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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 15075/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 15075/2023 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da con il patrocinio dell'avv. Prunotto Parte_1
Francesca, in forza di procura speciale in atti;
parte attrice contro
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torino parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice come da ricorso
Per il P.M.
Respingersi il ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 22.8.2023 adiva il Parte_1
Tribunale, chiedendo di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettifica del prenome da a MI nonché di autorizzare la Parte_1 sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
1 All'udienza in data 31.1.2024 compariva la sola parte ricorrente che instava per l'accoglimento del ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza collegiale in data 28.3.2024 parte ricorrente veniva invitata a prendere posizione in ordine all'ammissibilità del ricorso, atteso il già ottenuto mutamento di sesso in
Brasile, e le veniva a tal fine assegnato termine ex art. 101 co. 2 cpc, con successiva fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Su richiesta di parte ricorrente, l'udienza ex art. 127 ter cpc veniva più volte rinviata.
Con provvedimento in data 17.2.2025 il Giudice Relatore, respinta l'ulteriore istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva, chiedendo la reiezione del ricorso.
***
Parte ricorrente ha esposto, a fondamento del ricorso, quanto segue: di essere nata in [...] e di avere la doppia cittadinanza, brasiliana ed italiana (cfr. doc. 1); di aver percepito sin dall'età adolescenziale la propria identità di genere come femminile, di aver iniziato ad assumere in Brasile la terapia ormonale femminilizzante e di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva;
di essere in seguito giunta in Italia ove, nel 2015, ha intrapreso un percorso di approfondimento psicologico in relazione alla disforia di genere presso il CIDIGEM di Torino;
di esserle stata accertata la diagnosi di disforia di genere ed autorizzato il trattamento ormonale gender-affirming; di aver nel 2018 presentato in Brasile domanda per la rettifica di sesso da maschile a femminile e per la rettifica del prenome da a MI e di essere stata la domanda accolta (cfr. docc. 3, 6-7); di aver Parte_1 presentato il ricorso per ottenere da parte dell'autorità giudiziaria italiana l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari nonché alla rettifica della trascrizione del suo atto di nascita unitamente al cambio dei suoi documenti.
Nel termine ex art. 101 co. 2 cpc assegnato (3.5.24) con ordinanza del 28.3.2024 parte ricorrente non ha preso espressa posizione in ordine alla questione rilevata d'ufficio circa l'ammissibilità della domanda proposta alla luce del già ottenuto mutamento di sesso, limitandosi ad evidenziare, con successive note scritte d'udienza, di aver chiesto all'Ufficiale di Stato Civile di Torino la registrazione dell'atto di nascita brasiliano rettificato, senza tuttavia ricevere formale risposta.
Ciò posto, la domanda attorea è, ad avviso del Collegio, inammissibile per i motivi di seguito svolti.
È documentale che parte ricorrente abbia già ottenuto in Brasile la rettifica di sesso da genere maschile a femminile ed il cambio del prenome da a MI (cfr. sub Parte_1 docc. 3 e 7 certificati di nascita muniti di Apostille e traduzione giurata).
Il Tribunale ritiene che l'atto di nascita brasiliano rettificato sia riconoscibile in Italia ai sensi dell'art. 65 L. 218/95 e trascrivibile ai sensi dell'art. 18 dpr 396/2000.
2 È noto infatti che, a norma dell'art. 65 L. 218/95, “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Nel caso di specie, non è dubbio che l'atto di nascita in questione sia stato formato dall'Autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalla normativa di diritto internazionale privato (L. 218/95), posto che, ai sensi dell'art. 24 L. 218/95, i diritti della personalità (fra cui è da annoverarsi il diritto all'identità di genere) sono disciplinati dalla legge nazionale del soggetto che, nel caso di specie, è quella brasiliana.
Il limite al riconoscimento di un atto straniero nel nostro ordinamento è rappresentato, in base al citato art. 65, dalla contrarietà all'ordine pubblico, da intendersi -secondo la nozione accolta dalla giurisprudenza di legittimità- come quel “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti
e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr., tra le tante,
Cass. n. 1302 e 19405 del 2013, n. 27592 del 2006, n. 22332 del 2004, n. 17349 del 2002).
Perciò, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo al tema della riconoscibilità dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), ha affermato il principio di diritto secondo cui “il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, a norma della L. n. 218 del 1995, artt. 16, 64 e 65, e D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonchè dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo” (cfr. Cass. Civ. 19599/2016).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene di escludere, in relazione al riconoscimento in Italia dell'atto di nascita brasiliano rettificato del ricorrente, la contrarietà all'ordine pubblico posto che il suo riconoscimento non è suscettibile di produrre “effetti” incompatibili con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento.
Il nostro sistema giuridico, infatti, riconosce il diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU).
Tale diritto è garantito nella sua effettività dalla L. 164 del 1982 che disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, nel nostro sistema giuridico, “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto” costituisce “senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici” (cfr. Corte
Cost. 180/2017).
3 A fronte di quanto sopra, ritenuta la riconoscibilità nel nostro ordinamento dell'atto di nascita brasiliano rettificato (cfr. doc. 3) e la sua trascrivibilità ai sensi dell'art. 18 dpr 396/00, la domanda del ricorrente va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse ad agire, avendo il ricorrente già ottenuto all'estero tanto la rettifica di sesso da maschile a femminile quanto la modifica del prenome da a MI e dovendosi, perciò, ritenere carente ad Parte_1 ottenere una pronuncia giudiziale che disponga la rettifica del sesso e del prenome, già avvenuta.
Parimenti, dev'essere dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso per i motivi di seguito illustrati.
Ed invero, la Corte Costituzione, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere
“compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia dimostrato di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere. In questi casi, l'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto senza necessità di un'autorizzazione giudiziale.
Orbene, nel caso di specie, avendo il ricorrente già ottenuto la rettifica di sesso, il percorso di transizione di genere deve ritenersi esaurito con la conseguenza che il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili potrà seguire a tale rettificazione, senza necessità dell'autorizzazione giudiziale.
Difatti, detta autorizzazione, prevista dalla norma censurata (art. 31 D.Lgs. 150/11), trova ancora una giustificazione laddove la stessa sia preventiva e, dunque, funzionale alla sentenza di rettificazione;
per converso, essa risulta aver perso ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già completato. In tal caso, l'istante che voglia sottoporsi al predetto intervento ai fini di un maggior benessere psico-fisico potrà farlo autonomamente, in virtù del principio di autodeterminazione, senza necessità della preventiva autorizzazione giudiziaria (nello stesso senso, cfr. ex multis Trib. Trento 4 dicembre 2024, Trib. Perugia 24 luglio 2024; Trib. Brescia 13 settembre 2024; Trib. Frosinone 1.10.2024;
Trib. Matera 23 ottobre 2024).
Per le ragioni dianzi esposte, la domanda autorizzativa formulata dalla parte ricorrente si appalesa carente di interesse ad agire e, perciò, inammissibile.
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: accertata la riconoscibilità in Italia e trascrivibilità dell'atto di nascita brasiliano rettificato di parte ricorrente ( 1973 1 00033 230 0033840 75), per l'effetto, P.IVA_1 dichiara inammissibili le domande formulate dalla parte ricorrente per le ragioni esposte in motivazione;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 28.3.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 15075/2023 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da con il patrocinio dell'avv. Prunotto Parte_1
Francesca, in forza di procura speciale in atti;
parte attrice contro
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torino parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice come da ricorso
Per il P.M.
Respingersi il ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 22.8.2023 adiva il Parte_1
Tribunale, chiedendo di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettifica del prenome da a MI nonché di autorizzare la Parte_1 sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
1 All'udienza in data 31.1.2024 compariva la sola parte ricorrente che instava per l'accoglimento del ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza collegiale in data 28.3.2024 parte ricorrente veniva invitata a prendere posizione in ordine all'ammissibilità del ricorso, atteso il già ottenuto mutamento di sesso in
Brasile, e le veniva a tal fine assegnato termine ex art. 101 co. 2 cpc, con successiva fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Su richiesta di parte ricorrente, l'udienza ex art. 127 ter cpc veniva più volte rinviata.
Con provvedimento in data 17.2.2025 il Giudice Relatore, respinta l'ulteriore istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva, chiedendo la reiezione del ricorso.
***
Parte ricorrente ha esposto, a fondamento del ricorso, quanto segue: di essere nata in [...] e di avere la doppia cittadinanza, brasiliana ed italiana (cfr. doc. 1); di aver percepito sin dall'età adolescenziale la propria identità di genere come femminile, di aver iniziato ad assumere in Brasile la terapia ormonale femminilizzante e di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva;
di essere in seguito giunta in Italia ove, nel 2015, ha intrapreso un percorso di approfondimento psicologico in relazione alla disforia di genere presso il CIDIGEM di Torino;
di esserle stata accertata la diagnosi di disforia di genere ed autorizzato il trattamento ormonale gender-affirming; di aver nel 2018 presentato in Brasile domanda per la rettifica di sesso da maschile a femminile e per la rettifica del prenome da a MI e di essere stata la domanda accolta (cfr. docc. 3, 6-7); di aver Parte_1 presentato il ricorso per ottenere da parte dell'autorità giudiziaria italiana l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari nonché alla rettifica della trascrizione del suo atto di nascita unitamente al cambio dei suoi documenti.
Nel termine ex art. 101 co. 2 cpc assegnato (3.5.24) con ordinanza del 28.3.2024 parte ricorrente non ha preso espressa posizione in ordine alla questione rilevata d'ufficio circa l'ammissibilità della domanda proposta alla luce del già ottenuto mutamento di sesso, limitandosi ad evidenziare, con successive note scritte d'udienza, di aver chiesto all'Ufficiale di Stato Civile di Torino la registrazione dell'atto di nascita brasiliano rettificato, senza tuttavia ricevere formale risposta.
Ciò posto, la domanda attorea è, ad avviso del Collegio, inammissibile per i motivi di seguito svolti.
È documentale che parte ricorrente abbia già ottenuto in Brasile la rettifica di sesso da genere maschile a femminile ed il cambio del prenome da a MI (cfr. sub Parte_1 docc. 3 e 7 certificati di nascita muniti di Apostille e traduzione giurata).
Il Tribunale ritiene che l'atto di nascita brasiliano rettificato sia riconoscibile in Italia ai sensi dell'art. 65 L. 218/95 e trascrivibile ai sensi dell'art. 18 dpr 396/2000.
2 È noto infatti che, a norma dell'art. 65 L. 218/95, “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Nel caso di specie, non è dubbio che l'atto di nascita in questione sia stato formato dall'Autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalla normativa di diritto internazionale privato (L. 218/95), posto che, ai sensi dell'art. 24 L. 218/95, i diritti della personalità (fra cui è da annoverarsi il diritto all'identità di genere) sono disciplinati dalla legge nazionale del soggetto che, nel caso di specie, è quella brasiliana.
Il limite al riconoscimento di un atto straniero nel nostro ordinamento è rappresentato, in base al citato art. 65, dalla contrarietà all'ordine pubblico, da intendersi -secondo la nozione accolta dalla giurisprudenza di legittimità- come quel “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti
e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr., tra le tante,
Cass. n. 1302 e 19405 del 2013, n. 27592 del 2006, n. 22332 del 2004, n. 17349 del 2002).
Perciò, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo al tema della riconoscibilità dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), ha affermato il principio di diritto secondo cui “il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, a norma della L. n. 218 del 1995, artt. 16, 64 e 65, e D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonchè dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo” (cfr. Cass. Civ. 19599/2016).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene di escludere, in relazione al riconoscimento in Italia dell'atto di nascita brasiliano rettificato del ricorrente, la contrarietà all'ordine pubblico posto che il suo riconoscimento non è suscettibile di produrre “effetti” incompatibili con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento.
Il nostro sistema giuridico, infatti, riconosce il diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU).
Tale diritto è garantito nella sua effettività dalla L. 164 del 1982 che disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, nel nostro sistema giuridico, “l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto” costituisce “senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici” (cfr. Corte
Cost. 180/2017).
3 A fronte di quanto sopra, ritenuta la riconoscibilità nel nostro ordinamento dell'atto di nascita brasiliano rettificato (cfr. doc. 3) e la sua trascrivibilità ai sensi dell'art. 18 dpr 396/00, la domanda del ricorrente va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse ad agire, avendo il ricorrente già ottenuto all'estero tanto la rettifica di sesso da maschile a femminile quanto la modifica del prenome da a MI e dovendosi, perciò, ritenere carente ad Parte_1 ottenere una pronuncia giudiziale che disponga la rettifica del sesso e del prenome, già avvenuta.
Parimenti, dev'essere dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso per i motivi di seguito illustrati.
Ed invero, la Corte Costituzione, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere
“compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia dimostrato di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere. In questi casi, l'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto senza necessità di un'autorizzazione giudiziale.
Orbene, nel caso di specie, avendo il ricorrente già ottenuto la rettifica di sesso, il percorso di transizione di genere deve ritenersi esaurito con la conseguenza che il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili potrà seguire a tale rettificazione, senza necessità dell'autorizzazione giudiziale.
Difatti, detta autorizzazione, prevista dalla norma censurata (art. 31 D.Lgs. 150/11), trova ancora una giustificazione laddove la stessa sia preventiva e, dunque, funzionale alla sentenza di rettificazione;
per converso, essa risulta aver perso ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già completato. In tal caso, l'istante che voglia sottoporsi al predetto intervento ai fini di un maggior benessere psico-fisico potrà farlo autonomamente, in virtù del principio di autodeterminazione, senza necessità della preventiva autorizzazione giudiziaria (nello stesso senso, cfr. ex multis Trib. Trento 4 dicembre 2024, Trib. Perugia 24 luglio 2024; Trib. Brescia 13 settembre 2024; Trib. Frosinone 1.10.2024;
Trib. Matera 23 ottobre 2024).
Per le ragioni dianzi esposte, la domanda autorizzativa formulata dalla parte ricorrente si appalesa carente di interesse ad agire e, perciò, inammissibile.
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: accertata la riconoscibilità in Italia e trascrivibilità dell'atto di nascita brasiliano rettificato di parte ricorrente ( 1973 1 00033 230 0033840 75), per l'effetto, P.IVA_1 dichiara inammissibili le domande formulate dalla parte ricorrente per le ragioni esposte in motivazione;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 28.3.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
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