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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 505/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Zito C.F._1
ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Bianchini ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni CP_1
subiti dalla sua autovettura Fiat Grande Punto targata RSGA49 a seguito dell'incidente occorsogli in data in data 14.01.2014, alle ore 22:00 circa, sul tratto autostradale A3 Salerno – Reggio Calabria con direzione Sud all'altezza della chilometrica 150 + 900, nei pressi di Lauria Sud (PZ).
Pag. 1 Specificava che in dette circostanze di tempo, ora e luogo andava ad urtare contro un pezzo di ferro delle dimensioni di cm 20 x 20 x 15 non visibile né segnalato o altrimenti prevedibile, abbandonato presumibilmente da personale dell' sulla corsia percorsa dal CP_1
suddetto veicolo.
Sottolineava, altresì, che in conseguenza del sinistro l'autoveicolo subiva ingenti danni consistiti nella rottura del motore, del cambio e di altri parti meccaniche per un importo complessivo di €.13.000,00.
Specificava che il sinistro era da addebitare ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. alla convenuta proprietaria e custode della strada in quanto il danno era stato cagionato da una situazione di pericolo occulto, non visibile, non prevedibile e non adeguatamente segnalato e protetto.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava i motivi ed il quantum della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si dava corso all'istruttoria con l'assunzione della prova testimoniale presso questo Tribunale, mentre parte attrice non dava corso alla ammessa prova delegata al Tribunale di
Crotone.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti, che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, la domanda risulta procedibile in quanto è stata data la prova dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Sempre in via preliminare, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo
Pag. 2 l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis., Cass.,
27/03/2017, n. 7805; Cass., 11/03/2016, n. 4768; Cass., 22/03/2016, n.
5622; Cass., 23/03/2016, n. 5695).
Orbene, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il soggetto danneggiato deve provare esclusivamente la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (ex multis, Cass., 8 luglio 2024, n. 18518).
Nel caso di specie, parte attrice, a mezzo della produzione del rapporto della Polizia Stradale, ha provato che sul luogo del sinistro vi fosse la presenza di un pezzo di ferro come descritto nel rapporto. Non ha, comunque, dato la prova, pur avendola articolata, dell'urto dell'autovettura con il pezzo di ferro e tanto non avendo attivato la prova delegata come ammessa.
Manca, quindi, alla base la dimostrazione del fatto storico dell'urto con il pezzo di ferro e tanto anche se non può non ammettersi che fosse presente sulla sede stradale.
Ad ogni buon conto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare che non è configurabile la responsabilità oggettiva dell'ente custode ex art. 2051 c.c. per la sola presenza di un ostacolo sulla strada (ex multis, Cass., 18 dicembre 2024, n. 33136).
In particolare, come da insegnamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità per la custodia di strade, occorre distinguere tra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa da
Pag. 3 quelli in cui sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni. Nel secondo caso, la responsabilità può essere imputata all'ente custode se risulta che l'intrusione di agenti esterni è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene oppure dai difetti di manutenzione o di vigilanza sul bene, entrambi ravvisabili quando c'è stato un colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla (ex multis, Cass. 11 marzo 2021, n. 6826; Cass. 9 marzo 2020,
n. 6651).
Nel caso concreto, pertanto, quand'anche fosse stato provato che il sinistro era stato causato dalla presenza del pezzo di ferro contro cui l'autovettura dell'attore aveva urtato, neanche sarebbe stato sufficiente all'ottenimento del risarcimento.
Invero, per ottenere l'accoglimento della domanda, l'attore avrebbe dovuto altresì provare che il pezzo di ferro si trovava sulla strada da un certo lasso di tempo e che pur avendone avuto notizia, non si fosse subito CP_1
attivata per rimuoverlo.
Anche questo onere processuale, tuttavia, non risulta essere stato assolto dall'attore.
Ne deriva che la domanda, in mancanza delle sopra richiamate prove, va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. nonché con la riduzione della metà, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 505/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
Pag.
4 - condanna a pagare in favore di le spese di Parte_1 CP_1 lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.2.538,50 oltre spese generali
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Dario Bianchini dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro il 26 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 505/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Zito C.F._1
ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Bianchini ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni CP_1
subiti dalla sua autovettura Fiat Grande Punto targata RSGA49 a seguito dell'incidente occorsogli in data in data 14.01.2014, alle ore 22:00 circa, sul tratto autostradale A3 Salerno – Reggio Calabria con direzione Sud all'altezza della chilometrica 150 + 900, nei pressi di Lauria Sud (PZ).
Pag. 1 Specificava che in dette circostanze di tempo, ora e luogo andava ad urtare contro un pezzo di ferro delle dimensioni di cm 20 x 20 x 15 non visibile né segnalato o altrimenti prevedibile, abbandonato presumibilmente da personale dell' sulla corsia percorsa dal CP_1
suddetto veicolo.
Sottolineava, altresì, che in conseguenza del sinistro l'autoveicolo subiva ingenti danni consistiti nella rottura del motore, del cambio e di altri parti meccaniche per un importo complessivo di €.13.000,00.
Specificava che il sinistro era da addebitare ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. alla convenuta proprietaria e custode della strada in quanto il danno era stato cagionato da una situazione di pericolo occulto, non visibile, non prevedibile e non adeguatamente segnalato e protetto.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava i motivi ed il quantum della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si dava corso all'istruttoria con l'assunzione della prova testimoniale presso questo Tribunale, mentre parte attrice non dava corso alla ammessa prova delegata al Tribunale di
Crotone.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti, che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, la domanda risulta procedibile in quanto è stata data la prova dell'esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Sempre in via preliminare, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo
Pag. 2 l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis., Cass.,
27/03/2017, n. 7805; Cass., 11/03/2016, n. 4768; Cass., 22/03/2016, n.
5622; Cass., 23/03/2016, n. 5695).
Orbene, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il soggetto danneggiato deve provare esclusivamente la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (ex multis, Cass., 8 luglio 2024, n. 18518).
Nel caso di specie, parte attrice, a mezzo della produzione del rapporto della Polizia Stradale, ha provato che sul luogo del sinistro vi fosse la presenza di un pezzo di ferro come descritto nel rapporto. Non ha, comunque, dato la prova, pur avendola articolata, dell'urto dell'autovettura con il pezzo di ferro e tanto non avendo attivato la prova delegata come ammessa.
Manca, quindi, alla base la dimostrazione del fatto storico dell'urto con il pezzo di ferro e tanto anche se non può non ammettersi che fosse presente sulla sede stradale.
Ad ogni buon conto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sottolineare che non è configurabile la responsabilità oggettiva dell'ente custode ex art. 2051 c.c. per la sola presenza di un ostacolo sulla strada (ex multis, Cass., 18 dicembre 2024, n. 33136).
In particolare, come da insegnamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità per la custodia di strade, occorre distinguere tra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa da
Pag. 3 quelli in cui sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni. Nel secondo caso, la responsabilità può essere imputata all'ente custode se risulta che l'intrusione di agenti esterni è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene oppure dai difetti di manutenzione o di vigilanza sul bene, entrambi ravvisabili quando c'è stato un colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla (ex multis, Cass. 11 marzo 2021, n. 6826; Cass. 9 marzo 2020,
n. 6651).
Nel caso concreto, pertanto, quand'anche fosse stato provato che il sinistro era stato causato dalla presenza del pezzo di ferro contro cui l'autovettura dell'attore aveva urtato, neanche sarebbe stato sufficiente all'ottenimento del risarcimento.
Invero, per ottenere l'accoglimento della domanda, l'attore avrebbe dovuto altresì provare che il pezzo di ferro si trovava sulla strada da un certo lasso di tempo e che pur avendone avuto notizia, non si fosse subito CP_1
attivata per rimuoverlo.
Anche questo onere processuale, tuttavia, non risulta essere stato assolto dall'attore.
Ne deriva che la domanda, in mancanza delle sopra richiamate prove, va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. nonché con la riduzione della metà, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 505/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
Pag.
4 - condanna a pagare in favore di le spese di Parte_1 CP_1 lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.2.538,50 oltre spese generali
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Dario Bianchini dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro il 26 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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