Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5169 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(P.IVA ) in liquidazione, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Felice Leone;
- appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
Josephine Romano e dall'Avvocato Cesare Giovanni Grassini
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 1014 dell'anno 2020 oggetto contratto somministrazione conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (ottenuto dal
Tribunale di Roma in favore di nei confronti della società Controparte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 Parte_2
della società conveniva avanti al Tribunale di Roma Parte_1 CP_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: Ci si
[...]
oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato. Sempre in via preliminare: Si eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adìto per violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c., così come ampiamente enucleato nei motivi su esposti. Nel merito: Annullarsi e revocarsi, per i motivi esposti, il decreto ingiuntivo n. 1185/2018, emesso in data 11/01/2018 dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.sa Valeria Belli, depositato in cancelleria in data
15/01/2018 e recante numero di R.G. 765/2018, e ciò per insussistenza del credito azionato;
e per l'effetto: Condannare la (codice Controparte_2
fiscale e P.IVA n. ), al pagamento delle spese, diritti e onorari di P.IVA_2
causa, con clausola di attribuzione al costituito procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui all'atto di citazione, da intendersi integralmente trascritte con anteposizione della locuzione “Vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre istanze istruttorie, non esclusa CTU contabile, al fine di rideterminare l'importo eventualmente dovuto, di produrre documenti ed indicare i testi nel concedendo termine ex art. 183, VI comma, c.p.c.”.
Costituitosi il contraddittorio con il Tribunale di Roma, Controparte_1
con la sentenza impugnata, dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarava altresì il difetto di legittimazione ad agire di infine, Parte_2 condannava a pagare a la somma di € 41.069,71 Parte_1 Controparte_1
oltre interessi moratori.
Avverso la detta sentenza insorgeva la società chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare respinta ogni contraria istanza, accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza n. 1014/2020 emessa dal Giudice Dott.sa
Antonella Izzo del Tribunale di Roma – X Sezione – per danni irrevocabili che potrebbero colpire il Sig. ex art. 283 c.p.c.; - Accogliere il Parte_2
presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente e punto per punto
l'impugnata Sentenza n. 1014/2020 emessa dal Giudice Dott.sa Antonella Izzo del Tribunale di Roma – X Sezione – per illogicità, contraddittorietà, omissioni di valutazioni delle circostanze di fatto e della documentazione prodotta, per insufficiente ed errata motivazione;
- Accertare e dichiarare che il mancato adempimento della prestazione non è imputabile all'odierno appellante e, per
l'effetto, l'esclusiva responsabilità della Società - Accertare Controparte_1
e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. atteso che nessuna Parte_2
responsabilità può essere addebitata all'appellante, per le ben enucleate motivazioni;
- In via istruttoria ammettere, disponendo sul punto, le formulate istanze istruttorie come sopra meglio enucleate”.
Resisteva Controparte_1
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 23 ottobre
2024 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del gravame la società appellante censura la sentenza impugnata laddove ha così statuito: “Non si rileva l'esistenza degli [rectius, agli,
n.d.r.] atti di una richiesta di risoluzione contrattuale ovvero disdetta”.
Il motivo è inammissibile. In primo luogo, il motivo è inammissibile perché non spiega per quale ragione la motivazione del Tribunale sia errata.
Il motivo è altresì inammissibile perché trascura del tutto la ratio decidendi del Tribunale il quale ha spiegato la ragione per cui non esisteva una disdetta agli atti: “avendo l'opponente prodotto solamente lettere di contestazione di singole fatture”.
Con il secondo motivo, la società appellante censura la decisione di primo grado laddove “ritiene che le fatture siano strumento valido per accertare i consumi e di conseguenza l'importo dovuto”, sostenendo che la Corte di
Cassazione nega validità probatoria alle fatture.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, infatti, non ha sostenuto che le fatture costituiscono ex se prova del credito azionato da;
il Tribunale, infatti, ha spiegato che CP_1
nel contratto di somministrazione in questione “la contabilizzazione di consumi di energia elettrica dell'avente diritto alla somministrazione è effettuata per convenzione tra le parti e alla stregua di norme regolamentari, mediante la rilevazione automatica dei dati per mezzo di un contatore, la trasmissione di questi dati al distributore e la comunicazione da parte del distributore al rivenditore, e il rivenditore, nelle more della rilevazione dei consumi effettivi, è autorizzato a emettere fatture…”.
Il Tribunale ha quindi fatto applicazione del principio in base al quale la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione semplice di veridicità
(Cass. 18 ottobre 2023 n. 28984) e tale presunzione assiste anche le fatture emesse sulla base dei dati accertati dal misuratore.
Se la società appellante avesse invece specificamente contestato il mal funzionamento del contatore (in sede di appello si è limitato a chiedere una ctu contabile tecnica “così da verificare il perfetto funzionamento del misuratore e
l'esatta contabilizzazione dei consumi”) a questo punto sarebbe stato onere della somministrante provarne il corretto funzionamento;
ma tale contestazione non è stata sollevata, per cui bene il Tribunale ha ritenuto le fatture prova dei consumi.
Con il terzo motivo, la società appellante lamenta che il Tribunale non abbia tenuto in considerazione “che il misuratore di cui si è chiesta la voltura fosse posto all'interno di un locale sito in un complesso industriale sottoposto a tutela giudiziaria per l'avvenuto fallimento e, dunque, l'utente era nell'impossibilità di accedere al locale…”.
Il motivo è infondato.
Non è circostanza contestata – perché nulla dice in proposito la società appellante – che la si sia limitata a contestare le singole fatture;
Parte_1
circostanza che stona con l'asserita impossibilità di accedere all'utilizzazione dell'energia elettrica.
Peraltro, la società appellante – anche volendo ammettere che sia vero che la stessa non potesse accedere ai locali ove era ubicato il contatore solo perché la società che occupava i suddetti locali era stata dichiarata fallita – avrebbe potuto disdettare o comunque risolvere il contratto con ma ciò, come CP_1
afferma il Tribunale, non ha mai fatto.
In questo quadro appare irrilevante la prova testimoniale richiesta.
Inammissibile risulta infine il quarto motivo per la sua estrema genericità.
La società appellante si limita a sostenere che “il Giudice di prime cure non ha ben valutato la portata delle richieste che avrebbero sicuramente chiarito lo spessore e la fondatezza delle difese e forse anche evidenziato il cattivo funzionamento del misuratore e/o l'uso sconsiderato e truffaldino da parte di terzi soggetti”.
In disparte la contraddittorietà delle circostanze indicate e la loro rappresentazione in forma dubitativa, il motivo si conferma inammissibile perché non investe nessun discorso argomentativo della sentenza impugnata.
Conclusivamente, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r.
n.115 del 30 maggio 2022.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1014 dell'anno 2020,
[...]
così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, in favore di
[...]
che si liquidano in complessivi euro 6.946,00, oltre rimborso CP_1
forfetario 15% e accessori di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, li 25 febbraio 2025
Il Presidente estensore