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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giuseppe De Tullio - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 5484/2019/CC, avverso la sentenza n. 5103/2019 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 15 maggio 2019,
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove risiede in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Janfolla n. 510, già socio accomandatario e successore ex lege della società estinta Eurogas s.a.s. di (C.F. e P.I: ), che aveva sede a Napoli in Via Nicola Nicolini n. 68, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Armando Calogero (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_1
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Mugnano di Napoli (Na) in Via G. D'Annunzio n. 59, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Rotundo
(C.F.: ; PEC: , del foro di Napoli CodiceFiscale_4 Email_2
Nord, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la memoria difensiva d'appello.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il decreto ingiuntivo n. 2117/2014, emesso il 24 marzo 2014 dal Tribunale di Napoli, pubblicato il 31 marzo 2014 e notificato il 10 maggio 2014, veniva ingiunto alla società Eurogas s.a.s.
1 di di pagare, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, la complessiva Parte_1 somma di € 9.100,00, in favore di da quest'ultima pretesa mediante il presupposto Controparte_1
ricorso monitorio depositato il 20 febbraio 2014, a titolo d'omesso pagamento dell'esatta metà dei 52 canoni locatizi, relativi al periodo compreso tra il novembre dell'anno 2009 ed il febbraio dell'anno
2014, dell'importo globale di € 350,00 ciascuno, riferibili all'immobile, di cui al piano terra, interno
12, del fabbricato ubicato nel Comune di Napoli, in Via Nicola Nicolini n. 68, di proprietà della parte intimante in ragione della quota di ½, condotto in locazione ad uso diverso dall'abitazione dalla società ingiunta in forza del contratto del giorno 8 ottobre 2009, registrato il 30 ottobre 2009.
1.2. - Con il ricorso depositato il 18 giugno 2014, la società Eurogas s.a.s. Parte_1
proponeva formale opposizione avverso il provvedimento monitorio in questione, chiedendo che lo stesso fosse revocato per la ritenuta infondatezza dell'avversa pretesa di credito ovvero che fosse dichiarata come dovuta soltanto la minore somma di € 5.425,00 o quella da accertare in corso di causa.
A sostegno del proprio assunto, la società opponente allegava che: a) , socio Parte_1
accomandatario della società Eurogas s.a.s., era anche il coniuge della pretesa creditrice istante;
b)
con atto di compravendita del 24 maggio 2012, di cui al repertorio n. 179126 ed alla Parte_1
raccolta n. 36474 del notaio dr. aveva acquistato, in proprio, la quota del 50% Persona_1 dell'unità immobiliare de qua, oggetto del contratto di locazione, subentrando al precedente comproprietario, , nella contitolarità di tale immobile con la propria la moglie, Persona_2
in , e, quindi, anche nel relativo rapporto locatizio già in essere con la Controparte_1 Pt_1
società Eurogas s.a.s., di cui era socio accomandatario ed amministratore;
c) a decorrere dal mese di giugno dell'anno 2012 sino al febbraio dell'anno 2014, la società opponente aveva regolarmente corrisposto l'intero canone di locazione nelle mani di , come da ricevute di Parte_1
pagamento, da quest'ultimo rilasciate alla società conduttrice, tutte versate in atti;
d) tra i coniugi e era in corso il procedimento di separazione giudiziale, Parte_1 Controparte_1
incardinato da quest'ultima con il ricorso del 20 febbraio 2014, giorno in cui la medesima aveva depositato anche il ricorso monitorio;
e) la società opponente sarebbe stata debitrice nei confronti della ricorrente in via monitoria per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto in ragione della minore somma di € 5.425,00.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 22 gennaio 2015, si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avversa opposizione, di cui richiedeva il rigetto, Controparte_1
chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto limitatamente alla parte del credito non contestato, pari ad € 5.425,00 ovvero al valore monetario
2 corrispondente all'esatta metà dei canoni, che non le sarebbero stati versati a decorrere dal novembre dell'anno 2009 al maggio dell'anno 2012.
1.4. - Concessa mediante l'ordinanza resa all'udienza del 25 febbraio 2005 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di € 5.425,00; esperito senza alcun esito il procedimento di mediazione, così come disposto dal primo giudice;
acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
a seguito del deposito delle rispettive memorie conclusive autorizzate e della discussione orale della causa, la stessa veniva decisa all'udienza del 15 maggio 2019 mediante la sentenza n. 5103/2019, resa e depositata in tale udienza, con la quale il
Tribunale di Napoli, così testualmente stabiliva: “a) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto opposto;
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 80,00 per spese ed euro 3860,00 per compensi oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.”
In particolare, il primo giudice decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo testualmente ritenuto: “Nella fattispecie in esame, pur non potendo sottacersi che l'intera vicenda presenta zone d'ombra, atteso che non emergono in modo chiaro i motivi per cui parte ricorrente non ha mai agito né richiesto neppure in via informale il pagamento dei canoni restando inerte per circa cinque anni, ma ciò verosimilmente trova una sua giustificazione nell'ambito dei rapporti familiari, né risulta chiaro il perché il , in qualità di amministratore della società, solo a Pt_1
partire dal giugno 2012 abbia cominciato a corrispondere il canone versandolo nelle sue mani, è evidente che tale pagamento, anche ove effettivamente effettuato e ciò indipendentemente dalle quietanze agli atti, non a caso a distanza di pochi mesi dal deposito del ricorso per separazione, non può ritenersi liberatorio nei confronti della ricorrente attesa la mancanza dei presupposti per poter invocare un'utile gestione. È infatti da escludere, in considerazione dei rapporti tra le parti, che possa esservi stato un consenso della resistente al pagamento della sua quota di canone nelle mani del marito, dal quale si stava separando.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con il ricorso depositato il 16 dicembre 2019, notificato il 23 gennaio 2020 unitamente al decreto di comparizione delle parti pubblicato il 7 gennaio 2020, Pt_1
, nella sua qualità di ex socio accomandatario e successore ex lege della società estinta
[...]
Eurogas s.a.s. proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendo, in via Parte_1 preliminare, l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, nel merito, la riforma della stessa - sulla base di tre motivi di gravame - reiterando le conclusioni, così come rassegnate nell'originario ricorso oppositivo di primo grado.
3 2.2. - A seguito dell'espressa rinuncia all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formalizzata dalla parte appellante all'udienza del giorno 11 febbraio 2002, la
Corte disponeva il non luogo a provvedere.
2.3. - Con la memoria difensiva depositata il 24 maggio 2020, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., Controparte_1
contestandone la fondatezza dei motivi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“- in via preliminare dichiarare l'appello proposto inammissibile;
- confermare la sentenza n.
5103/2019 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 15.05.2019 con conseguente rigetto
l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”
2.4. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
mediante l'ordinanza pubblicata e comunicata il 15 ottobre 2024 veniva fissata la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 437
c.p.c., per l'udienza collegiale del giorno 4 febbraio 2025 con la concessione del termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusive, non depositate, cui seguiva la discussione orale in tale udienza, nonché la camera di consiglio e la decisione della causa, come da dispositivo letto e depositato in pari data nella medesima udienza.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata appellato ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' APPELLO EX ART. 434 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 434 c.p.c., così come modificato dall'art. 54 D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
4 Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 434 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che: “il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 414 c.p.c.. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
La nuova disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si
è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 c.p.c.
Nella nuova disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha recentemente chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 434 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 434 c.p.c.
5. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante censurava la pretesa violazione da parte del Tribunale degli artt. 1100 e ss. e 1173 c.c., in materia di comunione e di gestione della
5 cosa comune, nonché delle disposizioni normative di cui agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., rispettivamente in materia di onere della prova e di valutazione delle prove, avendo il primo giudice,
a dire dell'impugnante, respinto l'opposizione al provvedimento monitorio de quo sulla base dell'erronea esclusione per il biennio 2012-2014 dell'utile gestione della cosa comune ovvero dell'immobile locato da parte di , comproprietario dello stesso, per il presunto Parte_1 dissenso dell'altra comproprietaria, in considerazione della sussistente separazione personale tra essi coniugi comproprietari.
5.2. - Con il secondo motivo d'appello lamentava la pretesa violazione da Parte_1
parte del giudice di prime cure degli artt. 1587 c.c., in materia di adempimento delle obbligazioni del conduttore, e dell'art. 116 c.p.c., in materia di valutazione delle prove, oltre che delle disposizioni normative e dei principi in materia di contribuzione dei coniugi alla vita familiare, avendo il Tribunale rigettato la proposta opposizione, senza avere considerato l'efficacia probatoria delle ricevute di pagamento ritualmente versate atti in ordine ai canoni di locazione in contestazione, relativi alle mensilità comprese tra giugno dell'anno 2012 ed il febbraio dell'anno 2014.
5.3. - Con il terzo motivo di gravame la parte impugnante si doleva della pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., oltre che della pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c., in materia di valutazione delle prove, per essere incorso, a suo dire, il giudice di primo grado nel vizio di omessa pronuncia, per non avere motivato alcunché in ordine all'effettuato versamento, eseguito in corso di causa, della somma non contestata di € 5.425,00, corrispondente all'esatta metà del valore dei canoni, che non sarebbero stati versati a decorrere dal novembre dell'anno 2009 al maggio dell'anno 2012.
5.4. - I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione.
Gli stessi sono fondati e meritano di essere accolti.
5.5. - In applicazione del principio della ragione più liquida va esaminata la questione della pretesa efficacia probatoria, nei confronti della creditrice opposta, delle 21 ricevute di pagamento, versate atti, inerenti ai canoni di locazione in contestazione, relativi alle 21 mensilità comprese tra il mese di giugno dell'anno 2012 ed il mese di febbraio dell'anno 2014, rilasciate - per l'importo di €
[... 350,00 ciascuna e per la complessiva somma di € 7.350,00 - alla società conduttrice Eurogas s.a.s.
dal medesimo , nella sua qualità di comproprietario e locatore Parte_1 Parte_1 dell'unità immobiliare locata, di cui la moglie, è locatrice e comproprietaria, in Controparte_1
ragione della restante quota di ½, oltre ad essere pretesa creditrice della somma di € 3.675,00, pari alla quota dei canoni nella misura corrispondente alla sua quota di proprietà indivisa.
Orbene, secondo il convincimento della Corte, le dichiarazioni contenute nelle 21 quietanze de quibus, che hanno valore di confessione stragiudiziale (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/02/2023,
6 n. 5945; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/12/2018, n. 32458), proprio perché rilasciate da uno dei due comproprietari, sono perfettamente opponibili all'altro comproprietario rimasto estraneo a tali dichiarazioni, per cui l'efficacia nei riguardi di quest'ultimo delle dichiarazioni de quibus le rendono, contrariamente all'erroneo convincimento del giudice di primo grado sul punto, pienamente valide sul piano probatorio nei confronti di alla quale, di conseguenza, la società opposta Controparte_1
non deve corrispondere la reclamata somma di € 3.675,00, già compresa nell'importo versato di €
7.350,00, come da ricevute di avvenuto pagamento in atti.
A tale conclusione si perviene in considerazione del tenore letterale dell'art. 4 del contratto di locazione intercorso inter partes, in parte qua è testualmente stabilit: “… Detto canone sarà versato dal conduttore al domicilio del locatore o presso la persona o l'ufficio dallo stesso designati il primo di ogni mese. …”, dovendosi ritenere persona designata, nella specie, il locatore-comproprietario,
, in difetto assoluto di prova circa il dissenso rispetto a tale designazione da parte Parte_1
dell'altra locatrice-comproprietaria, rientrando la fattispecie in esame nell'ipotesi Controparte_1 della gestione d'affari altrui non rappresentativa, disciplinata dagli artt. 2028 e ss. c.c., che veniva esercitata dal gestore , opponente avverso il provvedimento monitorio de quo, a Parte_1
decorrere dal mese di giugno dell'anno 2012 sino al febbraio dell'anno 2014, mediante l'incasso dell'intero canone locatizio ed il rilascio delle corrispondenti ricevute di avvenuto pagamento, non essendosi la pretesa creditrice, nella sua qualità di comproprietaria e locatrice dell'unità immobiliare concessa in locazione, mai formalmente opposta a tale attività gestoria, non potendosi ritenere che il dissenso rispetto a quest'ultima potesse essere considerato come manifestato col deposito del ricorso per separazione giudiziale dal coniuge, risalente al 20 febbraio 2014 ovvero dopo 21 mesi dall'inizio della gestione d'affari altrui esercitata dal marito, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “La fattispecie della locazione del bene comune da parte di un solo comproprietario va ricondotta nell'ambito della disciplina della gestione d'affari.” (Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 04/07/2012, n. 11135); “In tema di gestione d'affari la presenza del "dominus" e la sua "scientia" non escludono automaticamente il presupposto di fatto della gestione, in quanto la concreta impossibilità del "dominus" di provvedere rende pienamente ammissibile l'intervento del gestore, sempre che l'inerzia dell'interessato non abbia il senso della "prohibitio", atteso che
l'esistenza di una opposizione dell'interessato, anche implicita o tacita, alla gestione altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di cui all'art. 2028 cod. civ.” (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 26/06/2015, n. 13203).
Nella specie, invero, non v'è prova della c.d. “prohibitio” da parte della creditrice opposta rispetto a tale attività gestoria posta in essere dal marito.
7 5.6. - Infine, non può non essere rilevato che il giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il mero accertamento delle condizioni d'ammissibilità dell'emissione del provvedimento monitorio, ma concerne il merito della pretesa creditizia, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento monitorio.
Pertanto, poiché nella fattispecie in esame, nelle more del procedimento d'opposizione è intervenuto un fatto estintivo del credito, oggetto dell'originaria pretesa monitoria, quale è stato il pagamento in corso di causa della somma di € 5.425,00, è necessario, comunque, provvedere alla revoca del decreto opposto, senza che rilevi in contrario la posteriorità del fatto estintivo al momento dell'emissione del provvedimento monitorio, giacché il credito non potrà più dirsi sussistente nella misura ivi indicata.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste a carico di , in favore di in applicazione del principio della Parte_1 Controparte_1
soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del decisum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della somma di € 5.425,00 per la quale si è concretizzata la soccombenza parziale dell'opponente-appellante, nonché delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per il primo grado, e sulla base del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, e con la distrazione in favore dell'avv. Sara Rotundo, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 5103/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
15 maggio 2019, in accoglimento dell'appello e dell'originaria proposta opposizione al provvedimento monitorio de quo, oltre che in riforma della decisione gravata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2117/2014, emesso dal Tribunale di Napoli il 24 marzo 2014, pubblicato il 31 marzo 2014;
2) condanna , nella sua qualità di ex socio accomandatario e successore ex Parte_1
lege della società estinta Eurogas s.a.s. di alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida:
[...]
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 2.417,50, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sara Rotundo, dichiaratasi antistataria;
8 b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 2.904,50, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sara Rotundo, dichiaratasi antistataria.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giuseppe De Tullio - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 5484/2019/CC, avverso la sentenza n. 5103/2019 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 15 maggio 2019,
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove risiede in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Janfolla n. 510, già socio accomandatario e successore ex lege della società estinta Eurogas s.a.s. di (C.F. e P.I: ), che aveva sede a Napoli in Via Nicola Nicolini n. 68, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Armando Calogero (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_1
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Mugnano di Napoli (Na) in Via G. D'Annunzio n. 59, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Rotundo
(C.F.: ; PEC: , del foro di Napoli CodiceFiscale_4 Email_2
Nord, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la memoria difensiva d'appello.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il decreto ingiuntivo n. 2117/2014, emesso il 24 marzo 2014 dal Tribunale di Napoli, pubblicato il 31 marzo 2014 e notificato il 10 maggio 2014, veniva ingiunto alla società Eurogas s.a.s.
1 di di pagare, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, la complessiva Parte_1 somma di € 9.100,00, in favore di da quest'ultima pretesa mediante il presupposto Controparte_1
ricorso monitorio depositato il 20 febbraio 2014, a titolo d'omesso pagamento dell'esatta metà dei 52 canoni locatizi, relativi al periodo compreso tra il novembre dell'anno 2009 ed il febbraio dell'anno
2014, dell'importo globale di € 350,00 ciascuno, riferibili all'immobile, di cui al piano terra, interno
12, del fabbricato ubicato nel Comune di Napoli, in Via Nicola Nicolini n. 68, di proprietà della parte intimante in ragione della quota di ½, condotto in locazione ad uso diverso dall'abitazione dalla società ingiunta in forza del contratto del giorno 8 ottobre 2009, registrato il 30 ottobre 2009.
1.2. - Con il ricorso depositato il 18 giugno 2014, la società Eurogas s.a.s. Parte_1
proponeva formale opposizione avverso il provvedimento monitorio in questione, chiedendo che lo stesso fosse revocato per la ritenuta infondatezza dell'avversa pretesa di credito ovvero che fosse dichiarata come dovuta soltanto la minore somma di € 5.425,00 o quella da accertare in corso di causa.
A sostegno del proprio assunto, la società opponente allegava che: a) , socio Parte_1
accomandatario della società Eurogas s.a.s., era anche il coniuge della pretesa creditrice istante;
b)
con atto di compravendita del 24 maggio 2012, di cui al repertorio n. 179126 ed alla Parte_1
raccolta n. 36474 del notaio dr. aveva acquistato, in proprio, la quota del 50% Persona_1 dell'unità immobiliare de qua, oggetto del contratto di locazione, subentrando al precedente comproprietario, , nella contitolarità di tale immobile con la propria la moglie, Persona_2
in , e, quindi, anche nel relativo rapporto locatizio già in essere con la Controparte_1 Pt_1
società Eurogas s.a.s., di cui era socio accomandatario ed amministratore;
c) a decorrere dal mese di giugno dell'anno 2012 sino al febbraio dell'anno 2014, la società opponente aveva regolarmente corrisposto l'intero canone di locazione nelle mani di , come da ricevute di Parte_1
pagamento, da quest'ultimo rilasciate alla società conduttrice, tutte versate in atti;
d) tra i coniugi e era in corso il procedimento di separazione giudiziale, Parte_1 Controparte_1
incardinato da quest'ultima con il ricorso del 20 febbraio 2014, giorno in cui la medesima aveva depositato anche il ricorso monitorio;
e) la società opponente sarebbe stata debitrice nei confronti della ricorrente in via monitoria per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto in ragione della minore somma di € 5.425,00.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 22 gennaio 2015, si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avversa opposizione, di cui richiedeva il rigetto, Controparte_1
chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto limitatamente alla parte del credito non contestato, pari ad € 5.425,00 ovvero al valore monetario
2 corrispondente all'esatta metà dei canoni, che non le sarebbero stati versati a decorrere dal novembre dell'anno 2009 al maggio dell'anno 2012.
1.4. - Concessa mediante l'ordinanza resa all'udienza del 25 febbraio 2005 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di € 5.425,00; esperito senza alcun esito il procedimento di mediazione, così come disposto dal primo giudice;
acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
a seguito del deposito delle rispettive memorie conclusive autorizzate e della discussione orale della causa, la stessa veniva decisa all'udienza del 15 maggio 2019 mediante la sentenza n. 5103/2019, resa e depositata in tale udienza, con la quale il
Tribunale di Napoli, così testualmente stabiliva: “a) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto opposto;
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 80,00 per spese ed euro 3860,00 per compensi oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.”
In particolare, il primo giudice decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo testualmente ritenuto: “Nella fattispecie in esame, pur non potendo sottacersi che l'intera vicenda presenta zone d'ombra, atteso che non emergono in modo chiaro i motivi per cui parte ricorrente non ha mai agito né richiesto neppure in via informale il pagamento dei canoni restando inerte per circa cinque anni, ma ciò verosimilmente trova una sua giustificazione nell'ambito dei rapporti familiari, né risulta chiaro il perché il , in qualità di amministratore della società, solo a Pt_1
partire dal giugno 2012 abbia cominciato a corrispondere il canone versandolo nelle sue mani, è evidente che tale pagamento, anche ove effettivamente effettuato e ciò indipendentemente dalle quietanze agli atti, non a caso a distanza di pochi mesi dal deposito del ricorso per separazione, non può ritenersi liberatorio nei confronti della ricorrente attesa la mancanza dei presupposti per poter invocare un'utile gestione. È infatti da escludere, in considerazione dei rapporti tra le parti, che possa esservi stato un consenso della resistente al pagamento della sua quota di canone nelle mani del marito, dal quale si stava separando.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con il ricorso depositato il 16 dicembre 2019, notificato il 23 gennaio 2020 unitamente al decreto di comparizione delle parti pubblicato il 7 gennaio 2020, Pt_1
, nella sua qualità di ex socio accomandatario e successore ex lege della società estinta
[...]
Eurogas s.a.s. proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendo, in via Parte_1 preliminare, l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, nel merito, la riforma della stessa - sulla base di tre motivi di gravame - reiterando le conclusioni, così come rassegnate nell'originario ricorso oppositivo di primo grado.
3 2.2. - A seguito dell'espressa rinuncia all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formalizzata dalla parte appellante all'udienza del giorno 11 febbraio 2002, la
Corte disponeva il non luogo a provvedere.
2.3. - Con la memoria difensiva depositata il 24 maggio 2020, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., Controparte_1
contestandone la fondatezza dei motivi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“- in via preliminare dichiarare l'appello proposto inammissibile;
- confermare la sentenza n.
5103/2019 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 15.05.2019 con conseguente rigetto
l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”
2.4. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado;
mediante l'ordinanza pubblicata e comunicata il 15 ottobre 2024 veniva fissata la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 437
c.p.c., per l'udienza collegiale del giorno 4 febbraio 2025 con la concessione del termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusive, non depositate, cui seguiva la discussione orale in tale udienza, nonché la camera di consiglio e la decisione della causa, come da dispositivo letto e depositato in pari data nella medesima udienza.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata appellato ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' APPELLO EX ART. 434 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 434 c.p.c., così come modificato dall'art. 54 D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
4 Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 434 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che: “il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 414 c.p.c.. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
La nuova disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si
è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 c.p.c.
Nella nuova disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha recentemente chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 434 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 434 c.p.c.
5. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante censurava la pretesa violazione da parte del Tribunale degli artt. 1100 e ss. e 1173 c.c., in materia di comunione e di gestione della
5 cosa comune, nonché delle disposizioni normative di cui agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., rispettivamente in materia di onere della prova e di valutazione delle prove, avendo il primo giudice,
a dire dell'impugnante, respinto l'opposizione al provvedimento monitorio de quo sulla base dell'erronea esclusione per il biennio 2012-2014 dell'utile gestione della cosa comune ovvero dell'immobile locato da parte di , comproprietario dello stesso, per il presunto Parte_1 dissenso dell'altra comproprietaria, in considerazione della sussistente separazione personale tra essi coniugi comproprietari.
5.2. - Con il secondo motivo d'appello lamentava la pretesa violazione da Parte_1
parte del giudice di prime cure degli artt. 1587 c.c., in materia di adempimento delle obbligazioni del conduttore, e dell'art. 116 c.p.c., in materia di valutazione delle prove, oltre che delle disposizioni normative e dei principi in materia di contribuzione dei coniugi alla vita familiare, avendo il Tribunale rigettato la proposta opposizione, senza avere considerato l'efficacia probatoria delle ricevute di pagamento ritualmente versate atti in ordine ai canoni di locazione in contestazione, relativi alle mensilità comprese tra giugno dell'anno 2012 ed il febbraio dell'anno 2014.
5.3. - Con il terzo motivo di gravame la parte impugnante si doleva della pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., oltre che della pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c., in materia di valutazione delle prove, per essere incorso, a suo dire, il giudice di primo grado nel vizio di omessa pronuncia, per non avere motivato alcunché in ordine all'effettuato versamento, eseguito in corso di causa, della somma non contestata di € 5.425,00, corrispondente all'esatta metà del valore dei canoni, che non sarebbero stati versati a decorrere dal novembre dell'anno 2009 al maggio dell'anno 2012.
5.4. - I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione.
Gli stessi sono fondati e meritano di essere accolti.
5.5. - In applicazione del principio della ragione più liquida va esaminata la questione della pretesa efficacia probatoria, nei confronti della creditrice opposta, delle 21 ricevute di pagamento, versate atti, inerenti ai canoni di locazione in contestazione, relativi alle 21 mensilità comprese tra il mese di giugno dell'anno 2012 ed il mese di febbraio dell'anno 2014, rilasciate - per l'importo di €
[... 350,00 ciascuna e per la complessiva somma di € 7.350,00 - alla società conduttrice Eurogas s.a.s.
dal medesimo , nella sua qualità di comproprietario e locatore Parte_1 Parte_1 dell'unità immobiliare locata, di cui la moglie, è locatrice e comproprietaria, in Controparte_1
ragione della restante quota di ½, oltre ad essere pretesa creditrice della somma di € 3.675,00, pari alla quota dei canoni nella misura corrispondente alla sua quota di proprietà indivisa.
Orbene, secondo il convincimento della Corte, le dichiarazioni contenute nelle 21 quietanze de quibus, che hanno valore di confessione stragiudiziale (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/02/2023,
6 n. 5945; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/12/2018, n. 32458), proprio perché rilasciate da uno dei due comproprietari, sono perfettamente opponibili all'altro comproprietario rimasto estraneo a tali dichiarazioni, per cui l'efficacia nei riguardi di quest'ultimo delle dichiarazioni de quibus le rendono, contrariamente all'erroneo convincimento del giudice di primo grado sul punto, pienamente valide sul piano probatorio nei confronti di alla quale, di conseguenza, la società opposta Controparte_1
non deve corrispondere la reclamata somma di € 3.675,00, già compresa nell'importo versato di €
7.350,00, come da ricevute di avvenuto pagamento in atti.
A tale conclusione si perviene in considerazione del tenore letterale dell'art. 4 del contratto di locazione intercorso inter partes, in parte qua è testualmente stabilit: “… Detto canone sarà versato dal conduttore al domicilio del locatore o presso la persona o l'ufficio dallo stesso designati il primo di ogni mese. …”, dovendosi ritenere persona designata, nella specie, il locatore-comproprietario,
, in difetto assoluto di prova circa il dissenso rispetto a tale designazione da parte Parte_1
dell'altra locatrice-comproprietaria, rientrando la fattispecie in esame nell'ipotesi Controparte_1 della gestione d'affari altrui non rappresentativa, disciplinata dagli artt. 2028 e ss. c.c., che veniva esercitata dal gestore , opponente avverso il provvedimento monitorio de quo, a Parte_1
decorrere dal mese di giugno dell'anno 2012 sino al febbraio dell'anno 2014, mediante l'incasso dell'intero canone locatizio ed il rilascio delle corrispondenti ricevute di avvenuto pagamento, non essendosi la pretesa creditrice, nella sua qualità di comproprietaria e locatrice dell'unità immobiliare concessa in locazione, mai formalmente opposta a tale attività gestoria, non potendosi ritenere che il dissenso rispetto a quest'ultima potesse essere considerato come manifestato col deposito del ricorso per separazione giudiziale dal coniuge, risalente al 20 febbraio 2014 ovvero dopo 21 mesi dall'inizio della gestione d'affari altrui esercitata dal marito, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “La fattispecie della locazione del bene comune da parte di un solo comproprietario va ricondotta nell'ambito della disciplina della gestione d'affari.” (Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 04/07/2012, n. 11135); “In tema di gestione d'affari la presenza del "dominus" e la sua "scientia" non escludono automaticamente il presupposto di fatto della gestione, in quanto la concreta impossibilità del "dominus" di provvedere rende pienamente ammissibile l'intervento del gestore, sempre che l'inerzia dell'interessato non abbia il senso della "prohibitio", atteso che
l'esistenza di una opposizione dell'interessato, anche implicita o tacita, alla gestione altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di cui all'art. 2028 cod. civ.” (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 26/06/2015, n. 13203).
Nella specie, invero, non v'è prova della c.d. “prohibitio” da parte della creditrice opposta rispetto a tale attività gestoria posta in essere dal marito.
7 5.6. - Infine, non può non essere rilevato che il giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il mero accertamento delle condizioni d'ammissibilità dell'emissione del provvedimento monitorio, ma concerne il merito della pretesa creditizia, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento monitorio.
Pertanto, poiché nella fattispecie in esame, nelle more del procedimento d'opposizione è intervenuto un fatto estintivo del credito, oggetto dell'originaria pretesa monitoria, quale è stato il pagamento in corso di causa della somma di € 5.425,00, è necessario, comunque, provvedere alla revoca del decreto opposto, senza che rilevi in contrario la posteriorità del fatto estintivo al momento dell'emissione del provvedimento monitorio, giacché il credito non potrà più dirsi sussistente nella misura ivi indicata.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste a carico di , in favore di in applicazione del principio della Parte_1 Controparte_1
soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del decisum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della somma di € 5.425,00 per la quale si è concretizzata la soccombenza parziale dell'opponente-appellante, nonché delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per il primo grado, e sulla base del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, e con la distrazione in favore dell'avv. Sara Rotundo, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 5103/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
15 maggio 2019, in accoglimento dell'appello e dell'originaria proposta opposizione al provvedimento monitorio de quo, oltre che in riforma della decisione gravata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2117/2014, emesso dal Tribunale di Napoli il 24 marzo 2014, pubblicato il 31 marzo 2014;
2) condanna , nella sua qualità di ex socio accomandatario e successore ex Parte_1
lege della società estinta Eurogas s.a.s. di alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali del doppio grado del giudizio, che liquida:
[...]
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 2.417,50, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sara Rotundo, dichiaratasi antistataria;
8 b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 2.904,50, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sara Rotundo, dichiaratasi antistataria.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
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