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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- RI IG Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- LA LO Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 43 dell'anno 2025 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. GILI CARLA giusta procura in Parte_1
atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANNATI Controparte_1
IU e dall'Avv., , giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 16/2022 del Tribunale di Pescara pubblicata il
19/01/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 1 l. 92/2012 il sig. impugnava dinanzi al Tribunale di Pescara il Pt_1
licenziamento per giusta causa intimatogli in data 12.3.2019, a seguito di contestazione disciplinare del 5.3.2019, per un fatto accaduto il 28.2.2019 nel primo pomeriggio. Gli veniva Contr addebitato di essersi posto alla guida di furgone aziendale all'interno del deposito di
NA (appaltante della e, nonostante nell'area ove si trovava vi fosse spazio per CP_1
effettuare inversione di marcia ed uscire dall'area stessa, di avere proceduto in retromarcia, a velocità non adeguata, fino ad urtare la tubazione dell'impianto di aria compressa del deposito, contenente aria a pressione di 6.5 bar, provocando la piegatura di un tratto di tubazione e la fuoriuscita della tubazione dal suo alloggiamento. Gli veniva contestata inoltre la recidiva rispetto ad una violazione disciplinare del 4.7.2018 per aver parlato al cellulare alla guida.
Il giudice di primo grado confermava - sia nella prima fase che in sede di opposizione- il licenziamento, dequalificandolo a licenziamento per giustificato motivo soggettivo, e condannava la società al pagamento della sola indennità di mancato preavviso. Riteneva il licenziamento legittimo anche se irrogato prima della ricezione delle giustificazioni del lavoratore. Queste ultime venivano infatti ritenute tardive poiché ricevute dall'azienda dopo lo spirare dei cinque giorni previsti dall'art. 7, comma 5, l. n. 300/1970, corrispondente all'art. 8 del CCNL di settore, pur se il lavoratore deduceva di averle inviate prima.
Avverso tale pronuncia proponeva reclamo il lavoratore, il quale, tra le altre cose
- Lamentava l'inefficacia del licenziamento perché intimato in violazione del diritto di difesa del lavoratore;
- lamentava che la sentenza nella fase di opposizione fosse stata resa senza ammettere le richieste istruttorie articolate dall'opponente, riproponendo unicamente le argomentazioni dell'ordinanza reclamata e confermando il giudizio di verosimiglianza, nonostante il lavoratore avesse chiesto l'ammissione di CTU contestando la ricostruzione dei fatti, tra cui la circostanza che egli avrebbe avuto spazio per svolgere l'inversione di marcia, e che la zona in oggetto fosse classificata a rischio di esplosione. Il CTU avrebbe inoltre dovuto accertare se l'evento si sarebbe verificato ugualmente se il tubo dell'aria fosse stato fissato su staffe anziché solo appoggiato, nonché l'effettiva entità del danno;
- Lamentava che non fosse stata menzionata e valorizzata la testimonianza del sig.
presente al momento dei fatti, che ha riferito che il sig. aveva Testimone_1 Pt_1
dovuto fare retromarcia perché l'area esterna circostante la cabina elettrica dove normalmente si faceva inversione era occupata da un'impresa edile, e ha riferito che il tubo si era parzialmente rotto e la sua riparazione ha richiesto tre-quattro ore di lavoro ed è stata effettuata a distanza di giorni. Sarebbe invece stata valorizzata la testimonianza di
[...]
non presente al momento dei fatti e che ha riferito di quanto raccontatogli da Tes_2
, il quale è intervenuto solo successivamente all'incidente; Parte_2
- Lamentava inoltre che non vi fosse prova dell'irrogazione di una sanzione disciplinare per la condotta per la quale è stata invocata la recidiva, così come non vi sarebbe prova del fatto che il sig. avesse parlato al telefono mentre guidava. Pt_1
- Lamentava inoltre che la condotta andasse ricondotta a quelle per cui è prevista una sanzione conservativa dal CCNL.
La Corte d'Appello confermava integralmente le motivazioni della sentenza impugnata, respingendo il reclamo.
Con ricorso in Cassazione il lavoratore ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello per i seguenti motivi:
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato “Violazione e falsa applicazione della l. 300 del 1970 art. 7 e dell'art. 8 del CCNL dei dipendenti metalmeccanici, in relazione all'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3”. Ha lamentato che la Corte territoriale abbia condiviso quanto già considerato dal Tribunale, e cioè che, avendo il ricevuto la contestazione disciplinare Pt_1 il 6.3.2019, le giustificazioni da lui rese, ricevute dall'azienda a mezzo pec il 12.3.2019 alle ore 16.02, erano state presentate oltre il termine del quinto giorno dalla ricezione dalla contestazione, scadente l'11.3.2019, pertanto quando la datrice di lavoro aveva già irrogato il licenziamento, mediante missiva del 12.3.2019, inviata il giorno stesso alle ore 8.16 a mezzo pec e alle ore 9.56 a mezzo raccomandata a.r. infatti, che egli l'8.3.2019, come da Pt_3 ricevuta in pari data, aveva inviato racc.ta contenente le sue giustificazioni.
Con gli altri motivi di ricorso in Cassazione il lavoratore contestava che la condotta rientrasse tra quelle per cui è previsto il licenziamento anziché tra quelle per cui è prevista la sanzione conservativa dal CCNL, si doleva della valorizzazione della recidiva poiché non sarebbe stata provata la sanzione, e del fatto che la Corte d'Appello non abbia ammesso le istanze istruttorie dedotte dal lavoratore.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito abbia errato nel ritenere tardive le giustificazioni inviate dal lavoratore dopo la contestazione disciplinare ricevute dall'azienda dopo lo spirare dei cinque giorni, ma inviate prima. Ha cassato la sentenza con rinvio invitando la Corte a verificare se l'invio delle giustificazioni sia stato effettuato tempestivamente, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso. La Suprema Corte ha in particolare enunciato il seguente principio di diritto:
“il tenore letterale del secondo comma dell'art. 8 sopra riportato non fa riferimento alla ricezione da parte del datore del lavoro delle giustificazioni del lavoratore e/o della sua richiesta di essere sentito a propria difesa, né al momento in cui le stesse debbano pervenire al datore di lavoro.
E l'interpretazione di quella previsione che faccia capo alla documentata data di invio di giustificazioni o richieste, da parte del lavoratore, piuttosto che alla data di ricezione delle stesse, appare senz'altro più conforme alla sua ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato, secondo l'impostazione ermeneutica delineata nella motivazione di Cass. n.
32607/2018.”
“la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche di questo giudizio di legittimità, dovrà verificare il momento d'invio della racc.ta recante le giustificazioni rese dal lavoratore e in base all'esito di detto accertamento farà applicazione dei principi di diritto delineati nella motivazione di questa ordinanza”
Il sig. ha dunque riassunto il giudizio, descrivendo quanto avvenuto nelle precedenti Pt_1 fasi del giudizio, riportando quanto deciso dalla cassazione e rassegnando le seguenti conclusioni:
a) dichiarare illegittimo, inefficace e nullo il licenziamento, senza preavviso, comminato a dalla soc. in persona del l.r., con Parte_1 Controparte_1
raccomandata in data 12.3.2019, perche' in violazione dell'art. 7 l. 300/1970 e dell'art. 8 sez.
IV tit. VII del CCNL dei Metalmeccanici;
b) per l'effetto ordinare alla soc. in persona del l.r., Controparte_1
P.I.: , corrente in Cappelle Sul Tavo (PE) alla via Fiume Tavo n. 72, di P.IVA_1
reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
c) Condannare la soc. in persona del l.r. ed al pagamento al Controparte_1 sig. di tutte le retribuzioni non percepite, commisurate all'ultima Parte_1
retribuzione globale di fatto del ricorrente, relativa al mese di febbraio 2019, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, nonche' al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla liquidazione e condanna della soc. in persona del l.r. a pagare al sig. Controparte_1 Parte_1 la somma spettante a titolo di mancato preavviso;
[...]
Con condanna alla soc. in persona del l.r. a pagare a Controparte_1 le spese, competenze, onorari, rimb. spese gen., IVA e CPA del giudizio Parte_1
di primo, secondo grado, di Legittimita' e del Giudizio di riassunzione oltre alla condanna alla restituzione delle spese, competenze ed onorari oltre accessori gia' pagate dal ricorrente alla resistente soc. in persona del l.r. a seguito delle liquidazioni Controparte_1
operate con condanna sia in primo che in secondo grado.
La società si è costituita nel giudizio in riassunzione, evidenziando che, avendo il rinvio ad oggetto unicamente la valutazione del rispetto del termine a difesa ed essendo le altre censure state considerate “assorbite”, il Collegio sarebbe chiamato a pronunciarsi unicamente sull'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, e dunque sulla legittimità del licenziamento intimato prima della ricezione delle giustificazioni del lavoratore (che sono state – pacificamente – inviate tempestivamente). Da ciò deriverebbe comunque solo una violazione procedurale, con tutela obbligatoria. Ai fini della determinazione del quantum la società ha chiesto di tener conto del comportamento delle parti, ed in particolare della buona fede della società che non sarebbe stata avvisata dal lavoratore dell'invio delle giustificazioni, per le quali ha utilizzato lettera raccomandata anziché – come avvenuto in passato – inviarle via pec.
Nel merito la società ha in ogni caso insistito per la giustificatezza del licenziamento, tenuto conto di tutte le circostanze emerse nel giudizio di primo grado, e per l'infondatezza dei motivi di appello.
La domanda del sig. è parzialmente fondata. Pt_1
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione si osserva che il procedimento disciplinare è viziato, in quanto il licenziamento è stato intimato prima della ricezione delle difese scritte del lavoratore, pur inviate tempestivamente a seguito della ricezione della contestazione disciplinare il 5.3.2019. La cartolina della raccomanda A/R depositata in atti reca infatti la data di invio 8/3/2019, ricevuta il 18/3/2019 (ovvero dopo il licenziamento, avvenuto il 12.3.2019).
Può dirsi dunque violata la regola della previa concessione del termine a difesa, essendo stato il licenziamento intimato prima della ricezione delle difese del lavoratore, termine che nel procedimento disciplinare è di natura procedurale, non ledendo le esigenze difensive del lavoratore in vista del processo (essendo per converso la violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare di modesta entità).
A fronte della predetta violazione si applica dunque la tutela indennitaria debole, come affermato dalla Cassazione, sia nel caso di mancato rispetto del termine di cinque giorni tra contestazione e sanzione, sia nel caso di violazione dell'obbligo del datore di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa ove dallo stesso richiesto. A questa ipotesi la
Cassazione equipara espressamente quella in cui il datore consideri erroneamente tardive, in quanto in realtà tempestive, le giustificazioni scritte rese dal lavoratore medesimo. Si vedano, tra le altre
- Cass. 31 agosto 2020, n. 18136: “La violazione del termine a difesa di cinque giorni tra la contestazione dell'addebito e la sanzione, integra una violazione di natura procedurale ex art. 7 St. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla l. n. 92 del 2012, non sussistendo alcuna lesione delle esigenze difensive del lavoratore in vista del processo”.
- Cass. 31 luglio 2015, n. 16265. In senso conforme v. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25189
e, da ultimo, Cass. 7marzo 2022, n. 7392: “In tema di licenziamento disciplinare, la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, quale presupposto dell'eventuale provvedimento di recesso, integra una violazione della procedura di cui all'art. 7 St. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla l. n. 92 del 2012”.
- Cass. 17 dicembre 2018, n. 32607: L'art. 7 comma 2 l. 300/70, come la disposizione collettiva invocata, sono funzionali a consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio fra le parti, e quindi, alla piena realizzazione del diritto di difesa dell'incolpato. In siffatto contesto normativo di riferimento si colloca il principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disposizione della legge n. 300 del 1970 comma 2 deve essere interpretata nel senso che il lavoratore + libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte – e, quindi, per iscritto o a voce, con l'assistenza o meno di un rappresentante sindacale (…) Da ciò consegue che la compressione ingiustificata del diritto del lavoratore – consacrato dalla legge e dal contratto stipulato dalle parti sociali – di opporre difese all'atto di incolpazione formulato da parte datoriale, si traduce nella soppressione di uno degli atti in cui la sequenza procedimentale si compone, e nella conseguente illegittimità dell'atto cui è preordinata la procedura disciplinare medesima;
con effetti sovrapponibili a quelli ravvisati dalla costanze giurisprudenza di questa Corte nella ipotesi di violazione del diritto del lavoratore di essere “sentito a difesa” in termini di illegittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. ex plurimis Cass 10/3/2010 n. 5864, Cass
10/7/2015 n. 14437, Cass 9/1/2017 n. 204). Illegittimità che è stata configurata da questa
Corte anche nel caso in cui la sanzione disciplinare sia stata irrogata ignorando la richiesta di audizione a difesa presentata oltre il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, ma prima dell'adozione del provvedimento disciplinare (vedi Cass 12/11/2015
n. 23140).
Tuttavia, essendo stati gli altri motivi di ricorso ritenuti assorbiti e non esaminati dalla
Cassazione il Collegio ritiene necessario pronunciarsi anche sugli altri motivi originari di reclamo del sig. dalla cui fondatezza potrebbe derivare l'applicazione della tutela Pt_1
reale.
Nel merito sussiste il giustificato motivo soggettivo, già riscontrato dal giudice delle prime due fasi del giudizio. Dalle testimonianze raccolte nella fase sommaria è infatti chiaramente emerso che il sig. abbia trasgredito plurimi obblighi di sicurezza, sui quali era stato Pt_1 specificamente formato in ragione delle mansioni da lui svolte, e della particolarità dell'ambiente in cui si trovava ad operare (stabilimento petrolchimico). In primo luogo procedeva a retromarcia a velocità superiore a quella che sarebbe stato tenuto a rispettare (a passo d'uomo), come da segnaletica presente in tutto il sito. Si vedano sul punto le dichiarazioni del suo collega sig. , presente al momento dell'incidente: “l'urto è Tes_3 stato abbastanza intenso, ha provocato molto rumore e si sono affacciati anche gli impiegati Contr che lavoravano negli uffici posti abbastanza lontano dalla zona dell'urto; il ricorrente non fece retromarcia a passo d'uomo, ma aveva una certa velocità”. Lo stesso sig. Tes_3
ha precisato che “il ricorrente, alla guida del furgone aziendale, urtò un tubo del sistema Contr antincendio dell'impianto; io ero a bordo del furgone, stavamo uscendo dal deposito dove avevamo fatto interventi manutentivi, e ci stavamo recando presso il cantiere aziendale aperto dietro al deposito, per fare altri interventi;
il ricorrente urtò il tubo in retromarcia, ma normalmente, per spostarci all'interno del piazzale del deposito col furgone, non facevamo retromarcia, ma, quando era necessario invertire il senso di marcia, c'era spazio per fare inversione e quindi facevamo sempre inversione;
anche quel giorno c'era spazio per fare inversione, che io ricordi il piazzale non era occupato e non c'era meno spazio del solito”. Ciò ha trovato pieno riscontro anche nelle dichiarazioni del sig. , accorso subito dopo Pt_2
l'impatto: “chiesi al ricorrente cosa fosse successo, mi disse solo che aveva urtato il tubo in retromarcia, non mi spiegò perché avesse urtato;
gli chiesi perché non avesse fatto inversione nonostante ci fosse spazio per farlo, ma non mi rispose;
anche , presente, mi Persona_1 disse di avere anch'egli detto al ricorrente di fare inversione e non retromarcia, ma inutilmente;
preciso che di regola gli operai che fanno manovre alla guida di mezzi aziendali all'interno dello stabilimento non devono fare retromarcia, perché bisogna muoversi in modo da vedere bene dove si sta andando;
quel giorno, tra l'altro, c'erano lavori edili in corso vicino al muro perimetrale del casotto, ma dall'altro lato del piazzale, e nel piazzale c'era una betoniera elettrica da cantiere, ed un piccolo mucchio di sabbia;
c'era comunque spazio per fare inversione”
L'unico a descrivere l'impossibilità per il ricorrente di fare inversione è stato il sig. Tes_1
che tuttavia non appare attendibile, considerato che descrive uno stato dei luoghi in maniera diversa da quanto rappresentato dagli altri testimoni e risultante dalla piantina, avendo rappresentato che nella zona d'urto la strada è larga circa quattro metri.
Si veda invece la dichiarazione del sig. il quale dopo visione della piantina Testimone_4 prodotta dalla convenuta sub 3, ha dichiarato: “riconosco in tale piantina quella dello Contr stabilimento i NA;
a quanto mi è stato detto, l'urto è avvenuto di fronte allo stabile della centrale antincendio, indicato sulla piantina con la lettera T, piò o meno in corrispondenza della scala raffigurata al centro sulla sinistra, la seconda dall'alto; in quella zona il piazzale antistante la centrale antincendio è largo più o meno 13-14 metri, ci passano comodamente due furgoni, anche tre”.
La specificità e la coerenza delle dichiarazioni sullo stato dei luoghi di tutti i testimoni, ad eccezione del sig. ha reso del tutto superflua la CTU richiesta dal sig. Tes_1 Pt_1
anche tenuto conto del fatto che non vi è certezza sull'attuale conformità dello stato dei luoghi alle condizioni del 2019.
In ogni caso, come rilevato nelle precedenti fasi del giudizio, anche volendo ammettere che non vi fosse spazio sufficiente per effettuare l'inversione di marcia, è determinante l'accertamento – sulla scorta di quanto dichiarato dal testimone oculare – che il Tes_3
sig. procedeva ad una velocità superiore a quella consentita, e che nonostante fosse Pt_1 consapevole di effettuare una manovra diversa da quella normalmente richiesta non abbia adottato alcuna particolare misura di cautela (ad esempio chiedendo di farsi assistere nella manovra da un collega, o procedendo lentamente per piccoli tratti). La mancanza di diligenza
è particolarmente evidente anche in relazione alla particolare attenzione richiesta dai luoghi, pacificamente frequentati da automezzi carichi di sostanze incendiabili, dalla tipologia delle tubature presenti e dalla presenza di persone sul sito.
Il danno colpevolmente cagionato alla datrice di lavoro è sicuramente consistente, sotto plurimi profili: al costo per l'operazione di sostituzione del tubo di aria compressa lesionato
(che ha richiesto almeno 3-4 ore di lavoro) si aggiunge il costo per la riparazione del mezzo, ed il danno per l'impossibilità dell'utilizzo del mezzo per circa una settimana (come pure Contr emerso in istruttoria). Inoltre, il danno è stato cagionato alla struttura dell' cliente della con il rischio di ricadute sui rapporti contrattuali e sulla fiducia tra appaltante ed CP_1
appaltatrice.
Infine, la gravità della condotta va valutata anche alla luce della recidiva contestata dalla società con riferimento all'infrazione del 18.7.2018, sempre attinente mancato rispetto di norme di sicurezza, per cui è stata irrogata la multa di tre ore di retribuzione, circostanza provata dal documento n. 6 allegato alla memoria di costituzione della società nel giudizio di opposizione. La condotta per cui era stata irrogata la sanzione conservativa (utilizzo del cellulare in zona nella quale era vietato, perché esplosiva) è risultata peraltro provata in istruttoria (si vedano dichiarazioni del sig. . Tes_2
In conclusione, tenuto conto in ogni caso della natura non dolosa della condotta, va confermata la valutazione effettuata dal giudice di primo grado circa la sua riconducibilità all'ipotesi per cui il CCNL prevede il licenziamento con preavviso, rappresentata dal “b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione”.
Questa parte è superflua e si può omettere
La tutela da riconoscere al sig. è dunque unicamente quella obbligatoria prevista Pt_1 dall'art. 18 comma 6 7 l. 300/1970, applicabile ratione temporis, per l'ipotesi di violazione procedurale. L'indennità risarcitoria, secondo quanto previsto da tale norma, deve essere determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nel caso di specie occorre considerare che alla data in cui il licenziamento è stato intimato non vi era una consolidata giurisprudenza di legittimità con riferimento al momento in cui va considerato rispettato il termine di presentazione delle giustificazioni del lavoratore, poiché – come rilevato dal giudice di prime cure – l'unica pronuncia in senso favorevole al lavoratore era costituita dalla sentenza n. 32607/2018 della Sez. L. della S.C., in contrasto con precedenti pronunce in senso opposto (si veda Cass. Sez. L. n. 5714 del
20/03/2015 citata dal Tribunale). Occorre peraltro considerare che a seguito della ricezione delle giustificazioni la società ha inviato allo stesso una comunicazione con la quale ha dato atto di averle ricevute, confermando la propria valutazione circa la correttezza del licenziamento. La violazione procedurale, che non ha quindi pregiudicato in maniera sostanziale il diritto di difesa del lavoratore, può essere considerata di tenue gravità, e l'indennità risarcitoria da corrispondersi al lavoratore può essere parametrata a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e sono da liquidarsi in favore del lavoratore, pur tenuto conto del parziale accoglimento della sua domanda.
PQM
- Dichiara illegittimo il licenziamento intimato in data 12.3.2019 al sig. Parte_1
per violazione della procedura di cui all'art. 7 l. 604/1966 e per l'effetto dichiara
[...] risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la
[...]
a corrispondere al sig. un'indennità risarcitoria pari a 6 Controparte_1 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite di tutti Controparte_1
i gradi di giudizio nella misura di euro 2.608,00 per la fase sommaria, 3.689,00 per la fase di opposizione, 3.473,00 per il giudizio di reclamo, 2.757,00 per il giudizio in Cassazione,
3.473,00 per il giudizio di rinvio, in tutti i casi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 23/10/2025
La Consigliera est.
LA LO
Il Presidente
RI IG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- RI IG Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- LA LO Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 43 dell'anno 2025 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. GILI CARLA giusta procura in Parte_1
atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANNATI Controparte_1
IU e dall'Avv., , giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 16/2022 del Tribunale di Pescara pubblicata il
19/01/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 1 l. 92/2012 il sig. impugnava dinanzi al Tribunale di Pescara il Pt_1
licenziamento per giusta causa intimatogli in data 12.3.2019, a seguito di contestazione disciplinare del 5.3.2019, per un fatto accaduto il 28.2.2019 nel primo pomeriggio. Gli veniva Contr addebitato di essersi posto alla guida di furgone aziendale all'interno del deposito di
NA (appaltante della e, nonostante nell'area ove si trovava vi fosse spazio per CP_1
effettuare inversione di marcia ed uscire dall'area stessa, di avere proceduto in retromarcia, a velocità non adeguata, fino ad urtare la tubazione dell'impianto di aria compressa del deposito, contenente aria a pressione di 6.5 bar, provocando la piegatura di un tratto di tubazione e la fuoriuscita della tubazione dal suo alloggiamento. Gli veniva contestata inoltre la recidiva rispetto ad una violazione disciplinare del 4.7.2018 per aver parlato al cellulare alla guida.
Il giudice di primo grado confermava - sia nella prima fase che in sede di opposizione- il licenziamento, dequalificandolo a licenziamento per giustificato motivo soggettivo, e condannava la società al pagamento della sola indennità di mancato preavviso. Riteneva il licenziamento legittimo anche se irrogato prima della ricezione delle giustificazioni del lavoratore. Queste ultime venivano infatti ritenute tardive poiché ricevute dall'azienda dopo lo spirare dei cinque giorni previsti dall'art. 7, comma 5, l. n. 300/1970, corrispondente all'art. 8 del CCNL di settore, pur se il lavoratore deduceva di averle inviate prima.
Avverso tale pronuncia proponeva reclamo il lavoratore, il quale, tra le altre cose
- Lamentava l'inefficacia del licenziamento perché intimato in violazione del diritto di difesa del lavoratore;
- lamentava che la sentenza nella fase di opposizione fosse stata resa senza ammettere le richieste istruttorie articolate dall'opponente, riproponendo unicamente le argomentazioni dell'ordinanza reclamata e confermando il giudizio di verosimiglianza, nonostante il lavoratore avesse chiesto l'ammissione di CTU contestando la ricostruzione dei fatti, tra cui la circostanza che egli avrebbe avuto spazio per svolgere l'inversione di marcia, e che la zona in oggetto fosse classificata a rischio di esplosione. Il CTU avrebbe inoltre dovuto accertare se l'evento si sarebbe verificato ugualmente se il tubo dell'aria fosse stato fissato su staffe anziché solo appoggiato, nonché l'effettiva entità del danno;
- Lamentava che non fosse stata menzionata e valorizzata la testimonianza del sig.
presente al momento dei fatti, che ha riferito che il sig. aveva Testimone_1 Pt_1
dovuto fare retromarcia perché l'area esterna circostante la cabina elettrica dove normalmente si faceva inversione era occupata da un'impresa edile, e ha riferito che il tubo si era parzialmente rotto e la sua riparazione ha richiesto tre-quattro ore di lavoro ed è stata effettuata a distanza di giorni. Sarebbe invece stata valorizzata la testimonianza di
[...]
non presente al momento dei fatti e che ha riferito di quanto raccontatogli da Tes_2
, il quale è intervenuto solo successivamente all'incidente; Parte_2
- Lamentava inoltre che non vi fosse prova dell'irrogazione di una sanzione disciplinare per la condotta per la quale è stata invocata la recidiva, così come non vi sarebbe prova del fatto che il sig. avesse parlato al telefono mentre guidava. Pt_1
- Lamentava inoltre che la condotta andasse ricondotta a quelle per cui è prevista una sanzione conservativa dal CCNL.
La Corte d'Appello confermava integralmente le motivazioni della sentenza impugnata, respingendo il reclamo.
Con ricorso in Cassazione il lavoratore ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello per i seguenti motivi:
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato “Violazione e falsa applicazione della l. 300 del 1970 art. 7 e dell'art. 8 del CCNL dei dipendenti metalmeccanici, in relazione all'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3”. Ha lamentato che la Corte territoriale abbia condiviso quanto già considerato dal Tribunale, e cioè che, avendo il ricevuto la contestazione disciplinare Pt_1 il 6.3.2019, le giustificazioni da lui rese, ricevute dall'azienda a mezzo pec il 12.3.2019 alle ore 16.02, erano state presentate oltre il termine del quinto giorno dalla ricezione dalla contestazione, scadente l'11.3.2019, pertanto quando la datrice di lavoro aveva già irrogato il licenziamento, mediante missiva del 12.3.2019, inviata il giorno stesso alle ore 8.16 a mezzo pec e alle ore 9.56 a mezzo raccomandata a.r. infatti, che egli l'8.3.2019, come da Pt_3 ricevuta in pari data, aveva inviato racc.ta contenente le sue giustificazioni.
Con gli altri motivi di ricorso in Cassazione il lavoratore contestava che la condotta rientrasse tra quelle per cui è previsto il licenziamento anziché tra quelle per cui è prevista la sanzione conservativa dal CCNL, si doleva della valorizzazione della recidiva poiché non sarebbe stata provata la sanzione, e del fatto che la Corte d'Appello non abbia ammesso le istanze istruttorie dedotte dal lavoratore.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito abbia errato nel ritenere tardive le giustificazioni inviate dal lavoratore dopo la contestazione disciplinare ricevute dall'azienda dopo lo spirare dei cinque giorni, ma inviate prima. Ha cassato la sentenza con rinvio invitando la Corte a verificare se l'invio delle giustificazioni sia stato effettuato tempestivamente, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso. La Suprema Corte ha in particolare enunciato il seguente principio di diritto:
“il tenore letterale del secondo comma dell'art. 8 sopra riportato non fa riferimento alla ricezione da parte del datore del lavoro delle giustificazioni del lavoratore e/o della sua richiesta di essere sentito a propria difesa, né al momento in cui le stesse debbano pervenire al datore di lavoro.
E l'interpretazione di quella previsione che faccia capo alla documentata data di invio di giustificazioni o richieste, da parte del lavoratore, piuttosto che alla data di ricezione delle stesse, appare senz'altro più conforme alla sua ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato, secondo l'impostazione ermeneutica delineata nella motivazione di Cass. n.
32607/2018.”
“la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche di questo giudizio di legittimità, dovrà verificare il momento d'invio della racc.ta recante le giustificazioni rese dal lavoratore e in base all'esito di detto accertamento farà applicazione dei principi di diritto delineati nella motivazione di questa ordinanza”
Il sig. ha dunque riassunto il giudizio, descrivendo quanto avvenuto nelle precedenti Pt_1 fasi del giudizio, riportando quanto deciso dalla cassazione e rassegnando le seguenti conclusioni:
a) dichiarare illegittimo, inefficace e nullo il licenziamento, senza preavviso, comminato a dalla soc. in persona del l.r., con Parte_1 Controparte_1
raccomandata in data 12.3.2019, perche' in violazione dell'art. 7 l. 300/1970 e dell'art. 8 sez.
IV tit. VII del CCNL dei Metalmeccanici;
b) per l'effetto ordinare alla soc. in persona del l.r., Controparte_1
P.I.: , corrente in Cappelle Sul Tavo (PE) alla via Fiume Tavo n. 72, di P.IVA_1
reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
c) Condannare la soc. in persona del l.r. ed al pagamento al Controparte_1 sig. di tutte le retribuzioni non percepite, commisurate all'ultima Parte_1
retribuzione globale di fatto del ricorrente, relativa al mese di febbraio 2019, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, nonche' al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla liquidazione e condanna della soc. in persona del l.r. a pagare al sig. Controparte_1 Parte_1 la somma spettante a titolo di mancato preavviso;
[...]
Con condanna alla soc. in persona del l.r. a pagare a Controparte_1 le spese, competenze, onorari, rimb. spese gen., IVA e CPA del giudizio Parte_1
di primo, secondo grado, di Legittimita' e del Giudizio di riassunzione oltre alla condanna alla restituzione delle spese, competenze ed onorari oltre accessori gia' pagate dal ricorrente alla resistente soc. in persona del l.r. a seguito delle liquidazioni Controparte_1
operate con condanna sia in primo che in secondo grado.
La società si è costituita nel giudizio in riassunzione, evidenziando che, avendo il rinvio ad oggetto unicamente la valutazione del rispetto del termine a difesa ed essendo le altre censure state considerate “assorbite”, il Collegio sarebbe chiamato a pronunciarsi unicamente sull'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, e dunque sulla legittimità del licenziamento intimato prima della ricezione delle giustificazioni del lavoratore (che sono state – pacificamente – inviate tempestivamente). Da ciò deriverebbe comunque solo una violazione procedurale, con tutela obbligatoria. Ai fini della determinazione del quantum la società ha chiesto di tener conto del comportamento delle parti, ed in particolare della buona fede della società che non sarebbe stata avvisata dal lavoratore dell'invio delle giustificazioni, per le quali ha utilizzato lettera raccomandata anziché – come avvenuto in passato – inviarle via pec.
Nel merito la società ha in ogni caso insistito per la giustificatezza del licenziamento, tenuto conto di tutte le circostanze emerse nel giudizio di primo grado, e per l'infondatezza dei motivi di appello.
La domanda del sig. è parzialmente fondata. Pt_1
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione si osserva che il procedimento disciplinare è viziato, in quanto il licenziamento è stato intimato prima della ricezione delle difese scritte del lavoratore, pur inviate tempestivamente a seguito della ricezione della contestazione disciplinare il 5.3.2019. La cartolina della raccomanda A/R depositata in atti reca infatti la data di invio 8/3/2019, ricevuta il 18/3/2019 (ovvero dopo il licenziamento, avvenuto il 12.3.2019).
Può dirsi dunque violata la regola della previa concessione del termine a difesa, essendo stato il licenziamento intimato prima della ricezione delle difese del lavoratore, termine che nel procedimento disciplinare è di natura procedurale, non ledendo le esigenze difensive del lavoratore in vista del processo (essendo per converso la violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare di modesta entità).
A fronte della predetta violazione si applica dunque la tutela indennitaria debole, come affermato dalla Cassazione, sia nel caso di mancato rispetto del termine di cinque giorni tra contestazione e sanzione, sia nel caso di violazione dell'obbligo del datore di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa ove dallo stesso richiesto. A questa ipotesi la
Cassazione equipara espressamente quella in cui il datore consideri erroneamente tardive, in quanto in realtà tempestive, le giustificazioni scritte rese dal lavoratore medesimo. Si vedano, tra le altre
- Cass. 31 agosto 2020, n. 18136: “La violazione del termine a difesa di cinque giorni tra la contestazione dell'addebito e la sanzione, integra una violazione di natura procedurale ex art. 7 St. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla l. n. 92 del 2012, non sussistendo alcuna lesione delle esigenze difensive del lavoratore in vista del processo”.
- Cass. 31 luglio 2015, n. 16265. In senso conforme v. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25189
e, da ultimo, Cass. 7marzo 2022, n. 7392: “In tema di licenziamento disciplinare, la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, quale presupposto dell'eventuale provvedimento di recesso, integra una violazione della procedura di cui all'art. 7 St. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla l. n. 92 del 2012”.
- Cass. 17 dicembre 2018, n. 32607: L'art. 7 comma 2 l. 300/70, come la disposizione collettiva invocata, sono funzionali a consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio fra le parti, e quindi, alla piena realizzazione del diritto di difesa dell'incolpato. In siffatto contesto normativo di riferimento si colloca il principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disposizione della legge n. 300 del 1970 comma 2 deve essere interpretata nel senso che il lavoratore + libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte – e, quindi, per iscritto o a voce, con l'assistenza o meno di un rappresentante sindacale (…) Da ciò consegue che la compressione ingiustificata del diritto del lavoratore – consacrato dalla legge e dal contratto stipulato dalle parti sociali – di opporre difese all'atto di incolpazione formulato da parte datoriale, si traduce nella soppressione di uno degli atti in cui la sequenza procedimentale si compone, e nella conseguente illegittimità dell'atto cui è preordinata la procedura disciplinare medesima;
con effetti sovrapponibili a quelli ravvisati dalla costanze giurisprudenza di questa Corte nella ipotesi di violazione del diritto del lavoratore di essere “sentito a difesa” in termini di illegittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. ex plurimis Cass 10/3/2010 n. 5864, Cass
10/7/2015 n. 14437, Cass 9/1/2017 n. 204). Illegittimità che è stata configurata da questa
Corte anche nel caso in cui la sanzione disciplinare sia stata irrogata ignorando la richiesta di audizione a difesa presentata oltre il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, ma prima dell'adozione del provvedimento disciplinare (vedi Cass 12/11/2015
n. 23140).
Tuttavia, essendo stati gli altri motivi di ricorso ritenuti assorbiti e non esaminati dalla
Cassazione il Collegio ritiene necessario pronunciarsi anche sugli altri motivi originari di reclamo del sig. dalla cui fondatezza potrebbe derivare l'applicazione della tutela Pt_1
reale.
Nel merito sussiste il giustificato motivo soggettivo, già riscontrato dal giudice delle prime due fasi del giudizio. Dalle testimonianze raccolte nella fase sommaria è infatti chiaramente emerso che il sig. abbia trasgredito plurimi obblighi di sicurezza, sui quali era stato Pt_1 specificamente formato in ragione delle mansioni da lui svolte, e della particolarità dell'ambiente in cui si trovava ad operare (stabilimento petrolchimico). In primo luogo procedeva a retromarcia a velocità superiore a quella che sarebbe stato tenuto a rispettare (a passo d'uomo), come da segnaletica presente in tutto il sito. Si vedano sul punto le dichiarazioni del suo collega sig. , presente al momento dell'incidente: “l'urto è Tes_3 stato abbastanza intenso, ha provocato molto rumore e si sono affacciati anche gli impiegati Contr che lavoravano negli uffici posti abbastanza lontano dalla zona dell'urto; il ricorrente non fece retromarcia a passo d'uomo, ma aveva una certa velocità”. Lo stesso sig. Tes_3
ha precisato che “il ricorrente, alla guida del furgone aziendale, urtò un tubo del sistema Contr antincendio dell'impianto; io ero a bordo del furgone, stavamo uscendo dal deposito dove avevamo fatto interventi manutentivi, e ci stavamo recando presso il cantiere aziendale aperto dietro al deposito, per fare altri interventi;
il ricorrente urtò il tubo in retromarcia, ma normalmente, per spostarci all'interno del piazzale del deposito col furgone, non facevamo retromarcia, ma, quando era necessario invertire il senso di marcia, c'era spazio per fare inversione e quindi facevamo sempre inversione;
anche quel giorno c'era spazio per fare inversione, che io ricordi il piazzale non era occupato e non c'era meno spazio del solito”. Ciò ha trovato pieno riscontro anche nelle dichiarazioni del sig. , accorso subito dopo Pt_2
l'impatto: “chiesi al ricorrente cosa fosse successo, mi disse solo che aveva urtato il tubo in retromarcia, non mi spiegò perché avesse urtato;
gli chiesi perché non avesse fatto inversione nonostante ci fosse spazio per farlo, ma non mi rispose;
anche , presente, mi Persona_1 disse di avere anch'egli detto al ricorrente di fare inversione e non retromarcia, ma inutilmente;
preciso che di regola gli operai che fanno manovre alla guida di mezzi aziendali all'interno dello stabilimento non devono fare retromarcia, perché bisogna muoversi in modo da vedere bene dove si sta andando;
quel giorno, tra l'altro, c'erano lavori edili in corso vicino al muro perimetrale del casotto, ma dall'altro lato del piazzale, e nel piazzale c'era una betoniera elettrica da cantiere, ed un piccolo mucchio di sabbia;
c'era comunque spazio per fare inversione”
L'unico a descrivere l'impossibilità per il ricorrente di fare inversione è stato il sig. Tes_1
che tuttavia non appare attendibile, considerato che descrive uno stato dei luoghi in maniera diversa da quanto rappresentato dagli altri testimoni e risultante dalla piantina, avendo rappresentato che nella zona d'urto la strada è larga circa quattro metri.
Si veda invece la dichiarazione del sig. il quale dopo visione della piantina Testimone_4 prodotta dalla convenuta sub 3, ha dichiarato: “riconosco in tale piantina quella dello Contr stabilimento i NA;
a quanto mi è stato detto, l'urto è avvenuto di fronte allo stabile della centrale antincendio, indicato sulla piantina con la lettera T, piò o meno in corrispondenza della scala raffigurata al centro sulla sinistra, la seconda dall'alto; in quella zona il piazzale antistante la centrale antincendio è largo più o meno 13-14 metri, ci passano comodamente due furgoni, anche tre”.
La specificità e la coerenza delle dichiarazioni sullo stato dei luoghi di tutti i testimoni, ad eccezione del sig. ha reso del tutto superflua la CTU richiesta dal sig. Tes_1 Pt_1
anche tenuto conto del fatto che non vi è certezza sull'attuale conformità dello stato dei luoghi alle condizioni del 2019.
In ogni caso, come rilevato nelle precedenti fasi del giudizio, anche volendo ammettere che non vi fosse spazio sufficiente per effettuare l'inversione di marcia, è determinante l'accertamento – sulla scorta di quanto dichiarato dal testimone oculare – che il Tes_3
sig. procedeva ad una velocità superiore a quella consentita, e che nonostante fosse Pt_1 consapevole di effettuare una manovra diversa da quella normalmente richiesta non abbia adottato alcuna particolare misura di cautela (ad esempio chiedendo di farsi assistere nella manovra da un collega, o procedendo lentamente per piccoli tratti). La mancanza di diligenza
è particolarmente evidente anche in relazione alla particolare attenzione richiesta dai luoghi, pacificamente frequentati da automezzi carichi di sostanze incendiabili, dalla tipologia delle tubature presenti e dalla presenza di persone sul sito.
Il danno colpevolmente cagionato alla datrice di lavoro è sicuramente consistente, sotto plurimi profili: al costo per l'operazione di sostituzione del tubo di aria compressa lesionato
(che ha richiesto almeno 3-4 ore di lavoro) si aggiunge il costo per la riparazione del mezzo, ed il danno per l'impossibilità dell'utilizzo del mezzo per circa una settimana (come pure Contr emerso in istruttoria). Inoltre, il danno è stato cagionato alla struttura dell' cliente della con il rischio di ricadute sui rapporti contrattuali e sulla fiducia tra appaltante ed CP_1
appaltatrice.
Infine, la gravità della condotta va valutata anche alla luce della recidiva contestata dalla società con riferimento all'infrazione del 18.7.2018, sempre attinente mancato rispetto di norme di sicurezza, per cui è stata irrogata la multa di tre ore di retribuzione, circostanza provata dal documento n. 6 allegato alla memoria di costituzione della società nel giudizio di opposizione. La condotta per cui era stata irrogata la sanzione conservativa (utilizzo del cellulare in zona nella quale era vietato, perché esplosiva) è risultata peraltro provata in istruttoria (si vedano dichiarazioni del sig. . Tes_2
In conclusione, tenuto conto in ogni caso della natura non dolosa della condotta, va confermata la valutazione effettuata dal giudice di primo grado circa la sua riconducibilità all'ipotesi per cui il CCNL prevede il licenziamento con preavviso, rappresentata dal “b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione”.
Questa parte è superflua e si può omettere
La tutela da riconoscere al sig. è dunque unicamente quella obbligatoria prevista Pt_1 dall'art. 18 comma 6 7 l. 300/1970, applicabile ratione temporis, per l'ipotesi di violazione procedurale. L'indennità risarcitoria, secondo quanto previsto da tale norma, deve essere determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nel caso di specie occorre considerare che alla data in cui il licenziamento è stato intimato non vi era una consolidata giurisprudenza di legittimità con riferimento al momento in cui va considerato rispettato il termine di presentazione delle giustificazioni del lavoratore, poiché – come rilevato dal giudice di prime cure – l'unica pronuncia in senso favorevole al lavoratore era costituita dalla sentenza n. 32607/2018 della Sez. L. della S.C., in contrasto con precedenti pronunce in senso opposto (si veda Cass. Sez. L. n. 5714 del
20/03/2015 citata dal Tribunale). Occorre peraltro considerare che a seguito della ricezione delle giustificazioni la società ha inviato allo stesso una comunicazione con la quale ha dato atto di averle ricevute, confermando la propria valutazione circa la correttezza del licenziamento. La violazione procedurale, che non ha quindi pregiudicato in maniera sostanziale il diritto di difesa del lavoratore, può essere considerata di tenue gravità, e l'indennità risarcitoria da corrispondersi al lavoratore può essere parametrata a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e sono da liquidarsi in favore del lavoratore, pur tenuto conto del parziale accoglimento della sua domanda.
PQM
- Dichiara illegittimo il licenziamento intimato in data 12.3.2019 al sig. Parte_1
per violazione della procedura di cui all'art. 7 l. 604/1966 e per l'effetto dichiara
[...] risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la
[...]
a corrispondere al sig. un'indennità risarcitoria pari a 6 Controparte_1 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite di tutti Controparte_1
i gradi di giudizio nella misura di euro 2.608,00 per la fase sommaria, 3.689,00 per la fase di opposizione, 3.473,00 per il giudizio di reclamo, 2.757,00 per il giudizio in Cassazione,
3.473,00 per il giudizio di rinvio, in tutti i casi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 23/10/2025
La Consigliera est.
LA LO
Il Presidente
RI IG