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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
n. 86/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 86/2022 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Alessia Noto che lo rappresenta e difende con Studio in
Marsala nella Piazza del Carmine 8 pec: Email_1
- attore - contro
, P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 CP_2
, nata il [...] a [...], corrente in Marsala nella Contrada Addolorata 466,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare Stabile, pec ed Email_2
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Marsala nella Piazza
Piemonte e Lombardo 36/c
- convenuta - anche contro
(C.F./P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_2 sede legale in Sant'Oreste (RM) alla Via Roma n. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo
Maruccio e Antonio Serreti con studio in Roma alla Via Ovidio n. 32, ove è elettivamente domiciliata,
p.e.c. , Email_3 Email_4
- convenuta/terzo chiamato in causa - nonché contro
1 P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, con sede a Marsala nella Via XIX Luglio 130, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Rallo,
Pec: ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo Email_5
studio sito in Marsala nella Via Grazia Vecchia 10
- terzo chiamato in causa - avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 1494 c.c._
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5 febbraio 2025,
ATTORE: insiste in tutto quanto dedotto in comparsa conclusionale e chiede l'espletamento di ctu tecnica, e conclude come in atto di citazione.
CONVENUTA si oppone alla chiesta ctu in quanto esplorativa, si riporta al contenuto delle CP_1
note conclusive, e chiede il rigetto della domanda attorea.
ER CH IN CAUSA : si riporta alle note conclusive depositate in atti;
si CP_3 oppone alla richiesta di ctu, e conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa responsiva per Controparte_3
ER CH IN CAUSA conclude come in note CP_4 Controparte_4
conclusive depositate il 20/1/2025 e chiede il rigetto della domanda attorea, opponendosi alla richiesta di ctu.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. att. c.p.c. rif. L. 69/2009)
Richiamando l'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
e osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
2 e richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, si osserva
1) Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, datato 13 dicembre 2021, l'attore
[...]
conveniva in giudizio la a tal uopo premettendo che: Parte_1 CP_1
1. in data 02-07/01/2020 veniva consegnata in casa dell'attore una termostufa Bio/Legna Tecna Slim
22 della acquistata presso con sede a Marsala giusta fattura del 31/01/2020 CP_3 CP_1
n.4/20 […].
2. Per l'acquisto della termostufa l'attore contraeva un finanziamento con la Compass per l'importo di
€.4.000,00 n.contratto CO000021353148.
3. Prima dell'installazione, si recava presso l'abitazione dell'attore un tecnico incaricato dalla ditta
sig. , il quale interveniva ad una rettifica dell'impianto domestico con CP_1 Persona_1
l'adeguamento dell'impianto idroelettrico, che per tali interventi, l'attore pagava la somma di
€.2.000,00.
4. Il giorno della consegna 02-07/01/2020 la termostufa veniva installata e collaudata dal sig.
della di Marsala, tecnico specializzato della e programmata Persona_1 CP_4 CP_3 per l'uso della legna, oltre che veniva installata la canna fumaria
5. In data 26/03/2020 la termostufa si fermava, l' faceva regolare denuncia alla ditta Pt_1 CP_1 venditrice, che faceva intervenire il tecnico, il quale notava che all'interno della stufa vi erano delle vistose lesioni ai deflattori interni (…), che venivano prontamente sostituiti, nel frattempo la stufa non veniva più utilizzata fino a settembre 2020.
6. L'attore prima di procedere alla prima accensione, dopo il periodo estivo, intorno al 25/09/2020 chiamava nuovamente il tecnico , tuttavia nonostante vari interventi la stufa non si Persona_1
riaccendeva e si provvedeva allora, alla sostituzione della ventola che giungeva a Marsala intorno a gennaio 2021, sostituita la ventola si provava nuovamente l'accensione della termostufa, ma
3 improvvisamente la casa veniva invasa da puzza di bruciatura e saltava l'impianto elettrico, interveniva il tecnico, il quale notava che ancora all'interno della stufa qualcosa si era bruciato (…).
7. In data 24/03/2021, l'attore considerato che il problema alla termostufa, non veniva risolto, e che per tali ragioni non poteva né accendere il riscaldamento né tantomeno avere acqua calda, provvedeva
a mettere in mora le parti oggi citate, con pec del 24/03/2021, lamentando i continui difetti di accensione e di funzionamento della termostufa e chiedeva l'intervento di un tecnico o la sostituzione della macchina (…).
8. Orbene tali lamentele non sembrano preoccupare, la parte che non provvedeva a risolvere il problema del mal funzionamento della termostufa, a tal punto, l'attore invitava la parte in mediazione, ma anche questo tentativo rimaneva infruttuoso […].
Esponeva, pertanto, che il venditore è tenuto al risarcimento del danno verso il compratore, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, e deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa, e che aveva dovuto acquistare di seconda mano, da un privato, un'altra caldaia simile ma non performante come quella che aveva già comprato, con un ulteriore esborso di €.2.000,00, ed inoltre che erano stati inutili i tentativi di diffida inviati con pec del 24/03/2021 per e CP_3 CP_1
[...
Concludeva chiedendo di: ritenere e dichiarare in via principale, la in qualità di Controparte_5 venditore, responsabile e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attore e corrispondenti ad €.8.000,00 o nella somma che il Giudice adito vorrà ritenere equa e giusta, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo.
In via subordinata, si chiede la sostituzione della macchina con un'altra che abbia le stesse caratteristiche, il tutto con vittoria di spese e competenze.
1.1) Va detto che con successiva memoria ex art. 183 c. 1 c.p.c. l'attore replicava, in seguito, alle deduzioni delle altre parti significando che era stata la a mettere in contatto l'acquirente CP_1
con il tecnico della , che a seguito della rottura dei deflattori tramite il Persona_1 CP_6
CAT (Centri Assistenza Tecnica), si chiedeva la sostituzione del pezzo in garanzia, e proprio la spediva il pezzo da sostituire direttamente presso che il venditore, era perfettamente CP_3 CP_1
al corrente di ciò che stava accadendo e che la denunzia da parte dell'acquirente era stata tempestiva;
e contestava i rilievi avversari in ordine al fatto che i problemi alla caldaia erano conseguenza del non corretto utilizzo da parte dell'attore e collocazione della canna fumaria ovvero alla collocazione della canna fumaria.
2) Con comparsa responsiva si costituiva la convenuta esponendo che per l'acquisto della CP_1 termostufa la aveva emesso la fattura n. 4/2020 in data 31.01.2020 per l'importo complessivo CP_1 di €. 4000,00, e che dunque:
4 Il rapporto tra il Sig. e la , pertanto, è stato esclusivamente Parte_1 CP_1
caratterizzato dalla vendita del prodotto su indicato, e si è definito con la consegna dello stesso al compratore, avvenuta come emerge dal DDT n. 2/2020 in data 02.01.2020. L'installazione è stata, infatti, successivamente curata dal tecnico specializzato della Ditta produttrice , Sig. CP_3
che lavora per conto della . Persona_1 CP_4
La è, dunque, rimasta estranea sia all'installazione sia al successivo collaudo della stufa, CP_1 non rientrando questi interventi nelle condizioni di vendita pattuite col cliente.
E contestando quanto sostenuto dall'attore che: l' mai aveva denunziato dei vizi o dei difetti del Pt_1 bene acquistato alla venditrice che, fino alla notifica dell'atto di diffida, prima, e dell'invito CP_1 alla mediazione, dopo, era rimasta all'oscuro delle vicende espresse nell'atto introduttivo del presente giudizio;
la mai aveva incaricato il tecnico – non avendone titolo alcuno per CP_1 Persona_1 mancanza di rapporto professionale e/o lavorativo –, né altri soggetti, di eseguire interventi presso l'abitazione dove la stufa era stata poi installata;
che il è un tecnico specializzato della;
Persona_1 CP_3 che la mai aveva partecipato né all'installazione né al collaudo né ad ogni altro intervento di CP_1 verifica antecedente o successiva all'acquisto; che, dunque, la si era limitata a vendere un bene conforme alle richieste dell'acquirente il quale CP_1 aveva provveduto in assoluta autonomia all'installazione, attraverso l'assistenza di un tecnico specializzato dell'azienda produttrice, ovvero il . Persona_1
Deduceva ed eccepiva inoltre che il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, che l'azione si prescrive in ogni caso, in un anno dalla consegna, e che la denunzia tempestiva è funzionale ad assicurare il controllo del venditore sulla effettiva entità dei vizi.
Chiedeva l'integrazione del contraddittorio e la chiamata nel presente giudizio della che CP_3 aveva partecipato alla procedura di mediazione, in quanto parte responsabile del bene prodotto, e chiedeva la fissazione ai sensi dell'art. 106 e 269 c.p.c. di altra udienza per consentire la chiamata in causa della . CP_3
Concludeva: Nel merito
B) ACCERTARE e DICHIARARE che la non è responsabile per i vizi alla termo stufa CP_1 descritti nell'atto di citazione, per le argomentazioni e i motivi in narrativa spiegati;
C) RIGETTARE integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni innanzi espresse;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dello scrivente procuratore.
5 3) Differita la prima udienza di comparizione e così onerata detta parte convenuta di provvedere alla chiamata nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., si costituiva in seguito la terza chiamata esponendo di essere una società specializzata nella produzione di una vasta gamma di CP_3 prodotti quali termostufe, caldaie, termocamini e prodotti simili per il riscaldamento, tra le quali la termostufa modello Tekna Slim 22, acquistata dall'attore presso il rivenditore CP_1
E che il rivenditore incaricava la (installatore dell'impianto) di effettuare CP_1 Controparte_7 un sopralluogo presso l'abitazione del cliente e a seguito dello stesso la Controparte_4 con sede in Marsala, effettuava i lavori di adeguamento dell'impianto idroelettrico.
Ed ancora che:
La ditta ha quindi curato autonomamente l'installazione del prodotto, effettuando dapprima
l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento e della canna fumaria e tutto quanto necessario per mettere in funzione il prodotto acquistato dal sig. Pt_1
Le fasi di installazione e allaccio della macchina da riscaldamento all'impianto non venivano quindi gestite dalla che non si occupa della realizzazione, dell'adeguamento e/o degli interventi di CP_3 modifica degli impianti idroelettrici e canne fumarie.
La produttrice, infatti, possiede una rete nazionale di CAT (Centri Assistenza Tecnica) composta da tecnici specializzati che intervengono esclusivamente per le successive fasi di assistenza, manutenzione, prima accensione dei prodotti, riparazione, revisione, sostituzione dei pezzi di ricambio e ripristino del funzionamento delle macchine.
Ed inoltre che: Il 23 gennaio 2020, appena due settimane dopo l'installazione, alla perveniva CP_3 una richiesta dal CAT per l'invio di componenti sostitutivi (nello specifico refrattari e fermalegna) che la società produttrice inviava in garanzia senza dover verificare le cause del problema rilevato.
E che: il 9 dicembre 2020 la riceveva una richiesta di un estrattore fumi, regolarmente inviato CP_3 in data 21 dicembre 2020 e installato nel gennaio 2021;[…] Cont Durante l'intervento di sostituzione dell'estrattore fumi eseguito dal si verificava un corto circuito dell'interruttore generale della caldaia che si bruciava mettendo la macchina fuori servizio.
Contestando quanto dedotto e sostenuto dall'attore deduceva poi che i soggetti coinvolti nella Pt_1
vicenda vanno individuati: nella - società produttrice della macchina, responsabile della conformità della Controparte_3 stessa alle normative di settore, della rispondenza alle caratteristiche per cui il prodotto viene venduto e più in generale della sua idoneità all'utilizzo.
Nella – soggetto rivenditore responsabile della vendita del prodotto ma anche delle fasi CP_1
pregresse quali individuazione della macchina più idonea alle richieste ed esigenze del cliente finale
6 nonché alla corretta individuazione delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti sui quali verrà installata la macchina.
E che il rivenditore aveva indicato al cliente un soggetto installatore e/o realizzatore dell'impianto idroelettrico e della canna fumaria sul quale avverrà l'allacciamento del prodotto da riscaldamento, e che era stato incaricato il tecnico della Persona_1 Controparte_4
Nonché che la ditta produttrice nel manuale d'uso del prodotto, prescrive all'utilizzatore Controparte_3 finale di rivolgersi ad un soggetto certificato autorizzato all'installazione degli impianti, ma non fornisce alcuna indicazione sui soggetti, in quanto non possiede una rete di installatori ma solo di
Centri di Assistenza Tecnica.
Quindi, che il ruolo della società era stato quello di aver realizzato CP_4 Parte_2 ed installato l'impianto e quale soggetto facente parte del C.A.T. (Centro Assistenza Tecnica) costituito da una rete nazionale di soggetti incaricati dalla ditta produttrice per offrire un servizio Controparte_3 di assistenza tecnica “esternalizzata” mediante outsourcing, rappresentando che i tecnici esterni si occupano esclusivamente delle fasi di prima accensione dei prodotti, di assistenza, manutenzione, riparazione, revisione, sostituzione dei pezzi di ricambio e ripristino del funzionamento delle macchine.
E che solo per il ruolo di C.A.T. e per la gestione delle fasi strettamente legate allo stesso, il soggetto agisce per conto della ditta produttrice La società rimane invece totalmente estranea ed CP_3 esente da responsabilità per il sopralluogo di verifica preventivo e per la realizzazione ed installazione degli impianti e delle canne fumarie, attività per le quali non assegna alcun incarico in quanto soggetto non abilitato a ciò.
Eccepiva, pertanto, che le cause che avevano determinato i malfunzionanti lamentati dal cliente erano
(sono) da attribuirsi a tre ragioni principali:
i i. Problematiche riguardanti l'impianto e la canna fumaria ai quali è stata collegata la termostufa;
ii ii. Non idoneità dei luoghi nei quali la macchina è stata installata;
iii iii. Errato utilizzo da parte dell'utente.
Rappresentava, ancora, la non attendibilità della documentazione attestante la conformità dell'impianto idroelettrico e della canna fumaria e la difformità dei tiraggi della canna fumaria rispetto alle prescrizioni del produttore e dell'ente certificatore IMQ. E in particolare rilevava che il documento di conformità risulta datato 04 gennaio 2020 e il report di collaudo datato 07 gennaio 2020 riporta invece documentazione incompleta ad ulteriore prova del fatto che al momento del collaudo il documento di conformità della canna fumaria non era esistente in quanto appunto l'impianto non possedeva la conformità richiesta e che in merito ai dati di tiraggio fumi si rileva che dal rapporto di collaudo (all n.
3 pag. 1 dell'atto di citazione) emergono dei tiraggi difformi rispetto a quanto prescritto dall'azienda produttrice ed espressamente riportati nella targhetta dati apparecchio rilasciata […].
7 Ancora, in punto di fatto, sosteneva che il 9 dicembre 2021 la riceveva dal CAT una richiesta CP_3 di sostituzione dell'estrattore fumi, componente che veniva inviato in data 21 dicembre 2021. Cont Nel gennaio 2021 quando il effettuava la sostituzione del componente si verificava un corto circuito che bruciava l'interruttore generale della caldaia causando un blocco.
Da quanto emerso in sede di intervento è stata riscontrata una copiosa quantità di acqua che cadeva costantemente sulla caldaia e proveniente dal foro creato sul tetto per far passare la canna fumaria, con tutta evidenza non idoneamente realizzato.
Ed infatti oltre alle quantità di acqua sulla macchina - che hanno generato ruggine sulla stessa - veniva rilevata la presenza di acqua nelle zone dove sono collocati l'estrattore fumi, l'interruttore generale della caldaia, nonché sui muri circostanti.
Tale circostanza molto grave, oltre che contraria alle prescrizioni della casa produttrice, fa emergere responsabilità in fase di installazione ma anche in capo all'utilizzatore finale. Cont Ed altresì, che dall'analisi dei documenti fotografici inviati dal nel gennaio 2020 unitamente alla richiesta di cambio componenti sono emersi dati che attestano un errato utilizzo da parte dell'utente
[…].
In particolare, poi, che la rottura di un componente in ghisa in così breve tempo non può che essere collegata alle problematiche sopra riportate e non a difetti della macchina, e rappresentando la sussistenza di rilevate criticità (sempre a causa dell'errato utilizzo da parte dell'acquirente: sovraccarico di legna/combustibile).
In diritto, contestava l'applicazione dell'art. 131 del Codice del Consumo e il conseguente mancato diritto della ad essere manlevata dalla in quanto quest'ultima non aveva CP_1 Controparte_3 alcuna responsabilità nella vicenda occorsa
Chiedeva, infine, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'azienda CP_4 Parte_2
e concludeva chiedendo di:
[...] in via preliminare: autorizzare la ad integrare il contraddittorio nei confronti della Controparte_3 [...]
[…);; Controparte_9
- in via principale: rigettare integralmente le domande tutte formulate dal sig. Parte_1
e dalla società perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel
[...] CP_1 presente atto.
[…] Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
4) Autorizzata la chiesta chiamata di terzo, si costituiva la terza chiamata in causa
[...] sostenendo di avere provveduto esclusivamente ad effettuare il montaggio della Controparte_4 termo stufa rispettando le normative, e di non avere mai eseguito l'adeguamento dell'impianto idroelettrico come sostenuto dalle parti in causa, che a seguito delle richieste avanzate dall' Pt_1
8 circa il cattivo funzionamento della termo stufa e l'attivazione della procedura d'intervento del centro di assistenza tecnica di avere effettuato un sopralluogo presso l'abitazione dell'acquirente attore per constatare lo stato della stufa e soprattutto per verificare i luoghi ove l'impianto operava, cui ne seguivano degli altri nei mesi a seguire;
di avere tempestivamente avvisato l' nel corso degli accessi della necessità di intervenire Pt_1 all'interno provvedendo specificatamente a coibentare il solaio in quanto composto da ethernit trasparente in plastica, nonché ad utilizzare un tipo di legna stagionata e frazionata in piccoli tomi in modo da rispettare interamente le condizioni d'uso dell'impianto siccome indicate nel libretto.
Quindi di avere tempestivamente e con diligenza informato ed avvisato l'utente di eseguire e rispettare questi accorgimenti;
e che l'azienda produttrice aveva pure provveduto in garanzia delle componibili richiesti dalla in garanzia, che non erano neppure dovuti da contratto d'acquisto; CP_4
che nel corso degli interventi tecnici era stato presente esclusivamente il tecnico della;
che CP_4
l'operato della era stato regolare e puntuale oltre che corretto;
che, tuttavia, l'uso non CP_4 adeguato dell'apparecchio acquistato da parte dell aveva acuito i problemi tecnici ab origine Pt_1
dallo stesso segnalati;
che i problemi tecnici siccome sollevati dall'acquirente sono in verità riconducibili esclusivamente all'errato utilizzo da parte dell'attore della termostufa, non essendo imputabile alcunché alla Società installatrice la quale, anzi si era adoperata con tempestività e precisione.
Concludeva chiedendo di:
A) ACCERTARE e DICHIARARE che la non è responsabile per i vizi alla Controparte_4
termo stufa come descritti negli atti di causa, per le argomentazioni e i motivi in narrativa spiegati;
B) RIGETTARE integralmente le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni innanzi espresse;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dello scrivente procuratore.
5) Così instaurato il contraddittorio, e preso atto delle rispettive e divergenti deduzioni delle parti, e dunque doverosamente delineato, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, la causa veniva istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, l'assunzione degli interrogatori formali dell'attore e di , legale rapp.te della e le audizioni dei testi ammessi Controparte_10 CP_11
, e , per poi essere avviata alla fase decisoria e Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
così assunta in decisione ex art. 281, co. 3° – sexies c.p.c.
Va anche precisato che nel corso del giudizio veniva formulata una proposta conciliativa alle parti ex art. 185 – bis c.p.c. nei termini che qui si riassumono:
9 • le parti convenute provvedono alla sostituzione della stufa in favore di parte attrice con altra avente medesime caratteristiche o avente consimilare tipologia, con contestuale restituzione del macchinario al venditore,
• rinuncia integrale di parte attrice alle proprie domande con contestuale reciproca accettazione delle altre parti;
• integrale compensazione delle spese del giudizio.
Detta proposta non veniva accettata dalle parti, dandosi atto che le stesse provvedevano allo scambio di controproposte (le società convenute e chiamate in causa prospettavano la corresponsione all'attore ciascuna pro quota la somma di euro 500,00 per complessivi euro 1.500,00 in favore del sig. Pt_1 mentre l'attore prospettava la corresponsione da parte delle società convenute e chiamate in causa di una somma pari a euro 3000 omnia (1.000,00 pro quota) e ciò oltre al pagamento delle spese legali).
-6) Ed orbene, rientrando nel potere officioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e conseguentemente di individuare conseguentemente quale sia la norma applicabile nella fattispecie, una corretta interpretazione della domanda giudiziale impone anzitutto all'interprete di non fermarsi alla sola analisi letterale delle parole, ma richiede anche e principalmente una valutazione di tipo contenutistico e sostanziale, al fine di verificare la finalità perseguita dalla parte, vale a dire l'utilità concreta che l'attore si attende dal giudizio. Tale operazione costituisce un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito. Né il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.
Pertanto, dal complesso dell'attività introduttiva emerge con chiarezza il petitum (contestazione circa il funzionamento della termo stufa acquistata e responsabilità di parte vendtrice) e la causa petendi. Ne consegue che la posizione difensiva dell'attrice a fronte delle allegazioni contenute nell'atto di citazione e delle produzioni documentali deve ritenersi sufficientemente determinata nei suoi presupposti di fatto e di diritto ed attiene anche alla sussistenza di una mancanza di una qualità promessa o essenziale ai sensi dell'art. 1497 c.c., con conseguente operatività, tra l'altro, dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. Va rammentato che, in tema di contratto di compravendita, il compratore gode di una serie di strumenti di tutela contro l'inattuazione o l'inesatta attuazione dell'attribuzione traslativa.
Tanto premesso, in diritto, si osserva che l'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e ss. c.c., ma dalle norme speciali di cui
10 agli artt. 1492 e ss. c.c., che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale ed in particolare l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 c.c., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall'art. 1494 c.c., vd. Cassazione civile Sez. II sentenza n.
6234 del 15 maggio 2000.
Ed orbene, l'art. 1495 Codice Civile, al comma 3°, stabilisce che l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna .
E sulla questione, recentemente, il Supremo Collegio con ordinanza 7675, pubblicata il 16 marzo 2023, ha precisato che: ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni previsto dall'art. 1495 del
Codice Civile per l'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta, il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente;
per i vizi non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il termine breve invece decorre dal momento dell'effettiva scoperta degli stessi che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti); nel caso in cui la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, per la decorrenza del termine breve occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta;
come affermato dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti giurisprudenziali “ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni previsto dall'art. 1495 del Codice Civile per l'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta, il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, decorre dal momento dell'effettiva scoperta degli stessi”(Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1994, n. 7202);
l'effettiva scoperta dei vizi si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa
(e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti); pertanto, nel caso in cui la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.
6.1) Ebbene, nell'odierna fattispecie non appare sussistere la suddetta tardività e decadenza dal diritto alla garanzia, trattandosi di vizi scoperti in tempi diversi e successivamente, ed essendo chiaramente emerso che le lamentele avanzate dall'acquirente condussero alla pronta sostituzione di pezzi difettosi con l'intervento del C.A.T. e dell'invio di quanto occorrente per sostituire le parti compromesse: è la
11 stessa ad affermare in comparsa responsiva che il 23 gennaio 2020, appena due settimane CP_3 dopo l'installazione, alla perveniva una richiesta dal CAT per l'invio di componenti sostitutivi CP_3
(nello specifico refrattari e fermalegna) che la società produttrice inviava in garanzia senza dover verificare le cause del problema rilevato, allegando il documento di trasporto n. 182/2020 del 24.1.2020 alla e dunque con riferimento all'invio su ordine della di ' Refrattario CP_1 CP_6 laterale liscio serie idro 14/34 e Griglia Paralegna in lamiera'.
E sempre la che il 9 dicembre 2020 la stessa riceveva una richiesta di un estrattore fumi, CP_3
regolarmente inviato in data 21 dicembre 2020 e installato nel gennaio 2021 allegando doc. di trasporto di pari data n. 1817, con la causale del trasporto IN GARANZIA. Ed ancora, la conferma Pt_3 CP_3
di avere ricevuto la richiesta di sostituzione paralegna che dalle foto allegate risultava addirittura spezzato.
Non vi è dubbio, pertanto, che le anomalie della termostufa furono accertati ed emersero in via progressiva e/o comunque successivamente alle scadenze dei termini di prescrizione e decadenza avendo l' acquistato certezza obiettiva e completa e/o scoperto gli stessi difetti in modo Pt_1
graduale.
7) Va inoltre reiterato il giudizio reso in corso di causa con cui è stato negato l'ingresso all'istanza di consulenza tecnica d'ufficio in quanto superflua nonché parzialmente esplorativa.
Ed in effetti, occorrendo intanto rilevare che l'avvenuta sostituzione di pezzi in garanzia senza la preventiva verifica delle cause dei problemi rilevati non impone, in ogni caso, l'accertamento ex post delle problematiche inerenti il malfunzionamento.
In secondo luogo, alla stregua delle circostanze storico-fattuali scaturite a seguito dell'escussione del teste dipendente/impiantista presso la società (indicato da parte attrice, Persona_1 CP_6
dalla convenuta oltreché dalla terza chiamata ), ritiene il giudicante che appaiono CP_1 CP_6
conseguiti sufficienti elementi per formulare un sereno giudizio sulla vicenda in base al quadro probatorio e alle circostanze specifiche del caso.
Né, ancora, occorreva disporre una c.t.u. al fine di valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti e, segnatamente, l'audizione testimoniale del dipendente della . Se è vero, infatti, che il testimone deve limitarsi a riferire i CP_6
fatti percepiti, per quanto talvolta la percezione sia necessariamente mediata dalle sue specifiche conoscenze mentre, tutto ciò che attiene poi all'elaborazione di tali fatti, al ragionare su di essi, esula dalla sua funzione e spetta invece al consulente tecnico, è parimenti vero che anche la testimonianza può essere “valutativa”; può cioè esprimere una percezione mediata da conoscenze specifiche del teste, non proprie dell'uomo comune.
12 Richiamando autorevole e convincente orientamento 'mentre la consulenza tecnica (volta alla percezione dei fatti) è sempre “valutativa”, nel senso sopra chiarito (essere in questione una percezione mediata dalle conoscenze specifiche del soggetto), la testimonianza, viceversa, non necessariamente lo è
[…] mentre allorché in questione sia un fatto presente, se per la sua percezione non occorrono conoscenze specifiche essa può avvenire direttamente da parte del giudice, ciò non vale ovviamente per un fatto passato. Dunque, mentre per il fatto presente gli strumenti che vengono in considerazione sono due, vale a dire la percezione diretta del giudice (e pertanto, a seconda del tipo di bene, l'ispezione o l'esibizione) e la consulenza tecnica, a seconda che la percezione del fatto richieda o meno conoscenze specifiche, per il fatto passato lo strumento che viene in considerazione è sempre e comunque il medesimo, vale a dire la testimonianza, tanto laddove la percezione del fatto richieda conoscenze specifiche quanto laddove ciò non sia viceversa necessario. Detto diversamente, la testimonianza copre, con riferimento al fatto passato, un'area che assomma in sé quelle coperte, con riferimento al fatto presente, dalla percezione diretta del giudice e dalla consulenza tecnica (volta alla percezione dei fatti)'.
Dunque, anche la testimonianza (rispetto alla ctu) può essere altrettanto “valutativa” nel senso di
'esprimere una percezione resa possibile dalle conoscenze specifiche del teste'.
Venendo al caso di specie, sono indubbiamente emersi fatti, sia pure di natura tecnica, dimostrati per via testimoniale, e chiaramente conseguite risposte adeguate in ordine ai prospettati problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, nel solco della rievocazione dei fatti processuali contenuta nella lunga deposizione del teste , e la verificata individuazione Persona_1
del collegamento causale tra i difetti, l'imperfetto utilizzo e i danni.
8) Fatte queste necessarie precisazioni, può passarsi adesso all'esame delle risultanze istruttorie acquisite in giudizio e, in particolare, della prova orale con il teste , che, in quanto Persona_1
precisa e puntuale ha reso del tutto superflua l'espletamento di ctu, avendo detta testimonianza apportato elementi innegabilmente chiarificatori.
Così, all'udienza del 14 giugno 2023, il ridetto teste , impiantista presso la società Persona_1
, ha dichiarato di essere stato contattato direttamente dall' per l'esecuzione dei CP_6 Pt_1
lavori idrici per la collocazione e successiva installazione della Termostufa acquistata presso la CP_1
e di cui trattasi, in quanto facente parte del C.A.T. “… il cui numero e il nominativo viene fornito
[...] da chi vende la stufa al cliente”, e che detti lavori (tubazioni, raccorderia, elementi radianti) furono pagati dalla mentre la mano d'opera per circa euro 500,00 venne pagata CP_1 dall' il dato è confermato in via documentale e trova pieno supporto probatorio e dunque Pt_1
sostegno di credibilità nel rapporto di intervento datato 7.1.2020 a firma del e con il timbro Persona_1
'Centro Assistenza' di . CP_4
13 Ancora, ha dichiarato che eseguiti i lavori venne consegnata la termostufa il 2.1.2020 e i lavori di installazione terminarono il successivo 7.1.2020, che la stufa veniva programmata per l'uso della legna e che 'tutte le stufe vengono programmate per l'uso della legna, viene chiamata 'Combi' che prevede
l'utilizzo di legna, nocciolino e pellet'; che prima dell'installazione della canna fumaria venne chiesto all' di predisporre il Parte_1
buco di entrata della detta canna fumaria, e che il montaggio e la coibentazione della canna venne eseguita dallo stesso (dunque dal centro di assistenza tecnica); Persona_1 che l' lamentò il malfunzionamento della macchina specificando che “…il sig. Pt_1 Pt_1
utilizzava legna e nocciolino, ma il nocciolino deve essere certificato altrimenti fa troppo olio che fa intasare la stufa ossia le fasce tubiere e per cui la combustione non è più come dovrebbe essere;
la legna inoltre deve essere di ottima qualità, se c'è vernice crea problemi;
nel caso di specie la legna non era di ottima qualità erano rifiuti di legna”; confermando che in data 26/03/2020 venne segnalato dall' n guasto alla termostufa ossia la Pt_1
rottura dei deflattori che venivano sostituiti, come da documento esibito e riconosciuto dal teste, chiarendo che “…i deflettori si rompono o per usura o per cattivo funzionamento e nel caso di specie non dovrebbero essere cambiati in garanzia i deflettori perché il malfunzionamento era da imputare al
c.d. effetto 'Forgia' ossia l'utilizzo di legna da carpentiere che non andava bene” e di essere riuscito ad ottenere dalla società la sostituzione dei pezzi in garanzia; CP_3
ed ancora che nel successivo novembre 2020 occorrendo una manutenzione/ pulizia straordinaria, gli venne riferito dallo stesso acquirente che lo stesso aveva provveduto autonomamente ('mi Pt_1 disse di averla fatta lui') e che detto intervento va pagato non rientrando nella garanzia, specificando che la stufa non si accendeva in quanto era intasata la ventola dei fumi e per cui venne richiesta una ventola in garanzia da sostituire alla e dopo la sostituzione la stufa funzionò. CP_3
Di rilievo la circostanza per cui trascorsi venti giorni dal montaggio della ventola, a seguito di nuova richiesta di intervento “…la corrente si staccava perché era caduta acqua sul piano della stufa che andava a gocciolare sull'interruttore che si era bruciato;
ho provveduto alla sostituzione anche dell'interruttore”;
e che “…soltanto l'interruttore era andato in corto circuito, non erano andati a fuoco pezzi interni”; nonché, che l'ultimo intervento del 16 novembre (2020) “la stufa si riaccendeva, ma funzionava male, perché occorreva effettuare nuova pulizia”.
Inoltre, il teste ha riferito di avere relazionato alla in ordine agli interventi effettuati CP_3 sulla termostufa acquistata dall' essendo (il bene) in garanzia, e ha confermato di essere Pt_1 stato incaricato dalla stessa in sede di mediazione, al fine di “eseguire un intervento per CP_3 verificare il funzionamento della termo stufa e per accertarne la sussistenza di vizi”. Segnatamente
14 precisando di 'avere detto al sig. che la era disposta a prendere in visione la stufa per Pt_1 CP_3
vedere quale fosse il danno e che però se il danno era da imputare al sig. per cattivo Pt_1 funzionamento le spese di spedizione erano a suo carico, se invece c'era un difetto della macchina le spese erano a carico della Il sig. non ne volle sapere niente e non voleva pagare CP_3 Pt_1 queste spese. Poi la dopo l'attivazione della procedura legale mi disse che prima occorreva CP_3 parlare con la stessa CP_3
Quindi, il teste ha confermato di avere consigliato l' a non utilizzare il 'nocciolino di sansa Pt_1
in quanto trattasi di sostanza che rilascia grandi quantità di liquidi che arrecano danni a quel tipo di termo stufa', e ha dichiarato di avere installato la canna fumaria a che l' avrebbe dovuto Pt_1
richiudere un foro per impedire la caduta di acqua sulla stufa, chiarendo che detto inconveniente (caduta di acqua piovana, direttamente sulla termo stufa e anche sull'interruttore) era da imputare a detta imperfetta chiusura.
Infine, di avere informato la degli interventi, che la legna utilizzata dall' CP_3 Pt_1
non era adeguatamente frazionata, e di avere constatato che i tiraggi non era in linea con quelli dell'ente di certificazione e che questo 'dipendeva sempre dall'uso di nocciolino non certificato e non asciutto che creava delle ostruzioni sulle fasce tubiere', nonché che l' tilizzava legna di dimensioni Pt_1
non conformi a quelle previste dal manuale per il corretto funzionamento del macchinario.
Conclusivamente, riferendo poi che il problema dipendeva dal foro di uscita della canna fumaria che era stato fatto direttamente dall' e che il problema era la coibentazione/chiusura di quel foro, ed Pt_1 inoltre che l'acqua non può entrare dalla canna fumaria essendovi il comignolo sopra.
9) Dovendosi trarre delle conclusioni dalle superiori dichiarazioni rese da teste qualificato, sulla cui credibilità non può dubitarsi, in mancanza di risultanze di segno contrario, non può affermarsi intanto che l'installazione sia stata viziata da imperfetta messa a punto della medesima, mentre la narrazione in questione alimenta un serio convincimento circa l'attribuzione di un concorso di responsabilità in merito al malfunzionamento della pur essendo emerse inequivocabili criticità dell'impianto stesso Parte_4
(rese palesi dalla sostituzione di alcuni pezzi).
Quanto al primo aspetto, relativo all'installazione e agli interventi successivi, non appaiono infatti sussistere dati discordanti – men che mai documentali - idonei a suffragare una diversa ipotesi e circa una diretta responsabilità del C.A.T. e dunque della trovante titolo nell'incapacità di CP_4
installare la caldaia secondo le prescrizioni tecniche, e dunque la sussistenza di danni eziologicamente ascrivibili al centro di assistenza tecnica.
Peraltro, l'esame dei documenti (all. 3 prodotto da parte attrice, rapporto di intervento e modello del
2.1.2020, unitamente alla scheda dell'intervento n. 9 produzione parte attrice, allegata alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. n. 2) appare in linea con le dichiarazioni del tecnico e non consente Persona_1
15 di rilevare censure o rilievi in grado di confutare la conformità dell'impianto realizzato. Peraltro,
l'impiantista escusso ha offerto una dettagliata spiegazione su tutta la vicenda e le cause tecniche dei problemi riscontrati anche per quanto concerne, nello specifico, in merito all'installazione della canna fumaria.
Sotto diverso profilo, invece, è scaturito che furono effettuati interventi successivi volti alla sostituzione in garanzia dei deflattori e della ventola con successivo invio dei pezzi da parte della icché Pt_5
appare evidente la conoscenza da parte della irca la sussistenza di vizi del bene acquistato CP_3
e dunque difetti della macchina scoperti dopo l'installazione.
Appare comunque palese la responsabilità della casa madre produttrice stante i difetti del prodotto.
10) Quanto ai princìpi applicabili in materia, considerato che la cosa acquistata ha presentato una imperfezione materiale, ovvero una anomalia strutturale rendendola parzialmente inidonea all'uso cui è destinata, trova applicazione la norma di cui all'art. 1497 c.c. […] il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa(2) [1578, 1812, 1821].
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Danno che appare essere stato conseguenza immediata e diretta (art. 1223 cod civ.) del fatto della imperfetta fabbricazione ovvero del vizio di composizione del bene venduto.
In ogni caso, deve imputarsi la responsabilità per la imperfetta esecuzione dai lavori di installazione alla avendo l' agato alla venditrice per i lavori di installazione dell'impianto come CP_1 Pt_1
riferito dal teste . Persona_1
Nel caso in esame poi appare riscontrabile l'ipotesi in cui il convenuto in giudizio (la ) ex CP_11
art. 106 c.p.c. abbia chiamato in causa un terzo (la ), indicandolo allora come il CP_3
soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario). In ciò potendo il giudice emettere sentenza di condanna nei confronti del terzo anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta senza incorrere nel vizio di extra petizione.
Fermo quanto sopra e sin qui precisato, va certamente attribuito un concorso di responsabilità in capo all'acquirente sulla scorta di quanto scaturito in via istruttoria a causa dell'imperfetto utilizzo della termo stufa (per quanto attiene il combustibile, la mancanza di pulizia/manutenzione straordinaria,
l'imperfezione nella chiusura del foro della canna fumaria e la caduta d'acqua).
Né, in tal senso, si comprende l'espresso rifiuto dell' (anche al pagamento di spese) durante Pt_1
la mediazione alla consegna della termo stufa alla he come riferito dal teste CP_3 Persona_1
era disposta a prendere in visione la stufa per la verifica del danno (con la specificazione della diversa
16 attribuzione delle spese a carico dell'acquirente se il danno era da imputare o in capo alla produttrice ove sussistente un difetto della macchina).
Per quanto detto, nessuna somma può essere riconosciuta a titolo risarcitorio per l'acquisto da parte dell' i altra caldaia. Pt_1
Conclusivamente, tenuto conto del prezzo di acquisto della termo stufa pari a euro 3.278,70, va riconosciuto per le ragioni summenzionate, un concorso di responsabilità in capo all'acquirente odierno attore nella misura del 50% a cui consegue la condanna solidale delle società venditrice e produttrice al risarcimento danni in favore di quest'ultimo, e procedendo alla liquidazione dei danni e circa il quantum risarcitorio al lume dei superiori rilievi, la e la vanno CP_1 CP_3
condannate al pagamento della somma complessiva di euro 1.639,35.
11) Per quanto attiene alle spese del giudizio, considerato l'esito del giudizio e il limitato accoglimento della domanda attore, appaiono configurabili le ragioni ipotizzate dall'art. 92, co. 2, cpc, che consentono di applicare alle parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, nella causa n. 86/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attore accertata Parte_1
la responsabilità concorrente della convenuta e della terza chiamata con CP_1 CP_3
l'odierno attore, per l'effetto,
-condanna la società convenuta in persona del suo titolare pro tempore in solido con la terza CP_1
chiamata in persona del suo titolare pro tempore al pagamento della somma di euro CP_3
1.639,35 in favore dell'attore Parte_1
-rigetta ogni altra domanda,
-compensa integralmente tra tutte le parti del giudizio le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 21 maggio 2025
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs.
n. 196 del 2003.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 86/2022 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Alessia Noto che lo rappresenta e difende con Studio in
Marsala nella Piazza del Carmine 8 pec: Email_1
- attore - contro
, P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 CP_2
, nata il [...] a [...], corrente in Marsala nella Contrada Addolorata 466,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare Stabile, pec ed Email_2
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Marsala nella Piazza
Piemonte e Lombardo 36/c
- convenuta - anche contro
(C.F./P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_2 sede legale in Sant'Oreste (RM) alla Via Roma n. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo
Maruccio e Antonio Serreti con studio in Roma alla Via Ovidio n. 32, ove è elettivamente domiciliata,
p.e.c. , Email_3 Email_4
- convenuta/terzo chiamato in causa - nonché contro
1 P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, con sede a Marsala nella Via XIX Luglio 130, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Rallo,
Pec: ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo Email_5
studio sito in Marsala nella Via Grazia Vecchia 10
- terzo chiamato in causa - avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 1494 c.c._
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5 febbraio 2025,
ATTORE: insiste in tutto quanto dedotto in comparsa conclusionale e chiede l'espletamento di ctu tecnica, e conclude come in atto di citazione.
CONVENUTA si oppone alla chiesta ctu in quanto esplorativa, si riporta al contenuto delle CP_1
note conclusive, e chiede il rigetto della domanda attorea.
ER CH IN CAUSA : si riporta alle note conclusive depositate in atti;
si CP_3 oppone alla richiesta di ctu, e conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa responsiva per Controparte_3
ER CH IN CAUSA conclude come in note CP_4 Controparte_4
conclusive depositate il 20/1/2025 e chiede il rigetto della domanda attorea, opponendosi alla richiesta di ctu.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. att. c.p.c. rif. L. 69/2009)
Richiamando l'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
e osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
2 e richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, si osserva
1) Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, datato 13 dicembre 2021, l'attore
[...]
conveniva in giudizio la a tal uopo premettendo che: Parte_1 CP_1
1. in data 02-07/01/2020 veniva consegnata in casa dell'attore una termostufa Bio/Legna Tecna Slim
22 della acquistata presso con sede a Marsala giusta fattura del 31/01/2020 CP_3 CP_1
n.4/20 […].
2. Per l'acquisto della termostufa l'attore contraeva un finanziamento con la Compass per l'importo di
€.4.000,00 n.contratto CO000021353148.
3. Prima dell'installazione, si recava presso l'abitazione dell'attore un tecnico incaricato dalla ditta
sig. , il quale interveniva ad una rettifica dell'impianto domestico con CP_1 Persona_1
l'adeguamento dell'impianto idroelettrico, che per tali interventi, l'attore pagava la somma di
€.2.000,00.
4. Il giorno della consegna 02-07/01/2020 la termostufa veniva installata e collaudata dal sig.
della di Marsala, tecnico specializzato della e programmata Persona_1 CP_4 CP_3 per l'uso della legna, oltre che veniva installata la canna fumaria
5. In data 26/03/2020 la termostufa si fermava, l' faceva regolare denuncia alla ditta Pt_1 CP_1 venditrice, che faceva intervenire il tecnico, il quale notava che all'interno della stufa vi erano delle vistose lesioni ai deflattori interni (…), che venivano prontamente sostituiti, nel frattempo la stufa non veniva più utilizzata fino a settembre 2020.
6. L'attore prima di procedere alla prima accensione, dopo il periodo estivo, intorno al 25/09/2020 chiamava nuovamente il tecnico , tuttavia nonostante vari interventi la stufa non si Persona_1
riaccendeva e si provvedeva allora, alla sostituzione della ventola che giungeva a Marsala intorno a gennaio 2021, sostituita la ventola si provava nuovamente l'accensione della termostufa, ma
3 improvvisamente la casa veniva invasa da puzza di bruciatura e saltava l'impianto elettrico, interveniva il tecnico, il quale notava che ancora all'interno della stufa qualcosa si era bruciato (…).
7. In data 24/03/2021, l'attore considerato che il problema alla termostufa, non veniva risolto, e che per tali ragioni non poteva né accendere il riscaldamento né tantomeno avere acqua calda, provvedeva
a mettere in mora le parti oggi citate, con pec del 24/03/2021, lamentando i continui difetti di accensione e di funzionamento della termostufa e chiedeva l'intervento di un tecnico o la sostituzione della macchina (…).
8. Orbene tali lamentele non sembrano preoccupare, la parte che non provvedeva a risolvere il problema del mal funzionamento della termostufa, a tal punto, l'attore invitava la parte in mediazione, ma anche questo tentativo rimaneva infruttuoso […].
Esponeva, pertanto, che il venditore è tenuto al risarcimento del danno verso il compratore, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, e deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa, e che aveva dovuto acquistare di seconda mano, da un privato, un'altra caldaia simile ma non performante come quella che aveva già comprato, con un ulteriore esborso di €.2.000,00, ed inoltre che erano stati inutili i tentativi di diffida inviati con pec del 24/03/2021 per e CP_3 CP_1
[...
Concludeva chiedendo di: ritenere e dichiarare in via principale, la in qualità di Controparte_5 venditore, responsabile e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attore e corrispondenti ad €.8.000,00 o nella somma che il Giudice adito vorrà ritenere equa e giusta, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo.
In via subordinata, si chiede la sostituzione della macchina con un'altra che abbia le stesse caratteristiche, il tutto con vittoria di spese e competenze.
1.1) Va detto che con successiva memoria ex art. 183 c. 1 c.p.c. l'attore replicava, in seguito, alle deduzioni delle altre parti significando che era stata la a mettere in contatto l'acquirente CP_1
con il tecnico della , che a seguito della rottura dei deflattori tramite il Persona_1 CP_6
CAT (Centri Assistenza Tecnica), si chiedeva la sostituzione del pezzo in garanzia, e proprio la spediva il pezzo da sostituire direttamente presso che il venditore, era perfettamente CP_3 CP_1
al corrente di ciò che stava accadendo e che la denunzia da parte dell'acquirente era stata tempestiva;
e contestava i rilievi avversari in ordine al fatto che i problemi alla caldaia erano conseguenza del non corretto utilizzo da parte dell'attore e collocazione della canna fumaria ovvero alla collocazione della canna fumaria.
2) Con comparsa responsiva si costituiva la convenuta esponendo che per l'acquisto della CP_1 termostufa la aveva emesso la fattura n. 4/2020 in data 31.01.2020 per l'importo complessivo CP_1 di €. 4000,00, e che dunque:
4 Il rapporto tra il Sig. e la , pertanto, è stato esclusivamente Parte_1 CP_1
caratterizzato dalla vendita del prodotto su indicato, e si è definito con la consegna dello stesso al compratore, avvenuta come emerge dal DDT n. 2/2020 in data 02.01.2020. L'installazione è stata, infatti, successivamente curata dal tecnico specializzato della Ditta produttrice , Sig. CP_3
che lavora per conto della . Persona_1 CP_4
La è, dunque, rimasta estranea sia all'installazione sia al successivo collaudo della stufa, CP_1 non rientrando questi interventi nelle condizioni di vendita pattuite col cliente.
E contestando quanto sostenuto dall'attore che: l' mai aveva denunziato dei vizi o dei difetti del Pt_1 bene acquistato alla venditrice che, fino alla notifica dell'atto di diffida, prima, e dell'invito CP_1 alla mediazione, dopo, era rimasta all'oscuro delle vicende espresse nell'atto introduttivo del presente giudizio;
la mai aveva incaricato il tecnico – non avendone titolo alcuno per CP_1 Persona_1 mancanza di rapporto professionale e/o lavorativo –, né altri soggetti, di eseguire interventi presso l'abitazione dove la stufa era stata poi installata;
che il è un tecnico specializzato della;
Persona_1 CP_3 che la mai aveva partecipato né all'installazione né al collaudo né ad ogni altro intervento di CP_1 verifica antecedente o successiva all'acquisto; che, dunque, la si era limitata a vendere un bene conforme alle richieste dell'acquirente il quale CP_1 aveva provveduto in assoluta autonomia all'installazione, attraverso l'assistenza di un tecnico specializzato dell'azienda produttrice, ovvero il . Persona_1
Deduceva ed eccepiva inoltre che il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, che l'azione si prescrive in ogni caso, in un anno dalla consegna, e che la denunzia tempestiva è funzionale ad assicurare il controllo del venditore sulla effettiva entità dei vizi.
Chiedeva l'integrazione del contraddittorio e la chiamata nel presente giudizio della che CP_3 aveva partecipato alla procedura di mediazione, in quanto parte responsabile del bene prodotto, e chiedeva la fissazione ai sensi dell'art. 106 e 269 c.p.c. di altra udienza per consentire la chiamata in causa della . CP_3
Concludeva: Nel merito
B) ACCERTARE e DICHIARARE che la non è responsabile per i vizi alla termo stufa CP_1 descritti nell'atto di citazione, per le argomentazioni e i motivi in narrativa spiegati;
C) RIGETTARE integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni innanzi espresse;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dello scrivente procuratore.
5 3) Differita la prima udienza di comparizione e così onerata detta parte convenuta di provvedere alla chiamata nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., si costituiva in seguito la terza chiamata esponendo di essere una società specializzata nella produzione di una vasta gamma di CP_3 prodotti quali termostufe, caldaie, termocamini e prodotti simili per il riscaldamento, tra le quali la termostufa modello Tekna Slim 22, acquistata dall'attore presso il rivenditore CP_1
E che il rivenditore incaricava la (installatore dell'impianto) di effettuare CP_1 Controparte_7 un sopralluogo presso l'abitazione del cliente e a seguito dello stesso la Controparte_4 con sede in Marsala, effettuava i lavori di adeguamento dell'impianto idroelettrico.
Ed ancora che:
La ditta ha quindi curato autonomamente l'installazione del prodotto, effettuando dapprima
l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento e della canna fumaria e tutto quanto necessario per mettere in funzione il prodotto acquistato dal sig. Pt_1
Le fasi di installazione e allaccio della macchina da riscaldamento all'impianto non venivano quindi gestite dalla che non si occupa della realizzazione, dell'adeguamento e/o degli interventi di CP_3 modifica degli impianti idroelettrici e canne fumarie.
La produttrice, infatti, possiede una rete nazionale di CAT (Centri Assistenza Tecnica) composta da tecnici specializzati che intervengono esclusivamente per le successive fasi di assistenza, manutenzione, prima accensione dei prodotti, riparazione, revisione, sostituzione dei pezzi di ricambio e ripristino del funzionamento delle macchine.
Ed inoltre che: Il 23 gennaio 2020, appena due settimane dopo l'installazione, alla perveniva CP_3 una richiesta dal CAT per l'invio di componenti sostitutivi (nello specifico refrattari e fermalegna) che la società produttrice inviava in garanzia senza dover verificare le cause del problema rilevato.
E che: il 9 dicembre 2020 la riceveva una richiesta di un estrattore fumi, regolarmente inviato CP_3 in data 21 dicembre 2020 e installato nel gennaio 2021;[…] Cont Durante l'intervento di sostituzione dell'estrattore fumi eseguito dal si verificava un corto circuito dell'interruttore generale della caldaia che si bruciava mettendo la macchina fuori servizio.
Contestando quanto dedotto e sostenuto dall'attore deduceva poi che i soggetti coinvolti nella Pt_1
vicenda vanno individuati: nella - società produttrice della macchina, responsabile della conformità della Controparte_3 stessa alle normative di settore, della rispondenza alle caratteristiche per cui il prodotto viene venduto e più in generale della sua idoneità all'utilizzo.
Nella – soggetto rivenditore responsabile della vendita del prodotto ma anche delle fasi CP_1
pregresse quali individuazione della macchina più idonea alle richieste ed esigenze del cliente finale
6 nonché alla corretta individuazione delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti sui quali verrà installata la macchina.
E che il rivenditore aveva indicato al cliente un soggetto installatore e/o realizzatore dell'impianto idroelettrico e della canna fumaria sul quale avverrà l'allacciamento del prodotto da riscaldamento, e che era stato incaricato il tecnico della Persona_1 Controparte_4
Nonché che la ditta produttrice nel manuale d'uso del prodotto, prescrive all'utilizzatore Controparte_3 finale di rivolgersi ad un soggetto certificato autorizzato all'installazione degli impianti, ma non fornisce alcuna indicazione sui soggetti, in quanto non possiede una rete di installatori ma solo di
Centri di Assistenza Tecnica.
Quindi, che il ruolo della società era stato quello di aver realizzato CP_4 Parte_2 ed installato l'impianto e quale soggetto facente parte del C.A.T. (Centro Assistenza Tecnica) costituito da una rete nazionale di soggetti incaricati dalla ditta produttrice per offrire un servizio Controparte_3 di assistenza tecnica “esternalizzata” mediante outsourcing, rappresentando che i tecnici esterni si occupano esclusivamente delle fasi di prima accensione dei prodotti, di assistenza, manutenzione, riparazione, revisione, sostituzione dei pezzi di ricambio e ripristino del funzionamento delle macchine.
E che solo per il ruolo di C.A.T. e per la gestione delle fasi strettamente legate allo stesso, il soggetto agisce per conto della ditta produttrice La società rimane invece totalmente estranea ed CP_3 esente da responsabilità per il sopralluogo di verifica preventivo e per la realizzazione ed installazione degli impianti e delle canne fumarie, attività per le quali non assegna alcun incarico in quanto soggetto non abilitato a ciò.
Eccepiva, pertanto, che le cause che avevano determinato i malfunzionanti lamentati dal cliente erano
(sono) da attribuirsi a tre ragioni principali:
i i. Problematiche riguardanti l'impianto e la canna fumaria ai quali è stata collegata la termostufa;
ii ii. Non idoneità dei luoghi nei quali la macchina è stata installata;
iii iii. Errato utilizzo da parte dell'utente.
Rappresentava, ancora, la non attendibilità della documentazione attestante la conformità dell'impianto idroelettrico e della canna fumaria e la difformità dei tiraggi della canna fumaria rispetto alle prescrizioni del produttore e dell'ente certificatore IMQ. E in particolare rilevava che il documento di conformità risulta datato 04 gennaio 2020 e il report di collaudo datato 07 gennaio 2020 riporta invece documentazione incompleta ad ulteriore prova del fatto che al momento del collaudo il documento di conformità della canna fumaria non era esistente in quanto appunto l'impianto non possedeva la conformità richiesta e che in merito ai dati di tiraggio fumi si rileva che dal rapporto di collaudo (all n.
3 pag. 1 dell'atto di citazione) emergono dei tiraggi difformi rispetto a quanto prescritto dall'azienda produttrice ed espressamente riportati nella targhetta dati apparecchio rilasciata […].
7 Ancora, in punto di fatto, sosteneva che il 9 dicembre 2021 la riceveva dal CAT una richiesta CP_3 di sostituzione dell'estrattore fumi, componente che veniva inviato in data 21 dicembre 2021. Cont Nel gennaio 2021 quando il effettuava la sostituzione del componente si verificava un corto circuito che bruciava l'interruttore generale della caldaia causando un blocco.
Da quanto emerso in sede di intervento è stata riscontrata una copiosa quantità di acqua che cadeva costantemente sulla caldaia e proveniente dal foro creato sul tetto per far passare la canna fumaria, con tutta evidenza non idoneamente realizzato.
Ed infatti oltre alle quantità di acqua sulla macchina - che hanno generato ruggine sulla stessa - veniva rilevata la presenza di acqua nelle zone dove sono collocati l'estrattore fumi, l'interruttore generale della caldaia, nonché sui muri circostanti.
Tale circostanza molto grave, oltre che contraria alle prescrizioni della casa produttrice, fa emergere responsabilità in fase di installazione ma anche in capo all'utilizzatore finale. Cont Ed altresì, che dall'analisi dei documenti fotografici inviati dal nel gennaio 2020 unitamente alla richiesta di cambio componenti sono emersi dati che attestano un errato utilizzo da parte dell'utente
[…].
In particolare, poi, che la rottura di un componente in ghisa in così breve tempo non può che essere collegata alle problematiche sopra riportate e non a difetti della macchina, e rappresentando la sussistenza di rilevate criticità (sempre a causa dell'errato utilizzo da parte dell'acquirente: sovraccarico di legna/combustibile).
In diritto, contestava l'applicazione dell'art. 131 del Codice del Consumo e il conseguente mancato diritto della ad essere manlevata dalla in quanto quest'ultima non aveva CP_1 Controparte_3 alcuna responsabilità nella vicenda occorsa
Chiedeva, infine, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'azienda CP_4 Parte_2
e concludeva chiedendo di:
[...] in via preliminare: autorizzare la ad integrare il contraddittorio nei confronti della Controparte_3 [...]
[…);; Controparte_9
- in via principale: rigettare integralmente le domande tutte formulate dal sig. Parte_1
e dalla società perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel
[...] CP_1 presente atto.
[…] Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
4) Autorizzata la chiesta chiamata di terzo, si costituiva la terza chiamata in causa
[...] sostenendo di avere provveduto esclusivamente ad effettuare il montaggio della Controparte_4 termo stufa rispettando le normative, e di non avere mai eseguito l'adeguamento dell'impianto idroelettrico come sostenuto dalle parti in causa, che a seguito delle richieste avanzate dall' Pt_1
8 circa il cattivo funzionamento della termo stufa e l'attivazione della procedura d'intervento del centro di assistenza tecnica di avere effettuato un sopralluogo presso l'abitazione dell'acquirente attore per constatare lo stato della stufa e soprattutto per verificare i luoghi ove l'impianto operava, cui ne seguivano degli altri nei mesi a seguire;
di avere tempestivamente avvisato l' nel corso degli accessi della necessità di intervenire Pt_1 all'interno provvedendo specificatamente a coibentare il solaio in quanto composto da ethernit trasparente in plastica, nonché ad utilizzare un tipo di legna stagionata e frazionata in piccoli tomi in modo da rispettare interamente le condizioni d'uso dell'impianto siccome indicate nel libretto.
Quindi di avere tempestivamente e con diligenza informato ed avvisato l'utente di eseguire e rispettare questi accorgimenti;
e che l'azienda produttrice aveva pure provveduto in garanzia delle componibili richiesti dalla in garanzia, che non erano neppure dovuti da contratto d'acquisto; CP_4
che nel corso degli interventi tecnici era stato presente esclusivamente il tecnico della;
che CP_4
l'operato della era stato regolare e puntuale oltre che corretto;
che, tuttavia, l'uso non CP_4 adeguato dell'apparecchio acquistato da parte dell aveva acuito i problemi tecnici ab origine Pt_1
dallo stesso segnalati;
che i problemi tecnici siccome sollevati dall'acquirente sono in verità riconducibili esclusivamente all'errato utilizzo da parte dell'attore della termostufa, non essendo imputabile alcunché alla Società installatrice la quale, anzi si era adoperata con tempestività e precisione.
Concludeva chiedendo di:
A) ACCERTARE e DICHIARARE che la non è responsabile per i vizi alla Controparte_4
termo stufa come descritti negli atti di causa, per le argomentazioni e i motivi in narrativa spiegati;
B) RIGETTARE integralmente le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni innanzi espresse;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dello scrivente procuratore.
5) Così instaurato il contraddittorio, e preso atto delle rispettive e divergenti deduzioni delle parti, e dunque doverosamente delineato, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, la causa veniva istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, l'assunzione degli interrogatori formali dell'attore e di , legale rapp.te della e le audizioni dei testi ammessi Controparte_10 CP_11
, e , per poi essere avviata alla fase decisoria e Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
così assunta in decisione ex art. 281, co. 3° – sexies c.p.c.
Va anche precisato che nel corso del giudizio veniva formulata una proposta conciliativa alle parti ex art. 185 – bis c.p.c. nei termini che qui si riassumono:
9 • le parti convenute provvedono alla sostituzione della stufa in favore di parte attrice con altra avente medesime caratteristiche o avente consimilare tipologia, con contestuale restituzione del macchinario al venditore,
• rinuncia integrale di parte attrice alle proprie domande con contestuale reciproca accettazione delle altre parti;
• integrale compensazione delle spese del giudizio.
Detta proposta non veniva accettata dalle parti, dandosi atto che le stesse provvedevano allo scambio di controproposte (le società convenute e chiamate in causa prospettavano la corresponsione all'attore ciascuna pro quota la somma di euro 500,00 per complessivi euro 1.500,00 in favore del sig. Pt_1 mentre l'attore prospettava la corresponsione da parte delle società convenute e chiamate in causa di una somma pari a euro 3000 omnia (1.000,00 pro quota) e ciò oltre al pagamento delle spese legali).
-6) Ed orbene, rientrando nel potere officioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e conseguentemente di individuare conseguentemente quale sia la norma applicabile nella fattispecie, una corretta interpretazione della domanda giudiziale impone anzitutto all'interprete di non fermarsi alla sola analisi letterale delle parole, ma richiede anche e principalmente una valutazione di tipo contenutistico e sostanziale, al fine di verificare la finalità perseguita dalla parte, vale a dire l'utilità concreta che l'attore si attende dal giudizio. Tale operazione costituisce un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito. Né il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.
Pertanto, dal complesso dell'attività introduttiva emerge con chiarezza il petitum (contestazione circa il funzionamento della termo stufa acquistata e responsabilità di parte vendtrice) e la causa petendi. Ne consegue che la posizione difensiva dell'attrice a fronte delle allegazioni contenute nell'atto di citazione e delle produzioni documentali deve ritenersi sufficientemente determinata nei suoi presupposti di fatto e di diritto ed attiene anche alla sussistenza di una mancanza di una qualità promessa o essenziale ai sensi dell'art. 1497 c.c., con conseguente operatività, tra l'altro, dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. Va rammentato che, in tema di contratto di compravendita, il compratore gode di una serie di strumenti di tutela contro l'inattuazione o l'inesatta attuazione dell'attribuzione traslativa.
Tanto premesso, in diritto, si osserva che l'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e ss. c.c., ma dalle norme speciali di cui
10 agli artt. 1492 e ss. c.c., che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale ed in particolare l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 c.c., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall'art. 1494 c.c., vd. Cassazione civile Sez. II sentenza n.
6234 del 15 maggio 2000.
Ed orbene, l'art. 1495 Codice Civile, al comma 3°, stabilisce che l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna .
E sulla questione, recentemente, il Supremo Collegio con ordinanza 7675, pubblicata il 16 marzo 2023, ha precisato che: ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni previsto dall'art. 1495 del
Codice Civile per l'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta, il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente;
per i vizi non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il termine breve invece decorre dal momento dell'effettiva scoperta degli stessi che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti); nel caso in cui la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, per la decorrenza del termine breve occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta;
come affermato dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti giurisprudenziali “ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni previsto dall'art. 1495 del Codice Civile per l'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta, il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, decorre dal momento dell'effettiva scoperta degli stessi”(Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1994, n. 7202);
l'effettiva scoperta dei vizi si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa
(e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti); pertanto, nel caso in cui la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.
6.1) Ebbene, nell'odierna fattispecie non appare sussistere la suddetta tardività e decadenza dal diritto alla garanzia, trattandosi di vizi scoperti in tempi diversi e successivamente, ed essendo chiaramente emerso che le lamentele avanzate dall'acquirente condussero alla pronta sostituzione di pezzi difettosi con l'intervento del C.A.T. e dell'invio di quanto occorrente per sostituire le parti compromesse: è la
11 stessa ad affermare in comparsa responsiva che il 23 gennaio 2020, appena due settimane CP_3 dopo l'installazione, alla perveniva una richiesta dal CAT per l'invio di componenti sostitutivi CP_3
(nello specifico refrattari e fermalegna) che la società produttrice inviava in garanzia senza dover verificare le cause del problema rilevato, allegando il documento di trasporto n. 182/2020 del 24.1.2020 alla e dunque con riferimento all'invio su ordine della di ' Refrattario CP_1 CP_6 laterale liscio serie idro 14/34 e Griglia Paralegna in lamiera'.
E sempre la che il 9 dicembre 2020 la stessa riceveva una richiesta di un estrattore fumi, CP_3
regolarmente inviato in data 21 dicembre 2020 e installato nel gennaio 2021 allegando doc. di trasporto di pari data n. 1817, con la causale del trasporto IN GARANZIA. Ed ancora, la conferma Pt_3 CP_3
di avere ricevuto la richiesta di sostituzione paralegna che dalle foto allegate risultava addirittura spezzato.
Non vi è dubbio, pertanto, che le anomalie della termostufa furono accertati ed emersero in via progressiva e/o comunque successivamente alle scadenze dei termini di prescrizione e decadenza avendo l' acquistato certezza obiettiva e completa e/o scoperto gli stessi difetti in modo Pt_1
graduale.
7) Va inoltre reiterato il giudizio reso in corso di causa con cui è stato negato l'ingresso all'istanza di consulenza tecnica d'ufficio in quanto superflua nonché parzialmente esplorativa.
Ed in effetti, occorrendo intanto rilevare che l'avvenuta sostituzione di pezzi in garanzia senza la preventiva verifica delle cause dei problemi rilevati non impone, in ogni caso, l'accertamento ex post delle problematiche inerenti il malfunzionamento.
In secondo luogo, alla stregua delle circostanze storico-fattuali scaturite a seguito dell'escussione del teste dipendente/impiantista presso la società (indicato da parte attrice, Persona_1 CP_6
dalla convenuta oltreché dalla terza chiamata ), ritiene il giudicante che appaiono CP_1 CP_6
conseguiti sufficienti elementi per formulare un sereno giudizio sulla vicenda in base al quadro probatorio e alle circostanze specifiche del caso.
Né, ancora, occorreva disporre una c.t.u. al fine di valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti e, segnatamente, l'audizione testimoniale del dipendente della . Se è vero, infatti, che il testimone deve limitarsi a riferire i CP_6
fatti percepiti, per quanto talvolta la percezione sia necessariamente mediata dalle sue specifiche conoscenze mentre, tutto ciò che attiene poi all'elaborazione di tali fatti, al ragionare su di essi, esula dalla sua funzione e spetta invece al consulente tecnico, è parimenti vero che anche la testimonianza può essere “valutativa”; può cioè esprimere una percezione mediata da conoscenze specifiche del teste, non proprie dell'uomo comune.
12 Richiamando autorevole e convincente orientamento 'mentre la consulenza tecnica (volta alla percezione dei fatti) è sempre “valutativa”, nel senso sopra chiarito (essere in questione una percezione mediata dalle conoscenze specifiche del soggetto), la testimonianza, viceversa, non necessariamente lo è
[…] mentre allorché in questione sia un fatto presente, se per la sua percezione non occorrono conoscenze specifiche essa può avvenire direttamente da parte del giudice, ciò non vale ovviamente per un fatto passato. Dunque, mentre per il fatto presente gli strumenti che vengono in considerazione sono due, vale a dire la percezione diretta del giudice (e pertanto, a seconda del tipo di bene, l'ispezione o l'esibizione) e la consulenza tecnica, a seconda che la percezione del fatto richieda o meno conoscenze specifiche, per il fatto passato lo strumento che viene in considerazione è sempre e comunque il medesimo, vale a dire la testimonianza, tanto laddove la percezione del fatto richieda conoscenze specifiche quanto laddove ciò non sia viceversa necessario. Detto diversamente, la testimonianza copre, con riferimento al fatto passato, un'area che assomma in sé quelle coperte, con riferimento al fatto presente, dalla percezione diretta del giudice e dalla consulenza tecnica (volta alla percezione dei fatti)'.
Dunque, anche la testimonianza (rispetto alla ctu) può essere altrettanto “valutativa” nel senso di
'esprimere una percezione resa possibile dalle conoscenze specifiche del teste'.
Venendo al caso di specie, sono indubbiamente emersi fatti, sia pure di natura tecnica, dimostrati per via testimoniale, e chiaramente conseguite risposte adeguate in ordine ai prospettati problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, nel solco della rievocazione dei fatti processuali contenuta nella lunga deposizione del teste , e la verificata individuazione Persona_1
del collegamento causale tra i difetti, l'imperfetto utilizzo e i danni.
8) Fatte queste necessarie precisazioni, può passarsi adesso all'esame delle risultanze istruttorie acquisite in giudizio e, in particolare, della prova orale con il teste , che, in quanto Persona_1
precisa e puntuale ha reso del tutto superflua l'espletamento di ctu, avendo detta testimonianza apportato elementi innegabilmente chiarificatori.
Così, all'udienza del 14 giugno 2023, il ridetto teste , impiantista presso la società Persona_1
, ha dichiarato di essere stato contattato direttamente dall' per l'esecuzione dei CP_6 Pt_1
lavori idrici per la collocazione e successiva installazione della Termostufa acquistata presso la CP_1
e di cui trattasi, in quanto facente parte del C.A.T. “… il cui numero e il nominativo viene fornito
[...] da chi vende la stufa al cliente”, e che detti lavori (tubazioni, raccorderia, elementi radianti) furono pagati dalla mentre la mano d'opera per circa euro 500,00 venne pagata CP_1 dall' il dato è confermato in via documentale e trova pieno supporto probatorio e dunque Pt_1
sostegno di credibilità nel rapporto di intervento datato 7.1.2020 a firma del e con il timbro Persona_1
'Centro Assistenza' di . CP_4
13 Ancora, ha dichiarato che eseguiti i lavori venne consegnata la termostufa il 2.1.2020 e i lavori di installazione terminarono il successivo 7.1.2020, che la stufa veniva programmata per l'uso della legna e che 'tutte le stufe vengono programmate per l'uso della legna, viene chiamata 'Combi' che prevede
l'utilizzo di legna, nocciolino e pellet'; che prima dell'installazione della canna fumaria venne chiesto all' di predisporre il Parte_1
buco di entrata della detta canna fumaria, e che il montaggio e la coibentazione della canna venne eseguita dallo stesso (dunque dal centro di assistenza tecnica); Persona_1 che l' lamentò il malfunzionamento della macchina specificando che “…il sig. Pt_1 Pt_1
utilizzava legna e nocciolino, ma il nocciolino deve essere certificato altrimenti fa troppo olio che fa intasare la stufa ossia le fasce tubiere e per cui la combustione non è più come dovrebbe essere;
la legna inoltre deve essere di ottima qualità, se c'è vernice crea problemi;
nel caso di specie la legna non era di ottima qualità erano rifiuti di legna”; confermando che in data 26/03/2020 venne segnalato dall' n guasto alla termostufa ossia la Pt_1
rottura dei deflattori che venivano sostituiti, come da documento esibito e riconosciuto dal teste, chiarendo che “…i deflettori si rompono o per usura o per cattivo funzionamento e nel caso di specie non dovrebbero essere cambiati in garanzia i deflettori perché il malfunzionamento era da imputare al
c.d. effetto 'Forgia' ossia l'utilizzo di legna da carpentiere che non andava bene” e di essere riuscito ad ottenere dalla società la sostituzione dei pezzi in garanzia; CP_3
ed ancora che nel successivo novembre 2020 occorrendo una manutenzione/ pulizia straordinaria, gli venne riferito dallo stesso acquirente che lo stesso aveva provveduto autonomamente ('mi Pt_1 disse di averla fatta lui') e che detto intervento va pagato non rientrando nella garanzia, specificando che la stufa non si accendeva in quanto era intasata la ventola dei fumi e per cui venne richiesta una ventola in garanzia da sostituire alla e dopo la sostituzione la stufa funzionò. CP_3
Di rilievo la circostanza per cui trascorsi venti giorni dal montaggio della ventola, a seguito di nuova richiesta di intervento “…la corrente si staccava perché era caduta acqua sul piano della stufa che andava a gocciolare sull'interruttore che si era bruciato;
ho provveduto alla sostituzione anche dell'interruttore”;
e che “…soltanto l'interruttore era andato in corto circuito, non erano andati a fuoco pezzi interni”; nonché, che l'ultimo intervento del 16 novembre (2020) “la stufa si riaccendeva, ma funzionava male, perché occorreva effettuare nuova pulizia”.
Inoltre, il teste ha riferito di avere relazionato alla in ordine agli interventi effettuati CP_3 sulla termostufa acquistata dall' essendo (il bene) in garanzia, e ha confermato di essere Pt_1 stato incaricato dalla stessa in sede di mediazione, al fine di “eseguire un intervento per CP_3 verificare il funzionamento della termo stufa e per accertarne la sussistenza di vizi”. Segnatamente
14 precisando di 'avere detto al sig. che la era disposta a prendere in visione la stufa per Pt_1 CP_3
vedere quale fosse il danno e che però se il danno era da imputare al sig. per cattivo Pt_1 funzionamento le spese di spedizione erano a suo carico, se invece c'era un difetto della macchina le spese erano a carico della Il sig. non ne volle sapere niente e non voleva pagare CP_3 Pt_1 queste spese. Poi la dopo l'attivazione della procedura legale mi disse che prima occorreva CP_3 parlare con la stessa CP_3
Quindi, il teste ha confermato di avere consigliato l' a non utilizzare il 'nocciolino di sansa Pt_1
in quanto trattasi di sostanza che rilascia grandi quantità di liquidi che arrecano danni a quel tipo di termo stufa', e ha dichiarato di avere installato la canna fumaria a che l' avrebbe dovuto Pt_1
richiudere un foro per impedire la caduta di acqua sulla stufa, chiarendo che detto inconveniente (caduta di acqua piovana, direttamente sulla termo stufa e anche sull'interruttore) era da imputare a detta imperfetta chiusura.
Infine, di avere informato la degli interventi, che la legna utilizzata dall' CP_3 Pt_1
non era adeguatamente frazionata, e di avere constatato che i tiraggi non era in linea con quelli dell'ente di certificazione e che questo 'dipendeva sempre dall'uso di nocciolino non certificato e non asciutto che creava delle ostruzioni sulle fasce tubiere', nonché che l' tilizzava legna di dimensioni Pt_1
non conformi a quelle previste dal manuale per il corretto funzionamento del macchinario.
Conclusivamente, riferendo poi che il problema dipendeva dal foro di uscita della canna fumaria che era stato fatto direttamente dall' e che il problema era la coibentazione/chiusura di quel foro, ed Pt_1 inoltre che l'acqua non può entrare dalla canna fumaria essendovi il comignolo sopra.
9) Dovendosi trarre delle conclusioni dalle superiori dichiarazioni rese da teste qualificato, sulla cui credibilità non può dubitarsi, in mancanza di risultanze di segno contrario, non può affermarsi intanto che l'installazione sia stata viziata da imperfetta messa a punto della medesima, mentre la narrazione in questione alimenta un serio convincimento circa l'attribuzione di un concorso di responsabilità in merito al malfunzionamento della pur essendo emerse inequivocabili criticità dell'impianto stesso Parte_4
(rese palesi dalla sostituzione di alcuni pezzi).
Quanto al primo aspetto, relativo all'installazione e agli interventi successivi, non appaiono infatti sussistere dati discordanti – men che mai documentali - idonei a suffragare una diversa ipotesi e circa una diretta responsabilità del C.A.T. e dunque della trovante titolo nell'incapacità di CP_4
installare la caldaia secondo le prescrizioni tecniche, e dunque la sussistenza di danni eziologicamente ascrivibili al centro di assistenza tecnica.
Peraltro, l'esame dei documenti (all. 3 prodotto da parte attrice, rapporto di intervento e modello del
2.1.2020, unitamente alla scheda dell'intervento n. 9 produzione parte attrice, allegata alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. n. 2) appare in linea con le dichiarazioni del tecnico e non consente Persona_1
15 di rilevare censure o rilievi in grado di confutare la conformità dell'impianto realizzato. Peraltro,
l'impiantista escusso ha offerto una dettagliata spiegazione su tutta la vicenda e le cause tecniche dei problemi riscontrati anche per quanto concerne, nello specifico, in merito all'installazione della canna fumaria.
Sotto diverso profilo, invece, è scaturito che furono effettuati interventi successivi volti alla sostituzione in garanzia dei deflattori e della ventola con successivo invio dei pezzi da parte della icché Pt_5
appare evidente la conoscenza da parte della irca la sussistenza di vizi del bene acquistato CP_3
e dunque difetti della macchina scoperti dopo l'installazione.
Appare comunque palese la responsabilità della casa madre produttrice stante i difetti del prodotto.
10) Quanto ai princìpi applicabili in materia, considerato che la cosa acquistata ha presentato una imperfezione materiale, ovvero una anomalia strutturale rendendola parzialmente inidonea all'uso cui è destinata, trova applicazione la norma di cui all'art. 1497 c.c. […] il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa(2) [1578, 1812, 1821].
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Danno che appare essere stato conseguenza immediata e diretta (art. 1223 cod civ.) del fatto della imperfetta fabbricazione ovvero del vizio di composizione del bene venduto.
In ogni caso, deve imputarsi la responsabilità per la imperfetta esecuzione dai lavori di installazione alla avendo l' agato alla venditrice per i lavori di installazione dell'impianto come CP_1 Pt_1
riferito dal teste . Persona_1
Nel caso in esame poi appare riscontrabile l'ipotesi in cui il convenuto in giudizio (la ) ex CP_11
art. 106 c.p.c. abbia chiamato in causa un terzo (la ), indicandolo allora come il CP_3
soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario). In ciò potendo il giudice emettere sentenza di condanna nei confronti del terzo anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta senza incorrere nel vizio di extra petizione.
Fermo quanto sopra e sin qui precisato, va certamente attribuito un concorso di responsabilità in capo all'acquirente sulla scorta di quanto scaturito in via istruttoria a causa dell'imperfetto utilizzo della termo stufa (per quanto attiene il combustibile, la mancanza di pulizia/manutenzione straordinaria,
l'imperfezione nella chiusura del foro della canna fumaria e la caduta d'acqua).
Né, in tal senso, si comprende l'espresso rifiuto dell' (anche al pagamento di spese) durante Pt_1
la mediazione alla consegna della termo stufa alla he come riferito dal teste CP_3 Persona_1
era disposta a prendere in visione la stufa per la verifica del danno (con la specificazione della diversa
16 attribuzione delle spese a carico dell'acquirente se il danno era da imputare o in capo alla produttrice ove sussistente un difetto della macchina).
Per quanto detto, nessuna somma può essere riconosciuta a titolo risarcitorio per l'acquisto da parte dell' i altra caldaia. Pt_1
Conclusivamente, tenuto conto del prezzo di acquisto della termo stufa pari a euro 3.278,70, va riconosciuto per le ragioni summenzionate, un concorso di responsabilità in capo all'acquirente odierno attore nella misura del 50% a cui consegue la condanna solidale delle società venditrice e produttrice al risarcimento danni in favore di quest'ultimo, e procedendo alla liquidazione dei danni e circa il quantum risarcitorio al lume dei superiori rilievi, la e la vanno CP_1 CP_3
condannate al pagamento della somma complessiva di euro 1.639,35.
11) Per quanto attiene alle spese del giudizio, considerato l'esito del giudizio e il limitato accoglimento della domanda attore, appaiono configurabili le ragioni ipotizzate dall'art. 92, co. 2, cpc, che consentono di applicare alle parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, nella causa n. 86/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attore accertata Parte_1
la responsabilità concorrente della convenuta e della terza chiamata con CP_1 CP_3
l'odierno attore, per l'effetto,
-condanna la società convenuta in persona del suo titolare pro tempore in solido con la terza CP_1
chiamata in persona del suo titolare pro tempore al pagamento della somma di euro CP_3
1.639,35 in favore dell'attore Parte_1
-rigetta ogni altra domanda,
-compensa integralmente tra tutte le parti del giudizio le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 21 maggio 2025
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs.
n. 196 del 2003.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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