Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Aula B 0 5 08 0/ 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G.n°19413/99 Composta dai Magistrati: 15587 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron. " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Antonio "Lamorgese -Ud.30.1.2002 " Florindo Minichiello " -Oggetto: " AN M. AN Lavoro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto per diritti APR. 2002 da IACONA Antonio, difeso - per procura speciale a martiCANGELLIERE : FE Di RI con domicilio eletto ricorso dall'avv in Messina, via Pippo Romeo n. 4 presso l'avv. Fabrizio Mobi- lia ricorrente
contro
I.N.P.D.A. P. - ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA per i DIPEN- DENTI dell'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presiden- ها te legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma, via C. Bec- ی سک و E VARIE DCV تو 1 caria n. 29 presso l'avv. Carmela Fiscella che lo difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania n° 3079/98 in data 22-29 settembre 1998 (R.G. 1316/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carmela Fiscella;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del pri- mo motivo del ricorso, assorbimento del secondo e accoglimen- to del terzo. Svolgimento del processo Con sentenza in data 29 settembre 1998, il Tribunale di Cata- nia, rigettando l'appello, confermava la decisione di primo grado, con la quale il Pretore del lavoro del luogo aveva ri- gettato la domanda proposta contro l'INPDAP da IA Anto- nio, già dipendente comunale, per ottenere la riliquidazione dell'indennità premio di servizio con inclusione nella base di calcolo anche degli aumenti stipendiali previsti, per sca- glioni con decorrenza successiva alla data di collocamento a riposo (28 giugno 1990), dal d.p.r. 3 agosto 1990 n. 333, vi- gente a tale data;
compensava interamente tra le parti le spese del grado, ma poneva a carico del pensionato quelle della consulenza tecnica. 2 1 Avverso la sentenza del Tribunale, IA Antonio ricorre per cassazione con tre motivi illustrati anche da memoria. L'INPDAP resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione degli artt. 43 e 46 del d.p.r. 3 agosto 1990 n. 333, in relazione agli artt. 4 e 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152 (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione impugnata, osservando, in particolare, che: a) l'art. 4 della legge n. 152 del 1968 prevede che l'indennità premio di servizio sia calcolata (non sulla re- tribuzione effettivamente erogata ma) sulla retribuzione "contributiva" degli ultimi dodici mesi. La circostanza che l'ente datore di lavoro, all'atto del collocamento a riposo dei lavoratori con diritto a pensione, non abbia versato all'INADEL i contributi anche sulle retribuzioni teoricamente spettanti sino al 31 dicembre 1990, trattenendo dall'indennità premio di servizio la quota per legge a carico del lavoratore, non esclude che i miglioramenti retributivi, di fatto non erogati ma previsti dal d.p.r. n. 333 del 1990, considerarsi retribuzione contributiva ai sensidebbano dell'art. 4 sopra citato;
b) l'art. 46 dello stesso d.p.r. n. 333 del 1990 va interpretato come affermativo della computa- bilità, a favore dei lavoratori collocati a riposo nel trien- nio di vigenza contrattuale, pure dei miglioramenti retribu- tivi previsti in tale arco temporale, benchè di fatto non erogati;
c) i giudici amministrativi, per i lavoratori i cui rapporti sono soggetti alla loro giurisdizione e disciplinati da disposizioni di tenore identico a quello delle norme rile- vanti nella presente controversia, hanno, in effetti, ricono- sciuto la computabilità dell'intero trattamento economico a regime>>, ivi comprese le quote di incremento retributivo ma- turate successivamente al collocamento a riposo, ma pur sem- pre attribuite dal medesimo contratto collettivo vigente al momento di tale evento. Il motivo non è fondato, alla stregua delle considerazioni già svolte, in relazione ad identica o analoga problematica, dalle sentenze di questa Corte 4 ottobre 2000 n. 13222 e 23 novembre 2001 n. 14883, cui il Collegio presta convinta ade- sione. Va quindi ribadito che la previsione (in uso da tempo nella regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro del setto- re pubblico) dell'importo complessivo degli aumenti retribu- tivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con scaglionamento nel tempo degli aumenti stessi con il ri- ferimento alla diverse date di attribuzione di una parte di essi fino al cd. regime definitivo, configura non una "rateizzazione" in senso tecnico о una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva (se cosi fos- l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione de- se, gli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri “anticipi " ed il saldo spet- tante), ma una regolamentazione diretta a produrre, in coin- cidenza con determinate scadenze, successivi incrementi re- tributivi e la nascita della corrispondente obbligazione re- tributiva del datore di lavoro. già espressa nelLa giurisprudenza della Corte si senso che, qualora il dipendente pubblico abbia percepito, prima del collocamento a riposo, solo una parte dei benefici stipendiali previsti complessivamente ma scaglionati nel tem- po dal decreto presidenziale emanato in materia, l'indennità premio di servizio, nella cui base di calcolo deve essere as- sunta la retribuzione effettivamente spettante negli ultimi dodici mesi e per la quale è versata o dovuta la contribuzio- va determinata senza tenere conto degli aumenti retribu- ne, tivi cui il pensionato non ha diritto in quanto previsti per scaglioni successivi alla suddetta messa in quiescenza (Cass. 10 dicembre 1991 n. 13328). Analogo principio è stato affer- mato da Cass. 10 giugno 1997 n. 5200 e 3 ottobre 1998 n. 3822, nonché, proprio con riguardo ai benefici previsti con scaglionamento nel tempo dal d.p.r. 3 agosto 1990 n. 333, da Cass. 19 luglio 1997 n. 6655. Tale orientamento giurisprudenziale va confermato, ri- badendosi che, in generale, i contratti collettivi non posso- no in alcun modo disporre o comunque modificare i rapporti previdenziali, che sono distinti dai rapporti di lavoro, in- tercorrono fra soggetti diversi e sono retti da normative le= S gali inderogabili, salvo che siano abilitati a tanto da una disposizione di legge (come già osservato su analoga questio- ne relativa ai ferrovieri statali: V. Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400). Il che nella fattispecie è sicuramente da esclude- re, venendo in rilievo il potere regolamentare disciplinato dalla cd. legge-quadro sul pubblico impiego all'epoca vigente (1. 1983/n.23), dal cui oggetto poiché l'art. 3 di tale - legge demanda agli accordi collettivi solo il regime retri- butivo>> dell'attività dei pubblici dipendenti esula com- pletamente la materia previdenziale (cui va assegnata, in re- lazione alla natura della prestazione, la disciplina dell'indennità premio di servizio: cfr. Cass. 3 agosto 2001 n. 10753; Id., S.U. 16 novembre 2000 n. 1182, 7 novembre 2000 n. 1152, 26 ottobre 2000 n. 1136). Può aggiungersi che l'estraneità della materia previdenziale all'ambito di opera- tività del suddetto potere regolamentare è pienamente confer- mata dalle successive vicende normative che hanno investito il pubblico impiego. Soltanto con la riforma di cui al d. lgs. n.29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazio- ni, stato stabilito che < in attesa di nuova regolamenta - zione contrattuale della materia resta ferma per i dipenden- ti>> assoggettati alla cosiddetta privatizzazione la disci- plina vigente in materia di trattamento di fine rapporto>> (art. 69, secondo comma, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle di- pendenze delle amministrazioni pubbliche), in questi termini 16 sottraendosi innovativamente (e quindi senza effetti retroat- tivi, espressamente esclusi dalla conferma degli anteriori assetti normativi, in attesa della conclusione dei contratti collettivi destinati a dettare la nuova disciplina) il trat- tamento in questione dall'ambito previdenziale per attrarlo in quello retributivo e farne materia negoziabile a livello collettivo. Deve desumersene che, se davvero il d.p.r. del 1990, anteriore alle riferite innovazioni, avesse inteso in- cidere sulla determinazione dell'indennità premio di servizio in contrasto con la legge che la disciplina in modo confor- - me al principio generale della non computabilità di compensi non spettanti all'atto dell'estinzione del rapporto il giu- dice dovrebbe procedere alla sua disapplicazione per viola- zione dei limiti della potestà normativa secondaria. Ne deri- va l'irrilevanza di un approfondimento delle questioni con- nesse con l'interpretazione delle disposizioni del decreto presidenziale di recepimento dell'accordo collettivo. Né può indurre a mutare indirizzo l'esistenza di pro- nunciati del giudice amministrativo e pensionistico in senso favorevole alla tesi del ricorrente, giacché il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata con riguardo ciascuno ad una certa data costituiscono mere rateizzazioni unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla di un data iniziale di vigenza dell'accordo sindacale recepito in decreto, non può essere assolutamente condiviso, ostandovi le ragioni già esposte e, in particolare, la sicura inesistenza (anteriormente alle previste scadenze) di un'obbligazione re- tributiva del datore di lavoro suscettibile di essere assog- gettata a contribuzione. Del resto, anche ai sensi della di- sciplina comune, dettata dalla legge n. 297 del 1992, che pu- re riconosce qualche spazio d'intervento all'autonomia col- lettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diret- ta ad incrementare il trattamento di fine rapporto con l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della ci- tata legge. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 112 e 132 n. 4 c.p.c.; dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; vizio di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). Il ricorrente ad- debita al Tribunale di non essersi pronunciato sul secondo motivo di appello con il quale esso IA aveva impugnato la sentenza pretorile nella parte in cui aveva (a sua volta) omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda di pagamento di interessi e rivalutazione monetaria connessi al ritardato pagamento delle somme corrisposte (in modo asseritamente in- feriore al dovuto) a titolo di indennità premio di servizio. Il motivo è fondato. Dal ricorso in appello depositato il 9 marzo 1995, che la Corte può esaminare direttamente, es- sendo stato denunciato un error in procedendo, risulta che con il secondo motivo di appello lo IA lamentò che il giudice di prima istanza ha completamente omesso l'esame e la conseguente decisione sulla domanda di risarcimento del danno conseguente al ritardato pagamento delle somme spontaneamente corrisposte prima dell'inoltro del giudizio...>>. Sussiste quindi la violazione di legge denunciata, es- sendosi il Collegio di appello sottratto al potere-dovere di esaminare e pronunciarsi su di uno specifico motivo di impu- gnazione. Conclusivamente, va accolto soltanto il secondo motivo, con rinvio della causa ad altro giudice, designato nella Cor- te d'Appello di Catania, che, nel procedere all'esame del se- condo motivo di appello, provvederà anche in ordine alle spe- se di questo giudizio di legittimità. Il primo motivo va ri- gettato. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel compensare le spese del giudizio di ap- pello, ha posto a suo carico quelle della consulenza tecnica d'ufficio, resta assorbito, in quanto sulle spese del giudi- zio di secondo grado dovrà pronunciarsi nuovamente il giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il se- condo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impu- gnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di 4 Catania. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002. Il Presidente 3 0 3 Iminio Pravaquami 1 A 5 I . S D Il Consigliere estensore S . T , R A N Bruno Battimill O T A L , ' 3 L L A 7 L S O - E E B 8 P IL CANCELLIERE D - I S 1 I D I S 1 Depositato in Cancelleria N A N G T E E S O S G oggi, 10. APR. 2002/ O R I A E G P A B D E E M I E L O , IL CANCELLIERE T A O T A I D R L R T E L I S T E I D G N B E E O R S E