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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 95 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
(nato a [...] il21/06/1981 - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARFELLA GIOVANNI presso il quale elettivamente domiciliano in Casal di Principe (CE) via I. Nievo,13
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/01/2024 e Parte_1 Pt_2
premesso che avevano contratto matrimonio in Pozzuoli l'11/07/2009
[...]
e che dalla predetta unione era nata, in data 26/05/2011, la figlia Per_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni
1 concordate e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale all'udienza del 30/05/2024, svolta con modalità cartolare, riservava la decisione al Collegio.
Con sentenza n. 6404/2024 veniva pronunciata la separazione tra le parti e la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Celebrata in modalità cartolare l'udienza del 25/03/2025, le parti ribadivano la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui alla separazione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Il procedimento di separazione è stato definito con sentenza passata in giudicato come da attestazione in calce alla stessa (cfr. sentenza con certificazione di passaggio in giudicato allegata al fascicolo telematico).
Le parti hanno chiesto di confermare le condizioni di cui alla separazione che di seguito si riportano:
“1.I ricorrenti vivranno separati per mutuo consenso, portandosi reciproco rispetto;
2. Il marito lascia la casa coniugale la quale era intestata al padre della sig.ra sig. nato a [...] il [...]; Pt_2 Persona_2
3. Non vi è casa coniugale di proprietà dei coniugi;
4. La figlia , minore, sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre.
Pertanto le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza
2 5. Quanto all'aspetto economico relativo alla minore, ella fisserà il domicilio privilegiato presso la madre, sarà corrisposto dal padre la cifra di € 300,00 corrisposta con scadenza mensile, oltre rivalutazione ISTAT annuale.
6. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
7. Il IG. e la IG.ra , relativamente alla figlia Parte_1 Parte_2
saranno entrambi obbligati, ciascuno per il 50%, alle spese straordinarie. Per_1
Sono da intendersi come spese straordinarie: spese scolastiche che non richiedono preventivo accordo a) libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico;
b) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici,
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) refezione. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche imposte da istituti privati,
b) corsi di specializzazione. master o quant'altro necessari ai fini di una futura attività lavorativa per i figli c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
c) ticket sanitari;
d) spese farmaceutiche;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche non convenzionali;
d) farmaci particolari;
e) patologie gravi ed interventi presso strutture private;
spese extrascolastiche che non richiedono preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3 spese extrascolastiche che richiedono preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di baby sitter;
c) viaggi e vacanze.
8. Il sig. avrà diritto a tenere con sè la figlia ogni Parte_1 Per_1 qualvolta quest'ultima lo vorrà, o comunque almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 16:00 alle ore 22:00. I giorni e gli orari potranno essere variati, compatibilmente con gli impegni del IG. e con gli impegni di Parte_1
studio, sportivi e sociali della minore, previo accordo con la sig.ra Parte_2
, senza che ciò possa limitare il diritto del padre alla frequentazione della
[...]
figlia. trascorrerà week end alternati con il padre dalle ore 17.00 del venerdì Per_1
alle ore 20.00 della domenica e pernotterà presso il padre tutte le volte che vorrà.
La residenza ed il domicilio dei figli fuori Regione potrà essere trasferita altrove solo con comune accordo dei genitori.
9.Per quanto concerne le vacanze natalizie, compatibilmente con gli impegni della sig.ra e con i turni di lavoro del IG. la Parte_2 Parte_1
minore trascorrerà una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che la stessa possa trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, la minore trascorrerà un anno la domenica di
Pasqua con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato con il giorno del lunedì in Albis. In ogni caso, sia per le vacanze natalizie che pasquali entrambi i genitori si rendono disponibili ad accettare la libera scelta della minore in proposito;
10. Relativamente alle vacanze estive, la minore avrà diritto di trascorrere, alternativamente con il padre e con la madre, almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, tenuto conto anche delle esigenze lavorative degli stessi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
11. I genitori si impegnano a garantire i rapporti della minore con i nonni, sia paterni che materni;
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi.
4 Si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il
11/07/2009 (atto n.123, parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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