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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 1133/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra al Vicoletto Costantinopoli n. 2, in persona Parte_1
dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso - giusta la Deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei DO dell'8/7/2016 e procura speciale in calce al ricorso per cassazione del 10/8/2016, dall'avv. Giovanni Iodice
), con il quale eletti.te dom.lia in Salerno alla Piazza XXIV C.F._1
Maggio n.26.
APPELLATO riassumente
E
( ) e CP_1 C.F._2 CP_2
( , entrambi rapp.ti e difesi, giusta procura rilasciata su C.F._3
foglio a margine della comparsa di costituzione dall'avv. Antonio Tundo
( , con il quale elett.te dom.lia in alla via del Parco C.F._4 Pt_1
Regina Margherita n.23.
APPELLANTI riassumenti E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._5
Paola Santoro ( ), come da procura in calce alla comparsa in C.F._6
appello, con la quale elett.te dom.lia in via Pietro Mascagni 64, Pt_1
APPELLANTE INCIDENTALE
E
T'AL n. Controparte_4 CP_5 Pt_1
APPELLANTE INCIDENTALE contumace nella riassunzione
Conclusioni
Per il Controparte_6
a) dichiarare, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte
Suprema di Cassazione che il costo dei lavori di ripristino degli appartamenti dei signori ed và ripartito non solo tra i CP_1 CP_2 Parte_1
convenuti ma pro quota anche tra i signori ed;
CP_1 CP_2
b) dichiarare che a carico del fabbricato in al Vicoletto Parte_1 Pt_1
Costantinopoli n. 2 nei confronti dei signori ed va posto CP_1 CP_2
esclusivamente solo l'importo minore di euro 21.205,88;
c) per l'effetto, condannare in solido tra Loro i signori ed CP_1 CP_2
alla restituzione nei confronti dell'Istante DOo di tutte le somme
[...]
pagate in supero ovvero l'importo di euro 19.127,63 oltre gli interessi come per
Legge;
d) sempre per l'effetto, regolare nella diversa misura che sarà ritenuta di Giustizia il carico delle spese di lite erroneamente statuito nella sentenza cassata;
e) ancora per l'effetto, regolare le spese del giudizio di cassazione e della presente fase ponendole a carico di Chi per Legge.
Per ed : a) dichiari inammissibile e comunque rigetti la CP_1 CP_2
richiesta del in Controparte_7 Pt_1
di restituzione dell'importo di € 19.127,63; b) condanni il DOo del
Fabbricato di via Vicoletto Costantinopoli n. 2 in Napoli, in persona del suo amministratore p.t., e il in Controparte_8 Pt_1
persona del suo amministratore p.t., in solido tra loro al pagamento in favore dei sigg.ri e degli interessi dall'evento CP_2 CP_1
(15.10.2004) al passaggio in giudicato della sentenza n. 2432/2016 dalla Corte di
Appello sulle somme già liquidate in favore dei sigg.ri , e dell'importo di CP_2
3.950,83 [pari ad € 4.958,05 detratta la quota millesimale (€ 1.007,22) per la quota di lavori di ripristino degli appartamenti dei sigg.ri posta in primo grado CP_2
a carico del e dei sigg.ri ed ] oltre CP_3 CP_1 CP_2
rivalutazione e interessi dall'evento (15.10.2004) al soddisfo;
c) in caso di accoglimento anche solo parziale delle richieste del in Parte_1
l Vicoletto Costantinopoli n. 2 compensi le somme attribuite al Pt_1 Parte_1
con quelle liquidate in favore dei sigg.ri e;
d) con CP_2 CP_1
vittoria delle spese e competenze del grado di legittimità e del presente grado di rinvio nei confronti del in lla e Parte_1 Pt_1 Controparte_8
di tutte le fasi del giudizio nei confronti del Controparte_7
in
[...] Pt_1
Per Come da conclusioni del CP_3 Controparte_7
in che si intendano qui per integralmente riportate. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Il presente giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione origina dalle domande di risarcimento danni da infiltrazioni e di condanna all'eliminazione delle cause delle stesse, proposta con atto di citazione, notificato il 2/3/2005, da CP_1
ed nei confronti del
[...] CP_2 [...]
, sito in (di seguito solo Controparte_9 Pt_1
. Controparte_7
1.1. A tal fine dedussero che dal terrazzo di copertura dell'edificio condominiale, sul quale insisteva una piccola e fatiscente costruzione, della quale essi ignoravano chi fosse il proprietario, provenivano copiose infiltrazioni all'interno di sottostanti due unità immobiliari, di cui essi erano, rispettivamente, nudo proprietario ed usufruttuario.
1.2. Costituitosi, il chiese di essere autorizzato a Controparte_7
chiamare in causa il confinante di (di Controparte_10 Pt_1
seguito solo T'AL), sostenendo che questo era proprietario della CP_6
costruzione fatiscente, insistente sul lastrico solare e, quindi, responsabile delle infiltrazioni.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa, di costituì, il che Controparte_10
eccepì l'infondatezza della domanda attorea, nonché della propria chiamata in causa da parte del Controparte_6
1.4. Nelle more intervenne volontariamente nel giudizio Controparte_3
dichiarandosi proprietario esclusivo del lastrico solare, oggetto di causa, nel quale dichiarava di avere eseguito gli interventi di ripristino, disposti con l'ordinanza del 10/03/2006, all'esito di un procedimento cautelare per danno temuto, introdotto dagli attori con ricorso del 10/11/2005.
1.5. Il tribunale, con sentenza del 25 maggio 2010, accertati i danni a mezzo di
CTU, ritenne che la responsabilità per gli stessi, suddivisi in a) danni al solaio, b) danni per il ripristino degli appartamenti dei e c) danni per CP_2
impermeabilizzazione, fosse da attribuire ai Controparte_11
, nonché a ed altresì a ed
[...] Controparte_3 CP_1 CP_2
, in ragione del diverso grado di responsabilità, come individuato dal CTU
[...]
nel supplemento di perizia.
Condannò, quindi, a pagare in favore dei , per i danni al solaio calcolati in CP_2
complessivi € 63.923,15 iva compresa, il er la somma Controparte_6
di € 21.205,88, il per la somma di € 8.434,88, Controparte_10 CP_3
per la somma di € 23.533,45, oltre interessi legali, e rigettata ogni altra
[...]
domanda, statuì che la residua somma, necessaria per i lavori di ripristino, di €
10.748,84 restasse a carico degli stessi;
ordinò l'esecuzione dei lavori CP_2
necessari, ai fini dell'eliminazione delle cause delle infiltrazioni lamentate, per complessivi € 11.882,46, ripartendo tra tutte le parti i relativi costi, ed in particolare € 4.508,11 a carico del € 2.416,30 a carico Controparte_6
del , € 3.719,87 a carico di ponendo la Controparte_10 Controparte_3
residua somma di € 1.238,18 carico dei . CP_2
§.
2. Avverso la sentenza del tribunale, ed CP_1 CP_2
proposero appello. Si costituirono e il Controparte_3 [...]
resistendo al gravame, ed il condominio T'AL, che propose CP_7
altresì appello incidentale. Nelle more anche con atto di Controparte_3
citazione notificato il 12 ottobre 2010, propose appello principale avverso la medesima sentenza, dolendosi di essere stato condannato, in assenza di domanda proposta nei suoi confronti. ed , costituitisi in CP_1 CP_2
tale giudizio di impugnazione, proposero appello incidentale, chiedendo che in caso di accoglimento dell'appello proposto da le somme che egli era CP_3
stato condannato a pagare in loro favore, fossero poste a carico dei
[...]
e T'AL. CP_11
La Corte d'Appello, riuniti i giudizi avverso la medesima sentenza di primo grado, ai fini che ancora rilevano, ha accolto l'appello principale di ed CP_1
, dichiarando che il costo dei lavori di ripristino dei loro CP_2
appartamenti dovesse essere ripartito solo tra i due e Controparte_11
T'AL, non essendo emerse azioni od omissioni loro imputabili che avessero potuto cagionare i danni lamentati;
ha accolto l'appello incidentale CP_3
dichiarando che lo stesso non era tenuto a pagare nulla agli attori, in
[...]
dipendenza dei fatti di causa, per non essere stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda, condannando i a restituire la somma di € 38.500,00, loro CP_2
corrisposta da per i lavori di ripristino degli appartamenti e CP_3
condannando il ed il a pagare Controparte_7 Controparte_10
agli attori, con vincolo di solidarietà verso gli aventi diritto e, nei rapporti interni, secondo le accertate (e non contestate) percentuali di colpa, l'ulteriore somma di
€ 25.298,46 (pari alla somma di € 23.533,45, attualizzata, originariamente posata a carico di , nonché a rimborsare le spese di entrambi i gradi di CP_3
giudizio, nella misura di due terzi, in favore degli appellanti , e per la metà CP_2
in favore di CP_3
§.
3. Il con ricorso del 05/09/2016, ha proposto Controparte_7
ricorso per Cassazione, cui ha resistito con controricorso, Controparte_3
nonché ed anch'essi con controricorso e CP_1 CP_2
proponendo altresì ricorso incidentale. Il DOo T'AL è stato solo intimato.
3.1. La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte fondato il primo motivo del ricorso principale, con cui il si era lamentato che la Corte di Controparte_6
Appello avesse accolto l'appello di ed ed avesse CP_1 CP_2
riformato la sentenza di primo grado, che li aveva ritenuti responsabili dello stato di fatiscenza dei solai, condannandoli pro quota per € 10.748,84 al pagamento dei relativi costi, nonché al pagamento della somma di € 1.238,18, come quota loro imputabile per i costi dei lavori di ripristino dei loro stessi appartamenti, sul rilievo che la sentenza del tribunale non aveva indicato le azioni o omissioni, ad essi imputabili, che avevano prodotto i danni all'interno dei loro appartamenti.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il non avesse Controparte_7
adeguatamente censurato sul punto la decisione della Corte di Appello che aveva escluso la responsabilità individuale, pro quota, dei , ma ha affermato che, CP_2
comunque, nel riformare la sentenza di primo grado, la Corte di Appello non si era attenuta al principio di diritto, più volte espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui l'accertamento della responsabilità risarcitoria del per i Parte_1
danni, cagionati dall'omessa manutenzione delle parti comuni, alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condòmini, non esclude che lo stesso condòmino danneggiato rimanga, a sua volta, gravato pro quota, nei confronti del
, dell'obbligo di contribuzione alla correlata spesa, che trova la sua Parte_1
fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio e non nella specifica condotta illecita a lui attribuibile. La Suprema Corte ha infatti evidenziato che il condòmino che subisca nella propria unità immobiliare un danno, derivante dall'omessa manutenzione anche delle parti comuni di un edificio, assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , ma non è per questo Parte_1
esonerato dall'obbligo -che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio, e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile-, di contribuire, a propria volta e pro quota, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla refusione dei danni cagionati.
3.2. In relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso principale del la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbiti sia il Controparte_7
secondo motivo di ricorso proposto dal , relativo al governo delle Parte_1
spese di lite;
sia la seconda parte del ricorso incidentale proposto dai , con CP_2
cui essi avevano lamentato l'omessa pronuncia della Corte di Appello, in relazione alla domanda da essi proposta di condanna dei e Controparte_11
T'AL al pagamento delle quote poste dal tribunale a carico di per CP_3
€ 3.718,87 e di essi stessi per € 1.238,18, per i costi per i lavori di ripristino dei loro appartamenti.
3.2. La Suprema Corte ha altresì accolto il ricorso incidentale, proposto da ed , nella parte in cui essi si erano lamentati che la Corte CP_1 CP_2
di Appello, nel condannare i due DO a pagare in loro favore, per i danni patiti, la somma di € 25.298,46, maggiorata della rivalutazione dal 17.10.2010 fino al deposito della sentenza, avesse omesso di condannare i
[...]
T'AL anche al pagamento degli interessi legali dalla sentenza Controparte_11
al soddisfo.
In proposito la Suprema Corte ha premesso che gli interessi compensativi sono quegli interessi dovuti dal debitore, in caso di credito risarcitorio, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito, fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore, per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, e costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria una componente del danno. Dunque, prosegue la Corte di legittimità, perché gli interessi sono una componente del diritto principale azionato dall'attore e che, al pari di quest'ultimo, origina dal medesimo fatto generatore, la domanda relativa al capitale comprende anche la domanda degli interessi. Ne deriva che il giudice procede alla liquidazione degli interessi in via ufficiosa, anche con riferimento al periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello, senza che occorra alcuna specifica richiesta dalla parte interessata, dovendo, in mancanza di tale istanza, essere disposto anche d'ufficio.
Conclude, pertanto, la Suprema Corte che la Corte di Appello, nel condannare i due
DO al pagamento della somma di € 23.533,45 (importo che, attualizzato al momento della decisione della Suprema Corte ascendeva ad € 25.298,46), aveva omesso di procedere alla liquidazione degli interessi successivi.
§.
4. Il giudizio, cassato con rinvio con Ordinanza Cass. nr. 39376/2021, è stato riassunto dal nonché, con distinto ricorso, da Controparte_7 CP_1
ed .
[...] CP_2
4.1. Il dopo aver premesso che, nelle more del Controparte_7
giudizio di cassazione, aveva provveduto – in esecuzione della sentenza cassata – al pagamento nei confronti di ed della complessiva CP_1 CP_2
somma di € 40.333,51 per sorta e spese, chiede, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., la condanna degli stessi alla restituzione delle somme loro versate in eccedenza, in ragione della debenza da parte di questi ultimi delle relative quote millesimali, in virtù della statuizione della Suprema Corte.
Chiede altresì, alla luce della riforma della sentenza di primo grado, che la Corte di Appello, considerato che con l'Ordinanza di rimessione la Suprema Corte aveva dichiarato “assorbito” il motivo di impugnazione relativo alla liquidazione delle spese di lite, provveda ad una diversa regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio che, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., tenga conto della reciproca soccombenza verificatasi anche nel grado di appello.
4.2. ed , nel loro ricorso in riassunzione, evidenziano che CP_1 CP_2
la Corte di Cassazione, oltre ad avere, con il principio di diritto espresso, affermato il loro obbligo, in qualità di condomini, alla contribuzione pro quota millesimale alle spese, per il ristoro dei danni cagionati dalle parti comuni dell'edificio alla loro proprietà individuale, aveva altresì accolto il ricorso incidentale da essi proposto, affermando che, sugli importi liquidati in loro favore, andavano calcolati anche gli interessi compensativi, dal dì dell'evento al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello, mentre aveva dichiarato assorbita, dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, la domanda da essi formulata di pagamento dell'importo di € 4.958,05, relativo alle quote di oneri dei lavori per il ripristino dei loro immobili, che erano stati posti in primo grado a carico del per € 3.179,87 e di essi stessi per € 1.238,18. CP_3
4.2.1. Sostengono, inoltre, che la statuizione della Corte di Cassazione, in ordine alla rideterminazione della ripartizione degli oneri, per l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed il ripristino degli appartamenti, aveva inciso solo nel rapporto tra il Parte_1 Controparte_12
e mentre -sul punto- la sentenza della Corte di Appello,
[...] CP_3
quanto al rapporto tra essi ed il era passata in CP_2 Controparte_10
giudicato. Da ciò, a loro avviso, conseguiva che, in ragione del vincolo di solidarietà passiva, sussistente tra i due DO, essi potranno agire nei confronti del per recuperare quanto eventualmente Controparte_8
non versato (in quanto oggetto di restituzione) dal Controparte_7
sugli importi complessivamente liquidati in favore dei sigg.ri
[...]
all'esito della sentenza 2432/2016 della Corte di Appello di Napoli. CP_2
In sostanza ritengono che, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, il 10
, non avendo impugnato la sentenza n. 2432/2016 della Corte di Appello
[...]
di Napoli, non potrà agevolarsi dell'esito favorevole del ricorso proposto dal solo con la conseguenza che, in accoglimento della Controparte_7
domande riproposte da essi , in sede di rinvio, gli importi liquidati con la CP_2
sentenza n. 2432/2016 dalla Corte di Appello in loro favore andranno integrati con il pagamento dell'importo complessivo di € 4.958,05 (posta dalla Corte di
Appello a carico di e di essi stessi a titolo di costi per lavori di CP_3
rispristino degli appartamenti), oltre interessi compensativi, da parte del
. Controparte_10
4.2.2. Quanto al rapporto processuale con il Controparte_6 CP_1
ed , sostengono che non è chiaro come questo sia giunto alla CP_2
determinazione della somma, richiesta in restituzione per effetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione, di € 19.127,63 oltre interessi. Ritengono che sia errata, alla luce della loro quota di partecipazione al fabbricato, pari a 203,15 millesimi, come si legge nel riepilogo dei condomini alla data di deposito della sentenza n.
2432/2016.
Affermano, inoltre, che la loro contribuzione agli importi posti a carico del per i lavori di eliminazione delle Controparte_7
infiltrazioni e di ripristino degli immobili di loro proprietà, era limitata alla propria quota di partecipazione al DOo pari a 203,15 millesimi. Inoltre,
l'importo di € 40.333,52, di cui al riepilogo redatto dall'amministratrice del il 16.11.2022, è comprensivo anche delle spese legali che non Parte_1
possono essere poste a loro carico.
4.2.3. Infine, ed contestano la legittimazione del CP_1 CP_2
ad agire per la restituzione delle somme, in quanto dette somme non Parte_1
erano state versate dall'amministratore, ma dai singoli condomini, unici soggetti legittimati a poterne domandare il rimborso.
4.2.4. e chiedono, inoltre, la condanna dei CP_2 CP_1 [...]
e T'AL al pagamento dell'importo di € 4.958,05 posta, in CP_11
primo grado, a carico loro e di detratta la quota millesimale su di essi CP_3 gravante, oggetto di impugnazione incidentale e rimasta assorbita nell'accoglimento, da parte della Corte di Cassazione, del ricorso principale.
A tal fine precisano che il Tribunale aveva distinto due poste risarcitorie, una relativa al rimborso delle spese per l'esecuzione delle opere di sostituzione del solaio, anticipate dai per € 63.923,15, e l'altra relativa alle opere per la CP_2
riduzione in pristino degli appartamenti dei per € 11.882,46. CP_2
In relazione a tali ultime spese, per la quota a lui attribuita, in CP_3
esecuzione della sentenza di primo grado, aveva versato ai l'importo CP_2
complessivo di € 27.253,32, oltre interessi, per un totale di € 38.500,00, somma che, in adempimento della sentenza n. 2432/2016 della Corte di Appello, essi avevano restituito al maggiorata di interessi. CP_2 CP_3
ed chiedono, pertanto che, per effetto dell'esclusione del CP_1 CP_2
dal novero dei legittimati passivi, tenuti al ristoro dei danni da essi CP_3
patiti, la somma oggetto di condanna a carico del sia posta a carico CP_3
dei due DO e T'AL. CP_7
Affermano che la conseguenza di addossare ai due DO l'intera quota originariamente posta a carico del solo scaturisce automaticamente CP_3
dall'esclusione di quest'ultimo dal novero dei soggetti tenuti al ristoro dei danni nei loro confronti e dall'individuazione, ormai oggetto di giudicato, nei due
DO degli unici soggetti tenuti al rimborso delle spese affrontate per la sostituzione dei solai, il rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura e il ripristino dei loro appartamenti.
Evidenziano di avere essi proposto, a riguardo, nell'ambito del giudizio RG
4504/2010, appello incidentale per ottenere la condanna dei due DO al pagamento di quanto eventualmente essi fossero stati tenuti a restituire al
[...]
in caso di accoglimento del gravame proposto da quest'ultimo. CP_3
La Corte di Appello, invece, aveva condannato i due DO al pagamento della sola quota di risarcimento per le opere di sostituzione dei solai, mentre avrebbe dovuto porre a loro carico anche la quota di € 3.719,87, per oneri di rifacimento dell'impermeabilizzazione e per il ripristino degli appartamenti di essi , CP_2
posta dal tribunale a carico del CP_3
ed chiedono, poi, in accoglimento dell'appello CP_1 CP_2
originariamente da essi proposto e rimasto assorbito, la condanna dei
[...]
e T'AL al pagamento della quota pari ad € 1.238,18, per le CP_11
opere di ripristino degli interni dei loro appartamenti, posta dal Tribunale erroneamente a loro carico;
nonché la condanna dei due DO (mentre la sentenza di appello cassata aveva pronunciato una mera declaratoria) al pagamento del costo di ripristino dei loro appartamenti di € 3.950,83 (somma costituita dalla differenza tra la somma degli importi, posti a carico loro e di
[...]
per il ripristino degli appartamenti, (€ 1238,18+3719,87= € 4.958,05 e CP_3
la quota di partecipazione millesimale di essi pari ad € 1.007,22 CP_2
(4958,05X203,15/1000)), oltre rivalutazione ed interessi.
4.2.5. ed , chiedono altresì, in ossequio alla statuizione CP_1 CP_2
della Corte remittente, la condanna dei e T'AL al Controparte_11
pagamento degli interessi compensativi sugli importi liquidati a titolo di risarcimento dalla data dell'evento (15.10.2004) o quanto meno dalla domanda giudiziale (02.03.2005) e fino al passaggio in giudicato della sentenza n.
2432/2016 della Corte di Appello di Napoli.
4.2.6. Da ultimo ed eccepiscono la compensazione delle CP_1 CP_2
somme che dovessero eventualmente risultare da essi dovute al
[...]
in ragione della propria partecipazione millesimale, con il CP_7
maggior credito discendente dall'accoglimento delle loro richieste.
4.3. ha chiesto l'accoglimento delle domande formulate dal CP_3
riassumente Controparte_7
§.
5. Passando alla decisione della causa, preliminarmente va considerato che, la
Suprema Corte ha chiarito che “In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. 12065/2024).
5.1. Ciò premesso va esaminata l'eccezione, sollevata da ed CP_1 CP_2
, di difetto di legittimazione del a richiedere la
[...] Controparte_6
restituzione delle somme, loro versate dai singoli condomini in esecuzione della sentenza di Appello nr. 2432/2016, a titolo di restituzione degli importi che essi avevano versato al in esecuzione della CP_2 Controparte_7
sentenza di primo grado, per la quota di responsabilità loro attribuita dal tribunale.
La doglianza non ha fondamento, in primo luogo perché non v'è prova che ad effettuare i pagamenti ai siano stati direttamente i singoli condomini o CP_2
piuttosto il ed, in ogni caso, la legittimazione di Controparte_7
quest'ultimo discende dal mandato conferito all'amministratore, da parte dell'Assemblea con la delibera dell'08.07.2016, nonché dall'essere stato il parte del giudizio rescindente, che ha affermato la sua Controparte_7
legittimazione.
Inoltre va considerato che, nella sostanza, quella formulata dal
[...]
chiedendo la riforma della sentenza del tribunale sul punto, non è CP_7
una domanda di restituzione di somme versate in eccedenza, in esecuzione di sentenza riformata, ma una domanda di pagamento, fondata sull'obbligo, ricordato dalla Suprema Corte e di cui la sentenza della Corte di Appello non aveva tenuto conto, che anche il che subisca danni alla sua proprietà CP_6
individuale ad opera di parti comuni, partecipa, nella ripartizione della spesa, liquidata in suo favore, pro quota, in qualità di condomino. Il titolo della condanna subito dai in primo grado, per la partecipazione alle spese, era a titolo di CP_2
illecito, per avere anch'essi contribuito all'ammalorarsi delle parti comuni, e che dalla Corte di Appello è stato ritenuto non provato, ed in relazione al quale i condomini hanno effettuato le dovute restituzioni. Quel che ora domanda il non è la restituzione di tali somme restituite ai Controparte_7 CP_2
dai singoli condomini, ma il pagamento da parte dei delle somme da essi CP_2
dovute in qualità di condomini ed il cui titolo, è stato appunto indicato dalla
Suprema Corte, nella partecipazione pro quota millesimale di essi al CP_2
Di tanto sono ben consapevoli i , i quali, hanno Controparte_7 CP_2
appunto lamentato l'erroneità della somma richiesta dal
[...]
costituita dall'addizione delle singole somme sborsate da ciascun CP_7
condomino, piuttosto che dalla quota proporzionale millesimale di partecipazione di essi al , sulla somma individuata dal CP_2 CP_7
tribunale per i lavori di rifacimento dei solai e di ripristino degli immobili di loro proprietà.
Ne discende che sussiste la legittimazione del a Controparte_7
richiedere, in ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte, la condanna dei al pagamento, in proporzione alla loro quota millesimale, delle somme CP_2
che il deve sborsare a titolo di risarcimento del danno causato dalle Parte_1
parti comuni dell'edificio alla loro proprietà individuale.
5.3. Ciò posto, la domanda formulata dal di Controparte_7
pagamento da parte di delle proprie quote di contribuzione alle spese cui CP_2
il era stato condannato, va esaminata in parallelo alla domanda CP_6
formulata dai di condanna dei e T'AL al CP_2 Controparte_11
pagamento delle ulteriori somme da loro pretese - a titolo di esborsi sostenuti per il rifacimento dei solai e direzione dei lavori, per la porzione non più dovuta da
[...]
sia a titolo di lavori di ripristino dei loro appartamenti, su cui la Corte CP_3
di Appello, con la sentenza cassata, aveva omesso di pronunciarsi ed il cui relativo motivo di ricorso per cassazione per omessa pronuncia era stato ritenuto assorbito;
sia a titolo di interessi compensativi, riconosciuti dalla Cassazione-, vanno trattate congiuntamente alla luce di quanto è divenuto oggetto di giudicato interno della pronuncia della decisione rescindente della Carte di Appello n.
2432/2016, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte.
5.4. Per i lavori di rifacimento dei solai è definitivamente accertato, sulla base dell'esito della perizia svolta in primo grado, che i costi ammontano ad €
52.411,65 iva inclusa, oltre costi di direzione lavori per complessivi € 11.511,50 iva inclusa, per un totale di € 63.923,15 di cui € 19.284,13 + € 4.249,32, per complessivi € 23.533,45 sono stati imputati alla responsabilità del CP_3
Orbene alla luce dell'esito del giudizio della Cassazione tali importi vanno ripartiti solo tra i due e T'AL in ragione delle rispettive Controparte_11
responsabilità.
Considerato che il CTU per tali lavori ha ritenuto, quanto all'interno 9B (stanze 2
e 10) la responsabilità concorrente con del solo CP_3 10
, i relativi costi andranno addebitati esclusivamente a quest'ultimo per
[...]
complessivi € 4.874,07, per rifacimento solai, ed € 1.030,42, per direzione lavori, per complessivi € 5.904,49 iva inclusa.
Quanto agli interni 9A e 9B (stanze 8, 9 e 4a) il CTU ha accertato la responsabilità concorrente con del solo per cui i relativi CP_3 Controparte_7
costi di ripristino andranno addebitati esclusivamente a quest'ultimo per complessivi per € 14.410,06, per rifacimento solai, ed € 3.218,90, per direzione lavori, per complessivi € 17.628,96 iva inclusa.
Analogamente il discorso vale per le somme accertate dal CTU come dovute per i lavori di rispristino degli immobili dei , calcolate in complessivi € CP_2
11.882,46. Le quote poste a carico di e dei , per tale causale, CP_3 CP_2
sono rispettivamente di € 3.719,87 ed € 1.238,18, per complessivi € 4.958,05 e vanno poste a carico dei due DO in ragione della loro responsabilità.
Pertanto, considerato che il CTU per tali lavori ha ritenuto, quanto all'intero 9B
(stanze 2, 10) la responsabilità concorrente con e dei del solo CP_3 CP_2
, i relativi costi di ripristino, imputati a ed ai Controparte_10 CP_3 , rispettivamente per € 613,98 ed € 263,13, andranno addebitati CP_2
esclusivamente al , per complessivi € 877,11, iva inclusa. Controparte_8
La differenza di € 4.080,94 (€4.958,05 - € 877,11) va posta a carico del considerato che quanto agli interni 9A (stanze 1, 8, 9 Controparte_6
e 4a) il CTU ha accertato la responsabilità concorrente di Parte_2
e del solo mentre per le stanze 4, 5 e 9c la Controparte_7
responsabilità dei soli e CP_3 Controparte_7
5.5. In definitiva il va condannato al pagamento in favore Controparte_10
dei della complessiva somma per i lavori di rifacimento dei solai e per CP_2
quelli di ripristino degli immobili, sia per le quote già indicate nella sentenza di primo grado, essendo la relativa condanna passata in giudicato, che per le quota parte addebitata a e ai di € 5.971,6 (€ 5.094,49 + € 877,11), CP_3 CP_2
oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 17.10.2010 al 15.10.2004 e da tale data annualmente via via rivalutata sino alla presente pronuncia e successivamente i soli interessi legali sino al saldo.
Per le medesime causali il va condannato al Controparte_7
pagamento in favore dei della complessiva somma, pari alla quota di loro CP_2
spettanza già oggetto di condanna in primo grado e ormai passata in giudicato, nonché dell'ulteriore somma originariamente addebitata a ed ai CP_3
di complessivi € 21.709,9 (€ 17.628,96 + 4.080,94), oltre interessi legali CP_2
sulla somma devalutata dal 17.10.2010 al 15.10.2004 e da tale data annualmente via via rivalutata sino alla presente pronuncia e successivamente i soli interessi legali sino al saldo.
5.6. Su tale ultimo importo va calcolata la quota millesimale di spettanza dei di 203,15/000, pari ad € 9.634,16, oltre interessi legali dalla domanda al CP_2
saldo.
Orbene considerato che tale importo appare inferiore alla somma che il deve ancora corrispondere ai in ragione della Controparte_7 CP_2
ripartizione degli importi originariamente posti a carico di la CP_3 domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza, formulata dal va rigettata. Parte_1
5.7. Va invece accolta la domanda di compensazione, formulata dai tra gli CP_2
importi ancora loro dovuti dal pari ad € 21.709,9 le somme loro Parte_1
dovute al a titolo di quota millesimale pari ad € Controparte_7
9.634,16, sicché il DOo sarà tenuto a corrispondere ai il minor CP_2
importo di € 12.075,74, oltre interessi legali sulla somma devalutata dal
17.10.2010 al 15.10.2004 e da tale data annualmente via via rivalutata sino alla presente pronuncia e successivamente i soli interessi legali sino al saldo.
5.8. Ogni altra questione resta assorbita.
§.
6. Conclusivamente in accoglimento dell'appello principale proposto da ed e dell'appello incidentale proposto da CP_1 CP_2 CP_3
il costo dei lavori di ripristino degli appartamenti dei va ripartito
[...] CP_2
solo tra i due , dovendosi escludere la Controparte_11
responsabilità dei e di conseguentemente, ferma la CP_2 Controparte_3
condanna dei alla restituzione ai delle somme loro corrisposte da CP_2 CP_2
i vanno condannati, in ragione CP_3 Controparte_11
delle rispettive responsabilità, a pagare ai gli importi riconosciuti come CP_2
non dovuti da per il ripristino degli appartamenti di loro proprietà, CP_3
compensandosi le somme dovute dal con le somme Controparte_7
dovute a quest'ultimo dai , a titolo di quota millesimale. CP_2
6.1. Gli appelli principali ed incidentali vanno accolti come in motivazione e per le spese di lite va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
6.2. Pertanto, quanto al rapporto processuale tra i e CP_2 CP_3
considerato che quest'ultimo è intervenuto volontariamente nel giudizio e che non è stata formulata nei suoi confronti nessuna domanda di condanna vanno interamente compensate per tutti i gradi di giudizio;
quanto al rapporto tra i ed il attesa la totale soccombenza di quest'ultimo CP_2 Controparte_10
vanno poste interamente a sua carico;
quanto al rapporto processuale tra i CP_2
ed il in ragione della parziale soccombenza reciproca, Controparte_6
atteso l'accoglimento della domanda di pagamento delle quote millesimali, le spese di lite vanno compensate per 1/5 e poste per la restante parte a carico del maggiormente soccombente, e liquidate come in dispositivo, in base CP_6
alle tabelle dm 147/22, nei valori tra i medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sul giudizio di rinvio dalla Cassazione riassunto dal e da Controparte_7
e questi ultimi originari appellanti principali nei CP_1 CP_2
confronti del e entrambi appellanti Controparte_8 Controparte_3
incidentali, avverso la sentenza del Tribunale di 5653/2010 il Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_10
2. Dichiara definitivamente accertata la responsabilità esclusiva, nella verificazione dei danni lamentati da e , dei CP_1 CP_2
e di Vicoletto Costantinopoli n 2. Controparte_13
3. Dichiara definitiva la condanna del Controparte_7
, in persona dell'amministratore p.t., a pagare a e
[...] CP_1
, la somma di € 17.362,75 + € 3.843,13= € 21.205,88, il CP_2 [...]
, in persona dell'amministratore p.t. a pagare a Controparte_8
e , la somma di € 6.962,96,75 + € 1.472,02= € CP_1 CP_2
8.434,98….oltre interessi dal pagamento effettuato dai al saldo. CP_2
4. Accoglie l'appello principale proposto da e CP_1 CP_2
nonché l'appello incidentale proposto da e, in riforma della Controparte_3
sentenza di primo grado, condanna il Controparte_8 7, in persona dell'amministratore p.t. a pagare a e
[...] CP_1 CP_2
, l'ulteriore somma € 5.971,6 (€ 5.094,49 + € 877,11).
[...]
5. Accerta che il , in Controparte_7
persona dell'amministratore p.t., è tenuto a pagare a e CP_1 CP_2
, l'ulteriore a somma di € 21.709,9 (€ 17.628,96 + 4.080,94) e che
[...] CP_2
e sono tenuti al pagamento in favore del
[...] CP_1 [...]
, a titolo di quota millesimale, della Controparte_7
somma di € 9.634,16, che pone in compensazione, e per l'effetto condanna il al pagamento in favore Controparte_7
di e della differenza di € 12.075,74. CP_1 CP_2
6. Dichiara definitivo l'ordine di esecuzione dei lavori di ripristino degli appartamenti e di impermeabilizzazione della copertura secondo le prescrizioni di cui alla consulenza e dichiara che gli importi vanno così suddivisi: € 4.508,11 a carico del € 2.416,30 a carico del Controparte_7 10
, € 3.719,87.
[...]
7. In riforma della sentenza di primo grado dichiara che sono a carico del le ulteriori somme di € 5.971,6 (€ 5.094,49 + € 877,11) Controparte_10
ed a carico del le ulteriori somme di € Controparte_7
21.709,9 (€ 17.628,96 + 4.080,94).
8. In riforma della sentenza impugnata pone integralmente a carico del
la esecuzione di lavori di Controparte_7
impermeabilizzazione del parapetto a terrazzo e di cui alla consulenza tecnica per
l'importo di € 394,69.
9. Condanna il e il Controparte_7
di al pagamento in favore di Parte_1 10 CP_1
e degli interessi legali sulle somme oggetto di condanna
[...] CP_2
in loro favore di cui ai precedenti capi 3, 4 ,5, 6, 7 e 8, devalutate dal 17.10.2010 al 15.10.2004 ed annualmente via via rivalutate da tale data alla sentenza di primo grado per le somme di cui ai capi 3, 4,5 e 6 e sino alla presente sentenza per le somme di cui ai capi 7, e 8 e, successivamente i soli interessi legali sino al saldo.
10. Compensa interamente le spese di tutti i gradi di giudizio tra , CP_2
e . CP_1 Controparte_3
11. Condanna il Fabbricato di al pagamento in favore di 10 CP_1
e delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio che liquida
[...] CP_2
quanto al primo grado in complessivi € 5.077,00, oltre iva, cpa e spese generali al
15%; quanto al grado di appello in complessivi € 5.809,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; quanto al giudizio di Cassazione in complessivi € 3.082,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; quanto al giudizio di rinvio in complessivi €
5.809,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
12. Compensa nella misura di 1/5 le spese di lite tra e CP_1 CP_2
e il , ponendo la
[...] Controparte_7
restante parte a carico di quest'ultimo che liquida per tale porzione, quanto al primo grado in complessivi € 6.092,8, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; quanto al grado di appello in complessivi € 7.992,8 oltre iva, cpa e spese generali al 15%; quanto al giudizio di Cassazione in complessivi € 4.410,4, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; quanto al giudizio di rinvio in complessivi € 7.992,8, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Napoli, 25.09.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 1133/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra al Vicoletto Costantinopoli n. 2, in persona Parte_1
dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso - giusta la Deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei DO dell'8/7/2016 e procura speciale in calce al ricorso per cassazione del 10/8/2016, dall'avv. Giovanni Iodice
), con il quale eletti.te dom.lia in Salerno alla Piazza XXIV C.F._1
Maggio n.26.
APPELLATO riassumente
E
( ) e CP_1 C.F._2 CP_2
( , entrambi rapp.ti e difesi, giusta procura rilasciata su C.F._3
foglio a margine della comparsa di costituzione dall'avv. Antonio Tundo
( , con il quale elett.te dom.lia in alla via del Parco C.F._4 Pt_1
Regina Margherita n.23.
APPELLANTI riassumenti E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._5
Paola Santoro ( ), come da procura in calce alla comparsa in C.F._6
appello, con la quale elett.te dom.lia in via Pietro Mascagni 64, Pt_1
APPELLANTE INCIDENTALE
E
T'AL n. Controparte_4 CP_5 Pt_1
APPELLANTE INCIDENTALE contumace nella riassunzione
Conclusioni
Per il Controparte_6
a) dichiarare, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte
Suprema di Cassazione che il costo dei lavori di ripristino degli appartamenti dei signori ed và ripartito non solo tra i CP_1 CP_2 Parte_1
convenuti ma pro quota anche tra i signori ed;
CP_1 CP_2
b) dichiarare che a carico del fabbricato in al Vicoletto Parte_1 Pt_1
Costantinopoli n. 2 nei confronti dei signori ed va posto CP_1 CP_2
esclusivamente solo l'importo minore di euro 21.205,88;
c) per l'effetto, condannare in solido tra Loro i signori ed CP_1 CP_2
alla restituzione nei confronti dell'Istante DOo di tutte le somme
[...]
pagate in supero ovvero l'importo di euro 19.127,63 oltre gli interessi come per
Legge;
d) sempre per l'effetto, regolare nella diversa misura che sarà ritenuta di Giustizia il carico delle spese di lite erroneamente statuito nella sentenza cassata;
e) ancora per l'effetto, regolare le spese del giudizio di cassazione e della presente fase ponendole a carico di Chi per Legge.
Per ed : a) dichiari inammissibile e comunque rigetti la CP_1 CP_2
richiesta del in Controparte_7 Pt_1
di restituzione dell'importo di € 19.127,63; b) condanni il DOo del
Fabbricato di via Vicoletto Costantinopoli n. 2 in Napoli, in persona del suo amministratore p.t., e il in Controparte_8 Pt_1
persona del suo amministratore p.t., in solido tra loro al pagamento in favore dei sigg.ri e degli interessi dall'evento CP_2 CP_1
(15.10.2004) al passaggio in giudicato della sentenza n. 2432/2016 dalla Corte di
Appello sulle somme già liquidate in favore dei sigg.ri , e dell'importo di CP_2
3.950,83 [pari ad € 4.958,05 detratta la quota millesimale (€ 1.007,22) per la quota di lavori di ripristino degli appartamenti dei sigg.ri posta in primo grado CP_2
a carico del e dei sigg.ri ed ] oltre CP_3 CP_1 CP_2
rivalutazione e interessi dall'evento (15.10.2004) al soddisfo;
c) in caso di accoglimento anche solo parziale delle richieste del in Parte_1
l Vicoletto Costantinopoli n. 2 compensi le somme attribuite al Pt_1 Parte_1
con quelle liquidate in favore dei sigg.ri e;
d) con CP_2 CP_1
vittoria delle spese e competenze del grado di legittimità e del presente grado di rinvio nei confronti del in lla e Parte_1 Pt_1 Controparte_8
di tutte le fasi del giudizio nei confronti del Controparte_7
in
[...] Pt_1
Per Come da conclusioni del CP_3 Controparte_7
in che si intendano qui per integralmente riportate. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Il presente giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione origina dalle domande di risarcimento danni da infiltrazioni e di condanna all'eliminazione delle cause delle stesse, proposta con atto di citazione, notificato il 2/3/2005, da CP_1
ed nei confronti del
[...] CP_2 [...]
, sito in (di seguito solo Controparte_9 Pt_1
. Controparte_7
1.1. A tal fine dedussero che dal terrazzo di copertura dell'edificio condominiale, sul quale insisteva una piccola e fatiscente costruzione, della quale essi ignoravano chi fosse il proprietario, provenivano copiose infiltrazioni all'interno di sottostanti due unità immobiliari, di cui essi erano, rispettivamente, nudo proprietario ed usufruttuario.
1.2. Costituitosi, il chiese di essere autorizzato a Controparte_7
chiamare in causa il confinante di (di Controparte_10 Pt_1
seguito solo T'AL), sostenendo che questo era proprietario della CP_6
costruzione fatiscente, insistente sul lastrico solare e, quindi, responsabile delle infiltrazioni.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa, di costituì, il che Controparte_10
eccepì l'infondatezza della domanda attorea, nonché della propria chiamata in causa da parte del Controparte_6
1.4. Nelle more intervenne volontariamente nel giudizio Controparte_3
dichiarandosi proprietario esclusivo del lastrico solare, oggetto di causa, nel quale dichiarava di avere eseguito gli interventi di ripristino, disposti con l'ordinanza del 10/03/2006, all'esito di un procedimento cautelare per danno temuto, introdotto dagli attori con ricorso del 10/11/2005.
1.5. Il tribunale, con sentenza del 25 maggio 2010, accertati i danni a mezzo di
CTU, ritenne che la responsabilità per gli stessi, suddivisi in a) danni al solaio, b) danni per il ripristino degli appartamenti dei e c) danni per CP_2
impermeabilizzazione, fosse da attribuire ai Controparte_11
, nonché a ed altresì a ed
[...] Controparte_3 CP_1 CP_2
, in ragione del diverso grado di responsabilità, come individuato dal CTU
[...]
nel supplemento di perizia.
Condannò, quindi, a pagare in favore dei , per i danni al solaio calcolati in CP_2
complessivi € 63.923,15 iva compresa, il er la somma Controparte_6
di € 21.205,88, il per la somma di € 8.434,88, Controparte_10 CP_3
per la somma di € 23.533,45, oltre interessi legali, e rigettata ogni altra
[...]
domanda, statuì che la residua somma, necessaria per i lavori di ripristino, di €
10.748,84 restasse a carico degli stessi;
ordinò l'esecuzione dei lavori CP_2
necessari, ai fini dell'eliminazione delle cause delle infiltrazioni lamentate, per complessivi € 11.882,46, ripartendo tra tutte le parti i relativi costi, ed in particolare € 4.508,11 a carico del € 2.416,30 a carico Controparte_6
del , € 3.719,87 a carico di ponendo la Controparte_10 Controparte_3
residua somma di € 1.238,18 carico dei . CP_2
§.
2. Avverso la sentenza del tribunale, ed CP_1 CP_2
proposero appello. Si costituirono e il Controparte_3 [...]
resistendo al gravame, ed il condominio T'AL, che propose CP_7
altresì appello incidentale. Nelle more anche con atto di Controparte_3
citazione notificato il 12 ottobre 2010, propose appello principale avverso la medesima sentenza, dolendosi di essere stato condannato, in assenza di domanda proposta nei suoi confronti. ed , costituitisi in CP_1 CP_2
tale giudizio di impugnazione, proposero appello incidentale, chiedendo che in caso di accoglimento dell'appello proposto da le somme che egli era CP_3
stato condannato a pagare in loro favore, fossero poste a carico dei
[...]
e T'AL. CP_11
La Corte d'Appello, riuniti i giudizi avverso la medesima sentenza di primo grado, ai fini che ancora rilevano, ha accolto l'appello principale di ed CP_1
, dichiarando che il costo dei lavori di ripristino dei loro CP_2
appartamenti dovesse essere ripartito solo tra i due e Controparte_11
T'AL, non essendo emerse azioni od omissioni loro imputabili che avessero potuto cagionare i danni lamentati;
ha accolto l'appello incidentale CP_3
dichiarando che lo stesso non era tenuto a pagare nulla agli attori, in
[...]
dipendenza dei fatti di causa, per non essere stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda, condannando i a restituire la somma di € 38.500,00, loro CP_2
corrisposta da per i lavori di ripristino degli appartamenti e CP_3
condannando il ed il a pagare Controparte_7 Controparte_10
agli attori, con vincolo di solidarietà verso gli aventi diritto e, nei rapporti interni, secondo le accertate (e non contestate) percentuali di colpa, l'ulteriore somma di
€ 25.298,46 (pari alla somma di € 23.533,45, attualizzata, originariamente posata a carico di , nonché a rimborsare le spese di entrambi i gradi di CP_3
giudizio, nella misura di due terzi, in favore degli appellanti , e per la metà CP_2
in favore di CP_3
§.
3. Il con ricorso del 05/09/2016, ha proposto Controparte_7
ricorso per Cassazione, cui ha resistito con controricorso, Controparte_3
nonché ed anch'essi con controricorso e CP_1 CP_2
proponendo altresì ricorso incidentale. Il DOo T'AL è stato solo intimato.
3.1. La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte fondato il primo motivo del ricorso principale, con cui il si era lamentato che la Corte di Controparte_6
Appello avesse accolto l'appello di ed ed avesse CP_1 CP_2
riformato la sentenza di primo grado, che li aveva ritenuti responsabili dello stato di fatiscenza dei solai, condannandoli pro quota per € 10.748,84 al pagamento dei relativi costi, nonché al pagamento della somma di € 1.238,18, come quota loro imputabile per i costi dei lavori di ripristino dei loro stessi appartamenti, sul rilievo che la sentenza del tribunale non aveva indicato le azioni o omissioni, ad essi imputabili, che avevano prodotto i danni all'interno dei loro appartamenti.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il non avesse Controparte_7
adeguatamente censurato sul punto la decisione della Corte di Appello che aveva escluso la responsabilità individuale, pro quota, dei , ma ha affermato che, CP_2
comunque, nel riformare la sentenza di primo grado, la Corte di Appello non si era attenuta al principio di diritto, più volte espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui l'accertamento della responsabilità risarcitoria del per i Parte_1
danni, cagionati dall'omessa manutenzione delle parti comuni, alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condòmini, non esclude che lo stesso condòmino danneggiato rimanga, a sua volta, gravato pro quota, nei confronti del
, dell'obbligo di contribuzione alla correlata spesa, che trova la sua Parte_1
fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio e non nella specifica condotta illecita a lui attribuibile. La Suprema Corte ha infatti evidenziato che il condòmino che subisca nella propria unità immobiliare un danno, derivante dall'omessa manutenzione anche delle parti comuni di un edificio, assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , ma non è per questo Parte_1
esonerato dall'obbligo -che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio, e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile-, di contribuire, a propria volta e pro quota, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla refusione dei danni cagionati.
3.2. In relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso principale del la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbiti sia il Controparte_7
secondo motivo di ricorso proposto dal , relativo al governo delle Parte_1
spese di lite;
sia la seconda parte del ricorso incidentale proposto dai , con CP_2
cui essi avevano lamentato l'omessa pronuncia della Corte di Appello, in relazione alla domanda da essi proposta di condanna dei e Controparte_11
T'AL al pagamento delle quote poste dal tribunale a carico di per CP_3
€ 3.718,87 e di essi stessi per € 1.238,18, per i costi per i lavori di ripristino dei loro appartamenti.
3.2. La Suprema Corte ha altresì accolto il ricorso incidentale, proposto da ed , nella parte in cui essi si erano lamentati che la Corte CP_1 CP_2
di Appello, nel condannare i due DO a pagare in loro favore, per i danni patiti, la somma di € 25.298,46, maggiorata della rivalutazione dal 17.10.2010 fino al deposito della sentenza, avesse omesso di condannare i
[...]
T'AL anche al pagamento degli interessi legali dalla sentenza Controparte_11
al soddisfo.
In proposito la Suprema Corte ha premesso che gli interessi compensativi sono quegli interessi dovuti dal debitore, in caso di credito risarcitorio, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito, fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore, per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, e costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria una componente del danno. Dunque, prosegue la Corte di legittimità, perché gli interessi sono una componente del diritto principale azionato dall'attore e che, al pari di quest'ultimo, origina dal medesimo fatto generatore, la domanda relativa al capitale comprende anche la domanda degli interessi. Ne deriva che il giudice procede alla liquidazione degli interessi in via ufficiosa, anche con riferimento al periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di appello, senza che occorra alcuna specifica richiesta dalla parte interessata, dovendo, in mancanza di tale istanza, essere disposto anche d'ufficio.
Conclude, pertanto, la Suprema Corte che la Corte di Appello, nel condannare i due
DO al pagamento della somma di € 23.533,45 (importo che, attualizzato al momento della decisione della Suprema Corte ascendeva ad € 25.298,46), aveva omesso di procedere alla liquidazione degli interessi successivi.
§.
4. Il giudizio, cassato con rinvio con Ordinanza Cass. nr. 39376/2021, è stato riassunto dal nonché, con distinto ricorso, da Controparte_7 CP_1
ed .
[...] CP_2
4.1. Il dopo aver premesso che, nelle more del Controparte_7
giudizio di cassazione, aveva provveduto – in esecuzione della sentenza cassata – al pagamento nei confronti di ed della complessiva CP_1 CP_2
somma di € 40.333,51 per sorta e spese, chiede, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., la condanna degli stessi alla restituzione delle somme loro versate in eccedenza, in ragione della debenza da parte di questi ultimi delle relative quote millesimali, in virtù della statuizione della Suprema Corte.
Chiede altresì, alla luce della riforma della sentenza di primo grado, che la Corte di Appello, considerato che con l'Ordinanza di rimessione la Suprema Corte aveva dichiarato “assorbito” il motivo di impugnazione relativo alla liquidazione delle spese di lite, provveda ad una diversa regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio che, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., tenga conto della reciproca soccombenza verificatasi anche nel grado di appello.
4.2. ed , nel loro ricorso in riassunzione, evidenziano che CP_1 CP_2
la Corte di Cassazione, oltre ad avere, con il principio di diritto espresso, affermato il loro obbligo, in qualità di condomini, alla contribuzione pro quota millesimale alle spese, per il ristoro dei danni cagionati dalle parti comuni dell'edificio alla loro proprietà individuale, aveva altresì accolto il ricorso incidentale da essi proposto, affermando che, sugli importi liquidati in loro favore, andavano calcolati anche gli interessi compensativi, dal dì dell'evento al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello, mentre aveva dichiarato assorbita, dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, la domanda da essi formulata di pagamento dell'importo di € 4.958,05, relativo alle quote di oneri dei lavori per il ripristino dei loro immobili, che erano stati posti in primo grado a carico del per € 3.179,87 e di essi stessi per € 1.238,18. CP_3
4.2.1. Sostengono, inoltre, che la statuizione della Corte di Cassazione, in ordine alla rideterminazione della ripartizione degli oneri, per l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed il ripristino degli appartamenti, aveva inciso solo nel rapporto tra il Parte_1 Controparte_12
e mentre -sul punto- la sentenza della Corte di Appello,
[...] CP_3
quanto al rapporto tra essi ed il era passata in CP_2 Controparte_10
giudicato. Da ciò, a loro avviso, conseguiva che, in ragione del vincolo di solidarietà passiva, sussistente tra i due DO, essi potranno agire nei confronti del per recuperare quanto eventualmente Controparte_8
non versato (in quanto oggetto di restituzione) dal Controparte_7
sugli importi complessivamente liquidati in favore dei sigg.ri
[...]
all'esito della sentenza 2432/2016 della Corte di Appello di Napoli. CP_2
In sostanza ritengono che, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, il 10
, non avendo impugnato la sentenza n. 2432/2016 della Corte di Appello
[...]
di Napoli, non potrà agevolarsi dell'esito favorevole del ricorso proposto dal solo con la conseguenza che, in accoglimento della Controparte_7
domande riproposte da essi , in sede di rinvio, gli importi liquidati con la CP_2
sentenza n. 2432/2016 dalla Corte di Appello in loro favore andranno integrati con il pagamento dell'importo complessivo di € 4.958,05 (posta dalla Corte di
Appello a carico di e di essi stessi a titolo di costi per lavori di CP_3
rispristino degli appartamenti), oltre interessi compensativi, da parte del
. Controparte_10
4.2.2. Quanto al rapporto processuale con il Controparte_6 CP_1
ed , sostengono che non è chiaro come questo sia giunto alla CP_2
determinazione della somma, richiesta in restituzione per effetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione, di € 19.127,63 oltre interessi. Ritengono che sia errata, alla luce della loro quota di partecipazione al fabbricato, pari a 203,15 millesimi, come si legge nel riepilogo dei condomini alla data di deposito della sentenza n.
2432/2016.
Affermano, inoltre, che la loro contribuzione agli importi posti a carico del per i lavori di eliminazione delle Controparte_7
infiltrazioni e di ripristino degli immobili di loro proprietà, era limitata alla propria quota di partecipazione al DOo pari a 203,15 millesimi. Inoltre,
l'importo di € 40.333,52, di cui al riepilogo redatto dall'amministratrice del il 16.11.2022, è comprensivo anche delle spese legali che non Parte_1
possono essere poste a loro carico.
4.2.3. Infine, ed contestano la legittimazione del CP_1 CP_2
ad agire per la restituzione delle somme, in quanto dette somme non Parte_1
erano state versate dall'amministratore, ma dai singoli condomini, unici soggetti legittimati a poterne domandare il rimborso.
4.2.4. e chiedono, inoltre, la condanna dei CP_2 CP_1 [...]
e T'AL al pagamento dell'importo di € 4.958,05 posta, in CP_11
primo grado, a carico loro e di detratta la quota millesimale su di essi CP_3 gravante, oggetto di impugnazione incidentale e rimasta assorbita nell'accoglimento, da parte della Corte di Cassazione, del ricorso principale.
A tal fine precisano che il Tribunale aveva distinto due poste risarcitorie, una relativa al rimborso delle spese per l'esecuzione delle opere di sostituzione del solaio, anticipate dai per € 63.923,15, e l'altra relativa alle opere per la CP_2
riduzione in pristino degli appartamenti dei per € 11.882,46. CP_2
In relazione a tali ultime spese, per la quota a lui attribuita, in CP_3
esecuzione della sentenza di primo grado, aveva versato ai l'importo CP_2
complessivo di € 27.253,32, oltre interessi, per un totale di € 38.500,00, somma che, in adempimento della sentenza n. 2432/2016 della Corte di Appello, essi avevano restituito al maggiorata di interessi. CP_2 CP_3
ed chiedono, pertanto che, per effetto dell'esclusione del CP_1 CP_2
dal novero dei legittimati passivi, tenuti al ristoro dei danni da essi CP_3
patiti, la somma oggetto di condanna a carico del sia posta a carico CP_3
dei due DO e T'AL. CP_7
Affermano che la conseguenza di addossare ai due DO l'intera quota originariamente posta a carico del solo scaturisce automaticamente CP_3
dall'esclusione di quest'ultimo dal novero dei soggetti tenuti al ristoro dei danni nei loro confronti e dall'individuazione, ormai oggetto di giudicato, nei due
DO degli unici soggetti tenuti al rimborso delle spese affrontate per la sostituzione dei solai, il rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura e il ripristino dei loro appartamenti.
Evidenziano di avere essi proposto, a riguardo, nell'ambito del giudizio RG
4504/2010, appello incidentale per ottenere la condanna dei due DO al pagamento di quanto eventualmente essi fossero stati tenuti a restituire al
[...]
in caso di accoglimento del gravame proposto da quest'ultimo. CP_3
La Corte di Appello, invece, aveva condannato i due DO al pagamento della sola quota di risarcimento per le opere di sostituzione dei solai, mentre avrebbe dovuto porre a loro carico anche la quota di € 3.719,87, per oneri di rifacimento dell'impermeabilizzazione e per il ripristino degli appartamenti di essi , CP_2
posta dal tribunale a carico del CP_3
ed chiedono, poi, in accoglimento dell'appello CP_1 CP_2
originariamente da essi proposto e rimasto assorbito, la condanna dei
[...]
e T'AL al pagamento della quota pari ad € 1.238,18, per le CP_11
opere di ripristino degli interni dei loro appartamenti, posta dal Tribunale erroneamente a loro carico;
nonché la condanna dei due DO (mentre la sentenza di appello cassata aveva pronunciato una mera declaratoria) al pagamento del costo di ripristino dei loro appartamenti di € 3.950,83 (somma costituita dalla differenza tra la somma degli importi, posti a carico loro e di
[...]
per il ripristino degli appartamenti, (€ 1238,18+3719,87= € 4.958,05 e CP_3
la quota di partecipazione millesimale di essi pari ad € 1.007,22 CP_2
(4958,05X203,15/1000)), oltre rivalutazione ed interessi.
4.2.5. ed , chiedono altresì, in ossequio alla statuizione CP_1 CP_2
della Corte remittente, la condanna dei e T'AL al Controparte_11
pagamento degli interessi compensativi sugli importi liquidati a titolo di risarcimento dalla data dell'evento (15.10.2004) o quanto meno dalla domanda giudiziale (02.03.2005) e fino al passaggio in giudicato della sentenza n.
2432/2016 della Corte di Appello di Napoli.
4.2.6. Da ultimo ed eccepiscono la compensazione delle CP_1 CP_2
somme che dovessero eventualmente risultare da essi dovute al
[...]
in ragione della propria partecipazione millesimale, con il CP_7
maggior credito discendente dall'accoglimento delle loro richieste.
4.3. ha chiesto l'accoglimento delle domande formulate dal CP_3
riassumente Controparte_7
§.
5. Passando alla decisione della causa, preliminarmente va considerato che, la
Suprema Corte ha chiarito che “In tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (cfr. Cass. 12065/2024).
5.1. Ciò premesso va esaminata l'eccezione, sollevata da ed CP_1 CP_2
, di difetto di legittimazione del a richiedere la
[...] Controparte_6
restituzione delle somme, loro versate dai singoli condomini in esecuzione della sentenza di Appello nr. 2432/2016, a titolo di restituzione degli importi che essi avevano versato al in esecuzione della CP_2 Controparte_7
sentenza di primo grado, per la quota di responsabilità loro attribuita dal tribunale.
La doglianza non ha fondamento, in primo luogo perché non v'è prova che ad effettuare i pagamenti ai siano stati direttamente i singoli condomini o CP_2
piuttosto il ed, in ogni caso, la legittimazione di Controparte_7
quest'ultimo discende dal mandato conferito all'amministratore, da parte dell'Assemblea con la delibera dell'08.07.2016, nonché dall'essere stato il parte del giudizio rescindente, che ha affermato la sua Controparte_7
legittimazione.
Inoltre va considerato che, nella sostanza, quella formulata dal
[...]
chiedendo la riforma della sentenza del tribunale sul punto, non è CP_7
una domanda di restituzione di somme versate in eccedenza, in esecuzione di sentenza riformata, ma una domanda di pagamento, fondata sull'obbligo, ricordato dalla Suprema Corte e di cui la sentenza della Corte di Appello non aveva tenuto conto, che anche il che subisca danni alla sua proprietà CP_6
individuale ad opera di parti comuni, partecipa, nella ripartizione della spesa, liquidata in suo favore, pro quota, in qualità di condomino. Il titolo della condanna subito dai in primo grado, per la partecipazione alle spese, era a titolo di CP_2
illecito, per avere anch'essi contribuito all'ammalorarsi delle parti comuni, e che dalla Corte di Appello è stato ritenuto non provato, ed in relazione al quale i condomini hanno effettuato le dovute restituzioni. Quel che ora domanda il non è la restituzione di tali somme restituite ai Controparte_7 CP_2
dai singoli condomini, ma il pagamento da parte dei delle somme da essi CP_2
dovute in qualità di condomini ed il cui titolo, è stato appunto indicato dalla
Suprema Corte, nella partecipazione pro quota millesimale di essi al CP_2
Di tanto sono ben consapevoli i , i quali, hanno Controparte_7 CP_2
appunto lamentato l'erroneità della somma richiesta dal
[...]
costituita dall'addizione delle singole somme sborsate da ciascun CP_7
condomino, piuttosto che dalla quota proporzionale millesimale di partecipazione di essi al , sulla somma individuata dal CP_2 CP_7
tribunale per i lavori di rifacimento dei solai e di ripristino degli immobili di loro proprietà.
Ne discende che sussiste la legittimazione del a Controparte_7
richiedere, in ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte, la condanna dei al pagamento, in proporzione alla loro quota millesimale, delle somme CP_2
che il deve sborsare a titolo di risarcimento del danno causato dalle Parte_1
parti comuni dell'edificio alla loro proprietà individuale.
5.3. Ciò posto, la domanda formulata dal di Controparte_7
pagamento da parte di delle proprie quote di contribuzione alle spese cui CP_2
il era stato condannato, va esaminata in parallelo alla domanda CP_6
formulata dai di condanna dei e T'AL al CP_2 Controparte_11
pagamento delle ulteriori somme da loro pretese - a titolo di esborsi sostenuti per il rifacimento dei solai e direzione dei lavori, per la porzione non più dovuta da
[...]
sia a titolo di lavori di ripristino dei loro appartamenti, su cui la Corte CP_3
di Appello, con la sentenza cassata, aveva omesso di pronunciarsi ed il cui relativo motivo di ricorso per cassazione per omessa pronuncia era stato ritenuto assorbito;
sia a titolo di interessi compensativi, riconosciuti dalla Cassazione-, vanno trattate congiuntamente alla luce di quanto è divenuto oggetto di giudicato interno della pronuncia della decisione rescindente della Carte di Appello n.
2432/2016, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte.
5.4. Per i lavori di rifacimento dei solai è definitivamente accertato, sulla base dell'esito della perizia svolta in primo grado, che i costi ammontano ad €
52.411,65 iva inclusa, oltre costi di direzione lavori per complessivi € 11.511,50 iva inclusa, per un totale di € 63.923,15 di cui € 19.284,13 + € 4.249,32, per complessivi € 23.533,45 sono stati imputati alla responsabilità del CP_3
Orbene alla luce dell'esito del giudizio della Cassazione tali importi vanno ripartiti solo tra i due e T'AL in ragione delle rispettive Controparte_11
responsabilità.
Considerato che il CTU per tali lavori ha ritenuto, quanto all'interno 9B (stanze 2
e 10) la responsabilità concorrente con del solo CP_3 10
, i relativi costi andranno addebitati esclusivamente a quest'ultimo per
[...]
complessivi € 4.874,07, per rifacimento solai, ed € 1.030,42, per direzione lavori, per complessivi € 5.904,49 iva inclusa.
Quanto agli interni 9A e 9B (stanze 8, 9 e 4a) il CTU ha accertato la responsabilità concorrente con del solo per cui i relativi CP_3 Controparte_7
costi di ripristino andranno addebitati esclusivamente a quest'ultimo per complessivi per € 14.410,06, per rifacimento solai, ed € 3.218,90, per direzione lavori, per complessivi € 17.628,96 iva inclusa.
Analogamente il discorso vale per le somme accertate dal CTU come dovute per i lavori di rispristino degli immobili dei , calcolate in complessivi € CP_2
11.882,46. Le quote poste a carico di e dei , per tale causale, CP_3 CP_2
sono rispettivamente di € 3.719,87 ed € 1.238,18, per complessivi € 4.958,05 e vanno poste a carico dei due DO in ragione della loro responsabilità.
Pertanto, considerato che il CTU per tali lavori ha ritenuto, quanto all'intero 9B
(stanze 2, 10) la responsabilità concorrente con e dei del solo CP_3 CP_2
, i relativi costi di ripristino, imputati a ed ai Controparte_10 CP_3 , rispettivamente per € 613,98 ed € 263,13, andranno addebitati CP_2
esclusivamente al , per complessivi € 877,11, iva inclusa. Controparte_8
La differenza di € 4.080,94 (€4.958,05 - € 877,11) va posta a carico del considerato che quanto agli interni 9A (stanze 1, 8, 9 Controparte_6
e 4a) il CTU ha accertato la responsabilità concorrente di Parte_2
e del solo mentre per le stanze 4, 5 e 9c la Controparte_7
responsabilità dei soli e CP_3 Controparte_7
5.5. In definitiva il va condannato al pagamento in favore Controparte_10
dei della complessiva somma per i lavori di rifacimento dei solai e per CP_2
quelli di ripristino degli immobili, sia per le quote già indicate nella sentenza di primo grado, essendo la relativa condanna passata in giudicato, che per le quota parte addebitata a e ai di € 5.971,6 (€ 5.094,49 + € 877,11), CP_3 CP_2
oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 17.10.2010 al 15.10.2004 e da tale data annualmente via via rivalutata sino alla presente pronuncia e successivamente i soli interessi legali sino al saldo.
Per le medesime causali il va condannato al Controparte_7
pagamento in favore dei della complessiva somma, pari alla quota di loro CP_2
spettanza già oggetto di condanna in primo grado e ormai passata in giudicato, nonché dell'ulteriore somma originariamente addebitata a ed ai CP_3
di complessivi € 21.709,9 (€ 17.628,96 + 4.080,94), oltre interessi legali CP_2
sulla somma devalutata dal 17.10.2010 al 15.10.2004 e da tale data annualmente via via rivalutata sino alla presente pronuncia e successivamente i soli interessi legali sino al saldo.
5.6. Su tale ultimo importo va calcolata la quota millesimale di spettanza dei di 203,15/000, pari ad € 9.634,16, oltre interessi legali dalla domanda al CP_2
saldo.
Orbene considerato che tale importo appare inferiore alla somma che il deve ancora corrispondere ai in ragione della Controparte_7 CP_2
ripartizione degli importi originariamente posti a carico di la CP_3 domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza, formulata dal va rigettata. Parte_1
5.7. Va invece accolta la domanda di compensazione, formulata dai tra gli CP_2
importi ancora loro dovuti dal pari ad € 21.709,9 le somme loro Parte_1
dovute al a titolo di quota millesimale pari ad € Controparte_7
9.634,16, sicché il DOo sarà tenuto a corrispondere ai il minor CP_2
importo di € 12.075,74, oltre interessi legali sulla somma devalutata dal
17.10.2010 al 15.10.2004 e da tale data annualmente via via rivalutata sino alla presente pronuncia e successivamente i soli interessi legali sino al saldo.
5.8. Ogni altra questione resta assorbita.
§.
6. Conclusivamente in accoglimento dell'appello principale proposto da ed e dell'appello incidentale proposto da CP_1 CP_2 CP_3
il costo dei lavori di ripristino degli appartamenti dei va ripartito
[...] CP_2
solo tra i due , dovendosi escludere la Controparte_11
responsabilità dei e di conseguentemente, ferma la CP_2 Controparte_3
condanna dei alla restituzione ai delle somme loro corrisposte da CP_2 CP_2
i vanno condannati, in ragione CP_3 Controparte_11
delle rispettive responsabilità, a pagare ai gli importi riconosciuti come CP_2
non dovuti da per il ripristino degli appartamenti di loro proprietà, CP_3
compensandosi le somme dovute dal con le somme Controparte_7
dovute a quest'ultimo dai , a titolo di quota millesimale. CP_2
6.1. Gli appelli principali ed incidentali vanno accolti come in motivazione e per le spese di lite va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
6.2. Pertanto, quanto al rapporto processuale tra i e CP_2 CP_3
considerato che quest'ultimo è intervenuto volontariamente nel giudizio e che non è stata formulata nei suoi confronti nessuna domanda di condanna vanno interamente compensate per tutti i gradi di giudizio;
quanto al rapporto tra i ed il attesa la totale soccombenza di quest'ultimo CP_2 Controparte_10
vanno poste interamente a sua carico;
quanto al rapporto processuale tra i CP_2
ed il in ragione della parziale soccombenza reciproca, Controparte_6
atteso l'accoglimento della domanda di pagamento delle quote millesimali, le spese di lite vanno compensate per 1/5 e poste per la restante parte a carico del maggiormente soccombente, e liquidate come in dispositivo, in base CP_6
alle tabelle dm 147/22, nei valori tra i medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sul giudizio di rinvio dalla Cassazione riassunto dal e da Controparte_7
e questi ultimi originari appellanti principali nei CP_1 CP_2
confronti del e entrambi appellanti Controparte_8 Controparte_3
incidentali, avverso la sentenza del Tribunale di 5653/2010 il Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_10
2. Dichiara definitivamente accertata la responsabilità esclusiva, nella verificazione dei danni lamentati da e , dei CP_1 CP_2
e di Vicoletto Costantinopoli n 2. Controparte_13
3. Dichiara definitiva la condanna del Controparte_7
, in persona dell'amministratore p.t., a pagare a e
[...] CP_1
, la somma di € 17.362,75 + € 3.843,13= € 21.205,88, il CP_2 [...]
, in persona dell'amministratore p.t. a pagare a Controparte_8
e , la somma di € 6.962,96,75 + € 1.472,02= € CP_1 CP_2
8.434,98….oltre interessi dal pagamento effettuato dai al saldo. CP_2
4. Accoglie l'appello principale proposto da e CP_1 CP_2
nonché l'appello incidentale proposto da e, in riforma della Controparte_3
sentenza di primo grado, condanna il Controparte_8 7, in persona dell'amministratore p.t. a pagare a e
[...] CP_1 CP_2
, l'ulteriore somma € 5.971,6 (€ 5.094,49 + € 877,11).
[...]
5. Accerta che il , in Controparte_7
persona dell'amministratore p.t., è tenuto a pagare a e CP_1 CP_2
, l'ulteriore a somma di € 21.709,9 (€ 17.628,96 + 4.080,94) e che
[...] CP_2
e sono tenuti al pagamento in favore del
[...] CP_1 [...]
, a titolo di quota millesimale, della Controparte_7
somma di € 9.634,16, che pone in compensazione, e per l'effetto condanna il al pagamento in favore Controparte_7
di e della differenza di € 12.075,74. CP_1 CP_2
6. Dichiara definitivo l'ordine di esecuzione dei lavori di ripristino degli appartamenti e di impermeabilizzazione della copertura secondo le prescrizioni di cui alla consulenza e dichiara che gli importi vanno così suddivisi: € 4.508,11 a carico del € 2.416,30 a carico del Controparte_7 10
, € 3.719,87.
[...]
7. In riforma della sentenza di primo grado dichiara che sono a carico del le ulteriori somme di € 5.971,6 (€ 5.094,49 + € 877,11) Controparte_10
ed a carico del le ulteriori somme di € Controparte_7
21.709,9 (€ 17.628,96 + 4.080,94).
8. In riforma della sentenza impugnata pone integralmente a carico del
la esecuzione di lavori di Controparte_7
impermeabilizzazione del parapetto a terrazzo e di cui alla consulenza tecnica per
l'importo di € 394,69.
9. Condanna il e il Controparte_7
di al pagamento in favore di Parte_1 10 CP_1
e degli interessi legali sulle somme oggetto di condanna
[...] CP_2
in loro favore di cui ai precedenti capi 3, 4 ,5, 6, 7 e 8, devalutate dal 17.10.2010 al 15.10.2004 ed annualmente via via rivalutate da tale data alla sentenza di primo grado per le somme di cui ai capi 3, 4,5 e 6 e sino alla presente sentenza per le somme di cui ai capi 7, e 8 e, successivamente i soli interessi legali sino al saldo.
10. Compensa interamente le spese di tutti i gradi di giudizio tra , CP_2
e . CP_1 Controparte_3
11. Condanna il Fabbricato di al pagamento in favore di 10 CP_1
e delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio che liquida
[...] CP_2
quanto al primo grado in complessivi € 5.077,00, oltre iva, cpa e spese generali al
15%; quanto al grado di appello in complessivi € 5.809,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; quanto al giudizio di Cassazione in complessivi € 3.082,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; quanto al giudizio di rinvio in complessivi €
5.809,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
12. Compensa nella misura di 1/5 le spese di lite tra e CP_1 CP_2
e il , ponendo la
[...] Controparte_7
restante parte a carico di quest'ultimo che liquida per tale porzione, quanto al primo grado in complessivi € 6.092,8, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; quanto al grado di appello in complessivi € 7.992,8 oltre iva, cpa e spese generali al 15%; quanto al giudizio di Cassazione in complessivi € 4.410,4, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; quanto al giudizio di rinvio in complessivi € 7.992,8, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Napoli, 25.09.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore