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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1154 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 04 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2627/2023 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Maria Grazia Florio, promossa
DA
- (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Filippo Celoria e Avv. Arianna Centuori ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Milano, Piazza San Marco n.1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Gabriele Teodoro Pierni e dell'Avv.
Carmela Privitera ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via
A. Lamarmora n.36
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 13/11/2023.
Per l'appellata: come da memoria difensiva depositata in data 02/02/2024.
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FATTO E DIRITTO
Con atto di appello depositato il 13/11/23 ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 2627/2023 con la quale il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal - dipendente con Pt_1
mansioni di autista dal giugno 2015 fino al 30/01/2021 - ha condannato la convenuta al pagamento di Euro 8.201,23 lordi a titolo di differenze Controparte_1
retributive da orario di lavoro straordinario per gli anni 2018,2019 e 2020, rigettando nel resto il ricorso e condannando la società alle spese di lite e della ctu.
Il Tribunale, espletata la prova testimoniale e disposta la CTU – al fine di determinare le ore di straordinario, in base ai dischi cronotachigrafi degli anni
2018,2019 e 2020 - ha ritenuto che l'attività lavorativa del ricorrente rientrasse nella disciplina, applicategli, dell'art. 11 bis (mansioni discontinue) del ccnl di categoria, che prevede 47 ore di lavoro ordinario (e non le 39 previste dall'art. 11, come chiesto dal ricorrente) - e che, ai fini della quantificazione dello straordinario, potessero essere attendibili solo i dati riportati dai dischi cronotachigrafi che erano presenti limitatamente agli anni dal 2018 al 2020 e quindi – aderendo alle risultanze della relativa CTU - ha quantificato la condanna in Euro 8.201,23; rigettava infine la domanda di risarcimento del danno da usura psico fisica “non avendo il ricorrente specificamente allegato e dedotto né l'illegittimità della condotta datoriale né il nesso causale fra tale comportamento ed il danno conseguente”.
L'appellante censura la sentenza con plurimi motivi. Ribadisce la continuità dell'orario lavorativo sotto diversi profili: deduce l'errata interpretazione del ccnl, evidenziando che il testo dell'accordo di rinnovo del 2017 subordina l'applicazione del regime delle 47 ore a verifiche delle condizioni di discontinuità attraverso condivisione tra le OO.SS., a riprova che “l'orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti è di 39 ore” (art. 11 CCNL ) e che l'applicazione del regime orario di
47 ore di lavoro settimanale di cui all'art.11-bis costituisce l'eccezione e necessita di una verifica circa la sussistenza delle ragioni organizzative che giustificano l'allungamento dell'orario lavorativo (secondo le modalità descritte dal CCNL) e in questo caso detta verifica non c è stata.
Inoltre, ai fini della discontinuità, gli “oggettivi vincoli di organizzazione” e le
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“pause riposi ed inattività” – precisate nell'art. 11 bis - sono componenti imprescindibili, posto che l'allungamento dell'orario settimanale da 39 a 47 ore trova giustificazione proprio nel consentire al datore di usufruire di una prestazione di lavoro “effettivo” quanto più prossima alla durata di una settimana ordinaria.
Precisato che nelle “pause riposi ed inattività” non possono comprendersi i riposi intermedi che devono per legge osservare gli autisti (sia quelli a 39 ore che quelli a
47) e che gli incarichi cd. “di terra” svolti in concreto dal (carico e scarico, Pt_1 facchinaggio) fanno venir meno la “discontinuità” dell'attività, ribadisce che le prove testimoniali e i documenti prodotti abbiano provato lo svolgimento di quelle attività (ulteriori rispetto alla guida) che fanno ricondurre le mansioni alla disciplina dell'orario di lavoro ordinario, ovvero 39 ore. Relativamente alla determinazione delle ore di straordinario l'appellante eccepisce che oltre ai dati dei dischi cronotachigrafi dovevano essere valutati (ricomprendendo anche gli anni 2016 e
2017) le analitiche indicazioni di orari e giorni trascritti nel ricorso e non contestati dalla parte datoriale, gli estratti di google maps, i whatsapp datoriali, le lettere di vettura ed inoltre che le “soste inattive” (mezzo fermo e cronotachigrafo attivo) devono comprendersi all'interno dell'orario di lavoro.
L'appellante contesta inoltre il rigetto della domanda risarcitoria, precisando che il danno da “usura psico fisica” è correlato al superamento dello straordinario massimo e che i referti medici comprovavano il danno;
censura infine la sentenza per non avere disposto il pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute, nonché il pagamento della incidenza delle differenze retributive sul
TFR.
Ha resistito la società appellata con memoria del 02/02/24, insistendo per il rigetto del gravame.
Nel corso del presente grado di giudizio veniva disposta ed espletata una integrazione della C.T.U. sul seguente quesito, posto al consulente nominato Dott.
: “esaminati gli atti e documenti di causa, ed in particolare la CTU Persona_1
già svolta in primo grado, accerti il CTU le ore di straordinario prestate dall'appellante con riferimento alla prestazione lavorativa ordinaria pari a 39h
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settimanali, per il periodo ante 2018 con riferimento alle tabelle trascritte da pag.
26 a pag. 36 del ricorso di primo grado dedotte le pause legali e contrattuali, quantificando le relative differenze retributive e l'incidenza sul TFR e gli istituti differiti per l'intero periodo oggetto di causa.”.
All'udienza del 04 Novembre 2024 la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è parzialmente fondato, alla luce delle motivazioni che seguono.
La corretta valutazione e comparazione delle norme collettive (art. 11 e 11 bis), del contratto di lavoro individuale e delle risultanze probatorie consentono di ritenere applicabile al caso di specie la disciplina dell'art. 11 ccnl Logistica, non potendo l'attività svolta dall'appellante ricondursi alla diversa previsione dell'art. 11 bis che, in virtù dei caratteri di discontinuità della prestazione lavorativa, prevede una deroga alla disciplina ordinaria dell'orario di lavoro settimanale (39 ore) elevandolo alle 47 ore settimanali.
In base all'art. 11 del ccnl applicato, titolato “Orario di lavoro per il personale viaggiante” : L'orario di lavoro ordinario settimanale è stabilito in 39 ore. L'orario ordinario di lavoro del personale viaggiante è distribuito sino ad un massimo di 6 giorni nell'arco della settimana ed è conguagliabile nell'arco di 4 settimane… Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;
in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.”
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L'art. 11 bis del ccnl, applicato, che disciplina l'orario di lavoro del personale viaggiante impiegato invece in mansioni discontinue, prevede “In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE nn. 561/2006 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”. I periodi di pausa, riposo o inattività ivi previsti non coincidono con i cd. riposi intermedi previsti dall'art. 5 D.Lgs 234/2007, che obbligatoriamente devono osservare gli autisti ogni sei ore, sia quelli che lavorano a 39 ore sia gli autisti discontinui impegnati su un orario settimanale di 47 ore.
Il contratto di lavoro del prevedeva, oltre alla attività di guida, anche la Pt_1
“collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle merci;
manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo assegnato;
operazioni di rifornimento;
pulizia verifica dell'efficienza del veicolo;
accertamenti della sicurezza del carico;
attività amministrative legate alle mansioni di conducente” (cfr. doc. A del fascicolo di primo grado appellante).
Tali ulteriori attività sono quelle contemplate dall' art. 11 su riportato, e non sono invece previste per la tipologia di orario discontinuo ex art. 11 bis, che menziona i
“periodi di lavoro” connessi alla sola guida, che devono prestarsi in aggiunta ai periodi di pausa, riposo o inattività, nei limiti delle 47 ore settimanali.
Il confronto tra le declaratorie collettive ed il contratto di lavoro individuale consente
(unitamente alle risultanze istruttorie) di ritenere non discontinue le prestazioni lavorative dell'appellante, in quanto autista addetto ad ulteriori incombenze rispetto alla guida.
In particolare le “ulteriori” mansioni previste nel contratto di lavoro dell'appellante sono state in concreto prestate dallo stesso, come confermate dai testi escussi. Il teste riferiva :” Io e il ricorrente abbiamo svolto la stessa attività, Testimone_1
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eravamo autisti addetti anche al carico/ scarico. In particolare arrivavano container, semirimorchi o casse mobili (come i container però con i teloni), arrivavamo al terminal ferroviario e cominciavamo l'attività a terra, cioè ci recavamo presso gli uffici Ci veniva dato un foglio su cui era indicata la piazzola o la corsia dove andare a ritirare…Spesso, ad esempio a Segrate e a Melzo, dovevamo cercare i container fra gli altri….. Per quanto riguarda i container pieni dovevamo controllare che il sigillo fosse integro, verificare la corrispondenza con il numero a noi indicato dall'ufficio di terra, verificare che non vi fossero danni evidenti oltre a quelli già segnalati. Quando la gru posizionava il container sul camion noi dovevamo chiudere i ganci cd. Twister. Rispetto ai semirimorchi vi era la stessa procedura per il ritiro, e dovevamo verificare che il cavo che chiudeva il semirimorchio fosse integro, col relativo sigillo. La nostra ispezione riguardava anche lo stato di tutto il semirimorchio e verificare la presenza dei documenti.
Arrivati alla sede di destinazione dovevamo consegnare i documenti all'ufficio…. se nel contratto era inclusa l'attività di facchinaggio, eravamo noi a occuparci dello scarico, altrimenti no. In ogni caso dovevamo assistere alle operazioni di scarico per verificare l'integrità e il numero della merce…..Preciso che al momento dello scarico della merce fuori dal container io ero sul punto di scarico per assistere alle operazioni….. Per alcune ditte dovevamo procedere al caricamento col transpallet elettrico o manuale, per altre dovevamo semplicemente assistere al carico. Arrivati nell'ufficio ci veniva indicato il luogo di consegna e li dovevamo svitare i twister, poi la gru prelevava il container e li metteva a terra… Con il semirimorchio arrivati presso la ditta, toglievamo il cavo intorno al trailer, si sganciavano le cinghie che tenevano il telo, si tiravano i teli, il materiale era legato con delle cinghie che andavano slegate e arrotolate. Le operazioni di carico erano le medesime in ordine inverso ed eravamo noi a dover legare la merce con le stesse cinghie che avevamo in precedenza riposto nel trailer;
terminato il carico dovevamo chiudere il semirimorchio con il cavo d'acciaio e ripartire per il terminal. Arrivati al terminal di destinazione indicatoci dall'ufficio dovevamo sganciare il trailer. Ogni autista conduceva il mezzo da solo e faceva da solo tutte le operazioni manuali che ho elencato…Il lavoro del ricorrente era uguale a quello che facevo io. Lo so perché ci
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sentivamo anche ogni due ore e mi è capitato di assistere alle operazioni di carico
e scarico presso Dhl e quando anche il ricorrente faceva le stesse Persona_2
attività.”. Il teste , anche lui autista alle dipendenze della Testimone_2 CP_1 descriveva le medesime attività dell'altro teste, precisando ulteriormente “andavamo al primo o al secondo punto di scarico indicato nel messaggio whatsapp…..prima dello scarico a volte ci veniva richiesto di pesare la merce, poi si andava nell'ufficio
a consegnare le bolle con il riferimento dello scarico….A questo punto dovevamo aprire le cinghie e tirare il cavo tir, tirare il telone in avanti come da foto al doc.
22. Poi dovevamo tirare le stecche laterali e i piantoni, quindi sganciavamo le cinghie che tenevano insieme la merce e il carrellista iniziava lo scarico fino a metà.
Dopo rimettevamo le stecche e svolgevamo la stessa operazione per l'altra metà del camion. Una volta scaricato tutto si richiudeva il telo, si rimettevano le cinghie e il cavo tir e si ricominciava la stessa procedura sul lato opposto….Per quanto riguarda i container la procedura era la stessa…..per esempio per Lidl dovevamo scaricare noi la merce sempre, mentre a eravamo obbligati a fare noi il Persona_2
carico. Per quanto riguarda le capannine erano delle casse lunghe circa 25 piedi, fatte apposta per il trasporto di lamiera, acciaio e ferro. La procedura era la stessa che ho descritto in precedenza, dovevamo andare in acciaieria, effettuare la pesa, solo che al momento del carico dovevamo tirare in avanti il telo che era un pezzo unico e vi erano dei pezzi di ferro laterali e superiori che dovevamo smontare, poi tiravamo le cinghie e dovevamo ricostruire tutta la capannina. Tolto il telo arrivava la gru che effettuava il carico;
in caso di scarico dovevamo piegare tutto il telo e lasciare le sbarre dentro i buchi delle bobine. Preciso che per le operazioni di carico dovevamo scoprire il teso, fare la pesatura a vuoto, attendere il carico da parte della gru, rimontare il telo e le sbarre, rifare la pesatura a pieno (questo nelle grosse acciaierie come Ilva). Se avesse corrisposto il peso si sarebbe chiuso tutto.
Dovevamo anche verificare il limite di tonnellate consentito……Preciso che io e il ricorrente facevamo queste stesse attività perché la convenuta metteva i lavoratori più grossi e più capaci a svolgerle “.
Quanto emerso nella istruttoria - considerato anche che i testi di parte convenuta, impiegati in ufficio, non avevano conoscenza diretta dei fatti - consente di ritenere
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accertato lo svolgimento di mansioni miste da parte del (le complesse Pt_1 attività “di terra” e quelle di assistenza al carico /scarico e di facchinaggio, come descritte dai testimoni), mansioni che pertanto escludono la natura discontinua della prestazione, che va quindi inquadrata nel regime di orario lavorativo ordinario pari a 39 ore settimanali.
In virtù del detto inquadramento, la determinazione delle ore di straordinario e relativo quantum risultano in parte già elaborate nella CTU svolta in primo grado
(contenente sia il conteggio parametrato a 39 ore, sia quello parametrato sulle 47 ore, quest'ultimo poi accolto dal primo giudice), ma limitatamente agli anni dal 2018 al 2020, in quanto periodi coperti dai cronotachigrafi.
Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, la parte appellante abbia dato prova delle ore lavorative prestate anche negli anni 2016 e 2017, pur non coperti dai tachigrafi presenti invece negli anni successivi.
Infatti il ha specificato (pagg. 25/52 ricorso primo grado) per l'intero Pt_1
perido lavorativo le date ed i giorni della settimana, le destinazioni raggiunte quotidianamente, gli orari di inizio e fine giornata lavorativa, i chilometri complessivamente percorsi nella settimana di riferimento – indicazioni confermate sia dai cronotachigrafi (anni dal 2018 al 2020) sia dagli estratti giornalieri di “google maps” (all. 64 fascicolo di primo grado appellante), sia dalle lettere di vettura e messaggi whatsapp da parte datoriale (all. M e H fascicolo di primo grado appellante). A fronte di tali elementi fattuali, analitici, concordanti e circostanziati, la società appellata non ha minimamente assolto l'onere di specifica contestazione che si impone ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., avendo soltanto e quindi del tutto genericamente dedotto “l'irrilevanza dei settimanali prodotti da controparte da pag
25 a pag 52 essendo di parte e predisposti dal ricorrente”.
Relativamente al quantum delle differenze retributive per orario straordinario spettante al , la consulenza tecnica disposta dal Collegio, le cui risultanze Pt_1
sono complete e condivisibili, ha determinato le somme dovute pari ad Euro
24.039,59, oltre ad Euro 6.071,54 quale incidenza a titolo di 13^, 14^ e TFR.
In particolare il CTU, in conformità al quesito postogli, con corretta metodologia ed esattezza dei calcoli, ha valorizzato le ore di lavoro straordinario con riferimento
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a 5 giorni e con la sola maggiorazione del 30 % , determinando le pause legali e contrattuali (secondo due tabelle: una pausa di 45 minuti consecutivi ogni 4 ore e mezza di guida – quindi per periodi uguali o inferiori a nove ore non maturano i secondi 45 giorni di pausa - oppure con due pause di 15 + 30 minuti in proporzione alle ore lavorate), ottenendo quindi le ore di lavoro effettive, dalle quali ha sottratto le ore di lavoro ordinario (39 ore settimanali) quantificando così le ore di lavoro straordinario;
ha quindi determinato la retribuzione oraria rapportata alla paga base come da buste paga, maggiorata del 30%-
Ritiene il Collegio di condividere il conteggio del CTU posto nella tabella riportante la pausa ogni 4h30 di guida, considerati i tempi e la percorrenza chilometrica percorsa dall'appellante e le modalità di prestazione della attività lavorativa “di terra” che si svolgeva perlopiù all'inizio ed alla fine della giornata.
Non può infine essere accolto il motivo di appello relativo alla domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non risulta assolto l'onere della prova, non risultando allegato e dedotto il nesso causale tra la condotta datoriale ed il presunto danno conseguente.
Alla luce delle motivazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in parziale accoglimento dell'appello proposto, si ridetermina l'importo dovuto dalla società in euro 24.39,59 lordi a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed euro 6071,54 per incidenza sugli istituti differiti e TFR, con conferma delle restanti statuizioni di merito
Le spese di lite del doppio grado (€ 3000,00 per il primo grado, € 4500,00 per l'appello), considerato l'esito complessivo del giudizio, sono compensate per un terzo e poste a carico della per la restante parte, liquidate come Controparte_1
in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022 n. 147; sono poste a carico della stessa le spese di CTU come già liquidate in primo grado e quelle del Controparte_1
presente grado come da decreto separato.
P.Q.M.
In riforma parziale della sentenza del Tribunale di Milano n. 2627/2023 ridetermina le somme dovute dalla in euro 24.039,59 lordi a titolo di Controparte_1
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differenze retributive da orario di lavoro straordinario ed Euro 6071,54 lordi a titolo di differenza 13^, 14^ e T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensate per un terzo le spese del doppio grado di giudizio condanna la società appellata a rifondere all'appellante il residuo pari ad euro 5000,00 oltre spese generali e oneri di legge;
pone definitivamente a carico della appellata le spese di
CTU come già liquidate in primo grado e quelle del presente grado come da separato decreto.
Milano, 04 Novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Silvia Marina Ravazzoni
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N.R.G. 1154 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 04 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2627/2023 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Maria Grazia Florio, promossa
DA
- (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Filippo Celoria e Avv. Arianna Centuori ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Milano, Piazza San Marco n.1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Gabriele Teodoro Pierni e dell'Avv.
Carmela Privitera ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via
A. Lamarmora n.36
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 13/11/2023.
Per l'appellata: come da memoria difensiva depositata in data 02/02/2024.
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FATTO E DIRITTO
Con atto di appello depositato il 13/11/23 ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 2627/2023 con la quale il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal - dipendente con Pt_1
mansioni di autista dal giugno 2015 fino al 30/01/2021 - ha condannato la convenuta al pagamento di Euro 8.201,23 lordi a titolo di differenze Controparte_1
retributive da orario di lavoro straordinario per gli anni 2018,2019 e 2020, rigettando nel resto il ricorso e condannando la società alle spese di lite e della ctu.
Il Tribunale, espletata la prova testimoniale e disposta la CTU – al fine di determinare le ore di straordinario, in base ai dischi cronotachigrafi degli anni
2018,2019 e 2020 - ha ritenuto che l'attività lavorativa del ricorrente rientrasse nella disciplina, applicategli, dell'art. 11 bis (mansioni discontinue) del ccnl di categoria, che prevede 47 ore di lavoro ordinario (e non le 39 previste dall'art. 11, come chiesto dal ricorrente) - e che, ai fini della quantificazione dello straordinario, potessero essere attendibili solo i dati riportati dai dischi cronotachigrafi che erano presenti limitatamente agli anni dal 2018 al 2020 e quindi – aderendo alle risultanze della relativa CTU - ha quantificato la condanna in Euro 8.201,23; rigettava infine la domanda di risarcimento del danno da usura psico fisica “non avendo il ricorrente specificamente allegato e dedotto né l'illegittimità della condotta datoriale né il nesso causale fra tale comportamento ed il danno conseguente”.
L'appellante censura la sentenza con plurimi motivi. Ribadisce la continuità dell'orario lavorativo sotto diversi profili: deduce l'errata interpretazione del ccnl, evidenziando che il testo dell'accordo di rinnovo del 2017 subordina l'applicazione del regime delle 47 ore a verifiche delle condizioni di discontinuità attraverso condivisione tra le OO.SS., a riprova che “l'orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti è di 39 ore” (art. 11 CCNL ) e che l'applicazione del regime orario di
47 ore di lavoro settimanale di cui all'art.11-bis costituisce l'eccezione e necessita di una verifica circa la sussistenza delle ragioni organizzative che giustificano l'allungamento dell'orario lavorativo (secondo le modalità descritte dal CCNL) e in questo caso detta verifica non c è stata.
Inoltre, ai fini della discontinuità, gli “oggettivi vincoli di organizzazione” e le
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“pause riposi ed inattività” – precisate nell'art. 11 bis - sono componenti imprescindibili, posto che l'allungamento dell'orario settimanale da 39 a 47 ore trova giustificazione proprio nel consentire al datore di usufruire di una prestazione di lavoro “effettivo” quanto più prossima alla durata di una settimana ordinaria.
Precisato che nelle “pause riposi ed inattività” non possono comprendersi i riposi intermedi che devono per legge osservare gli autisti (sia quelli a 39 ore che quelli a
47) e che gli incarichi cd. “di terra” svolti in concreto dal (carico e scarico, Pt_1 facchinaggio) fanno venir meno la “discontinuità” dell'attività, ribadisce che le prove testimoniali e i documenti prodotti abbiano provato lo svolgimento di quelle attività (ulteriori rispetto alla guida) che fanno ricondurre le mansioni alla disciplina dell'orario di lavoro ordinario, ovvero 39 ore. Relativamente alla determinazione delle ore di straordinario l'appellante eccepisce che oltre ai dati dei dischi cronotachigrafi dovevano essere valutati (ricomprendendo anche gli anni 2016 e
2017) le analitiche indicazioni di orari e giorni trascritti nel ricorso e non contestati dalla parte datoriale, gli estratti di google maps, i whatsapp datoriali, le lettere di vettura ed inoltre che le “soste inattive” (mezzo fermo e cronotachigrafo attivo) devono comprendersi all'interno dell'orario di lavoro.
L'appellante contesta inoltre il rigetto della domanda risarcitoria, precisando che il danno da “usura psico fisica” è correlato al superamento dello straordinario massimo e che i referti medici comprovavano il danno;
censura infine la sentenza per non avere disposto il pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute, nonché il pagamento della incidenza delle differenze retributive sul
TFR.
Ha resistito la società appellata con memoria del 02/02/24, insistendo per il rigetto del gravame.
Nel corso del presente grado di giudizio veniva disposta ed espletata una integrazione della C.T.U. sul seguente quesito, posto al consulente nominato Dott.
: “esaminati gli atti e documenti di causa, ed in particolare la CTU Persona_1
già svolta in primo grado, accerti il CTU le ore di straordinario prestate dall'appellante con riferimento alla prestazione lavorativa ordinaria pari a 39h
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settimanali, per il periodo ante 2018 con riferimento alle tabelle trascritte da pag.
26 a pag. 36 del ricorso di primo grado dedotte le pause legali e contrattuali, quantificando le relative differenze retributive e l'incidenza sul TFR e gli istituti differiti per l'intero periodo oggetto di causa.”.
All'udienza del 04 Novembre 2024 la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è parzialmente fondato, alla luce delle motivazioni che seguono.
La corretta valutazione e comparazione delle norme collettive (art. 11 e 11 bis), del contratto di lavoro individuale e delle risultanze probatorie consentono di ritenere applicabile al caso di specie la disciplina dell'art. 11 ccnl Logistica, non potendo l'attività svolta dall'appellante ricondursi alla diversa previsione dell'art. 11 bis che, in virtù dei caratteri di discontinuità della prestazione lavorativa, prevede una deroga alla disciplina ordinaria dell'orario di lavoro settimanale (39 ore) elevandolo alle 47 ore settimanali.
In base all'art. 11 del ccnl applicato, titolato “Orario di lavoro per il personale viaggiante” : L'orario di lavoro ordinario settimanale è stabilito in 39 ore. L'orario ordinario di lavoro del personale viaggiante è distribuito sino ad un massimo di 6 giorni nell'arco della settimana ed è conguagliabile nell'arco di 4 settimane… Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia: - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto;
in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.”
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L'art. 11 bis del ccnl, applicato, che disciplina l'orario di lavoro del personale viaggiante impiegato invece in mansioni discontinue, prevede “In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE nn. 561/2006 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”. I periodi di pausa, riposo o inattività ivi previsti non coincidono con i cd. riposi intermedi previsti dall'art. 5 D.Lgs 234/2007, che obbligatoriamente devono osservare gli autisti ogni sei ore, sia quelli che lavorano a 39 ore sia gli autisti discontinui impegnati su un orario settimanale di 47 ore.
Il contratto di lavoro del prevedeva, oltre alla attività di guida, anche la Pt_1
“collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle merci;
manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo assegnato;
operazioni di rifornimento;
pulizia verifica dell'efficienza del veicolo;
accertamenti della sicurezza del carico;
attività amministrative legate alle mansioni di conducente” (cfr. doc. A del fascicolo di primo grado appellante).
Tali ulteriori attività sono quelle contemplate dall' art. 11 su riportato, e non sono invece previste per la tipologia di orario discontinuo ex art. 11 bis, che menziona i
“periodi di lavoro” connessi alla sola guida, che devono prestarsi in aggiunta ai periodi di pausa, riposo o inattività, nei limiti delle 47 ore settimanali.
Il confronto tra le declaratorie collettive ed il contratto di lavoro individuale consente
(unitamente alle risultanze istruttorie) di ritenere non discontinue le prestazioni lavorative dell'appellante, in quanto autista addetto ad ulteriori incombenze rispetto alla guida.
In particolare le “ulteriori” mansioni previste nel contratto di lavoro dell'appellante sono state in concreto prestate dallo stesso, come confermate dai testi escussi. Il teste riferiva :” Io e il ricorrente abbiamo svolto la stessa attività, Testimone_1
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eravamo autisti addetti anche al carico/ scarico. In particolare arrivavano container, semirimorchi o casse mobili (come i container però con i teloni), arrivavamo al terminal ferroviario e cominciavamo l'attività a terra, cioè ci recavamo presso gli uffici Ci veniva dato un foglio su cui era indicata la piazzola o la corsia dove andare a ritirare…Spesso, ad esempio a Segrate e a Melzo, dovevamo cercare i container fra gli altri….. Per quanto riguarda i container pieni dovevamo controllare che il sigillo fosse integro, verificare la corrispondenza con il numero a noi indicato dall'ufficio di terra, verificare che non vi fossero danni evidenti oltre a quelli già segnalati. Quando la gru posizionava il container sul camion noi dovevamo chiudere i ganci cd. Twister. Rispetto ai semirimorchi vi era la stessa procedura per il ritiro, e dovevamo verificare che il cavo che chiudeva il semirimorchio fosse integro, col relativo sigillo. La nostra ispezione riguardava anche lo stato di tutto il semirimorchio e verificare la presenza dei documenti.
Arrivati alla sede di destinazione dovevamo consegnare i documenti all'ufficio…. se nel contratto era inclusa l'attività di facchinaggio, eravamo noi a occuparci dello scarico, altrimenti no. In ogni caso dovevamo assistere alle operazioni di scarico per verificare l'integrità e il numero della merce…..Preciso che al momento dello scarico della merce fuori dal container io ero sul punto di scarico per assistere alle operazioni….. Per alcune ditte dovevamo procedere al caricamento col transpallet elettrico o manuale, per altre dovevamo semplicemente assistere al carico. Arrivati nell'ufficio ci veniva indicato il luogo di consegna e li dovevamo svitare i twister, poi la gru prelevava il container e li metteva a terra… Con il semirimorchio arrivati presso la ditta, toglievamo il cavo intorno al trailer, si sganciavano le cinghie che tenevano il telo, si tiravano i teli, il materiale era legato con delle cinghie che andavano slegate e arrotolate. Le operazioni di carico erano le medesime in ordine inverso ed eravamo noi a dover legare la merce con le stesse cinghie che avevamo in precedenza riposto nel trailer;
terminato il carico dovevamo chiudere il semirimorchio con il cavo d'acciaio e ripartire per il terminal. Arrivati al terminal di destinazione indicatoci dall'ufficio dovevamo sganciare il trailer. Ogni autista conduceva il mezzo da solo e faceva da solo tutte le operazioni manuali che ho elencato…Il lavoro del ricorrente era uguale a quello che facevo io. Lo so perché ci
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sentivamo anche ogni due ore e mi è capitato di assistere alle operazioni di carico
e scarico presso Dhl e quando anche il ricorrente faceva le stesse Persona_2
attività.”. Il teste , anche lui autista alle dipendenze della Testimone_2 CP_1 descriveva le medesime attività dell'altro teste, precisando ulteriormente “andavamo al primo o al secondo punto di scarico indicato nel messaggio whatsapp…..prima dello scarico a volte ci veniva richiesto di pesare la merce, poi si andava nell'ufficio
a consegnare le bolle con il riferimento dello scarico….A questo punto dovevamo aprire le cinghie e tirare il cavo tir, tirare il telone in avanti come da foto al doc.
22. Poi dovevamo tirare le stecche laterali e i piantoni, quindi sganciavamo le cinghie che tenevano insieme la merce e il carrellista iniziava lo scarico fino a metà.
Dopo rimettevamo le stecche e svolgevamo la stessa operazione per l'altra metà del camion. Una volta scaricato tutto si richiudeva il telo, si rimettevano le cinghie e il cavo tir e si ricominciava la stessa procedura sul lato opposto….Per quanto riguarda i container la procedura era la stessa…..per esempio per Lidl dovevamo scaricare noi la merce sempre, mentre a eravamo obbligati a fare noi il Persona_2
carico. Per quanto riguarda le capannine erano delle casse lunghe circa 25 piedi, fatte apposta per il trasporto di lamiera, acciaio e ferro. La procedura era la stessa che ho descritto in precedenza, dovevamo andare in acciaieria, effettuare la pesa, solo che al momento del carico dovevamo tirare in avanti il telo che era un pezzo unico e vi erano dei pezzi di ferro laterali e superiori che dovevamo smontare, poi tiravamo le cinghie e dovevamo ricostruire tutta la capannina. Tolto il telo arrivava la gru che effettuava il carico;
in caso di scarico dovevamo piegare tutto il telo e lasciare le sbarre dentro i buchi delle bobine. Preciso che per le operazioni di carico dovevamo scoprire il teso, fare la pesatura a vuoto, attendere il carico da parte della gru, rimontare il telo e le sbarre, rifare la pesatura a pieno (questo nelle grosse acciaierie come Ilva). Se avesse corrisposto il peso si sarebbe chiuso tutto.
Dovevamo anche verificare il limite di tonnellate consentito……Preciso che io e il ricorrente facevamo queste stesse attività perché la convenuta metteva i lavoratori più grossi e più capaci a svolgerle “.
Quanto emerso nella istruttoria - considerato anche che i testi di parte convenuta, impiegati in ufficio, non avevano conoscenza diretta dei fatti - consente di ritenere
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accertato lo svolgimento di mansioni miste da parte del (le complesse Pt_1 attività “di terra” e quelle di assistenza al carico /scarico e di facchinaggio, come descritte dai testimoni), mansioni che pertanto escludono la natura discontinua della prestazione, che va quindi inquadrata nel regime di orario lavorativo ordinario pari a 39 ore settimanali.
In virtù del detto inquadramento, la determinazione delle ore di straordinario e relativo quantum risultano in parte già elaborate nella CTU svolta in primo grado
(contenente sia il conteggio parametrato a 39 ore, sia quello parametrato sulle 47 ore, quest'ultimo poi accolto dal primo giudice), ma limitatamente agli anni dal 2018 al 2020, in quanto periodi coperti dai cronotachigrafi.
Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, la parte appellante abbia dato prova delle ore lavorative prestate anche negli anni 2016 e 2017, pur non coperti dai tachigrafi presenti invece negli anni successivi.
Infatti il ha specificato (pagg. 25/52 ricorso primo grado) per l'intero Pt_1
perido lavorativo le date ed i giorni della settimana, le destinazioni raggiunte quotidianamente, gli orari di inizio e fine giornata lavorativa, i chilometri complessivamente percorsi nella settimana di riferimento – indicazioni confermate sia dai cronotachigrafi (anni dal 2018 al 2020) sia dagli estratti giornalieri di “google maps” (all. 64 fascicolo di primo grado appellante), sia dalle lettere di vettura e messaggi whatsapp da parte datoriale (all. M e H fascicolo di primo grado appellante). A fronte di tali elementi fattuali, analitici, concordanti e circostanziati, la società appellata non ha minimamente assolto l'onere di specifica contestazione che si impone ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., avendo soltanto e quindi del tutto genericamente dedotto “l'irrilevanza dei settimanali prodotti da controparte da pag
25 a pag 52 essendo di parte e predisposti dal ricorrente”.
Relativamente al quantum delle differenze retributive per orario straordinario spettante al , la consulenza tecnica disposta dal Collegio, le cui risultanze Pt_1
sono complete e condivisibili, ha determinato le somme dovute pari ad Euro
24.039,59, oltre ad Euro 6.071,54 quale incidenza a titolo di 13^, 14^ e TFR.
In particolare il CTU, in conformità al quesito postogli, con corretta metodologia ed esattezza dei calcoli, ha valorizzato le ore di lavoro straordinario con riferimento
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a 5 giorni e con la sola maggiorazione del 30 % , determinando le pause legali e contrattuali (secondo due tabelle: una pausa di 45 minuti consecutivi ogni 4 ore e mezza di guida – quindi per periodi uguali o inferiori a nove ore non maturano i secondi 45 giorni di pausa - oppure con due pause di 15 + 30 minuti in proporzione alle ore lavorate), ottenendo quindi le ore di lavoro effettive, dalle quali ha sottratto le ore di lavoro ordinario (39 ore settimanali) quantificando così le ore di lavoro straordinario;
ha quindi determinato la retribuzione oraria rapportata alla paga base come da buste paga, maggiorata del 30%-
Ritiene il Collegio di condividere il conteggio del CTU posto nella tabella riportante la pausa ogni 4h30 di guida, considerati i tempi e la percorrenza chilometrica percorsa dall'appellante e le modalità di prestazione della attività lavorativa “di terra” che si svolgeva perlopiù all'inizio ed alla fine della giornata.
Non può infine essere accolto il motivo di appello relativo alla domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non risulta assolto l'onere della prova, non risultando allegato e dedotto il nesso causale tra la condotta datoriale ed il presunto danno conseguente.
Alla luce delle motivazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in parziale accoglimento dell'appello proposto, si ridetermina l'importo dovuto dalla società in euro 24.39,59 lordi a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario ed euro 6071,54 per incidenza sugli istituti differiti e TFR, con conferma delle restanti statuizioni di merito
Le spese di lite del doppio grado (€ 3000,00 per il primo grado, € 4500,00 per l'appello), considerato l'esito complessivo del giudizio, sono compensate per un terzo e poste a carico della per la restante parte, liquidate come Controparte_1
in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022 n. 147; sono poste a carico della stessa le spese di CTU come già liquidate in primo grado e quelle del Controparte_1
presente grado come da decreto separato.
P.Q.M.
In riforma parziale della sentenza del Tribunale di Milano n. 2627/2023 ridetermina le somme dovute dalla in euro 24.039,59 lordi a titolo di Controparte_1
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differenze retributive da orario di lavoro straordinario ed Euro 6071,54 lordi a titolo di differenza 13^, 14^ e T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensate per un terzo le spese del doppio grado di giudizio condanna la società appellata a rifondere all'appellante il residuo pari ad euro 5000,00 oltre spese generali e oneri di legge;
pone definitivamente a carico della appellata le spese di
CTU come già liquidate in primo grado e quelle del presente grado come da separato decreto.
Milano, 04 Novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Silvia Marina Ravazzoni
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