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Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2024
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Pietro Enea,
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(P. I.: ), avente sede legale a Milano in Piazza Della Trivulziana n. 4/A – in
[...] P.IVA_1
persona del suo rappresentante legale pro tempore – elettivamente domiciliata a La Spezia, in via
Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
Esaminata la documentazione prodotta in allegato al ricorso e all'integrazione documentale depositata in data 28.1.2025;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo, assumendo di essere cessionaria di crediti derivanti da rapporti contrattuali di conto corrente e di finanziamento personale concluso da e UNICREDIT S.p.A. (cedente) producendo all'uopo Controparte_1
copia degli estratti dei contratti sottoscritti dal debitore nonché copia degli estratti conti certificati, ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (Cfr. doc. n. 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 allegati al ricorso);
Atteso che la ricorrente in sede di chiarimenti ha rappresentato che i contratti su cui si fonda la domanda sono stati tutti conclusi dall'ingiunto per finalità estranee all'esercizio di attività di impresa o professionale, ossia in qualità di “consumatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo);
Ritenuta, in primo luogo, sussistente la competenza ai sensi dell'art. 637 c.p.c. atteso che l'ingiunto risiede in un comune ricompreso nel circondario del presente Tribunale (Cfr. certificato prodotto in data 28.1.2025);
Osservato, nel merito, che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione (Cfr. tra tutte Cassazione Sez. Un. n.
9479 del 6/4/2023) il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine;
Considerato che tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“conclusi tra professionista e consumatore” non è escluso nel procedimento monitorio – ma è anzi
1 doveroso stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore – specie alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e;
Controparte_2 Controparte_3
Tenuto conto che, pur risultando sufficienti i documenti indicati nella menzionata disposizione ai fini della prova del quantum del credito, è comunque necessario che il Giudice verifichi a monte che le clausole che fondano la pretesa creditoria (per corrispettivo, per penale o interessi di mora, per oneri accessori, ecc.) non siano abusive poiché, diversamente, il credito non sussisterebbe a monte in punto di an debeatur, atteso che la clausola abusiva è inopponibile al consumatore;
Rilevato, innanzitutto, che la parte ricorrente ha rinunciato alla parte del credito relativa al contratto n. 36709801, pari ad € 87,10;
Considerato, inoltre, che parte ricorrente ha allegato che la restante parte del credito fatto valere nel presente giudizio si fonda su diversi contratti di finanziamento personale nel contesto dei quali non sono state applicate clausole vessatorie producendo, a sostegno di tale allegazione, perizia econometrica (Cfr. perizia prodotta in data 28.1.2025) volta a chiarire la composizione del credito vantato, da cui emerge che:
- rispetto al contratto n. 3289351 del 18.4.2013 (Cfr. all. 6) sono stati applicati – quali costi relativi al ritardo nel pagamento del finanziamento: interessi di mora pari a complessive €
9.150.55 (di cui € 51,81 antecedenti alla decadenza dal beneficio del termine, ad un tasso pari al
10,48%, sull'importo delle rate scadute ed € 9.098,74 dalla decadenza dal beneficio del termine al 31.10.2024, ad un tasso annuo pari al 12% sull'importo totale, sottratti gli interessi di mora già calcolati) determinati applicando un tasso di mora pari o inferiore a quello contrattualmente previsto (12% in ragione d'anno)e, comunque, sensibilmente inferiore al tasso soglia previsto per il II Trimestre del 2013 per operazioni analoghe (pari al 19.125 %);
- rispetto al contratto n. 7331935 del 9.11.2016 (Cfr. all. 7) sono stati applicati – quali costi relativi al ritardo nel pagamento del finanziamento: interessi di mora pari a complessive €
481,51 (di cui € 26,08 antecedenti alla decadenza dal beneficio del termine, ad un tasso pari al
9,26% sull'importo delle rate scadute, ed € 455,43 dalla decadenza dal beneficio del termine al
31.10.2024, ad un tasso annuo pari al 10,50% sull'importo totale, sottratti gli interessi di mora già calcolati) determinati applicando un tasso di mora pari o inferiore a quello contrattualmente previsto (10,50% in ragione d'anno) e, comunque, sensibilmente inferiore al tasso soglia previsto per il IV Trimestre del 2016 per operazioni analoghe (pari al 17,150 %);
- rispetto al contratto n. 7675823 dell'11.4.2017 (Cfr. all. 8) sono stati applicati – quali costi relativi al ritardo nel pagamento del finanziamento: interessi di mora pari a complessive €
481,51 (di cui € 122,05 antecedenti alla decadenza dal beneficio del termine, ad un tasso pari al
2 9,06% sull'importo delle rate scadute, ed € 9.658,02 dalla decadenza dal beneficio del termine al 31.10.2024, ad un tasso annuo pari al 9,75 % sull'importo totale, sottratti gli interessi di mora già calcolati) determinati applicando un tasso di mora pari o inferiore a quello contrattualmente previsto (9,75%) e, comunque, sensibilmente inferiore al tasso soglia previsto per il II Trimestre del 2017 per operazioni analoghe (pari al 16,960 %);
Ritenuto che – in base ad un esame sommario di tali pattuizioni – esse non appaiano abusive ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), in quanto, da un lato, con l'azione proposta vengono richiesti alla parte ingiunta interessi moratori conformi a quelli contrattualmente stabiliti e non manifestamente eccessivi e, dall'altro non appaiono essere stati applicati costi o penali ulteriori, tali da rendere eccessivamente onerose le conseguenze dei ritardi nei pagamenti;
Rilevato, dunque, che dai documenti prodotti il credito – nei limiti in cui la parte ricorrente ha insistito – risulta certo, liquido ed esigibile;
Considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.
INGIUNGE A
(C.F.: nato a [...] il [...]di pagare alla Controparte_1 C.F._1
parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 67.299,50;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 2.242,00 per compenso, in € 406,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
AVVERTE
La parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
AVVISA
La parte ingiunta che se non propone opposizione nel termine di legge, decadrà dalla facoltà di far valere l'abusività delle clausole poste a fondamento della pretesa creditoria
11 febbraio 2025 Pt_2
Il Giudice
Pietro Enea
3
TRIBUNALE DI GELA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Pietro Enea,
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(P. I.: ), avente sede legale a Milano in Piazza Della Trivulziana n. 4/A – in
[...] P.IVA_1
persona del suo rappresentante legale pro tempore – elettivamente domiciliata a La Spezia, in via
Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
Esaminata la documentazione prodotta in allegato al ricorso e all'integrazione documentale depositata in data 28.1.2025;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo, assumendo di essere cessionaria di crediti derivanti da rapporti contrattuali di conto corrente e di finanziamento personale concluso da e UNICREDIT S.p.A. (cedente) producendo all'uopo Controparte_1
copia degli estratti dei contratti sottoscritti dal debitore nonché copia degli estratti conti certificati, ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (Cfr. doc. n. 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 allegati al ricorso);
Atteso che la ricorrente in sede di chiarimenti ha rappresentato che i contratti su cui si fonda la domanda sono stati tutti conclusi dall'ingiunto per finalità estranee all'esercizio di attività di impresa o professionale, ossia in qualità di “consumatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo);
Ritenuta, in primo luogo, sussistente la competenza ai sensi dell'art. 637 c.p.c. atteso che l'ingiunto risiede in un comune ricompreso nel circondario del presente Tribunale (Cfr. certificato prodotto in data 28.1.2025);
Osservato, nel merito, che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione (Cfr. tra tutte Cassazione Sez. Un. n.
9479 del 6/4/2023) il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine;
Considerato che tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“conclusi tra professionista e consumatore” non è escluso nel procedimento monitorio – ma è anzi
1 doveroso stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore – specie alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e;
Controparte_2 Controparte_3
Tenuto conto che, pur risultando sufficienti i documenti indicati nella menzionata disposizione ai fini della prova del quantum del credito, è comunque necessario che il Giudice verifichi a monte che le clausole che fondano la pretesa creditoria (per corrispettivo, per penale o interessi di mora, per oneri accessori, ecc.) non siano abusive poiché, diversamente, il credito non sussisterebbe a monte in punto di an debeatur, atteso che la clausola abusiva è inopponibile al consumatore;
Rilevato, innanzitutto, che la parte ricorrente ha rinunciato alla parte del credito relativa al contratto n. 36709801, pari ad € 87,10;
Considerato, inoltre, che parte ricorrente ha allegato che la restante parte del credito fatto valere nel presente giudizio si fonda su diversi contratti di finanziamento personale nel contesto dei quali non sono state applicate clausole vessatorie producendo, a sostegno di tale allegazione, perizia econometrica (Cfr. perizia prodotta in data 28.1.2025) volta a chiarire la composizione del credito vantato, da cui emerge che:
- rispetto al contratto n. 3289351 del 18.4.2013 (Cfr. all. 6) sono stati applicati – quali costi relativi al ritardo nel pagamento del finanziamento: interessi di mora pari a complessive €
9.150.55 (di cui € 51,81 antecedenti alla decadenza dal beneficio del termine, ad un tasso pari al
10,48%, sull'importo delle rate scadute ed € 9.098,74 dalla decadenza dal beneficio del termine al 31.10.2024, ad un tasso annuo pari al 12% sull'importo totale, sottratti gli interessi di mora già calcolati) determinati applicando un tasso di mora pari o inferiore a quello contrattualmente previsto (12% in ragione d'anno)e, comunque, sensibilmente inferiore al tasso soglia previsto per il II Trimestre del 2013 per operazioni analoghe (pari al 19.125 %);
- rispetto al contratto n. 7331935 del 9.11.2016 (Cfr. all. 7) sono stati applicati – quali costi relativi al ritardo nel pagamento del finanziamento: interessi di mora pari a complessive €
481,51 (di cui € 26,08 antecedenti alla decadenza dal beneficio del termine, ad un tasso pari al
9,26% sull'importo delle rate scadute, ed € 455,43 dalla decadenza dal beneficio del termine al
31.10.2024, ad un tasso annuo pari al 10,50% sull'importo totale, sottratti gli interessi di mora già calcolati) determinati applicando un tasso di mora pari o inferiore a quello contrattualmente previsto (10,50% in ragione d'anno) e, comunque, sensibilmente inferiore al tasso soglia previsto per il IV Trimestre del 2016 per operazioni analoghe (pari al 17,150 %);
- rispetto al contratto n. 7675823 dell'11.4.2017 (Cfr. all. 8) sono stati applicati – quali costi relativi al ritardo nel pagamento del finanziamento: interessi di mora pari a complessive €
481,51 (di cui € 122,05 antecedenti alla decadenza dal beneficio del termine, ad un tasso pari al
2 9,06% sull'importo delle rate scadute, ed € 9.658,02 dalla decadenza dal beneficio del termine al 31.10.2024, ad un tasso annuo pari al 9,75 % sull'importo totale, sottratti gli interessi di mora già calcolati) determinati applicando un tasso di mora pari o inferiore a quello contrattualmente previsto (9,75%) e, comunque, sensibilmente inferiore al tasso soglia previsto per il II Trimestre del 2017 per operazioni analoghe (pari al 16,960 %);
Ritenuto che – in base ad un esame sommario di tali pattuizioni – esse non appaiano abusive ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), in quanto, da un lato, con l'azione proposta vengono richiesti alla parte ingiunta interessi moratori conformi a quelli contrattualmente stabiliti e non manifestamente eccessivi e, dall'altro non appaiono essere stati applicati costi o penali ulteriori, tali da rendere eccessivamente onerose le conseguenze dei ritardi nei pagamenti;
Rilevato, dunque, che dai documenti prodotti il credito – nei limiti in cui la parte ricorrente ha insistito – risulta certo, liquido ed esigibile;
Considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.
INGIUNGE A
(C.F.: nato a [...] il [...]di pagare alla Controparte_1 C.F._1
parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 67.299,50;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 2.242,00 per compenso, in € 406,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15% di quanto liquidato per compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
AVVERTE
La parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
AVVISA
La parte ingiunta che se non propone opposizione nel termine di legge, decadrà dalla facoltà di far valere l'abusività delle clausole poste a fondamento della pretesa creditoria
11 febbraio 2025 Pt_2
Il Giudice
Pietro Enea
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