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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1695/2019, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Achille Ronda Parte_1
ATTORE contro in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Fulvia Cristofari
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il per ivi sentirlo condannare al risarcimento danni, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 di cui all'art. 2051 c.c., nella misura di € 7.207,40 o nella diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria domanda allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che in data 26.01.2017, in Atri, lungo la via Antonio Finocchi, nelle immediate pertinenze del
[...]
in corrispondenza del civico n. 49, la vettura Nissan Qashqai tg. DW667AD, di proprietà CP_1
pagina 1 di 7 dell'attore, regolarmente posteggiata negli appositi spazi delineati, veniva investita da una massa di neve e ghiaccio staccatasi dal superiore tetto di copertura dell'indicato palazzo, ove si era da diversi giorni depositata e stratificata;
- che il veicolo riportava danni alla carrozzeria interna ed esterna per la cui riparazione si richiedeva una spesa di
€ 6.880,70, come da preventivo di spesa della , a cui andavano aggiunti la spesa pari Controparte_2 ad € 146,40 per l'utilizzo del carro attrezzi per la rimozione e il trasporto dell'automobile in autofficina, come da fattura n. 25 del 28.02.2017, nonché l'esborso di € 976,00 per il noleggio di un veicolo sostitutivo, come da fattura n. 83 del 05.05.2017;
- che il denunciava il sinistro alla propria Compagnia Assicurativa la quale, nella CP_1 CP_3 relazione di stima del 16.03.2017, riteneva congruo valutare il danno per un ammontare complessivo pari ad €
6.085,00;
- che il fosse responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell'omessa osservanza dell'obbligo di CP_1 custodia e manutenzione dell'edificio.
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, Controparte_1 la ripartizione dei danni quantificati ai sensi dell'art. 1127 c.c., rappresentando:
- che il sinistro si era verificato in data 18.01.2017, nel periodo di massima precipitazione nevosa, nonché in concomitanza con quattro scosse di terremoto di elevata entità;
- che le precipitazioni nevose di eccezionale intensità e lo sciame sismico in atto dal 18.01.2017 erano idonei ad integrare il cd. caso fortuito;
- che l'autovettura non era parcheggiata in uno stallo di sosta, ma in corrispondenza della saracinesca di ingresso al garage di proprietà dell'attore, dove non era presente alcuna area di sosta autorizzata;
- che l'attore, nella sua qualità di condomino, aveva omesso di segnalare la situazione.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, giungeva all'udienza del 21.11.2024, ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente, deve essere ribadito il rigetto delle istanze istruttorie, reiterate dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, non avendo la parte allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
pagina 2 di 7 Quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie, ritiene il Tribunale essa debba essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Al riguardo, si osserva che costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. n. 9726/2013; Cass. n. 1769/2012).
Ciò in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. n. 26086/2005).
In altri termini, i tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono costituiti — sul piano causale — dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e — sul versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità — dall'esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che dev'essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.
Ne deriva che tale tipo di responsabilità di natura oggettiva (Cass. n. 21727/2012) è esclusa soltanto dal caso fortuito (Cass. n. 13005/2016), fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Per caso fortuito ex art. 2051 c.c. deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno. In questi termini, la Cassazione ha precisato che il fortuito dovrà essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto. Il fortuito, quindi, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe secondo tale visione prospettica essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia.
Nella nozione di «caso fortuito», con orientamento pacifico, rientrano: a) l'evento imprevisto ed imprevedibile;
b) il fatto del terzo;
c) il fatto della vittima. Invero, il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del pagina 3 di 7 danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
Da ciò consegue che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 13260/2016), mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo, alla sua sfera soggettivo, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. n. 11227/2008; Cass. n.
1106/2011).
Tanto premesso, va innanzitutto osservato che l'attore ha descritto in modo generico l'evento di danno (caduta di neve e ghiaccio dal tetto condominiale) oggetto della propria pretesa risarcitoria, in quanto ha fornito contraddittorie indicazioni sulla collocazione temporale del momento di verificazione del predetto evento. In particolare, dalla lettura dell'atto di citazione emerge che l'evento di danno si è verificato tra il 25 e il 26 gennaio
2017 mentre, a seguito di interrogatorio formale reso in data 6.7.2021, lo ha aderito alla versione Pt_1 proposta, sin dall'atto introduttivo, dalla parte convenuta, confermando, in risposta ai capp. 1, 2 e 3, di aver lasciato la sua autovettura nel luogo ove si è verificato l'evento in data 15.1.2017, di essersi quindi recato a piedi sul luogo di lavoro presso l'Ospedale Civile di Atri e di aver rinvenuto al suo rientro dal lavoro il veicolo danneggiato tre giorni dopo aver posteggiato l'auto, ossia il 18.1.2017.
Tale dichiarazione smentisce la ricostruzione temporale proposta dallo negli atti di causa e, soprattutto, Pt_1 sconfessa l'assunto ivi contenuto secondo cui il avrebbe avuto ben sei giorni di tempo per assumere CP_1 le iniziative necessarie a scongiurare pericolo per i terzi, poiché, diversamente da come riferito, nel momento di verificazione del sinistro le nevicate erano ancora in atto.
La genericità ed incertezza della ricostruzione della dinamica del sinistro si riverberano, processualmente, sulla parte attrice.
E' infatti noto sia che, “fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano, rientra quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15986 del 13/06/2008), sia che esiste, a carico del danneggiato, nelle pagina 4 di 7 azioni ex art. 2051 c.c., l'onere della prova del nesso causale tra la res in custodia ed il danno (cfr. ex multis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013), sia che “l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del
08/06/2007; per il corollario per cui “deve essere respinta la domanda di risarcimento avanzata da un pedone per le lesioni subite a seguito della caduta verificatasi a causa della irregolarità della pavimentazione costituita da un grigliato di cemento non correttamente livellato con il terriccio, in uno dei fori del quale era rimasto incastrato un tacco della calzatura, allorchè non sia stato indicato esattamente il punto in cui l'evento è accaduto” cfr. Cass., sez. III, 15/07/2016, n. 14425).
Anche a voler prescindere dal rilevato difetto di valida allegazione e di prova, da parte dell'attore, dei fatti costituitivi della azione risarcitoria esperita, deve ritenersi acquisita la prova della riconducibilità del sinistro a caso fortuito, ex art. 2051 c.c.
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, il ha pienamente assolto CP_1 al proprio onere probatorio, dimostrando l'imprevedibilità dell'eccezionale ondata di precipitazioni nevose che aveva interessato tutta la Regione Abruzzo nel periodo compreso tra il 15 e il 28 gennaio 2017; a tali fenomeni atmosferici, che avevano comportato il blocco di tutta la circolazione e delle comunicazioni, si era combinata, in data 18 gennaio 2017, anche un'intensa attività sismica. A sostegno risulta coerente la dichiarazione dell'attore, il quale confermava che in data 15.01.2017 si recava a lavoro a piedi perché era in atto una eccezionale nevicata
(cfr. verbale di udienza del 06.07.2021).
Nello stesso senso converge l'ordinanza del 21.3.2017 n. 441 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento della protezione civile) che, all'art. 1, richiama proprio l'eccezionalità degli eventi meteorologici abbattutisi sulla regione Abruzzo “nella seconda decade del mese di gennaio 2017”.
Dello stesso tenore i plurimi articoli di stampa locale che dimostrano finanche l'intervento dell'Esercito nella cittadina di Atri in ragione degli eventi in discussione.
Al riguardo, l'attore non ha fornito alcuna deduzione o prova di segno contrario rispetto alla denunzia e prova della controparte della natura eccezionale degli eventi metereologici in questione, natura che - di conseguenza – deve ritenersi processualmente pacifica. E' noto, infatti, che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del
05/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
pagina 5 di 7 Tale non potendosi considerare l'avviso n. 17004 del 09.01.2017 emesso dal Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale è testualmente previsto che: “DALLA SERA DI
OGGI, LUNEDI 09 GENNAIO 2017, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDE IL PERSISTERE
DI NEVICATE, LOCALMENTE FINO AL LIVELLO DEL MARE, SU ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA
E PUGLIA, SOPRA I 200-400 METRI SULLA CALABRIA, E SOPRA 600-800 METRI SULLA SICILIA,
OVUNQUE CON QUOTA NEVE IN GRADUALE AUMENTO, CON APPORTI AL SUOLO DEBOLI,
PUNTUALMENTE MODERATI SULLA SICILIA. LA PERSISTENZA DI TEMPERATURE MOLTO
BASSE DETERMINERA' ANCORA DIFFUSE GELATE.
DAL MATTINO DI DOMANI, MARTEDI 10 GENNAIO 2017, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI
PREVEDONO NEVICATE, ANCHE A QUOTE DI PIANURA SU LIGURIA, LOMBARDIA, VENETO E
MARCHE, CON APPORTI AL SUOLO GENERALMENTE DEBOLI.
DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MARTEDI 10 GENNAIO 2017, E PER LE SUCCESSIVE 24- 36 ORE, SI
PREVEDONO PRECIPITAZIONI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA
SICILIA, CON QUANTITATIVI CUMULATI LOCALMENTE MODERATI.
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ,
FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, FORTI RAFFICHE DI VENTO E LOCALI GRANDINATE.”
E' di solare evidenza che detto avviso, oltre che genericamente riferito al territorio dell'intera regione Abruzzo
(dunque, tale da non consentire l'esatta individuazione del territorio di interesse e pertanto di per sé inidoneo a rendere prevedibile l'evento), si riferisce ad un arco temporale diverso da quello nel quale si sono verificati gli eventi meteorologici avversi che hanno cagionato l'evento di causa (16-19 gennaio 2017), in quanto relativo alla giornata del 9 gennaio 2017 e alle successive 24-36 ore (ossia, 9, 10 e 11 gennaio).
Tutto ciò considerato, si può concludere nel senso che la situazione che ha provocato il danno è imputabile ad un evento del tutto eccezionale e non prevedibile, a fronte del quale il non poteva adottare alcuna CP_1 cautela.
Per quanto detto, la domanda attorea non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG. 1695/2019, disattesa ogni avversa disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così decide:
- rigetta le domande attoree per le ragioni evidenziate in narrativa;
- condanna l'attore al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Teramo, 14.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1695/2019, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Achille Ronda Parte_1
ATTORE contro in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Fulvia Cristofari
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il per ivi sentirlo condannare al risarcimento danni, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 di cui all'art. 2051 c.c., nella misura di € 7.207,40 o nella diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria domanda allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che in data 26.01.2017, in Atri, lungo la via Antonio Finocchi, nelle immediate pertinenze del
[...]
in corrispondenza del civico n. 49, la vettura Nissan Qashqai tg. DW667AD, di proprietà CP_1
pagina 1 di 7 dell'attore, regolarmente posteggiata negli appositi spazi delineati, veniva investita da una massa di neve e ghiaccio staccatasi dal superiore tetto di copertura dell'indicato palazzo, ove si era da diversi giorni depositata e stratificata;
- che il veicolo riportava danni alla carrozzeria interna ed esterna per la cui riparazione si richiedeva una spesa di
€ 6.880,70, come da preventivo di spesa della , a cui andavano aggiunti la spesa pari Controparte_2 ad € 146,40 per l'utilizzo del carro attrezzi per la rimozione e il trasporto dell'automobile in autofficina, come da fattura n. 25 del 28.02.2017, nonché l'esborso di € 976,00 per il noleggio di un veicolo sostitutivo, come da fattura n. 83 del 05.05.2017;
- che il denunciava il sinistro alla propria Compagnia Assicurativa la quale, nella CP_1 CP_3 relazione di stima del 16.03.2017, riteneva congruo valutare il danno per un ammontare complessivo pari ad €
6.085,00;
- che il fosse responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell'omessa osservanza dell'obbligo di CP_1 custodia e manutenzione dell'edificio.
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, Controparte_1 la ripartizione dei danni quantificati ai sensi dell'art. 1127 c.c., rappresentando:
- che il sinistro si era verificato in data 18.01.2017, nel periodo di massima precipitazione nevosa, nonché in concomitanza con quattro scosse di terremoto di elevata entità;
- che le precipitazioni nevose di eccezionale intensità e lo sciame sismico in atto dal 18.01.2017 erano idonei ad integrare il cd. caso fortuito;
- che l'autovettura non era parcheggiata in uno stallo di sosta, ma in corrispondenza della saracinesca di ingresso al garage di proprietà dell'attore, dove non era presente alcuna area di sosta autorizzata;
- che l'attore, nella sua qualità di condomino, aveva omesso di segnalare la situazione.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, giungeva all'udienza del 21.11.2024, ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente, deve essere ribadito il rigetto delle istanze istruttorie, reiterate dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, non avendo la parte allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
pagina 2 di 7 Quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie, ritiene il Tribunale essa debba essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Al riguardo, si osserva che costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. n. 9726/2013; Cass. n. 1769/2012).
Ciò in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. n. 26086/2005).
In altri termini, i tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono costituiti — sul piano causale — dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e — sul versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità — dall'esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che dev'essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.
Ne deriva che tale tipo di responsabilità di natura oggettiva (Cass. n. 21727/2012) è esclusa soltanto dal caso fortuito (Cass. n. 13005/2016), fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Per caso fortuito ex art. 2051 c.c. deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno. In questi termini, la Cassazione ha precisato che il fortuito dovrà essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto. Il fortuito, quindi, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe secondo tale visione prospettica essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia.
Nella nozione di «caso fortuito», con orientamento pacifico, rientrano: a) l'evento imprevisto ed imprevedibile;
b) il fatto del terzo;
c) il fatto della vittima. Invero, il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del pagina 3 di 7 danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
Da ciò consegue che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 13260/2016), mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo, alla sua sfera soggettivo, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. n. 11227/2008; Cass. n.
1106/2011).
Tanto premesso, va innanzitutto osservato che l'attore ha descritto in modo generico l'evento di danno (caduta di neve e ghiaccio dal tetto condominiale) oggetto della propria pretesa risarcitoria, in quanto ha fornito contraddittorie indicazioni sulla collocazione temporale del momento di verificazione del predetto evento. In particolare, dalla lettura dell'atto di citazione emerge che l'evento di danno si è verificato tra il 25 e il 26 gennaio
2017 mentre, a seguito di interrogatorio formale reso in data 6.7.2021, lo ha aderito alla versione Pt_1 proposta, sin dall'atto introduttivo, dalla parte convenuta, confermando, in risposta ai capp. 1, 2 e 3, di aver lasciato la sua autovettura nel luogo ove si è verificato l'evento in data 15.1.2017, di essersi quindi recato a piedi sul luogo di lavoro presso l'Ospedale Civile di Atri e di aver rinvenuto al suo rientro dal lavoro il veicolo danneggiato tre giorni dopo aver posteggiato l'auto, ossia il 18.1.2017.
Tale dichiarazione smentisce la ricostruzione temporale proposta dallo negli atti di causa e, soprattutto, Pt_1 sconfessa l'assunto ivi contenuto secondo cui il avrebbe avuto ben sei giorni di tempo per assumere CP_1 le iniziative necessarie a scongiurare pericolo per i terzi, poiché, diversamente da come riferito, nel momento di verificazione del sinistro le nevicate erano ancora in atto.
La genericità ed incertezza della ricostruzione della dinamica del sinistro si riverberano, processualmente, sulla parte attrice.
E' infatti noto sia che, “fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano, rientra quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15986 del 13/06/2008), sia che esiste, a carico del danneggiato, nelle pagina 4 di 7 azioni ex art. 2051 c.c., l'onere della prova del nesso causale tra la res in custodia ed il danno (cfr. ex multis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013), sia che “l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del
08/06/2007; per il corollario per cui “deve essere respinta la domanda di risarcimento avanzata da un pedone per le lesioni subite a seguito della caduta verificatasi a causa della irregolarità della pavimentazione costituita da un grigliato di cemento non correttamente livellato con il terriccio, in uno dei fori del quale era rimasto incastrato un tacco della calzatura, allorchè non sia stato indicato esattamente il punto in cui l'evento è accaduto” cfr. Cass., sez. III, 15/07/2016, n. 14425).
Anche a voler prescindere dal rilevato difetto di valida allegazione e di prova, da parte dell'attore, dei fatti costituitivi della azione risarcitoria esperita, deve ritenersi acquisita la prova della riconducibilità del sinistro a caso fortuito, ex art. 2051 c.c.
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, il ha pienamente assolto CP_1 al proprio onere probatorio, dimostrando l'imprevedibilità dell'eccezionale ondata di precipitazioni nevose che aveva interessato tutta la Regione Abruzzo nel periodo compreso tra il 15 e il 28 gennaio 2017; a tali fenomeni atmosferici, che avevano comportato il blocco di tutta la circolazione e delle comunicazioni, si era combinata, in data 18 gennaio 2017, anche un'intensa attività sismica. A sostegno risulta coerente la dichiarazione dell'attore, il quale confermava che in data 15.01.2017 si recava a lavoro a piedi perché era in atto una eccezionale nevicata
(cfr. verbale di udienza del 06.07.2021).
Nello stesso senso converge l'ordinanza del 21.3.2017 n. 441 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento della protezione civile) che, all'art. 1, richiama proprio l'eccezionalità degli eventi meteorologici abbattutisi sulla regione Abruzzo “nella seconda decade del mese di gennaio 2017”.
Dello stesso tenore i plurimi articoli di stampa locale che dimostrano finanche l'intervento dell'Esercito nella cittadina di Atri in ragione degli eventi in discussione.
Al riguardo, l'attore non ha fornito alcuna deduzione o prova di segno contrario rispetto alla denunzia e prova della controparte della natura eccezionale degli eventi metereologici in questione, natura che - di conseguenza – deve ritenersi processualmente pacifica. E' noto, infatti, che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del
05/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
pagina 5 di 7 Tale non potendosi considerare l'avviso n. 17004 del 09.01.2017 emesso dal Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale è testualmente previsto che: “DALLA SERA DI
OGGI, LUNEDI 09 GENNAIO 2017, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDE IL PERSISTERE
DI NEVICATE, LOCALMENTE FINO AL LIVELLO DEL MARE, SU ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA
E PUGLIA, SOPRA I 200-400 METRI SULLA CALABRIA, E SOPRA 600-800 METRI SULLA SICILIA,
OVUNQUE CON QUOTA NEVE IN GRADUALE AUMENTO, CON APPORTI AL SUOLO DEBOLI,
PUNTUALMENTE MODERATI SULLA SICILIA. LA PERSISTENZA DI TEMPERATURE MOLTO
BASSE DETERMINERA' ANCORA DIFFUSE GELATE.
DAL MATTINO DI DOMANI, MARTEDI 10 GENNAIO 2017, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI
PREVEDONO NEVICATE, ANCHE A QUOTE DI PIANURA SU LIGURIA, LOMBARDIA, VENETO E
MARCHE, CON APPORTI AL SUOLO GENERALMENTE DEBOLI.
DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MARTEDI 10 GENNAIO 2017, E PER LE SUCCESSIVE 24- 36 ORE, SI
PREVEDONO PRECIPITAZIONI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA
SICILIA, CON QUANTITATIVI CUMULATI LOCALMENTE MODERATI.
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ,
FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, FORTI RAFFICHE DI VENTO E LOCALI GRANDINATE.”
E' di solare evidenza che detto avviso, oltre che genericamente riferito al territorio dell'intera regione Abruzzo
(dunque, tale da non consentire l'esatta individuazione del territorio di interesse e pertanto di per sé inidoneo a rendere prevedibile l'evento), si riferisce ad un arco temporale diverso da quello nel quale si sono verificati gli eventi meteorologici avversi che hanno cagionato l'evento di causa (16-19 gennaio 2017), in quanto relativo alla giornata del 9 gennaio 2017 e alle successive 24-36 ore (ossia, 9, 10 e 11 gennaio).
Tutto ciò considerato, si può concludere nel senso che la situazione che ha provocato il danno è imputabile ad un evento del tutto eccezionale e non prevedibile, a fronte del quale il non poteva adottare alcuna CP_1 cautela.
Per quanto detto, la domanda attorea non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG. 1695/2019, disattesa ogni avversa disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così decide:
- rigetta le domande attoree per le ragioni evidenziate in narrativa;
- condanna l'attore al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Teramo, 14.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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