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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1620 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 13 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. promossa da
(cod. fisc.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Villari, giusta procura in atti opponente contro (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
US Mattiello, giusta procura in atti opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. In fatto e in diritto
ha proposto opposizione avverso decreto Parte_1 ingiuntivo n. 183/2024 del 19.02.2024 (R.G. n. 618/2024) con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto di pagare la somma di euro 29.886,16 oltre interessi a favore della sulla base di una serie di Controparte_1 fatture emesse da quest'ultima e relative a prenotazioni per crociere effettuate dall'attore in qualità di titolare dell'impresa individuale Info Cruises Sicily, esercente attività di agenzia viaggi. L'attore ha contestato la morosità e l'ammontare del credito azionati in via monitoria, nonché l'inidoneità delle fatture a costituire la prova del sottostante rapporto contrattuale. Ha inoltre lamentato il mancato perfezionamento del piano di rientro a negoziazione degli importi delle fatture, nonché, la mancata provenienza dallo stesso della corrispondenza di posta elettronica prodotta dalla convenuta opposta. La , costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva. Nel merito ha contestato la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività per mancata notifica dell'opposizione nel termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641, co. 1, c.p.c.. Ai sensi dell'art. 155, co. 5, c.p.c., la scadenza del termine che coincide con un giorno festivo è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. Qualora si tratti di atti processuali svolti fuori udienza, la stessa regola si applica, ai sensi del comma 4 della citata disposizione, anche ai termini che scadono nella giornata del sabato. Dalla documentazione in atti risulta che la notifica del decreto ingiuntivo opposto si è perfezionata in data 4 marzo 2024, decorsi dieci giorni dall'invio della CAD, avvenuto in data 23 febbraio 2024. Il termine di quaranta giorni per la notificazione dell'opposizione, pertanto, scadeva il 13 aprile 2024, che, tuttavia, essendo sabato, deve essere prorogato al giorno seguente non festivo, ovvero lunedì 15 aprile 2024, giorno in cui risulta perfezionata la notifica dell'opposizione, che, pertanto, deve ritenersi tempestivamente proposta. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata. Va anzitutto chiarito che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, sono tuttavia insufficienti nel successivo giudizio ordinario di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione a fungere da prova dell'esistenza, della liquidità e dell'esigibilità del credito, ove quest'ultimo sia contestato nell'an e nel quantum, essendo documenti formati unilateralmente dalla parte che se ne avvale (cfr. Cass. civ., sez III, Ord. 12.07.2023, n. 19944; Corte app. Napoli, sez. VII, 11.10.2023, n. 4300; Trib. Bari, sez. II, 12.09.2024, n. 3803). Invero, nel giudizio di opposizione è il convenuto opposto, in quanto attore in senso sostanziale, a dover fornire la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi del credito azionato con il ricorso, avvalendosi degli ordinari mezzi di prova;
spetta invece all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di contestare l'esistenza del diritto di credito mediante l'allegazione e la dimostrazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi di tale situazione giuridica soggettiva attiva (cfr. Trib. Reggio Emilia, sez. I, 12.07.2024, n. 788; Trib. Bologna, sez. II, 10.09.2024, n. 2413; Trib. Roma, sez. XVII, 09.10.2023, n. 14274). Nel caso di specie la ha allegato in atti, oltre alle fatture Controparte_1 la corrispondenza di posta elettronica intercorsa con la società opponente dalla quale si evince, in seguito a svariate lettere di messe in mora, dettagliate in ordine al debito maturato che ha riconosciuto il Parte_1 proprio debito comunicato dalla prima con telegramma del 27.09.2018: con la missiva di cui alla mail del 15 ottobre 2018, lo stesso si è infatti dichiarato disponibile a ripianare la propria esposizione debitoria, pari a euro 32.833,78, mediante il versamento di rate mensili delle quali viene espressamente indicato l'importo e la data di scadenza, ammettendo persino che il piano di rientro dallo stesso proposto non era tuttavia sufficiente a soddisfare integralmente il credito della convenuta opposta (cfr., e-mail del 15 ottobre 2018 a firma di inviata dall'indirizzo di posta Parte_1
2 elettronica e indirizzata a Email_1 Controparte_2 con l'indicazione “mancato versamento” nell'oggetto del messaggio). Tale dichiarazione a “firma” dell'attore, con riferimento alla quale l'opponente non ha sollevato contestazione alcuna relativamente alla riconducibilità allo stesso ( avendo ad oggetto le contestazioni di cui all'opposizione le altre mail sempre pervenute dall'indirizzo della società ma a “firma” del figlio) integra certamente una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., che dispensa il beneficiario della stessa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria. E' stato chiarito anche in sede di legittimità, infatti, che "il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà" (così tra le altre in motivazione Cassazione civile, sez. II, 12/04/2018, n. 9097); il riconoscimento può essere rivolto anche ad un terzo (vedi Cassazione civile, sez. II, 27/10/2005, n. 20878). La ricognizione di debito, pur non costituendo un'autonoma fonte di obbligazioni, determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, che ha l'effetto di produrre una relevatio ab onere probandi, con la conseguenza che spetta al soggetto autore della dichiarazione l'onere di allegare e provare che il rapporto giuridico fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto (cfr. Cass. civ., sez. III, 10.12.2024, n. 31818). Pertanto, la in conseguenza del riconoscimento del Controparte_1 debito proveniente dal nella e-mail del 15 ottobre 2018 non aveva alcun Pt_1 onere di dimostrare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente sino a prova contraria, essendo soltanto onerata di fornire la prova della ricognizione, puntualmente dimostrata mediante produzione dell'anzidetto messaggio di posta elettronica. Sarebbe stato quindi preciso onere dell'attore provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificati del rapporto giuridico fondamentale;
nel caso di specie, tuttavia, lo stesso si è soltanto limitato contestare la mancata prova del sottostante rapporto contrattuale e la non riferibilità allo stesso dei messaggi di posta elettronica prodotti dalla convenuta in quanto inviati dal figlio, senza allegare né dimostrare alcun fatto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
3 Le allegazioni infatti sono generiche ed in ogni caso insufficienti a contrastare la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, nonché l'esistenza e l'ammontare del credito dallo stesso derivante, posto che l'e-mail del 15 ottobre 2018, in cui l'attore riconosce l'esistenza del debito, dichiarandosi altresì disponibile al versamento di rate mensili, reca in calce il nome dell'odierno opponente e risulta altresì inviata dall'indirizzo di posta elettronica dell'agenzia viaggi Info Cruises Sicily. In merito va chiarito che i messaggi di posta elettronica costituiscono documenti elettronici contenenti la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, pur in mancanza di sottoscrizione, costituiscono riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che essi formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.10.2021, n. 30186). Inoltre, l'eventuale disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, mediante l'allegazione di concreti elementi idonei ad attestare la corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta nel documento elettronico (Trib. Bergamo, sez. IV, 05.05.2022, n. 1051; Trib. Torino, sez. I, 23/12/2016), non essendo sufficiente una contestazione generica che si limiti esclusivamente ad affermare la non coincidenza tra l'autore risultante dal messaggio di posta elettronica e il soggetto che ha posto in essere le operazioni di scrittura e invio del messaggio. Parte attrice si è soltanto limitata a contestare la provenienza dalla stessa delle mail a “firma” del figlio ma non anche di quella che reca l'apposizione del nominativo dell'attore e risulta inviato dall'indirizzo di posta elettronica dell'agenzia. Quanto ai pagamenti che l'opponente ha allegato avere effettuato con riferimento al periodo relativo alle fatture oggetto di giudizio, basti osservare come è incontestato che tra le parti in causa intercorressero rapporti economici ulteriori rispetto a quelli di cui alle fatture azionate in via monitoria sicchè stante la mancata indicazione della causale e l'univoca riferibilità al credito oggetto di riconoscimento di debito, gli stessi non possono ritenersi idonei a defalcare la somma riconosciuta. In conseguenza del rigetto dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Va infine rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., azionata da parte opposta, non risultando agli atti elementi sufficienti a integrare i presupposti di mala fede o colpa grave e non essendo stato né allegato né provato il danno eventualmente patito. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' opponente e in favore dell'opposto e liquidate, come da dispositivo, in ragione dell'attività difensiva spiegata e del valore della
4 controversia, come da dispositivo, applicando i valori minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 a € 52.000,00 (fase studio, introduttiva, decisoria e trattazione/istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1620/2024 r.g.a.c., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 183/2024 del 19.02.2024 emesso dal Tribunale di Messina che dichiara definitivamente esecutivo;
2. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria azionata dall'opposto;
3. condanna al pagamento in favore di parte Parte_1 opposta delle spese processuali, che liquida in € 3809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Si comunichi. Così deciso in Messina il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
(cod. fisc.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Villari, giusta procura in atti opponente contro (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
US Mattiello, giusta procura in atti opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. In fatto e in diritto
ha proposto opposizione avverso decreto Parte_1 ingiuntivo n. 183/2024 del 19.02.2024 (R.G. n. 618/2024) con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto di pagare la somma di euro 29.886,16 oltre interessi a favore della sulla base di una serie di Controparte_1 fatture emesse da quest'ultima e relative a prenotazioni per crociere effettuate dall'attore in qualità di titolare dell'impresa individuale Info Cruises Sicily, esercente attività di agenzia viaggi. L'attore ha contestato la morosità e l'ammontare del credito azionati in via monitoria, nonché l'inidoneità delle fatture a costituire la prova del sottostante rapporto contrattuale. Ha inoltre lamentato il mancato perfezionamento del piano di rientro a negoziazione degli importi delle fatture, nonché, la mancata provenienza dallo stesso della corrispondenza di posta elettronica prodotta dalla convenuta opposta. La , costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva. Nel merito ha contestato la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività per mancata notifica dell'opposizione nel termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641, co. 1, c.p.c.. Ai sensi dell'art. 155, co. 5, c.p.c., la scadenza del termine che coincide con un giorno festivo è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. Qualora si tratti di atti processuali svolti fuori udienza, la stessa regola si applica, ai sensi del comma 4 della citata disposizione, anche ai termini che scadono nella giornata del sabato. Dalla documentazione in atti risulta che la notifica del decreto ingiuntivo opposto si è perfezionata in data 4 marzo 2024, decorsi dieci giorni dall'invio della CAD, avvenuto in data 23 febbraio 2024. Il termine di quaranta giorni per la notificazione dell'opposizione, pertanto, scadeva il 13 aprile 2024, che, tuttavia, essendo sabato, deve essere prorogato al giorno seguente non festivo, ovvero lunedì 15 aprile 2024, giorno in cui risulta perfezionata la notifica dell'opposizione, che, pertanto, deve ritenersi tempestivamente proposta. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata. Va anzitutto chiarito che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, sono tuttavia insufficienti nel successivo giudizio ordinario di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione a fungere da prova dell'esistenza, della liquidità e dell'esigibilità del credito, ove quest'ultimo sia contestato nell'an e nel quantum, essendo documenti formati unilateralmente dalla parte che se ne avvale (cfr. Cass. civ., sez III, Ord. 12.07.2023, n. 19944; Corte app. Napoli, sez. VII, 11.10.2023, n. 4300; Trib. Bari, sez. II, 12.09.2024, n. 3803). Invero, nel giudizio di opposizione è il convenuto opposto, in quanto attore in senso sostanziale, a dover fornire la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi del credito azionato con il ricorso, avvalendosi degli ordinari mezzi di prova;
spetta invece all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di contestare l'esistenza del diritto di credito mediante l'allegazione e la dimostrazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi di tale situazione giuridica soggettiva attiva (cfr. Trib. Reggio Emilia, sez. I, 12.07.2024, n. 788; Trib. Bologna, sez. II, 10.09.2024, n. 2413; Trib. Roma, sez. XVII, 09.10.2023, n. 14274). Nel caso di specie la ha allegato in atti, oltre alle fatture Controparte_1 la corrispondenza di posta elettronica intercorsa con la società opponente dalla quale si evince, in seguito a svariate lettere di messe in mora, dettagliate in ordine al debito maturato che ha riconosciuto il Parte_1 proprio debito comunicato dalla prima con telegramma del 27.09.2018: con la missiva di cui alla mail del 15 ottobre 2018, lo stesso si è infatti dichiarato disponibile a ripianare la propria esposizione debitoria, pari a euro 32.833,78, mediante il versamento di rate mensili delle quali viene espressamente indicato l'importo e la data di scadenza, ammettendo persino che il piano di rientro dallo stesso proposto non era tuttavia sufficiente a soddisfare integralmente il credito della convenuta opposta (cfr., e-mail del 15 ottobre 2018 a firma di inviata dall'indirizzo di posta Parte_1
2 elettronica e indirizzata a Email_1 Controparte_2 con l'indicazione “mancato versamento” nell'oggetto del messaggio). Tale dichiarazione a “firma” dell'attore, con riferimento alla quale l'opponente non ha sollevato contestazione alcuna relativamente alla riconducibilità allo stesso ( avendo ad oggetto le contestazioni di cui all'opposizione le altre mail sempre pervenute dall'indirizzo della società ma a “firma” del figlio) integra certamente una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., che dispensa il beneficiario della stessa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria. E' stato chiarito anche in sede di legittimità, infatti, che "il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà" (così tra le altre in motivazione Cassazione civile, sez. II, 12/04/2018, n. 9097); il riconoscimento può essere rivolto anche ad un terzo (vedi Cassazione civile, sez. II, 27/10/2005, n. 20878). La ricognizione di debito, pur non costituendo un'autonoma fonte di obbligazioni, determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, che ha l'effetto di produrre una relevatio ab onere probandi, con la conseguenza che spetta al soggetto autore della dichiarazione l'onere di allegare e provare che il rapporto giuridico fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto (cfr. Cass. civ., sez. III, 10.12.2024, n. 31818). Pertanto, la in conseguenza del riconoscimento del Controparte_1 debito proveniente dal nella e-mail del 15 ottobre 2018 non aveva alcun Pt_1 onere di dimostrare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume esistente sino a prova contraria, essendo soltanto onerata di fornire la prova della ricognizione, puntualmente dimostrata mediante produzione dell'anzidetto messaggio di posta elettronica. Sarebbe stato quindi preciso onere dell'attore provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificati del rapporto giuridico fondamentale;
nel caso di specie, tuttavia, lo stesso si è soltanto limitato contestare la mancata prova del sottostante rapporto contrattuale e la non riferibilità allo stesso dei messaggi di posta elettronica prodotti dalla convenuta in quanto inviati dal figlio, senza allegare né dimostrare alcun fatto idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
3 Le allegazioni infatti sono generiche ed in ogni caso insufficienti a contrastare la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, nonché l'esistenza e l'ammontare del credito dallo stesso derivante, posto che l'e-mail del 15 ottobre 2018, in cui l'attore riconosce l'esistenza del debito, dichiarandosi altresì disponibile al versamento di rate mensili, reca in calce il nome dell'odierno opponente e risulta altresì inviata dall'indirizzo di posta elettronica dell'agenzia viaggi Info Cruises Sicily. In merito va chiarito che i messaggi di posta elettronica costituiscono documenti elettronici contenenti la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, pur in mancanza di sottoscrizione, costituiscono riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che essi formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.10.2021, n. 30186). Inoltre, l'eventuale disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, mediante l'allegazione di concreti elementi idonei ad attestare la corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta nel documento elettronico (Trib. Bergamo, sez. IV, 05.05.2022, n. 1051; Trib. Torino, sez. I, 23/12/2016), non essendo sufficiente una contestazione generica che si limiti esclusivamente ad affermare la non coincidenza tra l'autore risultante dal messaggio di posta elettronica e il soggetto che ha posto in essere le operazioni di scrittura e invio del messaggio. Parte attrice si è soltanto limitata a contestare la provenienza dalla stessa delle mail a “firma” del figlio ma non anche di quella che reca l'apposizione del nominativo dell'attore e risulta inviato dall'indirizzo di posta elettronica dell'agenzia. Quanto ai pagamenti che l'opponente ha allegato avere effettuato con riferimento al periodo relativo alle fatture oggetto di giudizio, basti osservare come è incontestato che tra le parti in causa intercorressero rapporti economici ulteriori rispetto a quelli di cui alle fatture azionate in via monitoria sicchè stante la mancata indicazione della causale e l'univoca riferibilità al credito oggetto di riconoscimento di debito, gli stessi non possono ritenersi idonei a defalcare la somma riconosciuta. In conseguenza del rigetto dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Va infine rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., azionata da parte opposta, non risultando agli atti elementi sufficienti a integrare i presupposti di mala fede o colpa grave e non essendo stato né allegato né provato il danno eventualmente patito. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' opponente e in favore dell'opposto e liquidate, come da dispositivo, in ragione dell'attività difensiva spiegata e del valore della
4 controversia, come da dispositivo, applicando i valori minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 a € 52.000,00 (fase studio, introduttiva, decisoria e trattazione/istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1620/2024 r.g.a.c., così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 183/2024 del 19.02.2024 emesso dal Tribunale di Messina che dichiara definitivamente esecutivo;
2. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria azionata dall'opposto;
3. condanna al pagamento in favore di parte Parte_1 opposta delle spese processuali, che liquida in € 3809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Si comunichi. Così deciso in Messina il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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