Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 43087/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.12.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano l'8 aprile 1968 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]66 Professione: impiegata;
titolo di studio: diploma di scuola media superiore;
con l'Avv. ILARIA GIUFFRIDA elettivamente domiciliata in PIAZZA EMILIA n. 5, 20129
MILANO
Parte attrice e
Parte_2
Nato a Milano il 2 agosto 1961 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] ; professione: dirigente;
titolo di studio: diploma di scuola media superiore. con l'Avv. QUADRI ELISABETTA elettivamente domiciliato VIA MONTE GRAPPA, 14
20062 CASSANO D'ADDA
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cassano d'Adda il 16 aprile 1994, trascritto nei registri dello stato civile al n. 11 parte II serie A anno 1994;
- sono separati consensualmente con verbale in data 27 settembre 2021, omologato dal
Tribunale di Milano con decreto n. 16831/2021 del Tribunale di Milano pubblicato il
09.10.2021
con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...], maggiorenne autosufficiente a con autonoma Per_1
abitazione;
- nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente;
- nato a [...] il [...], maggiorenne e non autosufficiente Per_3
economicamente;
- TT nata a [...] il [...], minorenne e studentessa.
FATTO
La sig.ra , in data 03.12.2024 ha depositato ricorso per cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con il Sig. , alle condizioni Parte_2
ivi previste.
In data 12.03.2025 si è costituito in giudizio il resistente.
All'udienza del 08.04.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore TT viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre;
2. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì sera fino alla domenica sera.
Durante la settimana TT potrà stare con il padre una sera a cena da concordare con la madre.
In tutti i casi in cui il padre terrà con sé la minore si impegna a riportare la figlia dalla madre tutte le volte in cui la minore manifesterà tale volontà.
In ogni caso la permanenza presso il padre non potrà essere impeditiva dello svolgimento delle attività extrascolastiche svolte dalla minore. Il padre avrà l'obbligo di accompagnare una volta a settimana la figlia alle attività ludiche, formative, sportive o di qualsiasi altro genere a cui la figlia TT dovrà partecipare. Il padre accompagnerà, altresì, TT alle sedute psicoterapeutiche con cadenza quindicinale, alternandosi settimanalmente con la sig.ra Parte_1
Qualora il padre abbia un impedimento e non possa accompagnare la figlia alle attività la madre sarà autorizzata a farlo.
Il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Per le vacanze natalizie, la minore trascorrerà in via alternata con i due genitori un periodo dal 24/12 al 31/12 mattina o dal 31/12 mattina al 6 gennaio.
I ponti che si avvicenderanno nel corso dell anno saranno accorpati al fine settimana di spettanza di ciascun genitore.
Il periodo pasquale e le vacanze di carnevale saranno alternati annualmente tra i genitori.
Il padre si impegna a rispettare i desideri della minore qualora la stessa per impegni scolastici o ludici dovesse essere impedita a stare con il padre nei fine settimana o giorni di sua spettanza. Il padre si impegna comunque a rispettare la volontà di TT ogni qualvolta la stessa manifestasse al padre un rifiuto ad incontralo.
3. il sig. e la signora nell'ottica di farsi aiutare a Parte_2 Parte_1 comprendere le esigenze della figlia minore TT e di rafforzare il legame tra la minore ed i suoi genitori, si impegnano a effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità presso enti o professionisti di loro fiducia entro il 30 maggio 2025, individuando sin da ora il Centro “Progetto Marimo “di Inzago.
4. Il sig. verserà alla sig.ra in via anticipata entro il giorno Parte_2 Parte_1
6 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
IBAN: [...]CC0011886676
Fino ad aprile 2026 un assegno di mantenimento in favore della figlia minore Per_ TT pari ad euro 550,00 mensili e per il figlio , maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili.
Da maggio 2026 il sig. corrisponderà la somma di €. 850,00 a titolo di Pt_2 contributo di mantenimento a favore di TT mentre l'assegno di Per_ mantenimento per il figlio verrà sospeso a prescindere dal raggiungimento Per_ della sua autonomia economica in quanto ha conseguito il diploma già da due anni e si è immesso nel mondo del lavoro.
Tali somme verranno adeguate automaticamente secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat a far data dal mese di maggio 2026.
5. Da aprile 2025 il sig. sosterrà il 100% delle spese straordinarie Pt_2 nell'interesse della figlia TT secondo le linee guida del Tribunale di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale. Sedute di psicoterapia.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione
- didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
6. Le spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, di seguito indicate, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del sig.
e 30% a carico della sig.ra Parte_2 Parte_1
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. sarà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1 Parte_1
6. Il sig. e la sig.ra nell'ottica farsi aiutare a Parte_2 Parte_1 comprendere le esigenze della figlia minore TT e di rafforzare il legame tra la minore ed i suoi genitori, si impegnano a effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità presso enti o professionisti di loro fiducia entro il 30 maggio 2025, individuando sin da ora il Centro “Progetto Marimo” di Inzago.
7. Il sig. provvederà all'estinzione del debito esistente presso Banca Parte_2
Intesa, filiale di Cassano d'Adda, relativo al conto cointestato con la sig.ra Parte_1
n. 0000/07511185, a suo esclusivo carico e costo entro e non oltre il 30 giugno 2025 manlevandola da ogni onere e costo ad esso relativo. Le parti una volta ripianato il debito di scoperto del conto corrente provvederanno alla chiusura dello stesso ad esclusivo carico del sig. Parte_2
8. La sig.ra con l'adempimento da parte del sig. a quanto Parte_1 Parte_2 previsto al punto precedente dichiara di nulla avere più a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione relativo ai pregressi importi di mantenimento e rimborso canoni di locazione da parte del sig. Parte_2
9. Il sig. e la sig.ra autorizzano il rilascio/rinnovo del Parte_2 Parte_1 passaporto valido per l'espatrio, oltre ad ogni altro documento utile e necessario alla vita della minore, quali carte d'identità valida per l'espatrio, passaporti ecc, autorizzando sin d'ora l'eventuale espatrio della minore per gite scolastiche o viaggi all'estero con l'altro genitore o con gli insegnanti. 10. spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 09.04.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Cassano d'Adda il 16 aprile 1994 tra e la sig.ra Parte_2 Parte_1
;
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali e non patrimoniali raggiunte dalle parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano d'Adda (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG