Ordinanza cautelare 17 dicembre 2020
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00531/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Marina Garisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento di irrogazione dell’Avviso orale di P.S. ex art. 3 D.lgs. n. 159/2011, emesso dalla Questura di Vibo Valentia il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna l’avviso orale adottato dal Questore di Vibo Valentia in data -OMISSIS-, in quanto denunciata alla Procura di Vibo Valentia dal Nucleo antisofisticazione dell’Arma dai Carabinieri, per acquisto e ricettazione di sostanze dopanti (reato di cui all’art. 648 c.p. ed all’art. 586- bis , comma 7, c.p.), deducendo l’assenza di prova circa la propria pericolosità sociale.
Resiste il Ministero dell’interno.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, è stata respinta l’istanza cautelare.
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, il presupposto dell’avviso orale consiste nella condotta del destinatario, tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 1882/2018).
A tal fine, il giudizio sulla pericolosità sociale non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche indizi tali da indurre l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi.
Ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame dell’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. 159/2011 (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 1859/2016).
Tanto premesso, come già ritenuto in sede cautelare, la tipologia dei reati contestati e gli atti di indagine dei Carabinieri, non sconfessati da interrogatorio e perquisizione, in uno con le riportate relazioni familiari, denotano elementi di fatto sufficienti a sostenere il giudizio prognostico di carattere probabilistico e rilevano nella misura in cui portano a ritenere più probabile una possibile futura condotta illecita.
Un siffatto apprezzamento rientra nell’ampia discrezionalità di cui gode l’autorità di pubblica sicurezza che consiste nel valutare la complessiva personalità del richiedente, ai fini di un’efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27/07/2012, n. 4278).
Irrilevante, infine, è l’assoluzione della ricorrente, intervenuta il 18.02.2025, atteso che lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo deve avvenire avendo riferimento alla situazione di fatto e di diritto che all’amministrazione si prospetta al tempo dell’adozione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2023, n. 8269 e Sez. V, 15 luglio 2021, n. 5353).
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Katiuscia Papi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.