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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1647/2026Sentenza n. 1647/2026
Depositata il 04/02/2026Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14708/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 09720249103787002000 DIRITTI VARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016503973/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016503973/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016503973/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016503973/2014 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN000522020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN000522020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN000522020 IRPEF-ALTRO 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN000522020 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN000522020 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1116/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.14708/2024, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato il sollecito di pagamento n. 09720249103787002000 del 27-08-2024, notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione al mancato pagamento di n.3
Cartelle di pagamento, n.1 Avviso di accertamento, n1 Intimazione di pagamento, dell'importo di
€.95.716,04=, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce la decadenza dell'azione, la prescrizione del capitale, sanzioni e interessi, nonché l'assenza delle notificazioni degli atti propedeutici e di atti interruttivi, inesistenza dei ruoli, nonché la formazione di interesse ex art. 100 c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del presente ricorso per violazione dell'art. 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di disposizioni sul processo tributario. In particolare, il suddetto articolo, al comma 2 nell'elencare i requisiti di contenuto del ricorso per ciò che attiene la parte ricorrente dispone che “il ricorso deve contenere l'indicazione: […] b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello
Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata”. Al successivo comma 4 il medesimo articolo prevede che: “Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2”. Ebbene, il presente ricorso presenta tali difformità da renderlo inammissibile.
In primis, è totalmente errata l'indicazione essenziale del codice fiscale del ricorrente, sig. Ricorrente_1. Il ricorso, alla pagina iniziale, riporta quale codice fiscale del ricorrente, “CF_1” e non il corretto “CF_Ricorrente_1”. Com'è facilmente intuibile mettendo a confronto i suddetti codici fiscali, non si è trattato di un mero errore di disattenzione. Il ricorso non riporta un codice fiscale corretto che presenta una lettera mancante o sbagliata bensì riporta un codice fiscale totalmente diverso e riferibile, evidentemente, ad un soggetto diverso e altro rispetto al sig. Ricorrente_1. Ma vi è di più. La suddetta lettera b) del comma 2 dell'art. 18 del D.Lgs 546/1992 richiede necessariamente che il ricorso contenga l'indicazione della residenza o il domicilio del ricorrente e non sic et simpliciter l'elezione del domicilio presso lo studio del difensore. Ebbene, il ricorso omette tale indicazione. Le difformità del ricorso rispetto al dettato normativo non sono finite qui. Sempre l'art. 18 del D.lgs. 546/1992 al comma 3, impone che “Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: […] c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.” È doveroso evidenziare che nel ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del ricorrente non è presente e la mancata indicazione del codice fiscale del difensore rende difficile e infruttuosa la ricerca dell'indirizzo di posta elettronica certificata ad esso riferibile. Eccepisce inoltre, sempre in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del d.lgs 546/1992 in quanto oggetto dell'odierna impugnazione è il sollecito di pagamento n. 09720249103787002000 a cui sono sottesi n. 2 avvisi di accertamento che risultano notificati rispettivamente in data 19/11/2014 e 03/03/2020. Il sollecito di pagamento riveste la natura giuridica di mera comunicazione e dunque non può essere oggetto di autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, considerato che avvisi di accertamento risultano correttamente notificati. L'odierno ricorrente muove delle eccezioni che avrebbe dovuto muovere in sede di opposizione tempestiva avverso gli avvisi di accertamento notificati e non in questa sede. Inammissibilità e tardività dell'opposizione Preliminarmente si sottolinea che l'opposizione, anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deve comunque essere qualificata come opposizione recuperatoria ed è soggetta al relativo termine. Invero le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento al fine di impedirne la formazione ovvero, nel caso di specie entro 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente Impositore. Ne consegue dunque che i crediti sottesi alla odierna riscossione sono divenuti ormai definitivi con consegue legittimità della procedura di riscossione avviata nei confronti del ricorrente.
Sempre in via sempre preliminare, eccepisce l'improcedibilità del presente ricorso in quanto, il ricorrente muove eccezioni riferibili alla condotta dell'Ente Impositore ma ometteva di proporre e notificare il ricorso al suddetto ente. Il comma 6 bis dell'art. 14 del d.lgs. 546/1992, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs.
30.12.2023, n. 220 con decorrenza dal 04.01.2024 è categorico sul punto. “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Il ricorso è inammissibile anche per violazione del nuovo comma 4bis dell'art. 12 del D.P.R. 6022/1973 atteso che, il tenore letterale e delle eccezioni sollevate il ricorrente, in sostanza impugna l'estratto di ruolo. In primis, si ribadisce che i titoli esecutivi della presente esecuzione sono avvisi di accertamento e non cartelle esattoriali e dunque l'Ente di Riscossione è oggettivamente impossibilitata a fornire qualsivoglia copia e relata di notifica. Altresì ricordiamo a noi stessi che il comma 4bis dell'art. 12 del D.P.R 602/1973 rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo espressamente prevede che: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Ebbene, nel caso di specie le ipotesi di cui al comma appena citato e che legittimano l'impugnabilità degli estratti di ruolo non sussistono. Sempre in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in relazione alle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa relative alla presunta mancata notifica degli avvisi di accertamento e sulla presunta decadenza dell'Ente Impositore. Nel merito, destituita di fondamento è
l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici alla riscossione, più precisamente, l' Avviso di accertamento n. TK3016503973/2014, notificato il 19/11/2014 (riferimento interno n. 69715012052665002/000) emessa per il mancato pagamento “Irap, interessi e sanzioni” annualità 2009 e Avviso di accertamento n.
TK3016503973/2014, notificato il 19/11/2014 (riferimento interno n. 69720016826647006/000), emessa per il mancato pagamento “Iva, interessi e sanzioni”. Evidenzia inoltre che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente sia del tutto destituita di fondamento. Il ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione del credito per mancata notifica da parte dell'Agenzia della Riscossione delle cartelle nel termine prescrizionale ex lege previsto. Innanzitutto l'intervenuta prescrizione dei crediti successiva alla formazione del titolo rientra in una delle eccezioni che possono essere sollevate solo entro 60 gg dalla notifica dell'avviso, a pena di decadenza, con la conseguente incontrovertibilità del credito ad esse sottese. Atteso che gli avvisi sono stati correttamente notificate al contribuente, considerato la mancata impugnazione degli stessi entro il termine di legge, il credito sotteso agli stessi è divenuto DEFINITIVO. Evidenzia infine che dopo la notifica degli atti indicati nel Sollecito, sono stati notificati negli anni n. 4 atti idonei ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione: Avviso di intimazione n. 09720179006512765000, notificato in data 20/04/2017 la cui notifica si perfezionava ai sensi 139 c.p.c mediante la consegna del plico nelle mani della “sig.ra
Nominativo_1i”, che si qualificava al messo notificatore come “addetta alla casa”. Diligentemente e come provato dalla documentazione che si versa agli atti, il messo redigeva la formale CAN e la inviava a mezzo raccomandata semplice n. 57300175568-2; Avviso di intimazione n. 09720239030679517000, notificata in data 14/03/2023 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "Email_3" di cui il ricorrente risulta titolare;
Avviso di intimazione n. 09720249063539430000, notificata in data 21/05/2024 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "Email_3" di cui il ricorrente risulta titolare;
Sollecito di pagamento oggetto dell'odierna opposizione. Ne consegue che alcun credito risulta prescritto alla data di presentazione dell'odierno ricorso. Contesta le ulteriori eccezioni del ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I rilievi sono infondati ed il ricorso va respinto.
Preliminarmente si osserva che l'atto impugnato denominato “sollecito di pagamento”, non è altro che un avviso bonario che viene inviato per posta a tutti i contribuenti che sono iscritti nei ruoli e che consente ai contribuenti il bonario pagamento della tassa, risparmiando la somma che diversamente sarebbe dovuta per la notifica delle cartelle di pagamento, o a seguito della emissione di una ingiunzione di pagamento. Tale atto esprime una ragione creditizia dell'Ente Impositore, una volontà impositiva in itinere, avente l'obiettivo di migliorare e agevolare il rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione nel solco della trasparenza e dell'informazione. Nel sollecito di pagamento sono riportate le informazioni sugli importi da pagare, sulle modalità di pagamento e l'indicazione degli immobili soggetti a tassazione.
Il sollecito di pagamento, in buona sostanza, si configura come un invito di pagamento che il creditore rivolge al suo debitore, senza che a esso possano essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti, per il destinatario, pertanto per la sua emissione non vi è alcun obbligo di particolare e/o specifica motivazione, che è invece prevista, dal legislatore e dalla giurisprudenza, per gli atti tipici elencati nell'art.19 del D. lgs.546/92 detto.
L'opposizione a tale atto quindi rappresenta una libera scelta del contribuente di richiedere una tutela anticipata, rispetto a quella che potrebbe richiedere attendendo la notifica dell'atto impositivo (cartella o ingiunzione), atto che dovrà invece contenere tutti gli elementi previsti per le singole imposte, dalle rispettive disposizioni regolatrici indispensabili a consentire il diritto di difesa del contribuente. Il contribuente dovrà inoltre anche valutare gli effetti preclusivi, per le parti, del giudicato che si formerà a conclusione del giudizio di impugnazione dell'avviso bonario in ordine a tutte le questioni poste in tale giudizio.Dall'esame della documentazione prodotta dal Concessionario si evince che, dopo la notifica degli atti di cui al Sollecito di pagamento, al ricorrente sono stati notificati una serie di ulteriori atti.
In particolare risultano notificate al ricorrente, l'Avviso di intimazione n. 09720179006512765000, notificato in data 20/04/2017 la cui notifica si perfezionava ai sensi 139 c.p.c mediante la consegna del plico nelle mani della “sig.ra Nominativo_1”, che si qualificava al messo notificatore come “addetta alla casa”; veniva inoltre predisposta la formale CAN, che veniva inviata a mezzo raccomandata semplice n. 57300175568-2;
Avviso di intimazione n. 09720239030679517000, notificato in data 14/03/2023 a mezzo PEC all'indirizzo di cui il ricorrente risulta titolare;
Avviso di intimazione n. 09720249063539430000, notificato in data
21/05/2024 a mezzo PEC all'indirizzo di cui il ricorrente risulta titolare.
Le Intimazioni di pagamento indicate, pertanto, risultano regolarmente notificate.
In relazione alla notifica di tali ulteriori atti il ricorrente non ha proceduto ad alcuna impugnazione, rendendo inammissibile l'opposizione solo con il presente ricorso proposta.
Infatti ove il destinatario sia venuto a conoscenza di una cartella di pagamento e non abbia proposto opposizione nei termini previsti, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare con il suo comportamento la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata;
ne consegue che, divenuto detto titolo inoppugnabile, ha inizio l'esecuzione esattoriale, i cui atti non possono più essere impugnati dal trasgressore per denunciare violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria responsabilità o anche la sola entità della sanzione. Osta a tale possibilità quanto stabilito dall'art. 19, comma
3, del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, che ha condotto quindi all'affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta” (v.Cass. Ordinanza
n. 3005/20).
Pertanto le contestazioni sollevate dal ricorrente potevano essere fatte valere solo impugnando le Intimazioni di pagamento precedentemente notificate.
La Suprema Corte ha di recente statuito che una volta notificata l'Intimazione occorre imprescindibilmente ricorrere per far valere sia la prescrizione maturata dopo la cartella di pagamento sia l'omessa notifica della
Cartella stessa. In caso di mancata impugnazione il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. Civ. 11/03/2025 n.6436; Cass. Civ. 05/08/2024
n.22108; Cass. Civ. 22/04/2024 n.10736).
Le ulteriori censure devono ritenersi assorbite
Le spese seguono a soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, congruamente liquidate €.5.000,00=, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 04/02/2026Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14708/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 09720249103787002000 DIRITTI VARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016503973/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016503973/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016503973/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016503973/2014 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN000522020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN000522020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN000522020 IRPEF-ALTRO 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN000522020 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN000522020 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1116/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.14708/2024, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato il sollecito di pagamento n. 09720249103787002000 del 27-08-2024, notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione al mancato pagamento di n.3
Cartelle di pagamento, n.1 Avviso di accertamento, n1 Intimazione di pagamento, dell'importo di
€.95.716,04=, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce la decadenza dell'azione, la prescrizione del capitale, sanzioni e interessi, nonché l'assenza delle notificazioni degli atti propedeutici e di atti interruttivi, inesistenza dei ruoli, nonché la formazione di interesse ex art. 100 c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del presente ricorso per violazione dell'art. 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di disposizioni sul processo tributario. In particolare, il suddetto articolo, al comma 2 nell'elencare i requisiti di contenuto del ricorso per ciò che attiene la parte ricorrente dispone che “il ricorso deve contenere l'indicazione: […] b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello
Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata”. Al successivo comma 4 il medesimo articolo prevede che: “Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2”. Ebbene, il presente ricorso presenta tali difformità da renderlo inammissibile.
In primis, è totalmente errata l'indicazione essenziale del codice fiscale del ricorrente, sig. Ricorrente_1. Il ricorso, alla pagina iniziale, riporta quale codice fiscale del ricorrente, “CF_1” e non il corretto “CF_Ricorrente_1”. Com'è facilmente intuibile mettendo a confronto i suddetti codici fiscali, non si è trattato di un mero errore di disattenzione. Il ricorso non riporta un codice fiscale corretto che presenta una lettera mancante o sbagliata bensì riporta un codice fiscale totalmente diverso e riferibile, evidentemente, ad un soggetto diverso e altro rispetto al sig. Ricorrente_1. Ma vi è di più. La suddetta lettera b) del comma 2 dell'art. 18 del D.Lgs 546/1992 richiede necessariamente che il ricorso contenga l'indicazione della residenza o il domicilio del ricorrente e non sic et simpliciter l'elezione del domicilio presso lo studio del difensore. Ebbene, il ricorso omette tale indicazione. Le difformità del ricorso rispetto al dettato normativo non sono finite qui. Sempre l'art. 18 del D.lgs. 546/1992 al comma 3, impone che “Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: […] c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.” È doveroso evidenziare che nel ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del ricorrente non è presente e la mancata indicazione del codice fiscale del difensore rende difficile e infruttuosa la ricerca dell'indirizzo di posta elettronica certificata ad esso riferibile. Eccepisce inoltre, sempre in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del d.lgs 546/1992 in quanto oggetto dell'odierna impugnazione è il sollecito di pagamento n. 09720249103787002000 a cui sono sottesi n. 2 avvisi di accertamento che risultano notificati rispettivamente in data 19/11/2014 e 03/03/2020. Il sollecito di pagamento riveste la natura giuridica di mera comunicazione e dunque non può essere oggetto di autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, considerato che avvisi di accertamento risultano correttamente notificati. L'odierno ricorrente muove delle eccezioni che avrebbe dovuto muovere in sede di opposizione tempestiva avverso gli avvisi di accertamento notificati e non in questa sede. Inammissibilità e tardività dell'opposizione Preliminarmente si sottolinea che l'opposizione, anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deve comunque essere qualificata come opposizione recuperatoria ed è soggetta al relativo termine. Invero le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento al fine di impedirne la formazione ovvero, nel caso di specie entro 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Ente Impositore. Ne consegue dunque che i crediti sottesi alla odierna riscossione sono divenuti ormai definitivi con consegue legittimità della procedura di riscossione avviata nei confronti del ricorrente.
Sempre in via sempre preliminare, eccepisce l'improcedibilità del presente ricorso in quanto, il ricorrente muove eccezioni riferibili alla condotta dell'Ente Impositore ma ometteva di proporre e notificare il ricorso al suddetto ente. Il comma 6 bis dell'art. 14 del d.lgs. 546/1992, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs.
30.12.2023, n. 220 con decorrenza dal 04.01.2024 è categorico sul punto. “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Il ricorso è inammissibile anche per violazione del nuovo comma 4bis dell'art. 12 del D.P.R. 6022/1973 atteso che, il tenore letterale e delle eccezioni sollevate il ricorrente, in sostanza impugna l'estratto di ruolo. In primis, si ribadisce che i titoli esecutivi della presente esecuzione sono avvisi di accertamento e non cartelle esattoriali e dunque l'Ente di Riscossione è oggettivamente impossibilitata a fornire qualsivoglia copia e relata di notifica. Altresì ricordiamo a noi stessi che il comma 4bis dell'art. 12 del D.P.R 602/1973 rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo espressamente prevede che: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Ebbene, nel caso di specie le ipotesi di cui al comma appena citato e che legittimano l'impugnabilità degli estratti di ruolo non sussistono. Sempre in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in relazione alle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa relative alla presunta mancata notifica degli avvisi di accertamento e sulla presunta decadenza dell'Ente Impositore. Nel merito, destituita di fondamento è
l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici alla riscossione, più precisamente, l' Avviso di accertamento n. TK3016503973/2014, notificato il 19/11/2014 (riferimento interno n. 69715012052665002/000) emessa per il mancato pagamento “Irap, interessi e sanzioni” annualità 2009 e Avviso di accertamento n.
TK3016503973/2014, notificato il 19/11/2014 (riferimento interno n. 69720016826647006/000), emessa per il mancato pagamento “Iva, interessi e sanzioni”. Evidenzia inoltre che l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente sia del tutto destituita di fondamento. Il ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione del credito per mancata notifica da parte dell'Agenzia della Riscossione delle cartelle nel termine prescrizionale ex lege previsto. Innanzitutto l'intervenuta prescrizione dei crediti successiva alla formazione del titolo rientra in una delle eccezioni che possono essere sollevate solo entro 60 gg dalla notifica dell'avviso, a pena di decadenza, con la conseguente incontrovertibilità del credito ad esse sottese. Atteso che gli avvisi sono stati correttamente notificate al contribuente, considerato la mancata impugnazione degli stessi entro il termine di legge, il credito sotteso agli stessi è divenuto DEFINITIVO. Evidenzia infine che dopo la notifica degli atti indicati nel Sollecito, sono stati notificati negli anni n. 4 atti idonei ad interrompere il decorso del termine decennale di prescrizione: Avviso di intimazione n. 09720179006512765000, notificato in data 20/04/2017 la cui notifica si perfezionava ai sensi 139 c.p.c mediante la consegna del plico nelle mani della “sig.ra
Nominativo_1i”, che si qualificava al messo notificatore come “addetta alla casa”. Diligentemente e come provato dalla documentazione che si versa agli atti, il messo redigeva la formale CAN e la inviava a mezzo raccomandata semplice n. 57300175568-2; Avviso di intimazione n. 09720239030679517000, notificata in data 14/03/2023 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "Email_3" di cui il ricorrente risulta titolare;
Avviso di intimazione n. 09720249063539430000, notificata in data 21/05/2024 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "Email_3" di cui il ricorrente risulta titolare;
Sollecito di pagamento oggetto dell'odierna opposizione. Ne consegue che alcun credito risulta prescritto alla data di presentazione dell'odierno ricorso. Contesta le ulteriori eccezioni del ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I rilievi sono infondati ed il ricorso va respinto.
Preliminarmente si osserva che l'atto impugnato denominato “sollecito di pagamento”, non è altro che un avviso bonario che viene inviato per posta a tutti i contribuenti che sono iscritti nei ruoli e che consente ai contribuenti il bonario pagamento della tassa, risparmiando la somma che diversamente sarebbe dovuta per la notifica delle cartelle di pagamento, o a seguito della emissione di una ingiunzione di pagamento. Tale atto esprime una ragione creditizia dell'Ente Impositore, una volontà impositiva in itinere, avente l'obiettivo di migliorare e agevolare il rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione nel solco della trasparenza e dell'informazione. Nel sollecito di pagamento sono riportate le informazioni sugli importi da pagare, sulle modalità di pagamento e l'indicazione degli immobili soggetti a tassazione.
Il sollecito di pagamento, in buona sostanza, si configura come un invito di pagamento che il creditore rivolge al suo debitore, senza che a esso possano essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti, per il destinatario, pertanto per la sua emissione non vi è alcun obbligo di particolare e/o specifica motivazione, che è invece prevista, dal legislatore e dalla giurisprudenza, per gli atti tipici elencati nell'art.19 del D. lgs.546/92 detto.
L'opposizione a tale atto quindi rappresenta una libera scelta del contribuente di richiedere una tutela anticipata, rispetto a quella che potrebbe richiedere attendendo la notifica dell'atto impositivo (cartella o ingiunzione), atto che dovrà invece contenere tutti gli elementi previsti per le singole imposte, dalle rispettive disposizioni regolatrici indispensabili a consentire il diritto di difesa del contribuente. Il contribuente dovrà inoltre anche valutare gli effetti preclusivi, per le parti, del giudicato che si formerà a conclusione del giudizio di impugnazione dell'avviso bonario in ordine a tutte le questioni poste in tale giudizio.Dall'esame della documentazione prodotta dal Concessionario si evince che, dopo la notifica degli atti di cui al Sollecito di pagamento, al ricorrente sono stati notificati una serie di ulteriori atti.
In particolare risultano notificate al ricorrente, l'Avviso di intimazione n. 09720179006512765000, notificato in data 20/04/2017 la cui notifica si perfezionava ai sensi 139 c.p.c mediante la consegna del plico nelle mani della “sig.ra Nominativo_1”, che si qualificava al messo notificatore come “addetta alla casa”; veniva inoltre predisposta la formale CAN, che veniva inviata a mezzo raccomandata semplice n. 57300175568-2;
Avviso di intimazione n. 09720239030679517000, notificato in data 14/03/2023 a mezzo PEC all'indirizzo di cui il ricorrente risulta titolare;
Avviso di intimazione n. 09720249063539430000, notificato in data
21/05/2024 a mezzo PEC all'indirizzo di cui il ricorrente risulta titolare.
Le Intimazioni di pagamento indicate, pertanto, risultano regolarmente notificate.
In relazione alla notifica di tali ulteriori atti il ricorrente non ha proceduto ad alcuna impugnazione, rendendo inammissibile l'opposizione solo con il presente ricorso proposta.
Infatti ove il destinatario sia venuto a conoscenza di una cartella di pagamento e non abbia proposto opposizione nei termini previsti, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare con il suo comportamento la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata;
ne consegue che, divenuto detto titolo inoppugnabile, ha inizio l'esecuzione esattoriale, i cui atti non possono più essere impugnati dal trasgressore per denunciare violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria responsabilità o anche la sola entità della sanzione. Osta a tale possibilità quanto stabilito dall'art. 19, comma
3, del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, che ha condotto quindi all'affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta” (v.Cass. Ordinanza
n. 3005/20).
Pertanto le contestazioni sollevate dal ricorrente potevano essere fatte valere solo impugnando le Intimazioni di pagamento precedentemente notificate.
La Suprema Corte ha di recente statuito che una volta notificata l'Intimazione occorre imprescindibilmente ricorrere per far valere sia la prescrizione maturata dopo la cartella di pagamento sia l'omessa notifica della
Cartella stessa. In caso di mancata impugnazione il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. Civ. 11/03/2025 n.6436; Cass. Civ. 05/08/2024
n.22108; Cass. Civ. 22/04/2024 n.10736).
Le ulteriori censure devono ritenersi assorbite
Le spese seguono a soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, congruamente liquidate €.5.000,00=, oltre oneri di legge se dovuti.