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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7097/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7097/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Santa Maria di Sala (Ve), via Einaudi n. 1/b, presso lo studio dell'avv.
Mauro Vespani che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attori - contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre Controparte_1 C.F._3
(Ve), via Fiume n. 11, presso lo studio dell'avv. Daniele Marchiori che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto – nonché contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre Controparte_2 C.F._4
(Ve), Calle del Gambero n. 15, presso lo studio dell'avv. Lucio Spampatti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta - in punto: divisione comunione ordinaria-divisione comunione ereditaria;
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbale;
la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 1 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e adivano il presente Parte_1 Parte_2
Tribunale al fine di ottenere, nei confronti di , e Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
1) previo accertamento della comoda divisibilità in natura del compendio immobiliare sito in Noale (Ve), via della Cerva n. 81-83 composto da n. 2 fabbricati ad uso residenziale costituiti ciascuno da n. 2 unità abitative situate rispettivamente al piano terra e al piano primo, con pertinenziali magazzini e aree scoperte, nonché limitrofo terreno e così catastalmente censito al Comune di Noale (Ve): Fg. 14 Part. 150 sub 1 – 2;
Fg. 14 Part. 151 sub 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 e Fg. 14 Part. 283, lo scioglimento della comunione avente ad oggetto siffatto compendio mediante porzioni suscettibili di autonomo godimento, tenuto conto della pregressa e attuale utilizzazione dei beni che ne fanno parte, nulla opponendo in merito ad un eventuale mantenimento della comunione tra i convenuti;
2) previo accertamento del diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute per il compendio immobiliare de quo, la condanna dei suddetti a corrispondere a la somma di complessivi euro 12.384,34 e a la somma di euro Parte_1 Parte_2
192,81 o le diverse maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
3) in via subordinata, lo scioglimento parziale in natura della comunione sul compendio immobiliare mediante attribuzione in loro favore di porzioni in proprietà esclusiva suscettibili di autonomo godimento, comprensive delle unità abitative e dei pertinenziali magazzini-garages, nulla opponendo in merito all'eventuale mantenimento della comunione tra i convenuti;
4) in denegata ipotesi, accertate le spese sostenute per le migliorie apportate, il computo delle medesime in sede di formazione e attribuzione dei lotti divisionali;
5) in ulteriore subordine, disporsi in ogni caso lo scioglimento della comunione;
5) l'ordine al Conservatore dei RR.II. presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale di Padova – Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare, la trascrizione dell'emananda sentenza.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva in particolare:
- che e sono comproprietari, per la quota di 3/9 ciascuno, del Parte_1 Parte_2 compendio immobiliare sopra meglio descritto;
- che, nella quota di 3/9 di cui era titolare il di loro fratello deceduto in data A_
11.06.2017, erano succeduti, per la quota di 1/9 ciascuno, , e Parte_3 Controparte_1 rispettivamente coniuge e figli del suddetto;
Controparte_2
- che tale compendio, acquistato dai tre fratelli in comproprietà indivisa per pari quota dalla di loro madre , giusta atto di compravendita del 01.08.1974, era originariamente costituito Persona_2 pagina 2 di 17 da un terreno con sovrastante edificio rustico e che, solo successivamente, tra il 1974 e il 1976, erano stati costruiti i due fabbricati oggi esistenti;
- che tali lavori erano stati appaltati alla ditta fino allo stato grezzo, mentre le Parte_4 opere di rifinitura erano state eseguite da ciascuno dei fratelli i quali, poi, avevano altresì provveduto ad arredare l'unità abitativa ove sarebbero andati ad abitare;
- che, nel corso dell'anno successivo, erano stati realizzati anche i magazzini, poi oggetto di condono;
- che, una volta ultimate le costruzioni, ciascun fratello aveva occupato, sulla base degli accordi verbali intercorsi, un appartamento con relativa unità pertinenziale secondo una suddivisione ancora attuale;
- che il restante appartamento identificato al Fg. 14, Part. 150 Sub 1, attualmente libero da persone, era stato occupato dal 18.07.1976 fino al 02.06.2012 da , sorella di , Persona_3 Persona_2 assieme al proprio coniuge;
Persona_4
- che a seguito del decesso del padre aveva convissuto, Controparte_2 A_ fino al 2019, con sua madre e suo fratello, nell'abitazione già in uso dalla propria famiglia;
- che le aree esterne scoperte sono tutt'oggi utilizzate indistintamente da tutti i comproprietari residenti;
- che le spese di costruzione al grezzo del primo dei due edifici erano state sostenute pro quota da ciascun dei tre fratelli e in parte dai soli e per la somma di Parte_2 Parte_1
Lire 2.240.000 nella misura di ½ ciascuno, giusta fattura n. 5 del 07.11.1975 rilasciata dalla ditta
; Parte_4
- che, con riferimento alla costruzione del secondo edificio residenziale, aveva Parte_1 sostenuto una spesa complessiva di Lire 7.400,00 (euro 3.821,78) e che, con riferimento alla fattura n. 5 del 06.06.1976, aveva corrisposto con , ciascuno per la quota della metà, la Persona_4 somma di Lire 1.200.000,00 (euro 619,75);
- che aveva, altresì, sostenuto ulteriori spese per l'intonaco esterno e per la Parte_1 realizzazione dei marciapiedi per Lire 2.638,976 (euro 1.362,91) oltre alle spese per la pratica di condono edilizio dei magazzini per la complessiva somma di Lire 808.000,00 (euro 417,30);
- che, per quanto riguarda le migliorie apportate all'edificio ove il suddetto risiede al primo piano e dove, al piano terra, avevano risieduto i coniugi , lo stesso aveva sostenuto spese Controparte_3 per la realizzazione del portico per l'importo di Lire 2.928.000 (euro 1.512,19), per la ristrutturazione interna dell'appartamento dallo stesso abitato per Lire 15.893.988 (euro 8.208,56), pagina 3 di 17 per l'isolamento e cappotto termico per euro 17.072,00, nonché, infine, per la sostituzione della porta d'ingresso per euro 3.870,00;
- di aver, dunque, diritto al rimborso pro quota dagli altri condividenti delle spese sostenute;
- di aver interesse a vedersi assegnati in piena ed esclusiva proprietà le unità abitative con magazzini – garages pertinenziali che ciascun comunista utilizza con la propria famiglia sin dall'epoca della costruzione.
Si costituivano nel presente giudizio e i quali, oltre ad aderire alla Parte_3 Controparte_1 richiesta di scioglimento della comunione ereditaria previo accertamento tecnico estimativo dei singoli lotti con predisposizione di un progetto divisionale con conguagli a saldo e accertamento di eventuali migliorie effettuate dagli attori (queste ultime da imputare, tuttavia, a loro stessi senza alcun addebito a carico dei coeredi nell'ipotesi di assegnazione agli attori degli immobili da loro già posseduti) chiedevano: 1)
l'accertamento dell'insussistenza del diritto, in capo agli attori, di vedersi riconosciuti i crediti per spese dagli stessi sostenute fino all'11.06.2007 (rectius 2017) essendosi tutti prescritti nei confronti di R_ con conseguente rigetto della richiesta attorea di pagamento;
2) in via riconvenzionale, previo
[...] accertamento dell'utilizzo in via esclusiva dell'appartamento identificato al Fg. 14 - Part. 150 sub 1 fin dal
2012 ad oggi da parte di e dalla sua famiglia, la condanna del predetto al pagamento pro Parte_1 quota di una somma, indicativamente determinata in euro 600,00 mensili ovvero in quella da determinarsi in corso di causa, a titolo di indennità di occupazione dal 2012 fino alla data della divisione.
A sostegno delle proprie domande, parte convenuta eccepiva in particolare: 1) l'insussistenza di debiti nei confronti degli attori, in quanto i costi per la ristrutturazione erano stati sostenuti da tutti e tre i fratelli in parti uguali e tenuto conto, in ogni caso, della prescrizione intervenuta già ben prima dell'apertura della successione avvenuta in data 11.06.2017; 2) che il costo relativo alla pratica edilizia di condono e la remunerazione per il professionista a tal fine incaricato erano stati anzi sostenuti proprio da A_
; 3) che, con riferimento alle spese sostenute da per la ristrutturazione del
[...] Parte_1 proprio appartamento, nonché per l'isolamento e il cappotto termico dell'intero immobile, tali migliorie non solo non erano mai state concordate con gli altri coeredi, ma erano andate a vantaggio del solo attore;
4) che l'immobile di cui al Fg. 14-part. 150sub 1 risulta utilizzato fin dal 2012 da 5) che Parte_1 la cantina viene utilizzata anche dai coeredi di 6) che aveva A_ Controparte_2 sempre avuto la possibilità di accedere all'appartamento ove abitano.
Si costituiva altresì chiedendo: 1) il rigetto delle domande svolte dagli attori nei propri Controparte_2 confronti in quanto infondate, considerato altresì che le pretese creditorie avanzate sono estinte per pagina 4 di 17 remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c. e, comunque, prescritte;
2) in via riconvenzionale, lo scioglimento della comunione ereditaria con conseguente assegnazione della porzione in natura equivalente alla quota di 1/9 o del relativo controvalore monetario;
3) la condanna, nei confronti di Parte_1
e al pagamento, in proprio favore,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 dell'indennità, da stimarsi tramite c.t.u., a titolo di ristoro per la privazione della possibilità di utilizzare, pro quota, i beni comuni e relativi frutti civili;
3) il rendiconto, nei confronti di e Controparte_1 Parte_3
di tutti i risparmi e beni mobili appartenenti a previa esibizione di tutta la
[...] A_ documentazione bancaria con Poste S.p.A. negli ultimi 10 anni;
4) la divisione, nei confronti dei coeredi e di tutti i beni mobili appartenenti a previa Controparte_1 Parte_3 R_ Parte_1 detrazione dei debiti ereditari e previo accertamento, collazione e/o riduzione delle donazioni direttamente o indirettamente effettuate dal de cuius a favore dei suddetti, con conseguente assegnazione in proprio favore della porzione equivalente alla quota di 1/3 dell'eredità in morte del padre o il relativo controvalore monetario, con relativi frutti e interessi dal dovuto al saldo;
5) in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse dovuta risultare fondata la domanda avanzata da parte attrice di rimborso delle spese effettuate per il compendio immobiliare, la compensazione tra il credito spettante agli attori e il credito spettante a per le spese di acquisto, costruzione, manutenzione dei beni immobili e, per l'effetto, A_ la condanna nei loro confronti a rimborsarle la differenza, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
A sostegno delle proprie difese, la suddetta convenuta eccepiva, in particolare: 1) che l'acquisto del terreno e del vecchio fabbricato, nonché le spese tecniche, amministrative e di costruzione del compendio erano state sostenute dal solo 2) che, in particolare, il contratto d'appalto per la A_ realizzazione dei nuovi fabbricati era stato stipulato tra l'impresa GO GI e ME ZA e che il relativo prezzo, pari ad euro 7.086,00, era stato corrisposto sempre da 3) che le A_ ricevute prodotte da parte attrice per l'importo complessivo di Lire 7.000.000,00 intestate ai “fratelli
[...]
in realtà non erano state emesse dalla ditta appaltatrice;
4) che, dopo soli due mesi dalla Pt_1 sottoscrizione del contratto d'appalto, aveva venduto ai tre figli, riservandosi l'usufrutto di Persona_2
1/3, il compendio di cui è causa per l'importo di Lire 6.500,000, prezzo che era stato pagato interamente da
5) la genericità della documentazione di parte attrice attestante il pagamento dei A_ lavori di ampliamento del fabbricato;
6) che i costi delle opere di ampliamento dei fabbricati, per la costruzioni di quattro autorimesse e di una cantina nonché le spese sostenute a seguito della concessione in sanatoria erano state sostenute da tutti e tre i fratelli, i quali avevano provveduto al pagamento delle relative pagina 5 di 17 spese e rimborsi reciproci in proporzione alle rispettive quote di comproprietà; 7) che i lavori di isolamento termico e di sostituzione del portone di ingresso erano state effettuate a vantaggio della sola unità immobiliare occupata da 8) che e Parte_1 A_ Parte_1 [...] con il loro comportamento concludente, avevano inteso rinunciare ai rispettivi crediti Parte_2 riguardanti le spese sostenute, tenuto conto degli esborsi effettuati dal primo a seguito della morte del padre;
9) l'estinzione per remissione del debito degli asseriti crediti a titolo di rimborso per le spese sostenute, non avendo gli attori mai provveduto a richiedere, prima del presente giudizio, il pagamento di quanto asseritamente anticipato;
10) in ogni caso, la prescrizione di tutti i crediti vantati, non avendo parte attrice allegato alcun atto interruttivo del decorso del termine di legge;
11) di aver richiesto a Parte_1 dei poter utilizzare l'appartamento censito alla particella 150 sub 1, ricevendo tuttavia un rifiuto, in
[...] quanto occupato dallo stesso;
12) l'insussistenza del diritto di abitazione in capo a . Parte_3
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita tramite espletamento della c.t.u. nonché assunzione della prova testimoniale.
A seguito del decesso di , intervenuto nelle more del presente giudizio, Parte_3 CP_2 si costituiva anche quale erede della madre chiedendo altresì, nei confronti di
[...] Controparte_1
l'ordine di presentazione del rendiconto della gestione di tutti i risparmi e beni mobili appartenenti rispettivamente al padre e alla madre, con conseguente divisione di tale compendio mobiliare secondo la propria quota, previa detrazione dei debiti ereditari e previo accertamento, collazione e/o riduzione delle donazioni direttamente o indirettamente effettuate da e in favore R_ Parte_1 Parte_3 di Controparte_1
All'udienza del 16.05.2024, anche dichiarava di voler proseguire il giudizio altresì in Controparte_1 qualità di erede di . Parte_3
In sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva, inoltre, la condanna di Controparte_1 CP_2 alla corresponsione della somma di euro 11.025,00 oltre a quella da sostenersi fino all'effettiva
[...] divisione, corrispondente al 50% delle spese sostenute dal suddetto giusta ordinanza contenuta nel verbale d'udienza del 04.10.2023; a tale richiesta si opponeva la quale chiedeva la declaratoria di Controparte_2 inammissibilità di siffatta domanda in quanto tardivamente formulata (così come tardivamente prodotta la documentazione a comprova di tale esborso) nonché la declaratoria di nullità della suindicata ordinanza.
La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tanto premesso, in primo luogo, la domanda di divisione formulata da parte attrice è fondata. pagina 6 di 17 Come detto in punto di fatto, parte attrice ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere, nei confronti di
, e previo accertamento della comoda divisibilità Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 in natura del compendio immobiliare di cui in premessa: 1) lo scioglimento della comunione insistente sul medesimo mediante porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto della pregressa e attuale utilizzazione dei beni che ne fanno parte, nulla opponendo in merito ad un eventuale mantenimento della comunione tra i convenuti;
2) la condanna dei suddetti a corrispondere a la Parte_1 somma di euro 12.384,34 e a la somma di euro 192,81 o le diverse maggiori o minori Parte_2 somme che saranno accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
3) in via subordinata, lo scioglimento parziale in natura della comunione sul compendio immobiliare, nulla opponendo in merito all'eventuale mantenimento della comunione tra i convenuti;
4) in denegata ipotesi, accertate le spese sostenute per le migliorie apportate, il computo delle medesime in sede di formazione ed attribuzione dei lotti divisionali;
5) in ulteriore subordine, in ogni caso, lo scioglimento della comunione;
5) l'ordine al Conservatore dei RR.II. competente, la trascrizione della emananda sentenza.
Ebbene, occorre innanzitutto premettere che, pur essendo stato introdotto il presente giudizio al fine di ottenere unicamente lo scioglimento della comunione ordinaria attualmente sussistente tra Parte_2
e ciascuno titolare della quota di 1/3 del compendio immobiliare, e
[...] Parte_1 CP_1
e ai quali fa capo il restante terzo, questi ultimi, oltre ad aderire a tale richiesta,
[...] Controparte_2 hanno insistito per l'attribuzione in proprio favore di singoli lotti, manifestando implicitamente la volontà di sciogliere altresì la comunione ereditaria creatasi tra gli stessi a seguito della morte del padre R_
e, poi, di quella costituitasi in morte della madre , da cui la necessità di
[...] Parte_3 procedere in sequenza all'analisi delle diverse domande e ai relativi porzionamenti.
Tanto precisato, con riferimento in primo luogo alla richiesta di scioglimento della comunione ordinaria, alla luce delle preferenze espresse da ciascuna parte (si vedano, al riguardo, le rispettive comparse conclusionali) nonché tenuto conto della relazione di fatto da tempo instaurata da ciascun comunista originario con il bene appartenente al compendio indiviso secondo l'accordo verbale pacificamente intercorso tra i tre fratelli (sulla valorizzazione di tale circostanza ai fini divisori, Cass. civ., sez. VI, 13 luglio
2016, n. 14343, in base alla quale “in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, può ritenersi legittimamente sussistente solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale pagina 7 di 17 destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso”) e considerato altresì che “in tema di divisione di cose comuni, il principio dell'art. 1114 c.c., per il quale la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in porzioni corrispondenti alle quote dei partecipanti, non esclude la possibilità del ricorso al correttivo dei conguagli in denaro, previsto dall'art. 728 c.c.” (cfr. Tribunale di Siena, sez. I, 24 settembre 2021, n. 712), risulta maggiormente corrispondente agli interessi delle parti la proposta divisionale di cui al n. 1 formulata da consulente tecnico nominato d'ufficio, seppur con una parziale modifica riguardante l'assegnazione del ricovero per gli attrezzi in comproprietà tra e anziché a nell'ottica di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ridurre quanto più possibile i conguagli in denaro tra i comunisti.
Sulla base di tale progetto, tenuto conto che il valore complessivo del compendio immobiliare è pari ad euro 592.097,00 e che, dunque, la quota i 1/3 in capo a ciascun comunista è pari ad euro 197.365,66, a anche sulla base delle sue richieste, deve essere assegnato l'appartamento posto al Parte_1 primo piano del civico 81 (mapp. 150 sub. 2) del valore di euro 107.620,00 ove attualmente risiede, il garage di cui al mapp. 151 sub. 6 del valore di euro 13.102,00, la quota del 50% del terreno parzialmente edificabile di cui al mapp. 283 corrispondente ad euro 46.417,00 e, infine, la quota del 50% del magazzino per il ricovero degli attrezzi del valore di euro 3.041,50 per un totale complessivo di beni immobili assegnati per euro 170.180,50 e un credito residuo di euro 27.185,16.
A invece, ancora una volta tenuto conto altresì delle sue richieste, devono essere Parte_2 assegnati l'appartamento posto al piano terra del civico 83 (mapp. 151 sub 3) ove risiede del valore di euro
131.015,00, il garage (mapp. 151 sub. 8) del valore di euro 10.762,00, la quota del 50% del lotto di terreno parzialmente edificabile del valore di euro 46.417,00 oltre alla quota del 50% del valore del magazzino per il ricovero degli attrezzi pari ad euro 3.041,50 per un totale complessivo del valore dei beni assegnati di euro
191.235,50, con un credito residuo di euro 6.130,16.
Ciò posto, tenuto conto della richiesta di volta allo scioglimento anche della comunione Controparte_2 insistente sui beni mobili appartenenti a devono essere assegnati agli attori, in A_ comproprietà per la quota del 50% ciascuno, il mulino con sgranapannocchie, il motocoltivatore e il decespugliatore, per il valore complessivo stimato dal c.t.u. di euro 700,00 (si veda la pag. 32 della relazione), con la conseguenza che in favore di e risulta un credito Parte_1 Parte_2 residuo pari a, rispettivamente, euro 26.835,16 e 5.780,16.
Nella porzione corrispondente alla restante quota di 1/3 in contitolarità tra e Controparte_1 CP_2
(stante, appunto, l'intervenuto decesso della madre e la dichiarazione resa di voler proseguire il
[...] giudizio anche in qualità di eredi di quest'ultima, già titolare di 1/9) devono, invece, ricondursi pagina 8 di 17 l'appartamento posto al piano terra del civico 81 (mapp. 150 sub. 1) del valore di euro 86.096,00, il garage di cui al mapp. 151 sub. 5 del valore di euro 8.890,00, l'appartamento posto al primo piano del civico 83
(mapp. 151 sub. 4) del valore di euro 124.465,00 e il garage (mapp. 151 sub. 9) del valore di euro 11.230,00, per un valore complessivo di tale porzione pari ad euro 230.681,00, superiore pertanto alla quota spettante loro e con necessaria previsione di conseguente conguaglio, a fronte del debito verso gli altri comunisti, pari a euro 33.315,32 il quale, a fronte dei beni mobili agricoli sopra attribuiti, deve essere rideterminato nella minor somma di euro 32.615,32.
Prima di passare alla divisione della comunione ereditaria, occorre svolgere alcune precisazioni in merito ai costi asseritamente sostenuti personalmente da e seppur in misura Parte_1 Parte_2 differente, a favore del compendio de quo.
A tal proposito, infatti, per quanto riguarda gli importi di Lire 2.240.000,00 per la costruzione del primo edificio, di Lire 7.400.000,00 per la costruzione del secondo e quello di Lire 1.200.000,00 sempre con riferimento ai suddetti lavori, non vi è prova del pagamento di tali somme, essendosi parte attrice limitata a produrre solamente alcune fatture (documenti per definizione di formazione unilaterale), da cui l'infondatezza della relativa domanda di restituzione;
allo stesso modo, non risulta provata la circostanza per cui sarebbe stato ad aver sostenuto le spese di costruzione del primo degli edifici, A_ essendosi limitata ad allegare tale adempimento con la specificazione di non aver potuto Controparte_2 reperire la documentazione attestante il pagamento, da cui l'impossibilità di ritenere sussistente il diritto della suddetta ad ottenere la restituzione pro quota di quanto allora asseritamente anticipato da suo padre.
Con riferimento, poi, alle spese di costruzione del marciapiede e di quelle sostenute per l'intonaco, occorre evidenziare come non possa ritenersi raggiunta la prova del relativo esborso, essendosi parte attrice limitata a produrre la quietanza di cui al doc. n. 17, il quale consiste, ancora una volta, in un documento di formazione meramente unilaterale, peraltro non sottoscritto da alcuno, da cui non risulta evincibile nemmeno il riferimento alla ditta esecutrice dei lavori.
Per quanto riguarda, invece, i costi sostenuti da per la ristrutturazione interna, per Parte_1
l'isolamento termico, nonché per la sostituzione della porta di ingresso dell'immobile ove tutt'ora risiede, non può ritenersi fondata la relativa domanda di ripetizione alla luce di quanto correttamente eccepito dai convenuti in merito alla loro riconducibilità ad un'ipotesi di miglioria nonché di quanto affermato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità la quale, proprio in relazione alle migliorie apportate dal singolo comunista al bene comune, ha chiarito che “in tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto pagina 9 di 17 il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone
l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte”(cfr. Cass. civ., sez. II, 4 settembre 2017, n.
20712).
Infine, per quanto concerne i costi di costruzione del sottoportico pari a Lire 2.928.000,00 (euro 1.512,19) e la spesa sostenuta per la pratica volta all'ottenimento della concessione in sanatoria per l'importo di Lire
808.000,00 (di cui alla quietanza di pagamento - doc. 10 di parte attrice) non risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute considerato quanto chiarito dalla giurisprudenza la quale, con riferimento all'esatta individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza del termine prescrizionale di crediti maturati in costanza di un comunione ordinaria, ha precisato che “nell'ambito di una divisione, con riferimento ai crediti di un comunista nei confronti di un altro, che non siano mai stati oggetto d'accordo, né in ordine all'ammontare né rispetto alla data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento della divisione, ossia dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto. Non è, infatti, configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché, è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti” (cfr. Corte d'Appello di Catania, sez. II, 16 gennaio 2020, n.133), da cui il diritto di ad ottenere oltre alla restituzione della spesa Parte_1 sostenuta per il sottoportico, quanto versato per spese amministrative, seppur per la minor somma pari a
Lire 282.000,00.
E infatti, dalla documentazione prodotta a comprova di tale ultima spesa, emerge come solamente l'importo per diritti di segreteria pari a Lire 50.000,00 e gli oneri accessori pari al Lire 232.000,00 siano riconducibili, secondo la causale specificamente indicata, alla pratica n. 1249/1181 riguardante gli immobili appartenenti al compendio, mentre, rispetto al versamento del restante importo di Lire 526.000,00, non risulta alcun collegamento tra tale pagamento e, appunto, la suddetta pratica amministrativa (doc. 10 di parte attrice); per le medesime ragioni, non può essere altresì riconosciuta la somma versata a titolo di oblazione per abusivismo edilizio da né quanto corrisposto dal medesimo a favore A_ del geometra incaricato per la pratica di condono (doc. nn. 4 e 5 di parte attrice), in quanto entrambi i documenti non contengono alcun riferimento a opere relative al compendio in comunione de quo. pagina 10 di 17 E ancora, la convenuta non risulta cogliere nel segno eccependo l'estinzione del debito Controparte_2 in ragione di una presunta remissione da parte attrice nei confronti di posto che, alla A_ luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare. La valutazione in concreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per contraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicità” (cfr.
Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2019, n. 16061): parte convenuta non risulta, difatti, aver fornito prova di comportamenti tenuti inequivocabilmente manifestanti l'intenzione di voler rinunciare a tali crediti.
Tanto precisato, e (non avendo svolto la Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 medesima domanda di rimborso anche nei confronti del fratello devono ritenersi Parte_2 tenuti alla corresponsione in favore di per le ragioni anzidette, della somma di euro Parte_1
145,64 ed euro 504,06, corrispondenti ad 1/3 delle spese sostenute rispettivamente per adempimenti amministrativi e la costruzione del sottoportico.
Né tale somma, così come il conguaglio dovuto agli attori, può essere compensata con l'indennità di occupazione richiesta in via riconvenzionale dai convenuti: e invero, entrambi i testi di parte attrice, puntualmente escussi in merito all'asserito uso esclusivo che avrebbe fatto del civico 81 Parte_1 piano terra, hanno affermato rispettivamente che “vado a trovare mia sorella e i miei nipoti ancora oggi e
l'appartamento è sempre libero ADR sono entrato due/tre volte, l'ultima volta un anno fa ADR sono entrato con le chiavi con mia sorella ADR c'è qualche mobile, la tavola, ecc.” ed ancora “sempre visto chiuso e non abitato, abito poco più avanti, non sono mai entrato, sono sempre andato sopra” (cfr. dichiarazioni di e Parte_5 Parte_6 di cui al verbale del 14.03.2024). Dalle suddette dichiarazioni emerge, infatti, non solo come non vi sia prova di eventuali comportamenti tenuti da e volti ad escludere gli altri comunisti, ma Parte_1 non è stata neppure fornita dimostrazione, da parte convenuta, di aver specificatamente richiesto di poter fruire di tale immobile, non avendo provveduto a citare i testimoni ammessi sui propri Controparte_2 capitoli di prova, dovendosi dunque ritenere implicitamente abbandonata tale richiesta istruttoria (sul punto, Cass. Civ. sez. II, 20 gennaio 2022 n. 1738 in base alla quale “se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”). pagina 11 di 17 Passando, quindi, alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria creatasi in morte di A_
, successivamente, in morte di , avente ad oggetto la porzione di beni immobili
[...] Parte_3 così come sopra descritta del valore di euro 230.681,00, dal saldo residuo del c/c 35388362 di euro
4.572,35, dal mobilio e dalla Vespa rispettivamente valutati dal c.t.u. in euro 400,00 e in euro 600,00, dal saldo contabile di cui al doc. 45 c depositato da per euro 724,10 (non risultando dalla Controparte_2 documentazione in atti ulteriori giacenze bancarie e/o finanziarie) nonché, infine, del debito ereditario pari a complessivi euro 33.914,72 (comprensivi dei costi anticipatamente sostenuti in favore del compendio, dei conguagli dovuti ai due attori nonché, infine, della quota di rimborso spese sostenute da Parte_1
deve procedersi come segue: sempre sulla base del progetto divisionale n. 1 e tenuto conto che il
[...] valore della quota di 1/6 in capo a e ciascuno, al primo dev'essere Controparte_1 Controparte_2 assegnato l'immobile posto al piano terra del civico 81 (mapp. 150 sub. 1) del valore di euro 86.096,00 e il garage (mapp. 151 sub. 5) del valore di euro 8.890,00 per un valore complessivo dei beni immobili assegnati pari ad euro 94.986,00, mentre alla seconda, deve essere assegnato l'immobile posto al Controparte_2 primo piano del civico 83 (mapp. 151 sub. 4) del valore di euro 124.465,00 e il garage (mapp. 151sub. 9) del valore di euro 11.230,00 per un totale di euro 135.695,00.
A in un'ottica di riduzione dell'importo di cui al conguaglio, devono altresì essere Controparte_1 assegnati il saldo residuo del c/c 35388362 di euro 4.572,35, la Vespa e gli arredi presenti nell'immobile a lui assegnati, nonché il saldo contabile di cui al doc. 45 c depositato da pari a euro Controparte_2
724,10, con conseguente rideterminazione del credito residuo dal medesimo vantato nei confronti dell'altra convenuta nella minor somma di euro 410,55.
Non risulta, invece, provato quanto dedotto da in merito all'asserito incasso, da parte di Controparte_2 della polizza contratta dalla madre, posto che alcuna delega a tale scopo risulta prodotta Controparte_1 in atti.
A fronte della differenza tra il valore dei beni assegnati a e quelli attribuiti Controparte_1 CP_2 quest'ultima deve ritenersi tenuta, dunque, a corrispondere al primo, come detto, a titolo di
[...] conguaglio, la somma pari a euro 410,55.
Per quanto riguarda i debiti dell'eredità pari ad euro 33.914,72, essi, sulla base di quanto disposto dall'art. 752 c.c. secondo cui “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”, tale somma deve essere corrisposta per la metà da e, per la restante metà, da in favore e a tutela dei creditori (attori), Controparte_2 Controparte_1
pagina 12 di 17 dovendosi poi condannare la prima al rimborso di quanto corrisposto dal secondo a fronte dell'ulteriore necessità di conguagliare le reciproche posizioni.
Merita, infine, accoglimento la richiesta di corresponsione del 50% della somma di euro 11.025,00 dei costi complessivamente sostenuti da per l'alloggio provvisorio presso il bed and breakfast Venice Controparte_1
House, considerato che pur avendo la possibilità di occupare, alternativamente, Controparte_2
l'immobile posto al piano terra del civico 81, ha comunque voluto abitare l'appartamento sito al primo piano del civico 83 ove già risiedeva il fratello, nonostante l'evidente impossibilità di una pacifica convivenza tra i due all'interno dello stesso immobile, costringendo così quest'ultimo a trovare una diversa soluzione abitativa.
Alla luce di tutto quanto esposto e come già precisato: 1) a scioglimento della comunione ordinaria, a devono essere assegnati l'appartamento posto al primo piano del civico 81 (mapp. 150 Parte_1 sub. 2), il garage di cui al mapp. 151 sub. 6, la quota del 50% del terreno parzialmente edificabile di cui al mapp. 283, la quota del 50% del magazzino per il ricovero degli attrezzi, la quota del 50% del mulino con sgranapannocchie, del motocoltivatore e del decespugliatore;
a devono, invece, essere Parte_2 assegnati l'appartamento posto al piano terra del civico 83 (mapp. 151 sub 3), il garage (mapp. 151 sub. 8), la quota del 50% del lotto di terreno parzialmente edificabile, la quota del 50% del valore del magazzino per il ricovero degli attrezzi nonché la restante quota del 50% dei suddetti beni mobili agricoli;
2) a scioglimento della comunione ereditaria in morte di comprendente i beni pari all'ulteriore quota di A_
1/3 della comunione ordinaria di cui sopra, e di quella venutasi a creare in corso di causa in morte di
, a devono essere assegnati l'immobile posto al piano terra del civico Parte_3 Controparte_1
81 (mapp. 150 sub. 1), il garage (mapp. 151 sub. 5), la metà dell'importo di cui al libretto di risparmio intestato ai genitori pari ad euro 2.286,175, la Vespa e gli arredi presenti nel suddetto appartamento;
a devono essere assegnati l'immobile posto al primo piano del civico 83 (mapp. 151 sub. Controparte_2
4), il garage (mapp. 151 sub. 9) e la restante metà dell'importo residuo presente nel suindicato libretto di risparmio.
Con riferimento, invece, alle posizioni debitorie, risulta debitrice, nei confronti di Controparte_2
e della somma di euro 16.307,66 (corrispondente alla metà di Parte_1 Parte_2
32.615,32), nei confronti del solo della somma di euro 324,85 (pari alla metà di euro Parte_1
649,70), nei confronti di dell'importo di euro 410,55 a titolo di conguaglio, dell'importo Controparte_1 di euro 16.307,66, a titolo di rimborso di quanto da questi corrisposto in favore degli attori e di euro
11.025,00 pari alle spese d'alloggio sostenute, alla luce della documentazione depositata sino alla pagina 13 di 17 precisazione delle conclusioni in quanto sopravvenuta;
per quanto riguarda quest'ultimo Controparte_1 risulta debitore della somma di euro 16.307,66 nei confronti di entrambi gli attori e della somma di euro
324,85 nei confronti del solo Parte_1
Le spese di lite vanno interamente compensate stante la natura del giudizio e la richiesta svolta in via principale da tutte le parti di divisione del compendio immobiliare in questione e la soccombenza parzialmente reciproca con riferimento alle ulteriori domande ed eccezioni.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico delle parti proporzionalmente alle rispettive quote di comproprietà indivisa sugli immobili oggetto di causa (2/6 in capo a 2/6 in capo a Parte_2
1/6 in capo a e 1/6 in capo a in via solidale tra Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 loro, in quanto si è trattato di adempimento disposto dal giudice nell'interesse comune delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 7097/2021 R.G. come in epigrafe promossa, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria tra Parte_1 Parte_2
e questi ultimi due quali eredi di sul Controparte_1 Controparte_2 A_ compendio così censito al NCEU di Noale: foglio 14, mappale 150, sub. 1 cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 5 sup. catastale 92 mq – escluse aree scoperte 91 mq rendita € 134,28; Foglio 14, mappale 150, sub. 2 cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 5,5 sup. catastale 115 mq – escluse aree scoperte 109 mq rendita € 134,28; foglio 14, mappale 151, sub. 3 cat. A/3 – classe 8 – consistenza vani 7 sup. catastale 140 mq – escluse aree scoperte 138 mq rendita € 488,05; foglio 14, mappale
151, sub. 4 cat. A/3 – classe 8 – consistenza vani 6,5 sup. catastale 133 mq – escluse aree scoperte
130 mq rendita € 453,19; foglio 14, mappale 151, sub. 5 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 17 mq sup. catastale 19mq rendita € 30,73; foglio 14, mappale 151, sub. 6 cat. C/6 – classe 6 – consistenza
23 mq sup. catastale 28mq rendita € 41,57; foglio 14, mappale 151, sub. 7 cat. C/2 – classe 11 – consistenza 10 m2 sup. catastale 13m2 rendita € 8,26; foglio 14, mappale 151, sub. 8 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 21 m2 sup. catastale 23m2 rendita € 37,96; foglio 14, mappale 151, sub. 8 cat.
C/6 – classe 6 – consistenza 21 m2 sup. catastale 23m2 rendita € 37,96 nonché sul mulino con sgranapannocchie, il motocoltivatore e il decespugliatore;
- per l'effetto assegna: 1) a l'appartamento di cui al civico 81 primo piano e così Parte_1 catastalmente censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 150, sub. 2 cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 5,5 sup. catastale 115 m2 – escluse aree scoperte 109 m2 rendita € 134,28; il garage pagina 14 di 17 censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 6 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 23 m2 sup. catastale 28m2 rendita € 41,57, la quota del 50% del terreno parzialmente edificabile censito al
N.C.T. foglio 14 comune di Noale, mappale 283 qualità SEMINATIVO ARBORATO - classe 3 superficie 4420 m2 R.D. € 28,08 – R.A. € 18,26, la quota del 50% del ricovero per gli attrezzi censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 7 cat. C/2 – classe 11 – consistenza 10 m2 sup. catastale 13m2 rendita € 8,26 e la quota del 50% della proprietà del mulino con sgranapannocchie, del motocoltivatore e del decespugliatore;
2) assegna a Parte_2
l'appartamento posto al piano terra del civico 83 così catastalmente censito foglio 14 comune di
Noale, mappale 151, sub. 3 cat. A/3 – classe 8 – consistenza vani 7 sup. catastale 140 m2 – escluse aree scoperte 138 m2 rendita € 488,05, il garage censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 8 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 21 m2 sup. catastale 23m2 rendita € 37,96, la quota del 50% del terreno parzialmente edificabile censito al N.C.T. foglio 14 comune di Noale, mappale 283 qualità SEMINATIVO ARBORATO - classe 3 superficie 4420 m2 R.D. € 28,08 – R.A. € 18,26, la quota del 50% del magazzino censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 7 cat. C/2 – classe 11 – consistenza 10 m2 sup. catastale 13m2 rendita € 8,26 e la quota del 50% della proprietà del mulino con sgranapannocchie, del motocoltivatore e del decespugliatore;
3) assegna a
[...]
e in comunione tra di loro per la quota del 50% ciascuno, CP_1 Controparte_2
l'appartamento al civico 81 piano terra censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 150, sub. 1 cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 5 sup. catastale 92 m2 – escluse aree scoperte 91 m2 rendita €
134,28, l'appartamento di cui al civico 83, piano primo, catastalmente censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 4 cat. A/3 – classe 8 – consistenza vani 6,5 sup. catastale 133 m2 – escluse aree scoperte 130 m2 rendita € 453,19, il garage censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 5 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 17 m2 sup. catastale 19m2 rendita € 30,73 e, infine, il garage censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 9 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 21 m2 sup. catastale 23m2 rendita € 37,96;
- condanna a versare in favore di e la Controparte_2 Parte_1 Parte_2 somma di euro 16.307,66;
- in parziale accoglimento della domanda di rifusione delle spese sostenute in favore del compendio immobiliare, condanna a corrispondere a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
324,85;
pagina 15 di 17 - condanna a corrispondere in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 la somma di euro 16.307,66;
- condanna a rimborsare a la somma di euro 16.307,66 Controparte_2 Controparte_1 suddetta;
- in parziale accoglimento della domanda di rifusione delle spese sostenute a favore del compendio immobiliare, condanna a corrispondere, in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 324,85;
- rigetta la domanda avanzata da di riconoscimento delle spese sostenute in Parte_2 favore del compendio immobiliare;
- rigetta la domanda di riconoscimento dell'indennità di occupazione formulata da ciascuna parte convenuta;
- dichiara aperta la successione in morte di A_
- dichiara aperta la successione in morte di;
Parte_3
- a scioglimento della comunione ereditaria formatasi tra i convenuti e Controparte_1 CP_2 assegna: 1) a l'immobile sito al civico 81, piano terra, censito al foglio 14
[...] Controparte_1 comune di Noale, mappale 150, sub. 1 cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 5 sup. catastale 92 m2
– escluse aree scoperte 91 m2 rendita € 134,28, il garage foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 5 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 17 m2 sup. catastale 19m2 rendita € 30,73, la somma di euro 2.286,175, la Vespa, gli arredi presenti nell'immobile a lui assegnato;
2) a Controparte_2
l'appartamento di cui al civico 83 primo piano censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 4 cat. A/3 – classe 8 – consistenza vani 6,5 sup. catastale 133 m2 – escluse aree scoperte 130
m2 rendita € 453,19, il garage censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 9 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 21 m2 sup. catastale 23m2 rendita € 37,96, la somma di euro 2.286,175;
- condanna a corrispondere a a titolo di conguaglio, l'importo Controparte_2 Controparte_1 di euro 410,55;
- condanna a corrispondere a la somma di euro 11.025,00, Controparte_2 Controparte_1 quale quota del 50% delle spese sostenute per reperire una diversa soluzione abitativa nella pendenza del giudizio;
- ordina alle parti, ciascuna mediante contribuzione alle relative spese secondo la propria quota e in base alle modalità di cui alla pag. 31 della c.t.u., di procedere alla demolizione dei manufatti abusivi;
- ordina al Conservatore dei RR.II. competente, la trascrizione della presente sentenza;
pagina 16 di 17 - compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti ciascuna per la quota indicata in parte motiva le spese di c.t.u..
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7097/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Santa Maria di Sala (Ve), via Einaudi n. 1/b, presso lo studio dell'avv.
Mauro Vespani che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attori - contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre Controparte_1 C.F._3
(Ve), via Fiume n. 11, presso lo studio dell'avv. Daniele Marchiori che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto – nonché contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre Controparte_2 C.F._4
(Ve), Calle del Gambero n. 15, presso lo studio dell'avv. Lucio Spampatti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta - in punto: divisione comunione ordinaria-divisione comunione ereditaria;
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbale;
la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 1 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e adivano il presente Parte_1 Parte_2
Tribunale al fine di ottenere, nei confronti di , e Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
1) previo accertamento della comoda divisibilità in natura del compendio immobiliare sito in Noale (Ve), via della Cerva n. 81-83 composto da n. 2 fabbricati ad uso residenziale costituiti ciascuno da n. 2 unità abitative situate rispettivamente al piano terra e al piano primo, con pertinenziali magazzini e aree scoperte, nonché limitrofo terreno e così catastalmente censito al Comune di Noale (Ve): Fg. 14 Part. 150 sub 1 – 2;
Fg. 14 Part. 151 sub 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 e Fg. 14 Part. 283, lo scioglimento della comunione avente ad oggetto siffatto compendio mediante porzioni suscettibili di autonomo godimento, tenuto conto della pregressa e attuale utilizzazione dei beni che ne fanno parte, nulla opponendo in merito ad un eventuale mantenimento della comunione tra i convenuti;
2) previo accertamento del diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute per il compendio immobiliare de quo, la condanna dei suddetti a corrispondere a la somma di complessivi euro 12.384,34 e a la somma di euro Parte_1 Parte_2
192,81 o le diverse maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
3) in via subordinata, lo scioglimento parziale in natura della comunione sul compendio immobiliare mediante attribuzione in loro favore di porzioni in proprietà esclusiva suscettibili di autonomo godimento, comprensive delle unità abitative e dei pertinenziali magazzini-garages, nulla opponendo in merito all'eventuale mantenimento della comunione tra i convenuti;
4) in denegata ipotesi, accertate le spese sostenute per le migliorie apportate, il computo delle medesime in sede di formazione e attribuzione dei lotti divisionali;
5) in ulteriore subordine, disporsi in ogni caso lo scioglimento della comunione;
5) l'ordine al Conservatore dei RR.II. presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale di Padova – Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare, la trascrizione dell'emananda sentenza.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva in particolare:
- che e sono comproprietari, per la quota di 3/9 ciascuno, del Parte_1 Parte_2 compendio immobiliare sopra meglio descritto;
- che, nella quota di 3/9 di cui era titolare il di loro fratello deceduto in data A_
11.06.2017, erano succeduti, per la quota di 1/9 ciascuno, , e Parte_3 Controparte_1 rispettivamente coniuge e figli del suddetto;
Controparte_2
- che tale compendio, acquistato dai tre fratelli in comproprietà indivisa per pari quota dalla di loro madre , giusta atto di compravendita del 01.08.1974, era originariamente costituito Persona_2 pagina 2 di 17 da un terreno con sovrastante edificio rustico e che, solo successivamente, tra il 1974 e il 1976, erano stati costruiti i due fabbricati oggi esistenti;
- che tali lavori erano stati appaltati alla ditta fino allo stato grezzo, mentre le Parte_4 opere di rifinitura erano state eseguite da ciascuno dei fratelli i quali, poi, avevano altresì provveduto ad arredare l'unità abitativa ove sarebbero andati ad abitare;
- che, nel corso dell'anno successivo, erano stati realizzati anche i magazzini, poi oggetto di condono;
- che, una volta ultimate le costruzioni, ciascun fratello aveva occupato, sulla base degli accordi verbali intercorsi, un appartamento con relativa unità pertinenziale secondo una suddivisione ancora attuale;
- che il restante appartamento identificato al Fg. 14, Part. 150 Sub 1, attualmente libero da persone, era stato occupato dal 18.07.1976 fino al 02.06.2012 da , sorella di , Persona_3 Persona_2 assieme al proprio coniuge;
Persona_4
- che a seguito del decesso del padre aveva convissuto, Controparte_2 A_ fino al 2019, con sua madre e suo fratello, nell'abitazione già in uso dalla propria famiglia;
- che le aree esterne scoperte sono tutt'oggi utilizzate indistintamente da tutti i comproprietari residenti;
- che le spese di costruzione al grezzo del primo dei due edifici erano state sostenute pro quota da ciascun dei tre fratelli e in parte dai soli e per la somma di Parte_2 Parte_1
Lire 2.240.000 nella misura di ½ ciascuno, giusta fattura n. 5 del 07.11.1975 rilasciata dalla ditta
; Parte_4
- che, con riferimento alla costruzione del secondo edificio residenziale, aveva Parte_1 sostenuto una spesa complessiva di Lire 7.400,00 (euro 3.821,78) e che, con riferimento alla fattura n. 5 del 06.06.1976, aveva corrisposto con , ciascuno per la quota della metà, la Persona_4 somma di Lire 1.200.000,00 (euro 619,75);
- che aveva, altresì, sostenuto ulteriori spese per l'intonaco esterno e per la Parte_1 realizzazione dei marciapiedi per Lire 2.638,976 (euro 1.362,91) oltre alle spese per la pratica di condono edilizio dei magazzini per la complessiva somma di Lire 808.000,00 (euro 417,30);
- che, per quanto riguarda le migliorie apportate all'edificio ove il suddetto risiede al primo piano e dove, al piano terra, avevano risieduto i coniugi , lo stesso aveva sostenuto spese Controparte_3 per la realizzazione del portico per l'importo di Lire 2.928.000 (euro 1.512,19), per la ristrutturazione interna dell'appartamento dallo stesso abitato per Lire 15.893.988 (euro 8.208,56), pagina 3 di 17 per l'isolamento e cappotto termico per euro 17.072,00, nonché, infine, per la sostituzione della porta d'ingresso per euro 3.870,00;
- di aver, dunque, diritto al rimborso pro quota dagli altri condividenti delle spese sostenute;
- di aver interesse a vedersi assegnati in piena ed esclusiva proprietà le unità abitative con magazzini – garages pertinenziali che ciascun comunista utilizza con la propria famiglia sin dall'epoca della costruzione.
Si costituivano nel presente giudizio e i quali, oltre ad aderire alla Parte_3 Controparte_1 richiesta di scioglimento della comunione ereditaria previo accertamento tecnico estimativo dei singoli lotti con predisposizione di un progetto divisionale con conguagli a saldo e accertamento di eventuali migliorie effettuate dagli attori (queste ultime da imputare, tuttavia, a loro stessi senza alcun addebito a carico dei coeredi nell'ipotesi di assegnazione agli attori degli immobili da loro già posseduti) chiedevano: 1)
l'accertamento dell'insussistenza del diritto, in capo agli attori, di vedersi riconosciuti i crediti per spese dagli stessi sostenute fino all'11.06.2007 (rectius 2017) essendosi tutti prescritti nei confronti di R_ con conseguente rigetto della richiesta attorea di pagamento;
2) in via riconvenzionale, previo
[...] accertamento dell'utilizzo in via esclusiva dell'appartamento identificato al Fg. 14 - Part. 150 sub 1 fin dal
2012 ad oggi da parte di e dalla sua famiglia, la condanna del predetto al pagamento pro Parte_1 quota di una somma, indicativamente determinata in euro 600,00 mensili ovvero in quella da determinarsi in corso di causa, a titolo di indennità di occupazione dal 2012 fino alla data della divisione.
A sostegno delle proprie domande, parte convenuta eccepiva in particolare: 1) l'insussistenza di debiti nei confronti degli attori, in quanto i costi per la ristrutturazione erano stati sostenuti da tutti e tre i fratelli in parti uguali e tenuto conto, in ogni caso, della prescrizione intervenuta già ben prima dell'apertura della successione avvenuta in data 11.06.2017; 2) che il costo relativo alla pratica edilizia di condono e la remunerazione per il professionista a tal fine incaricato erano stati anzi sostenuti proprio da A_
; 3) che, con riferimento alle spese sostenute da per la ristrutturazione del
[...] Parte_1 proprio appartamento, nonché per l'isolamento e il cappotto termico dell'intero immobile, tali migliorie non solo non erano mai state concordate con gli altri coeredi, ma erano andate a vantaggio del solo attore;
4) che l'immobile di cui al Fg. 14-part. 150sub 1 risulta utilizzato fin dal 2012 da 5) che Parte_1 la cantina viene utilizzata anche dai coeredi di 6) che aveva A_ Controparte_2 sempre avuto la possibilità di accedere all'appartamento ove abitano.
Si costituiva altresì chiedendo: 1) il rigetto delle domande svolte dagli attori nei propri Controparte_2 confronti in quanto infondate, considerato altresì che le pretese creditorie avanzate sono estinte per pagina 4 di 17 remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c. e, comunque, prescritte;
2) in via riconvenzionale, lo scioglimento della comunione ereditaria con conseguente assegnazione della porzione in natura equivalente alla quota di 1/9 o del relativo controvalore monetario;
3) la condanna, nei confronti di Parte_1
e al pagamento, in proprio favore,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 dell'indennità, da stimarsi tramite c.t.u., a titolo di ristoro per la privazione della possibilità di utilizzare, pro quota, i beni comuni e relativi frutti civili;
3) il rendiconto, nei confronti di e Controparte_1 Parte_3
di tutti i risparmi e beni mobili appartenenti a previa esibizione di tutta la
[...] A_ documentazione bancaria con Poste S.p.A. negli ultimi 10 anni;
4) la divisione, nei confronti dei coeredi e di tutti i beni mobili appartenenti a previa Controparte_1 Parte_3 R_ Parte_1 detrazione dei debiti ereditari e previo accertamento, collazione e/o riduzione delle donazioni direttamente o indirettamente effettuate dal de cuius a favore dei suddetti, con conseguente assegnazione in proprio favore della porzione equivalente alla quota di 1/3 dell'eredità in morte del padre o il relativo controvalore monetario, con relativi frutti e interessi dal dovuto al saldo;
5) in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse dovuta risultare fondata la domanda avanzata da parte attrice di rimborso delle spese effettuate per il compendio immobiliare, la compensazione tra il credito spettante agli attori e il credito spettante a per le spese di acquisto, costruzione, manutenzione dei beni immobili e, per l'effetto, A_ la condanna nei loro confronti a rimborsarle la differenza, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
A sostegno delle proprie difese, la suddetta convenuta eccepiva, in particolare: 1) che l'acquisto del terreno e del vecchio fabbricato, nonché le spese tecniche, amministrative e di costruzione del compendio erano state sostenute dal solo 2) che, in particolare, il contratto d'appalto per la A_ realizzazione dei nuovi fabbricati era stato stipulato tra l'impresa GO GI e ME ZA e che il relativo prezzo, pari ad euro 7.086,00, era stato corrisposto sempre da 3) che le A_ ricevute prodotte da parte attrice per l'importo complessivo di Lire 7.000.000,00 intestate ai “fratelli
[...]
in realtà non erano state emesse dalla ditta appaltatrice;
4) che, dopo soli due mesi dalla Pt_1 sottoscrizione del contratto d'appalto, aveva venduto ai tre figli, riservandosi l'usufrutto di Persona_2
1/3, il compendio di cui è causa per l'importo di Lire 6.500,000, prezzo che era stato pagato interamente da
5) la genericità della documentazione di parte attrice attestante il pagamento dei A_ lavori di ampliamento del fabbricato;
6) che i costi delle opere di ampliamento dei fabbricati, per la costruzioni di quattro autorimesse e di una cantina nonché le spese sostenute a seguito della concessione in sanatoria erano state sostenute da tutti e tre i fratelli, i quali avevano provveduto al pagamento delle relative pagina 5 di 17 spese e rimborsi reciproci in proporzione alle rispettive quote di comproprietà; 7) che i lavori di isolamento termico e di sostituzione del portone di ingresso erano state effettuate a vantaggio della sola unità immobiliare occupata da 8) che e Parte_1 A_ Parte_1 [...] con il loro comportamento concludente, avevano inteso rinunciare ai rispettivi crediti Parte_2 riguardanti le spese sostenute, tenuto conto degli esborsi effettuati dal primo a seguito della morte del padre;
9) l'estinzione per remissione del debito degli asseriti crediti a titolo di rimborso per le spese sostenute, non avendo gli attori mai provveduto a richiedere, prima del presente giudizio, il pagamento di quanto asseritamente anticipato;
10) in ogni caso, la prescrizione di tutti i crediti vantati, non avendo parte attrice allegato alcun atto interruttivo del decorso del termine di legge;
11) di aver richiesto a Parte_1 dei poter utilizzare l'appartamento censito alla particella 150 sub 1, ricevendo tuttavia un rifiuto, in
[...] quanto occupato dallo stesso;
12) l'insussistenza del diritto di abitazione in capo a . Parte_3
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita tramite espletamento della c.t.u. nonché assunzione della prova testimoniale.
A seguito del decesso di , intervenuto nelle more del presente giudizio, Parte_3 CP_2 si costituiva anche quale erede della madre chiedendo altresì, nei confronti di
[...] Controparte_1
l'ordine di presentazione del rendiconto della gestione di tutti i risparmi e beni mobili appartenenti rispettivamente al padre e alla madre, con conseguente divisione di tale compendio mobiliare secondo la propria quota, previa detrazione dei debiti ereditari e previo accertamento, collazione e/o riduzione delle donazioni direttamente o indirettamente effettuate da e in favore R_ Parte_1 Parte_3 di Controparte_1
All'udienza del 16.05.2024, anche dichiarava di voler proseguire il giudizio altresì in Controparte_1 qualità di erede di . Parte_3
In sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva, inoltre, la condanna di Controparte_1 CP_2 alla corresponsione della somma di euro 11.025,00 oltre a quella da sostenersi fino all'effettiva
[...] divisione, corrispondente al 50% delle spese sostenute dal suddetto giusta ordinanza contenuta nel verbale d'udienza del 04.10.2023; a tale richiesta si opponeva la quale chiedeva la declaratoria di Controparte_2 inammissibilità di siffatta domanda in quanto tardivamente formulata (così come tardivamente prodotta la documentazione a comprova di tale esborso) nonché la declaratoria di nullità della suindicata ordinanza.
La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tanto premesso, in primo luogo, la domanda di divisione formulata da parte attrice è fondata. pagina 6 di 17 Come detto in punto di fatto, parte attrice ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere, nei confronti di
, e previo accertamento della comoda divisibilità Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 in natura del compendio immobiliare di cui in premessa: 1) lo scioglimento della comunione insistente sul medesimo mediante porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto della pregressa e attuale utilizzazione dei beni che ne fanno parte, nulla opponendo in merito ad un eventuale mantenimento della comunione tra i convenuti;
2) la condanna dei suddetti a corrispondere a la Parte_1 somma di euro 12.384,34 e a la somma di euro 192,81 o le diverse maggiori o minori Parte_2 somme che saranno accertate in corso di causa o ritenute di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
3) in via subordinata, lo scioglimento parziale in natura della comunione sul compendio immobiliare, nulla opponendo in merito all'eventuale mantenimento della comunione tra i convenuti;
4) in denegata ipotesi, accertate le spese sostenute per le migliorie apportate, il computo delle medesime in sede di formazione ed attribuzione dei lotti divisionali;
5) in ulteriore subordine, in ogni caso, lo scioglimento della comunione;
5) l'ordine al Conservatore dei RR.II. competente, la trascrizione della emananda sentenza.
Ebbene, occorre innanzitutto premettere che, pur essendo stato introdotto il presente giudizio al fine di ottenere unicamente lo scioglimento della comunione ordinaria attualmente sussistente tra Parte_2
e ciascuno titolare della quota di 1/3 del compendio immobiliare, e
[...] Parte_1 CP_1
e ai quali fa capo il restante terzo, questi ultimi, oltre ad aderire a tale richiesta,
[...] Controparte_2 hanno insistito per l'attribuzione in proprio favore di singoli lotti, manifestando implicitamente la volontà di sciogliere altresì la comunione ereditaria creatasi tra gli stessi a seguito della morte del padre R_
e, poi, di quella costituitasi in morte della madre , da cui la necessità di
[...] Parte_3 procedere in sequenza all'analisi delle diverse domande e ai relativi porzionamenti.
Tanto precisato, con riferimento in primo luogo alla richiesta di scioglimento della comunione ordinaria, alla luce delle preferenze espresse da ciascuna parte (si vedano, al riguardo, le rispettive comparse conclusionali) nonché tenuto conto della relazione di fatto da tempo instaurata da ciascun comunista originario con il bene appartenente al compendio indiviso secondo l'accordo verbale pacificamente intercorso tra i tre fratelli (sulla valorizzazione di tale circostanza ai fini divisori, Cass. civ., sez. VI, 13 luglio
2016, n. 14343, in base alla quale “in materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, può ritenersi legittimamente sussistente solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale pagina 7 di 17 destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso”) e considerato altresì che “in tema di divisione di cose comuni, il principio dell'art. 1114 c.c., per il quale la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in porzioni corrispondenti alle quote dei partecipanti, non esclude la possibilità del ricorso al correttivo dei conguagli in denaro, previsto dall'art. 728 c.c.” (cfr. Tribunale di Siena, sez. I, 24 settembre 2021, n. 712), risulta maggiormente corrispondente agli interessi delle parti la proposta divisionale di cui al n. 1 formulata da consulente tecnico nominato d'ufficio, seppur con una parziale modifica riguardante l'assegnazione del ricovero per gli attrezzi in comproprietà tra e anziché a nell'ottica di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ridurre quanto più possibile i conguagli in denaro tra i comunisti.
Sulla base di tale progetto, tenuto conto che il valore complessivo del compendio immobiliare è pari ad euro 592.097,00 e che, dunque, la quota i 1/3 in capo a ciascun comunista è pari ad euro 197.365,66, a anche sulla base delle sue richieste, deve essere assegnato l'appartamento posto al Parte_1 primo piano del civico 81 (mapp. 150 sub. 2) del valore di euro 107.620,00 ove attualmente risiede, il garage di cui al mapp. 151 sub. 6 del valore di euro 13.102,00, la quota del 50% del terreno parzialmente edificabile di cui al mapp. 283 corrispondente ad euro 46.417,00 e, infine, la quota del 50% del magazzino per il ricovero degli attrezzi del valore di euro 3.041,50 per un totale complessivo di beni immobili assegnati per euro 170.180,50 e un credito residuo di euro 27.185,16.
A invece, ancora una volta tenuto conto altresì delle sue richieste, devono essere Parte_2 assegnati l'appartamento posto al piano terra del civico 83 (mapp. 151 sub 3) ove risiede del valore di euro
131.015,00, il garage (mapp. 151 sub. 8) del valore di euro 10.762,00, la quota del 50% del lotto di terreno parzialmente edificabile del valore di euro 46.417,00 oltre alla quota del 50% del valore del magazzino per il ricovero degli attrezzi pari ad euro 3.041,50 per un totale complessivo del valore dei beni assegnati di euro
191.235,50, con un credito residuo di euro 6.130,16.
Ciò posto, tenuto conto della richiesta di volta allo scioglimento anche della comunione Controparte_2 insistente sui beni mobili appartenenti a devono essere assegnati agli attori, in A_ comproprietà per la quota del 50% ciascuno, il mulino con sgranapannocchie, il motocoltivatore e il decespugliatore, per il valore complessivo stimato dal c.t.u. di euro 700,00 (si veda la pag. 32 della relazione), con la conseguenza che in favore di e risulta un credito Parte_1 Parte_2 residuo pari a, rispettivamente, euro 26.835,16 e 5.780,16.
Nella porzione corrispondente alla restante quota di 1/3 in contitolarità tra e Controparte_1 CP_2
(stante, appunto, l'intervenuto decesso della madre e la dichiarazione resa di voler proseguire il
[...] giudizio anche in qualità di eredi di quest'ultima, già titolare di 1/9) devono, invece, ricondursi pagina 8 di 17 l'appartamento posto al piano terra del civico 81 (mapp. 150 sub. 1) del valore di euro 86.096,00, il garage di cui al mapp. 151 sub. 5 del valore di euro 8.890,00, l'appartamento posto al primo piano del civico 83
(mapp. 151 sub. 4) del valore di euro 124.465,00 e il garage (mapp. 151 sub. 9) del valore di euro 11.230,00, per un valore complessivo di tale porzione pari ad euro 230.681,00, superiore pertanto alla quota spettante loro e con necessaria previsione di conseguente conguaglio, a fronte del debito verso gli altri comunisti, pari a euro 33.315,32 il quale, a fronte dei beni mobili agricoli sopra attribuiti, deve essere rideterminato nella minor somma di euro 32.615,32.
Prima di passare alla divisione della comunione ereditaria, occorre svolgere alcune precisazioni in merito ai costi asseritamente sostenuti personalmente da e seppur in misura Parte_1 Parte_2 differente, a favore del compendio de quo.
A tal proposito, infatti, per quanto riguarda gli importi di Lire 2.240.000,00 per la costruzione del primo edificio, di Lire 7.400.000,00 per la costruzione del secondo e quello di Lire 1.200.000,00 sempre con riferimento ai suddetti lavori, non vi è prova del pagamento di tali somme, essendosi parte attrice limitata a produrre solamente alcune fatture (documenti per definizione di formazione unilaterale), da cui l'infondatezza della relativa domanda di restituzione;
allo stesso modo, non risulta provata la circostanza per cui sarebbe stato ad aver sostenuto le spese di costruzione del primo degli edifici, A_ essendosi limitata ad allegare tale adempimento con la specificazione di non aver potuto Controparte_2 reperire la documentazione attestante il pagamento, da cui l'impossibilità di ritenere sussistente il diritto della suddetta ad ottenere la restituzione pro quota di quanto allora asseritamente anticipato da suo padre.
Con riferimento, poi, alle spese di costruzione del marciapiede e di quelle sostenute per l'intonaco, occorre evidenziare come non possa ritenersi raggiunta la prova del relativo esborso, essendosi parte attrice limitata a produrre la quietanza di cui al doc. n. 17, il quale consiste, ancora una volta, in un documento di formazione meramente unilaterale, peraltro non sottoscritto da alcuno, da cui non risulta evincibile nemmeno il riferimento alla ditta esecutrice dei lavori.
Per quanto riguarda, invece, i costi sostenuti da per la ristrutturazione interna, per Parte_1
l'isolamento termico, nonché per la sostituzione della porta di ingresso dell'immobile ove tutt'ora risiede, non può ritenersi fondata la relativa domanda di ripetizione alla luce di quanto correttamente eccepito dai convenuti in merito alla loro riconducibilità ad un'ipotesi di miglioria nonché di quanto affermato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità la quale, proprio in relazione alle migliorie apportate dal singolo comunista al bene comune, ha chiarito che “in tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto pagina 9 di 17 il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone
l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte”(cfr. Cass. civ., sez. II, 4 settembre 2017, n.
20712).
Infine, per quanto concerne i costi di costruzione del sottoportico pari a Lire 2.928.000,00 (euro 1.512,19) e la spesa sostenuta per la pratica volta all'ottenimento della concessione in sanatoria per l'importo di Lire
808.000,00 (di cui alla quietanza di pagamento - doc. 10 di parte attrice) non risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute considerato quanto chiarito dalla giurisprudenza la quale, con riferimento all'esatta individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza del termine prescrizionale di crediti maturati in costanza di un comunione ordinaria, ha precisato che “nell'ambito di una divisione, con riferimento ai crediti di un comunista nei confronti di un altro, che non siano mai stati oggetto d'accordo, né in ordine all'ammontare né rispetto alla data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento della divisione, ossia dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto. Non è, infatti, configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché, è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti” (cfr. Corte d'Appello di Catania, sez. II, 16 gennaio 2020, n.133), da cui il diritto di ad ottenere oltre alla restituzione della spesa Parte_1 sostenuta per il sottoportico, quanto versato per spese amministrative, seppur per la minor somma pari a
Lire 282.000,00.
E infatti, dalla documentazione prodotta a comprova di tale ultima spesa, emerge come solamente l'importo per diritti di segreteria pari a Lire 50.000,00 e gli oneri accessori pari al Lire 232.000,00 siano riconducibili, secondo la causale specificamente indicata, alla pratica n. 1249/1181 riguardante gli immobili appartenenti al compendio, mentre, rispetto al versamento del restante importo di Lire 526.000,00, non risulta alcun collegamento tra tale pagamento e, appunto, la suddetta pratica amministrativa (doc. 10 di parte attrice); per le medesime ragioni, non può essere altresì riconosciuta la somma versata a titolo di oblazione per abusivismo edilizio da né quanto corrisposto dal medesimo a favore A_ del geometra incaricato per la pratica di condono (doc. nn. 4 e 5 di parte attrice), in quanto entrambi i documenti non contengono alcun riferimento a opere relative al compendio in comunione de quo. pagina 10 di 17 E ancora, la convenuta non risulta cogliere nel segno eccependo l'estinzione del debito Controparte_2 in ragione di una presunta remissione da parte attrice nei confronti di posto che, alla A_ luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare. La valutazione in concreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per contraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicità” (cfr.
Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2019, n. 16061): parte convenuta non risulta, difatti, aver fornito prova di comportamenti tenuti inequivocabilmente manifestanti l'intenzione di voler rinunciare a tali crediti.
Tanto precisato, e (non avendo svolto la Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 medesima domanda di rimborso anche nei confronti del fratello devono ritenersi Parte_2 tenuti alla corresponsione in favore di per le ragioni anzidette, della somma di euro Parte_1
145,64 ed euro 504,06, corrispondenti ad 1/3 delle spese sostenute rispettivamente per adempimenti amministrativi e la costruzione del sottoportico.
Né tale somma, così come il conguaglio dovuto agli attori, può essere compensata con l'indennità di occupazione richiesta in via riconvenzionale dai convenuti: e invero, entrambi i testi di parte attrice, puntualmente escussi in merito all'asserito uso esclusivo che avrebbe fatto del civico 81 Parte_1 piano terra, hanno affermato rispettivamente che “vado a trovare mia sorella e i miei nipoti ancora oggi e
l'appartamento è sempre libero ADR sono entrato due/tre volte, l'ultima volta un anno fa ADR sono entrato con le chiavi con mia sorella ADR c'è qualche mobile, la tavola, ecc.” ed ancora “sempre visto chiuso e non abitato, abito poco più avanti, non sono mai entrato, sono sempre andato sopra” (cfr. dichiarazioni di e Parte_5 Parte_6 di cui al verbale del 14.03.2024). Dalle suddette dichiarazioni emerge, infatti, non solo come non vi sia prova di eventuali comportamenti tenuti da e volti ad escludere gli altri comunisti, ma Parte_1 non è stata neppure fornita dimostrazione, da parte convenuta, di aver specificatamente richiesto di poter fruire di tale immobile, non avendo provveduto a citare i testimoni ammessi sui propri Controparte_2 capitoli di prova, dovendosi dunque ritenere implicitamente abbandonata tale richiesta istruttoria (sul punto, Cass. Civ. sez. II, 20 gennaio 2022 n. 1738 in base alla quale “se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”). pagina 11 di 17 Passando, quindi, alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria creatasi in morte di A_
, successivamente, in morte di , avente ad oggetto la porzione di beni immobili
[...] Parte_3 così come sopra descritta del valore di euro 230.681,00, dal saldo residuo del c/c 35388362 di euro
4.572,35, dal mobilio e dalla Vespa rispettivamente valutati dal c.t.u. in euro 400,00 e in euro 600,00, dal saldo contabile di cui al doc. 45 c depositato da per euro 724,10 (non risultando dalla Controparte_2 documentazione in atti ulteriori giacenze bancarie e/o finanziarie) nonché, infine, del debito ereditario pari a complessivi euro 33.914,72 (comprensivi dei costi anticipatamente sostenuti in favore del compendio, dei conguagli dovuti ai due attori nonché, infine, della quota di rimborso spese sostenute da Parte_1
deve procedersi come segue: sempre sulla base del progetto divisionale n. 1 e tenuto conto che il
[...] valore della quota di 1/6 in capo a e ciascuno, al primo dev'essere Controparte_1 Controparte_2 assegnato l'immobile posto al piano terra del civico 81 (mapp. 150 sub. 1) del valore di euro 86.096,00 e il garage (mapp. 151 sub. 5) del valore di euro 8.890,00 per un valore complessivo dei beni immobili assegnati pari ad euro 94.986,00, mentre alla seconda, deve essere assegnato l'immobile posto al Controparte_2 primo piano del civico 83 (mapp. 151 sub. 4) del valore di euro 124.465,00 e il garage (mapp. 151sub. 9) del valore di euro 11.230,00 per un totale di euro 135.695,00.
A in un'ottica di riduzione dell'importo di cui al conguaglio, devono altresì essere Controparte_1 assegnati il saldo residuo del c/c 35388362 di euro 4.572,35, la Vespa e gli arredi presenti nell'immobile a lui assegnati, nonché il saldo contabile di cui al doc. 45 c depositato da pari a euro Controparte_2
724,10, con conseguente rideterminazione del credito residuo dal medesimo vantato nei confronti dell'altra convenuta nella minor somma di euro 410,55.
Non risulta, invece, provato quanto dedotto da in merito all'asserito incasso, da parte di Controparte_2 della polizza contratta dalla madre, posto che alcuna delega a tale scopo risulta prodotta Controparte_1 in atti.
A fronte della differenza tra il valore dei beni assegnati a e quelli attribuiti Controparte_1 CP_2 quest'ultima deve ritenersi tenuta, dunque, a corrispondere al primo, come detto, a titolo di
[...] conguaglio, la somma pari a euro 410,55.
Per quanto riguarda i debiti dell'eredità pari ad euro 33.914,72, essi, sulla base di quanto disposto dall'art. 752 c.c. secondo cui “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”, tale somma deve essere corrisposta per la metà da e, per la restante metà, da in favore e a tutela dei creditori (attori), Controparte_2 Controparte_1
pagina 12 di 17 dovendosi poi condannare la prima al rimborso di quanto corrisposto dal secondo a fronte dell'ulteriore necessità di conguagliare le reciproche posizioni.
Merita, infine, accoglimento la richiesta di corresponsione del 50% della somma di euro 11.025,00 dei costi complessivamente sostenuti da per l'alloggio provvisorio presso il bed and breakfast Venice Controparte_1
House, considerato che pur avendo la possibilità di occupare, alternativamente, Controparte_2
l'immobile posto al piano terra del civico 81, ha comunque voluto abitare l'appartamento sito al primo piano del civico 83 ove già risiedeva il fratello, nonostante l'evidente impossibilità di una pacifica convivenza tra i due all'interno dello stesso immobile, costringendo così quest'ultimo a trovare una diversa soluzione abitativa.
Alla luce di tutto quanto esposto e come già precisato: 1) a scioglimento della comunione ordinaria, a devono essere assegnati l'appartamento posto al primo piano del civico 81 (mapp. 150 Parte_1 sub. 2), il garage di cui al mapp. 151 sub. 6, la quota del 50% del terreno parzialmente edificabile di cui al mapp. 283, la quota del 50% del magazzino per il ricovero degli attrezzi, la quota del 50% del mulino con sgranapannocchie, del motocoltivatore e del decespugliatore;
a devono, invece, essere Parte_2 assegnati l'appartamento posto al piano terra del civico 83 (mapp. 151 sub 3), il garage (mapp. 151 sub. 8), la quota del 50% del lotto di terreno parzialmente edificabile, la quota del 50% del valore del magazzino per il ricovero degli attrezzi nonché la restante quota del 50% dei suddetti beni mobili agricoli;
2) a scioglimento della comunione ereditaria in morte di comprendente i beni pari all'ulteriore quota di A_
1/3 della comunione ordinaria di cui sopra, e di quella venutasi a creare in corso di causa in morte di
, a devono essere assegnati l'immobile posto al piano terra del civico Parte_3 Controparte_1
81 (mapp. 150 sub. 1), il garage (mapp. 151 sub. 5), la metà dell'importo di cui al libretto di risparmio intestato ai genitori pari ad euro 2.286,175, la Vespa e gli arredi presenti nel suddetto appartamento;
a devono essere assegnati l'immobile posto al primo piano del civico 83 (mapp. 151 sub. Controparte_2
4), il garage (mapp. 151 sub. 9) e la restante metà dell'importo residuo presente nel suindicato libretto di risparmio.
Con riferimento, invece, alle posizioni debitorie, risulta debitrice, nei confronti di Controparte_2
e della somma di euro 16.307,66 (corrispondente alla metà di Parte_1 Parte_2
32.615,32), nei confronti del solo della somma di euro 324,85 (pari alla metà di euro Parte_1
649,70), nei confronti di dell'importo di euro 410,55 a titolo di conguaglio, dell'importo Controparte_1 di euro 16.307,66, a titolo di rimborso di quanto da questi corrisposto in favore degli attori e di euro
11.025,00 pari alle spese d'alloggio sostenute, alla luce della documentazione depositata sino alla pagina 13 di 17 precisazione delle conclusioni in quanto sopravvenuta;
per quanto riguarda quest'ultimo Controparte_1 risulta debitore della somma di euro 16.307,66 nei confronti di entrambi gli attori e della somma di euro
324,85 nei confronti del solo Parte_1
Le spese di lite vanno interamente compensate stante la natura del giudizio e la richiesta svolta in via principale da tutte le parti di divisione del compendio immobiliare in questione e la soccombenza parzialmente reciproca con riferimento alle ulteriori domande ed eccezioni.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico delle parti proporzionalmente alle rispettive quote di comproprietà indivisa sugli immobili oggetto di causa (2/6 in capo a 2/6 in capo a Parte_2
1/6 in capo a e 1/6 in capo a in via solidale tra Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 loro, in quanto si è trattato di adempimento disposto dal giudice nell'interesse comune delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 7097/2021 R.G. come in epigrafe promossa, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria tra Parte_1 Parte_2
e questi ultimi due quali eredi di sul Controparte_1 Controparte_2 A_ compendio così censito al NCEU di Noale: foglio 14, mappale 150, sub. 1 cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 5 sup. catastale 92 mq – escluse aree scoperte 91 mq rendita € 134,28; Foglio 14, mappale 150, sub. 2 cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 5,5 sup. catastale 115 mq – escluse aree scoperte 109 mq rendita € 134,28; foglio 14, mappale 151, sub. 3 cat. A/3 – classe 8 – consistenza vani 7 sup. catastale 140 mq – escluse aree scoperte 138 mq rendita € 488,05; foglio 14, mappale
151, sub. 4 cat. A/3 – classe 8 – consistenza vani 6,5 sup. catastale 133 mq – escluse aree scoperte
130 mq rendita € 453,19; foglio 14, mappale 151, sub. 5 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 17 mq sup. catastale 19mq rendita € 30,73; foglio 14, mappale 151, sub. 6 cat. C/6 – classe 6 – consistenza
23 mq sup. catastale 28mq rendita € 41,57; foglio 14, mappale 151, sub. 7 cat. C/2 – classe 11 – consistenza 10 m2 sup. catastale 13m2 rendita € 8,26; foglio 14, mappale 151, sub. 8 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 21 m2 sup. catastale 23m2 rendita € 37,96; foglio 14, mappale 151, sub. 8 cat.
C/6 – classe 6 – consistenza 21 m2 sup. catastale 23m2 rendita € 37,96 nonché sul mulino con sgranapannocchie, il motocoltivatore e il decespugliatore;
- per l'effetto assegna: 1) a l'appartamento di cui al civico 81 primo piano e così Parte_1 catastalmente censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 150, sub. 2 cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 5,5 sup. catastale 115 m2 – escluse aree scoperte 109 m2 rendita € 134,28; il garage pagina 14 di 17 censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 6 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 23 m2 sup. catastale 28m2 rendita € 41,57, la quota del 50% del terreno parzialmente edificabile censito al
N.C.T. foglio 14 comune di Noale, mappale 283 qualità SEMINATIVO ARBORATO - classe 3 superficie 4420 m2 R.D. € 28,08 – R.A. € 18,26, la quota del 50% del ricovero per gli attrezzi censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 7 cat. C/2 – classe 11 – consistenza 10 m2 sup. catastale 13m2 rendita € 8,26 e la quota del 50% della proprietà del mulino con sgranapannocchie, del motocoltivatore e del decespugliatore;
2) assegna a Parte_2
l'appartamento posto al piano terra del civico 83 così catastalmente censito foglio 14 comune di
Noale, mappale 151, sub. 3 cat. A/3 – classe 8 – consistenza vani 7 sup. catastale 140 m2 – escluse aree scoperte 138 m2 rendita € 488,05, il garage censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 8 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 21 m2 sup. catastale 23m2 rendita € 37,96, la quota del 50% del terreno parzialmente edificabile censito al N.C.T. foglio 14 comune di Noale, mappale 283 qualità SEMINATIVO ARBORATO - classe 3 superficie 4420 m2 R.D. € 28,08 – R.A. € 18,26, la quota del 50% del magazzino censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 7 cat. C/2 – classe 11 – consistenza 10 m2 sup. catastale 13m2 rendita € 8,26 e la quota del 50% della proprietà del mulino con sgranapannocchie, del motocoltivatore e del decespugliatore;
3) assegna a
[...]
e in comunione tra di loro per la quota del 50% ciascuno, CP_1 Controparte_2
l'appartamento al civico 81 piano terra censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 150, sub. 1 cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 5 sup. catastale 92 m2 – escluse aree scoperte 91 m2 rendita €
134,28, l'appartamento di cui al civico 83, piano primo, catastalmente censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 4 cat. A/3 – classe 8 – consistenza vani 6,5 sup. catastale 133 m2 – escluse aree scoperte 130 m2 rendita € 453,19, il garage censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 5 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 17 m2 sup. catastale 19m2 rendita € 30,73 e, infine, il garage censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 9 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 21 m2 sup. catastale 23m2 rendita € 37,96;
- condanna a versare in favore di e la Controparte_2 Parte_1 Parte_2 somma di euro 16.307,66;
- in parziale accoglimento della domanda di rifusione delle spese sostenute in favore del compendio immobiliare, condanna a corrispondere a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
324,85;
pagina 15 di 17 - condanna a corrispondere in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 la somma di euro 16.307,66;
- condanna a rimborsare a la somma di euro 16.307,66 Controparte_2 Controparte_1 suddetta;
- in parziale accoglimento della domanda di rifusione delle spese sostenute a favore del compendio immobiliare, condanna a corrispondere, in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 324,85;
- rigetta la domanda avanzata da di riconoscimento delle spese sostenute in Parte_2 favore del compendio immobiliare;
- rigetta la domanda di riconoscimento dell'indennità di occupazione formulata da ciascuna parte convenuta;
- dichiara aperta la successione in morte di A_
- dichiara aperta la successione in morte di;
Parte_3
- a scioglimento della comunione ereditaria formatasi tra i convenuti e Controparte_1 CP_2 assegna: 1) a l'immobile sito al civico 81, piano terra, censito al foglio 14
[...] Controparte_1 comune di Noale, mappale 150, sub. 1 cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 5 sup. catastale 92 m2
– escluse aree scoperte 91 m2 rendita € 134,28, il garage foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 5 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 17 m2 sup. catastale 19m2 rendita € 30,73, la somma di euro 2.286,175, la Vespa, gli arredi presenti nell'immobile a lui assegnato;
2) a Controparte_2
l'appartamento di cui al civico 83 primo piano censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 4 cat. A/3 – classe 8 – consistenza vani 6,5 sup. catastale 133 m2 – escluse aree scoperte 130
m2 rendita € 453,19, il garage censito al foglio 14 comune di Noale, mappale 151, sub. 9 cat. C/6 – classe 6 – consistenza 21 m2 sup. catastale 23m2 rendita € 37,96, la somma di euro 2.286,175;
- condanna a corrispondere a a titolo di conguaglio, l'importo Controparte_2 Controparte_1 di euro 410,55;
- condanna a corrispondere a la somma di euro 11.025,00, Controparte_2 Controparte_1 quale quota del 50% delle spese sostenute per reperire una diversa soluzione abitativa nella pendenza del giudizio;
- ordina alle parti, ciascuna mediante contribuzione alle relative spese secondo la propria quota e in base alle modalità di cui alla pag. 31 della c.t.u., di procedere alla demolizione dei manufatti abusivi;
- ordina al Conservatore dei RR.II. competente, la trascrizione della presente sentenza;
pagina 16 di 17 - compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti ciascuna per la quota indicata in parte motiva le spese di c.t.u..
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
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