sintesi: a) che, con contratto stipulato il 9 giugno 2023, la le aveva Controparte_1 affidato in appalto la ristrutturazione di un edificio di sei piani fuori terra di cui la committente era utilizzatrice in leasing; b) che l'esecuzione dell'appalto era stata, tuttavia, caratterizzata, fin dall'inizio, da continue richieste di variazioni e modifiche dell'opera progettata, dalla richiesta della committente di “rallentare il cantiere” per proprie ragioni nonché da ritardi nei pagamenti dei vari stati di avanzamento dei
4 lavori;
c) che, pertanto, le parti, “al fine di dirimere i contrasti insorti”, dopo lunghe trattative, in data 17 gennaio 2025, avevano sottoscritto un “atto ricognitivo e modificativo del contratto di appalto”; d) che, con il suddetto atto del gennaio 2025, la si era impegnata a corrispondere ad essa attrice, a titolo di saldo, l'importo CP_1 di € 1.107.263,62 oltre IVA, di cui € 220.000,00 oltre IVA a seguito del collaudo finale ed € 143.019,33 oltre IVA, già trattenuti in garanzia, entro 90 giorni dal collaudo finale;
e) che la , tuttavia, “senza alcuna giusta causa e CP_1 giustificazione”, si era rifiutata di procedere al collaudo finale dell'opera ed aveva omesso il pagamento dei predetti importi di € 220.000,00 oltre IVA ed € 143.019,33 oltre IVA;
f) che la , ai sensi dell'art. 12 dell' “atto ricognitivo e CP_1 modificativo” era, inoltre, tenuta alla corresponsione di una penale di € 50.000,00 per ogni ritardo nel pagamento dei predetti importi contrattualmente dovuti.
La instava, quindi, per la condanna della al Parte_1 Controparte_1 pagamento dei predetti importi di € 220,000 oltre IVA ed € 143.019,33 oltre IVA nonché al pagamento delle concordate penali da ritardo. “Il tutto oltre interessi di mora o legali”.
La costituitasi in giudizio, “in via pregiudiziale”, eccepiva Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 19 del contratto d'appalto sottoscritto il 9 giugno 2023.
Tutto ciò premesso, l'eccezione di arbitrato avanzata dalla resistente è fondata e va, pertanto, accolta.
La decisione deve prendere le mosse dal rilievo che il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 9.6.2023 effettivamente contiene, all'art.19, una clausola che devolve la cognizione di “Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione” del contratto medesimo “o comunque ad esso attinente” ad un collegio arbitrale rituale con sede in Milano.
Ciò posto, secondo la prospettazione attorea, tale clausola sarebbe priva di effetti rispetto alla presente controversia, avendo essa attrice fondato le proprie domande sul diverso contratto sottoscritto dalle parti in data 17.1.2025.
Orbene, tale assunto, ad avviso del Tribunale, non può ritenersi fondato.
5 Deve, infatti, rilevarsi che la scrittura del 17.1.2025, lungi dall'essere finalizzata alla costituzione tra le parti un nuovo rapporto contrattuale, si limita a modificare ed integrare il contenuto del precedente contratto d'appalto del 9.6.2023 e, dunque, a
“regolare” il rapporto contrattuale già in essere tra le parti.
Milita, infatti, in tal senso, innanzitutto, il nomen iuris che le parti hanno inteso attribuire alla scrittura in commento – non a caso denominata “atto ricognitivo e modificativo di contratto d'appalto”.
Deve, poi, rilevarsi che oggetto della medesima scrittura del 17.1.2025, la quale – si badi – è espressamente finalizzata ad “in parte chiarire e integrare il contenuto dell' ” (cf. lett. N delle premesse), è, in sostanza, la ridefinizione del Parte_3 residuo corrispettivo dovuto all'appaltatrice in ragione dell'avvenuta introduzione di alcune varianti rispetto all'originario progetto e (conseguentemente) la ridefinizione dei vari termini per la consegna dell'opera, il collaudo della stessa, il rilascio delle relative certificazioni, il pagamento del saldo, ecc..
La medesima scrittura costituisce, pertanto, all'evidenza, dal punto di vista oggettivo, una mera modificazione/integrazione dell'originario contratto.
Lo stesso art. 14 della scrittura in commento, poi, laddove fa riferimento al
“supera[mento] ed annulla[mento]” di ogni precedente accordo tra le parti, lo fa
“per quanto qui contenuto”, risultando, dunque, evidente che l'effettiva volontà delle parti fosse, appunto, quella di modificare/integrare il precedente contratto, facendo, per converso, salve le pattuizioni in esso contenute non oggetto di modifica.
Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi in relazione alla sola circostanza che la più volte citata scrittura del 17.1.2025 vede quale parte anche la stante CP_5
l'autonomia dei rapporti tra le odierne parti processuali e tra la Viit Fin e la predetta
CP_5
Va, poi, rilevato, sia pure solo ad abundantiam, che la scrittura del 17.1.2025 di cui si discute neppure può qualificarsi in termini di transazione (fosse anche non novativa), atteso che, pur essendo certamente stata determinata dalla volontà di “dirimere”…
“contrasti” già “insorti” tra le parti, la stessa, per quanto detto, non ha ad oggetto
“reciproche concessioni” ma la mera determinazione (o rideterminazione) pattizia di taluni aspetti del rapporto in essere segnatamente in relazione alla sopravvenienza costituita all'avvenuta introduzione di varianti (ed in particolare di varianti il cui corrispettivo non era stato previamente concordato tra le parti) nell'originario oggetto dell'appalto.
Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva, deve ritenersi che la richiamata clausola compromissoria di cui all'art. 19 dell'originario contratto d'appalto del
6 9.6.2023 sia pienamente efficace in relazione alla presente controversia e conseguentemente deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito.
Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché all'andamento concreto del giudizio dipanatosi in due sole udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia oggetto di convenzione di arbitrato;
2) condanna la al rimborso, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Milano, lì 17.12.2025
Il Giudice monocratico
(Mauro Pacifico)
7
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sezione VII civile in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 18321/2025 avente ad oggetto: appalto
TRA
), in persona del suo l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Liguori e Antonietta Maenza
[...]
Dell'orco del Foro di Milano
ATTRICE
E
), in persona del suo l.r.p.t rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 difesa dagli avv.ti Mario Napoli, Marcello Luca Magro e Sabrina Mautino del Foro di
Torino
RESISTENTE
Conclusioni:
All'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione:
1 La riportandosi alle conclusioni rese nella memoria Parte_1 autorizzata depositata in data 10.12.2025, così concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via pregiudiziale e preliminare, rigettare, con ogni e più ampia declaratoria e statuizione, l'eccezione di incompetenza del Giudizio ordinario in favore dell'arbitrato in quanto infondata in fatto ed in diritto come rappresentato nella presente memoria illustrativa;
Nel merito.
- accertare e dichiarare l'adempimento di alle Parte_1 obbligazioni di cui all'atto ricognitivo e modificativo e alle pattuizioni contrattuali tutte, l'assenza di vizi rilevanti dell'opera appaltata ed eseguita in virtù del contratto di appalto e del successivo atto ricognitivo e modificativo e la loro accettazione da parte di c.s.; Controparte_1
- accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale in capo a (e alla propria direzione lavori) e Controparte_1
l'inadempimento della stessa alle obbligazioni assunte nei confronti di
[...] per i motivi sopra esposti;
Parte_1
- e, per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore sig. Codice fiscale/Partita Iva: Controparte_2
, con sede in Milano Via Mercanti n. 12, c.a.p. 20121, pec: P.IVA_2 al pagamento in favore di in Email_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e c.s., dell'importo di Euro 220.000,00 oltre Iva nonché dell'importo di Euro 143.019,33 oltre Iva una volta decorsi 90 giorni dal 15 marzo 2025, per i titoli e motivi per cui è causa, o quella diversa anche maggiore somma che dovesse emergere in corso di causa;
- accertato l'inadempimento e la violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale in capo a condannare in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. Codice Controparte_2 fiscale/Partita Iva: , con sede in Milano Via Mercanti n. 12, c.a.p. P.IVA_2
20121, pec: al pagamento in favore di Email_1 [...]
della penale prevista all'art. 12 dell'atto ricognitivo e modificativo Parte_1 nella misura di euro 50.000,00 per ciascun inadempimento come statuito.
Il tutto oltre interessi di mora o interessi legali.
2 - Rigettare, con ogni e più ampia declaratoria e statuizione, le richieste risarcitorie svolte in via riconvenzionale da nei confronti di Controparte_1 [...]
in quanto pretestuose e infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
In via istruttoria:
• In caso di contestazione, si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di causa di cui ai capitoli dell'antescritta premessa in fatto da n. 1 n. 53 inclusi, avuti quì integralmente ripetuti e trascritti quali altrettanti capitoli di prova preceduti dal prefisso “E' vero che...”, indicando quale testimone il geom.
, sig. per il sig. Testimone_1 Testimone_2 Controparte_3
e con riserva di indicare altri testimoni, di Testimone_3 Controparte_4 ulteriore integrazione e deduzioni istruttorie e nel merito, istanze e produzione ai sensi di e nei termini di legge.
• In caso di contestazione, anche CTU tecnica. Con riserva di ulteriori azioni anche nei confronti della Direzione Lavori.”.
La riportandosi alle conclusioni rese nella memoria autorizzata Controparte_1 depositata in data 10.12.2025, così concludeva:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
In via pregiudiziale
dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Milano ex art. 38 c.p.c., essendo competente il Collegio arbitrale per le ragioni di cui in narrativa.
In via preliminare
Disporre il mutamento di rito fissando udienza ex art. 183 c.p.c. ed assegnando alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., richiedendo il giudizio per cui è causa una istruzione probatoria completa.
In via Istruttoria
Ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta al paragrafo D.1 “Istanza di consulenza tecnica d'ufficio” della comparsa di costituzione e risposta, nonché la prova orale per testi sui capi di prova formulati al paragrafo D.2 di detto atto con i testimoni
ivi indicati, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nelle concedende memorie ex art. 171 ter c.p.c.
3 Nel merito
Respingere le domande tutte svolte dalla ricorrente in quanto infondate per i motivi svolti in narrativa anche in considerazione della domanda di accertamento dell'inadempimento della formulata da in Parte_1 CP_1 via riconvenzionale.
In via riconvenzionale
-Accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi, difetti e difformità delle opere ed impianti eseguiti da non a regola d'arte e, Parte_1 conseguentemente condannare l'appaltatrice a provvedere alla relativa eliminazione con costi a suo esclusivo carico in ragione dell'accertato grave inadempimento della stessa alle obbligazioni di cui al Contratto di Appalto e all'Accordo Ricognitivo per le ragioni esposte in narrativa;
-Condannare al risarcimento dei danni tutti subiti da Parte_1 CP_1
a fronte degli inadempimenti, delle difformità, vizi e difetti delle opere edili e
[...] degli impianti realizzati da da quantificare (i) nella somma Parte_1 di euro 4.165,77 per costi sostenuti dalla committente per l'eliminazione dei vizi/difetti/difformità delle opere e degli impianti accertati in forza della formulata domanda riconvenzionale e (ii) nell'ulteriore ammontare di euro 178.424,65 per il mancato incasso del canone di sublocazione dell'Immobile, o diversa somma veriore accertanda in corso di causa o, in subordine, da liquidarsi anche in via equitativa da parte del Giudice nonché al risarcimento dei danni subiti successivamente al deposito del presente atto da accertarsi in corso di causa;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un diritto di credito della ricorrente, compensare quest'ultimo con l'accertato credito da risarcimento danni oggetto della domanda riconvenzionale di CP_1
Con il favore delle spese ed onorari del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la deduceva, Parte_1 in sintesi: a) che, con contratto stipulato il 9 giugno 2023, la le aveva Controparte_1 affidato in appalto la ristrutturazione di un edificio di sei piani fuori terra di cui la committente era utilizzatrice in leasing; b) che l'esecuzione dell'appalto era stata, tuttavia, caratterizzata, fin dall'inizio, da continue richieste di variazioni e modifiche dell'opera progettata, dalla richiesta della committente di “rallentare il cantiere” per proprie ragioni nonché da ritardi nei pagamenti dei vari stati di avanzamento dei
4 lavori;
c) che, pertanto, le parti, “al fine di dirimere i contrasti insorti”, dopo lunghe trattative, in data 17 gennaio 2025, avevano sottoscritto un “atto ricognitivo e modificativo del contratto di appalto”; d) che, con il suddetto atto del gennaio 2025, la si era impegnata a corrispondere ad essa attrice, a titolo di saldo, l'importo CP_1 di € 1.107.263,62 oltre IVA, di cui € 220.000,00 oltre IVA a seguito del collaudo finale ed € 143.019,33 oltre IVA, già trattenuti in garanzia, entro 90 giorni dal collaudo finale;
e) che la , tuttavia, “senza alcuna giusta causa e CP_1 giustificazione”, si era rifiutata di procedere al collaudo finale dell'opera ed aveva omesso il pagamento dei predetti importi di € 220.000,00 oltre IVA ed € 143.019,33 oltre IVA;
f) che la , ai sensi dell'art. 12 dell' “atto ricognitivo e CP_1 modificativo” era, inoltre, tenuta alla corresponsione di una penale di € 50.000,00 per ogni ritardo nel pagamento dei predetti importi contrattualmente dovuti.
La instava, quindi, per la condanna della al Parte_1 Controparte_1 pagamento dei predetti importi di € 220,000 oltre IVA ed € 143.019,33 oltre IVA nonché al pagamento delle concordate penali da ritardo. “Il tutto oltre interessi di mora o legali”.
La costituitasi in giudizio, “in via pregiudiziale”, eccepiva Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 19 del contratto d'appalto sottoscritto il 9 giugno 2023.
Tutto ciò premesso, l'eccezione di arbitrato avanzata dalla resistente è fondata e va, pertanto, accolta.
La decisione deve prendere le mosse dal rilievo che il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 9.6.2023 effettivamente contiene, all'art.19, una clausola che devolve la cognizione di “Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione” del contratto medesimo “o comunque ad esso attinente” ad un collegio arbitrale rituale con sede in Milano.
Ciò posto, secondo la prospettazione attorea, tale clausola sarebbe priva di effetti rispetto alla presente controversia, avendo essa attrice fondato le proprie domande sul diverso contratto sottoscritto dalle parti in data 17.1.2025.
Orbene, tale assunto, ad avviso del Tribunale, non può ritenersi fondato.
5 Deve, infatti, rilevarsi che la scrittura del 17.1.2025, lungi dall'essere finalizzata alla costituzione tra le parti un nuovo rapporto contrattuale, si limita a modificare ed integrare il contenuto del precedente contratto d'appalto del 9.6.2023 e, dunque, a
“regolare” il rapporto contrattuale già in essere tra le parti.
Milita, infatti, in tal senso, innanzitutto, il nomen iuris che le parti hanno inteso attribuire alla scrittura in commento – non a caso denominata “atto ricognitivo e modificativo di contratto d'appalto”.
Deve, poi, rilevarsi che oggetto della medesima scrittura del 17.1.2025, la quale – si badi – è espressamente finalizzata ad “in parte chiarire e integrare il contenuto dell' ” (cf. lett. N delle premesse), è, in sostanza, la ridefinizione del Parte_3 residuo corrispettivo dovuto all'appaltatrice in ragione dell'avvenuta introduzione di alcune varianti rispetto all'originario progetto e (conseguentemente) la ridefinizione dei vari termini per la consegna dell'opera, il collaudo della stessa, il rilascio delle relative certificazioni, il pagamento del saldo, ecc..
La medesima scrittura costituisce, pertanto, all'evidenza, dal punto di vista oggettivo, una mera modificazione/integrazione dell'originario contratto.
Lo stesso art. 14 della scrittura in commento, poi, laddove fa riferimento al
“supera[mento] ed annulla[mento]” di ogni precedente accordo tra le parti, lo fa
“per quanto qui contenuto”, risultando, dunque, evidente che l'effettiva volontà delle parti fosse, appunto, quella di modificare/integrare il precedente contratto, facendo, per converso, salve le pattuizioni in esso contenute non oggetto di modifica.
Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi in relazione alla sola circostanza che la più volte citata scrittura del 17.1.2025 vede quale parte anche la stante CP_5
l'autonomia dei rapporti tra le odierne parti processuali e tra la Viit Fin e la predetta
CP_5
Va, poi, rilevato, sia pure solo ad abundantiam, che la scrittura del 17.1.2025 di cui si discute neppure può qualificarsi in termini di transazione (fosse anche non novativa), atteso che, pur essendo certamente stata determinata dalla volontà di “dirimere”…
“contrasti” già “insorti” tra le parti, la stessa, per quanto detto, non ha ad oggetto
“reciproche concessioni” ma la mera determinazione (o rideterminazione) pattizia di taluni aspetti del rapporto in essere segnatamente in relazione alla sopravvenienza costituita all'avvenuta introduzione di varianti (ed in particolare di varianti il cui corrispettivo non era stato previamente concordato tra le parti) nell'originario oggetto dell'appalto.
Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva, deve ritenersi che la richiamata clausola compromissoria di cui all'art. 19 dell'originario contratto d'appalto del
6 9.6.2023 sia pienamente efficace in relazione alla presente controversia e conseguentemente deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito.
Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché all'andamento concreto del giudizio dipanatosi in due sole udienze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia oggetto di convenzione di arbitrato;
2) condanna la al rimborso, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Milano, lì 17.12.2025
Il Giudice monocratico
(Mauro Pacifico)
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