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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/12/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 2 DICEMBRE 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 1747 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, la parte ha depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1747 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
Sigg.re ( ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]
( , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(RM) in Via Marco Simone, 80 e ( ) Parte_3 C.F._3 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliate presso e nello studio dell'Avv. Antonietta Ciarrocchi ( C.F._4 email: in TE, alla via Guido II n. 1, dalla Email_1 quale sono rappresentate e difese, giusta procura in atti
PARTE
ATTRICE
E
Sigg.ri FU , CP_1 Persona_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
, , FU
[...] Controparte_4 CP_5
, FU , FU Per_2 CP_6 Per_3 CP_7
, FU FU Per_3 Persona_1 Per_4 CP_8 Per_4
FU FU Controparte_9 Per_4 CP_10 Per_5
Pag. 2 di 9 FU , FU CP_11 CP_12 Per_2 CP_13
, FU , FU Per_3 CP_14 Per_2 CP_14
, FU , FU Per_3 CP_15 Per_2 CP_15
, FU , FU Per_3 CP_16 Per_2 CP_17
, FU , Per_3 Controparte_18 Persona_6 [...]
FU FU Per_1 Per_4 CP_8 Per_4 Controparte_9
FU FU Per_4 CP_19 Per_4
PARTE
CONVENUTA
Oggetto: usucapione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, le Sig.re e Parte_1 Parte_2 [...] chiedevano al Tribunale di TE di volersi dichiarare, ex art. 1158 cc, Parte_3
l'intervenuta usucapione dei compendi immobiliari, siti nel Comune di AN IA (TE), catastalmente individuati come:
- Foglio 2 Particella 665 Subalterno 21, Rendita Euro 263,39 Categoria C/2a), Classe 2,
Consistenza 85 mq, con dislocazione alla via Silvino Franciosi snc al Piano Terra, con dati di superficie totale di 99 mq;
- Foglio 2 Particella 665 Subalterno 7 Foglio 2 Particella 708, Rendita Euro 557,77
Categoria A/3a), Classe 3, Consistenza 9 vani, con dislocazione alla via Silvino Franciosi n°
13 Piano T-1, con dati di superficie totale pari a 188 mq totale, escluse aree scoperte 183 mq;
Assumevano gli attori di aver avuto su tali beni il possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni. Riferivano anzi di averne goduto sin dall'età infantile, allorquando li abitavano unitamente alle proprie famiglie di origine, senza alcuna contestazione in proposito, o azioni di rivendicazione o spoglio intentate ai loro danni. Ed, anzi, dichiaravano a tutt'oggi di: “esercitare su tali beni il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare e la corte pertinenziale per cui è causa, dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale uniche, vere ed esclusive proprietarie.”
Pag. 3 di 9 Allegavano, infine, come dai registri immobiliari non risultassero trascritte, nel ventennio precedente al giudizio, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.
Pertanto, in data 20 aprile 2023, facevano istanza al Presidente del Tribunale di TE, rappresentando che l'atto introduttivo del giudizio non avrebbe potuto essere notificato, in quanto si era appurato che i soggetti catastalmente risultanti come intestatari dei beni non erano di agevole individuazione e rintraccio. Data l'estrema difficoltà di ricostruire le genealogie e discendenze degli intestatari dei beni e per il considerevole numero degli eredi, chiedevano al capo dell'ufficio giudiziario, previa audizione del Pubblico Ministero, di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c., la notificazione per pubblici proclami dell'atto di citazione e della mediazione obbligatoria.
Tale istanza veniva effettivamente accolta, con provvedimento presidenziale n° 810/2023 in data 15 maggio 2023 (“…autorizza il ricorrente a procedere alla notifica della citazione per pubblici proclami con le modalità previste dall'art. 150 cpc”).
Pertanto, parte attrice provvedeva all'inserzione, a pagina 25 della Gazzetta Ufficiale n° 74 del 24 giugno 2023, dell'avviso dell'avvio del procedimento di mediazione e della richiesta giudiziale di usucapione dei cespiti in precedenza riportati, con espressa indicazione della data di udienza, fissata al 20 dicembre 2023.
Iscritta la causa al ruolo, perveniva alla trattazione della Dott.ssa Silvia Fanesi la quale, in data 23 ottobre 2023, nell'ambito delle verifiche preliminari, visto l'art. 150 comma 4 c.p.c., rilevato che non risultava in atti prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, invitava parte attrice a fornirne prova, ai sensi della richiamata disposizione, entro il
25.10.2023.
L'attore provvedeva al deposito della Gazzetta Ufficiale n° 74/2023, ove risultava la pubblicazione dell'estratto dell'atto introduttivo.
A questo punto il Giudice, considerata ancora non perfezionatasi la notifica, difettando la prova del deposito dell'atto presso la casa comunale e presso la Cancelleria del Giudice ai sensi dell'art. 150 comma 4 c.p.c., disponeva la rinnovazione della stessa, (già in precedenza autorizzata ai sensi dell'art. 150 c.p.c.), assegnando all'uopo termine fino al 20.12.2023 e fissando, per la prima comparizione delle parti e per la trattazione della causa ex art. 183
Pag. 4 di 9 c.p.c., l'udienza al 16/07/2024 rispetto alla quale decorrevano i termini indicati dell'art. 171 ter c.p.c..
Il difensore della parte attrice, pertanto, in data 02 novembre 2023 depositava le ricevute pec in pdf dell'invio dell'atto di usucapione e del decreto di fissazione udienza ai Comuni di
TE e di AN IA e presso la Cancelleria del giudice.
Non vi era costituzione di alcuno dei convenuti.
All'udienza del 16 luglio 2024, tenuta innanzi alla Gop Fazzini, erano ammesse le prove richieste ed il giudizio veniva differito al 16 ottobre 2024, per l'espletamento della prova.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, alle sedute del 5 dicembre 2024 e del 12 febbraio 2025, erano escussi i testi richiesti dall'istante che, all'esito, chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione.
Il Gop disponeva la trasmissione alla titolare del fascicolo, la dottoressa Fanesi.
Quest'ultima, in data 17 febbraio 2025, rilevato che parte attrice “aveva fornito prova dell'avvenuta notifica mediante produzione delle ricevute pec in formato .pdf ed osservato che la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione a mezzo pec deve avvenire, a sua volta, in via telematica mediante deposito dei file relativi all'avvenuta consegna della pec stessa (file . mgs o .eml)” rinviava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.12.2025.
Frattanto, con provvedimento presidenziale n° 60/2025 del 03/10/2025 avente ad oggetto l'“Assegnazione di procedimenti al magistrato applicato ex art. 3, comma 9, secondo e terzo periodo, D.L. 117/2025 ed in conformità alla Circolare del Consiglio Superiore della
Magistratura del 3/9/2025 n. 13834”, il fascicolo de quo risultava assegnato alla scrivente a far data dal 08/10/2025.
Pertanto, all'esito della valutazione della documentazione in atti, la causa era rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni, con termini per note conclusionali e, quindi, viene decisa in data odierna con sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
La notificazione dell'atto introduttivo, in quanto diretto a portare a conoscenza della parte la domanda contro di lei proposta, costituisce adempimento indispensabile ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, condizione necessaria, a sua volta, affinché il giudice possa pronunciare sulla domanda (art. 111 Cost.; art. 101 cod. proc. civ.).
Pag. 5 di 9 L'accertamento della regolarità della notifica costituisce, pertanto, un'operazione sempre dovuta, dovere che riceve un'attenuazione, in ragione della disciplina in materia di sanatoria della nullità, per raggiungimento dello scopo (art. 160 cod. proc. civ.) quando il convenuto compare e si difende. Detta verifica va invece espletata con particolare rigore nel caso, come quello che ci occupa, la controparte non si costituisca in giudizio.
La notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 150 c.p.c., allorquando quella ordinaria sia "sommamente difficile". Ciò o a causa del rilevante numero dei notificandi, ovvero, per la difficoltà di identificare tutti i possibili destinatari.
Le modalità di notificazione previste dall'art. 150 c.p.c. valgono quindi ad assicurare un equo bilanciamento delle contrapposte esigenze, di pari rango costituzionale, di garantire il diritto di azione, nelle ipotesi in cui la notificazione nelle forme ordinarie risulti di "somma difficoltà" e, contestualmente, di comprimere il meno possibile i diritti di difesa e contraddittorio dei convenuti.
Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nel testo vigente, in mancanza di fissazione di diverse ulteriori formalità da parte dell'autorità giudiziaria, la notificazione de quo si effettua mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il processo, e nell'inserzione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ed, a completamento, con il deposito da parte dell'Ufficiale Giudiziario in Cancelleria di copia dell'atto depositato, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta.
In proposito, dalle disposizioni dell'art. 150 c.p.c. risulta “confermato il ruolo che nella stessa deve svolgere, (almeno di norma, salvo diversa decisione autorizzativa), l'ufficiale giudiziario. E' precisato difatti non solo che "in ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficiate giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo" (comma 3), ma anche che "la notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito quanto previsto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede (comma 4)”. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6329 del 23/04/2012 (Rv.
622261 - 01).
E' da dirsi che la mancanza delle formalità prescritte per la notifica per pubblici proclami integra un'ipotesi non già di nullità, bensì di inesistenza della stessa, come tale rilevabile d'ufficio anche dal giudice (cfr. Cass. Civ. n. 519 del 1995). Ebbene, risulta dalla stessa
Pag. 6 di 9 lettura degli atti del giudizio che manca in atti la prova del compimento degli adempimenti richiesti dall'art. 150 cod. proc. civ.
Pertanto è da considerare giuridicamente inesistente la notificazione dell'atto introduttivo, dato che la parte istante, in esecuzione dell'ordine di rinnovazione, ricevuto in data 27 ottobre 2023, si è limitata a depositare la sola pubblicazione effettuata sulla Gazzetta
Ufficiale e, quindi, non ha effettivamente proceduto ad una rituale rinotificazione per pubblici proclami, a norma dell'art. 150 c.p.c..
Sono infatti state depositate in giudizio, a tutto concedere, tre ricevute di avvenuta consegna, in pdf, con le quali la procuratrice degli attori sostiene di aver provveduto, a suo dire, all'invio dell'atto di usucapione e del decreto di fissazione ai Comuni di TE, di
AN IA e presso la Cancelleria del giudice.
Con ciò, del tutto travisando le modalità di deposito previsto dall'art. 150 cpc, le quali chiaramente prevedono l'intervento dell'ufficiale giudiziario, il quale è tenuto ulteriormente, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo ed all'esito dell'attività svolta, al deposito presso la cancelleria del giudice, davanti al quale si procede, della copia dell'atto notificato, in uno con la relazione ed i documenti giustificativi. Ciò, non per mera formalità ma, chiaramente, a fini di garanzia e correttezza della notifica, vista la modalità già compressiva dei diritti di difesa delle parti convenute nel necessitato procedimento per pubblici proclami.
Ed invece, nel caso di specie, risultano effettuati non il deposito presso la casa comunale, a cura del soggetto a ciò legittimato, ma una notifica ad opera del procuratore della parte, “ai sensi della L. N. 53 del 1994”, a mezzo pec, a due indirizzi presumibilmente corrispondenti all'ufficio protocollo degli Enti destinatari. Ed, inoltre, una notifica (in pari data rispetto alle altre) dei medesimi documenti all'indirizzo Email_2
Secondo la Cassazione: “La mancanza delle formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ. per la notificazione per pubblici proclami integra non già la nullità della notificazione stessa, bensì la sua inesistenza, come tale rilevabile d'ufficio anche dal giudice.” Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27520 del
19/12/2011 (Rv. 620324 - 01)
La mancanza del rispetto delle formalità previste comporta pertanto l'impossibilità di determinare il corretto rispetto del criterio dell'integrazione del contraddittorio, considerato il principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente
Pag. 7 di 9 e per il destinatario, come indicato dalla Corte di Cassazione, proprio riguardo all'art. 150 cpc, secondo cui: “La notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 150 cod. proc. civ.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell'ufficio giudiziario - l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009 - Rv.
606820 - 01)
E' poi da rilevare che manchi perfino la prova dell'avvenuta notifica, e cioè di quella eseguita non correttamente. E difatti, degli atti inviati agli uffici comunali sono state depositate solo le ricevute pec di avvenuta consegna in formato .pdf e non anche a mezzo di file . mgs o .eml. Secondo recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione : “In tema di notifica con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati
(ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg";
l'omessa produzione di tali ricevute determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento” Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025 (Rv.
674706 - 01). Ed ancora: “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato
- a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file
"datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf") Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 (Rv. 668164 - 02)
Pag. 8 di 9 Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, che hanno rilievo assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta, verificata la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della citazione, si impone la necessaria declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 291, secondo comma cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla istanza promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1) Dichiara l'estinzione del processo;
2) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo
Si comunichi alle parti.
Così deciso, in TE, il 02.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
Pag. 9 di 9
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 2 DICEMBRE 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 1747 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, la parte ha depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 1747 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
Sigg.re ( ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]
( , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(RM) in Via Marco Simone, 80 e ( ) Parte_3 C.F._3 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliate presso e nello studio dell'Avv. Antonietta Ciarrocchi ( C.F._4 email: in TE, alla via Guido II n. 1, dalla Email_1 quale sono rappresentate e difese, giusta procura in atti
PARTE
ATTRICE
E
Sigg.ri FU , CP_1 Persona_1 Controparte_2
[...] Controparte_3
, , FU
[...] Controparte_4 CP_5
, FU , FU Per_2 CP_6 Per_3 CP_7
, FU FU Per_3 Persona_1 Per_4 CP_8 Per_4
FU FU Controparte_9 Per_4 CP_10 Per_5
Pag. 2 di 9 FU , FU CP_11 CP_12 Per_2 CP_13
, FU , FU Per_3 CP_14 Per_2 CP_14
, FU , FU Per_3 CP_15 Per_2 CP_15
, FU , FU Per_3 CP_16 Per_2 CP_17
, FU , Per_3 Controparte_18 Persona_6 [...]
FU FU Per_1 Per_4 CP_8 Per_4 Controparte_9
FU FU Per_4 CP_19 Per_4
PARTE
CONVENUTA
Oggetto: usucapione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, le Sig.re e Parte_1 Parte_2 [...] chiedevano al Tribunale di TE di volersi dichiarare, ex art. 1158 cc, Parte_3
l'intervenuta usucapione dei compendi immobiliari, siti nel Comune di AN IA (TE), catastalmente individuati come:
- Foglio 2 Particella 665 Subalterno 21, Rendita Euro 263,39 Categoria C/2a), Classe 2,
Consistenza 85 mq, con dislocazione alla via Silvino Franciosi snc al Piano Terra, con dati di superficie totale di 99 mq;
- Foglio 2 Particella 665 Subalterno 7 Foglio 2 Particella 708, Rendita Euro 557,77
Categoria A/3a), Classe 3, Consistenza 9 vani, con dislocazione alla via Silvino Franciosi n°
13 Piano T-1, con dati di superficie totale pari a 188 mq totale, escluse aree scoperte 183 mq;
Assumevano gli attori di aver avuto su tali beni il possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni. Riferivano anzi di averne goduto sin dall'età infantile, allorquando li abitavano unitamente alle proprie famiglie di origine, senza alcuna contestazione in proposito, o azioni di rivendicazione o spoglio intentate ai loro danni. Ed, anzi, dichiaravano a tutt'oggi di: “esercitare su tali beni il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare e la corte pertinenziale per cui è causa, dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale uniche, vere ed esclusive proprietarie.”
Pag. 3 di 9 Allegavano, infine, come dai registri immobiliari non risultassero trascritte, nel ventennio precedente al giudizio, domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.
Pertanto, in data 20 aprile 2023, facevano istanza al Presidente del Tribunale di TE, rappresentando che l'atto introduttivo del giudizio non avrebbe potuto essere notificato, in quanto si era appurato che i soggetti catastalmente risultanti come intestatari dei beni non erano di agevole individuazione e rintraccio. Data l'estrema difficoltà di ricostruire le genealogie e discendenze degli intestatari dei beni e per il considerevole numero degli eredi, chiedevano al capo dell'ufficio giudiziario, previa audizione del Pubblico Ministero, di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c., la notificazione per pubblici proclami dell'atto di citazione e della mediazione obbligatoria.
Tale istanza veniva effettivamente accolta, con provvedimento presidenziale n° 810/2023 in data 15 maggio 2023 (“…autorizza il ricorrente a procedere alla notifica della citazione per pubblici proclami con le modalità previste dall'art. 150 cpc”).
Pertanto, parte attrice provvedeva all'inserzione, a pagina 25 della Gazzetta Ufficiale n° 74 del 24 giugno 2023, dell'avviso dell'avvio del procedimento di mediazione e della richiesta giudiziale di usucapione dei cespiti in precedenza riportati, con espressa indicazione della data di udienza, fissata al 20 dicembre 2023.
Iscritta la causa al ruolo, perveniva alla trattazione della Dott.ssa Silvia Fanesi la quale, in data 23 ottobre 2023, nell'ambito delle verifiche preliminari, visto l'art. 150 comma 4 c.p.c., rilevato che non risultava in atti prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, invitava parte attrice a fornirne prova, ai sensi della richiamata disposizione, entro il
25.10.2023.
L'attore provvedeva al deposito della Gazzetta Ufficiale n° 74/2023, ove risultava la pubblicazione dell'estratto dell'atto introduttivo.
A questo punto il Giudice, considerata ancora non perfezionatasi la notifica, difettando la prova del deposito dell'atto presso la casa comunale e presso la Cancelleria del Giudice ai sensi dell'art. 150 comma 4 c.p.c., disponeva la rinnovazione della stessa, (già in precedenza autorizzata ai sensi dell'art. 150 c.p.c.), assegnando all'uopo termine fino al 20.12.2023 e fissando, per la prima comparizione delle parti e per la trattazione della causa ex art. 183
Pag. 4 di 9 c.p.c., l'udienza al 16/07/2024 rispetto alla quale decorrevano i termini indicati dell'art. 171 ter c.p.c..
Il difensore della parte attrice, pertanto, in data 02 novembre 2023 depositava le ricevute pec in pdf dell'invio dell'atto di usucapione e del decreto di fissazione udienza ai Comuni di
TE e di AN IA e presso la Cancelleria del giudice.
Non vi era costituzione di alcuno dei convenuti.
All'udienza del 16 luglio 2024, tenuta innanzi alla Gop Fazzini, erano ammesse le prove richieste ed il giudizio veniva differito al 16 ottobre 2024, per l'espletamento della prova.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, alle sedute del 5 dicembre 2024 e del 12 febbraio 2025, erano escussi i testi richiesti dall'istante che, all'esito, chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione.
Il Gop disponeva la trasmissione alla titolare del fascicolo, la dottoressa Fanesi.
Quest'ultima, in data 17 febbraio 2025, rilevato che parte attrice “aveva fornito prova dell'avvenuta notifica mediante produzione delle ricevute pec in formato .pdf ed osservato che la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione a mezzo pec deve avvenire, a sua volta, in via telematica mediante deposito dei file relativi all'avvenuta consegna della pec stessa (file . mgs o .eml)” rinviava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.12.2025.
Frattanto, con provvedimento presidenziale n° 60/2025 del 03/10/2025 avente ad oggetto l'“Assegnazione di procedimenti al magistrato applicato ex art. 3, comma 9, secondo e terzo periodo, D.L. 117/2025 ed in conformità alla Circolare del Consiglio Superiore della
Magistratura del 3/9/2025 n. 13834”, il fascicolo de quo risultava assegnato alla scrivente a far data dal 08/10/2025.
Pertanto, all'esito della valutazione della documentazione in atti, la causa era rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni, con termini per note conclusionali e, quindi, viene decisa in data odierna con sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
La notificazione dell'atto introduttivo, in quanto diretto a portare a conoscenza della parte la domanda contro di lei proposta, costituisce adempimento indispensabile ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, condizione necessaria, a sua volta, affinché il giudice possa pronunciare sulla domanda (art. 111 Cost.; art. 101 cod. proc. civ.).
Pag. 5 di 9 L'accertamento della regolarità della notifica costituisce, pertanto, un'operazione sempre dovuta, dovere che riceve un'attenuazione, in ragione della disciplina in materia di sanatoria della nullità, per raggiungimento dello scopo (art. 160 cod. proc. civ.) quando il convenuto compare e si difende. Detta verifica va invece espletata con particolare rigore nel caso, come quello che ci occupa, la controparte non si costituisca in giudizio.
La notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 150 c.p.c., allorquando quella ordinaria sia "sommamente difficile". Ciò o a causa del rilevante numero dei notificandi, ovvero, per la difficoltà di identificare tutti i possibili destinatari.
Le modalità di notificazione previste dall'art. 150 c.p.c. valgono quindi ad assicurare un equo bilanciamento delle contrapposte esigenze, di pari rango costituzionale, di garantire il diritto di azione, nelle ipotesi in cui la notificazione nelle forme ordinarie risulti di "somma difficoltà" e, contestualmente, di comprimere il meno possibile i diritti di difesa e contraddittorio dei convenuti.
Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nel testo vigente, in mancanza di fissazione di diverse ulteriori formalità da parte dell'autorità giudiziaria, la notificazione de quo si effettua mediante il deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il processo, e nell'inserzione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ed, a completamento, con il deposito da parte dell'Ufficiale Giudiziario in Cancelleria di copia dell'atto depositato, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta.
In proposito, dalle disposizioni dell'art. 150 c.p.c. risulta “confermato il ruolo che nella stessa deve svolgere, (almeno di norma, salvo diversa decisione autorizzativa), l'ufficiale giudiziario. E' precisato difatti non solo che "in ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficiate giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo" (comma 3), ma anche che "la notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito quanto previsto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede (comma 4)”. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6329 del 23/04/2012 (Rv.
622261 - 01).
E' da dirsi che la mancanza delle formalità prescritte per la notifica per pubblici proclami integra un'ipotesi non già di nullità, bensì di inesistenza della stessa, come tale rilevabile d'ufficio anche dal giudice (cfr. Cass. Civ. n. 519 del 1995). Ebbene, risulta dalla stessa
Pag. 6 di 9 lettura degli atti del giudizio che manca in atti la prova del compimento degli adempimenti richiesti dall'art. 150 cod. proc. civ.
Pertanto è da considerare giuridicamente inesistente la notificazione dell'atto introduttivo, dato che la parte istante, in esecuzione dell'ordine di rinnovazione, ricevuto in data 27 ottobre 2023, si è limitata a depositare la sola pubblicazione effettuata sulla Gazzetta
Ufficiale e, quindi, non ha effettivamente proceduto ad una rituale rinotificazione per pubblici proclami, a norma dell'art. 150 c.p.c..
Sono infatti state depositate in giudizio, a tutto concedere, tre ricevute di avvenuta consegna, in pdf, con le quali la procuratrice degli attori sostiene di aver provveduto, a suo dire, all'invio dell'atto di usucapione e del decreto di fissazione ai Comuni di TE, di
AN IA e presso la Cancelleria del giudice.
Con ciò, del tutto travisando le modalità di deposito previsto dall'art. 150 cpc, le quali chiaramente prevedono l'intervento dell'ufficiale giudiziario, il quale è tenuto ulteriormente, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo ed all'esito dell'attività svolta, al deposito presso la cancelleria del giudice, davanti al quale si procede, della copia dell'atto notificato, in uno con la relazione ed i documenti giustificativi. Ciò, non per mera formalità ma, chiaramente, a fini di garanzia e correttezza della notifica, vista la modalità già compressiva dei diritti di difesa delle parti convenute nel necessitato procedimento per pubblici proclami.
Ed invece, nel caso di specie, risultano effettuati non il deposito presso la casa comunale, a cura del soggetto a ciò legittimato, ma una notifica ad opera del procuratore della parte, “ai sensi della L. N. 53 del 1994”, a mezzo pec, a due indirizzi presumibilmente corrispondenti all'ufficio protocollo degli Enti destinatari. Ed, inoltre, una notifica (in pari data rispetto alle altre) dei medesimi documenti all'indirizzo Email_2
Secondo la Cassazione: “La mancanza delle formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ. per la notificazione per pubblici proclami integra non già la nullità della notificazione stessa, bensì la sua inesistenza, come tale rilevabile d'ufficio anche dal giudice.” Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27520 del
19/12/2011 (Rv. 620324 - 01)
La mancanza del rispetto delle formalità previste comporta pertanto l'impossibilità di determinare il corretto rispetto del criterio dell'integrazione del contraddittorio, considerato il principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente
Pag. 7 di 9 e per il destinatario, come indicato dalla Corte di Cassazione, proprio riguardo all'art. 150 cpc, secondo cui: “La notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 150 cod. proc. civ.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell'ufficio giudiziario - l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009 - Rv.
606820 - 01)
E' poi da rilevare che manchi perfino la prova dell'avvenuta notifica, e cioè di quella eseguita non correttamente. E difatti, degli atti inviati agli uffici comunali sono state depositate solo le ricevute pec di avvenuta consegna in formato .pdf e non anche a mezzo di file . mgs o .eml. Secondo recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione : “In tema di notifica con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati
(ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg";
l'omessa produzione di tali ricevute determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento” Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025 (Rv.
674706 - 01). Ed ancora: “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato
- a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file
"datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf") Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 (Rv. 668164 - 02)
Pag. 8 di 9 Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, che hanno rilievo assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta, verificata la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della citazione, si impone la necessaria declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 291, secondo comma cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla istanza promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1) Dichiara l'estinzione del processo;
2) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo
Si comunichi alle parti.
Così deciso, in TE, il 02.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
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