Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1647
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità per violazione art. 18 D.Lgs. 546/1992 (requisiti del ricorso)

    Il giudice ha ritenuto che il sollecito di pagamento non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ma un avviso bonario. Le contestazioni relative agli atti presupposti (avvisi di accertamento) dovevano essere sollevate con impugnazione di tali atti o delle successive intimazioni di pagamento, che risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Pertanto, il credito è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Inammissibilità per violazione art. 19 D.Lgs. 546/1992 (impugnabilità del sollecito)

    Il giudice ha ritenuto che il sollecito di pagamento non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ma un avviso bonario. Le contestazioni relative agli atti presupposti (avvisi di accertamento) dovevano essere sollevate con impugnazione di tali atti o delle successive intimazioni di pagamento, che risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Pertanto, il credito è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Inammissibilità per violazione art. 12 D.P.R. 602/1973 (impugnabilità dell'estratto di ruolo)

    Il giudice ha ritenuto che il sollecito di pagamento non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ma un avviso bonario. Le contestazioni relative agli atti presupposti (avvisi di accertamento) dovevano essere sollevate con impugnazione di tali atti o delle successive intimazioni di pagamento, che risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Pertanto, il credito è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice ha ritenuto che il sollecito di pagamento non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ma un avviso bonario. Le contestazioni relative agli atti presupposti (avvisi di accertamento) dovevano essere sollevate con impugnazione di tali atti o delle successive intimazioni di pagamento, che risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Pertanto, il credito è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione

    Il giudice ha ritenuto che il sollecito di pagamento non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ma un avviso bonario. Le contestazioni relative agli atti presupposti (avvisi di accertamento) dovevano essere sollevate con impugnazione di tali atti o delle successive intimazioni di pagamento, che risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Pertanto, il credito è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Assenza notifiche atti propedeutici e interruttivi

    Il giudice ha ritenuto che il sollecito di pagamento non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ma un avviso bonario. Le contestazioni relative agli atti presupposti (avvisi di accertamento) dovevano essere sollevate con impugnazione di tali atti o delle successive intimazioni di pagamento, che risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Pertanto, il credito è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Inesistenza dei ruoli

    Il giudice ha ritenuto che il sollecito di pagamento non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ma un avviso bonario. Le contestazioni relative agli atti presupposti (avvisi di accertamento) dovevano essere sollevate con impugnazione di tali atti o delle successive intimazioni di pagamento, che risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Pertanto, il credito è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Formazione di interesse ex art. 100 c.p.c.

    Il giudice ha ritenuto che il sollecito di pagamento non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ma un avviso bonario. Le contestazioni relative agli atti presupposti (avvisi di accertamento) dovevano essere sollevate con impugnazione di tali atti o delle successive intimazioni di pagamento, che risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Pertanto, il credito è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Improcedibilità per omessa notifica al soggetto diverso dall'ente riscossore

    Il giudice ha ritenuto che il sollecito di pagamento non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ma un avviso bonario. Le contestazioni relative agli atti presupposti (avvisi di accertamento) dovevano essere sollevate con impugnazione di tali atti o delle successive intimazioni di pagamento, che risultano regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Pertanto, il credito è divenuto definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 04/02/2026, n. 1647
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1647
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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