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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma V^ Sezione Lavoro e Previdenza La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' SS presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2470 R.G. dell'anno 2024 vertente tra
, con gli avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella, giusta Parte_1 procura in atti, appellante e
-, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, appellato ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2829/2024 del
07/03/2024.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 4/9/2024 ha proposto appello avverso Parte_1 la sopra indicata sentenza del Tribunale di Roma, lamentando l' erronea liquidazione delle spese di lite at-tribuite in suo favore dal giudice di primo grado a carico dell' in misura CP_1 inferiore ai minimi tabellari. Ha quindi domandato che le spese del giudizio di primo grado fossero liquidate secondo i parametri vigenti, inserendo in ricorso nota spese relativa al primo grado di giudizio. L' è rimasto contumace. CP_1 ~ 2 ~
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
Con l'unico motivo di appello l'appellante lamenta che nel liquidare le spese del giudizio di primo grado il tribunale non avrebbe applicato i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e dal DM 147/2022, violando le previsioni dei minimi legali. Il motivo, è fondato solo in parte, e come tale va accolto.
Dall'esame del tenore della motivazione emerge che il tribunale non ha applicato i parametri previsti dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, avendo previsto all'interno delle spese la somma di € 1.305,00, oltre accessori di legge.
Di conseguenza è indispensabile procedere al calcolo delle spese del giudizio di primo grado applicando i nuovi parametri previsti dal suddetto D.M.
Come stabilito dalla suprema Corte a SS.UU. (n. 10454/2015), il valore di una causa avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento, quantificata nella suddetta sentenza come prestazione di carattere assistenziale, e quindi di natura alimentare e non previdenziale, deve essere calcolato applicando i criteri di cui all'art. 13, primo comma c.p.c. e non quelli indicati nel 2° comma.
Ne consegue che il valore della controversia è ricompreso nello scaglione da 5.200
€ a 26.000, come esattamente indicato dall'appellante.
Non spettano gli onorari per la fase di trattazione – istruzione: quanto alla prima delle due voci, è stata tenuta una sola udienza, nella quale il procuratore della parte si è riportato ed ha domandato la decisione. Detta attività è ricompresa nella fase di decisione e non di trattazione. Nessuna attività istruttoria è stata tenuta.
Trattandosi di causa molto semplice, che non ha comportato lo studio e la risoluzione di problemi di diritto di importanza neppure minima (trattavasi di quantificare gli importi dei ratei maturati, che sono stabiliti per legge, applicando il minore importo tra interessi legali e rivalutazione), considerate la qualità e la quantità delle difese svolte, i parametri da prendere a riferimento sono quelli minimi, e vanno quantificati come segue: Fase di studio della controversia € 460,00 Fase introduttiva del giudizio € 389,00 Fase decisionale € 851,00 Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 1.700,00, ossia complessivamente una somma inferiore a quella domandata nell'appello. I compensi sono stati calcolati al minimo, considerata la particolare semplicità e la ripetitività e la serialità del contenzioso oggetto della lite, consistente nell'espletamento di un semplice calcolo matematico di prestazioni determinate secondo legge, privo di questioni giuridiche che abbiano dovuto essere oggetto di studio e risoluzione.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese del giudizio di primo grado vanno quantificate in complessivi € 1.7000,00, in sostituzione della minor somma (€ 1.305,00) indicata nel dispositivo della sentenza impugnata. ~ 3 ~
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce reciproca soccombenza, ossia motivo ex art. 92 c.p.c. per compensare per metà le spese del presente grado (art. 92 c.p.c.; Cass. n.. 7307/2011 e 19120/2009). Il valore della presente controversia è pari a 495,00 €. Per le medesime ragioni sopra indicate non spettano gli onorari di trattazione- istruttoria del presente grado.
P.Q.M.
- In parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_1 grado, quantificandole in € 1.700,00, in sostituzione della minore somma indicata in sentenza impugnata, oltre a spese generali al 15%, iva e CPA, da distrarsi;
- condanna l' al pagamento di metà delle spese del presente grado, quantificate per CP_1
l'intero in complessivi € 247,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, oltre al rimborso di ulteriori € 73,50 per spese esenti, da distrarsi. Roma, 27 novembre 2025.
Il Presidente estensore Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' SS (f.to digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma V^ Sezione Lavoro e Previdenza La Corte composta dai signori magistrati: dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' SS presidente rel. dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera
Il giorno 27/11/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2470 R.G. dell'anno 2024 vertente tra
, con gli avv. Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella, giusta Parte_1 procura in atti, appellante e
-, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, appellato ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2829/2024 del
07/03/2024.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 4/9/2024 ha proposto appello avverso Parte_1 la sopra indicata sentenza del Tribunale di Roma, lamentando l' erronea liquidazione delle spese di lite at-tribuite in suo favore dal giudice di primo grado a carico dell' in misura CP_1 inferiore ai minimi tabellari. Ha quindi domandato che le spese del giudizio di primo grado fossero liquidate secondo i parametri vigenti, inserendo in ricorso nota spese relativa al primo grado di giudizio. L' è rimasto contumace. CP_1 ~ 2 ~
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
Con l'unico motivo di appello l'appellante lamenta che nel liquidare le spese del giudizio di primo grado il tribunale non avrebbe applicato i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e dal DM 147/2022, violando le previsioni dei minimi legali. Il motivo, è fondato solo in parte, e come tale va accolto.
Dall'esame del tenore della motivazione emerge che il tribunale non ha applicato i parametri previsti dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, avendo previsto all'interno delle spese la somma di € 1.305,00, oltre accessori di legge.
Di conseguenza è indispensabile procedere al calcolo delle spese del giudizio di primo grado applicando i nuovi parametri previsti dal suddetto D.M.
Come stabilito dalla suprema Corte a SS.UU. (n. 10454/2015), il valore di una causa avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento, quantificata nella suddetta sentenza come prestazione di carattere assistenziale, e quindi di natura alimentare e non previdenziale, deve essere calcolato applicando i criteri di cui all'art. 13, primo comma c.p.c. e non quelli indicati nel 2° comma.
Ne consegue che il valore della controversia è ricompreso nello scaglione da 5.200
€ a 26.000, come esattamente indicato dall'appellante.
Non spettano gli onorari per la fase di trattazione – istruzione: quanto alla prima delle due voci, è stata tenuta una sola udienza, nella quale il procuratore della parte si è riportato ed ha domandato la decisione. Detta attività è ricompresa nella fase di decisione e non di trattazione. Nessuna attività istruttoria è stata tenuta.
Trattandosi di causa molto semplice, che non ha comportato lo studio e la risoluzione di problemi di diritto di importanza neppure minima (trattavasi di quantificare gli importi dei ratei maturati, che sono stabiliti per legge, applicando il minore importo tra interessi legali e rivalutazione), considerate la qualità e la quantità delle difese svolte, i parametri da prendere a riferimento sono quelli minimi, e vanno quantificati come segue: Fase di studio della controversia € 460,00 Fase introduttiva del giudizio € 389,00 Fase decisionale € 851,00 Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 1.700,00, ossia complessivamente una somma inferiore a quella domandata nell'appello. I compensi sono stati calcolati al minimo, considerata la particolare semplicità e la ripetitività e la serialità del contenzioso oggetto della lite, consistente nell'espletamento di un semplice calcolo matematico di prestazioni determinate secondo legge, privo di questioni giuridiche che abbiano dovuto essere oggetto di studio e risoluzione.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese del giudizio di primo grado vanno quantificate in complessivi € 1.7000,00, in sostituzione della minor somma (€ 1.305,00) indicata nel dispositivo della sentenza impugnata. ~ 3 ~
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce reciproca soccombenza, ossia motivo ex art. 92 c.p.c. per compensare per metà le spese del presente grado (art. 92 c.p.c.; Cass. n.. 7307/2011 e 19120/2009). Il valore della presente controversia è pari a 495,00 €. Per le medesime ragioni sopra indicate non spettano gli onorari di trattazione- istruttoria del presente grado.
P.Q.M.
- In parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_1 grado, quantificandole in € 1.700,00, in sostituzione della minore somma indicata in sentenza impugnata, oltre a spese generali al 15%, iva e CPA, da distrarsi;
- condanna l' al pagamento di metà delle spese del presente grado, quantificate per CP_1
l'intero in complessivi € 247,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, oltre al rimborso di ulteriori € 73,50 per spese esenti, da distrarsi. Roma, 27 novembre 2025.
Il Presidente estensore Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' SS (f.to digitalmente)