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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1020/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Gerardo Castellano e Massimo Capobianco, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO c.f.: ), in persona del l. r. p. t. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze di condannarla al pagamento della somma di € 21.537,00 a titolo di Controparte_1 retribuzione e T.F.R., oltre interessi;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso depositato in data 14.4.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 30.12.2015 al 2.8.2021, con la qualifica Controparte_1 di operaio ed inquadrato nel VII livello C.C.N.L. settore Alimenti Piccola Industria.
Lamentava di non aver mai ricevuto le mensilità aggiuntive, nonché le retribuzioni mensili da maggio a luglio 2021, oltre il T.F.R. maturato.
Quantificava il proprio credito nel complessivo importo lordo di € 21.537,00, così distinto: € 9.708,00 per tredicesima e quattordicesima mensilità, € 4.679,00 a titolo di retribuzione omessa ed € 7.150, 00 per T.F.R. Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società datrice, benché regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con
1 provvedimento del 25.9.2023.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In primo luogo, deve osservarsi che, nel rito del lavoro, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia della parte resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore. Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985,
n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
In caso di contumacia della parte convenuta, opera, dunque, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 27/04/2022, n. 1245).
In ogni caso, in capo al ricorrente ricade l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., l'esistenza del rapporto, nonché la sua natura, durata e articolazione oraria, quali elementi costitutivi della pretesa retributiva azionata.
In punto di distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che, in ambito contrattuale, l'attore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”). Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto e, soprattutto, della fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero- organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero un fattore impediente a sé non imputabile ex art. 1218 c.c.
Da ciò deriva, appunto con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza con le caratteristiche di cui all'art. 2094 c.c., e, dunque, la sussistenza della correlata obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrà, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da
2 responsabilità, in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un c.c.suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
2. Ciò premesso, non v'è dubbio che il sig. abbia intrattenuto, con Parte_1 la resistente società, un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che si ricava per tabulas dalla documentazione versata in atti, con specifico riguardo alla comunicazione di assunzione del 29.12.2015, ai prospetti paga da gennaio 2016 ad aprile 2020, alla Certificazione Unica 2022 e alla dichiarazione reddituale relativa all'anno di imposta 2021.
La domanda articolata in ricorso contempla il diritto alla corresponsione della retribuzione maturata per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021, della tredicesima e quattordicesima mensilità per tutto l'arco lavorativo e del T.F.R. Ebbene, alla luce del riparto probatorio sopra delineato, il lavoratore, assumendo la veste di creditore e avendo dimostrato la sussistenza del rapporto e gli elementi costitutivi dei rivendicati diritti, non è tenuto a dimostrare l'inadempimento della parte datoriale, potendo limitarsi alla relativa allegazione ex art. 2697 c.c.
In specie, va valorizzata la valenza probatoria, di cui infra, dei prospetti paga agli atti, in cui la 14a mensilità è contabilizzata solo per giugno 2016, sicché trattasi di diritto spettante al lavoratore, anche alla luce dell'art. 49 C.C.N.L. in atti, così come la 13a, la quale, come noto, rientra nella retribuzione minima ex art. 36 Cost. ed è vieppiù prevista dall'art. 48 C.C.N.L.
Onde procedere alla quantificazione del dovuto, il ricorrente produce conteggi in uno all'atto introduttivo, prendendo a riferimento le allegazioni documentali provenienti dallo stesso datore, in specie i prospetti paga (da gennaio 2016 a marzo 2020) e la
Certificazione Unica per l'anno 2021.
Sul punto, giova rammentare che la Suprema Corte ha attribuito alla busta paga valore di confessione stragiudiziale in ordine alle poste retributive ivi contabilizzate, a condizione che la liquidazione sia chiara e coerente (Cassazione civile, sez. lav.,
30/01/2017, n. 2239: “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie …”).
Pertanto, la domanda di pagamento si rivela fondata anche nel quantum debeatur, alla luce della prefata contabilizzazione datoriale, adottata a fini di quantificazione.
L'importo rivendicato dal ricorrente a titolo di mensilità aggiuntive per il periodo dall'1.1.2016 al 2.8.2021, risulta perciò corretto e va riconosciuto per la somma di € 9.708,00.
A tale somma vanno aggiunte le retribuzioni non corrisposte per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021, per l'importo suindicato.
3 3. Spetta altresì il T.F.R., essendone provato il presupposto costitutivo ex art. 2120
c.c., ossia la cessazione del rapporto subordinato addì 2.8.2021, come da comunicazione del 12.7.2021 (preavviso di licenziamento) e da C.U. 2022.
Il relativo importo è ricavabile dalla stessa Certificazione Unica 2022, ove è espressamente riportato non solo, alla casella 1, il reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato per € 4.679,04, ma anche, alla casella 810, il T.F.R. maturato dall'1.1.2001 e rimasto in azienda per € 6.164,78.
A tale importo va aggiunta la somma di € 985,00, correttamente determinata dal ricorrente alla luce del riconoscimento delle mensilità aggiuntive non liquidate e corrisposte, somma da ritenersi già rivalutata ex art. 2120 co. 4 c.c.
A fronte dell'allegazione di totale inadempimento proveniente dal lavoratore e della contumacia del datore, non costituisce prova dell'avvenuto pagamento la dichiarazione di erogazione dell'intero importo per incorporata nella C.U. 2022: siffatta CP_2 dichiarazione non può assumere, di per sé, alcun valore probatorio, trattandosi di affermazione meramente unilaterale del datore di lavoro, che ha elaborato in proprio la C.U., peraltro non suffragata da ulteriori elementi indiziari.
Le somme riconosciute vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, condanna in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento della complessiva somma lorda di € 21.537,00, di cui € 9.708,00 per mensilità aggiuntive, € 4.679,00 per retribuzioni ed € 7.150,00 per T.F.R., oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente, a decorrere dalla maturazione delle singole poste di credito sino al saldo;
2) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 2.110,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 18.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
4
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1020/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Gerardo Castellano e Massimo Capobianco, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO c.f.: ), in persona del l. r. p. t. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze di condannarla al pagamento della somma di € 21.537,00 a titolo di Controparte_1 retribuzione e T.F.R., oltre interessi;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso depositato in data 14.4.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 30.12.2015 al 2.8.2021, con la qualifica Controparte_1 di operaio ed inquadrato nel VII livello C.C.N.L. settore Alimenti Piccola Industria.
Lamentava di non aver mai ricevuto le mensilità aggiuntive, nonché le retribuzioni mensili da maggio a luglio 2021, oltre il T.F.R. maturato.
Quantificava il proprio credito nel complessivo importo lordo di € 21.537,00, così distinto: € 9.708,00 per tredicesima e quattordicesima mensilità, € 4.679,00 a titolo di retribuzione omessa ed € 7.150, 00 per T.F.R. Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società datrice, benché regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con
1 provvedimento del 25.9.2023.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In primo luogo, deve osservarsi che, nel rito del lavoro, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia della parte resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore. Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985,
n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
In caso di contumacia della parte convenuta, opera, dunque, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 27/04/2022, n. 1245).
In ogni caso, in capo al ricorrente ricade l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., l'esistenza del rapporto, nonché la sua natura, durata e articolazione oraria, quali elementi costitutivi della pretesa retributiva azionata.
In punto di distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che, in ambito contrattuale, l'attore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”). Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto e, soprattutto, della fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero- organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero un fattore impediente a sé non imputabile ex art. 1218 c.c.
Da ciò deriva, appunto con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza con le caratteristiche di cui all'art. 2094 c.c., e, dunque, la sussistenza della correlata obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrà, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da
2 responsabilità, in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un c.c.suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
2. Ciò premesso, non v'è dubbio che il sig. abbia intrattenuto, con Parte_1 la resistente società, un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che si ricava per tabulas dalla documentazione versata in atti, con specifico riguardo alla comunicazione di assunzione del 29.12.2015, ai prospetti paga da gennaio 2016 ad aprile 2020, alla Certificazione Unica 2022 e alla dichiarazione reddituale relativa all'anno di imposta 2021.
La domanda articolata in ricorso contempla il diritto alla corresponsione della retribuzione maturata per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021, della tredicesima e quattordicesima mensilità per tutto l'arco lavorativo e del T.F.R. Ebbene, alla luce del riparto probatorio sopra delineato, il lavoratore, assumendo la veste di creditore e avendo dimostrato la sussistenza del rapporto e gli elementi costitutivi dei rivendicati diritti, non è tenuto a dimostrare l'inadempimento della parte datoriale, potendo limitarsi alla relativa allegazione ex art. 2697 c.c.
In specie, va valorizzata la valenza probatoria, di cui infra, dei prospetti paga agli atti, in cui la 14a mensilità è contabilizzata solo per giugno 2016, sicché trattasi di diritto spettante al lavoratore, anche alla luce dell'art. 49 C.C.N.L. in atti, così come la 13a, la quale, come noto, rientra nella retribuzione minima ex art. 36 Cost. ed è vieppiù prevista dall'art. 48 C.C.N.L.
Onde procedere alla quantificazione del dovuto, il ricorrente produce conteggi in uno all'atto introduttivo, prendendo a riferimento le allegazioni documentali provenienti dallo stesso datore, in specie i prospetti paga (da gennaio 2016 a marzo 2020) e la
Certificazione Unica per l'anno 2021.
Sul punto, giova rammentare che la Suprema Corte ha attribuito alla busta paga valore di confessione stragiudiziale in ordine alle poste retributive ivi contabilizzate, a condizione che la liquidazione sia chiara e coerente (Cassazione civile, sez. lav.,
30/01/2017, n. 2239: “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie …”).
Pertanto, la domanda di pagamento si rivela fondata anche nel quantum debeatur, alla luce della prefata contabilizzazione datoriale, adottata a fini di quantificazione.
L'importo rivendicato dal ricorrente a titolo di mensilità aggiuntive per il periodo dall'1.1.2016 al 2.8.2021, risulta perciò corretto e va riconosciuto per la somma di € 9.708,00.
A tale somma vanno aggiunte le retribuzioni non corrisposte per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2021, per l'importo suindicato.
3 3. Spetta altresì il T.F.R., essendone provato il presupposto costitutivo ex art. 2120
c.c., ossia la cessazione del rapporto subordinato addì 2.8.2021, come da comunicazione del 12.7.2021 (preavviso di licenziamento) e da C.U. 2022.
Il relativo importo è ricavabile dalla stessa Certificazione Unica 2022, ove è espressamente riportato non solo, alla casella 1, il reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato per € 4.679,04, ma anche, alla casella 810, il T.F.R. maturato dall'1.1.2001 e rimasto in azienda per € 6.164,78.
A tale importo va aggiunta la somma di € 985,00, correttamente determinata dal ricorrente alla luce del riconoscimento delle mensilità aggiuntive non liquidate e corrisposte, somma da ritenersi già rivalutata ex art. 2120 co. 4 c.c.
A fronte dell'allegazione di totale inadempimento proveniente dal lavoratore e della contumacia del datore, non costituisce prova dell'avvenuto pagamento la dichiarazione di erogazione dell'intero importo per incorporata nella C.U. 2022: siffatta CP_2 dichiarazione non può assumere, di per sé, alcun valore probatorio, trattandosi di affermazione meramente unilaterale del datore di lavoro, che ha elaborato in proprio la C.U., peraltro non suffragata da ulteriori elementi indiziari.
Le somme riconosciute vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, condanna in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento della complessiva somma lorda di € 21.537,00, di cui € 9.708,00 per mensilità aggiuntive, € 4.679,00 per retribuzioni ed € 7.150,00 per T.F.R., oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente, a decorrere dalla maturazione delle singole poste di credito sino al saldo;
2) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 2.110,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 18.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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