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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21475/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel.- Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21475/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RUFFATTO MARINELLA MARIA che la rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. ALBERTI SUSANNA che lo rappresenta e difende Controparte_1
in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 20.5.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 04.04.2025 e 09.04.2025
Per il Pubblico Ministero
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
in TORINO il 20.10.1968.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
3113 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1968).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...]. Per_2
Con ricorso depositato il 28.11.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, l'addebito della separazione al marito e disporsi a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento della moglie pari a € 150,00 mensili.
Con decreto del 09.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 09.04.2025.
Si costituiva ritualmente chiedendo, in via principale, disporsi la trattazione Controparte_1
cartolare del giudizio al fine di precisare le conclusioni congiunte. In via subordinata, chiedeva respingersi la domanda di addebito formulata da parte ricorrente e quantificarsi in € 100,00 mensili il quantum del contributo al mantenimento disposto a suo carico e a favore della signora sino a Pt_1 novembre 2027, e in € 150,00 mensili dal dicembre 2027. Inoltre, chiedeva assegnarsi l'ex casa coniugale alla signora Pt_1
Con ordinanza del 19.03.2025, il Giudice revocava l'udienza precedentemente calendarizzata e assegnava alle parti ex art. 127 ter c.p.c termine sino al 11.04.2025
Rispettivamente, in data 04.04.2025 e 09.04.2025, le parti depositavano conclusioni congiunte;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter addivenire all'accordo raggiunto dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto
Dà atto che la casa coniugale sita in Torino – via Tripoli n. 75, interno 12, da cui il SI. CP_1
si è già allontanato, rimane nella disponibilità della SI.ra con gli arredi che la compongono. Pt_1
DISPONE che il SI. , considerata la modesta pensione che percepisce ed i debiti ai CP_1
quali egli deve far fronte, versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento, entro il 5 di ogni mese,
l'importo mensile di € 100,00 sino al 30/11/2027, aumentato mensilmente di € 50,00 con decorrenza dal dicembre 2027, per un totale di € 150,00 al mese;
importo annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che, non appena il SI. avrà reperito una propria CP_1
sistemazione abitativa, verranno allo stesso consegnati dalla SI.ra , i libri (circa 500-600 testi) Pt_1 che si trovano presso l'abitazione familiare, nonché gli attrezzi da lavoro ricoverati nello stanzino ubicato sul balcone, e le quattro sedie in paglia abbandonate in cantina;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che, con il puntuale adempimento di tutte le condizioni di cui al presente accordo, non avranno più alcunché a pretendere reciprocamente per i fatti oggetto di giudizio;
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20 maggio
2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel.- Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21475/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RUFFATTO MARINELLA MARIA che la rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. ALBERTI SUSANNA che lo rappresenta e difende Controparte_1
in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 20.5.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 04.04.2025 e 09.04.2025
Per il Pubblico Ministero
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
in TORINO il 20.10.1968.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
3113 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1968).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...]. Per_2
Con ricorso depositato il 28.11.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, l'addebito della separazione al marito e disporsi a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento della moglie pari a € 150,00 mensili.
Con decreto del 09.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 09.04.2025.
Si costituiva ritualmente chiedendo, in via principale, disporsi la trattazione Controparte_1
cartolare del giudizio al fine di precisare le conclusioni congiunte. In via subordinata, chiedeva respingersi la domanda di addebito formulata da parte ricorrente e quantificarsi in € 100,00 mensili il quantum del contributo al mantenimento disposto a suo carico e a favore della signora sino a Pt_1 novembre 2027, e in € 150,00 mensili dal dicembre 2027. Inoltre, chiedeva assegnarsi l'ex casa coniugale alla signora Pt_1
Con ordinanza del 19.03.2025, il Giudice revocava l'udienza precedentemente calendarizzata e assegnava alle parti ex art. 127 ter c.p.c termine sino al 11.04.2025
Rispettivamente, in data 04.04.2025 e 09.04.2025, le parti depositavano conclusioni congiunte;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter addivenire all'accordo raggiunto dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto
Dà atto che la casa coniugale sita in Torino – via Tripoli n. 75, interno 12, da cui il SI. CP_1
si è già allontanato, rimane nella disponibilità della SI.ra con gli arredi che la compongono. Pt_1
DISPONE che il SI. , considerata la modesta pensione che percepisce ed i debiti ai CP_1
quali egli deve far fronte, versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento, entro il 5 di ogni mese,
l'importo mensile di € 100,00 sino al 30/11/2027, aumentato mensilmente di € 50,00 con decorrenza dal dicembre 2027, per un totale di € 150,00 al mese;
importo annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che, non appena il SI. avrà reperito una propria CP_1
sistemazione abitativa, verranno allo stesso consegnati dalla SI.ra , i libri (circa 500-600 testi) Pt_1 che si trovano presso l'abitazione familiare, nonché gli attrezzi da lavoro ricoverati nello stanzino ubicato sul balcone, e le quattro sedie in paglia abbandonate in cantina;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che, con il puntuale adempimento di tutte le condizioni di cui al presente accordo, non avranno più alcunché a pretendere reciprocamente per i fatti oggetto di giudizio;
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20 maggio
2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.