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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
MONDINI MARIA LUISA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 179/2021 depositato il 18/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 125/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRIESTE sez. 1 e pubblicata il 23/10/2020
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TI3IR0100007 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3060101205 IVA-ALTRO 2012
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TI3IR0100006 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl con sede legale in Napoli, in atti difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Avellino, ha appellato la sentenza n°125/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste in data 20.10.2020 e depositata il 23.10.2020.
La materia del contendere riguarda l'avviso di accertamento n°TI3060101205/2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste, in materia di IVA e relative sanzioni per l'anno d'imposta 2012 nonché due atti di irrogazione sanzioni, rispettivamente il n°TI31R0100006 emesso ai sensi dell'art.8 c.2 d.
l. n. 16/2012 coordinato con l'art. 16 del d.lgs n. 472/97 ed il n°TI31R0100007 emesso ai sensi dell'art. 11
c.4 d.lgs n. 471/97 coordinato con l'art. 16 del d.lgs n. 472/97.
I suddetti atti impositivi scaturivano da un processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli inviato poi all'Agenzia delle Entrate di Trieste in riferimento agli anni d'imposta dal
2012 al 2015.
Con l'avviso di accertamento per il 2012, l'Ade contestava alla società ricorrente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in quanto intestate a soggetti comunitari fittizi e comunque non in possesso dei requisiti per godere della non imponibilità ai fini IVA. Inoltre, l'iscrizione, al V.I.E.S. al fine di poter operare sul mercato comunitario, era stata chiesta soltanto in data 3.3.2013, di tal che questo requisito non sussisteva nel 2012.
In connessione agli eventi sopra indicati, scaturivano altresì i suddetti avvisi di irrogazione sanzioni.
Tutti gli atti impositivi citati erano oggetto di separati ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste che, previa loro riunione, li rigettava con la sentenza oggetto del presente giudizio di appello.
Tale conclusione era motivata in ragione dei singoli rilievi articolati nei relativi atti di impugnazione e, in particolare, la Curia adita riteneva che: 1) gli atti fossero stati regolarmente firmati da funzionario investito del relativo potere;
2) l'Ufficio non fosse incorso in decadenza, essendo operante nella fattispecie in esame il raddoppio dei termini in presenza di procedimento penale;
3) l'accertamento fosse stato legittimamente emesso sulla scorta di dati e notizie nuove trasmesse dalla Dogana;
4) risultava altresì provato da pvc della
Guardia di Finanza - conosciuto dalla parte e richiamato per relationem - che la società avesse fatto ricorso disinvoltamente all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, legittimando altresì il conseguente apparato sanzionatorio.
Avverso tale decisione Ricorrente_1 srl ha proposto tempestivo appello, esponendo le relative tesi difensive in ordine a ciascun atto impositivo. Precisamente:
1) avviso di accertamento. L'appellante eccepisce quanto segue: il raddoppio dei termini ai fini della validità della notifica dell'atto non poteva essere riconosciuto in quanto non bastava quanto indicato dall'Ufficio ma bisognava dimostrare che il procedimento penale citato in atti vedesse imputato il legale rappresentante, riguardasse gli stessi fatti tributari e fosse stato emesso già prima dello spirare dei termini decadenziali;
l'accertamento impugnato non era stato emesso sulla scorta di nuovi e diversi elementi rispetto al precedente pvc della GdiF (18.7.2016) in quanto il pvc del 16.6.2017 (ADM ad ADE) afferiva a rilievi già conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria, di tal che non poteva essere emesso un secondo avviso di accertamento;
omesso contraddittorio;
infondatezza del merito trattandosi di cessioni di merce regolarmente fatturata, consegnata e pagata. 2) primo atto di irrogazione sanzioni: modelli riepilogativi cessioni intracomunitarie con dati errati. L'appellante eccepiva quanto segue: le merci risulterebbero effettivamente spedite e consegnate.
3) secondo atto di irrogazione sanzioni: espunzione elementi di costo afferenti a fattura false. La sentenza n°38/2021 emessa dalla CTR del FVG in data 25.1.2021 avrebbe smentito la tesi della emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente non applicabilità della relativa sanzione afferente i costi connessi.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste, si è regolarmente costituita in giudizio eccependo come segue: preliminarmente l'Ufficio osserva che gli atti per cui è causa derivavano da un pvc inviato dalle
Dogane in data 16.6.2017 avente in oggetto la ritenuta fatturazione e registrazione di cessioni nei confronti di società inesistenti, anroché formalmente ubicate in territori della UE. Nel merito invece l'Ufficio eccepisce:
l'infondatezza delle eccezioni afferenti le condizioni per il raddoppio dei termini relativi alla notifica dell'accertamento, in quanto nel pvc notificato dalla GdiF di Salerno in data 18.7.2016 (pagg.41,42) erano esplicitati tutti gli elementi atti ad identificare il procedimento penale già pendente;
l'accertamento scaturiva dalla conoscenza di nuovi elementi oggetto di separato pvc inviato dalle Dogane;
il contraddittorio e le condizioni per il suo esercizio erano stati regolarmente osservati dalla Amministrazione Finanziaria;
agli atti risultavano solo le ricevute di presa in consegna da parte dei vettori nazionali, ma esse erano prive delle firme dei cessionari UE. Tale situazione trovava ulteriore riscontro nelle informazioni fornite dalle interpellate autorità doganali estere che, in molti casi, confermavano i cessionari come ditte inesistenti. Tra queste, in particolare, la ditta Società_1 scp, che l'autorità spagnola aveva qualificato come inesistente. Sulla scorta di questi rilievi, la difesa dell'Ufficio ribadisce le ragioni degli ulteriori atti impugnati.
Con successiva memoria, l'Agenzia delle Entrate illustra dettagliatamente lo schema operativo della Ricorrente_1 srl che aveva attirato l'attenzione della GdiF, in quanto presentava un persistente credito IVA utilizzato poi in compensazione con altre obbligazioni tributarie/previdenziali. Tale credito derivava dall'acquisto in regime di imponibilità di film plastici estendibili dalla società Società_2 srl unipersonale, costituita nel 2011 e sciolta nel 2014. Le indagini dimostravano che tale società era fittizia, in quanto intestata e apparentemente amministrata da soggetti di comodo. A sua volta la Società_2 srl aveva acquistato lo stesso materiale da altra società risultata anch'essa non operativa: la Società_3 srl (pag.62 pvc GdiF). Altrettanto significative poi erano le conclusioni tratte dalle indagini svolte nei confronti delle società che avrebbero curato lo stoccaggio ed il trasporto dei film plastici: tutte in evasione d'imposte, prive di automezzi, sedi legali ed operative, costantemente inteste a soggetti con precedenti penali o di polizia. Completavano il quadro le informazioni sulle due ditte cessionarie del citato materiale, formalmente ubicate in Spagna ma di fatto inesistenti.
Questi elementi erano di per sé sufficienti all'Agenzia delle Entrate per delineare un complesso strutturale volto alla frode fiscale. Né risultava inficiato il diritto al contraddittorio essendo stati riconosciuti i termini di
60 gg prima dell'emissione dell'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 19 novembre 2025.
Il Collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed i difensori delle parti, ha concluso per l'infondatezza dell'appello sulla scorta delle seguenti ragioni.
La prima questione da affrontare è quella relativa al raddoppio dei termini in presenza di fatti aventi rilievo penale. Questa fattispecie giuridica ha avuto un decorso normativo abbastanza complesso, essendo stata disciplinata per la prima volta dall'art.37 commi 24 e 25 del d.l. 223 del 4.7.2006 come conv. dalla legge n°
248 del 4.8.2006, oggetto di vaglio costituzionale con la sentenza n°247 del 25.7.2011, per poi trovare un assetto definitivo con l'art. 2 del d.lgs n. 128 del 5.8.2015. Tale ultima disposizione prevede espressamente, come condizione che permette il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 del dpr 600/73, l'avvenuta presentazione della denuncia penale prima dello spirare dei termini decadenziali. Ciò premesso, dalla lettura degli atti di causa ed in particolare del pvc redatto dalla GdiF di Salerno, emerge claris verbis la pendenza di un procedimento penale per i fatti di cui si discute, ritenendosi così integrati i presupposti richiesti dalla normativa sopra indicata. Va altresì chiarito che le eccezioni formulate dalla difesa appellante - proprio in ragione dei presupposti legali sopra riportati - avrebbero dovuto comprendere anche la dimostrazione della non pertinenza di quel procedimento penale al caso in discussione. Soltanto così infatti poteva essere dimostrata l'assenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento (ex multis, Cass. sez. 5, ordinanza n. 22902 08/08/2025: “in tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della legge n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga dei termini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte della Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinari termini di accertamento;
tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini del raddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato dalla quale esse scaturiscono”.
Con il secondo motivo d'appello la difesa della ricorrente lamenta una presunta lesione principio del ne bis in idem, in particolare dell'art.57 u.c. dpr 633/1972, ritenendo che la notifica dell'accertamento
TI30630100499/2017 dell'11.1.2018 in materia di IVA per l'anno di imposta 2012 fosse stata effettuata quando erano già stati notificati il pvc del 18.7.2016 e del 15.6.2017. Quindi, l'Amministrazione Finanziaria aveva già un quadro conoscitivo completo della vicenda in esame, non trattandosi della sopraggiunta conoscenza di nuovi elementi.
Ad avviso di questa Corte l'eccezione sollevata dall'appellante risulta palesemente errata, trattandosi nella fattispecie di due accertamenti afferenti la stessa annualità d'imposta ma con rilievi ad aspetti diversi della stessa materia. In pratica, deve escludersi primariamente la duplicazione d'imposta, posto che sia l'art. 43
c.3 dpr 600/73 per le II.DD. che l'art.57 c.4 per l'IVA disciplinano il potere di emettere l'accertamento integrativo sulla sola base di elementi nuovi, diversi e di sopravvenuta conoscenza. Nel caso in esame, invece, è evidente che i due accertamenti abbiano riguardato situazioni diverse, non potendosi ritenere che essi si siano sovrapposti né che il nostro ordinamento ne inibisca la relativa azione.
Il terzo motivo d'appello concerne la lesione del contraddittorio, aspetto per il quale questo Collegio ritiene di condividere le motivazioni fornite dal giudice di prime cure, e cioè: il contraddittorio è stato regolarmente svolto nel corso della verifica della Guardia di Finanza;
l'accertamento è stato svolto con il rispetto dei termini di 60 giorni. Inoltre, si osserva ulteriormente che la difesa appellante ha totalmente omesso di indicare le ragioni che avrebbe potuto indicare in sede di contraddittorio e la loro eventuale efficacia rispetto ad una valutazione a proprio favore. Vale la pena osservare quanto riportato nella parte finale del pvc redatto da
ADM, ove sono state illustrate con dovizia di particolari tutte le iniziative svolte dall'Ufficio per rendere partecipe la società verificata dell'esito dei controlli svolti, non meno della ricerca dei contatti presso la sede legale e presso il tenutario delle scritture contabili. Di conseguenza, l'eccezione formulata in sede di contenzioso risulta del tutto inconsistente.
In ordine al primo atto di irrogazione sanzioni, poi, è stata dimostrata da parte dell'Amministrazione Finanziari
l'assoluta assenza di elementi comprovanti il trasporto e la consegna di merci a ditte estere. Ciò lo si desume non solo dalla assenza di firme da parte dei cessionari, ma anche dalla stessa fittizietà di costoro, come appunto evidenziata dalle autorità doganali estere e dalla oggettiva fittizietà delle ditte di trasporto, intestate a soggetti di comodo e prive di beni strumentali.
Il secondo atto di irrogazione sanzioni è stato fondato sul presupposto della emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. L'appellante ha richiamato a tal proposito la sentenza n° 38/2021 emessa dall'allora C.T.R. del Friuli V.G., che in ordine agli stessi fatti oggetto della complessiva indagine fiscale si era espressa in termini di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Di conseguenza non si rendeva applicabile il regime sanzionatorio di cui all'art. 8 comma 2 d.l. 16/2012.
La Corte osserva a tal proposito che la citata pronuncia – in base a quanto dichiarato da ADE e non confutato da controparte - non è passata in giudicato, risultando ancora pendente il ricorso in Cassazione. A parte ciò, comunque, la valutazione dei fatti di causa permette di concludere che non vi sia stata cessione di beni a ditte estere accertate come inesistenti e questo - ad avviso della Corte - basta a far ritenere e a qualificare del tutto corretta la definizione data al riguardo dall'Ufficio in termini di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Le riflessioni che precedono collimano integralmente con la ricostruzione dei fatti fornita dall'Ufficio, identificando un complesso di soggetti societari rappresentati da personaggi già attinti da procedimenti penali o di polizia, tra di loro collusi per realizzare un articolato fraudolento ai danni dell'Erario. Per tutte queste ragioni, l'appello della Ricorrente_1 srl è infondato e va dunque respinto. Il regime delle spese segue la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, sezione 1, definitivamente pronunciandosi:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 srl avverso la sentenza dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste n. 125/2020 dd. 23.10.2020, che per l'effetto conferma;
condanna Ricorrente_1 srl a rifondere alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste, le spese processuali del presente grado, che liquida in €uro 20.000/00 (ventimila//00) oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Trieste, il 19 novembre 2025.
Il relatore Il Presidente
avv. Antonio Ribolsi dott. Oliviero Drigani
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
MONDINI MARIA LUISA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 179/2021 depositato il 18/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 125/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRIESTE sez. 1 e pubblicata il 23/10/2020
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TI3IR0100007 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI3060101205 IVA-ALTRO 2012
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TI3IR0100006 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl con sede legale in Napoli, in atti difesa dall'avv. Difensore_1 del Foro di Avellino, ha appellato la sentenza n°125/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste in data 20.10.2020 e depositata il 23.10.2020.
La materia del contendere riguarda l'avviso di accertamento n°TI3060101205/2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste, in materia di IVA e relative sanzioni per l'anno d'imposta 2012 nonché due atti di irrogazione sanzioni, rispettivamente il n°TI31R0100006 emesso ai sensi dell'art.8 c.2 d.
l. n. 16/2012 coordinato con l'art. 16 del d.lgs n. 472/97 ed il n°TI31R0100007 emesso ai sensi dell'art. 11
c.4 d.lgs n. 471/97 coordinato con l'art. 16 del d.lgs n. 472/97.
I suddetti atti impositivi scaturivano da un processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli inviato poi all'Agenzia delle Entrate di Trieste in riferimento agli anni d'imposta dal
2012 al 2015.
Con l'avviso di accertamento per il 2012, l'Ade contestava alla società ricorrente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in quanto intestate a soggetti comunitari fittizi e comunque non in possesso dei requisiti per godere della non imponibilità ai fini IVA. Inoltre, l'iscrizione, al V.I.E.S. al fine di poter operare sul mercato comunitario, era stata chiesta soltanto in data 3.3.2013, di tal che questo requisito non sussisteva nel 2012.
In connessione agli eventi sopra indicati, scaturivano altresì i suddetti avvisi di irrogazione sanzioni.
Tutti gli atti impositivi citati erano oggetto di separati ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste che, previa loro riunione, li rigettava con la sentenza oggetto del presente giudizio di appello.
Tale conclusione era motivata in ragione dei singoli rilievi articolati nei relativi atti di impugnazione e, in particolare, la Curia adita riteneva che: 1) gli atti fossero stati regolarmente firmati da funzionario investito del relativo potere;
2) l'Ufficio non fosse incorso in decadenza, essendo operante nella fattispecie in esame il raddoppio dei termini in presenza di procedimento penale;
3) l'accertamento fosse stato legittimamente emesso sulla scorta di dati e notizie nuove trasmesse dalla Dogana;
4) risultava altresì provato da pvc della
Guardia di Finanza - conosciuto dalla parte e richiamato per relationem - che la società avesse fatto ricorso disinvoltamente all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, legittimando altresì il conseguente apparato sanzionatorio.
Avverso tale decisione Ricorrente_1 srl ha proposto tempestivo appello, esponendo le relative tesi difensive in ordine a ciascun atto impositivo. Precisamente:
1) avviso di accertamento. L'appellante eccepisce quanto segue: il raddoppio dei termini ai fini della validità della notifica dell'atto non poteva essere riconosciuto in quanto non bastava quanto indicato dall'Ufficio ma bisognava dimostrare che il procedimento penale citato in atti vedesse imputato il legale rappresentante, riguardasse gli stessi fatti tributari e fosse stato emesso già prima dello spirare dei termini decadenziali;
l'accertamento impugnato non era stato emesso sulla scorta di nuovi e diversi elementi rispetto al precedente pvc della GdiF (18.7.2016) in quanto il pvc del 16.6.2017 (ADM ad ADE) afferiva a rilievi già conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria, di tal che non poteva essere emesso un secondo avviso di accertamento;
omesso contraddittorio;
infondatezza del merito trattandosi di cessioni di merce regolarmente fatturata, consegnata e pagata. 2) primo atto di irrogazione sanzioni: modelli riepilogativi cessioni intracomunitarie con dati errati. L'appellante eccepiva quanto segue: le merci risulterebbero effettivamente spedite e consegnate.
3) secondo atto di irrogazione sanzioni: espunzione elementi di costo afferenti a fattura false. La sentenza n°38/2021 emessa dalla CTR del FVG in data 25.1.2021 avrebbe smentito la tesi della emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente non applicabilità della relativa sanzione afferente i costi connessi.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste, si è regolarmente costituita in giudizio eccependo come segue: preliminarmente l'Ufficio osserva che gli atti per cui è causa derivavano da un pvc inviato dalle
Dogane in data 16.6.2017 avente in oggetto la ritenuta fatturazione e registrazione di cessioni nei confronti di società inesistenti, anroché formalmente ubicate in territori della UE. Nel merito invece l'Ufficio eccepisce:
l'infondatezza delle eccezioni afferenti le condizioni per il raddoppio dei termini relativi alla notifica dell'accertamento, in quanto nel pvc notificato dalla GdiF di Salerno in data 18.7.2016 (pagg.41,42) erano esplicitati tutti gli elementi atti ad identificare il procedimento penale già pendente;
l'accertamento scaturiva dalla conoscenza di nuovi elementi oggetto di separato pvc inviato dalle Dogane;
il contraddittorio e le condizioni per il suo esercizio erano stati regolarmente osservati dalla Amministrazione Finanziaria;
agli atti risultavano solo le ricevute di presa in consegna da parte dei vettori nazionali, ma esse erano prive delle firme dei cessionari UE. Tale situazione trovava ulteriore riscontro nelle informazioni fornite dalle interpellate autorità doganali estere che, in molti casi, confermavano i cessionari come ditte inesistenti. Tra queste, in particolare, la ditta Società_1 scp, che l'autorità spagnola aveva qualificato come inesistente. Sulla scorta di questi rilievi, la difesa dell'Ufficio ribadisce le ragioni degli ulteriori atti impugnati.
Con successiva memoria, l'Agenzia delle Entrate illustra dettagliatamente lo schema operativo della Ricorrente_1 srl che aveva attirato l'attenzione della GdiF, in quanto presentava un persistente credito IVA utilizzato poi in compensazione con altre obbligazioni tributarie/previdenziali. Tale credito derivava dall'acquisto in regime di imponibilità di film plastici estendibili dalla società Società_2 srl unipersonale, costituita nel 2011 e sciolta nel 2014. Le indagini dimostravano che tale società era fittizia, in quanto intestata e apparentemente amministrata da soggetti di comodo. A sua volta la Società_2 srl aveva acquistato lo stesso materiale da altra società risultata anch'essa non operativa: la Società_3 srl (pag.62 pvc GdiF). Altrettanto significative poi erano le conclusioni tratte dalle indagini svolte nei confronti delle società che avrebbero curato lo stoccaggio ed il trasporto dei film plastici: tutte in evasione d'imposte, prive di automezzi, sedi legali ed operative, costantemente inteste a soggetti con precedenti penali o di polizia. Completavano il quadro le informazioni sulle due ditte cessionarie del citato materiale, formalmente ubicate in Spagna ma di fatto inesistenti.
Questi elementi erano di per sé sufficienti all'Agenzia delle Entrate per delineare un complesso strutturale volto alla frode fiscale. Né risultava inficiato il diritto al contraddittorio essendo stati riconosciuti i termini di
60 gg prima dell'emissione dell'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 19 novembre 2025.
Il Collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed i difensori delle parti, ha concluso per l'infondatezza dell'appello sulla scorta delle seguenti ragioni.
La prima questione da affrontare è quella relativa al raddoppio dei termini in presenza di fatti aventi rilievo penale. Questa fattispecie giuridica ha avuto un decorso normativo abbastanza complesso, essendo stata disciplinata per la prima volta dall'art.37 commi 24 e 25 del d.l. 223 del 4.7.2006 come conv. dalla legge n°
248 del 4.8.2006, oggetto di vaglio costituzionale con la sentenza n°247 del 25.7.2011, per poi trovare un assetto definitivo con l'art. 2 del d.lgs n. 128 del 5.8.2015. Tale ultima disposizione prevede espressamente, come condizione che permette il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 del dpr 600/73, l'avvenuta presentazione della denuncia penale prima dello spirare dei termini decadenziali. Ciò premesso, dalla lettura degli atti di causa ed in particolare del pvc redatto dalla GdiF di Salerno, emerge claris verbis la pendenza di un procedimento penale per i fatti di cui si discute, ritenendosi così integrati i presupposti richiesti dalla normativa sopra indicata. Va altresì chiarito che le eccezioni formulate dalla difesa appellante - proprio in ragione dei presupposti legali sopra riportati - avrebbero dovuto comprendere anche la dimostrazione della non pertinenza di quel procedimento penale al caso in discussione. Soltanto così infatti poteva essere dimostrata l'assenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento (ex multis, Cass. sez. 5, ordinanza n. 22902 08/08/2025: “in tema di accertamento tributario, in ragione di quanto previsto dalla cosiddetta "seconda normativa transitoria", ex art. 1, comma 132, della legge n. 208 del 2015, applicabile agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, la proroga dei termini di esercizio del potere impositivo, ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l'obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte della Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, entro e non oltre gli ordinari termini di accertamento;
tuttavia, laddove sia pendente un procedimento penale, nel quale siano acquisite le informative della polizia giudiziaria, queste ultime sono sufficienti ai fini del raddoppio dei termini, non essendo necessaria la prova in giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione della notizia di reato dalla quale esse scaturiscono”.
Con il secondo motivo d'appello la difesa della ricorrente lamenta una presunta lesione principio del ne bis in idem, in particolare dell'art.57 u.c. dpr 633/1972, ritenendo che la notifica dell'accertamento
TI30630100499/2017 dell'11.1.2018 in materia di IVA per l'anno di imposta 2012 fosse stata effettuata quando erano già stati notificati il pvc del 18.7.2016 e del 15.6.2017. Quindi, l'Amministrazione Finanziaria aveva già un quadro conoscitivo completo della vicenda in esame, non trattandosi della sopraggiunta conoscenza di nuovi elementi.
Ad avviso di questa Corte l'eccezione sollevata dall'appellante risulta palesemente errata, trattandosi nella fattispecie di due accertamenti afferenti la stessa annualità d'imposta ma con rilievi ad aspetti diversi della stessa materia. In pratica, deve escludersi primariamente la duplicazione d'imposta, posto che sia l'art. 43
c.3 dpr 600/73 per le II.DD. che l'art.57 c.4 per l'IVA disciplinano il potere di emettere l'accertamento integrativo sulla sola base di elementi nuovi, diversi e di sopravvenuta conoscenza. Nel caso in esame, invece, è evidente che i due accertamenti abbiano riguardato situazioni diverse, non potendosi ritenere che essi si siano sovrapposti né che il nostro ordinamento ne inibisca la relativa azione.
Il terzo motivo d'appello concerne la lesione del contraddittorio, aspetto per il quale questo Collegio ritiene di condividere le motivazioni fornite dal giudice di prime cure, e cioè: il contraddittorio è stato regolarmente svolto nel corso della verifica della Guardia di Finanza;
l'accertamento è stato svolto con il rispetto dei termini di 60 giorni. Inoltre, si osserva ulteriormente che la difesa appellante ha totalmente omesso di indicare le ragioni che avrebbe potuto indicare in sede di contraddittorio e la loro eventuale efficacia rispetto ad una valutazione a proprio favore. Vale la pena osservare quanto riportato nella parte finale del pvc redatto da
ADM, ove sono state illustrate con dovizia di particolari tutte le iniziative svolte dall'Ufficio per rendere partecipe la società verificata dell'esito dei controlli svolti, non meno della ricerca dei contatti presso la sede legale e presso il tenutario delle scritture contabili. Di conseguenza, l'eccezione formulata in sede di contenzioso risulta del tutto inconsistente.
In ordine al primo atto di irrogazione sanzioni, poi, è stata dimostrata da parte dell'Amministrazione Finanziari
l'assoluta assenza di elementi comprovanti il trasporto e la consegna di merci a ditte estere. Ciò lo si desume non solo dalla assenza di firme da parte dei cessionari, ma anche dalla stessa fittizietà di costoro, come appunto evidenziata dalle autorità doganali estere e dalla oggettiva fittizietà delle ditte di trasporto, intestate a soggetti di comodo e prive di beni strumentali.
Il secondo atto di irrogazione sanzioni è stato fondato sul presupposto della emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. L'appellante ha richiamato a tal proposito la sentenza n° 38/2021 emessa dall'allora C.T.R. del Friuli V.G., che in ordine agli stessi fatti oggetto della complessiva indagine fiscale si era espressa in termini di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Di conseguenza non si rendeva applicabile il regime sanzionatorio di cui all'art. 8 comma 2 d.l. 16/2012.
La Corte osserva a tal proposito che la citata pronuncia – in base a quanto dichiarato da ADE e non confutato da controparte - non è passata in giudicato, risultando ancora pendente il ricorso in Cassazione. A parte ciò, comunque, la valutazione dei fatti di causa permette di concludere che non vi sia stata cessione di beni a ditte estere accertate come inesistenti e questo - ad avviso della Corte - basta a far ritenere e a qualificare del tutto corretta la definizione data al riguardo dall'Ufficio in termini di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Le riflessioni che precedono collimano integralmente con la ricostruzione dei fatti fornita dall'Ufficio, identificando un complesso di soggetti societari rappresentati da personaggi già attinti da procedimenti penali o di polizia, tra di loro collusi per realizzare un articolato fraudolento ai danni dell'Erario. Per tutte queste ragioni, l'appello della Ricorrente_1 srl è infondato e va dunque respinto. Il regime delle spese segue la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, sezione 1, definitivamente pronunciandosi:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 srl avverso la sentenza dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste n. 125/2020 dd. 23.10.2020, che per l'effetto conferma;
condanna Ricorrente_1 srl a rifondere alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste, le spese processuali del presente grado, che liquida in €uro 20.000/00 (ventimila//00) oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Trieste, il 19 novembre 2025.
Il relatore Il Presidente
avv. Antonio Ribolsi dott. Oliviero Drigani