TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 661/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 661 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno
2025
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il 14 aprile Parte_1 C.F._1
1963 ed elettivamente domiciliato a FA (PA) in via Nicola Botta n. 2, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Agnello, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata a FA (PA) in via Nicola Botta n. 2, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Agnello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
Email_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 oggetto: separazione consensuale conclusioni delle parti: come da ricorso e note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
12/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La e , premesso di aver contratto matrimonio in data 1 Parte_1 Controparte_1 giugno 1996 e che dalla suddetta unione sono nati due figli (oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 15 aprile 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi la causa è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e ribadito nelle note scritte a cui espressamente si rinvia, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge imperative e, pertanto, possono essere omologate (lett. a-c).
Si prende atto, altresì, degli ulteriori accordi raggiunti tra i coniugi (lett. b-d-e).
Stante la natura del procedimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 15 aprile 2025;
- Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369 (matrimonio celebrato l'1 giugno 1996 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di FA al n. 19, parte II, serie A, Ufficio 1, anno
1996).
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott.ssa Federica Bonsangue
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 661 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno
2025
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il 14 aprile Parte_1 C.F._1
1963 ed elettivamente domiciliato a FA (PA) in via Nicola Botta n. 2, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Agnello, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata a FA (PA) in via Nicola Botta n. 2, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Agnello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
Email_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 oggetto: separazione consensuale conclusioni delle parti: come da ricorso e note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
12/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La e , premesso di aver contratto matrimonio in data 1 Parte_1 Controparte_1 giugno 1996 e che dalla suddetta unione sono nati due figli (oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 15 aprile 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi la causa è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e ribadito nelle note scritte a cui espressamente si rinvia, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge imperative e, pertanto, possono essere omologate (lett. a-c).
Si prende atto, altresì, degli ulteriori accordi raggiunti tra i coniugi (lett. b-d-e).
Stante la natura del procedimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 15 aprile 2025;
- Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369 (matrimonio celebrato l'1 giugno 1996 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di FA al n. 19, parte II, serie A, Ufficio 1, anno
1996).
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott.ssa Federica Bonsangue
2