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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1405/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 25.7.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Baldassarre Mistretta;
appellante
contro
(c.f. ), con sede in Torino, piazza San Carlo n. Controparte_1 P.IVA_1
156, in persona della procuratrice speciale dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
prof. Marco Ticozzi;
appellata
Oggetto: “Contratti bancari (deposito bancario, etc)”; appello avverso la sentenza n. 390/2023
1 del Tribunale di Venezia (causa R.G. n. 6451/2020) emessa il 21.12.2022 e pubblicata il
28.02.2023.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via Principale e nel merito:
1) In riforma dell'impugnata sentenza, accogliere per i motivi tutti esposti, le domande formulate da parte appellante nel primo grado di giudizio e riportate in appello e per l'effetto, condannare
, a mezzo del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni tutti subìti o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia con gli interessi legali dalla scadenza al saldo.
2) Con vittoria di spese diritti e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15%, più Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc”;
- per parte appellata:
“- rigettarsi l'appello e in ogni caso ogni domanda di parte appellante perché infondata e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- spese di lite rifuse relative a entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.8.2020, conveniva in giudizio Parte_1
domandandone la condanna al risarcimento dei danni, complessivamente Controparte_3
quantificati nell'importo di € 50.000,00, sofferti per effetto della condotta che imputava alla convenuta.
In particolare, il premetteva di essere stato titolare presso (già Pt_1 Controparte_3
2 del rapporto di conto corrente n. 1000/00001277 acceso Controparte_4
presso la filiale di Chirignago (VE), sul quale in data 11.1.2017 era stata accreditata la somma di
€ 9.976,00 tramite bonifico bancario con causale “giro per operazione cash MGMT” disposto da
(società con sede legale a che si occupa di costruzione e Controparte_5 CP_4
manutenzione di impianti e restauro e manutenzione di edifici, pure titolare di conto corrente presso la medesima banca). Nei mesi precedenti egli era entrato in contatto via internet con una sedicente cittadina ucraina, tale , alla quale aveva concordato di trasferire, Persona_1
una volta ricevutane provvista da conoscenti di costei residenti in [...], la somma di Euro
3.000,00 da impiegare per l'acquisto di biglietti aerei a due sue amiche, tali e Persona_2
, tramite “Western Union”. L'appellante aveva ritenuto che l'accredito della Persona_3
somma di € 9.976,00 ricevuto in data 11.1.2017 a mezzo bonifico inerisse a tale accordo, e,
prelevata dal conto corrente la provvista necessaria, aveva effettuato il giorno seguente
(12.1.2017) due trasferimenti per un totale di € 2.000,00 a favore di (tramite Persona_4
“Western Union”) e di (tramite “Money Gram”). Nel pomeriggio dello Persona_5
stesso giorno, la filiale di Chirignago della a seguito di segnalazione da parte della CP_6
che aveva denunciato di non avere mai disposto né autorizzato il bonifico di Controparte_5
€ 9.976,00, aveva bloccato il conto del che solo allora si era reso conto di essere stato Pt_1
raggirato e presentava denuncia querela nei confronti delle beneficiarie del trasferimento di denaro da lui disposto. In data 10.02.2017 aveva restituito integralmente la somma che gli era stata fraudolentemente accreditata dal conto della “ ; ciò nonostante, a seguito Controparte_5
della denuncia di , era stato indagato dalla Procura di per il reato Controparte_5 CP_4
di cui all'art. 648 bis c.p. (riciclaggio), sottoposto ad interrogatorio dalla Polizia Postale, e, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, prosciolto all'udienza del 14.10.2019 dal
3 giudice dell'udienza preliminare “in quanto il fatto non costituisce reato”.
Esperita inutilmente - per mancata adesione della banca - la mediazione, parte attrice citava dunque lamentando di avere perduto la somma di € 2.000,00, di avere Controparte_3
patito il disagio del blocco del c/c tanto da essere costretto ad aprire altro c/c per poter ricevere la pensione, e di aver subito ripercussioni sulla sua salute, a causa di una situazione che egli imputava alla Banca, la quale non era stata in grado di proteggerlo da frodi informatiche ed hackeraggi perpetrate da ignoti che erano entrati abusivamente nella rete informatica della banca
“evidentemente non sufficientemente protetta”.
Si costituiva la Banca convenuta la quale respingeva ogni addebito perché i danni lamentati non dipendevano da presunte inadempienze od omissioni della banca, ma erano da imputarsi al solo e alle disposizioni verso estero da lui deliberatamente impartite: il conto corrente Pt_1
dell'attore non aveva subito alcun accesso fraudolento, né per mezzo di esso erano state disposte operazioni anomale. Inoltre la contestava l'esistenza dei danni lamentati, non essendo CP_6
provati gli asseriti danni psicofisici, morali o biologici nè il danno conseguente alla impedita utilizzazione del c/c né le spese che l'attore deduceva di avere sostenuto.
Sulla base d'istruttoria documentale, con sentenza n. 390/23 il Tribunale ha rigettato la domanda,
condannando l'attore a rifondere le spese processuali anticipate dalla convenuta. Il giudice di prime cure ha escluso che fosse nella specie prospettabile una responsabilità contrattuale della banca per difetto dei suoi sistemi di prevenzione o vigilanza con esposizione a rischio del c/c del lamentela che al più avrebbe potuto svolgere la società che si era inopinatamente trovata Pt_1
un addebito di € 9.976,00 senza titolo giustificativo sul proprio c/c, non il che non aveva Pt_1
eseguito operazioni in home banking ed il cui conto corrente non era stato colpito da un hacker
essendovi solo stato accreditato un bonifico;
né risultava provata o fondata la narrazione secondo
4 cui egli non avrebbe versato alcunché alle due cittadine straniere se sul suo conto non fosse pervenuta la provvista relativa.
Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello sulla base di due motivi Parte_1
coi quali ha lamentato l'illogicità e l'erroneità delle valutazioni sulle risultanze istruttorie e della decisione, confermando la ricostruzione proposta in primo grado quanto a responsabilità
contrattuale della banca e a danni alla stessa causalmente collegati.
Si è costituiti l'appellata, la quale ha evidenziato l'infondatezza del gravame e concluso per la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.4.2025, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
I due motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Secondo l'appellante deve ritenersi provata la responsabilità contrattuale esclusa dal giudice di primo grado, individuandosi come “norma di riferimento” il D. Lgs. n. 11/2010, attuativo della
Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. “PSD –
Payment Services Directive”), così come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 (di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE), “che introduce a carico dei prestatori di servizio di pagamento un regime di responsabilità piuttosto stringente con gli artt. 10 e 11, laddove prevede l'esenzione di responsabilità in favore del prestatore del servizio solo qualora questi – con prova a suo carico – dimostri la riconducibilità dell'operazione al cliente”.
Sempre secondo l'appellante, la sentenza è poi errata nella parte in cui ha escluso la sussistenza
5 del nesso causale tra l'accredito ricevuto ed i pagamenti eseguiti a favore dei truffatori, laddove si deve invece ritenere che “ricevuto l'accredito, e fraintesane in buona fede la natura, il sig.
ha provveduto a pagamenti che altrimenti (cioè senza averne previamente ricevuto la Pt_1
provvista come da accordi) non avrebbe fatto”.
La decisione del Tribunale è tuttavia corretta, risultando dirimente nella specie l'assenza o comunque l'interruzione del nesso causale tra la condotta addebitata dal alla banca e le Pt_1
fuoriuscite di denaro dal conto di costui (nonché gli altri conseguenti pregiudizi dedotti).
Le condotte dell'appellante risultano infatti connotate da tale anomala imprudenza da elidere in ogni caso il nesso di causalità e da mandare la banca indenne da responsabilità pur non avendo questa fornito specifica evidenza circa i sistemi di protezione adottati né essendosi acquisiti elementi idonei a comprendere per quale motivo e con quali modalità si sia reso possibile il bonifico in uscita dal conto corrente di Controparte_5
Vero è, infatti, che, quanto alla parte di narrazione astrattamente pertinente alla sfera di controllo della banca, sul conto corrente del è semplicemente stato accreditato in data 11.1.2017 Pt_1
un bonifico dal conto della predetta società; il giorno successivo, a seguito di segnalazione di assenza di disposizione da parte della correntista, la banca ha bloccato il conto deò beneficiario dell'accredito al fine di favorire il recupero della somma.
Quanto prima e nel frattempo compiuto dal è estraneo ad ogni regola di prevedilità e Pt_1
ragionevolezza.
Ci si riferisce non solo al raggiro ingenuamente subito da parte della sedicente cittadina ucraina alla quale egli ha prestato fiducia, quanto alla sua personale condotta successiva: egli ha prelevato in contanti € 1.650,00 dal conto personale il 12.1.2017 e ha effettuato versamenti all'estero con sistemi di pagamento Western Union e Money Gram da un'edicola e da un ufficio postale per €
6 945,00 e per € 970,00 (v. docc. 2 e 13 primo grado) in favore di due sconosciute. Pt_1
Risulta peraltro inspiegabile come l'attesa di un accredito di € 3.000,00 proveniente da cittadini/e ucraini residenti in [...]sia stata nella sua percezione soddisfatta dalla percezione di un bonifico d'importo oltre tre volte superiore proveniente da una società del veneziano;
anche le modalità
della successiva fuoriuscita del denaro dal suo patrimonio, così come l'iniziale disponibilità
manifestata alla banca di restituire la somma ricevuta ma “detratte € 3.000,00 per prestazione già
eseguita” (con indicazione di un importo superiore a quello in concreto trasferito in Ucraina)
impongono di confermare che la condotta del risparmiatore ha presentato connotati di "anomalia"
tali da far ritenere in ogni caso che la perdita subita sia derivata esclusivamente dalla sua condotta
(cfr. Cassazione civile, n. 5020/2014).
Come correttamente osservato dal Tribunale, “fermo restando che la non può rispondere CP_6
di scelte avventate dei correntisti e delle loro condotte imprudenti, il bonifico non può neppure essere invocato come presupposto di un affidamento. Infatti l'accredito del 12 gennaio 2017 non era indispensabile al per procedere ai pagamenti concordati con l'amica ucraina perché Pt_1
egli disponeva comunque, già prima e indipendentemente dal bonifico, di somme sufficienti per adempiere a quanto aveva promesso. In ogni modo l'affidamento è impedito dal fatto che il
bonifico è avvenuto per importi e da soggetti totalmente imprevisti e diversi da quelli che il si aspettava come risulta dalle sue stesse asserzioni” (sentenza di primo grado, pagg. 13- Pt_1
14).
L'appello deve'essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata costituita, vittoriosa, vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22 in
7 relazione al valore della causa, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
390/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 28.2.2023;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita Controparte_3
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
8
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1405/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 25.7.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Baldassarre Mistretta;
appellante
contro
(c.f. ), con sede in Torino, piazza San Carlo n. Controparte_1 P.IVA_1
156, in persona della procuratrice speciale dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
prof. Marco Ticozzi;
appellata
Oggetto: “Contratti bancari (deposito bancario, etc)”; appello avverso la sentenza n. 390/2023
1 del Tribunale di Venezia (causa R.G. n. 6451/2020) emessa il 21.12.2022 e pubblicata il
28.02.2023.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via Principale e nel merito:
1) In riforma dell'impugnata sentenza, accogliere per i motivi tutti esposti, le domande formulate da parte appellante nel primo grado di giudizio e riportate in appello e per l'effetto, condannare
, a mezzo del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni tutti subìti o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia con gli interessi legali dalla scadenza al saldo.
2) Con vittoria di spese diritti e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15%, più Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc”;
- per parte appellata:
“- rigettarsi l'appello e in ogni caso ogni domanda di parte appellante perché infondata e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- spese di lite rifuse relative a entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.8.2020, conveniva in giudizio Parte_1
domandandone la condanna al risarcimento dei danni, complessivamente Controparte_3
quantificati nell'importo di € 50.000,00, sofferti per effetto della condotta che imputava alla convenuta.
In particolare, il premetteva di essere stato titolare presso (già Pt_1 Controparte_3
2 del rapporto di conto corrente n. 1000/00001277 acceso Controparte_4
presso la filiale di Chirignago (VE), sul quale in data 11.1.2017 era stata accreditata la somma di
€ 9.976,00 tramite bonifico bancario con causale “giro per operazione cash MGMT” disposto da
(società con sede legale a che si occupa di costruzione e Controparte_5 CP_4
manutenzione di impianti e restauro e manutenzione di edifici, pure titolare di conto corrente presso la medesima banca). Nei mesi precedenti egli era entrato in contatto via internet con una sedicente cittadina ucraina, tale , alla quale aveva concordato di trasferire, Persona_1
una volta ricevutane provvista da conoscenti di costei residenti in [...], la somma di Euro
3.000,00 da impiegare per l'acquisto di biglietti aerei a due sue amiche, tali e Persona_2
, tramite “Western Union”. L'appellante aveva ritenuto che l'accredito della Persona_3
somma di € 9.976,00 ricevuto in data 11.1.2017 a mezzo bonifico inerisse a tale accordo, e,
prelevata dal conto corrente la provvista necessaria, aveva effettuato il giorno seguente
(12.1.2017) due trasferimenti per un totale di € 2.000,00 a favore di (tramite Persona_4
“Western Union”) e di (tramite “Money Gram”). Nel pomeriggio dello Persona_5
stesso giorno, la filiale di Chirignago della a seguito di segnalazione da parte della CP_6
che aveva denunciato di non avere mai disposto né autorizzato il bonifico di Controparte_5
€ 9.976,00, aveva bloccato il conto del che solo allora si era reso conto di essere stato Pt_1
raggirato e presentava denuncia querela nei confronti delle beneficiarie del trasferimento di denaro da lui disposto. In data 10.02.2017 aveva restituito integralmente la somma che gli era stata fraudolentemente accreditata dal conto della “ ; ciò nonostante, a seguito Controparte_5
della denuncia di , era stato indagato dalla Procura di per il reato Controparte_5 CP_4
di cui all'art. 648 bis c.p. (riciclaggio), sottoposto ad interrogatorio dalla Polizia Postale, e, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, prosciolto all'udienza del 14.10.2019 dal
3 giudice dell'udienza preliminare “in quanto il fatto non costituisce reato”.
Esperita inutilmente - per mancata adesione della banca - la mediazione, parte attrice citava dunque lamentando di avere perduto la somma di € 2.000,00, di avere Controparte_3
patito il disagio del blocco del c/c tanto da essere costretto ad aprire altro c/c per poter ricevere la pensione, e di aver subito ripercussioni sulla sua salute, a causa di una situazione che egli imputava alla Banca, la quale non era stata in grado di proteggerlo da frodi informatiche ed hackeraggi perpetrate da ignoti che erano entrati abusivamente nella rete informatica della banca
“evidentemente non sufficientemente protetta”.
Si costituiva la Banca convenuta la quale respingeva ogni addebito perché i danni lamentati non dipendevano da presunte inadempienze od omissioni della banca, ma erano da imputarsi al solo e alle disposizioni verso estero da lui deliberatamente impartite: il conto corrente Pt_1
dell'attore non aveva subito alcun accesso fraudolento, né per mezzo di esso erano state disposte operazioni anomale. Inoltre la contestava l'esistenza dei danni lamentati, non essendo CP_6
provati gli asseriti danni psicofisici, morali o biologici nè il danno conseguente alla impedita utilizzazione del c/c né le spese che l'attore deduceva di avere sostenuto.
Sulla base d'istruttoria documentale, con sentenza n. 390/23 il Tribunale ha rigettato la domanda,
condannando l'attore a rifondere le spese processuali anticipate dalla convenuta. Il giudice di prime cure ha escluso che fosse nella specie prospettabile una responsabilità contrattuale della banca per difetto dei suoi sistemi di prevenzione o vigilanza con esposizione a rischio del c/c del lamentela che al più avrebbe potuto svolgere la società che si era inopinatamente trovata Pt_1
un addebito di € 9.976,00 senza titolo giustificativo sul proprio c/c, non il che non aveva Pt_1
eseguito operazioni in home banking ed il cui conto corrente non era stato colpito da un hacker
essendovi solo stato accreditato un bonifico;
né risultava provata o fondata la narrazione secondo
4 cui egli non avrebbe versato alcunché alle due cittadine straniere se sul suo conto non fosse pervenuta la provvista relativa.
Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello sulla base di due motivi Parte_1
coi quali ha lamentato l'illogicità e l'erroneità delle valutazioni sulle risultanze istruttorie e della decisione, confermando la ricostruzione proposta in primo grado quanto a responsabilità
contrattuale della banca e a danni alla stessa causalmente collegati.
Si è costituiti l'appellata, la quale ha evidenziato l'infondatezza del gravame e concluso per la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.4.2025, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
I due motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Secondo l'appellante deve ritenersi provata la responsabilità contrattuale esclusa dal giudice di primo grado, individuandosi come “norma di riferimento” il D. Lgs. n. 11/2010, attuativo della
Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. “PSD –
Payment Services Directive”), così come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 (di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE), “che introduce a carico dei prestatori di servizio di pagamento un regime di responsabilità piuttosto stringente con gli artt. 10 e 11, laddove prevede l'esenzione di responsabilità in favore del prestatore del servizio solo qualora questi – con prova a suo carico – dimostri la riconducibilità dell'operazione al cliente”.
Sempre secondo l'appellante, la sentenza è poi errata nella parte in cui ha escluso la sussistenza
5 del nesso causale tra l'accredito ricevuto ed i pagamenti eseguiti a favore dei truffatori, laddove si deve invece ritenere che “ricevuto l'accredito, e fraintesane in buona fede la natura, il sig.
ha provveduto a pagamenti che altrimenti (cioè senza averne previamente ricevuto la Pt_1
provvista come da accordi) non avrebbe fatto”.
La decisione del Tribunale è tuttavia corretta, risultando dirimente nella specie l'assenza o comunque l'interruzione del nesso causale tra la condotta addebitata dal alla banca e le Pt_1
fuoriuscite di denaro dal conto di costui (nonché gli altri conseguenti pregiudizi dedotti).
Le condotte dell'appellante risultano infatti connotate da tale anomala imprudenza da elidere in ogni caso il nesso di causalità e da mandare la banca indenne da responsabilità pur non avendo questa fornito specifica evidenza circa i sistemi di protezione adottati né essendosi acquisiti elementi idonei a comprendere per quale motivo e con quali modalità si sia reso possibile il bonifico in uscita dal conto corrente di Controparte_5
Vero è, infatti, che, quanto alla parte di narrazione astrattamente pertinente alla sfera di controllo della banca, sul conto corrente del è semplicemente stato accreditato in data 11.1.2017 Pt_1
un bonifico dal conto della predetta società; il giorno successivo, a seguito di segnalazione di assenza di disposizione da parte della correntista, la banca ha bloccato il conto deò beneficiario dell'accredito al fine di favorire il recupero della somma.
Quanto prima e nel frattempo compiuto dal è estraneo ad ogni regola di prevedilità e Pt_1
ragionevolezza.
Ci si riferisce non solo al raggiro ingenuamente subito da parte della sedicente cittadina ucraina alla quale egli ha prestato fiducia, quanto alla sua personale condotta successiva: egli ha prelevato in contanti € 1.650,00 dal conto personale il 12.1.2017 e ha effettuato versamenti all'estero con sistemi di pagamento Western Union e Money Gram da un'edicola e da un ufficio postale per €
6 945,00 e per € 970,00 (v. docc. 2 e 13 primo grado) in favore di due sconosciute. Pt_1
Risulta peraltro inspiegabile come l'attesa di un accredito di € 3.000,00 proveniente da cittadini/e ucraini residenti in [...]sia stata nella sua percezione soddisfatta dalla percezione di un bonifico d'importo oltre tre volte superiore proveniente da una società del veneziano;
anche le modalità
della successiva fuoriuscita del denaro dal suo patrimonio, così come l'iniziale disponibilità
manifestata alla banca di restituire la somma ricevuta ma “detratte € 3.000,00 per prestazione già
eseguita” (con indicazione di un importo superiore a quello in concreto trasferito in Ucraina)
impongono di confermare che la condotta del risparmiatore ha presentato connotati di "anomalia"
tali da far ritenere in ogni caso che la perdita subita sia derivata esclusivamente dalla sua condotta
(cfr. Cassazione civile, n. 5020/2014).
Come correttamente osservato dal Tribunale, “fermo restando che la non può rispondere CP_6
di scelte avventate dei correntisti e delle loro condotte imprudenti, il bonifico non può neppure essere invocato come presupposto di un affidamento. Infatti l'accredito del 12 gennaio 2017 non era indispensabile al per procedere ai pagamenti concordati con l'amica ucraina perché Pt_1
egli disponeva comunque, già prima e indipendentemente dal bonifico, di somme sufficienti per adempiere a quanto aveva promesso. In ogni modo l'affidamento è impedito dal fatto che il
bonifico è avvenuto per importi e da soggetti totalmente imprevisti e diversi da quelli che il si aspettava come risulta dalle sue stesse asserzioni” (sentenza di primo grado, pagg. 13- Pt_1
14).
L'appello deve'essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata costituita, vittoriosa, vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22 in
7 relazione al valore della causa, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
390/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 28.2.2023;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita Controparte_3
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
8