Sentenza breve 7 settembre 2018
Decreto collegiale 5 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 07/09/2018, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/09/2018
N. 01263/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Michele Gala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AL, via Velia n. 96;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, Questura -OMISSIS-, in persona rispettivamente del Ministro in carica, del legale rappresentante pro tempore e del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot n. -OMISSIS--2017/Area IV del -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- - successivamente conosciuto -, con il quale sono state revocate le misure di accoglienza disposte a vantaggio del ricorrente;
b) della nota n. Cat.A-OMISSIS- del -OMISSIS- emessa dalla Questura di -OMISSIS-, di cui è traccia nel provvedimento sub a) non conosciuta;
c) della circolare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione di cui è traccia nel provvedimento sub a) non conosciuta;
d) della circolare della Prefettura di -OMISSIS- n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, di cui è traccia nel provvedimento sub a) non conosciuta;
e) della circolare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, di cui è traccia nel provvedimento sub a) non conosciuta;
f) di tutti gli atti istruttori inseriti nel procedimento, se esistenti;
g) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo dei diritti del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- nell’ambito dell’attività volta alla verifica dei requisiti e della legittimità della permanenza della parte istante, soggetto sbarcato sulle coste italiane e proveniente illegalmente dal Bangladesh, nel centro di accoglienza, la Prefettura ha adottato il provvedimento di diniego per il riconoscimento della protezione internazionale;
- il ricorrente ha tempestivamente promosso ricorso innanzi al Tribunale di -OMISSIS- avverso il provvedimento in parola;
- il Tribunale di -OMISSIS- ha respinto il ricorso;
- avverso l’indicata decisione, il ricorrente ha tempestivamente promosso impugnazione, pendente innanzi alla Corte di Cassazione;
- a prescindere da tale evenienza giudiziaria, la Prefettura di -OMISSIS-, prendendo atto della nota emessa dalla Questura di -OMISSIS-, ha revocato la misura di accoglienza in precedenza disposta a vantaggio del ricorrente, sul semplice presupposto del rigetto del ricorso innanzi al Tribunale;
Ritenuto che:
- nella disciplina di riferimento assume un valore determinante il d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46, che ha profondamente riformato il procedimento di esame delle domande di protezione internazionale;
- l’art. 21 dello stesso, nel dettare il regime transitorio, statuisce, al comma 1, che “1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere 0a), d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8, comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto”;
- dunque, tra le nuove disposizioni che trovano applicazione ai soli procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della novella, vi è quella di cui all’art. 6, comma 1, lett. g), la quale -introducendo un nuovo art. 35 bis, comma 13, all’interno del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e abrogando l’art. 19, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150- prevede che il provvedimento di rifiuto della richiesta di protezione internazionale assuma efficacia definitiva una volta che il Tribunale abbia respinto il relativo ricorso, pur in pendenza di un’ eventuale impugnazione;
- tale nuovo regime trova però applicazione, come detto, alle sole controversie (su provvedimenti di rigetto della richiesta di protezione internazionale) instaurate successivamente al decorso del termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore (19 aprile 2017), e cioè dal 18 agosto 2017, mentre a quelle già pendenti continua a trovare applicazione la previgente disciplina (Cfr. sul punto quanto da ultimo statuito dal TAR Toscana, Sez. II, 20 aprile 2018 n. 565);
Valutato in fatto quanto risulta dalla stessa documentazione depositata in giudizio, secondo cui il ricorrente ha depositato il ricorso avverso il provvedimento della citata Commissione territoriale presso il Tribunale di -OMISSIS- sicuramente dopo la data della notifica del provvedimento da impugnare - avvenuta di fatto soltanto il 6 ottobre 2017 (per la rilevanza del regime transitorio cfr. da ultimo TAR Lombardia, sede di Brescia, Sez. II, n. 374 del 9.4.2018);
Rilevata in resistenza la costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno, la quale eccepisce, in rito, il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza della pretesa;
Ritenuto di dover dissentire dalla predetta eccezione alla luce della prevalente giurisdizione sul punto costituita da numerose pronunce di primo e secondo grado che accolgono i ricorsi proposti per l’annullamento dei provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza, disciplinate dal precedente regime, invocando allo scopo quanto già sostenuto da questa Sezione con la decisione di cui alla sentenza n. 102 del 22 gennaio 2018, la quale in particolare, per ciò che concerne l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, così si esprime:
“Ritenuta la propria giurisdizione, atteso che appare ragionevole ricondurre tutti i provvedimenti di “revoca delle condizioni di accoglienza” nell’ambito della disciplina - che include il regime impugnatorio dinanzi al Giudice amministrativo - di cui all’art. 23, d.lgs. n. 142/2015 (così rubricato), il quale contempla altre ipotesi (mancata presentazione presso la struttura individuata, abbandono del centro di accoglienza senza preventiva motivata comunicazione, mancata presentazione all'audizione davanti all'organo di esame della domanda, presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 25/2008) che pure non involgono valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione”;
Attesa la portata innovativa della sopravvenuta disciplina relativa al procedimento impugnatorio disciplinato dal citato art. 35 bis, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato dal giudice ordinario; peraltro, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato (con ricorso in cassazione) può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, quando sussistono fondati motivi, con conseguente ripristino della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione territoriale (comma 13); ciò vuol dire che, laddove sia stata revocata a seguito del rigetto del ricorso da parte del Tribunale, la misura di accoglienza dovrebbe essere ripristinata, in caso di impugnazione del decreto per cassazione, per effetto del provvedimento cautelare emesso dal giudice; in tale ipotesi, si viene a determinare una netta cesura tra mantenimento della misura di accoglienza e la ratio dell’art. 14 co. 4 D. lgs. 142/15 che, come interpretato dalla giurisprudenza, è quella di assicurare le misure di accoglienza fino alla decisione definitiva sul riconoscimento della protezione internazionale;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere il ricorso per la manifesta infondatezza in ragione della nuova e diversa normativa applicabile alla fattispecie in esame che esclude in radice un potere discrezionale degli organi prefettizi;
Ritenuto che in ordine alle spese di lite sussistono per gli argomenti di cui sopra giuste ragioni per compensarle;
Considerato, infine, che non sussistono elementi oggettivi per smentire quanto già espresso nel verbale n. 5 del 2018 della Commissione ex art. 14 dell’Allegato 2 del c.p.a. per il riconoscimento dell’ammissione gratuito patrocinio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- compensa fra le parti le spese di giudizio;
- ammette, in via definitiva, il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in adesione al citato parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte istante.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Angela Fontana, Primo Referendario
Fabio Maffei, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.