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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2180/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2180/2020 promossa da:
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lanzolla Nicola
Bartolo, giusta procura in atti;
ATTORE contro e , rappresentate e difese dall'avv. D'Agosto CP_2 CP_3
Andrea, giusta procura in atti;
in persona del Controparte_4 CP_5
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12/03/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. – La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve pagina 1 di 13 limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
II. – La (d'ora Controparte_1 innanzi, per brevità, anche soltanto la BANCA) ha riassunto il giudizio di merito a seguito della sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.
770/2015 R.G.E. promossa dall'istituto di credito in danno di CP_2
(debitrice esecutata) e nei confronti di (terza datrice di ipoteca), CP_3 per il recupero coattivo della somma precettata di euro 113.018,22, oltre interessi, dovuta in forza del contratto di mutuo ipotecario del 9/3/2012 (doc. 2 prod. stipulato in a rogito del notaio CP_1 Controparte_1 Persona_1 notaio in Acquaviva delle Fonti, Rep. 181, Racc. 118., in virtù della risoluzione del rapporto negoziale per morosità della mutuataria.
Il G.E., accogliendo la doglianza della parte opponente sul Parte_1 punto, ha ritenuti sussistenti i gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva, alla luce della denunziata usurarietà del tasso di mora contrattualmente previsto.
Introducendo il presente giudizio, la ha chiesto l'accertamento e la CP_1 declaratoria della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva, con conseguente rigetto delle istanze proposte dalla debitrice esecutata e dalla terza datrice di ipoteca in sede di opposizione esecutiva.
L'attrice in riassunzione ha altresì evocato in giudizio il
[...]
, allegando di aver fatto affidamento, al momento Controparte_4 della stipula del mutuo per cui è causa, sulla legittimità del contenuto dei decreti trimestrali emanati dal in tema di usura e affermando CP_4 conseguentemente che eventuali conseguenze pregiudizievoli che la CP_1 dovesse patire in dipendenza dell'osservanza delle statuizioni contenute nei decreti ministeriali comporterebbero il sorgere di responsabilità per risarcimento danni in capo al medesimo ex art. 2043 c.c., da cui la ha CP_4 CP_1 pertanto chiesto di essere manlevata e tenuta indenne.
pagina 2 di 13 III. – Costituendosi in giudizio, e hanno chiesto affermarsi CP_2 CP_3
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere in executivis, in forza della dedotta nullità e illiceità delle pattuizioni usurarie contenute nel contratto di mutuo, con conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito e condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
IV. – Costituendosi in giudizio, il Controparte_6 ha eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa operata dall'attrice
[...] in riassunzione nella presente fase di merito, instando comunque per il rigetto dell'opposizione spiegata dalla debitrice opponente.
V. – Rigettata la richiesta di C.T.U. formulata dalla originaria parte opponente, la causa, istruita documentalmente, è infine pervenuta all'udienza del
12/03/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
VI. – L'opposizione originariamente proposta dalla parte opponente
è infondata e merita le sorti del rigetto, con conseguente Parte_1 affermazione del diritto della BANCA creditrice di procedere in executivis per il recupero coattivo della somma precettata in virtù del contratto di mutuo ipotecario stipulato inter partes.
VI.1. – Segnatamente, quanto alla denunciata usurarietà del tasso di mora convenzionalmente previsto – posta alla base del ricorso in opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. introduttivo della fase sommaria dinanzi al G.E. – deve osservarsi quanto segue.
In sintesi, l'opponente lamentava che il contratto di mutuo a fondamento della procedura esecutiva prevedeva un tasso corrispettivo del 6,297% e moratorio del 9,297% (art. 4) a fronte di un tasso-soglia dell'8,2875%.
Va rammentato, in proposito, che il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, a fronte di pronunce contrastanti emesse tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, con la sentenza n. 19597 del 18/09/2020, ha affermato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia
pagina 3 di 13 somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art.
2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f)
e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
In particolare, la S.C., affermata l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, ha elaborato i criteri per determinare il tasso soglia da applicare alla tipologia degli interessi moratori, nel rispetto del principio di simmetria fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, affermando che “l'esigenza del rispetto di tale principio … ben può essere soddisfatta mediante il ricorso a criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”. La rilevazione ministeriale cui viene fatto riferimento è quella della Banca d'Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, la quale può fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite che comprenda siffatta maggiorazione. Sulla base di tale rilevazione la S.C. ha individuato il limite degli pagina 4 di 13 interessi moratori affermando che “la soglia comprendente i moratori, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione che pervenga all' entità della soglia massima – la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m. sia degli interessi di mora – onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9), dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della l. n. 108 del 2000, art. 644 cod. pen. e d.m. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il “di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4”.
Secondo il richiamato insegnamento, dunque, qualora l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi saranno illeciti e preclusi, ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Nella specie, applicando queste coordinate interpretative al mutuo ipotecario per cui è causa, vi è che, come condivisibilmente evidenziato dalla relazione di C.T.P. a firma dott.ssa , versata in atti, “il termine di Per_2 raffronto per il tasso di mora è pari a: [(T.E.G.M. +2,1%) *1,25] + 4,00% =
[(3,43% + 2,1%) *1,25] + 4,00% = 10,9125%. Ne consegue che il tasso di mora alla stipula del 9,297% è inferiore al tasso soglia aumentato per la mora del
10,9125%” (doc. 9 prod. BANCA).
Una conclusione, questa, del tutto coerente con gli insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità – di cui non si offrono argomenti per un'eventuale rimeditazione – e che peraltro non risulta neanche adeguatamente avversata dalla originaria parte opponente, che, non a caso, proprio alla luce dell'indirizzo espresso da Cass. Sez. Un. n. 19597/2020, in corso di causa, ha spostato “il tiro” delle doglianze sul diverso profilo della pretesa nullità del piano di ammortamento applicato al rapporto di mutuo per cui è causa (e su cui si è diffusamente incentrata anche la comparsa conclusionale della parte Pt_2
).
[...]
pagina 5 di 13 Ciò vale ad escludere i profili di illegittimità denunciati in sede di opposizione esecutiva.
VI.2. – Quanto alla dedotta nullità del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi sollevata dalla parte in corso di causa, Parte_1 si rileva quanto segue.
I convenuti in riassunzione hanno in particolare contestato l'illegittimità, sub specie di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali e di violazione delle regole di trasparenza bancaria, delle previsioni negoziali relative al regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi che risulterebbe trasfuso nel piano di ammortamento alla francese allegato al contratto di mutuo, rassegnando conclusioni volte ad ottenere la declaratoria di invalidità delle relative clausole contrattuali.
Ora, al riguardo, va innanzitutto rimarcato che secondo il costante indirizzo della Corte di legittimità, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del
07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv.
618875 – 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Se-zioni Unite di questa
Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo,
l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale;
successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226
pagina 6 di 13 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022,
Rv. 664455 - 01).
Nella specie, effettivamente l'opponente non aveva specificamente posto a fondamento della sua originaria opposizione la questione della asserita nullità del piano di ammortamento “alla francese” di cui al contratto di mutuo per cui è causa, essendo il ricorso introduttivo della fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E. incentrato esclusivamente sulla prospettata usurarietà pattizia originaria del ridetto contratto di finanziamento.
Nel merito, la doglianza è comunque da ritenersi infondata.
È infatti pressoché unanime nella giurisprudenza di merito l'esclusione di qualsivoglia conseguenza lato sensu invalidante del titolo esecutivo per effetto di tal genere di ammortamento, dal momento che nessuna nullità dell'obbligazione di pagamento degli interessi convenzionali legittimamente calcolati dalla mutuante nella misura pattuita può derivare da tale sistema di computo;
su tale assetto interpretativo del controverso tema della legittimità della capitalizzazione composta mediante ammortamento “alla francese” si è del resto consolidato nel tempo un formante giurisprudenziale così netto da non richiedere particolari ulteriori illustrazioni (sul punto, è stato infatti efficacemente precisato che
“riguardo la legittimità di tale sistema di ammortamento giova semplicemente ribadire che attraverso tale sistema si prevede un piano di rimborso con rata fissa, in base al quale gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota d'interessi della rata di rimborso. Di qui la non configurabilità di un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, sì che non vi sono interessi scaduti che producono ulteriori interessi”, con la conseguenza che “la deduzione che tale metodologia determini un “anatocismo implicito” ovvero che generi un tasso d'interesse non determinato a mente dell'art. 117, 4° co. TUB è infondata, pur dovendosi prendere atto della sua maggior onerosità rispetto a sistemi di ammortamento alternativi (come quello
c.d. all'italiana). Tale opzione, rientra nella volontà negoziale delle parti e,
pagina 7 di 13 dunque, non può formare oggetto di sindacato giudiziale sulla mera convenienza economica del contratto”: così Trib. Bergamo, n. 1241/2021; in argomento, cfr., per tutti, Trib., Roma, sez. XVII, 06/11/2020, n. 15551, Corte app. Torino, sez. I,
17/09/2020, n. 905, Trib. Lecce 15/09/2020, n. 1947).
Il luogo è poi opportuno per richiamare, a definitivo consolidamento e chiusura del fronte giurisprudenziale sfavorevole alla tesi della opponente, il recente arresto nomofilattico di Cass. SU n.15340/2024 del 29/5/2024, che ha escluso la possibilità di far discendere da un piano di ammortamento "alla francese", come dalla mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, una causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
I principi elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati a tasso fisso sono stati, da ultimo, estesi anche al caso in cui “il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo,
è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”, con l'avvertenza che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento
pagina 8 di 13 riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass., n. 7382/2025)
Alla luce di tali condivisi principi, si trae allora che:
- il regime di ammortamento alla francese è pienamente legittimo nell'ordinamento ed il fatto che esso, per caratteristica fisiologica, comporti il maturare di maggiori interessi rispetto ad altri piani di ammortamento (come quello all'italiana) non può essere considerato illegittimo, poiché contrattualmente pattuito, né alla stregua di un maggior costo del finanziamento da esplicitare in contratto ai sensi dell'art. 117 c. 4 T.U.B.;
- nel caso in cui il contratto di mutuo specifichi in modo chiaro l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato non si ha una ipotesi di indeterminatezza del contratto rilevante ai sensi dell'art. 1346 c.c.;
- non è causa di nullità del contratto neanche l'omessa indicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi (nella specie peraltro specificato,
pagina 9 di 13 mediante l'espressa indicazione della modalità di ammortamento 'alla francese'), in quanto il mutuatario, in sede di contratto, sia stato reso edotto degli elementi caratterizzanti il mutuo ed il suo rischio.
Nel caso di specie, il mutuo in esame disciplinava tutti gli elementi essenziali affinché il mutuatario potesse dirsi reso edotto dei rischi dell'operazione, indicando: l'importo del credito erogato;
la durata del prestito;
la periodicità del rimborso, mensile;
il tasso d'interesse applicato, che seppur pattuito come variabile, è costruito in modo tale da essere determinabile. Va infatti ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, e, nella specie, si osserva che la clausola di tasso fa riferimento a un parametro esterno valido per la costruzione del tasso di interesse variabile, indica la periodicità dei pagamenti e il numero di rate. Al contratto di mutuo per cui è causa risulta altresì allegato il piano di ammortamento (sub allegato “D”).
Va d'altro canto rimarcato che, come chiarito dalla Corte di legittimità,
“l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons..
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti” (Cass. n. 1580/2025).
pagina 10 di 13 Secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2024, inoltre, il contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al contraente di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre
2018, cit., p. 63 e 67); tale è quello in cui risultano assolti gli obblighi informativi a suo carico (anche) tramite il piano di ammortamento allegato al contratto
(come è avvenuto nel caso di specie), in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di credito ai consumatori, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di credito immobiliare ai consumatori).
Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007).
Ne deriva che, il difetto di trasparenza nei rapporti tra Banca mutuante e parte mutuataria, che, tralasciando ogni altra considerazione di merito, è di per sé stesso insuscettibile di configurare l'effetto della caducazione del titolo esecutivo, può, al più, comportare responsabilità contrattuale (e, dunque, solo eventuali obbligazioni risarcitorie) della banca mutuante, come tale irrilevante.
Ne deriva l'infondatezza delle doglianze mosse sul punto.
pagina 11 di 13 Deve essere conseguentemente ribadito il rigetto della richiesta di accertamento peritale formulata dalla esecutata e avente ad oggetto i profili di denunciata illegittimità sin qui scrutinati.
VII. – In accoglimento della domanda proposta dalla BANCA, va dunque affermato il diritto dell'istituto di credito di procedere in executivis nei confronti della mutuataria e della terza datrice di ipoteca CP_2 CP_3
in forza dell'atto di precetto notificato in virtù del mutuo ipotecario per
[...] cui è causa.
Stante la legittimità della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva, vanno conseguentemente respinte le domande restitutorie/risarcitorie proposte dalla originaria parte opponente/convenuta nella presente fase di merito.
VIII. – Il rigetto delle istanze proposte dall'originaria parte opponente esime il vaglio della domanda di manleva formulata dalla nei confronti del CP_1
, da considerarsi dunque assorbita. Controparte_6
IX. – Le spese di lite seguono gli ordinari principi di soccombenza e causalità e sono poste a carico delle originarie opponenti, odierne convenute,
e . CP_2 CP_3
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri aggiornati al D.M. 147/2022, in relazione all'effettiva attività processuale espletata (per la parametri medi, con CP_1 riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per la fase decisoria, in ragione della natura documentale della causa e del carattere riepilogativo degli scritti difensivi finali: fase studio euro 2.552; fase introduttiva euro 1.628; fase istruttoria/trattazione euro 2.835; fase decisionale euro 2.127; per il , parametri minimi: fase studio Controparte_6 euro 1.276; fase introduttiva euro 814; fase istruttoria/trattazione euro 2.835; fase decisionale euro 2.127).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 12 di 13 - ACCERTA e DICHIARA che la Controparte_1
ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...] CP_2
e per la somma precettata di euro 113.018, 22, oltre
[...] CP_3 interessi, in forza del contratto di mutuo ipotecario del 09/03/2012;
- CONDANNA e , in solido, al pagamento delle CP_2 CP_3 spese di lite, liquidate, in favore della Controparte_1
in euro 786 per esborsi e in euro 9.142 per compensi
[...] difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, e, in favore del , in euro 7.052 per Controparte_6 compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA ove dovuti.
Bari, 1 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2180/2020 promossa da:
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lanzolla Nicola
Bartolo, giusta procura in atti;
ATTORE contro e , rappresentate e difese dall'avv. D'Agosto CP_2 CP_3
Andrea, giusta procura in atti;
in persona del Controparte_4 CP_5
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12/03/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. – La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve pagina 1 di 13 limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
II. – La (d'ora Controparte_1 innanzi, per brevità, anche soltanto la BANCA) ha riassunto il giudizio di merito a seguito della sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.
770/2015 R.G.E. promossa dall'istituto di credito in danno di CP_2
(debitrice esecutata) e nei confronti di (terza datrice di ipoteca), CP_3 per il recupero coattivo della somma precettata di euro 113.018,22, oltre interessi, dovuta in forza del contratto di mutuo ipotecario del 9/3/2012 (doc. 2 prod. stipulato in a rogito del notaio CP_1 Controparte_1 Persona_1 notaio in Acquaviva delle Fonti, Rep. 181, Racc. 118., in virtù della risoluzione del rapporto negoziale per morosità della mutuataria.
Il G.E., accogliendo la doglianza della parte opponente sul Parte_1 punto, ha ritenuti sussistenti i gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva, alla luce della denunziata usurarietà del tasso di mora contrattualmente previsto.
Introducendo il presente giudizio, la ha chiesto l'accertamento e la CP_1 declaratoria della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva, con conseguente rigetto delle istanze proposte dalla debitrice esecutata e dalla terza datrice di ipoteca in sede di opposizione esecutiva.
L'attrice in riassunzione ha altresì evocato in giudizio il
[...]
, allegando di aver fatto affidamento, al momento Controparte_4 della stipula del mutuo per cui è causa, sulla legittimità del contenuto dei decreti trimestrali emanati dal in tema di usura e affermando CP_4 conseguentemente che eventuali conseguenze pregiudizievoli che la CP_1 dovesse patire in dipendenza dell'osservanza delle statuizioni contenute nei decreti ministeriali comporterebbero il sorgere di responsabilità per risarcimento danni in capo al medesimo ex art. 2043 c.c., da cui la ha CP_4 CP_1 pertanto chiesto di essere manlevata e tenuta indenne.
pagina 2 di 13 III. – Costituendosi in giudizio, e hanno chiesto affermarsi CP_2 CP_3
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere in executivis, in forza della dedotta nullità e illiceità delle pattuizioni usurarie contenute nel contratto di mutuo, con conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito e condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
IV. – Costituendosi in giudizio, il Controparte_6 ha eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa operata dall'attrice
[...] in riassunzione nella presente fase di merito, instando comunque per il rigetto dell'opposizione spiegata dalla debitrice opponente.
V. – Rigettata la richiesta di C.T.U. formulata dalla originaria parte opponente, la causa, istruita documentalmente, è infine pervenuta all'udienza del
12/03/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
VI. – L'opposizione originariamente proposta dalla parte opponente
è infondata e merita le sorti del rigetto, con conseguente Parte_1 affermazione del diritto della BANCA creditrice di procedere in executivis per il recupero coattivo della somma precettata in virtù del contratto di mutuo ipotecario stipulato inter partes.
VI.1. – Segnatamente, quanto alla denunciata usurarietà del tasso di mora convenzionalmente previsto – posta alla base del ricorso in opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c. introduttivo della fase sommaria dinanzi al G.E. – deve osservarsi quanto segue.
In sintesi, l'opponente lamentava che il contratto di mutuo a fondamento della procedura esecutiva prevedeva un tasso corrispettivo del 6,297% e moratorio del 9,297% (art. 4) a fronte di un tasso-soglia dell'8,2875%.
Va rammentato, in proposito, che il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, a fronte di pronunce contrastanti emesse tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, con la sentenza n. 19597 del 18/09/2020, ha affermato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia
pagina 3 di 13 somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art.
2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f)
e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
In particolare, la S.C., affermata l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, ha elaborato i criteri per determinare il tasso soglia da applicare alla tipologia degli interessi moratori, nel rispetto del principio di simmetria fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, affermando che “l'esigenza del rispetto di tale principio … ben può essere soddisfatta mediante il ricorso a criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”. La rilevazione ministeriale cui viene fatto riferimento è quella della Banca d'Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, la quale può fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite che comprenda siffatta maggiorazione. Sulla base di tale rilevazione la S.C. ha individuato il limite degli pagina 4 di 13 interessi moratori affermando che “la soglia comprendente i moratori, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione che pervenga all' entità della soglia massima – la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m. sia degli interessi di mora – onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9), dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della l. n. 108 del 2000, art. 644 cod. pen. e d.m. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il “di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4”.
Secondo il richiamato insegnamento, dunque, qualora l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi saranno illeciti e preclusi, ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Nella specie, applicando queste coordinate interpretative al mutuo ipotecario per cui è causa, vi è che, come condivisibilmente evidenziato dalla relazione di C.T.P. a firma dott.ssa , versata in atti, “il termine di Per_2 raffronto per il tasso di mora è pari a: [(T.E.G.M. +2,1%) *1,25] + 4,00% =
[(3,43% + 2,1%) *1,25] + 4,00% = 10,9125%. Ne consegue che il tasso di mora alla stipula del 9,297% è inferiore al tasso soglia aumentato per la mora del
10,9125%” (doc. 9 prod. BANCA).
Una conclusione, questa, del tutto coerente con gli insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità – di cui non si offrono argomenti per un'eventuale rimeditazione – e che peraltro non risulta neanche adeguatamente avversata dalla originaria parte opponente, che, non a caso, proprio alla luce dell'indirizzo espresso da Cass. Sez. Un. n. 19597/2020, in corso di causa, ha spostato “il tiro” delle doglianze sul diverso profilo della pretesa nullità del piano di ammortamento applicato al rapporto di mutuo per cui è causa (e su cui si è diffusamente incentrata anche la comparsa conclusionale della parte Pt_2
).
[...]
pagina 5 di 13 Ciò vale ad escludere i profili di illegittimità denunciati in sede di opposizione esecutiva.
VI.2. – Quanto alla dedotta nullità del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi sollevata dalla parte in corso di causa, Parte_1 si rileva quanto segue.
I convenuti in riassunzione hanno in particolare contestato l'illegittimità, sub specie di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali e di violazione delle regole di trasparenza bancaria, delle previsioni negoziali relative al regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi che risulterebbe trasfuso nel piano di ammortamento alla francese allegato al contratto di mutuo, rassegnando conclusioni volte ad ottenere la declaratoria di invalidità delle relative clausole contrattuali.
Ora, al riguardo, va innanzitutto rimarcato che secondo il costante indirizzo della Corte di legittimità, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del
07/08/2013, Rv. 627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv.
618875 – 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Se-zioni Unite di questa
Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo,
l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale;
successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226
pagina 6 di 13 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022,
Rv. 664455 - 01).
Nella specie, effettivamente l'opponente non aveva specificamente posto a fondamento della sua originaria opposizione la questione della asserita nullità del piano di ammortamento “alla francese” di cui al contratto di mutuo per cui è causa, essendo il ricorso introduttivo della fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E. incentrato esclusivamente sulla prospettata usurarietà pattizia originaria del ridetto contratto di finanziamento.
Nel merito, la doglianza è comunque da ritenersi infondata.
È infatti pressoché unanime nella giurisprudenza di merito l'esclusione di qualsivoglia conseguenza lato sensu invalidante del titolo esecutivo per effetto di tal genere di ammortamento, dal momento che nessuna nullità dell'obbligazione di pagamento degli interessi convenzionali legittimamente calcolati dalla mutuante nella misura pattuita può derivare da tale sistema di computo;
su tale assetto interpretativo del controverso tema della legittimità della capitalizzazione composta mediante ammortamento “alla francese” si è del resto consolidato nel tempo un formante giurisprudenziale così netto da non richiedere particolari ulteriori illustrazioni (sul punto, è stato infatti efficacemente precisato che
“riguardo la legittimità di tale sistema di ammortamento giova semplicemente ribadire che attraverso tale sistema si prevede un piano di rimborso con rata fissa, in base al quale gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota d'interessi della rata di rimborso. Di qui la non configurabilità di un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, sì che non vi sono interessi scaduti che producono ulteriori interessi”, con la conseguenza che “la deduzione che tale metodologia determini un “anatocismo implicito” ovvero che generi un tasso d'interesse non determinato a mente dell'art. 117, 4° co. TUB è infondata, pur dovendosi prendere atto della sua maggior onerosità rispetto a sistemi di ammortamento alternativi (come quello
c.d. all'italiana). Tale opzione, rientra nella volontà negoziale delle parti e,
pagina 7 di 13 dunque, non può formare oggetto di sindacato giudiziale sulla mera convenienza economica del contratto”: così Trib. Bergamo, n. 1241/2021; in argomento, cfr., per tutti, Trib., Roma, sez. XVII, 06/11/2020, n. 15551, Corte app. Torino, sez. I,
17/09/2020, n. 905, Trib. Lecce 15/09/2020, n. 1947).
Il luogo è poi opportuno per richiamare, a definitivo consolidamento e chiusura del fronte giurisprudenziale sfavorevole alla tesi della opponente, il recente arresto nomofilattico di Cass. SU n.15340/2024 del 29/5/2024, che ha escluso la possibilità di far discendere da un piano di ammortamento "alla francese", come dalla mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, una causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
I principi elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati a tasso fisso sono stati, da ultimo, estesi anche al caso in cui “il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo,
è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima”, con l'avvertenza che “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento
pagina 8 di 13 riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass., n. 7382/2025)
Alla luce di tali condivisi principi, si trae allora che:
- il regime di ammortamento alla francese è pienamente legittimo nell'ordinamento ed il fatto che esso, per caratteristica fisiologica, comporti il maturare di maggiori interessi rispetto ad altri piani di ammortamento (come quello all'italiana) non può essere considerato illegittimo, poiché contrattualmente pattuito, né alla stregua di un maggior costo del finanziamento da esplicitare in contratto ai sensi dell'art. 117 c. 4 T.U.B.;
- nel caso in cui il contratto di mutuo specifichi in modo chiaro l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato non si ha una ipotesi di indeterminatezza del contratto rilevante ai sensi dell'art. 1346 c.c.;
- non è causa di nullità del contratto neanche l'omessa indicazione del regime composto di capitalizzazione degli interessi (nella specie peraltro specificato,
pagina 9 di 13 mediante l'espressa indicazione della modalità di ammortamento 'alla francese'), in quanto il mutuatario, in sede di contratto, sia stato reso edotto degli elementi caratterizzanti il mutuo ed il suo rischio.
Nel caso di specie, il mutuo in esame disciplinava tutti gli elementi essenziali affinché il mutuatario potesse dirsi reso edotto dei rischi dell'operazione, indicando: l'importo del credito erogato;
la durata del prestito;
la periodicità del rimborso, mensile;
il tasso d'interesse applicato, che seppur pattuito come variabile, è costruito in modo tale da essere determinabile. Va infatti ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, e, nella specie, si osserva che la clausola di tasso fa riferimento a un parametro esterno valido per la costruzione del tasso di interesse variabile, indica la periodicità dei pagamenti e il numero di rate. Al contratto di mutuo per cui è causa risulta altresì allegato il piano di ammortamento (sub allegato “D”).
Va d'altro canto rimarcato che, come chiarito dalla Corte di legittimità,
“l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons..
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti” (Cass. n. 1580/2025).
pagina 10 di 13 Secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2024, inoltre, il contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al contraente di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre
2018, cit., p. 63 e 67); tale è quello in cui risultano assolti gli obblighi informativi a suo carico (anche) tramite il piano di ammortamento allegato al contratto
(come è avvenuto nel caso di specie), in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di credito ai consumatori, prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato”; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di credito immobiliare ai consumatori).
Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007).
Ne deriva che, il difetto di trasparenza nei rapporti tra Banca mutuante e parte mutuataria, che, tralasciando ogni altra considerazione di merito, è di per sé stesso insuscettibile di configurare l'effetto della caducazione del titolo esecutivo, può, al più, comportare responsabilità contrattuale (e, dunque, solo eventuali obbligazioni risarcitorie) della banca mutuante, come tale irrilevante.
Ne deriva l'infondatezza delle doglianze mosse sul punto.
pagina 11 di 13 Deve essere conseguentemente ribadito il rigetto della richiesta di accertamento peritale formulata dalla esecutata e avente ad oggetto i profili di denunciata illegittimità sin qui scrutinati.
VII. – In accoglimento della domanda proposta dalla BANCA, va dunque affermato il diritto dell'istituto di credito di procedere in executivis nei confronti della mutuataria e della terza datrice di ipoteca CP_2 CP_3
in forza dell'atto di precetto notificato in virtù del mutuo ipotecario per
[...] cui è causa.
Stante la legittimità della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva, vanno conseguentemente respinte le domande restitutorie/risarcitorie proposte dalla originaria parte opponente/convenuta nella presente fase di merito.
VIII. – Il rigetto delle istanze proposte dall'originaria parte opponente esime il vaglio della domanda di manleva formulata dalla nei confronti del CP_1
, da considerarsi dunque assorbita. Controparte_6
IX. – Le spese di lite seguono gli ordinari principi di soccombenza e causalità e sono poste a carico delle originarie opponenti, odierne convenute,
e . CP_2 CP_3
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri aggiornati al D.M. 147/2022, in relazione all'effettiva attività processuale espletata (per la parametri medi, con CP_1 riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per la fase decisoria, in ragione della natura documentale della causa e del carattere riepilogativo degli scritti difensivi finali: fase studio euro 2.552; fase introduttiva euro 1.628; fase istruttoria/trattazione euro 2.835; fase decisionale euro 2.127; per il , parametri minimi: fase studio Controparte_6 euro 1.276; fase introduttiva euro 814; fase istruttoria/trattazione euro 2.835; fase decisionale euro 2.127).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 12 di 13 - ACCERTA e DICHIARA che la Controparte_1
ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...] CP_2
e per la somma precettata di euro 113.018, 22, oltre
[...] CP_3 interessi, in forza del contratto di mutuo ipotecario del 09/03/2012;
- CONDANNA e , in solido, al pagamento delle CP_2 CP_3 spese di lite, liquidate, in favore della Controparte_1
in euro 786 per esborsi e in euro 9.142 per compensi
[...] difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, e, in favore del , in euro 7.052 per Controparte_6 compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA ove dovuti.
Bari, 1 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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