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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2025, n. 5796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5796 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL BO AH nato a [...]( MAROCCO) il 04/11/1980 avverso l'ordinanza del 20/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di Giulio Romano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.;,.. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5796 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo, presentato nell'interesse di ED El SE, avverso il mancato riconoscimento da parte del Magistrato di sorveglianza della liberazione anticipata per il periodo tra il 15 ottobre 2008 e il 21 dicembre 2012 fondando la decisione sul fatto che il ricorrente, pur esente da procedimenti disciplinari durante tale periodo di carcerazione cautelare, sarebbe stato deferito sei volte per vari reati tra il 21 febbraio 2002 e il 2 febbraio 2013. Ritenuta tempestiva l'impugnazione intervenuta a distanza di più di nove anni per assenza della prova della notifica dell'originario provvedimento, il Tribunale ha motivato il rigetto del reclamo sulla base del rilievo che il ricorrente avrebbe commesso più di trenta reati commessi a partire dall'agosto 2015. 2. ED El SE ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), in relazione al fatto che il ricorrente, sottoposto a misura cautelare dal 15 ottobre 2008 al 21 dicembre 2012 per fatti giudicati con sentenza divenuta definitiva solo in data 16 gennaio 2014, non ha ottenuto il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata da parte del Magistrato di sorveglianza di Vercelli che, in data 18 luglio 2014 1 e non 18 luglio 2023 come riportato nell'ordinanza impugnata, ha ritenuto di negarlo sulla base del fatto che il richiedente fosse stato deferito per ben sei volte tra il 21 febbraio 2002 e il 2 febbraio 2013. Il provvedimento di rigetto così motivato non era stato notificato né all'interessato, né al suo difensore, cosicché non era stata presentata alcuna impugnazione. Il Tribunale ha riconosciuto la tempestività dell'impugnazione, intervenuta a distanza di quasi dieci anni dalla data di emissione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ma l'ha rigettata sulla base della commissione da parte del ricorrente di numerosi reati a far data dall'agosto 2015. Non è stato considerato, però, dal Tribunale che, alla data del provvedimento del 18 luglio 2014 non notificato e impugnato a distanza di anni, il ricorrente non aveva ancora commesso alcun ulteriore reato, mentre i reati commessi "a partire dall'agosto 2015" sono relativi a più cessioni di stupefacenti eseguite tra il settembre e il novembre 2015 e, comunque, pur tenuto conto della giurisprudenza che consente al Tribunale di valutare anche condotte successive ai semestri in valutazione ai fini della liberazione anticipata ciò non può essere oggetto di un'applicazione meccanica, bensì deve essere oggetto di una valutazione calibrata sul caso specifico e si evidenzia come il ricorrente "dopo aver intrapreso proficuamente un percorso di reinserimento sociale, è stato ammesso in data 6 giugno 2023 a una misura . I'. alternativa extra-murarla. In particolare, il ricorrente lamenta che non sia stato considerato che i reati commessi dal settembre al novembre 2015 sono stati giudicati come condotta unitaria, ritenuti avvinti dal vicolo della continuazione;
che, tenuto conto del lungo periodo di custodia cautelare sofferta e del giudizio intervenuto a distanza di tre anni dalla sua scarcerazione, la decisione impugnata sembra affermare che la liberazione anticipata debba essere negata a tutti 1 °3( i soggetti che ritornano in carcere dopo aver già subito precedenti periodo di detenzione, il che è contrario al dettato normativo;
che la ricaduta nel reato, a distanza di molto tempo come nel caso in esame, non può essere automaticamente considerata mancata adesione del detenuto- internato all'opera di rieducazione e risocializzazione apprestata dall'Amministrazione penitenziaria che si afferma diverrebbe effettiva solo dopo la condanna in primo grado, nel caso in esame intervenuta anni dopo la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare e la conseguente scarcerazione del ricorrente. Con il secondo motivo, si denuncia il vizio della motivazione, ritenuta apparente sulla base delle medesime ragioni esplicate nel primo motivo. Prima dell'udienza è stata depositata una memoria con la quale il difensore afferma che non gli è pervenuta la requisitoria del Procuratore generale e, richiamati i motivi già esposti, insiste per l'accoglimento degli stessi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta inviata il 01 agosto 2024, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento. 2. La norma di cui all'art. 54 ord. pen. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del Regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". È, dunque, richiesta un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e con il mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali, e tanto vale anche per l'imputato, al quale sono offerti "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 230 del 2000); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regole interne e il mantenimento di una condotta corretta. 2 2.1. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modo specifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti. 2.2. Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non potendosi escludere che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari, e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (ex multis Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186, relativa all'ipotesi di reato di evasione commesso in successivo stato di arresti domiciliari). Tale principio si è ulteriormente consolidato nella giurisprudenza di legittimità nel senso che «in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto» (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245). È stato, inoltre, affermato come possano rilevare violazioni sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché esse siano idonee a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, violazioni che devono essere tanto più gravi, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428). 3. Tale esegesi può essere qui ribadita, ma va rilevato, come correttamente evidenziato nella requisitoria del Procuratore generale, che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di diniego, relativo a periodo presofferto tra il 2008 ed il 2012, risale al 18 luglio 2014 ed è stato motivato in ragione di "deferimenti" sino al 2 febbraio 2013; che l'impugnazione, tempestiva seppur presentata circa nove anni dopo, è stata respinta in ragione della differente, valutata assorbente, ragione della consumazione, a partire dal 2015 ma non oltre tale anno, di circa trenta reati;
che il ricorrente, detenuto in espiazione definitiva nel 2017, da ultimo l'interessato è stato ammesso a misura alternativa nel 2023. Considerato il caso così singolare, connotato da un ulteriore lunghissimo periodo (compreso tra il 2016 e la misura alternativa concessagli nel 2023) senza ulteriori rilievi, per la medesima ragione, il Tribunale avrebbe dovuto confrontarsi anche con tale ulteriore e successivo dato verificando se la condotta trasgressiva si è effettivamente protratta "solo nel" 2015 e quella 3 successiva sia stata effettivamente esente da contestazioni, come sembra potersi rilevare dalla concessione della misura alternativa intervenuta nel 2023, valutando il complessivo, lungo e anomalo periodo successivo al primo provvedimento del 2014, in una visione unitaria del comportamento tenuto dal ricorrente, con riferimento al periodo di presofferto per il quale non è stata riconosciuta la liberazione anticipata. 4. Per le considerazioni sinora espresse, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in data 01 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, in persona di Giulio Romano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.;,.. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5796 Anno 2025 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 01/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo, presentato nell'interesse di ED El SE, avverso il mancato riconoscimento da parte del Magistrato di sorveglianza della liberazione anticipata per il periodo tra il 15 ottobre 2008 e il 21 dicembre 2012 fondando la decisione sul fatto che il ricorrente, pur esente da procedimenti disciplinari durante tale periodo di carcerazione cautelare, sarebbe stato deferito sei volte per vari reati tra il 21 febbraio 2002 e il 2 febbraio 2013. Ritenuta tempestiva l'impugnazione intervenuta a distanza di più di nove anni per assenza della prova della notifica dell'originario provvedimento, il Tribunale ha motivato il rigetto del reclamo sulla base del rilievo che il ricorrente avrebbe commesso più di trenta reati commessi a partire dall'agosto 2015. 2. ED El SE ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), in relazione al fatto che il ricorrente, sottoposto a misura cautelare dal 15 ottobre 2008 al 21 dicembre 2012 per fatti giudicati con sentenza divenuta definitiva solo in data 16 gennaio 2014, non ha ottenuto il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata da parte del Magistrato di sorveglianza di Vercelli che, in data 18 luglio 2014 1 e non 18 luglio 2023 come riportato nell'ordinanza impugnata, ha ritenuto di negarlo sulla base del fatto che il richiedente fosse stato deferito per ben sei volte tra il 21 febbraio 2002 e il 2 febbraio 2013. Il provvedimento di rigetto così motivato non era stato notificato né all'interessato, né al suo difensore, cosicché non era stata presentata alcuna impugnazione. Il Tribunale ha riconosciuto la tempestività dell'impugnazione, intervenuta a distanza di quasi dieci anni dalla data di emissione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ma l'ha rigettata sulla base della commissione da parte del ricorrente di numerosi reati a far data dall'agosto 2015. Non è stato considerato, però, dal Tribunale che, alla data del provvedimento del 18 luglio 2014 non notificato e impugnato a distanza di anni, il ricorrente non aveva ancora commesso alcun ulteriore reato, mentre i reati commessi "a partire dall'agosto 2015" sono relativi a più cessioni di stupefacenti eseguite tra il settembre e il novembre 2015 e, comunque, pur tenuto conto della giurisprudenza che consente al Tribunale di valutare anche condotte successive ai semestri in valutazione ai fini della liberazione anticipata ciò non può essere oggetto di un'applicazione meccanica, bensì deve essere oggetto di una valutazione calibrata sul caso specifico e si evidenzia come il ricorrente "dopo aver intrapreso proficuamente un percorso di reinserimento sociale, è stato ammesso in data 6 giugno 2023 a una misura . I'. alternativa extra-murarla. In particolare, il ricorrente lamenta che non sia stato considerato che i reati commessi dal settembre al novembre 2015 sono stati giudicati come condotta unitaria, ritenuti avvinti dal vicolo della continuazione;
che, tenuto conto del lungo periodo di custodia cautelare sofferta e del giudizio intervenuto a distanza di tre anni dalla sua scarcerazione, la decisione impugnata sembra affermare che la liberazione anticipata debba essere negata a tutti 1 °3( i soggetti che ritornano in carcere dopo aver già subito precedenti periodo di detenzione, il che è contrario al dettato normativo;
che la ricaduta nel reato, a distanza di molto tempo come nel caso in esame, non può essere automaticamente considerata mancata adesione del detenuto- internato all'opera di rieducazione e risocializzazione apprestata dall'Amministrazione penitenziaria che si afferma diverrebbe effettiva solo dopo la condanna in primo grado, nel caso in esame intervenuta anni dopo la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare e la conseguente scarcerazione del ricorrente. Con il secondo motivo, si denuncia il vizio della motivazione, ritenuta apparente sulla base delle medesime ragioni esplicate nel primo motivo. Prima dell'udienza è stata depositata una memoria con la quale il difensore afferma che non gli è pervenuta la requisitoria del Procuratore generale e, richiamati i motivi già esposti, insiste per l'accoglimento degli stessi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta inviata il 01 agosto 2024, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento. 2. La norma di cui all'art. 54 ord. pen. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del Regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". È, dunque, richiesta un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e con il mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali, e tanto vale anche per l'imputato, al quale sono offerti "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 230 del 2000); sotto il secondo profilo rileva l'osservanza delle regole interne e il mantenimento di una condotta corretta. 2 2.1. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare in modo specifico le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti. 2.2. Pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non potendosi escludere che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari, e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (ex multis Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186, relativa all'ipotesi di reato di evasione commesso in successivo stato di arresti domiciliari). Tale principio si è ulteriormente consolidato nella giurisprudenza di legittimità nel senso che «in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto» (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245). È stato, inoltre, affermato come possano rilevare violazioni sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché esse siano idonee a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, violazioni che devono essere tanto più gravi, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428). 3. Tale esegesi può essere qui ribadita, ma va rilevato, come correttamente evidenziato nella requisitoria del Procuratore generale, che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di diniego, relativo a periodo presofferto tra il 2008 ed il 2012, risale al 18 luglio 2014 ed è stato motivato in ragione di "deferimenti" sino al 2 febbraio 2013; che l'impugnazione, tempestiva seppur presentata circa nove anni dopo, è stata respinta in ragione della differente, valutata assorbente, ragione della consumazione, a partire dal 2015 ma non oltre tale anno, di circa trenta reati;
che il ricorrente, detenuto in espiazione definitiva nel 2017, da ultimo l'interessato è stato ammesso a misura alternativa nel 2023. Considerato il caso così singolare, connotato da un ulteriore lunghissimo periodo (compreso tra il 2016 e la misura alternativa concessagli nel 2023) senza ulteriori rilievi, per la medesima ragione, il Tribunale avrebbe dovuto confrontarsi anche con tale ulteriore e successivo dato verificando se la condotta trasgressiva si è effettivamente protratta "solo nel" 2015 e quella 3 successiva sia stata effettivamente esente da contestazioni, come sembra potersi rilevare dalla concessione della misura alternativa intervenuta nel 2023, valutando il complessivo, lungo e anomalo periodo successivo al primo provvedimento del 2014, in una visione unitaria del comportamento tenuto dal ricorrente, con riferimento al periodo di presofferto per il quale non è stata riconosciuta la liberazione anticipata. 4. Per le considerazioni sinora espresse, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in data 01 ottobre 2024 Il Consigliere estensore