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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 4.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°37234/2022 vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Palombo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Geminiani n. 29, giusta delega in calce al presente atto, in virtù di mandato allegato al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, come da delega da intendersi apposta in calce al presente atto, dagli Avv.ti Marco D'Arezzo e Grazia Termite, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, via Ennio Quirino
Visconti n. 20, giusta delega in atti;
-RESISTENTE–
Oggetto: differenze retributive;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 06.10.2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, venendo inquadrato, dall'01.10.2015 al 31.01.2018, nel 3° S livello del Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, con la qualifica di operaio e mansioni di conducente di furgone e, dall'01.02.2018 al
28.02.2021, nel 3° livello del richiamato CCNL di categoria con la medesima qualifica e mansione, con orario di lavoro di 35 ore settimanali per 5 giorni a settimana;
rappresentato che ha lavorato presso la società resistente svolgendo le mansioni di conducente di furgone nella provincia di Latina, Ardea, Torvaianica,
Anzio, Lavinio, Nettuno e Castelli Romani;
dedotto che si è occupato, altresì, del servizio di recupero di rifiuti speciali (aghi e flebo presenti negli appositi contenitori) presso Case di Cura, dei toner presso le tipografie, dei fito farmaci presso le aziende agricole, degli olii vegetali esausti presso le attività di ristorazione, occupandosi anche di attività di disinfestazioni, derattizzazioni e sanificazioni, sempre presso i clienti di esposto che, con comunicazione 02.11.2020, la società Controparte_1
resistente ha rappresentato all'istante la sospensione dell'attività lavorativa dal
02.11.2020 al 02.01.2021 per intervento della cassa integrazione emergenza Covid
19; chiarito che con raccomandata 15.01.2021, ricevuta il 23.01.2021, CP_1
ha gli inviato una lettera di richiamo deducendo che “..da diversi giorni non
[...]
abbiamo riscontro della sua attività lavorativa né tantomeno dei rapporti giornalieri
e dei formulari di ritiro materiale dai clienti…”, immediatamente contestata;
chiarito che successivamente la convenuta ha inviato comunicazione disciplinare ex art. 7
Legge 20.05.1970 n. 370 e provvedimento disciplinare, entrambe datate 04.02.2021; esposto che, con raccomandata a.r. del 16.02.2021, anticipata via pec, pervenuta il
19.02.2021, ha comunicato al sig. provvedimento CP_1 Parte_1
di recesso ex art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché ex art. 2119 c.c.; lamentato che non ha percepito la giusta retribuzione così come prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale dei trasporti, in relazione al relativo 3° S livello di inquadramento, fino al 31.01.2018, e, dall'01.02.2018 al 28.02.2021, al 3° livello di inquadramento del richiamato CCNL di categoria, per la complessiva somma di €.
23.574,71 e con TFR pari ad €. 5.015,69; concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso e per i fatti esposti, contrariis reiectis, accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra ed in persona Parte_1 CP_1
dell'amm.re L.r.p.t. dall'01.10.2015 al 31.01.2018 con inquadramento del lavoratore nel 3° S livello del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione e, dall'01.02.2018 al 28.02.2021, con inquadramento nel 3° livello del richiamato CCNL di categoria, in atti;
accertato e dichiarato che il ricorrente deve ancora percepire la residua somma di euro 23.508,40 per differenze retributive e TFR non pagati, come precisato in premessa e negli allegati conteggi, a cui ci si riporta, in relazione al periodo lavorativo dal 2015 sino al suo licenziamento;
condannare in CP_1
persona dell'amm.re L.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente della residua complessiva somma di € 23.508,40 ancora dovuta per differenze retributive e TFR non pagati come precisato in premessa e negli allegati conteggi, a cui ci si riporta, in relazione al periodo lavorativo dal 2015 sino al suo licenziamento e, in subordine, condannare al pagamento a favore del ricorrente di quella CP_1
diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa sempre per le indicate differenze retributive e TFR maturate dal ricorrente dal 2015 al licenziamento. Il tutto oltre interessi e rivalutazione”, con vittoria di spese.
Si è costituita la società resistente contestando la ricostruzione operata dalla controparte, in particolar modo evidenziando che il ricorrente ha sempre svolto la sua attività lavorativa per le ore indicate dal contratto e con le mansioni in esso specificate. Ha inoltre specificato come il ricorrente abbia percepito i compensi mensili riportati nelle buste paga versate in atti;
concludeva così chiedendo l'integrale rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Istruita per via testimoniale e concesso termine per il deposito di eventuali note scritte, la causa veniva decisa all'udienza odierna con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Emerge dagli atti che il ricorrente è stato assunto dalla convenuta in data 6 ottobre
2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di “autista” ed orario di lavoro part time di 35 ore settimanali (cfr. 8 – all. memoria).
Sul punto, la società datrice di lavoro ha dedotto e documentalmente provato che, in data 28 gennaio 2018, l'orario di lavoro part time è stato, a far data dal 1° gennaio
2018, ulteriormente ridotto a 27,5 ore settimanali (cfr. doc 9 memoria).
Circostanza questa è evincibile anche dalle buste paga consegnate al lavoratore e non contestata da quest'ultimo.
Il ricorrente, tuttavia, ha lamentato di aver sempre osservato un orario lavorativo di
35 ore alla settimana, esattamente 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle
15:00; ore 11 alle ore 15,30, nonostante venisse retribuito sulla base di un orario part- time.
In ordine all'orario effettivamente osservato dal ricorrente, il teste primo escusso,
, collega del ricorrente ha dichiarato “sono a conoscenza dei fatti di Testimone_1
causa in quanto sono dipendete della società resistente dal gennaio 2021 e sono operaio. Io lavoro dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, dalle ore 7/8 fino alle11
o le 12. Conosco il ricorrente, anche lui ha lavorato per la società resistente, ed era un operaio. Abbiamo lavorato insieme poche volte, nel periodo in cui ho iniziato a lavorare nel mese di gennaio 2021. Nelle occasioni in cui ho lavorato con il ricorrente anche lui osservava il mio orario, attaccavamo insieme alle 7/8 del mattino e poi per quanto mi risulta terminava di lavorare assieme a me, non so cosa facesse dopo.
ADR: partivamo da Cisterna alle 7 del mattino per raggiungere le varie destinazioni, io e il ricorrente usavamo lo stesso mezzo per raggiungere i clienti.
ADR: io ho l'agevolazione che mi permette di lasciare il mezzo aziendale che uso per lavorare nel mio garage. Mentre chi non fruisce della mia agevolazione deve lasciare al termine del lavoro il mezzo aziendale presso i locali di , ovvero preso la CP_2
sede della società. ADR: per quello che mi risulta anche il ricorrente aveva la medesima agevolazione per il mezzo aziendale”. Dalla lettura della deposizione emerge subito come la stessa si riferisca ad un periodo strettamente limitato, ovvero dal gennaio 2021, data in cui il teste è stato assunto, al febbraio 2021, quando il ricorrente è stato licenziato. Per di più nulla si evince circa le ore supplementari rivendicate dal ricorrente.
Il teste di parte convenuta ha poi dichiarato “Sono nato a [...] il Testimone_2
22.5.72 e residente a [...] A. Indifferente, sono il responsabile tecnico dei trasporti della società resistente. Non sono il legale rappresentate della società, lo è mia moglie preciso che sono sposato Parte_2
con lei da luglio. Conosco il ricorrente perché è stato dipendente della società ed ha lavorato come autista. Il ricorrente lavorava per 4 ore al giorno, dal 2018, solitamente la mattina, dal lunedì al venerdì. Ciò posso dire in quanto nel 2018, credo a gennaio, abbiamo ricevuto una comunicazione da parte della società che ci segnalava la riduzione dell'orario di lavoro in conseguenza della diminuzione dell'attività. Per quanto riguarda il periodo antecedente al 2018 non ricordo l'orario di lavoro che osservava il ricorrente.
ADR: il ricorrente teneva il mezzo aziendale a casa ed iniziava a lavorare partendo da casa sua e lo riportava a casa al termine del lavoro, questo so perché essendo io una matricola, responsabile tecnico dei trasporti, a fine giornata verificavo che il mezzo aziendale non era rientrato presso la società.”
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali non può ritenersi raggiunta la prova dell'orario supplementare rivendicato dal ricorrente.
Ed infatti, il primo teste ha specificato che, in quelle poche volte in cui ha lavorato insieme al ricorrente, l'ha visto osservare il suo stesso orario di lavoro ossia “Io lavoro dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, dalle ore 7/8 fino alle11 o le 12.”.
Per di più quanto dichiarato dal si riferisce solo a quanto accaduto dal Tes_3 Tes_1
gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, data del licenziamento del ricorrente. Il secondo teste invece ha fatto riferimento ad un orario lavorativo assegnato al ricorrente perfino inferiore a quello non contestato da parte convenuta e risultante dalle buste paga in atti, ovvero di 27,5 ore dal 28.1.2018.
Ebbene le dichiarazioni di entrambe i testimoni sono generiche ed insufficienti a formare il convincimento di questo Giudice e, ulteriormente, a comprovare l'assunto di parte attrice.
Pertanto, va quindi rilevato che la parte ricorrente nulla ha dimostrato in ordine all'orario di lavoro e di conseguenza l'orario accertato rimane quello non contestato dalla convenuta.
È noto, infatti, che “La prova dello svolgimento di lavoro supplementare/straordinario e della sua effettiva entità, grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an” (Tribunale Modena sez. lav.,
16/04/2019, n.65).
Ne deriva che non risulta raggiunta la prova sul numero di ore di lavoro concretamente prestate, tanto da rendere impossibile, ove ritenuto il contrario, una quantificazione non meramente arbitraria di quanto dovuto per le causali indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, alla luce dei principi affermati in merito dalla giurisprudenza di legittimità a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass. n. 16150/2018), non risultante nel caso di specie. Alla luce di quanto sopra anche le somme versate a titolo di Tfr e delle ulteriori voci risultanti dall'ultima busta paga risultano correttamente quantificate in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente.
Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società resistente, che liquida in complessivi euro 2.700, 00, oltre spese generali al 15%, Iva
e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 4.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°37234/2022 vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Palombo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Geminiani n. 29, giusta delega in calce al presente atto, in virtù di mandato allegato al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, come da delega da intendersi apposta in calce al presente atto, dagli Avv.ti Marco D'Arezzo e Grazia Termite, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, via Ennio Quirino
Visconti n. 20, giusta delega in atti;
-RESISTENTE–
Oggetto: differenze retributive;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 06.10.2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, venendo inquadrato, dall'01.10.2015 al 31.01.2018, nel 3° S livello del Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, con la qualifica di operaio e mansioni di conducente di furgone e, dall'01.02.2018 al
28.02.2021, nel 3° livello del richiamato CCNL di categoria con la medesima qualifica e mansione, con orario di lavoro di 35 ore settimanali per 5 giorni a settimana;
rappresentato che ha lavorato presso la società resistente svolgendo le mansioni di conducente di furgone nella provincia di Latina, Ardea, Torvaianica,
Anzio, Lavinio, Nettuno e Castelli Romani;
dedotto che si è occupato, altresì, del servizio di recupero di rifiuti speciali (aghi e flebo presenti negli appositi contenitori) presso Case di Cura, dei toner presso le tipografie, dei fito farmaci presso le aziende agricole, degli olii vegetali esausti presso le attività di ristorazione, occupandosi anche di attività di disinfestazioni, derattizzazioni e sanificazioni, sempre presso i clienti di esposto che, con comunicazione 02.11.2020, la società Controparte_1
resistente ha rappresentato all'istante la sospensione dell'attività lavorativa dal
02.11.2020 al 02.01.2021 per intervento della cassa integrazione emergenza Covid
19; chiarito che con raccomandata 15.01.2021, ricevuta il 23.01.2021, CP_1
ha gli inviato una lettera di richiamo deducendo che “..da diversi giorni non
[...]
abbiamo riscontro della sua attività lavorativa né tantomeno dei rapporti giornalieri
e dei formulari di ritiro materiale dai clienti…”, immediatamente contestata;
chiarito che successivamente la convenuta ha inviato comunicazione disciplinare ex art. 7
Legge 20.05.1970 n. 370 e provvedimento disciplinare, entrambe datate 04.02.2021; esposto che, con raccomandata a.r. del 16.02.2021, anticipata via pec, pervenuta il
19.02.2021, ha comunicato al sig. provvedimento CP_1 Parte_1
di recesso ex art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché ex art. 2119 c.c.; lamentato che non ha percepito la giusta retribuzione così come prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale dei trasporti, in relazione al relativo 3° S livello di inquadramento, fino al 31.01.2018, e, dall'01.02.2018 al 28.02.2021, al 3° livello di inquadramento del richiamato CCNL di categoria, per la complessiva somma di €.
23.574,71 e con TFR pari ad €. 5.015,69; concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso e per i fatti esposti, contrariis reiectis, accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra ed in persona Parte_1 CP_1
dell'amm.re L.r.p.t. dall'01.10.2015 al 31.01.2018 con inquadramento del lavoratore nel 3° S livello del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione e, dall'01.02.2018 al 28.02.2021, con inquadramento nel 3° livello del richiamato CCNL di categoria, in atti;
accertato e dichiarato che il ricorrente deve ancora percepire la residua somma di euro 23.508,40 per differenze retributive e TFR non pagati, come precisato in premessa e negli allegati conteggi, a cui ci si riporta, in relazione al periodo lavorativo dal 2015 sino al suo licenziamento;
condannare in CP_1
persona dell'amm.re L.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente della residua complessiva somma di € 23.508,40 ancora dovuta per differenze retributive e TFR non pagati come precisato in premessa e negli allegati conteggi, a cui ci si riporta, in relazione al periodo lavorativo dal 2015 sino al suo licenziamento e, in subordine, condannare al pagamento a favore del ricorrente di quella CP_1
diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa sempre per le indicate differenze retributive e TFR maturate dal ricorrente dal 2015 al licenziamento. Il tutto oltre interessi e rivalutazione”, con vittoria di spese.
Si è costituita la società resistente contestando la ricostruzione operata dalla controparte, in particolar modo evidenziando che il ricorrente ha sempre svolto la sua attività lavorativa per le ore indicate dal contratto e con le mansioni in esso specificate. Ha inoltre specificato come il ricorrente abbia percepito i compensi mensili riportati nelle buste paga versate in atti;
concludeva così chiedendo l'integrale rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Istruita per via testimoniale e concesso termine per il deposito di eventuali note scritte, la causa veniva decisa all'udienza odierna con la presente contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Emerge dagli atti che il ricorrente è stato assunto dalla convenuta in data 6 ottobre
2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di “autista” ed orario di lavoro part time di 35 ore settimanali (cfr. 8 – all. memoria).
Sul punto, la società datrice di lavoro ha dedotto e documentalmente provato che, in data 28 gennaio 2018, l'orario di lavoro part time è stato, a far data dal 1° gennaio
2018, ulteriormente ridotto a 27,5 ore settimanali (cfr. doc 9 memoria).
Circostanza questa è evincibile anche dalle buste paga consegnate al lavoratore e non contestata da quest'ultimo.
Il ricorrente, tuttavia, ha lamentato di aver sempre osservato un orario lavorativo di
35 ore alla settimana, esattamente 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle
15:00; ore 11 alle ore 15,30, nonostante venisse retribuito sulla base di un orario part- time.
In ordine all'orario effettivamente osservato dal ricorrente, il teste primo escusso,
, collega del ricorrente ha dichiarato “sono a conoscenza dei fatti di Testimone_1
causa in quanto sono dipendete della società resistente dal gennaio 2021 e sono operaio. Io lavoro dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, dalle ore 7/8 fino alle11
o le 12. Conosco il ricorrente, anche lui ha lavorato per la società resistente, ed era un operaio. Abbiamo lavorato insieme poche volte, nel periodo in cui ho iniziato a lavorare nel mese di gennaio 2021. Nelle occasioni in cui ho lavorato con il ricorrente anche lui osservava il mio orario, attaccavamo insieme alle 7/8 del mattino e poi per quanto mi risulta terminava di lavorare assieme a me, non so cosa facesse dopo.
ADR: partivamo da Cisterna alle 7 del mattino per raggiungere le varie destinazioni, io e il ricorrente usavamo lo stesso mezzo per raggiungere i clienti.
ADR: io ho l'agevolazione che mi permette di lasciare il mezzo aziendale che uso per lavorare nel mio garage. Mentre chi non fruisce della mia agevolazione deve lasciare al termine del lavoro il mezzo aziendale presso i locali di , ovvero preso la CP_2
sede della società. ADR: per quello che mi risulta anche il ricorrente aveva la medesima agevolazione per il mezzo aziendale”. Dalla lettura della deposizione emerge subito come la stessa si riferisca ad un periodo strettamente limitato, ovvero dal gennaio 2021, data in cui il teste è stato assunto, al febbraio 2021, quando il ricorrente è stato licenziato. Per di più nulla si evince circa le ore supplementari rivendicate dal ricorrente.
Il teste di parte convenuta ha poi dichiarato “Sono nato a [...] il Testimone_2
22.5.72 e residente a [...] A. Indifferente, sono il responsabile tecnico dei trasporti della società resistente. Non sono il legale rappresentate della società, lo è mia moglie preciso che sono sposato Parte_2
con lei da luglio. Conosco il ricorrente perché è stato dipendente della società ed ha lavorato come autista. Il ricorrente lavorava per 4 ore al giorno, dal 2018, solitamente la mattina, dal lunedì al venerdì. Ciò posso dire in quanto nel 2018, credo a gennaio, abbiamo ricevuto una comunicazione da parte della società che ci segnalava la riduzione dell'orario di lavoro in conseguenza della diminuzione dell'attività. Per quanto riguarda il periodo antecedente al 2018 non ricordo l'orario di lavoro che osservava il ricorrente.
ADR: il ricorrente teneva il mezzo aziendale a casa ed iniziava a lavorare partendo da casa sua e lo riportava a casa al termine del lavoro, questo so perché essendo io una matricola, responsabile tecnico dei trasporti, a fine giornata verificavo che il mezzo aziendale non era rientrato presso la società.”
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali non può ritenersi raggiunta la prova dell'orario supplementare rivendicato dal ricorrente.
Ed infatti, il primo teste ha specificato che, in quelle poche volte in cui ha lavorato insieme al ricorrente, l'ha visto osservare il suo stesso orario di lavoro ossia “Io lavoro dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, dalle ore 7/8 fino alle11 o le 12.”.
Per di più quanto dichiarato dal si riferisce solo a quanto accaduto dal Tes_3 Tes_1
gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, data del licenziamento del ricorrente. Il secondo teste invece ha fatto riferimento ad un orario lavorativo assegnato al ricorrente perfino inferiore a quello non contestato da parte convenuta e risultante dalle buste paga in atti, ovvero di 27,5 ore dal 28.1.2018.
Ebbene le dichiarazioni di entrambe i testimoni sono generiche ed insufficienti a formare il convincimento di questo Giudice e, ulteriormente, a comprovare l'assunto di parte attrice.
Pertanto, va quindi rilevato che la parte ricorrente nulla ha dimostrato in ordine all'orario di lavoro e di conseguenza l'orario accertato rimane quello non contestato dalla convenuta.
È noto, infatti, che “La prova dello svolgimento di lavoro supplementare/straordinario e della sua effettiva entità, grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur, sul presupposto che risulti già provato l'an” (Tribunale Modena sez. lav.,
16/04/2019, n.65).
Ne deriva che non risulta raggiunta la prova sul numero di ore di lavoro concretamente prestate, tanto da rendere impossibile, ove ritenuto il contrario, una quantificazione non meramente arbitraria di quanto dovuto per le causali indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, alla luce dei principi affermati in merito dalla giurisprudenza di legittimità a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass. n. 16150/2018), non risultante nel caso di specie. Alla luce di quanto sopra anche le somme versate a titolo di Tfr e delle ulteriori voci risultanti dall'ultima busta paga risultano correttamente quantificate in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente.
Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società resistente, che liquida in complessivi euro 2.700, 00, oltre spese generali al 15%, Iva
e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti