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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/08/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 528/2021 R.G., posta in decisione in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. del 17 aprile 2025 e promossa da
[...]
, in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME), P. Iva P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Giovanni Alfredo Cesareo n. 29, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO F. SPICCIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE
C O N T R O in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Castelvetro CP_1
(MO), Via Spilamberto n. 30/C, elettivamente domiciliata in Messina, Strada San
Giacomo n. 19, presso lo studio dell'avv. GULINO GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 521/2020, emesso il
28.12.2020, depositato in pari data e notificato il 26.02.2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ditta
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 521/2020, emesso dal Tribunale di Patti il 28.12.2020, depositato in pari data e notificato il 26.02.2021, con il quale gli era stato intimato di pagare, in favore della l'importo di € 37.264,86 (IVA compresa), oltre CP_1 interessi moratori nella misura di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e fino al soddisfo, nonché le spese della procedura, in ragione delle fatture n. 651479 del 29.02.2020, dell'importo di € 6.065,81 (e relativi DDT nn. 43/3291 dell'1.2.2020, 43/3901 dell'8.2.2020 e 43/4047 del 10.2.2020), n. 665076 del 30.11.2019, dell'importo di
€ 20.567,60 (e relativi DDT nn. 43/44595 del 4.11.2019, 43/44701 del 4.11.2019,
43/45353 del 9.11.2019, 44/46265 del 16.11.2019, 43/47018 del 25.11.2019 e
43/47662 del 30.11.2019), n. 665787 del 27.12.2019, dell'importo di € 9.038,17
(e relativi DDT nn. 43/48445 del 7.12.2019, 43/48686 del 10.12.2019, 43/48723 dell'11.12.2019 e 43/50237 del 21.12.2019), detratto l'acconto di € 7.000,00 già corrisposto.
Parte opponente ha eccepito l'infondatezza della domanda per inesistenza della prestazione, avendo dismesso da tempo la produzione di insaccati e dedicandosi solo alla commercializzazione di prodotti per conto terzi;
a riprova di ciò l'opponente ha prodotto copia della disdetta del contratto di locazione della sede produttiva dell'attività, nonché la comunicazione agli enti territoriali competenti (Comune di Sant'Angelo di Brolo e Consorzio Tutela Salame S.
Angelo I.G.P.), nonché il decreto dell'assessorato alla Salute della Regione
Siciliana con il quale è stata disposta la sospensione sine die “ai fini dell'esercizio delle attività di produzione di prodotti a base di carne nella tipologia carni insaccate di salumeria cruda”, ha disconosciuto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e ss. del c.p.c., la sottoscrizione dei DDT allegati da parte opposta.
Parte opponente ha, inoltre, precisato di aver intrattenuto, precedentemente all'emissione delle fatture per cui è causa, rapporti commerciali con l'opposta, onorando i relativi pagamenti;
ha, infine, lamentato la carenza di prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non potendo considerarsi tali
2 le fatture prodotte in sede monitoria, e l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
Ha poi disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni dei DDT prodotti in fase di ricorso per decreto ingiuntivo.
Ha concluso chiedendo la revoca del credito ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa di risposta del 23.07.2021 si è costituita la CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica dell'atto di citazione, ai sensi della L. 53/1994, per inesistenza e irritualità del formato della relata e degli atti allegati - non sottoscritti digitalmente dall'autore e, addirittura, in formato “.doc” suscettibile di modifica - in spregio alle regole tecniche previste in materia, con conseguente inammissibilità dell'opposizione. Nel merito ha eccepito la validità della documentazione prodotta in sede monitoria ai fini dell'emissione del decreto opposto, anche con riferimento ai DDT;
ha evidenziato che il provvedimento di sospensione prodotto ex adverso aveva carattere temporaneo e non conteneva riferimento al suo periodo di validità; ha contestato l'inammissibilità del disconoscimento operato ex adverso, poiché formulato in maniera generica e con finalità meramente dilatorie. Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inesistenza o di nullità della notifica;
sempre in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, nel merito il rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del D.I. opposto, è stato assegnato un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, chiusosi con esito negativo per la mancata comparizione di parte opponente senza giustificato motivo.
Nelle more la causa è stata assegnata allo scrivente – giusto provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha preso servizio presso questo
Tribunale – con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6°
c.p.c.
3 Parte opponente ha contestato tutto quanto dedotto ex adverso e, con specifico riferimento all'eccezione relativa alle difformità della notifica telematica, ha dedotto che la stessa era stata sanata dalla rituale e tempestiva costituzione in giudizio di parte opposta, avendo, dunque, gli atti raggiunto il loro scopo;
ha eccepito la certa paternità degli scritti notificati, siglati con firma autografa. In via istruttoria ha chiesto, ex artt. 210 e 213 c.p.c., l'ordine di esibizione, nei confronti della società opposta, dei documenti di trasporto e ricezione della merce indicata nelle fatture, al fine di procedere formalmente al loro disconoscimento, ed ha articolato prova per testi.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 maggio 2024 e, successivamente, a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa.
2. In via preliminare, occorre analizzare l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione, ai sensi della L. 53/1994, per inesistenza e irritualità del formato della relata e degli atti allegati. A sostegno della detta doglianza la costituendosi in giudizio, ha contestato che la pec di notifica CP_1 dell'opposizione per cui è causa conteneva, quale atto principale, un atto mancante di sottoscrizione digitale dell'avvocato, e che la relata di notifica allegata aveva l'estensione “.doc”, dunque modificabile;
ne traeva, come conseguenza, la nullità della notifica stessa per violazione delle norme dettate nella specifica materia.
La doglianza è del tutto priva di fondamento e deve essere, per ciò, rigettata.
Difatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte, quelle lamentate dall'opposta non sono ipotesi di nullità, bensì mere irregolarità della notifica, sanate dalla regolare costituzione della parte evocata in giudizio.
Con la pronuncia n. 16746/2021 gli richiamando propri Parte_2 precedenti in materia, hanno enunciati i seguenti principi di diritto: “la notificazione a mezzo PEC è un documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza
4 che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente. Infatti, questa Corte ha stabilito che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell'atto, ed ha anzi affermato la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore di esso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10272 del
2015)”, nella fattispecie, sia l'atto di citazione che la procura alle liti, contenevano la firma autografa della parte e dell'avvocato.
Ed ancora, si legge sempre nella sopra riportata pronuncia: “Del resto, questa Corte ha affermato che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anzichè “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (cfr. Cass. Sez. U 7665/2016 ed, in termini,
Cass. 3805/2018)”, come è avvenuto nella fattispecie, in cui vi è stata la tempestiva costituzione in giudizio dell'opposta.
3. Passando al merito della questione occorre innanzitutto rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt.
633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, quale avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale. Ed invero, “la fattura costituisce titolo idoneo alla emissione del decreto ingiuntivo, in quanto la stessa quantificando la somma dovuta, rende il credito di una somma di denaro “liquido”, come richiesto dall'art. 633 comma
1 c.p.c. ai fini dell'ammissibilità del procedimento d'ingiunzione. Quanto detto, tuttavia, vale solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto nel successivo giudizio di opposizione, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare
l'esistenza del credito, né tanto meno la sua liquidità ed esigibilità” (Cass. civ. sez. II, 21 luglio 2015, n. 15332; Cass. civ. se. III, 3 marzo 2009, n. 5071).
Ora, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto riveste la posizione di attore in senso
5 sostanziale e deve, pertanto, fornire la prova dei fatti addotti a sostegno della domanda monitoria. Prova che, se fornita, comporta l'accoglimento della domanda anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso in mancanza di idonea prova scritta e per tale motivo andrebbe revocato. La completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente in fase monitoria va, accertata nel giudizio di opposizione, nel quale per la pienezza delle indagini da cui è caratterizzato è possibile fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cass. n. 17371/2003), ed il Giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n. 9927/2004).
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la fornitura di merci, come nel caso in esame, spetta - di norma - a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire da sole fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. Infatti, è consolidato il principio secondo cui “Il creditore che agisce per il pagamento ha
l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 09/11/2012, Rv.624037; nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6463 del 14/03/2017, Rv.643691).
4. Orbene, l'opposizione, nel caso di specie, appare fondata.
4.1 L'opponente, a sostegno della propria domanda, pur avendo riconosciuto di aver intrattenuto, in passato, rapporti con la ha CP_1
affermato di non aver né ordinato, né ricevuto la merce per cui è richiesto il pagamento.
Egli sostiene di aver dismesso da tempo la produzione di insaccati e di dedicarsi, da ultimo, solo alla commercializzazione di prodotti per conto terzi;
a sostegno produce copia della disdetta del contratto di locazione della sede
6 produttiva dell'attività, nonché il decreto dell'assessorato alla Salute della
Regione Siciliana con cui è stata disposta, nei confronti della ditta, la sospensione sine die “dell'esercizio delle attività di produzione di prodotti a base di carne nella tipologia carni insaccate di salumeria cruda”.
Tuttavia, la disdetta del contratto di locazione, a partire dal 31 maggio
2020, è successiva al periodo (4 novembre 2019 – 10 febbraio 2020) in cui sono state eseguite le forniture di merce per cui è causa.
Orbene, fulcro della presente decisione è il disconoscimento posto in essere da parte opponente della firma apposta sui documenti di trasporto, a suo dire non riconducibili al legale rappresentante della ditta, né ad altro soggetto, affermando che la ditta – nel detto periodo - non aveva alcun dipendente.
Al riguardo, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, il disconoscimento di una scrittura privata ex art. 214 c.p.c., pur non richiedendo una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile (Cass. 20.8.2014 n. 18042).
Proprio con riferimento al disconoscimento della firma apposta sui DDT, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario che insista ad avvalersi dello scritto di richiedere la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili
(cfr. Cass. Civ. n. 3620/10 - Tribunale di Roma - n. 964/2013).
Nel caso di specie, dunque, appare chiaro che – come affermato in citazione nonché nella memoria 183 c.p.c. depositata – parte opponente ha formalmente disconosciuti i DDT deducendo che le firme ivi contenute non siano del legale rappresentante della società né di altro soggetto autorizzato alla sottoscrizione.
Ed invero, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare
7 altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto utilizzabili le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, malgrado l'intervenuta rinuncia della parte all'istanza di verificazione sui documenti contabili che erano stati oggetto di disconoscimento) (Cass. SS UU n.
3086/2022).
Difatti, non può desumersi che espressioni quali Tali ragioni spingono
l'opponente a contestare i documenti di trasporto ove prodotti in prodotti in atti, poiché non possono – per le ragioni teste illustrate- recare la firma del legale rappresentante pro-tempore della ovvero del sig. Parte_3
, che, pertanto, sin d'ora, anche ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1
agli artt. 214 e ss. del c.p.c., né disconosce la sottoscrizione. - Né tanto meno la sottoscrizione può essere attribuibile ad un dipendente poiché la società all'epoca non aveva lavoratori alle dipendenze. -
1. Documenti di trasporto e ricezione della merce indicata nelle fatture, al fine di procedere formalmente al disconoscimento dei documenti di trasporto. Si ribadisce, sin da ora, che il legale rappresentante pro tempore della società non ha Parte_1
mai sottoscritto documenti di trasporto della società . Possano Parte_4
intendersi quali generiche e prive di quel grado specifico di contestazione richiesto dalla giurisprudenza per la validità del disconoscimento (ad esempio
Cass. n. 17313/2021).
Né dette dichiarazioni possono essere interpretate in chiave dubitativa.
Non è possibile, dunque, l'utilizzo ai fini probatori della documentazione di cui ai DDT depositati.
Né le fatture, di per sé, hanno valore probatorio come anche affermato da
Cass. n. 34831/24, secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto
8 partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.
Ancora, le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano
l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (cass. n
9968/2016).
Gli elementi presenti in giudizio, tuttavia, in assenza di ulteriori allegazioni, impediscono di poter riconoscere il credito vantato da parte opposta nei confronti dell'opponente.
Grava, infatti, proprio sul creditore – parte opposta non solo l'onere di provare la regolarità della documentazione prodotta ai fini probatori (non è stato, ad esempio, dedotto un contratto) ma anche l'onere di porre in essere le azioni a difesa della propria posizione (es. l'istanza di verificazione mai richiesta).
Per le ragioni esposte l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 521/2020 emesso dal Tribunale di Patti il 21.12.2020.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte opposta, da liquidarsi in base al valore della controversia (compreso nello scaglione tra € 26.000,00 ed € 52.000) con applicazione dei parametri minimi stante l'entità dell'attività svolta nonché la vicinanza allo scaglione inferiore, come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 528/2021 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede
9 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
521/2020 emesso dal Tribunale di Patti il 21.12.2020;
2) Rigetta tutte le altre domande;
3) Condanna parte opposta alla rifusione, in favore della
[...]
, delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi € 3809,00 (di cui € 851.00 per fase di studio;
€
602.00 per fase introduttiva. € 903.00 per fase istruttoria ed € 1453.00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 13 agosto 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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