Art. 2. Disposizioni finanziarie
per la citta' di Reggio Calabria 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246 , e' concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.
2. Per le finalita' previste dall' articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , e successive modificazioni, ad integrazione delle risorse attribuite ai sensi della medesima legge, e' concesso alla provincia di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 2.300 milioni annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 9.300 milioni per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all' art. 2:
- Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246 , reca: "Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della citta' di Reggio Calabria" (testo coordinato in Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1989, n. 200).
- L' art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica - Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15), e' il seguente:
"Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In attuazione dell' art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
per la citta' di Reggio Calabria 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246 , e' concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.
2. Per le finalita' previste dall' articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , e successive modificazioni, ad integrazione delle risorse attribuite ai sensi della medesima legge, e' concesso alla provincia di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 2.300 milioni annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 9.300 milioni per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all' art. 2:
- Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246 , reca: "Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della citta' di Reggio Calabria" (testo coordinato in Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1989, n. 200).
- L' art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica - Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15), e' il seguente:
"Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In attuazione dell' art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".