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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5927/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in San Giuliano Milanese in via F.lli Cervi n° 3 presso lo studio dell'avv.
Michele Maria Menozzi che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata. il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
(cf. )
[...] CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in 20124-Milano, Controparte_2
Via Fabio Filzi n. 2, rappresentata e difesa dagli avv.ti Linda Casetto e Andrea Girardi , giusta procura allegata , i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
(cf. ) contumace Parte_2 C.F._2
(cf. contumace CP_3 C.F._3
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 28 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 29.1.2024 svoltasi in forma scritta e come da note depositate in via telematica e, segnatamente:
parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis Parte_1
reiectis, con ogni declaratoria del caso, respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e conclusione Nel merito 1) accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo tg. EW299EF, per tutte le ragioni indicate in narrativa 2) e per l'effetto, condannare
[...]
(PI: Controparte_1
– C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_1
con sede legale a Trento (38122-TN) in Piazza Delle Donne Lavoratrici n. 2,
[...]
(CF: ), nata a [...] il Parte_3 C.F._2
11.04.2001 e residente a [...]6, quale conducente del veicolo tg. EW299EF, (CF: ), nata a [...] C.F._4
Vizzolo Predabissi il 02.06.1975 e residente a [...] viale Terme
n. 1/6, quale proprietaria del veicolo tg. EW299EF, in via tra loro solidale e/o ciascono per il proprio titolo, a risarcire a (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente a C.F._1
Chignolo Po in via Egisto Chioffi n. 26, tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali in seguito al sinistro per cui vi è causa, che si indicano in Euro 96.220,33, da cui detrarsi l'importo di Euro 58.100,00 già versato da , e trattenuto quale CP_1 acconto sul maggior danno, e così per l'importo di Euro 38.120,33, o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia (importo da aggiornarsi secondo le tabelle vigenti); 3) Con vittoria di spese, e compensi professionali, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, CPA, come per legge, oltre ai compensi per la fase stragiudiziale, oltre spese generali, IVA, CPA. In via istruttoria, si chiede: • ammettersi prova per interrogatorio formale della sig.ra , sui seguenti Parte_3 capitoli di prova: 1) “Vero che in data 15.10.2020, alle ore 15.30 circa, in località
pagina 2 di 28 Miradolo Terme, sulla S.P. 32, si è verificato un incidente del traffico che ha visto coinvolta l'autovettura AN Ypsilon tg. DA 266MR, condotta da e Parte_1
l'autovettura Fiat Panda tg. EW 299EF condotta da ?” 2) “Vero che Parte_3 nelle predette circostanze di luogo e di tempo , alla guida dell'autovettura Parte_3
Fiat Panda tg. EW 299EF, mentre percorreva la S.P. 32, con direzione di marcia Terme di
Miradolo – Centro abitato, giunta in prossimità della strada sterrata “Cascina Gianola”, ha invaso la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso opposto, collidendo frontalmente con l'autovettura AN Ypsilon tg. DA 266MR condotta da Parte_1
” 3) “Vero che nelle predette circostanze di luogo e di tempo l'urto tra i
[...] veicoli avveniva all'interno della corsia di marcia percorsa dall'autovettura AN
Ypsilon tg. DA 266MR?” 4) “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, a seguito dell'urto l'autovettura AN Ypsilon tg. DA 266MR veniva deviata a destra, fuoriuscendo dalla carreggiata e si fermava sul ciglio erboso a margine della strada?” 5)
“Vero che nelle predette circostanze di luogo e di tempo il IG. Parte_1
rimasto incastrato nella propria autovettura, è stato soccorso dai VVFF che provvedevano ad estrarlo dal mezzo, e dal personale del 118 che lo traduceva presso il servizio di PS del
Policlinico “San Matteo” di Pavia?” • ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 6) “Vero che in data 13.04.2022 il IG. è stato Parte_1
sottoposto a visita medico legale per conto di presso il dott. Controparte_4 CP_5
?” 7) “Vero che a causa del sinistro del 15.10.2020 il IG.
[...] Parte_1
ha riportato la frattura diafisiaria prossimale di femore sinistro e la frattura
[...]
longitudinale composta di rotula sinistra, lesioni per la guarigione delle quali si è reso necessario un periodo di comporto e assenza dal lavoro di undici mesi?” 8) “Vero che il dott. , in data 14.04.2022 ha trasmesso a relazione Controparte_5 Controparte_6
medico – legale nella quale ha dichiarato che il IG. è soggetto Parte_1
a “usura patologica al lavoro di magazziniere”, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 32)?” 9) “Vero che a seguito del sinistro del 15.10.2020, ed ancora oggi, il IG.
ha mutato i propri comportamenti nei confronti della compagna Parte_1
IG.ra e dei figli , nato nel 2015 e , nato nel 2019, nei Controparte_7 Per_1 Per_2
pagina 3 di 28 confronti dei quali sovente manifesta chiusura e distacco?” 10) “Vero che a seguito del sinistro del 15.10.2020, ed ancora oggi, il IG. si rende Parte_1
indisponibile alle richieste di gioco e interazione da parte dei figli e a Per_1 Per_2 causa dei dolori all'arto lesionato nell'incidente?” 11) “Vero che a seguito del sinistro del 15.10.2020, ed ancora oggi, il IG. manifesta talora Parte_1
atteggiamenti di insofferenza e nervosismo nei confronti dei famigliari e si chiude in sé stesso?” 12) “Vero precedentemente al sinistro del 15.10.2020, e sino a tale momento, il
IG. giocava quotidianamente con i figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 prestandosi ad attività fisiche e dinamiche che condivideva con i bimbi?” 13) “Vero che a seguito del sinistro del 15.10.2020, ed ancora oggi, il IG. Parte_1
manifesta insofferenza ed è insofferente quando deve recarsi al lavoro?” 14) “Vero che a seguito del sinistro del 15.10.2020, ed ancora oggi, il IG. Parte_1 quando rientra dal proprio lavoro zoppica per i dolori all'arto inferiore sinistro e si mette con la gamba in scarico e sollevata?” 15) “Vero precedentemente al sinistro del
15.10.2020, e sino a tale momento, il IG. era contento di recarsi Parte_1
al lavoro e, al rientro la sera dopo il lavoro, giocava con i figli e , Per_1 Per_2 interagiva e dialogava con la compagna ” 16) “Vero che a seguito del Controparte_7
sinistro del 15.10.2020, ed ancora oggi, il IG. rimane da solo Parte_1
quando è in casa, isolandosi e dedicandosi ad attività individuali come guardare la televisione ed ascoltare musica?” 17) “Vero precedentemente al sinistro del 15.10.2020, e sino a tale momento, il IG. dopo il rientro dal lavoro si Parte_1 dedicava allo jogging?” Si indicano quali testi: - Dott. con studio in Controparte_5
Lodi, via Garibaldi n. 62, sui capitoli 6, 7, 8; - residente a [...]
Miradolo Terme in via Agostino Andronio n. 10, sui capitoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17; - residente a [...], sui capitoli 9, 10, 11, Controparte_7
12, 13, 14, 15, 16, 17. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate. Salvis iuribus”
pagina 4 di 28 Per parte convenuta ( CP_1 Controparte_8
:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così
[...]
giudicare: in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A e I.V.A se dovuta come per legge. Con Osservanza”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor Parte_1
evocava in giudizio la sig. ra (in qualità di guidatrice Parte_3 dell'autovettura Fiat Panda targata EW 299EF), la sig. ra (in qualità di CP_3
proprietaria ed intestataria della summenzionata autovettura) e la compagnia assicuratrice di quest'ultima Controparte_9
(in sigla d'ora in poi indicata come “ ” o “ ),
[...] CP_1 CP_1 CP_1
al fine di ottenere la condanna al pagamento, a carico dei convenuti, dell'importo di €
38.120,33, quale somma comprensiva di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali in seguito al sinistro per cui vi è causa, pari ad € 96.220,33, da cui detrarsi l'importo di € 58.100,00 già versato da , e trattenuto quale acconto sul CP_1
maggior danno.
A supporto della propria domanda l'attore deduceva che: in data 15.10.2020, alle ore 15.30 circa, nel territorio del comune di Miradolo Terme (PV), l'attore, sig.
[...]
mentre era alla guida dell'autovettura AN Ypsilon targata Parte_1
DA266MR, (di proprietà della sig. ra ), lungo la strada provinciale 32 in CP_10
direzione centro di Miradolo – Terme di Miradolo, giunto all'altezza, circa, del mt. 69,50, numero civico 8, veniva urtato frontalmente dall'autovettura Fiat Panda targata EW299EF, guidata dalla convenuta , (di proprietà della sig. ra Parte_3 CP_3
assicurata con polizza n. M1346448); sul posto erano intervenuti agenti della CP_1
Polizia AD del Distaccamento di Stradella, i quali avevano contestato la violazione da pagina 5 di 28 parte della conducente convenuta dell'art. 141 commi 2 ed 11 del Codice della Parte_3
Strada; i medesimi agenti, nel verbale, illustravano la dinamica del sinistro imputando la responsabilità dello stesso in via esclusiva alla sig.ra ; il sig. era stato Parte_3 Parte_1
soccorso e subito trasportato, in codice rosso, presso l'ospedale San Matteo di Pavia, e ricoverato nel reparto di ortopedia dove gli era stata diagnosticata “frattura diafisaria prossimale del femore sinistro e la frattura longitudinale composta di rotula sinistra”; il
16.10.2020 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “osteosintesi di femore sinistro con chiodo trigen e osteosintesi di rotula sinistra con vite canulata”; malgrado la riuscita dell'intervento, nonché il percorso di cure, persisteva una zoppia , accertata all'esito di visita medica”; successivamente, in data 02.3.2022, l'attore si era sottoposto a visita medico legale presso il medico-legale per quantificare il danno biologico CP_11
temporaneo e quello avente natura permanente provocati dal sinistro;
la relazione medica così li quantificava: “inabilità temporanea durata 11 mesi circa: 7 gg. di totale;
4 mesi di parziale al 75% (due bastoni); 4 mesi di parziale al 50% (un bastone); e 3 mesi di parziale al 25% (riabilitazione). Postumi a carattere permanente … , valutati in uno, configurano un danno biologico, da quantificare complessivamente nella misura del 15 - 17%.
L'attività lavorativa ortostatico-gravosa legittima nel caso il riconoscimento della c.d.
“usura patologica”. tale usura qui era da considerarsi come “cenestesi lavorativa”, ossia un maggiore affaticamento nello svolgimento della propria attività lavorativa, come conseguenza dei postumi del sinistro;
parimenti, vi era stato danno patrimoniale da mancato guadagno;
a seguito di contatti con il legale, in data 31.5.2022 aveva inoltrato CP_1 offerta di pagamento “omnicomprensivo” per un ammontare complessivo di € 58.100,00, così dettagliando i calcoli da essa svolti: “Danno biologico 15%: Euro 35.644,64; invalidità totale temporanea gg. 7 (99,00 Euro die): Euro 693,00; inabilità temporanea parziale 75% per 120 giorni: Euro 8.910,00; inabilità temporanea parziale 50% per 60 giorni: Euro 2.970,00; inabilità parziale temporanea 25% per 90 giorni: Euro 2.227,00; spese mediche: Euro 4.700,00; mancato guadagno: Euro 2.880,00. Come da comunicazione che si rimette in atti” ; l'attore aveva quindi trattenuto l'importo a titolo d'acconto, ritenendo dovuta un'ulteriore somma aggiuntiva a titolo di risarcimento dei pagina 6 di 28 danni subito, perché ., non aveva corrisposto alcun importo a titolo di danno morale CP_1
ed aveva, inoltre, escluso la personalizzazione del danno, dovuta anche a fronte della certificata “usura patologica” nello svolgimento dell'attività lavorativa;
in via stragiudiziale la difesa attorea aveva quindi chiesto che la compagnia assicurativa versasse, in aggiunta a quanto già corrisposto, la somma di €.38.120,33, oltre alle spese sostenute per la consulenza legale in fase stragiudiziale. Si chiedeva la condanna della convenuta sulla base dell'art. 96 c.p.c. per non aver aderito all'invito di negoziazione
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.5.2023 si costituiva CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: la contravvenzione elevata dalla
Polizia AD alla sig. ra per violazione dell'art. 141 commi 2 ed 11 del C. d. Parte_3
S., era stata annullata con sentenza del 28.1.2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Pavia non essendovi prova univoca della responsabilità della conducente , in assenza Parte_3 di un chiaro e preciso accertamento del corretto svolgersi dell'incidente, rilevando quindi il criterio sussidiario della pari responsabilità nella causazione del sinistro di cui all'art. 2054
c.c.; l'importo già corrisposto all'attore a titolo di risarcimento del danno, pari ad
€.58.100,00, era da considerarsi ampiamente satisfattivo delle pretese risarcitorie dell' perché egli non aveva provato alcuna circostanza idonea a fondare la Parte_1
richiesta di personalizzazione del danno, non avendo egli subito conseguenze eccezionali ed anormale dal sinistro;
nessuna prova era fornita in riferimento ad una particolare sofferenza idonea ad integrare la fattispecie del “danno morale”; non tutte le spese mediche sostenute dall'attore fossero necessarie e che un danno da perdita di chances qui non era in alcun modo presente
Le altre parti convenute, sig. e accertata la ritualità della CP_12 CP_3
notifica, non si costituivano, restando contumaci;
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. la causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti, escussione testimoniale e CTU medico legale. parte attrice chiedeva, inoltre, che fosse disposto l'interrogatorio formale della parte convenuta pagina 7 di 28 , la quale non compariva nel giorno in cui era stato fissato lo svolgimento Parte_3 dell'interrogatorio formale.
All'udienza del 29.1.2025, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante deposito di note e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti per il deposito di conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'inquadramento giuridico della fattispecie. Profili generali
2.La fattispecie in esame. La colpa della convenuta e l'esclusione di responsabilità in capo all'attore
3.Il danno fisico subito da Parte_1
4.La quantificazione economica e la personalizzazione del danno
5.Le spese di giudizio e le ulteriori questioni
1.L'inquadramento giuridico della fattispecie. Profili generali
Preliminarmente, in punto di diritto, è utile richiamare alcuni consolidati principi giurisprudenziali in materia di responsabilità aquiliana derivante da scontro fra veicoli senza guida di rotaia e, segnatamente, in ordine al concorso di pari responsabilità come disciplinato ex art. 2054 secondo comma c.c.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
“ ; pertanto l'accertamento di un'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, pur grave non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla
pagina 8 di 28 circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (in termini Cass. 15.2.2018, n. 3696; Cass. 17.2.2017, n. 4202 e Cass.
26.6.2015, n. 13216; da ultimo 06.03.2024, n. 6051).
Sotto ulteriore e connesso profilo, inoltre, “L'accertamento, tuttavia, della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, del Cc, nonché dell'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa, non deve essere fornita necessariasmente in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato alcun apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente – dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.” (Cass. 9.3.2017, n. 6039; Cass. 17.10.2024 n.
26984).
Con riferimento ai rapporti fra la sentenza del Giudice di Pace che annulla la contravvenzione delle forze dell'ordine ed il successivo accertamento in materia di responsabilità nella causazione di un sinistro da circolazione di veicoli senza guida di rotaia
è stato precisato come “ va chiarito che la decisione del giudice di pace, che annulla la sanzione inflitta dai vigili urbani al ricorrente, non costituisce giudicato esterno;
e non lo è in quanto decisione resa tra parti diverse, a tacer d'altro. Piuttosto si tratta di una prova documentale, che è rimessa all'apprezzamento del giudice” (Cass. 16.1.2020, n. 8138).
2.La fattispecie in esame. La colpa della convenuta e l'esclusione di responsabilità in capo all'attore
In punto di fatto l'attore ha dedotto puntualmente che in data 15.10.2020, alle ore
15.30 circa, nel territorio del comune di Miradolo Terme (PV), l'attore, sig. Parte_1
mentre era alla guida dell'autovettura AN Ypsilon targata DA266MR, (di
[...]
proprietà della sig. ra ), lungo la strada provinciale 32 in direzione centro di CP_10
Miradolo – Terme di Miradolo, giunto all'altezza, circa, del mt. 69,50, numero civico 8, veniva urtato frontalmente dall'autovettura Fiat Panda targata EW299EF, guidata dalla pagina 9 di 28 convenuta , (di proprietà della sig. ra assicurata con Parte_3 CP_3
polizza n. M1346448) e che, in conseguenza di ciò, l'attore si procurava CP_1 lesioni;
parimenti dedotto che il medesimo attore era nell'immediatezza trasportato, in
“codice rosso”, a mezzo ambulanza presso l'Ospedale San Matteo di Pavia.
All'esito del giudizio si ritengono provati nell'an il fatto storico del sinistro, nonché
l'esclusiva responsabilità della convenuta in relazione all'incidente , oltre che i Parte_3 pregiudizi fisici subiti dall'attore quale conseguenza diretta dell'incidente stesso (su cui amplius nel prossimo paragrafo).
In primo luogo, la verificazione dell'evento, nelle sue linee essenziali, così come è CP_ stata dedotta dalla parte attrice, non è stata contestata in modo puntuale dalla difesa di ma solo genericamente, senza alcuna concreta ed alternativa ricostruzione dei fatti;
[...] in altri termini, sul punto, mentre l'attore ha ricostruito in modo specifico l'urto frontale da parte della nella corsia percorsa dall' la convenuta non ha Parte_3 Parte_1
argomentato nulla di alternativo a riguardo, limitandosi ad eccepire l'annullamento del verbale di accertamento dell'infrazione da parte del Giudice di Pace (cfr comparsa costituzione pag. 2 e conclusionale pag. 3)
In secondo luogo, la ricostruzione dell'evento, così come puntualmente ricostruito, trova univoca conferma nella relazione di incidente della Polizia AD di Stradella prot.
16.10.2020 n. 1712 in cui viene debitamente attestata la dinamica ovvero come “ la conducente alla guida dell'autovettura Fiat Panda targata EW Parte_3
299EF percorreva la SP 32 con direzione di marcia Terme di Miradolo - centro abitato di
Miradolo. La predetta giunta in prossimità della strada sterrata per “Cascina Gianola” posta alla destra della carreggiata, dove la strada si presenta con una conformazione curvilinea a sinistra ad ampio raggio con un lieve dislivello, la stessa perdeva il controllo del proprio veicolo, invadendo la corsia opposta di marcia, ove andava collidere contro
l'autovettura AN Y targata DA 266MR, condotta da con a Controparte_13
bordo il passeggero il quale viaggiava regolarmente nella sua direzione. Controparte_14
La collisione di forte entità si concretizzava sulla corsia di marcia pertinente a quest'ultimo veicolo, a circa metri 1,65 dal margine sinistro della carreggiata, tra gli
pagina 10 di 28 spigoli anteriori sinistri di entrambi i veicoli punto a seguito dell'urto la Fiat Panda si rigirava di circa 90 ° terminando la propria corsa a metri 11,10 dal punto d'urto, dove trovava una posizione di quiete sul ciglio erboso posto tra la SP 32 e la strada sterrata sopra indicata, con la parte anteriore rivolta nel senso posto a quello originario.
L'autovettura AN Y dopo la collisione fuoriusciva sul lato destro della strada, andando
a sua volta ad urtare contro il terrapieno ivi presente, tra la banchina erbosa e campi adiacente e terminava la sua corsa a circa metri 14,20 dal punto d'impatto, tra la sua corsia di marcia e il ciglio erboso, in posizione obliqua rispetto l'asse della strada.
Nell'occorso entrambi i conducenti riportavano lesioni mentre sui veicoli si riscontravano danni strutturali …”. (doc. 1 parte attrice)
Sulla base della ricostruzione della polizia intervenuta, sussiste quindi una condotta gravemente colposa in via esclusiva in capo alla , che invadeva la corsia guidata Parte_3
da altro soggetto, senza alcuna giustificazione e perdendo il controllo del proprio mezzo;
al contrario, alcuna responsabilità veniva ascritta al conducente che proseguiva ad Parte_1
andatura regolare nella propria corsia.
In terzo luogo, si deve tener presente che la compagnia di assicurazione già ante iudicium, aveva versato la somma di €.58.100,00 a titolo di risarcimento del danno per il sinistro, riconoscendo espressamente l'esclusiva responsabilità della conducente
[...]
, dichiarando, nella lettera a cui era allegato l'assegnato, come “L'offerta tiene Pt_3 conto di una responsabilità totale del conducente assicurato” ; la compagnia quindi non solo ha tenuto una condotta idonea ad avvalorare la ricostruzione dei fatti presentata dalla difesa attorea, ma, tenuto conto del contenuto della dichiarazione nella lettera e del soggetto a cui era destinata, rendeva una vera e propria confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. in ordine alla esclusiva responsabilità della propria assicurata
In quarto luogo, parte convenuta (in quanto utilizzatrice e detentrice del Parte_3
mezzo al momento del sinistro con il presuntivo consenso della proprietaria dello stesso, sig. ra , ritualmente evocata per rendere interrogatorio formale proprio sulla dinamica CP_3
del sinistro, non è intervenuta in udienza, senza addurre alcun giustificato motivo.
A quest'ultimo proposito si evidenzia che ,ai sensi dell'art. 232 c.p.c. in ragione di pagina 11 di 28 tale assenza,“valutato ogni altro elemento di prova” è possibile ritenere ammessi i fatti dedotti in interrogatorio;
in altri termini, in via generale, la mancata risposta alla domanda o l'assenza in udienza, pur non acquisendo valore confessorio, possono assurgere a elementi di prova a beneficio del giudice stesso secondo il prudente apprezzamento di merito: questi potrà trarre elementi di convincimento sia sulla base degli ulteriori elementi indiziari o probatori acquisiti in giudizio, sia in ragione dell'assenza di elementi di prova contraria
(Cass.
6.8.2014 n. 17719; Cass. 19.10.2006 n. 22407; Cass. 10.3.2006 n. 5240). In definitiva, l'assenza alla data dell'interrogatorio configura ulteriore elemento di prova in ordine alle circostanze come dedotte.
Più in generale, risulta particolarmente significativo che sia la parte convenuta
[...]
quale conducente del veicolo, nonché la sig.ra proprietaria pur ritualmente Pt_3 CP_3
evocate in giudizio, non si siano costituite restando contumaci;
tale condotta processuale impedisce una ricostruzione alternativa delle circostanze come dedotte dagli attori. A riguardo, il preferibile orientamento in giurisprudenza, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)” (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739; nello stesso senso Cass. 20.02.2006, n. 3601) secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio
1985 n. 4301)”; (nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte dei convenuti, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'esposizione dei fatti ed un'elencazione dei documenti offerti a pagina 12 di 28 corredo probatorio analitiche: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib.
Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n.
10898; Trib. Genova 20.1.2016 n. 209; Trib. Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
Infine, risulta infondata l'eccezione della convenuta , in base alla quale CP_1
l'annullamento del verbale, costituirebbe condizione sufficiente per escludere la responsabilità esclusiva della convenuta e viceversa, fondare, la necessaria corresponsabilità nella causazione del sinistro ex art. 2054 c.c. con conseguente riduzione dell'ammontare del danno risarcibile all'attore.
In adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale citato nel paragrafo precedente, la decisione del Giudice di Pace, non è vincolante per questo Giudice, dato che essa, non veniva emanata a seguito nel contraddittorio fra le medesime parti di questo giudizio e con riferimento alla medesima materia del contendere;
la pronuncia di annullamento, infatti, ha un oggetto diverso e non interferente con quello di questo giudizio, dato che essa riguardava, solamente, il fatto se quella specifica contravvenzione fosse da annullare.
A fortiori, nella fattispecie in esame, la decisione del Giudice di Pace non risulta in alcun modo condivisibile;
la descrizione del sinistro da parte degli agenti della Polizia
AD , pur essendo compiuta senza aver visto direttamente l'incidente, si fonda infatti su obiettivi ed univoci elementi probatori quali: valutazione ed esame del contesto ambientale in cui avveniva il sinistro (strada, visibilità , condizioni meteo e del terreno etc.) accertamenti e rilievi planimetrici, nell'ambito dei quali erano verificate sia la posizione dei veicoli dopo l'incidente sia le tracce delle gomme sulla carreggiata sia le tracce d'urto , analisi della tipologia dei danni ai veicoli e compatibilità degli stessi con il sinistro come descritto
In conclusione, base a quanto illustrato finora, si ritiene sussistente la colpa della sola convenuta e si deve escludere ogni responsabilità, in merito alla Parte_3 causazione del sinistro, in capo all'attore, risultando imputabile in via esclusiva alla sig.ra
Parte_3
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3.Il danno fisico subito dall'attore
E' stato altresì comprovato da univoca e rilevante documentazione proveniente da struttura sanitaria pubblica, come, a seguito del sinistro, il sig. era trasportato in Parte_1 ambulanza presso l'Ospedale San Matteo di Pavia, ove, all'esito della visita nel reparto di ortopedia, erano riscontrati la “frattura diafisaria prossimale del femore sinistro e la frattura longitudinale composta di rotula sinistra” (doc. 2 di parte attrice). Il 16.10.2020
l'attore era sottoposto ad intervento chirurgico di “osteosintesi di femore sinistro…”
Il IG. era dimesso in data 22.10.2020 con diagnosi Parte_1 di:“frattura diafisiaria prossimale di femore sinistro;
frattura longitudinale composta di rotula sinistra” (doc. 5 di parte attrice).
Parimenti depositata ulteriore documentazione medica attestante ulteriori visite nei giorni precedenti e successive nonché le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro (cfr doc. 3,4,5,6) ; infine, è stata altresì prodotta perizia medico legale di parte redatta dal dott. in cui sono altresì puntualmente individuate lesioni come CP_11
conseguenti al sinistro stesso (cfr. doc. 27)
Appare quindi comprovato, il nesso di causalità tra il sinistro e il danno fisico come lamentato.
A quest'ultimo proposito, a fronte delle reciproche eccezioni e deduzioni con particolare riferimento alla compatibilità delle lesioni con il sinistro e alla quantificazione del danno subito, è stata disposta CTU medico legale.
L'elaborato peritale, basato sull'intera documentazione medica e su visita dello stesso attore risulta particolarmente approfondito, caratterizzato Parte_1
da rigoroso iter logico motivazionale, elaborato nel contraddittorio tra le parti, completo ed esauriente nelle valutazioni medico legali e rispetto ai quesiti posti ed è pertanto condivisibile nelle conclusioni.
Il consulente, dopo un attento esame della documentazione in atti, citata in relazione, e una ricostruzione analitica dell'iter clinico del sig. ha precisato Parte_1
come segnatamente: “Anamnesi patologica remota: non noti e negati precedenti di interesse per il giudizio. Disturbi lamentati: riferisce persistente algo-disfunzionalità
pagina 14 di 28 all'arto inferiore con difficoltà al carico, alla stazione eretta e deambulazione protratte, facile stancabilità funzionale in particolare in occasione di lavoro e riferisce “difficoltà a giocare con i figli Soggetto vigile, lucido e collaborante, orientato nel tempo e nello spazio;
normotipo, destrimane. Cm 179 x 89 Kg. Arto inferiore sinistro in asse, lievemente intrarotato. Alle perimetrie minus di cm 2 circa alla coscia, plus di cm 0,5 alla mediotorulea e minus di cm 1 circa alla sura rispetto all'analogo controlaterale. Presenza di esito cicatriziale di cm 6 in regione trocanterica e cm 3 circa in sede sovrandiloidee, post-chirurgiche, consolidate e funzionalmente indifferenti. . I Controparte_15
movimenti della coxo-femorale sinistra e del ginocchio risultano sostanzialmente limitati ai gradi estremi sui consueti piani con allegata reazione antalgica. Lieve lassità + - - in AP al ginocchio, non iperestende. Accosciamento asimmetrico a sinistra e condotto con movimento di convenienza. Deambulazione con lieve claudicatio a sx nella fase propulsiva del passo.” (cfr relazione pag. 4 e ss.)
Il medesimo consulente, in risposta a specifico quesito in merito all'individuazione dei danni fisici in connessione causale con il sinistro, ha illustrato come: “Trattasi di un documentato valido traumatismo contusivo-distorsivo dell'arto inferiore sinistro produttivo di una frattura scomposta pluriframmentaria diafisaria del femore e frattura composta della rotula sx con necessità di intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura femorale con chiodo endomidollare bloccato e della rotula con vite di sintesi (mezzi di sintesi in situ). L'iniziale lesività è adeguatamente documentata sul piano clinicoobiettivo- strumentale e compatibile con la dinamica dell'evento. Adeguato il trattamento medico- chirurgico. Decorso clinico sostanzialmente regolare in relazione al quadro osteo-lesivo riscontrato, contrassegnato da persistente disfunzionalità articolare con necessità di controlli clinicostrumentali e terapia riabilitativa.” (cfr. relazione pag. 5)
Alla luce delle esposte elaborazioni, il CTU ha formulato conclusivamente le seguenti considerazioni: “Per tutto quanto sopra scritto, valutati gli elementi di giudizio del caso, sulla base del quadro obiettivo e funzionale, tenuto conto dello stato anteriore del soggetto, si ritiene stimare il danno di rilievo civilistico nella seguente misura: DANNO
BIOLOGICO Danno biologico temporaneo totale gg 7 • danno biologico temporaneo
pagina 15 di 28 parziale (al 75%): 120 giorni • danno biologico temporaneo parziale (al 50%): 75 giorni • danno biologico temporaneo parziale (al 25%): 90 giorni • Residuano Postum invalidanti permanenti nella misura del 15-16% (linee guida SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico – Giuffrè Editore) con maggiore usura lavorativa nell'attività di operaio magazziniere. - Il periziando si ritiene abbia in relazione ai postumi permanenti un grado di sofferenza psico-fisica pari a 2,5. - Durante il periodo della temporanea biologica, al Periziando – tenuto conto della iniziale lesività e della evoluzione del quadro traumatico – era fisiologicamente preclusa la piena efficienza funzionale in particolare a carico dell'organo della deambulazione con relativo temporaneo pregiudizio dinamico relazionale sul “fare quotidiano” e sulla attività lavorativa. Grado di sofferenza psico-fisica 3,5. - Il pregiudizio dinamico-relazionale a giudizio dello scrivente è già ricompreso nella valutazione dello stesso danno biologico avendo avuto, il Periziando, conseguenze“normali e fisiologiche” ovvero quelle che qualunque persona del medesimo sesso ed età non potrebbe non subire (anche la difficoltà
a giocare con i figli) con il medesimo quadro lesivo, non evidenziandosi conseguenze del tutto anomale e peculiari per il caso di specie. Risultano allegati al fascicolo giustificativi di spese mediche per diagnosi e cura per un complessivo di euro 5682,10 (doc. 37 agli atti) da ritenersi pertinenti e congrue ed erogate, in relazione alle relative necessità terapeutiche, sia in ambito privato che dal SSN. A parte si segnala la spesa per relazione medico legale per un importo di euro 244,00. A margine dell'inoltro della bozza, i CT delle parti hanno concordato con le relative conclusioni tecniche.” (cfr relazione pag. 6 e
7)
Avverso l'elaborato peritale come sopra esposto, non sono state presentate osservazioni da parte dei ctp, risultando quindi la quantificazione del danno biologico condivisa ed accordata con i ctp stessi.
E' bene precisare che nei propri scritti conclusivi le parti, pur offrendo una ricostruzione differente in ordine alla quantificazione del danno in termini economici (con particolare riferimento alla personalizzazione e al danno morale) non abbiano tuttavia contestato le risultanze della CTU con riferimento al danno biologico strictu sensu inteso:
pagina 16 di 28 si ritiene quindi accertato il pregiudizio fisico nei termini esposti dalla CTU
4. La quantificazione economica del danno e la personalizzazione
Venendo all'individuazione dei parametri di quantificazione del danno, mancando altri criteri stabiliti dalla legge trattandosi comunque di lesioni macropermanenti pur derivanti da sinistro stradale, il danno biologico deve essere liquidato in base alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, nell'ultima edizione disponibile.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono
“vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa
Corte, da ritenersi equo” (in termini Cass.
7.6.2011 n. 12408); recentemente, tale principio
è stato ulteriormente sottolineato evidenziando come le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto “recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare
(o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%)” (in termini recentemente Cass. 20.5.2015 n. 10263; Cass.
25.02.2014, n. 4447). Vieppiù, anche la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito l'opportunità dell'utilizzo delle Tabelle di Milano nella determinazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. 19.12.2019 n. 33770 secondo cui: "Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione").
Incidentalmente, si sottolinea la non applicabilità del D.P.R. 13.1.2025 ,
“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso,” in quanto ex art. 5 applicabile esclusivamente ai
“sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore”
Tanto premesso in via generale e ritenuta corretta la valutazione operata dal pagina 17 di 28 consulente del giudice, non contestata da nessun consulente di parte, per quanto attiene al danno biologico permanente, e tenendo conto dell'età del danneggiato, sig. non Parte_1 già al momento dell'incidente, ma, secondo il preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.5.2019, n. 14364 secondo cui: "nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza. (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 7 febbraio 2017, n. 3121,; Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2013,
n.10303,)” al momento della conclusione del periodo dell'invalidità temporanea, ovvero 30 anni (essendo l'attore nato il [...], risultando avvenuto l'incidente in data 15.10.2020
e ultimata l'inabilità temporanea in data 19.7.2021, tenuto conto dei giorni indicati dal
CTU), l'importo economico in termini risarcitori, ottenuto operando una media aritmetica tra il valore di punto biologico pari a 15 (€.53.956,00) e il valore di punto biologico pari a
16 (€.60.146,00) (essendo il punto di invalidità riconosciuto dal CTU pari a 15,5) e risulta pari a €.57.051,00 in base alle Tabelle maggiormente aggiornate al 2024.
Deve rilevarsi che l'importo liquidato per il danno permanente altro non è che il valore monetario tabellare che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazionale
(voce A) che della sofferenza morale soggettiva interiore (voce B), sofferenza che può ritenersi nella specie sicuramente provata per il danno biologico permanente in ragione dell'accertamento di un grado di sofferenza psico-fisica, pari a 2,5, coerente con il punto biologico di danno, nonché delle ulteriori problematiche sopra esposte e riportate in CTU e in alcun modo confutate dai c.t.p.
In relazione all'invalidità temporanea, l'ammontare risarcitorio, computato sulla base dell'importo di €115,00 al giorno, è pari alla somma complessiva di €.18.055,00;
(invalidità temporanea assoluta al 100%: 7 giorni per un totale di €.805,00; Invalidità temporanea parziale al 75%: 120 giorni per un totale di €.10.350,00; Invalidità temporanea parziale al 50%: 75 giorni per un totale di €.4.312,50; Invalidità temporanea parziale al
25%: 90 giorni per un totale di €.2.587,50), in ossequio a quanto indicato dal CTU.
La difesa attorea ha chiesto che ai fini risarcitori si effettui una stima del danno che pagina 18 di 28 tenga conto del criterio della personalizzazione in termini quasi massimi (al 44%) deducendo come tale danno avesse inciso in modo speciale sull'attore, tenendo conto delle sue caratteristiche personali peculiari;
segnatamente, l'attore ha lamentato la compresenza di uno stato di natura depressiva avente ripercussioni famigliari sui figli, di una maggiore fatica nello svolgere le incombenze della vita quotidiana ed una maggiore difficoltà nello svolgere il proprio lavoro di magazziniere (cfr. ad es. conclusionale pag. 7).
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto argomentato, con motivazione che merita di essere integralmente riproposta, che: “ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che - occorre ribadire - devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari da esse distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.” (Cass. 21.9.2017, n. 21939).
In modo ancor più incisivo, recentemente la Cassazione ha evidenziato altresì come
“In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle
pagina 19 di 28 attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 11.11.2019 n.28988).
Recentemente, e in modo ancor più rigoroso, è stato evidenziato come “Il giudice pertanto, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, dovrà in primis tenere conto delle conseguenze “ordinarie” dell'evento lesivo - ossia quelle
“ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” - e, in secundis, procedere a personalizzare il quantum risarcitorio così determinato alla luce dei pregiudizi peculiari occorsi nel caso concreto - ossia legati “all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” - (cfr. Cass.
4.2.2020 n.2463, da ultimo Cass.
17.5.2022 n. 15733).
Tanto premesso in punto di diritto, parte attrice ha dedotto e dimostrato , sia pure non nei termini massimi oggetto di domanda, la fondatezza della personalizzazione stante le conseguenze concretamente occorse all in connessione causale con Parte_1
l'incidente
Con specifico riferimento al danno biologico permanente, segnatamente, sul punto, anzitutto, come sopra riportato si evidenzia una maggiore usura lavorativa in relazione specificatamente all'attività professionale prestata proprio dall' ovvero Parte_1
magazziniere; il pregiudizio fisico ha , pertanto, inciso in modo non ordinario (sebbene non eccezionale) rispetto alle normali conseguenze tenuto conto della tipologia di lesioni e pagina 20 di 28 dell'attività lavorativa prestata
In relazione al profilo da cenestesi lavorativa, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno da cenestesi lavorativa, inteso come maggiore sforzo nello svolgimento di un'eventuale, futura attività lavorativa ed incidente sulla generica capacità lavorativa, è risarcibile come danno biologico, attraverso adeguata personalizzazione
(Cass. 08.11.2007, n. 23293 Cass. 24.02.2011, n. 4493 Cass. 21.06.2012, n. 10321)
Conseguentemente, tale quid pluris di fatica in ambito lavorativo costituisce un primo elemento di giustificazione della personalizzazione
In secondo luogo, le dichiarazioni testimoniali hanno confermato un indubbio mutamento delle abitudini, sia nel rapporto con i famigliari sia nei propri hobbies conseguente anche a uno stato soggettivo di tristezza abituale ( teste “Confermo Parte_1
mio figlio è sempre a casa depresso;
ADR quando è a casa da solo vede il Pt_4
televisore; quando lo riaccompagno si mette a vedere il televisore;
quando vado a casa lo trovo sempre a vedere il televisore o in camera , a meno che la moglie non lo convince a fare la spesa 17. Confermo. ADR andava anche in palestra.” Teste “Confermo; ADR CP_7 gioca ancora ma “fa fatica”; siamo stati in montagna ma lui non poteva più Parte_1
sciare e abbiamo un maestro per i bambini 12. Confermo;
oggi questa attività è diminuita
; oggi non è più limitato come era nell'immediatezza nell'incidente ma non svolge le attività come prima 14. Confermo, fa ancora fatica 15. Confermo (limitatamente al profilo del gioco come da ordinanza); gioca ancora senza la spensieratezza di prima e comunque di meno dal punto di vista temporale. 16. Abbastanza . DR passa anche diversi momenti al letto, dicendo di dormire;
seguo io la gestione dei bambini, io li vado a prendere da scuola, li porto a calcetto li accompagno dagli amici etc)
Sotto ulteriore e contrapposto profilo, si evidenzia tuttavia come tali conseguenze pregiudizievoli, pur eccedenti il canone ordinario, non sono tali da giustificare la personalizzazione in termini massimi, come richiesto, o medio alti , risultando comunque comprese in larga parte proprio nel valore riconosciuto.
Segnatamente, le testimonianze rese in udienza, non sono idonee a supportare la tesi di un vero e proprio stravolgimento delle abitudini in assenza, peraltro, di una pagina 21 di 28 documentazione medica specialistica che attesti l'esistenza di una patologia di natura depressiva o psichiatrica cagionata dal sinistro stradale;
la sofferenza, inoltre, pur sussistente, è coerente con la tipologia e gravità di lesioni occorse, non assumendo carattere di eccezionalità, essendo comunque parametrata a 2,5; la cenestesi lavorativa non viene descritta in termini assoluti o abnormi tale da accrescere in modo straordinario la penosità del lavoro.
A fortiori, in risposta a specifico quesito, la CTU medico legale ha escluso lo stravolgimento o la significativa compromissione delle attività quotidiane affermando che, dopo il sinistro:“- Il pregiudizio dinamico-relazionale a giudizio dello scrivente è già ricompreso nella valutazione dello stesso danno biologico avendo avuto, il Periziando, conseguenze“normali e fisiologiche” ovvero quelle che qualunque persona del medesimo sesso ed età non potrebbe non subire (anche la difficoltà a giocare con i figli) con il medesimo quadro lesivo, non evidenziandosi conseguenze del tutto anomale e peculiari per il caso di specie.”
In ragione di quanto esposto, la richiesta di personalizzazione del danno biologico permanente , pur fondata nell'an, non è accoglibile nella misura massima come richiesta ma viene limitata in via equitativa al 10% dell'ammontare riconosciuto complessivo
(ovvero il 13% circa in più del danno biologico, rispetto al massimo pari al 44%); pertanto, in termini monetari il danno biologico permanente subito viene stimato pari 62.756,1
Analogamente si riconosce una personalizzazione , sia pure limitata al 10% in relazione al danno biologico temporaneo: ciò in considerazione del grado di sofferenza pari a 3,5 /5 e pertanto oggettivamente superiore alla media per la tipologia di lesione:
l'ammontare risarcitorio risulta quindi pari per tale voce a €19.860,5
Sotto ulteriore e contrapposto profilo, non condivisibile la stima del danno come elaborata da parte convenuta in comparsa conclusionale, in quanto detta stima tiene conto di un danno biologico permanente inferiore di 0,5 rispetto a quello indicato dal CTU, sia perché riconosce solo alcune spese mediche come rimborsabili.
Conseguentemente, previa personalizzazione, può dunque riconoscersi all'attore per il danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 82616,6 (di cui € 62.756,1 per pagina 22 di 28 il danno permanente ed €. €19.860,5per il danno da invalidità temporanea).
A titolo di danno patrimoniale va riconosciuta la somma di €.5.682,10 per spese mediche, debitamente documentate (cfr doc. 37) la cui congruità è stata anche riconosciuta dalla CTU medico legale (cfr relazione).; al contrario, le spese per la consulenza di parte stragiudiziale (pari a €.244,00) non costituiscono una voce di danno strictu sensu intesa potendo essere valutate come spese di assistenza tecnica (su cui amplius infra).
A titolo di ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante va riconosciuta la somma di €.2.879,48) per obbligatoria astensione dal lavoro per malattia: tale danno risulta puntualmente dedotto e documentato attraverso le buste paga da cui si evincono le trattenute effettuate come causalmente riconducibili al sinistro (doc. 35 e 36); esso peraltro era riconosciuto espressamente dalla compagnia assicuratrice nella propria proposta di liquidazione in € 2879,48 (previo arrotondamento (doc. 29)
Il totale del danno subito è quindi pari a € 91.178,18 ( 62.756,1 + 19.860,5 +
€.5.682,10 + €.2879,58).
Al fine di individuare il quantum effettivo ad oggi oggetto di risarcimento è necessario, in via preliminare, operare una devalutazione al momento del sinistro
(15.10.2020), ottenendo la somma di € 76.620,32.
La somma ottenuta (€.76.620,32), parametrata al momento del sinistro, deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, fino al momento della data del primo pagamento da parte di il 31.5.2022, data in cui CP_1 la compagnia ha comunicato che intendeva corrispondere, con assegno circolare, l'importo di €.58.100,00 come liquidazione omnicomprensiva di ogni voce di danno subito dall'attore, in quanto oggetto di risarcimento e quindi costituente debito di valore: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto”(cfr. Cass. n. 1712 del 17.02.1995 e, successivamente, Cass. 21.06.2012, n. 10300 secondo cui:“in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno
pagina 23 di 28 per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. 19.09.2005, n.
18445).
Il calcolo è svolto considerando come primo termine conclusivo la data del primo pagamento da parte di (31.5.2022) atteso che, al fine di individuare CP_1
l'eventuale quantum residuo, è necessario anzitutto sottrarre l'importo corrisposto ante causam (pari ad €.58.100,00) al valore economico monetario del danno al momento del primo pagamento.
In ragione di quanto esposto , in termini monetari, all'esito dei citati calcoli,
l'importo oggetto di risarcimento a beneficio del ricorrente, aggiornato al momento del primo pagamento, risultava pari ad € 83.502,23.
Orbene, stante il primo pagamento avvenuto con assegno circolare in data 31.5.2022 per la somma di €58.100,00, l'importo residuo ancora dovuto a carico della convenuta al momento del primo pagamento era pari a € 25.402,23 (€.83.502,23-€.58.100).
Analoga operazione di computo di rivalutazione e interessi viene eseguita dal
31.5.2022 fino all'attualità, computando gli interessi anno per anno, al fine di individuare l'ammontare risarcitorio ancora effettivamente dovuto a carico del sig. ad oggi, Pt_5
quindi, la somma ancora dovuta risulta a titolo risarcitorio risulta a pari € 30.290,73 oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo
La compagnia assicurazioni e le sig. e CP_1 Controparte_16
queste ultime ex art. 2054 terzo comma c.c., sono obbligate in solido al CP_3 pagamento del citato importo nei confronti dell'attore sig. Parte_1
5.Le spese di giudizio e le ulteriori questioni
Le convenute contumaci e la compagnia sono Parte_3 CP_17 CP_1
obbligati a rifondere le spese di giudizio all'attore, in quanto soccombenti ex art. 91 c.p.c., nonché le ulteriori spese sostenute in via stragiudiziale
In particolare, risultano anzitutto dovuti i compensi per l'assistenza stragiudiziale, anche considerando l'esito parzialmente positivo delle stesse: A riguardo, l'attore inizialmente, ha dedotto congiuntamente, sia i compensi per attività stragiudiziale sia i compensi per negoziazione assistita (doc. 38 e 39) ; la domanda risulta fondata essendo pagina 24 di 28 puntualmente dedotta e documentata sia trattative in fase stragiudiziale (che portavano al pagamento di acconto cfr. doc. 28,29 e 30 ) sia l'avvio della negoziazione (doc. 31).
Peraltro l'attore ha dimostrato di aver sostenuto le relative spese della fase stragiudiziale mediante deposito di idonea documentazione (cfr doc. 40 e 41)
I compensi per la fase di trattative stragiudiziali sono liquidati nella misura oggetto di domanda (pari a 5800 comprensiva di iva e oneri) sia in quanto l'importo risulta coerente con il parametro medio del DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per per controversie di valore compreso tra €52000 e 260000 (valore effettivo prima del pagamento dell'acconto), sia in ragione dell'idonea dimostrazione di pagamento
In relazione alla fase di negoziazione, al contrario, i compensi sono liquidati ex DM
55/2014 per procedure di negoziazione compresa di valore compreso tra €26000 e 52000
(valore effettivo dopo il pagamento dell'acconto) applicando il parametro minimo per le sole fasi attivazione e negoziazione (la controversia era già nota e comunque la negoziazione aveva esito negativo) , risultando quindi pari a € 804 oltre spese generali al
15% iva e cpa
In relazione al presente giudizio i compensi sono liquidati ai sensi del DM 55/2014
(come modificato da DM 55/2022) in base al valore effettivo, secondo il criterio del decisum, e quindi compreso fra € 26.000e €.52.000; viene applicato il parametro minimo per le fasi di studio e introduttiva (la causa era già nota al procuratore stante la significativa attività stragiudiziale svolta) , medio per le fase istruttoria e compreso tra il minimo e il medio per la fase decisionale (prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate) , risultando quindi pari a €. 5438 oltre spese generali al 15% iva e c.p.a. nonché ai costi del contributo unificato e imposta di bollo da rifondere interamente;
non è dovuto l'incremento per l'assistenza a più parti in quanto la pluralità di soggetti non ha riguardato la parte assistita e comunque queste sono rimasti contumaci, non essendovi alcuna differenziazione di posizione sostanziale o un ulteriore incremento di profili in fatto o in diritto da affrontare.
Parimenti fondata la domanda di rimborso per le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), avente natura di allegazione difensiva tecnica: come precisato dalla pagina 25 di 28 Cassazione, esse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. (Cass. 18.5.2015 n. 10173) Nella fattispecie in esame, le spese, per la consulenza medica stragiudiziale (€.244,00) risultano debitamente documentate e si palesano congrue parametrandolo a quello del CTU,
Le spese delle CTU, già liquidate con l'ordinanza di assegnazione di incarico , sono addebitate sulle parti convenute , e in quanto soccombenti Parte_3 CP_3 CP_1
ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente.
Risulta infondata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice . L'art. 96
c.p.c. rappresenta la proiezione nel processo della specifica azione di cui all'art. 2043 c.c..
Nel caso di specie non può configurarsi la fattispecie ex art. 96 comma 1 c.p.c. in quanto la convenuta non ha provato il danno subito nonché l'elemento soggettivo. Il terzo comma aggiunto con la legge n. 69 del 2009 è una figura autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art 96 comma 1 e 2 e con queste cumulabile e va a integrare una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. È un'ipotesi di lite temeraria che può prescindere dalla domanda di parte e prescinde dalla prova del danno derivato dalla condotta processuale della controparte, ma non prescinde dall'accertamento della mala fede o colpa grave (“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone
l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (ex multis Cass. 30.11.2012 n. 21570). In questo giudizio vi è fondatezza della domanda dell'attore a causa della compiuta prova del fatto illecito su cui si fonda la sua pretesa al risarcimento del danno, ma non si ravvisano elementi processuali o comportamenti in grado di configurare un uso improprio del processo a carico della convenuta quali la manifesta consapevolezza della non correttezza dell'importo versato prima del giudizio all'attore dalla compagnia di assicurazione (che risultava comunque pari pagina 26 di 28 a circa il 60% della somma dovuta) o un grado di negligenza, imperizia o imprudenza marcatamente anormali. Infine, non si ravvisano profili di offensività negli atti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice (c.f. ) e, per l'effetto, condanna Parte_1 C.F._1
in solido Controparte_1
(cf. 00110750221 ), e al
[...] Parte_3 CP_3
pagamento di € 30.290,73 nei confronti di oltre interessi nella Parte_1
misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- II)Condanna altresì in solido
[...]
e Controparte_18 CP_3
a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio , che
[...] Parte_1
si liquidano in € 545,00 per spese ed € 5.438,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, nonché €244,00 per ctp
- III)Condanna altresì in solido
[...]
e Controparte_18 CP_3
a rimborsare a le spese di assistenza stragiudiziale che si
[...] Parte_1
liquidano nella somma onnicomprensiva di € 5800,00 per compensi professionali,
- IV)Condanna altresì in solido
[...]
e Controparte_18 CP_3
a rimborsare a le spese di negoziazione assistita che si
[...] Parte_1 liquidano in € 804 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge
-V)Addebita in via definitiva le spese della CTU, come liquidate in ordinanza di conferimento di incarico, sulle parti convenute
[...]
e Controparte_18
pagina 27 di 28 CP_3
Pavia, 2 maggio 2025
Il Giudice
Cameli Renato
pagina 28 di 28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5927/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in San Giuliano Milanese in via F.lli Cervi n° 3 presso lo studio dell'avv.
Michele Maria Menozzi che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata. il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
(cf. )
[...] CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in 20124-Milano, Controparte_2
Via Fabio Filzi n. 2, rappresentata e difesa dagli avv.ti Linda Casetto e Andrea Girardi , giusta procura allegata , i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
(cf. ) contumace Parte_2 C.F._2
(cf. contumace CP_3 C.F._3
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 28 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 29.1.2024 svoltasi in forma scritta e come da note depositate in via telematica e, segnatamente:
parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis Parte_1
reiectis, con ogni declaratoria del caso, respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e conclusione Nel merito 1) accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo tg. EW299EF, per tutte le ragioni indicate in narrativa 2) e per l'effetto, condannare
[...]
(PI: Controparte_1
– C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_1
con sede legale a Trento (38122-TN) in Piazza Delle Donne Lavoratrici n. 2,
[...]
(CF: ), nata a [...] il Parte_3 C.F._2
11.04.2001 e residente a [...]6, quale conducente del veicolo tg. EW299EF, (CF: ), nata a [...] C.F._4
Vizzolo Predabissi il 02.06.1975 e residente a [...] viale Terme
n. 1/6, quale proprietaria del veicolo tg. EW299EF, in via tra loro solidale e/o ciascono per il proprio titolo, a risarcire a (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente a C.F._1
Chignolo Po in via Egisto Chioffi n. 26, tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali in seguito al sinistro per cui vi è causa, che si indicano in Euro 96.220,33, da cui detrarsi l'importo di Euro 58.100,00 già versato da , e trattenuto quale CP_1 acconto sul maggior danno, e così per l'importo di Euro 38.120,33, o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia (importo da aggiornarsi secondo le tabelle vigenti); 3) Con vittoria di spese, e compensi professionali, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, CPA, come per legge, oltre ai compensi per la fase stragiudiziale, oltre spese generali, IVA, CPA. In via istruttoria, si chiede: • ammettersi prova per interrogatorio formale della sig.ra , sui seguenti Parte_3 capitoli di prova: 1) “Vero che in data 15.10.2020, alle ore 15.30 circa, in località
pagina 2 di 28 Miradolo Terme, sulla S.P. 32, si è verificato un incidente del traffico che ha visto coinvolta l'autovettura AN Ypsilon tg. DA 266MR, condotta da e Parte_1
l'autovettura Fiat Panda tg. EW 299EF condotta da ?” 2) “Vero che Parte_3 nelle predette circostanze di luogo e di tempo , alla guida dell'autovettura Parte_3
Fiat Panda tg. EW 299EF, mentre percorreva la S.P. 32, con direzione di marcia Terme di
Miradolo – Centro abitato, giunta in prossimità della strada sterrata “Cascina Gianola”, ha invaso la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso opposto, collidendo frontalmente con l'autovettura AN Ypsilon tg. DA 266MR condotta da Parte_1
” 3) “Vero che nelle predette circostanze di luogo e di tempo l'urto tra i
[...] veicoli avveniva all'interno della corsia di marcia percorsa dall'autovettura AN
Ypsilon tg. DA 266MR?” 4) “Vero che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, a seguito dell'urto l'autovettura AN Ypsilon tg. DA 266MR veniva deviata a destra, fuoriuscendo dalla carreggiata e si fermava sul ciglio erboso a margine della strada?” 5)
“Vero che nelle predette circostanze di luogo e di tempo il IG. Parte_1
rimasto incastrato nella propria autovettura, è stato soccorso dai VVFF che provvedevano ad estrarlo dal mezzo, e dal personale del 118 che lo traduceva presso il servizio di PS del
Policlinico “San Matteo” di Pavia?” • ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 6) “Vero che in data 13.04.2022 il IG. è stato Parte_1
sottoposto a visita medico legale per conto di presso il dott. Controparte_4 CP_5
?” 7) “Vero che a causa del sinistro del 15.10.2020 il IG.
[...] Parte_1
ha riportato la frattura diafisiaria prossimale di femore sinistro e la frattura
[...]
longitudinale composta di rotula sinistra, lesioni per la guarigione delle quali si è reso necessario un periodo di comporto e assenza dal lavoro di undici mesi?” 8) “Vero che il dott. , in data 14.04.2022 ha trasmesso a relazione Controparte_5 Controparte_6
medico – legale nella quale ha dichiarato che il IG. è soggetto Parte_1
a “usura patologica al lavoro di magazziniere”, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 32)?” 9) “Vero che a seguito del sinistro del 15.10.2020, ed ancora oggi, il IG.
ha mutato i propri comportamenti nei confronti della compagna Parte_1
IG.ra e dei figli , nato nel 2015 e , nato nel 2019, nei Controparte_7 Per_1 Per_2
pagina 3 di 28 confronti dei quali sovente manifesta chiusura e distacco?” 10) “Vero che a seguito del sinistro del 15.10.2020, ed ancora oggi, il IG. si rende Parte_1
indisponibile alle richieste di gioco e interazione da parte dei figli e a Per_1 Per_2 causa dei dolori all'arto lesionato nell'incidente?” 11) “Vero che a seguito del sinistro del 15.10.2020, ed ancora oggi, il IG. manifesta talora Parte_1
atteggiamenti di insofferenza e nervosismo nei confronti dei famigliari e si chiude in sé stesso?” 12) “Vero precedentemente al sinistro del 15.10.2020, e sino a tale momento, il
IG. giocava quotidianamente con i figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 prestandosi ad attività fisiche e dinamiche che condivideva con i bimbi?” 13) “Vero che a seguito del sinistro del 15.10.2020, ed ancora oggi, il IG. Parte_1
manifesta insofferenza ed è insofferente quando deve recarsi al lavoro?” 14) “Vero che a seguito del sinistro del 15.10.2020, ed ancora oggi, il IG. Parte_1 quando rientra dal proprio lavoro zoppica per i dolori all'arto inferiore sinistro e si mette con la gamba in scarico e sollevata?” 15) “Vero precedentemente al sinistro del
15.10.2020, e sino a tale momento, il IG. era contento di recarsi Parte_1
al lavoro e, al rientro la sera dopo il lavoro, giocava con i figli e , Per_1 Per_2 interagiva e dialogava con la compagna ” 16) “Vero che a seguito del Controparte_7
sinistro del 15.10.2020, ed ancora oggi, il IG. rimane da solo Parte_1
quando è in casa, isolandosi e dedicandosi ad attività individuali come guardare la televisione ed ascoltare musica?” 17) “Vero precedentemente al sinistro del 15.10.2020, e sino a tale momento, il IG. dopo il rientro dal lavoro si Parte_1 dedicava allo jogging?” Si indicano quali testi: - Dott. con studio in Controparte_5
Lodi, via Garibaldi n. 62, sui capitoli 6, 7, 8; - residente a [...]
Miradolo Terme in via Agostino Andronio n. 10, sui capitoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17; - residente a [...], sui capitoli 9, 10, 11, Controparte_7
12, 13, 14, 15, 16, 17. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate. Salvis iuribus”
pagina 4 di 28 Per parte convenuta ( CP_1 Controparte_8
:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così
[...]
giudicare: in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei limiti della prova del danno raggiunta;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A e I.V.A se dovuta come per legge. Con Osservanza”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor Parte_1
evocava in giudizio la sig. ra (in qualità di guidatrice Parte_3 dell'autovettura Fiat Panda targata EW 299EF), la sig. ra (in qualità di CP_3
proprietaria ed intestataria della summenzionata autovettura) e la compagnia assicuratrice di quest'ultima Controparte_9
(in sigla d'ora in poi indicata come “ ” o “ ),
[...] CP_1 CP_1 CP_1
al fine di ottenere la condanna al pagamento, a carico dei convenuti, dell'importo di €
38.120,33, quale somma comprensiva di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali in seguito al sinistro per cui vi è causa, pari ad € 96.220,33, da cui detrarsi l'importo di € 58.100,00 già versato da , e trattenuto quale acconto sul CP_1
maggior danno.
A supporto della propria domanda l'attore deduceva che: in data 15.10.2020, alle ore 15.30 circa, nel territorio del comune di Miradolo Terme (PV), l'attore, sig.
[...]
mentre era alla guida dell'autovettura AN Ypsilon targata Parte_1
DA266MR, (di proprietà della sig. ra ), lungo la strada provinciale 32 in CP_10
direzione centro di Miradolo – Terme di Miradolo, giunto all'altezza, circa, del mt. 69,50, numero civico 8, veniva urtato frontalmente dall'autovettura Fiat Panda targata EW299EF, guidata dalla convenuta , (di proprietà della sig. ra Parte_3 CP_3
assicurata con polizza n. M1346448); sul posto erano intervenuti agenti della CP_1
Polizia AD del Distaccamento di Stradella, i quali avevano contestato la violazione da pagina 5 di 28 parte della conducente convenuta dell'art. 141 commi 2 ed 11 del Codice della Parte_3
Strada; i medesimi agenti, nel verbale, illustravano la dinamica del sinistro imputando la responsabilità dello stesso in via esclusiva alla sig.ra ; il sig. era stato Parte_3 Parte_1
soccorso e subito trasportato, in codice rosso, presso l'ospedale San Matteo di Pavia, e ricoverato nel reparto di ortopedia dove gli era stata diagnosticata “frattura diafisaria prossimale del femore sinistro e la frattura longitudinale composta di rotula sinistra”; il
16.10.2020 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “osteosintesi di femore sinistro con chiodo trigen e osteosintesi di rotula sinistra con vite canulata”; malgrado la riuscita dell'intervento, nonché il percorso di cure, persisteva una zoppia , accertata all'esito di visita medica”; successivamente, in data 02.3.2022, l'attore si era sottoposto a visita medico legale presso il medico-legale per quantificare il danno biologico CP_11
temporaneo e quello avente natura permanente provocati dal sinistro;
la relazione medica così li quantificava: “inabilità temporanea durata 11 mesi circa: 7 gg. di totale;
4 mesi di parziale al 75% (due bastoni); 4 mesi di parziale al 50% (un bastone); e 3 mesi di parziale al 25% (riabilitazione). Postumi a carattere permanente … , valutati in uno, configurano un danno biologico, da quantificare complessivamente nella misura del 15 - 17%.
L'attività lavorativa ortostatico-gravosa legittima nel caso il riconoscimento della c.d.
“usura patologica”. tale usura qui era da considerarsi come “cenestesi lavorativa”, ossia un maggiore affaticamento nello svolgimento della propria attività lavorativa, come conseguenza dei postumi del sinistro;
parimenti, vi era stato danno patrimoniale da mancato guadagno;
a seguito di contatti con il legale, in data 31.5.2022 aveva inoltrato CP_1 offerta di pagamento “omnicomprensivo” per un ammontare complessivo di € 58.100,00, così dettagliando i calcoli da essa svolti: “Danno biologico 15%: Euro 35.644,64; invalidità totale temporanea gg. 7 (99,00 Euro die): Euro 693,00; inabilità temporanea parziale 75% per 120 giorni: Euro 8.910,00; inabilità temporanea parziale 50% per 60 giorni: Euro 2.970,00; inabilità parziale temporanea 25% per 90 giorni: Euro 2.227,00; spese mediche: Euro 4.700,00; mancato guadagno: Euro 2.880,00. Come da comunicazione che si rimette in atti” ; l'attore aveva quindi trattenuto l'importo a titolo d'acconto, ritenendo dovuta un'ulteriore somma aggiuntiva a titolo di risarcimento dei pagina 6 di 28 danni subito, perché ., non aveva corrisposto alcun importo a titolo di danno morale CP_1
ed aveva, inoltre, escluso la personalizzazione del danno, dovuta anche a fronte della certificata “usura patologica” nello svolgimento dell'attività lavorativa;
in via stragiudiziale la difesa attorea aveva quindi chiesto che la compagnia assicurativa versasse, in aggiunta a quanto già corrisposto, la somma di €.38.120,33, oltre alle spese sostenute per la consulenza legale in fase stragiudiziale. Si chiedeva la condanna della convenuta sulla base dell'art. 96 c.p.c. per non aver aderito all'invito di negoziazione
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.5.2023 si costituiva CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: la contravvenzione elevata dalla
Polizia AD alla sig. ra per violazione dell'art. 141 commi 2 ed 11 del C. d. Parte_3
S., era stata annullata con sentenza del 28.1.2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Pavia non essendovi prova univoca della responsabilità della conducente , in assenza Parte_3 di un chiaro e preciso accertamento del corretto svolgersi dell'incidente, rilevando quindi il criterio sussidiario della pari responsabilità nella causazione del sinistro di cui all'art. 2054
c.c.; l'importo già corrisposto all'attore a titolo di risarcimento del danno, pari ad
€.58.100,00, era da considerarsi ampiamente satisfattivo delle pretese risarcitorie dell' perché egli non aveva provato alcuna circostanza idonea a fondare la Parte_1
richiesta di personalizzazione del danno, non avendo egli subito conseguenze eccezionali ed anormale dal sinistro;
nessuna prova era fornita in riferimento ad una particolare sofferenza idonea ad integrare la fattispecie del “danno morale”; non tutte le spese mediche sostenute dall'attore fossero necessarie e che un danno da perdita di chances qui non era in alcun modo presente
Le altre parti convenute, sig. e accertata la ritualità della CP_12 CP_3
notifica, non si costituivano, restando contumaci;
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. la causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti, escussione testimoniale e CTU medico legale. parte attrice chiedeva, inoltre, che fosse disposto l'interrogatorio formale della parte convenuta pagina 7 di 28 , la quale non compariva nel giorno in cui era stato fissato lo svolgimento Parte_3 dell'interrogatorio formale.
All'udienza del 29.1.2025, svoltasi in forma scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante deposito di note e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti per il deposito di conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'inquadramento giuridico della fattispecie. Profili generali
2.La fattispecie in esame. La colpa della convenuta e l'esclusione di responsabilità in capo all'attore
3.Il danno fisico subito da Parte_1
4.La quantificazione economica e la personalizzazione del danno
5.Le spese di giudizio e le ulteriori questioni
1.L'inquadramento giuridico della fattispecie. Profili generali
Preliminarmente, in punto di diritto, è utile richiamare alcuni consolidati principi giurisprudenziali in materia di responsabilità aquiliana derivante da scontro fra veicoli senza guida di rotaia e, segnatamente, in ordine al concorso di pari responsabilità come disciplinato ex art. 2054 secondo comma c.c.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
“ ; pertanto l'accertamento di un'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, pur grave non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla
pagina 8 di 28 circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (in termini Cass. 15.2.2018, n. 3696; Cass. 17.2.2017, n. 4202 e Cass.
26.6.2015, n. 13216; da ultimo 06.03.2024, n. 6051).
Sotto ulteriore e connesso profilo, inoltre, “L'accertamento, tuttavia, della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, del Cc, nonché dell'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa, non deve essere fornita necessariasmente in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato alcun apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente – dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.” (Cass. 9.3.2017, n. 6039; Cass. 17.10.2024 n.
26984).
Con riferimento ai rapporti fra la sentenza del Giudice di Pace che annulla la contravvenzione delle forze dell'ordine ed il successivo accertamento in materia di responsabilità nella causazione di un sinistro da circolazione di veicoli senza guida di rotaia
è stato precisato come “ va chiarito che la decisione del giudice di pace, che annulla la sanzione inflitta dai vigili urbani al ricorrente, non costituisce giudicato esterno;
e non lo è in quanto decisione resa tra parti diverse, a tacer d'altro. Piuttosto si tratta di una prova documentale, che è rimessa all'apprezzamento del giudice” (Cass. 16.1.2020, n. 8138).
2.La fattispecie in esame. La colpa della convenuta e l'esclusione di responsabilità in capo all'attore
In punto di fatto l'attore ha dedotto puntualmente che in data 15.10.2020, alle ore
15.30 circa, nel territorio del comune di Miradolo Terme (PV), l'attore, sig. Parte_1
mentre era alla guida dell'autovettura AN Ypsilon targata DA266MR, (di
[...]
proprietà della sig. ra ), lungo la strada provinciale 32 in direzione centro di CP_10
Miradolo – Terme di Miradolo, giunto all'altezza, circa, del mt. 69,50, numero civico 8, veniva urtato frontalmente dall'autovettura Fiat Panda targata EW299EF, guidata dalla pagina 9 di 28 convenuta , (di proprietà della sig. ra assicurata con Parte_3 CP_3
polizza n. M1346448) e che, in conseguenza di ciò, l'attore si procurava CP_1 lesioni;
parimenti dedotto che il medesimo attore era nell'immediatezza trasportato, in
“codice rosso”, a mezzo ambulanza presso l'Ospedale San Matteo di Pavia.
All'esito del giudizio si ritengono provati nell'an il fatto storico del sinistro, nonché
l'esclusiva responsabilità della convenuta in relazione all'incidente , oltre che i Parte_3 pregiudizi fisici subiti dall'attore quale conseguenza diretta dell'incidente stesso (su cui amplius nel prossimo paragrafo).
In primo luogo, la verificazione dell'evento, nelle sue linee essenziali, così come è CP_ stata dedotta dalla parte attrice, non è stata contestata in modo puntuale dalla difesa di ma solo genericamente, senza alcuna concreta ed alternativa ricostruzione dei fatti;
[...] in altri termini, sul punto, mentre l'attore ha ricostruito in modo specifico l'urto frontale da parte della nella corsia percorsa dall' la convenuta non ha Parte_3 Parte_1
argomentato nulla di alternativo a riguardo, limitandosi ad eccepire l'annullamento del verbale di accertamento dell'infrazione da parte del Giudice di Pace (cfr comparsa costituzione pag. 2 e conclusionale pag. 3)
In secondo luogo, la ricostruzione dell'evento, così come puntualmente ricostruito, trova univoca conferma nella relazione di incidente della Polizia AD di Stradella prot.
16.10.2020 n. 1712 in cui viene debitamente attestata la dinamica ovvero come “ la conducente alla guida dell'autovettura Fiat Panda targata EW Parte_3
299EF percorreva la SP 32 con direzione di marcia Terme di Miradolo - centro abitato di
Miradolo. La predetta giunta in prossimità della strada sterrata per “Cascina Gianola” posta alla destra della carreggiata, dove la strada si presenta con una conformazione curvilinea a sinistra ad ampio raggio con un lieve dislivello, la stessa perdeva il controllo del proprio veicolo, invadendo la corsia opposta di marcia, ove andava collidere contro
l'autovettura AN Y targata DA 266MR, condotta da con a Controparte_13
bordo il passeggero il quale viaggiava regolarmente nella sua direzione. Controparte_14
La collisione di forte entità si concretizzava sulla corsia di marcia pertinente a quest'ultimo veicolo, a circa metri 1,65 dal margine sinistro della carreggiata, tra gli
pagina 10 di 28 spigoli anteriori sinistri di entrambi i veicoli punto a seguito dell'urto la Fiat Panda si rigirava di circa 90 ° terminando la propria corsa a metri 11,10 dal punto d'urto, dove trovava una posizione di quiete sul ciglio erboso posto tra la SP 32 e la strada sterrata sopra indicata, con la parte anteriore rivolta nel senso posto a quello originario.
L'autovettura AN Y dopo la collisione fuoriusciva sul lato destro della strada, andando
a sua volta ad urtare contro il terrapieno ivi presente, tra la banchina erbosa e campi adiacente e terminava la sua corsa a circa metri 14,20 dal punto d'impatto, tra la sua corsia di marcia e il ciglio erboso, in posizione obliqua rispetto l'asse della strada.
Nell'occorso entrambi i conducenti riportavano lesioni mentre sui veicoli si riscontravano danni strutturali …”. (doc. 1 parte attrice)
Sulla base della ricostruzione della polizia intervenuta, sussiste quindi una condotta gravemente colposa in via esclusiva in capo alla , che invadeva la corsia guidata Parte_3
da altro soggetto, senza alcuna giustificazione e perdendo il controllo del proprio mezzo;
al contrario, alcuna responsabilità veniva ascritta al conducente che proseguiva ad Parte_1
andatura regolare nella propria corsia.
In terzo luogo, si deve tener presente che la compagnia di assicurazione già ante iudicium, aveva versato la somma di €.58.100,00 a titolo di risarcimento del danno per il sinistro, riconoscendo espressamente l'esclusiva responsabilità della conducente
[...]
, dichiarando, nella lettera a cui era allegato l'assegnato, come “L'offerta tiene Pt_3 conto di una responsabilità totale del conducente assicurato” ; la compagnia quindi non solo ha tenuto una condotta idonea ad avvalorare la ricostruzione dei fatti presentata dalla difesa attorea, ma, tenuto conto del contenuto della dichiarazione nella lettera e del soggetto a cui era destinata, rendeva una vera e propria confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. in ordine alla esclusiva responsabilità della propria assicurata
In quarto luogo, parte convenuta (in quanto utilizzatrice e detentrice del Parte_3
mezzo al momento del sinistro con il presuntivo consenso della proprietaria dello stesso, sig. ra , ritualmente evocata per rendere interrogatorio formale proprio sulla dinamica CP_3
del sinistro, non è intervenuta in udienza, senza addurre alcun giustificato motivo.
A quest'ultimo proposito si evidenzia che ,ai sensi dell'art. 232 c.p.c. in ragione di pagina 11 di 28 tale assenza,“valutato ogni altro elemento di prova” è possibile ritenere ammessi i fatti dedotti in interrogatorio;
in altri termini, in via generale, la mancata risposta alla domanda o l'assenza in udienza, pur non acquisendo valore confessorio, possono assurgere a elementi di prova a beneficio del giudice stesso secondo il prudente apprezzamento di merito: questi potrà trarre elementi di convincimento sia sulla base degli ulteriori elementi indiziari o probatori acquisiti in giudizio, sia in ragione dell'assenza di elementi di prova contraria
(Cass.
6.8.2014 n. 17719; Cass. 19.10.2006 n. 22407; Cass. 10.3.2006 n. 5240). In definitiva, l'assenza alla data dell'interrogatorio configura ulteriore elemento di prova in ordine alle circostanze come dedotte.
Più in generale, risulta particolarmente significativo che sia la parte convenuta
[...]
quale conducente del veicolo, nonché la sig.ra proprietaria pur ritualmente Pt_3 CP_3
evocate in giudizio, non si siano costituite restando contumaci;
tale condotta processuale impedisce una ricostruzione alternativa delle circostanze come dedotte dagli attori. A riguardo, il preferibile orientamento in giurisprudenza, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)” (In termini Cass. 29.03.2007, n. 7739; nello stesso senso Cass. 20.02.2006, n. 3601) secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio
1985 n. 4301)”; (nello stesso senso Cass.
6.2.1998 n. 1293).
In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte dei convenuti, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'esposizione dei fatti ed un'elencazione dei documenti offerti a pagina 12 di 28 corredo probatorio analitiche: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib.
Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n.
10898; Trib. Genova 20.1.2016 n. 209; Trib. Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275).
Infine, risulta infondata l'eccezione della convenuta , in base alla quale CP_1
l'annullamento del verbale, costituirebbe condizione sufficiente per escludere la responsabilità esclusiva della convenuta e viceversa, fondare, la necessaria corresponsabilità nella causazione del sinistro ex art. 2054 c.c. con conseguente riduzione dell'ammontare del danno risarcibile all'attore.
In adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale citato nel paragrafo precedente, la decisione del Giudice di Pace, non è vincolante per questo Giudice, dato che essa, non veniva emanata a seguito nel contraddittorio fra le medesime parti di questo giudizio e con riferimento alla medesima materia del contendere;
la pronuncia di annullamento, infatti, ha un oggetto diverso e non interferente con quello di questo giudizio, dato che essa riguardava, solamente, il fatto se quella specifica contravvenzione fosse da annullare.
A fortiori, nella fattispecie in esame, la decisione del Giudice di Pace non risulta in alcun modo condivisibile;
la descrizione del sinistro da parte degli agenti della Polizia
AD , pur essendo compiuta senza aver visto direttamente l'incidente, si fonda infatti su obiettivi ed univoci elementi probatori quali: valutazione ed esame del contesto ambientale in cui avveniva il sinistro (strada, visibilità , condizioni meteo e del terreno etc.) accertamenti e rilievi planimetrici, nell'ambito dei quali erano verificate sia la posizione dei veicoli dopo l'incidente sia le tracce delle gomme sulla carreggiata sia le tracce d'urto , analisi della tipologia dei danni ai veicoli e compatibilità degli stessi con il sinistro come descritto
In conclusione, base a quanto illustrato finora, si ritiene sussistente la colpa della sola convenuta e si deve escludere ogni responsabilità, in merito alla Parte_3 causazione del sinistro, in capo all'attore, risultando imputabile in via esclusiva alla sig.ra
Parte_3
pagina 13 di 28
3.Il danno fisico subito dall'attore
E' stato altresì comprovato da univoca e rilevante documentazione proveniente da struttura sanitaria pubblica, come, a seguito del sinistro, il sig. era trasportato in Parte_1 ambulanza presso l'Ospedale San Matteo di Pavia, ove, all'esito della visita nel reparto di ortopedia, erano riscontrati la “frattura diafisaria prossimale del femore sinistro e la frattura longitudinale composta di rotula sinistra” (doc. 2 di parte attrice). Il 16.10.2020
l'attore era sottoposto ad intervento chirurgico di “osteosintesi di femore sinistro…”
Il IG. era dimesso in data 22.10.2020 con diagnosi Parte_1 di:“frattura diafisiaria prossimale di femore sinistro;
frattura longitudinale composta di rotula sinistra” (doc. 5 di parte attrice).
Parimenti depositata ulteriore documentazione medica attestante ulteriori visite nei giorni precedenti e successive nonché le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro (cfr doc. 3,4,5,6) ; infine, è stata altresì prodotta perizia medico legale di parte redatta dal dott. in cui sono altresì puntualmente individuate lesioni come CP_11
conseguenti al sinistro stesso (cfr. doc. 27)
Appare quindi comprovato, il nesso di causalità tra il sinistro e il danno fisico come lamentato.
A quest'ultimo proposito, a fronte delle reciproche eccezioni e deduzioni con particolare riferimento alla compatibilità delle lesioni con il sinistro e alla quantificazione del danno subito, è stata disposta CTU medico legale.
L'elaborato peritale, basato sull'intera documentazione medica e su visita dello stesso attore risulta particolarmente approfondito, caratterizzato Parte_1
da rigoroso iter logico motivazionale, elaborato nel contraddittorio tra le parti, completo ed esauriente nelle valutazioni medico legali e rispetto ai quesiti posti ed è pertanto condivisibile nelle conclusioni.
Il consulente, dopo un attento esame della documentazione in atti, citata in relazione, e una ricostruzione analitica dell'iter clinico del sig. ha precisato Parte_1
come segnatamente: “Anamnesi patologica remota: non noti e negati precedenti di interesse per il giudizio. Disturbi lamentati: riferisce persistente algo-disfunzionalità
pagina 14 di 28 all'arto inferiore con difficoltà al carico, alla stazione eretta e deambulazione protratte, facile stancabilità funzionale in particolare in occasione di lavoro e riferisce “difficoltà a giocare con i figli Soggetto vigile, lucido e collaborante, orientato nel tempo e nello spazio;
normotipo, destrimane. Cm 179 x 89 Kg. Arto inferiore sinistro in asse, lievemente intrarotato. Alle perimetrie minus di cm 2 circa alla coscia, plus di cm 0,5 alla mediotorulea e minus di cm 1 circa alla sura rispetto all'analogo controlaterale. Presenza di esito cicatriziale di cm 6 in regione trocanterica e cm 3 circa in sede sovrandiloidee, post-chirurgiche, consolidate e funzionalmente indifferenti. . I Controparte_15
movimenti della coxo-femorale sinistra e del ginocchio risultano sostanzialmente limitati ai gradi estremi sui consueti piani con allegata reazione antalgica. Lieve lassità + - - in AP al ginocchio, non iperestende. Accosciamento asimmetrico a sinistra e condotto con movimento di convenienza. Deambulazione con lieve claudicatio a sx nella fase propulsiva del passo.” (cfr relazione pag. 4 e ss.)
Il medesimo consulente, in risposta a specifico quesito in merito all'individuazione dei danni fisici in connessione causale con il sinistro, ha illustrato come: “Trattasi di un documentato valido traumatismo contusivo-distorsivo dell'arto inferiore sinistro produttivo di una frattura scomposta pluriframmentaria diafisaria del femore e frattura composta della rotula sx con necessità di intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura femorale con chiodo endomidollare bloccato e della rotula con vite di sintesi (mezzi di sintesi in situ). L'iniziale lesività è adeguatamente documentata sul piano clinicoobiettivo- strumentale e compatibile con la dinamica dell'evento. Adeguato il trattamento medico- chirurgico. Decorso clinico sostanzialmente regolare in relazione al quadro osteo-lesivo riscontrato, contrassegnato da persistente disfunzionalità articolare con necessità di controlli clinicostrumentali e terapia riabilitativa.” (cfr. relazione pag. 5)
Alla luce delle esposte elaborazioni, il CTU ha formulato conclusivamente le seguenti considerazioni: “Per tutto quanto sopra scritto, valutati gli elementi di giudizio del caso, sulla base del quadro obiettivo e funzionale, tenuto conto dello stato anteriore del soggetto, si ritiene stimare il danno di rilievo civilistico nella seguente misura: DANNO
BIOLOGICO Danno biologico temporaneo totale gg 7 • danno biologico temporaneo
pagina 15 di 28 parziale (al 75%): 120 giorni • danno biologico temporaneo parziale (al 50%): 75 giorni • danno biologico temporaneo parziale (al 25%): 90 giorni • Residuano Postum invalidanti permanenti nella misura del 15-16% (linee guida SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico – Giuffrè Editore) con maggiore usura lavorativa nell'attività di operaio magazziniere. - Il periziando si ritiene abbia in relazione ai postumi permanenti un grado di sofferenza psico-fisica pari a 2,5. - Durante il periodo della temporanea biologica, al Periziando – tenuto conto della iniziale lesività e della evoluzione del quadro traumatico – era fisiologicamente preclusa la piena efficienza funzionale in particolare a carico dell'organo della deambulazione con relativo temporaneo pregiudizio dinamico relazionale sul “fare quotidiano” e sulla attività lavorativa. Grado di sofferenza psico-fisica 3,5. - Il pregiudizio dinamico-relazionale a giudizio dello scrivente è già ricompreso nella valutazione dello stesso danno biologico avendo avuto, il Periziando, conseguenze“normali e fisiologiche” ovvero quelle che qualunque persona del medesimo sesso ed età non potrebbe non subire (anche la difficoltà
a giocare con i figli) con il medesimo quadro lesivo, non evidenziandosi conseguenze del tutto anomale e peculiari per il caso di specie. Risultano allegati al fascicolo giustificativi di spese mediche per diagnosi e cura per un complessivo di euro 5682,10 (doc. 37 agli atti) da ritenersi pertinenti e congrue ed erogate, in relazione alle relative necessità terapeutiche, sia in ambito privato che dal SSN. A parte si segnala la spesa per relazione medico legale per un importo di euro 244,00. A margine dell'inoltro della bozza, i CT delle parti hanno concordato con le relative conclusioni tecniche.” (cfr relazione pag. 6 e
7)
Avverso l'elaborato peritale come sopra esposto, non sono state presentate osservazioni da parte dei ctp, risultando quindi la quantificazione del danno biologico condivisa ed accordata con i ctp stessi.
E' bene precisare che nei propri scritti conclusivi le parti, pur offrendo una ricostruzione differente in ordine alla quantificazione del danno in termini economici (con particolare riferimento alla personalizzazione e al danno morale) non abbiano tuttavia contestato le risultanze della CTU con riferimento al danno biologico strictu sensu inteso:
pagina 16 di 28 si ritiene quindi accertato il pregiudizio fisico nei termini esposti dalla CTU
4. La quantificazione economica del danno e la personalizzazione
Venendo all'individuazione dei parametri di quantificazione del danno, mancando altri criteri stabiliti dalla legge trattandosi comunque di lesioni macropermanenti pur derivanti da sinistro stradale, il danno biologico deve essere liquidato in base alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, nell'ultima edizione disponibile.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono
“vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa
Corte, da ritenersi equo” (in termini Cass.
7.6.2011 n. 12408); recentemente, tale principio
è stato ulteriormente sottolineato evidenziando come le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto “recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare
(o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%)” (in termini recentemente Cass. 20.5.2015 n. 10263; Cass.
25.02.2014, n. 4447). Vieppiù, anche la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito l'opportunità dell'utilizzo delle Tabelle di Milano nella determinazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. 19.12.2019 n. 33770 secondo cui: "Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione").
Incidentalmente, si sottolinea la non applicabilità del D.P.R. 13.1.2025 ,
“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso,” in quanto ex art. 5 applicabile esclusivamente ai
“sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore”
Tanto premesso in via generale e ritenuta corretta la valutazione operata dal pagina 17 di 28 consulente del giudice, non contestata da nessun consulente di parte, per quanto attiene al danno biologico permanente, e tenendo conto dell'età del danneggiato, sig. non Parte_1 già al momento dell'incidente, ma, secondo il preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.5.2019, n. 14364 secondo cui: "nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza. (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 7 febbraio 2017, n. 3121,; Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2013,
n.10303,)” al momento della conclusione del periodo dell'invalidità temporanea, ovvero 30 anni (essendo l'attore nato il [...], risultando avvenuto l'incidente in data 15.10.2020
e ultimata l'inabilità temporanea in data 19.7.2021, tenuto conto dei giorni indicati dal
CTU), l'importo economico in termini risarcitori, ottenuto operando una media aritmetica tra il valore di punto biologico pari a 15 (€.53.956,00) e il valore di punto biologico pari a
16 (€.60.146,00) (essendo il punto di invalidità riconosciuto dal CTU pari a 15,5) e risulta pari a €.57.051,00 in base alle Tabelle maggiormente aggiornate al 2024.
Deve rilevarsi che l'importo liquidato per il danno permanente altro non è che il valore monetario tabellare che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazionale
(voce A) che della sofferenza morale soggettiva interiore (voce B), sofferenza che può ritenersi nella specie sicuramente provata per il danno biologico permanente in ragione dell'accertamento di un grado di sofferenza psico-fisica, pari a 2,5, coerente con il punto biologico di danno, nonché delle ulteriori problematiche sopra esposte e riportate in CTU e in alcun modo confutate dai c.t.p.
In relazione all'invalidità temporanea, l'ammontare risarcitorio, computato sulla base dell'importo di €115,00 al giorno, è pari alla somma complessiva di €.18.055,00;
(invalidità temporanea assoluta al 100%: 7 giorni per un totale di €.805,00; Invalidità temporanea parziale al 75%: 120 giorni per un totale di €.10.350,00; Invalidità temporanea parziale al 50%: 75 giorni per un totale di €.4.312,50; Invalidità temporanea parziale al
25%: 90 giorni per un totale di €.2.587,50), in ossequio a quanto indicato dal CTU.
La difesa attorea ha chiesto che ai fini risarcitori si effettui una stima del danno che pagina 18 di 28 tenga conto del criterio della personalizzazione in termini quasi massimi (al 44%) deducendo come tale danno avesse inciso in modo speciale sull'attore, tenendo conto delle sue caratteristiche personali peculiari;
segnatamente, l'attore ha lamentato la compresenza di uno stato di natura depressiva avente ripercussioni famigliari sui figli, di una maggiore fatica nello svolgere le incombenze della vita quotidiana ed una maggiore difficoltà nello svolgere il proprio lavoro di magazziniere (cfr. ad es. conclusionale pag. 7).
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto argomentato, con motivazione che merita di essere integralmente riproposta, che: “ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che - occorre ribadire - devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari da esse distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.” (Cass. 21.9.2017, n. 21939).
In modo ancor più incisivo, recentemente la Cassazione ha evidenziato altresì come
“In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle
pagina 19 di 28 attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 11.11.2019 n.28988).
Recentemente, e in modo ancor più rigoroso, è stato evidenziato come “Il giudice pertanto, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, dovrà in primis tenere conto delle conseguenze “ordinarie” dell'evento lesivo - ossia quelle
“ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” - e, in secundis, procedere a personalizzare il quantum risarcitorio così determinato alla luce dei pregiudizi peculiari occorsi nel caso concreto - ossia legati “all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” - (cfr. Cass.
4.2.2020 n.2463, da ultimo Cass.
17.5.2022 n. 15733).
Tanto premesso in punto di diritto, parte attrice ha dedotto e dimostrato , sia pure non nei termini massimi oggetto di domanda, la fondatezza della personalizzazione stante le conseguenze concretamente occorse all in connessione causale con Parte_1
l'incidente
Con specifico riferimento al danno biologico permanente, segnatamente, sul punto, anzitutto, come sopra riportato si evidenzia una maggiore usura lavorativa in relazione specificatamente all'attività professionale prestata proprio dall' ovvero Parte_1
magazziniere; il pregiudizio fisico ha , pertanto, inciso in modo non ordinario (sebbene non eccezionale) rispetto alle normali conseguenze tenuto conto della tipologia di lesioni e pagina 20 di 28 dell'attività lavorativa prestata
In relazione al profilo da cenestesi lavorativa, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno da cenestesi lavorativa, inteso come maggiore sforzo nello svolgimento di un'eventuale, futura attività lavorativa ed incidente sulla generica capacità lavorativa, è risarcibile come danno biologico, attraverso adeguata personalizzazione
(Cass. 08.11.2007, n. 23293 Cass. 24.02.2011, n. 4493 Cass. 21.06.2012, n. 10321)
Conseguentemente, tale quid pluris di fatica in ambito lavorativo costituisce un primo elemento di giustificazione della personalizzazione
In secondo luogo, le dichiarazioni testimoniali hanno confermato un indubbio mutamento delle abitudini, sia nel rapporto con i famigliari sia nei propri hobbies conseguente anche a uno stato soggettivo di tristezza abituale ( teste “Confermo Parte_1
mio figlio è sempre a casa depresso;
ADR quando è a casa da solo vede il Pt_4
televisore; quando lo riaccompagno si mette a vedere il televisore;
quando vado a casa lo trovo sempre a vedere il televisore o in camera , a meno che la moglie non lo convince a fare la spesa 17. Confermo. ADR andava anche in palestra.” Teste “Confermo; ADR CP_7 gioca ancora ma “fa fatica”; siamo stati in montagna ma lui non poteva più Parte_1
sciare e abbiamo un maestro per i bambini 12. Confermo;
oggi questa attività è diminuita
; oggi non è più limitato come era nell'immediatezza nell'incidente ma non svolge le attività come prima 14. Confermo, fa ancora fatica 15. Confermo (limitatamente al profilo del gioco come da ordinanza); gioca ancora senza la spensieratezza di prima e comunque di meno dal punto di vista temporale. 16. Abbastanza . DR passa anche diversi momenti al letto, dicendo di dormire;
seguo io la gestione dei bambini, io li vado a prendere da scuola, li porto a calcetto li accompagno dagli amici etc)
Sotto ulteriore e contrapposto profilo, si evidenzia tuttavia come tali conseguenze pregiudizievoli, pur eccedenti il canone ordinario, non sono tali da giustificare la personalizzazione in termini massimi, come richiesto, o medio alti , risultando comunque comprese in larga parte proprio nel valore riconosciuto.
Segnatamente, le testimonianze rese in udienza, non sono idonee a supportare la tesi di un vero e proprio stravolgimento delle abitudini in assenza, peraltro, di una pagina 21 di 28 documentazione medica specialistica che attesti l'esistenza di una patologia di natura depressiva o psichiatrica cagionata dal sinistro stradale;
la sofferenza, inoltre, pur sussistente, è coerente con la tipologia e gravità di lesioni occorse, non assumendo carattere di eccezionalità, essendo comunque parametrata a 2,5; la cenestesi lavorativa non viene descritta in termini assoluti o abnormi tale da accrescere in modo straordinario la penosità del lavoro.
A fortiori, in risposta a specifico quesito, la CTU medico legale ha escluso lo stravolgimento o la significativa compromissione delle attività quotidiane affermando che, dopo il sinistro:“- Il pregiudizio dinamico-relazionale a giudizio dello scrivente è già ricompreso nella valutazione dello stesso danno biologico avendo avuto, il Periziando, conseguenze“normali e fisiologiche” ovvero quelle che qualunque persona del medesimo sesso ed età non potrebbe non subire (anche la difficoltà a giocare con i figli) con il medesimo quadro lesivo, non evidenziandosi conseguenze del tutto anomale e peculiari per il caso di specie.”
In ragione di quanto esposto, la richiesta di personalizzazione del danno biologico permanente , pur fondata nell'an, non è accoglibile nella misura massima come richiesta ma viene limitata in via equitativa al 10% dell'ammontare riconosciuto complessivo
(ovvero il 13% circa in più del danno biologico, rispetto al massimo pari al 44%); pertanto, in termini monetari il danno biologico permanente subito viene stimato pari 62.756,1
Analogamente si riconosce una personalizzazione , sia pure limitata al 10% in relazione al danno biologico temporaneo: ciò in considerazione del grado di sofferenza pari a 3,5 /5 e pertanto oggettivamente superiore alla media per la tipologia di lesione:
l'ammontare risarcitorio risulta quindi pari per tale voce a €19.860,5
Sotto ulteriore e contrapposto profilo, non condivisibile la stima del danno come elaborata da parte convenuta in comparsa conclusionale, in quanto detta stima tiene conto di un danno biologico permanente inferiore di 0,5 rispetto a quello indicato dal CTU, sia perché riconosce solo alcune spese mediche come rimborsabili.
Conseguentemente, previa personalizzazione, può dunque riconoscersi all'attore per il danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 82616,6 (di cui € 62.756,1 per pagina 22 di 28 il danno permanente ed €. €19.860,5per il danno da invalidità temporanea).
A titolo di danno patrimoniale va riconosciuta la somma di €.5.682,10 per spese mediche, debitamente documentate (cfr doc. 37) la cui congruità è stata anche riconosciuta dalla CTU medico legale (cfr relazione).; al contrario, le spese per la consulenza di parte stragiudiziale (pari a €.244,00) non costituiscono una voce di danno strictu sensu intesa potendo essere valutate come spese di assistenza tecnica (su cui amplius infra).
A titolo di ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante va riconosciuta la somma di €.2.879,48) per obbligatoria astensione dal lavoro per malattia: tale danno risulta puntualmente dedotto e documentato attraverso le buste paga da cui si evincono le trattenute effettuate come causalmente riconducibili al sinistro (doc. 35 e 36); esso peraltro era riconosciuto espressamente dalla compagnia assicuratrice nella propria proposta di liquidazione in € 2879,48 (previo arrotondamento (doc. 29)
Il totale del danno subito è quindi pari a € 91.178,18 ( 62.756,1 + 19.860,5 +
€.5.682,10 + €.2879,58).
Al fine di individuare il quantum effettivo ad oggi oggetto di risarcimento è necessario, in via preliminare, operare una devalutazione al momento del sinistro
(15.10.2020), ottenendo la somma di € 76.620,32.
La somma ottenuta (€.76.620,32), parametrata al momento del sinistro, deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, fino al momento della data del primo pagamento da parte di il 31.5.2022, data in cui CP_1 la compagnia ha comunicato che intendeva corrispondere, con assegno circolare, l'importo di €.58.100,00 come liquidazione omnicomprensiva di ogni voce di danno subito dall'attore, in quanto oggetto di risarcimento e quindi costituente debito di valore: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto”(cfr. Cass. n. 1712 del 17.02.1995 e, successivamente, Cass. 21.06.2012, n. 10300 secondo cui:“in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno
pagina 23 di 28 per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. 19.09.2005, n.
18445).
Il calcolo è svolto considerando come primo termine conclusivo la data del primo pagamento da parte di (31.5.2022) atteso che, al fine di individuare CP_1
l'eventuale quantum residuo, è necessario anzitutto sottrarre l'importo corrisposto ante causam (pari ad €.58.100,00) al valore economico monetario del danno al momento del primo pagamento.
In ragione di quanto esposto , in termini monetari, all'esito dei citati calcoli,
l'importo oggetto di risarcimento a beneficio del ricorrente, aggiornato al momento del primo pagamento, risultava pari ad € 83.502,23.
Orbene, stante il primo pagamento avvenuto con assegno circolare in data 31.5.2022 per la somma di €58.100,00, l'importo residuo ancora dovuto a carico della convenuta al momento del primo pagamento era pari a € 25.402,23 (€.83.502,23-€.58.100).
Analoga operazione di computo di rivalutazione e interessi viene eseguita dal
31.5.2022 fino all'attualità, computando gli interessi anno per anno, al fine di individuare l'ammontare risarcitorio ancora effettivamente dovuto a carico del sig. ad oggi, Pt_5
quindi, la somma ancora dovuta risulta a titolo risarcitorio risulta a pari € 30.290,73 oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo
La compagnia assicurazioni e le sig. e CP_1 Controparte_16
queste ultime ex art. 2054 terzo comma c.c., sono obbligate in solido al CP_3 pagamento del citato importo nei confronti dell'attore sig. Parte_1
5.Le spese di giudizio e le ulteriori questioni
Le convenute contumaci e la compagnia sono Parte_3 CP_17 CP_1
obbligati a rifondere le spese di giudizio all'attore, in quanto soccombenti ex art. 91 c.p.c., nonché le ulteriori spese sostenute in via stragiudiziale
In particolare, risultano anzitutto dovuti i compensi per l'assistenza stragiudiziale, anche considerando l'esito parzialmente positivo delle stesse: A riguardo, l'attore inizialmente, ha dedotto congiuntamente, sia i compensi per attività stragiudiziale sia i compensi per negoziazione assistita (doc. 38 e 39) ; la domanda risulta fondata essendo pagina 24 di 28 puntualmente dedotta e documentata sia trattative in fase stragiudiziale (che portavano al pagamento di acconto cfr. doc. 28,29 e 30 ) sia l'avvio della negoziazione (doc. 31).
Peraltro l'attore ha dimostrato di aver sostenuto le relative spese della fase stragiudiziale mediante deposito di idonea documentazione (cfr doc. 40 e 41)
I compensi per la fase di trattative stragiudiziali sono liquidati nella misura oggetto di domanda (pari a 5800 comprensiva di iva e oneri) sia in quanto l'importo risulta coerente con il parametro medio del DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per per controversie di valore compreso tra €52000 e 260000 (valore effettivo prima del pagamento dell'acconto), sia in ragione dell'idonea dimostrazione di pagamento
In relazione alla fase di negoziazione, al contrario, i compensi sono liquidati ex DM
55/2014 per procedure di negoziazione compresa di valore compreso tra €26000 e 52000
(valore effettivo dopo il pagamento dell'acconto) applicando il parametro minimo per le sole fasi attivazione e negoziazione (la controversia era già nota e comunque la negoziazione aveva esito negativo) , risultando quindi pari a € 804 oltre spese generali al
15% iva e cpa
In relazione al presente giudizio i compensi sono liquidati ai sensi del DM 55/2014
(come modificato da DM 55/2022) in base al valore effettivo, secondo il criterio del decisum, e quindi compreso fra € 26.000e €.52.000; viene applicato il parametro minimo per le fasi di studio e introduttiva (la causa era già nota al procuratore stante la significativa attività stragiudiziale svolta) , medio per le fase istruttoria e compreso tra il minimo e il medio per la fase decisionale (prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate) , risultando quindi pari a €. 5438 oltre spese generali al 15% iva e c.p.a. nonché ai costi del contributo unificato e imposta di bollo da rifondere interamente;
non è dovuto l'incremento per l'assistenza a più parti in quanto la pluralità di soggetti non ha riguardato la parte assistita e comunque queste sono rimasti contumaci, non essendovi alcuna differenziazione di posizione sostanziale o un ulteriore incremento di profili in fatto o in diritto da affrontare.
Parimenti fondata la domanda di rimborso per le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), avente natura di allegazione difensiva tecnica: come precisato dalla pagina 25 di 28 Cassazione, esse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. (Cass. 18.5.2015 n. 10173) Nella fattispecie in esame, le spese, per la consulenza medica stragiudiziale (€.244,00) risultano debitamente documentate e si palesano congrue parametrandolo a quello del CTU,
Le spese delle CTU, già liquidate con l'ordinanza di assegnazione di incarico , sono addebitate sulle parti convenute , e in quanto soccombenti Parte_3 CP_3 CP_1
ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente.
Risulta infondata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice . L'art. 96
c.p.c. rappresenta la proiezione nel processo della specifica azione di cui all'art. 2043 c.c..
Nel caso di specie non può configurarsi la fattispecie ex art. 96 comma 1 c.p.c. in quanto la convenuta non ha provato il danno subito nonché l'elemento soggettivo. Il terzo comma aggiunto con la legge n. 69 del 2009 è una figura autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art 96 comma 1 e 2 e con queste cumulabile e va a integrare una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. È un'ipotesi di lite temeraria che può prescindere dalla domanda di parte e prescinde dalla prova del danno derivato dalla condotta processuale della controparte, ma non prescinde dall'accertamento della mala fede o colpa grave (“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone
l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (ex multis Cass. 30.11.2012 n. 21570). In questo giudizio vi è fondatezza della domanda dell'attore a causa della compiuta prova del fatto illecito su cui si fonda la sua pretesa al risarcimento del danno, ma non si ravvisano elementi processuali o comportamenti in grado di configurare un uso improprio del processo a carico della convenuta quali la manifesta consapevolezza della non correttezza dell'importo versato prima del giudizio all'attore dalla compagnia di assicurazione (che risultava comunque pari pagina 26 di 28 a circa il 60% della somma dovuta) o un grado di negligenza, imperizia o imprudenza marcatamente anormali. Infine, non si ravvisano profili di offensività negli atti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice (c.f. ) e, per l'effetto, condanna Parte_1 C.F._1
in solido Controparte_1
(cf. 00110750221 ), e al
[...] Parte_3 CP_3
pagamento di € 30.290,73 nei confronti di oltre interessi nella Parte_1
misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- II)Condanna altresì in solido
[...]
e Controparte_18 CP_3
a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio , che
[...] Parte_1
si liquidano in € 545,00 per spese ed € 5.438,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, nonché €244,00 per ctp
- III)Condanna altresì in solido
[...]
e Controparte_18 CP_3
a rimborsare a le spese di assistenza stragiudiziale che si
[...] Parte_1
liquidano nella somma onnicomprensiva di € 5800,00 per compensi professionali,
- IV)Condanna altresì in solido
[...]
e Controparte_18 CP_3
a rimborsare a le spese di negoziazione assistita che si
[...] Parte_1 liquidano in € 804 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge
-V)Addebita in via definitiva le spese della CTU, come liquidate in ordinanza di conferimento di incarico, sulle parti convenute
[...]
e Controparte_18
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Pavia, 2 maggio 2025
Il Giudice
Cameli Renato
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