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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il collegio, composto dai sigg.ri magistrati
Dott.ssa Gloria G. CARLESSO Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sub R.G. 1002/2025 su domanda congiunta ex art. 473-bis.51
TRA
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...]
e
(C.F. , nato il [...] in [...], residente Parte_2 CodiceFiscale_2
in Trieste, Via degli Antenorei n. 12 entrambi con l'avv.to Dario Lunder
i quali hanno contratto matrimonio civile in Trieste il 17/10/2013
(sub Atto N. 270 parte I - anno 2013)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1° aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
1 “1) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati di letto e di mensa e nel reciproco rispetto per i reciproci obblighi di Legge;
2) La figlia minore manterrà la propria abituale dimora presso la madre con facoltà Persona_1
per il padre di vederla e tenerla con sé a piacimento, osservando e rispettando gli impegni personali e di studio della minore stessa;
3) Rimane fermo per il sig. l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie della Parte_2
figlia minore nella misura del 50% secondo il Protocollo assunto in data 27.11.2014 dal Tribunale di Trieste e l'Ordine degli Avvocati di Trieste.
In particolare le spese straordinarie da rimborsarsi al genitore che le ha sostenute, senza necessità di preventivo accordo, sono le seguenti:
• a) Spese medico-specialistiche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e richieste dal medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, oculistiche, protesiche e terapeutiche, nonché odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento;
in dette spese vanno compresi tutti i ticket di tutte le prestazioni sanitarie e dei farmaci.
• b) Spese scolastiche, ossia rette, imposte e costi d'iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi, compresa l'università pubblica, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico richiesto dagli insegnanti, trasporto pubblico da e per la scuola (con scuolabus o altro mezzo pubblico), gite ed attività scolastiche che comportino un costo massimo complessivo di euro 150,00 ciascuna;
alloggio, utenze e spese di trasporto per la sede universitaria frequentata dalla prole, qualora la facoltà prescelta non sia presente nella Provincia di residenza del figlio e qualora la sede
Universitaria disti più di 100 km dal luogo di residenza di costui.
• c) Spese per attività sportive, artistiche (ad esempio musica o danza), scoutistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spese accessorie, oneri di trasferta, ritiri estivi e tornei e tornei di categoria. Tali spese si riferiscono alla frequentazione di un'unica attività sportiva, o ricreativa, o artistica per figlio e sono dovute senza preventivo accordo nel limite mensile di Euro 50,00 a carico di ciascun genitore. La frequentazione di più di un'attività ricreativa-sportiva è, invece, subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.
• d) Spese per la custodia della prole infra-dodicenne (baby sitting) se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia del minore e/o del genitore affidatario e in mancanza di soluzioni logistiche alternative gratuite (ad esempio: casi di impedimento del genitore non affidatario o di assenza di strutture pubbliche/scolastiche e/o di parenti disponibili alla custodia del minore).
2 • e) Spese relative a centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa della scuola e/o della associazione sportiva frequentate dal figlio durante l'anno, delle locali parrocchie e/o degli enti analoghi
(colonie e luoghi assimilati) con limite di Euro 100,00 a carico di ciascun genitore.
-Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo, a decorrere dalla richiesta, che dovrà essere corredata da idonea documentazione in copia.
-Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori ed il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato per iscritto, non manifesti per iscritto e motivatamente il proprio dissenso decorso un mese dalla data della richiesta formale.
-Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico, o
Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
-La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per i figli a carico sarà effettuata, salvo accordo diverso, al 50% tra i genitori.
-Sono vietate le compensazioni tra le somme dovute per le spese e l'assegno mensile di mantenimento.
4) REGIME DI CONTRIBUZIONE ALIMENTARE:
A titolo di compensativo in ordine agli obblighi conseguenti al diritto al mantenimento tra i coniugi per la differenza dei redditi e nei confronti della figlia minore, gli stessi DICHIARANO di aver trovato un comune accordo, a definizione dei rapporti personali e patrimoniali in essere fra loro, in cui il sig. quale unico proprietario della dimora familiare, in proprietà esclusiva del Parte_2
bene immobile sito a Trieste, alla via degli Antenorei n.12, costituito da una casa su tre piani
(terra, primo e secondo) con pertinente cortile e ripostiglio al piano terra, CEDE, in sostituzione del contributo al mantenimento, A TITOLO DI UNA TANTUM, alla sig.ra Parte_3
nata a [...] il [...], Cod.Fisc.: , cittadina italiana, CodiceFiscale_1
residente a [...], i beni che risultano così censiti: all'Ufficio Tavolare di Trieste Comune Censuario di Trieste:
- Partita Tavolare 2245 di Trieste, corpo tavolare l°, p.c.n. 6740 - ente urbano di mq 100.
Al Catasto Fabbricati di detto Comune:
− Sezione Urbana V, foglio 29, particella 6740, sub.1, via degli Antenorei n. 12, piano T-1-2, Zona
Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq 94, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 90, rendita catastale Euro 440,28;
3 − Sezione Urbana V, foglio 29, particella 6740, sub.2, via degli Antenorei n. 12, piano T, Zona
Censuaria 1Classe 4, consistenza mq 10, superficie 'dita catastale Euro 10,33.
Ai sensi e per gli effetti della L.52/1985 art. 29, comma 1-bis, il sig. dichiara: Parte_2
• che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto in data 27 marzo 2020 prot.n. TS0014996;
• altresì dichiara, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari in oggetto quali sopra riportati e le (planimetrie depositate in catasto) sono conformi allo stato di fatto dei luoghi, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Si dichiara inoltre che il bene immobile sopradescritto è pervenuto al sig. a seguito Parte_2
di regolare contratto di compravendita di data 10 febbraio 2022, ai rogiti del Notaio Per_2
di Trieste, iscritta al Collegio dei Notai di Trieste, con atto di Rep.n.766, Raccolta n. 689,
[...]
debitamente registrato a Trieste il 21 febbraio 2022, n.1635 Serie 1T, pagati €. 1.341,00.
La cessione è convenuta a corpo e non a misura o a stima nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano i beni in oggetto, che la sig.ra dichiara di ben Parte_3
conoscere ed accettare con ogni diritto e ragione inerente, servitù attiva, pertinenza ed accessione.
Si precisa che gli immobili suddetti acquistati dal sig. precedentemente l'acquisto Parte_2
avevano in parte provenienza donativa in favore del precedente proprietario, giusto Atto di
Donazione di data 6 novembre 2013 ai rogiti del Notaio , rep. n. 111745/18609 Persona_3
registrato a Trieste il 4 dicembre 2013 al n. 8490 serie 1T, archiviato in atti tavolari sub G.N.
11988/2013. In relazione alla suddetta provenienza donativa le parti dichiarano di essere state ben informate sul regime giuridico dei beni medesimi e dei relativi rischi e, pertanto, ne prendono atto e li accettano.
GARANZIE: il sig. garantisce - anche ai sensi della Legge 19 maggio 1975 n. 151 - Parte_2
la piena, assoluta ed esclusiva proprietà e disponibilità dei beni in oggetto e la loro libertà da ipoteche, privilegi fiscali, pesi, vincoli, oneri, servitù e diritti di terzi in genere, fatta eccezione per il diritto di servitù iscritto sub G.N. 1113/1910 a peso del c.t. 1 dalla P.T. 2245 di Trieste ed a favore della Società costruttrice di edifici popolari di non erigere costruzioni sul fondo Parte_4
libero, di non mutare l'uso e di non rialzare, oltre l'altezza attuale, la casa di abitazione costruita sul fondo suddetto. Il sig. presta altresì le garanzie di legge per ogni caso di Parte_2
evizione, danno e molestia.
PRESTAZIONE ENERGETICA: In conformità all'articolo 6, comma terzo del Decreto Legisla- tivo 19 agosto 2005 n. 192 - come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, numero 90 di conversione
4 del D.L. 4 giugno 2013 :n. 63 - di attuazione della direttiva 2013/31/UE, la sig.ra Parte_3
, dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione
[...]
della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica - relativo all'alloggio oggetto del presente atto, redatto dal Perito in data 1° Persona_4
novembre 2018 ed avente quindi scadenza in data 1° novembre 2028, dal quale risulta che la porzione immobiliare in oggetto appartiene alla classe energetica "G" e che si allega al presente atto, unitamente alla ricevuta di deposito.
Il sig. dichiara che il suddetto attestato di prestazione energetica è pienamente Parte_2
valido ed efficace, e che il medesimo non è scaduto né decaduto, stante l'assenza di ,cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'immobile ad uso civile abitazione sopra descritto, e stante l'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici installati.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE: Il sig. dichiara,- in ordine al disposto della Parte_5
Legge n.47 del 28 febbraio- 1985 e successive modifiche e per gli effetti degli Art.3 e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445, consapevole sulle conseguenze anche penali per il caso di mendaci dichiarazioni - che la costruzione degli immobili in oggetto è stata iniziata in data anteriore al 1' settembre 1967. Lo stesso dichiara altresì -che per gli immobili suddetti è stato rilasciato dal
Comune di Trieste il certificato di abitabilità con atto Magistrato Civico, esibito n. 42594/1896 F
3/10-1/1896 in data 22 agosto 1896; che in data 29 ottobre 1952, prot. gen. 39883 n. reg. corr.
10/481-52 è stata rilasciata dal Comune di Trieste autorizzazione per la realizzazione di un'autorimessa e dì un bagno a servizio dell'edificio sito in via degli Antenorei 12;
-che in data 11 marzo 2020, prot. 53222, codice istanza 1801/2020 è stata depositata la
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverati in merito alla chiusura di una finestra a servizio dell'autorimessa ora convertita in locale di deposito;
-che in data 27 marzo 2020, prot. n. TS0014996 è stata depositata la variazione catastale in merito alla realizzazione delle opere suddette;
-che in data 12 novembre 2021, prot. 222339, codice istanza 10479/2021 è stata presentata al
Comune di Trieste di Trieste la Segnalazione Certificazione di agibilità e che l'istanza si è conclusa positivamente il tutto come da dichiarazione resa dal geometra in data 20 Controparte_1
dicembre 2021 che in copia fotostatica si allega al presente atto sotto la lettera "C", omessa la lettura per dispensa dei coniugi;
-che i beni sopradescritti non sono stati oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto licenza o concessione o autorizzazione;
5 -che in relazione agli immobili in oggetto non sono intervenuti i provvedimenti sanzionatori citati nell'art. 41 della Legge 47/1985 e che non sono state eseguite opere abusive;
-che il sig. garantisce che i beni in oggetto sono perfettamente commerciabili ed Parte_2
urbanisticamente conformi.
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: I coniugi convengono di escludere la garanzia di conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza, conseguentemente la sig.ra esonera il sig. Parte_3 Parte_2
dall'obbligo di consegna della relativa documentazione amministrativa tecnica.
La presente cessione una tantum, da ritenersi a titolo di compensativo in ordine e in relazione agli obblighi conseguenti al diritto al mantenimento tra i coniugi, gli stessi DICHIARANO a tali effetti che l'adempimento dei patti intercorsi tra i coniugi, a definizione dei rapporti personali e patrimoniali in essere fra di loro, beneficia dell'esenzione totale da ogni imposta e tassa, ricorrendo le condizioni di cui all'Interpello n.153/E del 11/6/2009 dell'Agenzia delle Entrate e
Commissione Tributaria del Lazio Sent. n.528/01/12 del 19.11.2012, per il quale non sussiste l'onere deducibile, mentre per la sig.ra non determina un reddito imponibile Parte_3
come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.9336 dell'8 maggio 2015, nonché dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n.27/E del 21.06.2012, n.18/E del 29.05.2013,
n.2/E del 21 febbraio 2014, oltre alla Risoluzione n.65/E del 16.07.2015. Infatti ai fini dell'esenzione prevista dall'art.19 della Legge n.74/1987, quale atto funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale di cui alla Corte Costituzionale n.154/1999 e della
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2/2014 pagg.62- 63, dato atto che la Corte di Cassazione nella sentenza n.10443/2019 ha osservato che “Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili (…) per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto)” i quali sfuggendo da un lato “alle connotazioni classiche dell'atto di
“donazione” vero e proprio” – il che implica anche che in caso di successiva rivendita un immobile così trasferito non avrà una provenienza donativa e dunque non sconterà tutte le problematiche connesse alla vendita di immobile proveniente da una donazione – e dall'altro a quello “di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto)” svelano di fatto una sorta di “tipicità propria”. scopo “solutorio-compensativo” dei rapporti tra coniugi – e dunque la sussistenza o meno dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l'applicazione
6 dell'art.2901 c.c. Ciò premesso potrà usufruire delle esenzioni ed agevolazioni previste dal sopra menzionato art. 19 della Legge n. 74/1987 ed in assenza altresì di finalità pregiudizievoli delle ragioni di eventuali creditori ex art.2091 c.c. non potrà nemmeno essere revocato.
5) che alla luce di quanto sopra i coniugi DI RINUNCIARE ALL'IMPUGNAZIONE, Parte_6
DICHIARANDO ALTRESI' LA LORO FORMALE ACQUIESCENZA ALL'EMANANDA
SENTENZA.
Spese compensate tra le parti.
Premesso quanto sopra
-I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento anche in considerazione del pagamento Una Tantum.
-I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi documenti di transito con iscrizione sugli stessi del minore.
-I coniugi dichiarano che non sussistono altre questioni patrimoniali da dover risolvere in quanto entrambe sono economicamente autosufficienti”.
All'udienza del 19 giugno 2025 i coniugi, personalmente comparsi, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, specificando che l'affido della figlia minore deve intendersi condiviso;
hanno inoltre chiesto Per_1
che, decorso il termine di legge, il Tribunale voglia pronunciare sentenza di divorzio alle medesime condizioni.
Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
L'ascolto della prole non si è reso necessario, in ragione delle condizioni di affido e patrimoniali previste.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Con separata ordinanza si statuisce per la prosecuzione innanzi al giudice istruttore per il giudizio di divorzio.
Spese al definitivo.
7
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_3
(matrimonio civile a Trieste il 17/10/2013 sub Atto N. 270 parte I - anno 2013) autorizzando gli stessi a vivere separati alle condizioni condivise dalle parti e di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese al definitivo.
Così deciso a Trieste il 20 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Gloria G. CARLESSO
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il collegio, composto dai sigg.ri magistrati
Dott.ssa Gloria G. CARLESSO Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento sub R.G. 1002/2025 su domanda congiunta ex art. 473-bis.51
TRA
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...]
e
(C.F. , nato il [...] in [...], residente Parte_2 CodiceFiscale_2
in Trieste, Via degli Antenorei n. 12 entrambi con l'avv.to Dario Lunder
vista la sentenza di separazione consensuale resa in data odierna, assegna termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza per il giudizio di divorzio sino al 20 febbraio 2026.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di spettanza.
Trieste, 20 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Gloria G. CARLESSO
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