Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2037/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
678/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
10.03.2021, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosita Leone
APPELLANTE
E
(già ), in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Maurizio Silimbani
APPELLATA
Pagina 1
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.07.2011, la Controparte_2
(ora conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di Parte_1
ottenere la condanna della stessa al pagamento di una somma pari all'importo dell'assegno di traenza (oltre interessi e rivalutazioni), munito di clausola di intrasferibilità, n. 8230983444/08 del 20.09.2004, tratto su
Banca Popolare di Novara ed intestato ab origine alla
[...]
Controparte_3
Parte attrice deduceva la responsabilità della convenuta in conseguenza della errata negoziazione dell'assegno in violazione dell'art. 43 comma 2
R.D. n. 1736/1933, per aver la stessa pagato il titolo ad un soggetto diverso dal legittimo beneficiario (tale ), dopo essere stato Persona_1
oggetto di alterazione. Nei confronti di la Persona_1 CP_1
formulava domanda di condanna in solido con la convenuta.
[...]
Si costituiva in giudizio deducendo che la negoziatrice Parte_1
dell'assegno ( ) era stata regolarmente identificata e che Persona_1
né i suoi documenti di riconoscimento, né l'assegno presentavano segni evidenti di contraffazione. La convenuta, inoltre, deduceva che era onere della controparte provare di aver concretamente subito il danno di cui chiedeva ristoro e cioè che il titolo in questione era stato effettivamente pagato oltre che riemesso per la stessa causale. Contestava, poi, la fondatezza della domanda attorea in fatto ed in diritto, invocando la responsabilità della banca trattaria e della società attrice stessa.
Pagina 2 All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Santa Maria CV emetteva la sentenza n. 678/2021, pubblicata in data 31.03.2021, che così provvedeva:
“In accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro Parte_1
24.395,62, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
rigetta la domanda attorea svolta nei confronti della convenuta contumace
[...]
); condanna alla refusione, in favore Persona_1 Parte_1
dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
5.050,51, di cui euro 215,51 per esborsi ed euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge”.
Con atto di appello notificato in data 31.03.2021, Parte_1
proponeva gravame avverso la predetta sentenza, deducendo l'errata valutazione delle alterazioni dell'assegno di traenza e della diligenza richiesta al fine di identificare il prenditore e chiedendo testualmente di:
“riformare la Sentenza n. 678/2021, RG 901391/11, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Giudice, dott.ssa Martone, in data
10.03.2021 e notificata in data 31.03.21, mandando assolta Parte_1
da ogni domanda formulata nei suoi confronti;
condannare la Società
[...]
appellata alla restituzione di quanto già ottenuto e liquidato da
[...]
in esecuzione della sentenza impugnata n. 678/21. Con il favore Pt_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata si costituiva nei termini di legge, rilevando Controparte_4
l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare l'inammissibilità/ improcedibilità dell'appello notificato da
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere n. 687/21, confermando l'impugnata sentenza integralmente;
Pagina 3 2) in subordine, nel merito, respingere l'appello, perché infondato in fatto
e diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza e previa declaratoria di decadenza di dalla produzione in Parte_1
giudizio dell'originale del titolo per cui è causa, ove necessario;
3) in conseguenza, previa ogni opportuna declaratoria in ordine alle responsabilità della convenuta/appellante in persona Parte_1
del proprio legale rappresentante pro tempore, confermare la disposta condanna di in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore al pronto pagamento in favore di Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore della somma,
[...]
quale stabilita nell'impugnata sentenza, pari ad euro 24.395,62 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, per i motivi tutti in atti, comprese le spese legali siccome liquidate in dispositivo per complessivi euro
5.050,51, di cui euro 215,51 per esborsi euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
4) Con vittoria di ogni spesa ed onorario di lite, ed oneri fiscali, pure della fase stragiudiziale e del presente grado”.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito
Pagina 4 con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con sufficiente puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della sentenza e di conseguenza il rigetto della domanda attorea.
2. Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la propria responsabilità contrattuale ritenendo che essa non abbia dimostrato di essersi conformata al dovere di diligenza qualificata, prescritto in ragione della qualità professionale rivestita.
Pagina 5 Il giudice di prime cure, ribadita la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore, ha ritenuto che nessuna prova sia stata fornita da in ordine alle attività concretamente svolte Parte_1
dal cassiere per identificare il soggetto che aveva portato il titolo all'incasso, limitandosi la stessa a produrre il contratto di conto corrente sottoscritto da e la carta di identità fornita da Persona_1
quest'ultima al momento dell'apertura del conto corrente.
Inoltre, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale sul punto, ha ritenuto non esaustivo il controllo del documento di identità in ragione delle alterazioni “ictu oculi” rilevabili dalla copia dell'assegno prodotta in atti. Di talché, il cassiere della banca trattaria, a cui era stato presentato per l'incasso l'assegno, ben avrebbe potuto avvedersi della presenza delle anomalie evidenziate e ritenerle indici di un'alterazione del titolo.
Parte appellante, invece, sostiene, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, che l'attività di identificazione delle persone fisiche portatrici del titolo all'incasso possa realizzarsi, di norma, mediante il mero riscontro del documento di identità personale, e comunque ritiene di aver assolto al dovere di diligenza richiestole.
La censura è infondata.
Giova premettere che, con pronuncia a Sezioni Unite n. 12477/2018, la
Suprema Corte, componendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici sull'interpretazione dell'art. 43, comma 2 L.a., ha ricondotto la responsabilità della banca per illegittima negoziazione di assegni nell'alveo della responsabilità contrattuale, avendo la banca negoziatrice (o la banca trattaria che abbia pagato il titolo in stanza di compensazione) un obbligo
Pagina 6 professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione.
In particolare, la Corte ha chiarito che "ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le
è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2".
La Suprema Corte ha anche rilevato che (cfr. sentenza n. 34107/2019), al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come elaborati dalla giurisprudenza, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.
Nello specifico, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di assegno bancario c.d. "di traenza" l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale (cfr. Cass.
Ord. n. 13152 del 14.05.2021).
Pagina 7 Nella specie, l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto anzitutto considerare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio avendo la aperto un conto Persona_1
bancoposta, in data 21.11.2003, presso altro ufficio postale, di Sant'Arpino.
Non può trascurarsi di considerare, sempre nella stessa prospettiva di allertare l'operatore bancario, le peculiari caratteristiche del titolo negoziato, costituito da un assegno di traenza non trasferibile ed emesso per un importo alquanto considerevole.
Inoltre, il giudice di prime cure ha rilevato diverse anomalie “ictu oculi” riscontrabili dal cassiere di secondo la diligenza Parte_1
professionale che gli si imponeva, e ritenute “indici di un'alterazione del titolo”: posizione e dimensione degli asterischi, simboli privi di utilità, distanza e natura tra i caratteri, e così via - il tutto come meglio individuato nell'elenco contenuto a pag. 4 della sentenza appellata.
Tali precisi rilievi, esaustivi e incontrovertibili, non sono stati minimamente sottoposti a censura o confutazione alcuna nell'atto di appello, né sotto il profilo dell'esistenza di dette anomalie né sotto quello della loro riconoscibilità da parte dell'operatore bancario e neppure della loro capacità dimostrativa dell'alterazione del titolo.
Pertanto, le censure dell'appellante risultano incomplete ed inidonee a sovvertire la decisione adottata al riguardo dal primo giudice in merito al mancato assolvimento da parte della dell'onere – posto Parte_1
a suo carico - di dimostrare di aver agito nel pieno rispetto del dovere di diligenza richiesto nell'esercizio dell'attività bancaria che, com'è noto, deve essere qualificato da un maggior grado di prudenza e attenzione, attesa la connotazione professionale dell'agente.
Pagina 8 Per tutte le considerazioni fin qui esposte la prima censura formulata da non risulta meritevole di accoglimento. Parte_1
3. Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di prime cure nella parte in cui non riconosce alcuna responsabilità della società appellata relativamente alle modalità di inoltro del titolo a mezzo posta ordinaria anziché raccomandata, in quanto il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha ritenuto tale condotta priva di rilievo causale con riferimento al prodursi del danno reclamato.
Parte appellante, invece, ha asserito la sussistenza di una responsabilità ex art. 1227 comma 1 c.c. (erroneamente qualificato nel corpo dell'atto di appello come comma 2) a carico del committente per le modalità di spedizione dell'originale del titolo, in quanto tale negligenza può essere vista come unica causa dell'evento dannoso addebitato a Parte_1
o quale antecedente causale dell'evento. La spedizione del titolo in
[...]
posta assicurata, infatti, avrebbe costituito un comportamento diligente della parte appellata, quale forma di cautela finalizzata ad evitare o quantomeno ridurre il danno.
La censura è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo la previsione dell'art.1227, primo comma, c.c., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo
(Cass. n. 2861/1979; n. 5677/2006). La Corte di Cassazione nel suo massimo consesso, ha statuito, applicando i predetti principi alla fattispecie
Pagina 9 della spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, che l'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario costituisce, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile.
Più in particolare, tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario (Cass. Sez. Un. n. 9769/2020).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che
“La spedizione per posta raccomandata di un assegno bancario costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente nella causazione dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo dell'istituto di credito nell'identificazione del presentatore” (Cassazione 07/10/2024, n.26209).
Pagina 10 Nel caso che ci occupa, va premesso che la circostanza che il titolo sia stato spedito per posta ordinaria è stata specificamente contestata dall'appellata soltanto nel giudizio di appello.
Difatti, nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. in primo grado, la stessa riconosceva esplicitamente che la spedizione del titolo CP_2
era avvenuta a mezzo posta, ma contestava solo il nesso causale tra tale spedizione e la fraudolenta intercettazione ad opera di terzi. Ed ancora nella comparsa conclusionale in primo grado (pag. 17), la difesa della compagnia assicuratrice prende in esame la “spedizione postale, comunque avvenuta” attribuendo però alla negligente condotta tenuta in sede di negoziazione dell'assegno una efficienza causale rispetto alla produzione dell'evento che ha escluso qualsiasi rilevanza alla precedente spedizione.
Si giustifica così perché anche il Tribunale ha affermato senza alcun dubbio che l'assegno era stato spedito a mezzo posta ed ha escluso soltanto la possibilità di ravvisare un qualche elemento di colpa nell'aver usato il servizio pubblico.
Dunque, si deve desumere che la spedizione sia avvenuta effettivamente per posta ordinaria, circostanza che fonda l'imputazione del concorso di colpa, in applicazione dei principi affermati dalla richiamata sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
In ordine alla determinazione quantitativa del contributo causale dell'accertata negligenza dell'odierna appellata, in assenza di specifici elementi probatori dai quali possa trarsi un diverso grado di responsabilità, appare ragionevole la quantificazione nella misura del 50%.
Ne deriva che la decisione impugnata va parzialmente riformata in quanto deve condannarsi al pagamento della metà della somma Parte_1
Pagina 11 oggetto della condanna emessa in primo grado, con gli interessi calcolati secondo le stesse modalità in essa previste.
Avuto riguardo all'accoglimento parziale della pretesa attorea, si ravvisano valide ragioni per compensare un terzo delle spese dell'intero giudizio e condannare per la parte residua l'appellante maggiormente soccombente.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al decisum (da € 5.2001 a € 26.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in appello non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 678/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 10.03.21, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare a Parte_1
la somma di € 12.197,81, oltre interessi Controparte_1
legali dal 10.3.2021 al saldo;
2) dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
dei restanti due terzi che liquida, in tale Controparte_1
misura ridotta, quanto al primo grado in € 144,00 per spese e € 3.384,00 per compensi, nonché quanto al secondo grado in € 2.644,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e C.p.a. se dovute, come per legge.
Pagina 12 Così deciso nella Camera di consiglio 22.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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