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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2021
REPUBBLICA I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Mattero Presidente,
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere,
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1616/2021 e vertente tra:
GI.EMME. (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GUERRISI MAURO e dell'avv. PAGANELLI MAURIZIO
( ) Via Paolo Mercuri, 8 00193 Roma;
elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA PAOLO MERCURI 8 00100 ROMA presso il difensore avv.
GUERRISI MAURO;
APPELLANTE
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma in materia contrattuale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La GI. . ha impugnato la sentenza n. 12386 Controparte_2
pubblicata il 15 settembre 2020 (NRG 3308/2015) del Tribunale di Roma emessa nei confronti dell'appellante e di e del Controparte_1 Controparte_3
.
[...]
La sentenza era stata pronunziata in tre giudizi riuniti aventi ad oggetto i rapporti di appalto tra le menzionate parti processuali per la realizzazione di un edificio in , CP_3
rispetto ai quali l'appellante rivendicava il pagamento del saldo prezzo dell'appalto e del saldo delle varianti.
La parte appellata non si è costituita nonostante rituale notifica Controparte_1
ed è stata dichiarata contumace;
il Collegio ha dato, altresì, atto che la società fallita appellata era stata cancellata dal registro delle Controparte_3
imprese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/2/25, fissata con le modalità della trattazione scritta, nessuno ha depositato note di udienza ed ai sensi dell'art. 127 ter cpc è stato concesso nuovo termine per note fino al 7/4/25; neppure in questo secondo termine sono state depositate note di trattazione scritta. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione senza termini.
Va dichiarata l'improcedibilità del presente appello.
L'art. 348 c.p.c. stabilisce che, se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero, pur se costituito nei termini, non compare neppure alla nuova udienza di rinvio fissata a seguito della sua mancata comparizione alla prima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile anche d'ufficio. La ratio di tale norma è quella di sanzionare il disinteresse dell'attore /appellante, che è tenuto a coltivare il giudizio se ha interesse alla decisione e che può evitare la dichiarazione di improcedibilità comparendo alla nuova udienza fissata all'uopo dal giudice.
Nel caso di specie le parti non sono comparse per due udienze consecutive.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, in ragione della contumacia della parte appellata.
2 Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
Parte La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12386 Controparte_2
pubblicata il 15 settembre 2020 (NRG 3308/2015), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese di lite.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Roma
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
3
REPUBBLICA I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Mattero Presidente,
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere,
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1616/2021 e vertente tra:
GI.EMME. (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GUERRISI MAURO e dell'avv. PAGANELLI MAURIZIO
( ) Via Paolo Mercuri, 8 00193 Roma;
elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA PAOLO MERCURI 8 00100 ROMA presso il difensore avv.
GUERRISI MAURO;
APPELLANTE
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma in materia contrattuale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La GI. . ha impugnato la sentenza n. 12386 Controparte_2
pubblicata il 15 settembre 2020 (NRG 3308/2015) del Tribunale di Roma emessa nei confronti dell'appellante e di e del Controparte_1 Controparte_3
.
[...]
La sentenza era stata pronunziata in tre giudizi riuniti aventi ad oggetto i rapporti di appalto tra le menzionate parti processuali per la realizzazione di un edificio in , CP_3
rispetto ai quali l'appellante rivendicava il pagamento del saldo prezzo dell'appalto e del saldo delle varianti.
La parte appellata non si è costituita nonostante rituale notifica Controparte_1
ed è stata dichiarata contumace;
il Collegio ha dato, altresì, atto che la società fallita appellata era stata cancellata dal registro delle Controparte_3
imprese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/2/25, fissata con le modalità della trattazione scritta, nessuno ha depositato note di udienza ed ai sensi dell'art. 127 ter cpc è stato concesso nuovo termine per note fino al 7/4/25; neppure in questo secondo termine sono state depositate note di trattazione scritta. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione senza termini.
Va dichiarata l'improcedibilità del presente appello.
L'art. 348 c.p.c. stabilisce che, se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero, pur se costituito nei termini, non compare neppure alla nuova udienza di rinvio fissata a seguito della sua mancata comparizione alla prima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile anche d'ufficio. La ratio di tale norma è quella di sanzionare il disinteresse dell'attore /appellante, che è tenuto a coltivare il giudizio se ha interesse alla decisione e che può evitare la dichiarazione di improcedibilità comparendo alla nuova udienza fissata all'uopo dal giudice.
Nel caso di specie le parti non sono comparse per due udienze consecutive.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, in ragione della contumacia della parte appellata.
2 Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
Parte La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12386 Controparte_2
pubblicata il 15 settembre 2020 (NRG 3308/2015), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese di lite.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Roma
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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