Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 295 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
Aiello, presso il cui studio in Barrafranca, via Montenero n. 112, è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti
ATTORE
E
P.Iva – C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Alletto e Maria Turco,
presso il cui studio in Caltanissetta al Corso Umberto I n.7 è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
, C.F. , residente in [...] CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con atto di ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_3
ed il Sig. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito CP_2
del sinistro occorsogli in data 22.07.2016, alle ore 13,30 circa. Esponeva l'attore che nell'occorso, mentre trovava presso il cantiere forestale Garlatti intento a riporre lo zaino sul sedile posteriore della sua autovettura, Fiat Punto Grande, TG DY81TN, assicurata con la veniva attinto dalla Fiat Panda, tg AV444TM, condotta e di proprietà del Controparte_4
Sig. . In particolare, riferiva che l'autovettura del si stava allontanando dal CP_2 CP_2
cantiere, quando giunta su una salita si arrestava improvvisamente ed indietreggiava finendo per investirlo. A causa dell'urto l'attore subiva lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Caltanissetta, mentre l'autovettura riportava notevoli danni. Tutto ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- preliminarmente, dire e ritenere proponibile e, quindi, ammissibile l'azione di risarcimento dei
danni introdotta dal Sig. - nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Parte_1
Sig. in ordine alla produzione del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 144 e CP_2
148 Cod. Ass.,condannare la Compagnia Assicurativa con sede in Via Stalingrado, Controparte_1
45 - 40128 Bologna, P.Iva n. , in solido con il Sig. , quale proprietario e conducente del P.IVA_1 CP_2
veicolo Fiat Panda, Tg. AVTM, al risarcimento di tutti i danni cagionati al Sig. ovvero:1) Parte_1
“danno non patrimoniale” per euro € 17.760,70, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo;
2 aumento
del danno biologico, come conseguenza delle lesioni subite, ai sensi dell'art. 139, comma 3 d.lgs 209/2005, nella
misura di euro 3.509,40, pari al 20% del danno biologico sopra determinato o, in via gradata, stabilire il predetto
aumento nella misura non inferiore al 10% del danno biologico complessivo sopra determinato o, in via
ulteriormente gradata, in quell'altra misura maggiore o minore che verrà ritenuta equa e giusta, da includere in
ogni altra voce di danno da qualificare come danno morale e/o esistenziale, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria come per legge;
3) danno materiale al veicolo Fiat Punto, Tg. DY 581 TN, nella misura di euro
3.000,00, quale rimborso delle somme esborsate dall'attore per la riparazione del veicolo o, in caso di
contestazione, nella diversa misura che risulterà dovuta, anche mediante CTU, previo accertamento del nesso causale nel caso di contestazione dell'an; 4) fermo tecnico del veicolo per le causali esposte in narrativa, da
determinarsi equitativamente in euro 200,00; 5) danno da perdita del reddito da lavoro dipendente che, per le
causali e modalità di calcolo esposte in narrativa, ammonta ad euro 6.640,00; 6) danno da perdita del trattamento
di disoccupazione agricola che, in base ai documenti prodotti, alle causali e modalità di calcolo esposte in
narrativa, ammonta ad euro 4.000,00; 7) in ogni caso, il rimborso delle spese per l'assistenza legale determinate
in € 1.000,00 (compresi accessori), come da parcella allegata, ovvero negli importi diversi minori o maggiori
ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.05.21, la convenuta compagnia di assicurazione si costituiva in giudizio per contrastare la fondatezza delle richieste attoree.
Preliminarmente, eccepiva la inoperatività della garanzia e la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, contestava la dinamica del sinistro nonché la quantificazione dei danni lamentati. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti domande: “PIACCIA ALL'ILL.MO
SIG. GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Disattesa ogni contraria istanza eccezione e
difesa. 1) In via preliminare ritenere e dichiarare la inoperatività della garanzia assicurativa per il veicolo tg.
DY581TN assicurato con , atteso che il sinistro stradale per cui è causa si è verificato in area Controparte_5
privata, il tutto per le ragioni meglio esposte in narrativa. Conseguentemente ritenere e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della convenuta e disporre la estromissione dal presente giudizio della Controparte_5
convenuta , per le ragioni meglio esposte in narrativa. Nel merito, senza recesso da quanto Controparte_5
preliminarmente eccepito e dedotto, ritenere e dichiarare che nessun risarcimento è dovuto all'attore Sig. Pt_1
a seguito del sinistro per cui è causa sia per il danno al mezzo di sua proprietà modello Fiat Grande Punto tg.
DY581TN che per le lesioni fisiche asseritamente subite in dipendenza dell'occorso sinistro, che per le ulteriori
voci di spesa e danno richieste, per le ragioni meglio esposte in narrativa. Rigettare ogni altra domanda svolta
dal , istruttoria e di merito, perchè pretestuosa, infondata e non provata. Ritenere e dichiarare che nessuna Pt_1
valenza probatoria può essere riconosciuta al documento di spesa prodotto da parte attrice per le ragioni meglio
esposte in premessa. Ritenere e dichiarare che nessun risarcimento compete a parte attrice per il danno da fermo
tecnico e per ogni altra voce di danno e spesa chiesta in citazione per le ragioni meglio esposte in narrativa.
Ritenere e dichiarare ogni statuizione in considerazione della legge n.27 del 24/3/2012 di conversione, con
modificazioni, del Decreto Legge n.1 del 24 gennaio 2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni) che ha apportato una
rilevante modifica alla formulazione dell'art. 139 commi 1-2 del Codice delle Assicurazione private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209. Conseguentemente rigettare le domande di parte attrice sul punto in
ragione della loro inaccoglibilità. Ritenere e dichiarare che non è dovuto al il risarcimento del danno da Pt_1
incapacità lavorativa generica, incapacità lavorativa specifica, lucro cessante, incapacità lavorativa, aumento
personalizzato del danno - danno morale, danno da perdita del reddito da lavoro dipendente, danno da perdita
del trattamento di disoccupazione agricola, spese di assistenza stragiudiziale ed ogni altra voce di spese e danno
chiesta in citazione per le motivazioni e ragioni analiticamente ed esaustivamente indicate in narrativa. Ritenere
e dichiarare che nulla è dovuto al per spese mediche per le ragioni meglio esposte in narrativa. Ritenere Pt_1
e dichiarare che non è dovuto il cumulo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali atteso che, secondo il
più attuale orientamento giurisprudenziale, i due rimedi rifondono il medesimo danno proveniente dal ritardo.
Rigettare ogni altra domanda svolta dall'attore, istruttoria e di merito, poichè pretestuosa, infondata e non
provata. Ritenere e dichiarare in ogni caso il valore della controversia indicato da parte attrice d il conseguente
petitum va contenuto nello scaglione di valore fino ad € 26.000,00. In subordine ridurre l'ammontare
dell'eventuale risarcimento a quanto di ragione, alla luce di quanto sarà…Con vittoria di spese e compensi del
giudizio.”
Ultimata la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento
del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e,
pertanto, viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , il quale non si è costituito in giudizio, CP_2
nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in giudizio dalla Controparte_6
stante il verificarsi del sinistro in luogo privato, con conseguente esclusione della copertura
[...]
RCA del veicolo Fiat Panda di proprietà del convenuto deve essere respinta in quanto l'ormai CP_2
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definitivamente riconosciuto la piena operatività della copertura assicurativa diretta per il danno da uso di un veicolo conforme alla funzione abituale del mezzo, anche se avvenuto in luoghi privati.
Sul punto, infatti: “La disciplina posta dall'art. 2054 c.c. risulta connessa in modo imprescindibile
con quella dettata in tema di assicurazione obbligatoria Rc auto, come emerge anche dalla normativa
comunitaria. Secondo invalso orientamento giurisprudenziale, il criterio rilevante per determinare
l'ambito di applicazione della copertura assicurativa obbligatoria per la Rca, è l'utilizzazione del
veicolo in modo conforme alla funzione abituale dello stesso. Per l'assicurato-danneggiante, non
vige la copertura assicurativa solo nell'ipotesi di utilizzo del veicolo in contesti particolari o
scollegati dal concetto di circolazione, come stabilito dall'art. 2054 c.c. e dal Codice delle
assicurazioni private. Inoltre, poiché nel concetto di circolazione, rientrano i movimenti effettuati in
ogni spazio in cui il veicolo può essere utilizzato in modo adeguato alla sua funzione abituale, la
copertura assicurativa Rca si applica non solo ai sinistri avvenuti in strade ad uso pubblico, ma
anche in quelle di natura privata, aperte all'utilizzazione di un numero indeterminato di persone”.
(Cass. Sez. Unite n. 1983/2021).
Il principio è stato precisato ulteriormente nella più recente Ordinanza n. 8244/24, laddove la
Suprema Corte, disciplinando un caso analogo, ha precisato che “l'art. 122 cod. ass. Deve essere
interpretato in modo conforme al diritto comunitario, con la conseguenza che per circolazione su
aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere
utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”. Ed ancora: “Il sistema risarcitorio costruito
dall'art. 149 cod. ass. e dal P.R. 18 luglio 2006 n. 254 si fonda su una sorta di accollo ex lege, a
carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito gravante sul responsabile e sull'assicuratore di
quest ultimo” e dunque l'azione promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore la stessa
azione prevista dall'art. 144 cod. ass. alla quale la legge assegna un debitore diverso” (Cass. Ord.
n. 8244/24 e n. 21896/17).
Perciò, nella fattispecie in esame, comunque, riconoscersi pienamente efficace l'operatività della copertura assicurativa del veicolo del e la legittimità della domanda di risarcimento diretto. CP_2 Entrando, invece, nel merito della controversia, deve ritenersi come il sinistro si sia verificato per fatto e colpa esclusivi di CP_7
Tanto premesso, può dirsi provato il fatto storico allegato dall'attore, la cui verificazione, secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo, trova piena conferma nella istruttoria espletata.
In particolare il teste , presente al momento del sinistro, ha confermato la dinamica Testimone_1
del sinistro di cui all'atto di citazione e, quindi, che l'autovettura condotta dal transitando CP_2
lungo la strada che conduce fuori dal cantiere forestale, si arrestava in salita ed indietreggiava finendo per investire tanto l'attore, quanto l'autovettura Fiat Grande Punto di quest'ultimo. In particolare:
“sub 9, confermo la circostanza. Nell'occorso l'attore era in piedi e stava sistemando qualcosa,
credo la borsa nel sedile posteriore.”
Il teste, altresì, ha riferito di aver soccorso l'attore rimasto incastrato tra le due autovetture.
Orbene, la fattispecie in esame è sussumibile al disposto di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c.,
che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Nel presente giudizio, invece, una prova siffatta non è stata raggiunta: l'impossibilità oggettiva, per
, di evitare l'impatto, non è in alcun modo desumibile dagli atti di causa. CP_2
E allora, alla luce del mancato superamento della citata presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., il convenuto va dichiarato responsabile dell'infortunio occorso all'attore. CP_2
Responsabilità che deve ritenersi esclusiva, non essendo emerso, nel corso del presente giudizio,
alcun elemento da cui desumere l'intervento di un concorrente comportamento colposo del . Pt_1
Ciò consente di ritenere integralmente fondata – sotto il profilo dell'an debeatur – la domanda attorea.
Al risarcimento dei suddetti danni deve essere condannata, in solido, anche la Controparte_6
data la pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo e la sussistenza dei requisiti per
[...]
l'accoglimento dell'azione di tipo diretto svolta dall'attore verso la predetta compagnia ai sensi dell'art. 144 D. Lgs. 209/2005. Venendo alla delimitazione dei danni risarcibili, in ordine al danno non patrimoniale, va rilevato che il CTU, dott.ssa ha riconosciuto all'attore: “Esiti di frattura composta Persona_1
branca ileo-pubica dx stabile in soggetto con retrolistesi delle vertebre coccigee- Pregiudizio estetico
lieve gamba destra.”
Il predetto CTU, accertata la compatibilità delle lesioni riportate alla riferita dinamica del sinistro, ha riconosciuto al : “Danno Biologico complessivo nella misura del 5% (cinque). Per quanto Pt_1
attiene al periodo di malattia, in relazione alla tipologia delle lesioni patite ed in accordo con quanto
certificato in atti, appare equo di riconoscere un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni
gg 30 (trenta) ed un periodo di ITP al 75% di giorni 10 (dieci). ITP al 50% di giorni 20 (venti). ITP
al 25%: 20gg (venti).”
Tenuto conto della natura delle lesioni riportate e dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(anni 53) devono liquidarsi, a titolo di invalidità permanente e temporanea, sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. l.gs 209/2005, le seguenti voci: € 5.777,23 per invalidità
permanente, € 1.657,20 per invalidità assoluta, € 414,30 per invalidità parziale al 75%, €. 552,40 per invalidità parziale al 50%, ed € 276,20 per invalidità parziale al 25% e perciò complessivamente in €
8.477,33.
Nulla è dovuto a titolo di danno morale, atteso che, sulla base della giurisprudenza che si è sviluppata a seguito della sentenza a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, deve ritenersi esclusa la possibilità di duplicazione delle poste di danno non patrimoniale. Ne consegue che, a fronte di una mancata dimostrazione della “personalizzazione” del pregiudizio subito non è possibile riconoscere una voce autonoma a titolo di danno morale, dovendo questo ritenersi già compreso nella liquidazione del danno non patrimoniale sulla base dei parametri cui fa riferimento l'art. 139 C.d.A. Infatti, ogni lesione del diritto alla salute comporta necessariamente una sofferenza transeunte fisica o psichica,
che – sulla base di valori medi e presuntivi – è già ricompresa e computata negli importi liquidati quale danno biologico permanente, con la conseguenza che per ottenere il risarcimento di una somma ulteriore a titolo di danno morale – anche in percentuale sul danno biologico, come richiesto dall'attore nel caso di specie – è necessario provare un quid pluris, che nel caso in questione non è
stato dimostrato. Ciò anche alla luce di quanto dichiarato dal CTU: “Inoltre in atto tenuto conto dei
lievissimi esiti funzionali residuati, non sussiste alcuna influenza sulla sfera individuale, sulla sfera
relazionale e sull'espletamento delle normali attività̀ quotidiane.”
E' pacifico, comunque, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni,
vada sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito (Cass. n. 17209/15). E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori,
micropermanenti, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Si osserva, altresì, che sebbene il sinistro occorso all'attore possa configurarsi come infortuno in
Itinere, non risulta il pagamento di alcuna indennità da parte dell' . CP_8
Pertanto, per il danno conseguente alle lesioni riportate va liquidato il complessivo importo di €
8.477,33.
Con riferimento ai danni patrimoniali, all'attore devono riconoscersi le spese mediche documentate,
pari ad € 213,70, così come ritenute congrue e risarcibili dal CTU, nonché le spese per il trasporto con ambulanza, parimenti documentate, per € 180,00.
In relazione al danno patrimoniale, si rileva come il abbia provato l'esistenza e la derivazione Pt_1
causale dei danni riportati dalla autovettura.
Pertanto, all'attore deve riconoscersi la somma di € 3.000,00 di cui alla fattura n. 14 del 29.08.20166,
emessa dalla Autocarrozzeria Messina Carlo, prodotta in atti (Doc. 9 fasc. attore) sulla quale risulta la sottoscritta la dicitura “pagata”.
La fattura prodotta da parte attrice attesta riparazioni di carrozzeria in tutto compatibili che gli esiti del sinistro. Dall'esame dei rilievi fotografici prodotti, riconosciuti e confermati testimonialmente, è
possibile verificare come i danni riportati dall'autovettura siano concentrati nella parte sx dell'autovettura. La fattura agli atti evidenzia come l'intervento di riparazione (ricambi e mano d'opera) abbia riguardato la parte laterale sinistra della Fiat Grande Punto dell'attore. Le voci di spesa riportate dalla fattura in oggetto devono, pertanto, considerarsi congrue in relazione ai danni in concreto accertati.
Il danno fermo tecnico richiesto dall'attore non può essere liquidato considerata la più recente giurisprudenza a mente della quale: “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re
ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta
per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla
stregua del ragionamento presuntivo “(Cass. ord. n. 2738 /22 e Cass. n. 15262/23). Nella fattispecie nessuna spesa risulta dimostrata avendo l'attore solo dedotto di essersi avvalso della collaborazione di terzi nel periodo di indisponibilità dell'auto di famiglia, deduzioni insufficienti per ritenere provato un danno patrimoniale.
All'attore non può riconoscersi né il danno per perdita di lavoro dipendente né il danno per il mancato raggiungimento del requisito contributivo minimo poiché l'istruttoria espletata non consente di ritenere accertato il relativo diritto, né il suo esatto ammontare. A tal fine, infatti, la documentazione prodotta ed i conteggi effettuati in atti non si ritengono dirimenti.
Sul punto si osserva che la Comunicazione di assunzione prot. n. 6357 del 28.06.2016 da parte dell'Assessorato Regionale dell'' Agricoltura, Svil. Rurale e Pesca Mediterranea (doc. 11, fasc.
attore) contemplava un impegno lavorativo di 30 giornate e non già di 101, come dedotto dall'attore.
Inoltre, la sentenza della Corte d' Appello di Caltanissetta n. 340/22 è stata prodotta solo il 29.11.24,
ad istruttoria già ultimata, e, pertanto, il relativo deposito deve ritenersi tardivo ed inammissibile.
Infine, in assenza di idonea prova, neanche le spese della fase stragiudiziale possono essere riconosciute. Infatti, l'attore si è limitata a produrre una parcella per assistenza stragiudiziale senza averla asseverata in giudizio né aver dimostrato l'effettività dell'esborso.
Sull'importo complessivo di € 11.871,03 riconosciuto all'attore, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, debito di valore, sono riconosciuti, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia il 22.07.16, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo. Assorbite le ulteriori questioni.
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in € 3.847,00 di cui €
545,00, per spese ed € 3.302,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, nonché le spese di CTU seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuto il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, ritenuto il convenuto responsabile del sinistro per cui è causa, così provvede: CP_2
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1
di € 11.871,03 oltre interessi come in parte motiva;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in complessivi € 3.847,00 di cui € 545,00, per spese ed € 3.302,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Giuseppe Aiello;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Caltanissetta, il 09 Giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì