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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 582 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
quale titolare della ER ER, Parte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Colonette n. 1, presso lo studio dell'avv. Carmine Cavuoto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
elettivamente domiciliata in Bari, via Piccinni Controparte_1
n. 210, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Resta, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Mescia, giusta procura in atti Controparte_2
elettivamente domiciliata in Modena, stradello Armenone n.
[...]
32, presso lo studio dell'avv. Nicola Cantarelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellate
Conclusioni: all' udienza del 13 dicembre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 742/22 del 15.3.22, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di , quale titolare della ER Parte_1
ER, e della ha condannato i convenuti, in solido, al CP_2 pagamento, in favore dell'attrice, di €44.937,96 (oltre iva) a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, ed il solo al Pt_1 pagamento dell'ulteriore somma di €73.700,00, a titolo di penale da ritardo.
Con citazione del 14.4.22, ha proposto appello avverso la sentenza
, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto delle Parte_1 domande formulate nei suoi confronti, unica responsabile del danno essendo – a suo dire – la CP_2
Si sono costituiti che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, e la la quale ha, in via pregiudiziale, eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'impugnazione, di cui - nel merito - ha chiesto il rigetto.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa, all'udienza del 13.12.2024, è stata trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 cpc per deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Vanno, in via pregiudiziale, scrutinate le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dell'appello, per violazione del canone di specificità ex art. 342 c.p.c. e per invalidità della procura rilasciata dall'appellante, in quanto impresa cancellata dal registro dell'imprese.
Le eccezioni sono entrambe infondate e vanno rigettate.
Quanto alla prima, la modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual e' il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della NE (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, anche nell'attuale formulazione, avendo circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Sempre restando sul piano delle eccezioni pregiudiziali in rito, va anzitutto osservato che nessun documento è stato depositato a supporto dell'eccepita cancellazione della ER ER dal registro delle imprese.
Ad ogni modo, è altrettanto decisiva la considerazione che la ditta individuale non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica col titolare, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (Cass. 977/07;
3052/06; 1092/05), sicché non rileva - ai fini della legittimazione processuale - il fatto che l'impresa di cui l'appellante sia titolare sia stata cancellata dal registro delle imprese.
Peraltro, la cancellazione dal registro delle imprese di una ditta individuale non ha la stessa natura estintiva che ha per le società, sicché la disciplina di cui all'art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), secondo cui l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività d'impresa (Cass.
98/16; 9744/11).
Passando al merito, col primo motivo di appello si censura il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, in quanto proposta indipendentemente dalla risoluzione del contratto.
La censura è infondata.
Dalla lettera dell'art. 1453 c.c. risulta evidente come il legislatore, con l'inciso "salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno", abbia voluto conferire piena autonomia dell'azione di risarcimento del danno rispetto a quella di risoluzione contrattuale, con la conseguenza che, ove - come nel caso di specie - la domanda di risarcimento del danno venga proposta, il giudice è tenuto ad esaminarla.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha deciso il merito della pretesa risarcitoria della committente, dando così continuità al principio - più volte espresso dalla NE - secondo cui “La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'art. 1453 c.c., facendo salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione” (Cass. 11348/20).
Col secondo motivo di appello si censura l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, che avrebbe portato il primo giudice ad accogliere le domande proposte nei confronti di esso appellante, anziché riconoscere quale unica responsabile la CP_2
Anche questa critica è infondata.
Dalla consulenza tecnica svolta in sede di a.t.p. è emerso con chiarezza il malfunzionamento dell'impianto domotico, venduto sì dalla CP_2 ma installato dal , responsabile dell'errato montaggio e del Pt_1 cattivo cablaggio dell'impianto, nonché della non corretta configurazione del software (cfr. pag. 37 ATP, 3^ capoverso).
Ed invero, secondo il c.t.u., “appare evidente che il cattivo funzionamento degli impianti (a parte l'impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria) è correlato al malfunzionamento del sistema domotico” (cfr. pag. 28 ATP, 1^ capoverso); inoltre, “da quanto è stato possibile constatare durante i sopralluoghi, sulla base delle prove effettuate e delle dichiarazioni rilasciate dalle parti, si può affermare con certezza che ci sono errori nel cablaggio e nella configurazione dell'impianto domotico che portano ad un non corretto funzionamento della domotica installata. In alcune parti, l'impianto è montato in modo provvisorio con apparecchiature non ben fissate o racchiuse in appositi contenitori con connessioni provvisorie” (Cfr. pag. 38 ATP 1^ capoverso).
Né rileva in senso contrario che il c.t.u. abbia ipotizzato, ammettendo però di non poterne dare la prova, che, ove l'installazione fosse stata eseguita a regola d'arte, il software sarebbe stato in ogni caso soggetto a malfunzionamenti, essendo le caratteristiche dell'impianto domotico venduto al dalla “tali da non poter soddisfare quanto Pt_1 CP_2 richiesto dal cliente ed indicato nel contratto di appalto” (cfr. pag. 38
ATP, 2^ capoverso).
Questo perché, aldilà del carattere meramente ipotetico dell'assunto del c.t.u., la responsabilità dell'appaltatore per vizi e difetti della materia impiegata non è a priori esclusa, persino qualora i materiali siano stati scelti dallo stesso committente o da lui forniti. Anche in questi casi, infatti, l'appaltatore ha l'onere di eseguire i controlli sulla qualità e specifica idoneità degli stessi, poiché solo tale verifica gli consente di evitare di incorrere nella responsabilità per vizi e difformità dell'opera dovuta a difetti del materiale (Cass. 16758/18; 12044/10; 1391/92).
Inoltre, aggiunge il c.t.u.:
- “per quanto concerne l'installazione degli impianti elettrici, si può affermare che essa non è corretta, cioè non è avvenuta secondo la regola d'arte in ogni parte” (cfr. ATP pag. 38 3^ capoverso);
- quanto all'impianto idrosanitario “è necessario adeguare la caldaia installata sul balcone con sistemi antigelo automatico e installare un involucro di protezione in allumini.” (cfr. ATP, pg. 25, 2^ capoverso).
Va, dunque, confermata la statuizione di corresponsabilità dell'appaltatore, in solido col fornitore, in relazione ai danni da malfunzionamento degli impianti, alla stregua degli accertamenti e delle conclusioni del c.t.u., che l'appellante non ha contestato nel metodo e nello sviluppo logico, limitandosi a proporre una diversa, ma non condivisibile, lettura delle risultanze peritali, in totale distonia con le affermazioni del consulente.
Col terzo ed ultimo motivo di appello, si censura il riconoscimento della penale da ritardo, vuoi per assenza di imputabilità ad esso appellante della responsabilità (sulla base della precedente censura) vuoi per il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c., e, in subordine, se ne critica la quantificazione, per via dell'errata individuazione del termine finale.
La censura è solo in parte fondata e va, nei termini di cui appresso, accolta.
Non colgono nel segno le prime due critiche, anzitutto per via dell'accertata responsabilità dell'appellante, e stante il ritardo nell'esecuzione di entrambi i contratti (sia quello del 20.11.09 che del
12.5.10), in secondo luogo non operando, nel caso di specie, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c.
Per giurisprudenza costante, infatti, l'art. 1383 cod. civ. vieta sì il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo, e, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento (in termini, Cass. 27994/18).
Questo perché la clausola penale, la quale configura una concordata e preventiva liquidazione del danno in favore del creditore, può essere stipulata, secondo la previsione dell'art. 1382 cod. civ., per il caso d'inadempimento, ovvero per il caso di ritardo nell'adempimento (ferma restando la possibilità di contemplare per lo stesso rapporto due diverse penali, per l'uno e per l'altro degli indicati casi). Pertanto, qualora, come nel caso di specie, la penale venga prevista per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo (art. 1383 cod. civ.), né tanto meno il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima.
La censura merita, invece, accoglimento sotto il profilo dell'individuazione del termine finale.
Bisogna, infatti, muovere dal principio secondo cui la determinazione della clausola penale convenuta per il solo ritardo nell'adempimento non può coprire anche il periodo successivo alla manifestazione della volontà della parte non inadempiente di risolvere il contratto, giacché tale iniziativa segna il limite temporale della possibilità - per l'altra parte - di adempiere (Cass. 716/22).
Erra, pertanto, il primo giudice nel riconoscere la penale anche dopo che la aveva manifestato la volontà di non proseguire il rapporto CP_1 con il , il che è avvenuto quando ha affidato il completamento dei Pt_1 lavori ad un'altra impresa, ovvero - quanto meno - a far data dall'8.5.12, come dimostrano le fatture della Depa Impianti, di cui la stessa CP_1 ha ammesso di essersi avvalsa per l'esecuzione della restante parte di opere.
È, dunque, questo il momento in cui, divenuto impossibile - per il
- adempiere, deve fissarsi il termine finale per il danno da Pt_1 ritardo.
Ne consegue che la penale va rideterminata in €51.750,00 (€ 450,00 x 115 settimane di ritardo, dal 20.2.10 all'8.5.12) per il primo contratto (del 20.11.09) ed in €17.325,00 (€ 25,00 x 693 giorni di ritardo, dal 15.6.10 all'8.5.12) per il secondo contratto (del 12.5.10), per un totale di
€69.075,00, al posto della somma liquidata in primo grado di €73.700,00.
Le spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in dispositivo (sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con citazione Parte_1 del 14.04.22, avverso la sentenza n. 742/22 del 15.3.22 emessa dal
Tribunale di Foggia, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, in riforma della sentenza, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, a titolo di penale, dell'importo di €69.075,00; CP_1
2. conferma la condanna di e della in Parte_1 CP_2 solido tra loro, al pagamento, in favore di , a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno, della somma di €44.937,96 oltre iva;
3. condanna e la in solido, a rifondere a Parte_1 CP_2 le spese del giudizio di primo grado, Controparte_1 liquidate in €14.103,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 ed alla le spese del giudizio di appello, liquidate in CP_2
€14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5. pone le spese di c.t.u. (liquidate come in atti) in via definitiva, a carico di e della in solido tra loro. Parte_1 CP_2
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte