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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3099/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3099/2021 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 18 febbraio 2025;
Parte convenuta ha omesso il deposito delle proprie conclusioni, omettendo di depositare le note scritte per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni;
Il terzo chiamato ha concluso come da note scritte depositate in data 19 febbraio 2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 6 ottobre 2021 deduceva che a seguito di Parte_1 intervento chirurgico del 1 giugno 2016 contraeva un'infezione che lo costringeva a successive cure ospedaliere e non, nonché a due interventi chirurgici, con pregiudizio nelle attività quotidiane per circa due anni e successivo sviluppo di una patologia depressiva, di un intervento di By-Pass gastrico per l'aumento di peso acquisito, nonché sviluppo di amnesie imputabili alle anestesie subite. Domandava,
pagina 1 di 17 quindi, il risarcimento del danno biologico, con incremento per la sofferenza soggettiva, il risarcimento dell'inabilità temporanea e l'ulteriore danno non patrimoniale subito, nonché la refusione delle spese sostenute per lo svolgimento del procedimento di ATP ante causam.
Con comparsa del 18 febbraio 2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
rilevando che alle dimissioni del 2 marzo 2016 parte ricorrente aveva rifiutato il ricovero
[...]
e non si era presentata al controllo programmato del 8 marzo 2016, aggravando la situazione complessiva con il suo comportamento omissivo. Deduceva l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo alla resistente per l'infezione insorta riconducibile al caso fortuito mentre rilevava il colpevole operato del dott. nella ritardata diagnosi dell'infezione insorta, rilevando che lo stesso Controparte_2 si era contrattualmente obbligato a tenere manlevata la resistente per l'evento occorso, esperendo domanda di regresso e manleva verso il professionista. In ordine al quantum del danno attoreo rilevava che nessuna prova in ordine alla personalizzazione massima del danno per sofferenza soggettiva era stata allegata e provata da parte ricorrente.
Con ordinanza del 12 settembre 2022 veniva disposto il mutamento di rito con passaggio dal rito sommario di cognizione a quello ordinario.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa del professionista, con comparsa del 12 dicembre
2022 si costituiva in giudizio il dott. rilevando che esso non era l'unico sanitario Controparte_2 intervenuto e che l'infezione verificatasi non era a lui imputabile e che non poteva escludersi che l'infezione fosse stata contratta presso il centro di riabilitazione “Monsignor Luigi Novarese”.
***
La domanda del ricorrente è parzialmente fondata, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
Giova premettere come tra le parti siano pacifici, oltre che documentali tutti gli elementi fattuali attinenti alle varie ospedalizzazioni e cure subite da parte ricorrente ed, in particolare per ciò che è di rilievo ai fini della decisione, deve rilevarsi come veniva sottoposto in data 1 febbraio Parte_1
2016, all'età di 53 anni, ad intervento chirurgico di protesizzazione totale del ginocchio destro presso la di Ivrea, gestita dalla società resistente e, dopo la dimissione, avvenuta in data 9 Controparte_1
febbraio 2019, il paziente veniva ricoverato fino al 2 marzo 2019 presso il
[...]
di Moncrivello (VC) per il trattamento Controparte_3
riabilitativo.
Su tale ultimo punto la ha rilevato un rifiuto del Controparte_1
ricorrente a permanere in stato di ospedalizzazione e la successiva omessa presentazione alla visita di pagina 2 di 17 controllo del 8 marzo 2016. L'eccezione è del tutto avulsa dagli atti di causa in cui non si rinviene alcuna prescrizione medica in ordine alla sussistenza di un quadro clinico che, per come rilevato e diagnosticato, richiedesse il permanere dello stato di ospedalizzazione del ricorrente, e che lo stesso abbia rifiutato a seguito di consenso informato. Tale prescrizione medica di ospedalizzazione presso la clinica ove il paziente era ricoverato è, non solo contraria alle risultanze a cui è pervenuto l'ATP ma persino ai rilievi che la stessa ha sollevato a mezzo del proprio CTP in tale sede, che lungi dal rilevare un quadro clinico di gravi complicanze che richiedessero l'ospedalizzazione del paziente ha, invece, posto in evidenza il buono stato di salute del paziente e la non sussistenza di indici di infezione in atto.
Tale contraddittoria difesa tenuta dalla resistente è, d'altra parte, conforme, poi, alla lettura del tutto parziale dell'elaborato e alla imperizia della stessa che la conduce a dedurre l'insussistenza di alcuna responsabilità nell'infezione di che trattasi, riconducibile al caso fortuito nel suo verificarsi e nel ritardo diagnostico del dott. . L'epilogo dei fatti occorsi è ben differente da quello dedotto dalla Controparte_2
resistente in quanto la non ha mai diagnosticato Controparte_1
l'infezione al paziente e tanto meno effettuato alcuna proposta di cura terapeutica in regime di ospedalizzazione, piuttosto, ha omesso del tutto la diagnosi ritenendo, finanche in sede ATP, a mezzo delle osservazioni del proprio CTP la correttezza dell'operato in quanto il buono stato di salute non faceva rilevare la sussistenza dell'infezione in corso. Tali conclusioni a cui sono pervenuti dapprima i medici in sede di decorso post-operatorio e poi il CTP di parte resistente in sede di ATP e financo il dott. nella presente difesa giudiziale, è il frutto di un imperito operato, volto ad una lettura del P_ tutto negligente delle risultanze mediche che ha condotto ad un omessa diagnosi dell'infezione in essere sul paziente. In particolare, durante la degenza presso la Clinica Epodoriesa di Ivrea si aveva la persistenza di tumefazione e dolore a carico del ginocchio destro da parte del ricorrente e gli esami ematochimici effettuati nel corso della degenza documentavano un incremento degli indici di flogosi
(PCR), sia pure con andamento decrescente, seguiti da un'ecografia effettuata in data 1 marzo 2016 che evidenziava la presenza di “raccolta liquida periarticolare” e di un tramite “pseudofistoloso”. A fronte di tale quadro l'operato della resistente è stato del tutto superficiale e imperito, limitandosi agli esiti negativi di un tampone superficiale, anziché ad un adeguato approfondimento diagnostico. Ne consegue che è di palmare evidenza la negligenza ed imperizia dell'operato della resistente, non già come dalla stessa dedotto per non aver impedito la contrazione dell'infezione insorta, bensì per non averla tempestivamente diagnosticata nella fase post-operatoria. Tali risultanze sono ben evidenziate dall'elaborato peritale prodotto in atti mentre del tutto imperita è la difesa della resistente che ne da una pagina 3 di 17 lettura di esclusione della propria responsabilità che non trova riscontro nell'ATP svolto, il quale ha dettagliatamente e univocamente affermato la sussistenza della responsabilità di omessa tempestiva diagnosi da parte del affermando come “La diagnosi Controparte_1 dell'evento settico fu posta con notevole ritardo. Infatti, nonostante il significativo aumento degli indici di flogosi (molto elevati per essere spiegati col normale decorso di un intervento chirurgico) e la presenza di febbre per quattro giorni (sicuramente troppi per la consueta ipertermia post-intervento), non venne approfondito il quadro clinico con una artrocentesi. Inoltre, nonostante la costante segnalazione infermieristica della presenza di “segni di infiammazione” a livello del ginocchio operato, i curanti si limitarono ad eseguire un tampone superficiale, “fidandosi” poi del risultato negativo senza considerare il fatto che la presenza di sangue nella secrezione per l'abbondante emartro poteva interferire con la crescita di eventuali microrganismi e rappresentava di per sé stesso un fattore di rischio per infezione. Di fatto, la sottostima della possibile genesi infettiva del quadro di tumefazione locale (interpretato come sequela esclusiva dell'importante emartro che aveva caratterizzato l'immediato postoperatorio) ha ritardato la diagnosi di artrite settica di almeno tre settimane. Il ritardo diagnostico ha a sua volta impedito l'inizio precoce della terapia antibiotica e della revisione chirurgica, indispensabili per il salvataggio dell'impianto protesico.”. Proprio tale ritardo diagnostico ha, poi, provocato il danno attoreo sia sul piano dell'inabilità temporanea che di quello del danno biologico permanente che si analizzeranno nel prosieguo.
Parte convenuta ha, poi, eccepito che l'omessa presentazione del paziente alla visita di controllo programmata per l'8 marzo 2016 ha inciso sul danno per cui è causa, escludendo la responsabilità della stessa, senza avvedersi che in data 9 marzo 2016 il ricorrente si è sottoposto a visita ambulatoriale presso il CTO di Torino con successivo riscontro all'esame colturale (referto del 16/03/2016) di positività per Stafilococco coagulasi-negativo meticillinoresistente. Ne consegue che l'eventuale ritardo di 24 ore non ha avuto alcuna incidenza sul decorso dei postumi dell'infezione, e l'asserzione di mero principio in ordine ad un concorso di responsabilità del ricorrente, è del tutto defatigatoria. Infatti, la resistente non comprova nulla in ordina a quali differente decorso avrebbe avuto la situazione clinica in caso di visita di controllo in data 8 marzo 2016 in luogo di quella ambulatoriale del giorno successivo, limitandosi ad una generica doglianza, nella piena consapevolezza dell'insostenibilità di un differente decorso terapeutico in caso di visita antecedente di sole 24 ore. Ne consegue che il ricorrente, lungi dall'aver omesso l'esecuzione di alcuna prescrizione medica si è, invece, tempestivamente sottoposto pagina 4 di 17 ad un secondo e un terzo intervento volti a riparare e contenere le conseguenze dannose sulla propria salute provocate dall'inadempimento della resistente alle prestazioni mediche.
Sia la parte convenuta che il terzo chiamato rilevano che l'infezione di che trattasi potrebbe essere stata contratta dopo la dimissione post-operatoria dell'attore. Tale elemento non risulta comprovato in atti, secondo il criterio del più probabile che non, e altro non rileva se non ad aggravare sensibilmente la posizione tanto della clinica quanto del sanitario. Infatti, giova richiamare quanto già sopra indicato e accertato in seno all'ATP svolto in ordine ai doveri di attivarsi in modo perito e diligente per la verifica dell'infezione in corso in quanto risulta per tabulas che i segni infettivi erano già presenti e sono stati trascurati, contrariamenti ai protocolli e alle buone prassi mediche, già prima delle dimissioni del danneggiato, tuttavia, la non perizia e la non diligenza sia della clinica che del terzo chiamato, ha impedito che essi operassero correttamente a monte nella tempestiva diagnosi e cura dell'infezione ed a oggi impedisce agli stessi di effettuare una compiuta difesa che sia non meramente defatigatoria e contraria ai puntuali riscontri di carattere medico già dati dagli ausiliari del Giudice, che hanno univocamente riscontrato come i sintomi di infezione fossero presenti, chiari e trascurati dal personale sanitario della clinica convenuta (compreso il medico oggi terzo chiamato) e che essi abbiano con negligenza ed imperizia omesso di avvedersene e di procedere con i periti esami di rilievo e con la conseguente somministrazione delle cure.
Partendo l'analisi dal danno biologico permanente, deve evidenziarsi come il ritardo diagnostico della resistente ha impedito gli interventi curativi indispensabili per il mantenimento della protesi realizzata che con alta probabilità sarebbe stata mantenuta dal paziente in caso di cure adeguata e immediate dell'evento settico in corso. Il reintervento chirurgico, dapprima con sostituzione dell'inserto in polietilene e, quindi, con espianto e sostituzione della protesi, ha determinato il prodursi del danno lamentato dal ricorrente nella presente sede, portando ad un peggioramento della Parte_1
propria condizione di salute rispetto alla condizione iniziale, e al prodursi di esiti peggiorativi rispetto agli esiti che avrebbe avuto in esito all'intervento chirurgico in assenza di sovrapposizioni infettive.
Tale quota di maggior danno ha determinato un danno biologico permanete, nella misura dell'8%, da computarsi nella fascia 18-25%.
Parte ricorrente ha, poi, lamentato la sussistenza di un danno derivante da depressione. Tale doglianza è infondata e contraria agli esiti a cui è pervenuta la CTU svolta in supplemento nel presente giudizio, in linearità, peraltro, con l'esito delle prove testimoniali. In ordine alla CTU è stato rilevato, dall'ausiliario psichiatra che non presenta attuali segni o sintomi compatibili con malattia mentale;
Parte_1
pagina 5 di 17 nello specifico non vi è riscontro di documentazione sanitaria (ambulatoriale ovvero ospedaliera durante i ricoveri effettuati)” e ancora che “Relativamente alla precedente assunzione di “citalopram”, questa è antecedente al ricovero effettuato il giorno 31/1/2016 presso la , come Controparte_1
risulta dalla relativa cartella clinica, in cui viene annotato che tale farmaco era già assunto a domicilio. Inoltre, durante il successivo ricovero presso la di Moncrivello effettuato in CP_1 data 9/2/2016 con dimissione il 2/3/2016 – viene segnalato che il sig. soffrisse di “sindrome Pt_1 depressiva” – cfr relazione di dimissione. La prescrizione di citalopram è confermata nei ricoveri successivi presso il CTO al dosaggio di 20 mg. 1 compressa x 2, senza traccia di consulenze psichiatriche. Come già rilevato in precedenza, nello specifico esiste una dissonanza tra tali riscontri e quanto affermato dal sig. , che afferma di avere iniziato l'assunzione di terapia antidepressiva Pt_1 durante il ricovero al CTO.”. Ebbene, è quindi evidente che la tardiva diagnosi dell'infezione e il mancato “salvataggio” della protesi nulla c'entrano in quanto le prescrizioni dei farmaci attengono al primo intervento subito dall'attore e non già al successivo e non sussiste alcun peggioramento depressivo per effetto delle successive cure, così come alcuno stato depressivo è in oggi presente in capo al danneggiato. D'altro canto non può non rilevarsi come ha dichiarato che Testimone_1
“Ricordo che mi ha chiesto delle visite e delle terapie di mia figlia e poi me le ha richieste poco dopo questo è successo nel 2016. Questo è successo al telefono nella stessa chiamata a distanza di 5 minuti.
Questa cosa è successa più volte ma non so il numero preciso. Ho visto che prendeva gli occhiali li appoggiava lì e dopo due minuti iniziava a girare cercando gli occhiali. Ho visto che non si ricordava se aveva preso la pastiglia. Questa cosa delle pastiglie succedeva quasi tutti i giorni quando c'ero io ad aiutarlo e andavo a volte a settimane alterne o a volte nel fine settimana, degli anni 2015, 2016 e
2017. Non ricordo altri episodi di amnesie.”, di talchè anche le lamentate amnesie sono addirittura antecedenti al primo intervento (anno 2015) e nulla c'entrano con l'attività sanitaria successiva al primo intervento, necessaria per intervenire sull'infezione verificatasi e solo tardivamente diagnosticata.
Infine, va fin d'ora affermata la non attendibilità della teste (moglie dell'odierno attore), Testimone_2
delle cui dichiarazioni nessun uso può essere fatto ai fini della decisione, in quanto essa ha ricordato
(capitolo 18) l'uso di antidepressivi per anni e ancora oggi presenti, un uso della sedia rotelle per anni dopo l'intervento e un peso di un centinaio di Kilogrammi prima dell'intervento divenuto ex post a
147. Orbene, dall'analisi del fascicolo sanitario è emerso che già nel 2016 l'attore pesava 120 kg e giammai un centinaio, di talchè singolare è l'errore nella memoria della teste che ricorda tuttavia in pagina 6 di 17 modo preciso il peso massimo e che ha visto direttamente l'attività di peso sulla bilancia del coniuge.
Essa vede una somministrazione di antidepressivi, che salvo voler ritenere che siano abusivamente acquistati da parte del danneggiato con metodi contrari all'ordinamento, non possono essere avvenuti in quanto non sussistono prescrizioni mediche in tal senso e da quanto emerso in seno all'accertamento peritale non è affetto da alcuna depressione in corso. Ne consegue che la memoria Parte_1
della teste pare aver esagerato i fatti con una percezione della realtà del tutto distorta da quella del mondo reale, con conseguente totale inattendibilità dei fatti da essa dichiarati.
imputa, altresì, al suddetto ritardo nella diagnosi dell'infezione l'aumento di peso che Parte_1
lo ha afflitto, imputabile al periodo di non mobilità resosi necessario per il successivo periodo di spedalizzazione, che sarebbe stato evitato in caso di salvataggio della protesi, possibile (secondo il criterio del più probabile che non) in caso di tempestiva diagnosi. Orbene, tale tesi è risultata smentita già per tabulas dai vari pesi redatti ed attestati nelle cartelle cliniche, e riportati in ordine temporale nell'alveo della CTU medica disposta nel corso del giudizio, che ha concluso come “Nel contesto di una obesità severa, la sopra menzionata variazione ponderale (aumento ponderale di 12-14 Kg tra il gennaio del 2016 e il maggio del 2019), peraltro verificatasi dopo la risoluzione chirurgica dell'infezione periprotesica, si inscrive, in termini di ragionevole probabilità, nell'ambito dell'andamento della patologia metabolica e non risulta attribuibile alle conseguenze della mancata tempestiva diagnosi dell'infezione.”. Ne consegue che l'aumento di peso del danneggiato nulla c'entra
(rectius è totalmente carente il nesso di causalità) con i fatti di ritardo sanitario per cui è causa.
A contrario è emerso in maniera lampante come l'imputabilità dell'aumento di peso sia da ricondursi al cambio di stile di vita che l'attore ha deciso di adottare per propria scelta di vita personale, del tutto svincolata dall'evento di danno sanitario per cui è causa. Infatti, parte attrice ha dedotto una serie di attività nel proprio atto introduttivo, che egli è stato asseritamente costretto a cessare a causa del reintervento chirurgico, che risulta totalmente smentita dall'istruttoria espletata. Giova prendere le mosse dall'epilogo delle vicissitudini attore, ed in particolare, dalla visita fisiatrica del 30.8.2018 in cui veniva chiaramente documentata una buona motricità.
A questo punto va analizzata la prima delle asserite attività impedite per effetto del reintervento chirurgico ovvero l'attività di volontario che è consistita, in memoria di “Venivano per Per_1 salutarmi e prendere un caffè. Ricordo un'uniforme con delle medaglie che aveva sul petto e gli Pt_1 altri erano in divisa” […] “Da quanto ha avuto l'intervento non l'ho più visto in divisa e i suoi Pt_1
colleghi non vengono più presso il mio capannone. mi ha raccontato di qualche cane trovato Pt_1
pagina 7 di 17 abbandonato o cose così, sempre in quegli anni lì, dal 2014 al 2015.” e in memoria di Testimone_1
“L'attività di volontariato la faceva a richiesta dei Carabinieri quando trovavano dei cani randagi o animali con problematiche, controllava le zone di caccia quando lo chiamavano. Poi ha smesso perché non riusciva fisicamente a stare in piedi o fare un controllo, non poteva stare in piedi tutto il giorno, fa fatica a stare in macchina e all'inizio quando il ginocchio era gonfio non riusciva nemmeno a guidare.
Oggi riesce a guidare, anche se capita che gli fa male il ginocchio.”. Ne consegue che il danneggiato non risulta aver compiuto alcuna prestazione di particolare atleticità (elemento che peraltro sarebbe stato contrastante con il peso corporeo che egli già aveva prima delle operazioni sanitarie – chirurgiche e non – resesi necessarie per la ritardata diagnosi dell'infezione per cui è causa) ma, piuttosto, attività di ridotta necessità motoria e di riconoscimento più sul piano morale (vedasi anche il supporto documentale prodotto sub. doc. 13 che lungi dal rammostrare particolati attività di movimento poste in essere, conforta l'esibizione di foto in uniforme con medaglie di riconoscimento). Tale attività è, quindi, totalmente consentita anche a seguito del reintervento subito dall'attore che per il lieve danno biologico prodotto (8 punti) non ne ha certamente determinato alcuna impossibilità, piuttosto, in libera scelta del danneggiato è stata la volontà di cessare tale attività senza alcuna connessione con i fatti per cui è causa.
In secondo luogo parte attrice lamenta l'impossibilità di compiere immersioni subacquee, che certamente erano in passato compiute, come ricorda il teste “Andavamo insieme a fare Per_1
attività di immersioni subacquee. Dal 1988-89 andavamo in campeggio ad Albenga, andavamo nel weekend. Ognuno aveva la sua roulotte. Andavamo nel periodo dei 6 mesi estivi e almeno due weekend estivi al mese e ad agosto facevamo le ferie per due settimane sempre lì ad Albenga. Quando andavamo giù facevamo due immersioni al giorno, io solo in apnea e anche con le bombole. Pt_1
Ogni tanto andiamo ancora in spiaggia ma non in immersione. Anch'io ho smesso l'attività di immersione perché non ho più il gommone. Il gommone era di e dopo l'intervento l'ha venduto. Pt_1
era un esperto di nuoto, aveva preso il brevetto per andare sottacqua da sub, che è necessario Pt_1 per andare con le bombole. L'attività di nuoto era collegata al subacqueo.” e che, tuttavia, non risultano impedite per il danno differenziale sopra quantificato nell'8%, essendo, piuttosto, cessate per vendita del gommone che egli aveva in proprietà, tanto che l'attore risulta ancora oggi recarsi in spiaggia ma non compiere più tale attività di immersione, che d'altro canto, ha cessato anche lo stesso teste escusso, certamente non affetto dal sinistro di che trattasi. Ne risulta evidente che nulla c'entra pagina 8 di 17 l'evento di danno per cui è causa con la cessazione dell'attività ludica di che trattasi imputabile ad una libera scelta dei due amici.
In terzo luogo parte attrice lamenta la forzosa cessazione dell'attività escursionistica da imputarsi al danno per cui è causa. In primo luogo nessuna attività di trekking in senso proprio del termine (e tanto meno di alpinismo) è emersa dalle testimonianze assunte che hanno ridimensionato le attività che il danneggiato ha dedotto, da ricondursi a mere scampagnate in ambito montano, prive di rilevanza sotto il profilo dell'allenamento fisico necessario. Infatti, il teste ha affermato che “Con Per_1 Pt_1 andavamo a funghi tra settembre e ottobre e poi si andava a fare delle scampagnate.”, la teste Tes_1
che “Nei weekend andava sempre a fare anche escursioni in montagna, preciso che intendo che
[...] andava in montagna a raccogliere funghi o a fare una passeggiata.”. Ne consegue che anche tale attività ludica è stata cessata per volontà del danneggiato che ha cambiato il proprio stile di vita per mera scelta unilaterale senza alcun nesso di causalità con i fatti per cui è causa, come d'altro canto ha fatto financo la stessa (figlia dell'attore) che sul capo 15 ha affermato che anch'ella oggi ha mutato il Testimone_1
proprio stile di vita dedicando i proprio weekend alla televisione e alla visione di documentari.
Infine, va analizzato l'utilizzo della moto, anch'esso è certamente da sempre stato effettuato da parte attorea ed ad oggi cessato, come dichiarato dai testi già sopra indicati, tuttavia, non risulta in essere alcun impedimento all'utilizzo di tale mezzo motore, di talchè il danneggiato ha per propria decisione, non riconducibile all'evento di danno per cui è causa, determinato la cessazione di tale mezzo di trasporto.
Va, quindi, riassunto il quadro che risulta unico per tutte le attività sopra analizzate ovvero parte attrice ha in passato esercitato le sovra attività ludiche che sono cessate senza che esse siano in alcun modo impedite dal danno differenziale per cui è causa, di talchè esse vanno imputate, piuttosto, al mero intervento originario che ha certamente inciso sulle capacità motorie di , all'aumento di Parte_1
peso che ha comportato successivamente un intervento di by-pass gastrico e/o da libere scelte di modifica delle abitudini di vita che, d'altro canto hanno in parte riguardato anche i testi che condividevano con il danneggiato alcune delle suddette attività, senza che la loro cessazione sia in nesso di causalità con il danno di 8 punti di cui si controverte. Ne consegue che se è vero quanto affermato in seno alla CTU, ovvero che ad oggi non sussiste alcun impedimento allo svolgimento di tutte le suddette attività bensì una mera condizione di disagio e difficoltà nell'esercizio di ciascuna di esse, è, altresì, vero che tale disagio non può essere apprezzato sotto il profilo risarcitorio in quanto parte attrice non ha inteso proseguire tali attività subendo tale difficoltà nel loro espletamento, bensì ha pagina 9 di 17 cessato totalmente esse per volontà del danneggiato, e/o altre cause che non rilevano nel presente giudizio, sì che anche quel fastidio che egli poteva subire, da qualificarsi in termini giuridici quale componente del danno esistenziale, non sussiste.
Il danno biologico, sia temporaneo che permanente, deve essere liquidato applicando, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, le tabelle di LA (da ultimo Cass. sez. III, sentenza n. 8532 del 06/05/2020; Cass. sez. III, sentenza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. sez. III, sentenza n. 1553 del 22/01/2019; Cass. sez. III sentenza n. 17018 del 28/06/2018), tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (8 marzo 2018), pari a 55 anni (data di nascita 24 dicembre 1962).
Passando all'analisi del danno morale, giova evidenziare come le Tabelle di LA 2024, che devono trovare applicazione nel caso di specie, dovendosi procedere alla liquidazione del danno all'attualità, individuano il valore partendo dal c.d. punto, previsto anche nelle versioni precedenti delle Tabelle
(relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), ed effettuano un aumento, inserendo nel valore di liquidazione media anche la componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva (c.d. danno da sofferenza soggettiva interiore). Orbene, nel caso di specie va totalmente esclusa l'incremento per sofferenza soggettiva di cui al punto “B” in quanto in termini di patimento d'animo nulla è stato nemmeno allegato da parte attrice che ha, piuttosto, sostenuto una sindrome depressiva risultata non sussistente in seno alla CTU espletata, così come non sono emersi elementi di rilievo che abbiano comportato alcuna incidenza sul piano esistenziale, tale da comportare un aumento per incremento di sofferenza soggettivo, differente ed ulteriore rispetto ai valori di cui al punto “A”, avendo parte attrice riportato meramente le conclusioni a cui è pervenuto il collegio peritale in esito all'ATP senza avvedersi che la valutazione di “normalità” che compie il perito in seno ad un elaborato peritale non esonera la parte da allegare e provare ogni singola voce di danno, dovendosi valutare, in seno alla liquidazione quanto avvenuto nel singolo caso concreto e non già quanto normalmente avviene in casi analoghi. Deve, quindi, calcolarsi il danno biologico per l'invalidità al 25% (punto base €.4.408,86) per €.80.462,00 da cui scomputarsi il danno biologico per l'invalidità al 18% (punto base €.3.570,28) per €.46.913,00, determinandosi così un danno biologico pari ad €.33.549,00.
Deve, quindi, passarsi all'analisi del danno biologico temporaneo subito dal ricorrente, in ordine al quale deve rilevarsi, in fatto come sia stato ricoverato dal 27.12.2016 al 10.1.2017 per Parte_1
l'intervento chirurgico di rimozione dell'impianto protesico e posizionamento di spaziatore antibiotato,
pagina 10 di 17 in data 28 dicembre 2016, ed è stato, poi, ricoverato dal 8.3.2018 al 19.3.2018 presso il Presidio
Ospedaliero CTO di Torino per essere sottoposto, in data 9 marzo 2018, a intervento chirurgico di rimozione dello spaziatore antibiotato e posizionamento di nuovo impianto protesico, oltre ai conseguenti periodi di cure antibiotiche e riabilitazione. Si è, quindi, configurato, come già accertato in sede di ATP, un periodo di inabilità temporanea della durata complessiva di giorni 332, di cui 62 a totale in regime di ricovero ospedaliero, 90 a parziale al 75%, 90 a parziale al 50%, 90 a parziale al
25%. Per tale tipo di danno va riconosciuto l'aumento “medio” di cui alla lettera “B” delle tabelle milanesi, essendo emerso che la prolungata inabilità temporanea ha effettivamente inciso sulle normali attività esistenziali, apprezzate da parte del collegio peritale, in corresponsione al quesito peritale posto, con riguardo alle attività ludiche pregresse che l'attore compieva. Certo è che il ricovero ospedaliero e la ripresa dai postumi del secondo intervento (che sarebbe stato evitato con salvataggio della protesi in ipotesi di tempestiva diagnosi dell'infezione per cui è causa) non creano un mero danno differenziale del 8%, come avviene per il danno permanente, bensì, nelle misure percentuali sopra determinate, un'invalidità fino al 100% per ben 62 giorni che incide sull'esistenza relazionale del soggetto in maniera estremamente significativa (ricovero ospedaliero), tanto che, anche nella fase successiva viene osservata da parte di uno stato di abbattimento morale, non accompagnato da amnesie. Ne Per_1 consegue che il danno biologico va quantificato prendendo a riferimento il punto base di €.115,00, senza alcuna personalizzazione, non ravvisandosi elementi peculiari che si discostino dal “punto medio” né in termini di sofferenza soggettiva, né in termini di danno esistenziale. Il danno va, quindi, quantificato in: €.7.130,00 per invalidità temporanea totale, in €.7.762,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, in €.5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, in €.2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 25% e così per complessivi €.22.655,00, ovvero per un danno biologico permanente e temporaneo totale di €.56.024,00.
In punto accessori deve rilevarsi come il danno sopra quantificato sia determinato all'attualità e che vertendosi in materia di danno di valore, ovvero di liquidazione di danno derivante da fatto illecito, esso deve essere oggetto di devalutazione alla data del sinistro (8 marzo 2018) e così per €.46.960,60 somma sulla quale va riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio legale sulla somma rivaluta di anno in anno fino alla data della presente pronuncia (Cassazione civile, sez. I,
19/03/2020, n. 7466; Cassazione civile, sez. II, 24/01/2019, n. 2037; Cassazione civile, sez. III,
13/07/2018, n. 18564; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2016, n. 22607; Cassazione civile, sez. III,
pagina 11 di 17 15/06/2016, n. 12288), e così per €.61.740,60 (capitale+ accessori), somma sulla quale decorreranno i soli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo.
domanda, poi, la refusione degli esborsi sostenuti per la fase di ATP e per la relazione Parte_1
medica stragiudiziale del dott. . La domanda è parzialmente accoglibile nei limiti di cui si Persona_2 dirà nel prosieguo. In particolare, stante l'esito vittorioso del presente giudizio e l'utilità della perita e puntuale quantificazione del danno biologico in seno all'ATP, va riconosciuto il rimborso delle spese sopportate da parte attrice e relative al pagamento dell'onorario dell'ausiliario del Giudice della fase
ATP per come documentate in seno al documento 25 – docc. Fattura CTU e Fattura CTU 2 – per complessivi €.1.830,00. Alla suddetta somma va aggiunta la spesa sostenuta a favore del consulente di parte, dott. , indispensabile per rendere ammissibile il ricorso per ATP che in mancanza di Per_3
perizia di parte che comprovi il danno va dichiarato del tutto esplorativo;
spese da ritenersi congrue nella somma richiesta per €.2.000,00 – doc. 25 Compenso dr. . In ordine, invece, alle Per_3
successive spese sostenute da parte attrice per la redazione di una seconda perizia medica stragiudiziale va rilevato che esse sono da ritenersi superflue ed eccessive, alla luce della precedente perizia già espletata, di talchè esse vanno escluse. Il danno patrimoniale, per gli esborsi sostenuti dalla parte attrice, va quindi quantificato nella somma complessiva di €.3.830,00, somma sulla quale va applicata la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio legale sulla somma rivalutata di anno in anno, trattandosi di danno di valore, derivante da risarcimento del danno patrimoniale. Il dies a quo va determinato equitativamente dal 1 marzo 2021, tenuto conto che le fatture dei professionisti per la somma capitale di €.3.830,00, riguardano varie date tra il febbraio e il marzo 2021, fino alla data della presente pronuncia e così per €.4.913,84, somma sulla quale decorreranno i soli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.52.001,00 - a €.260.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.66.654,44), determinato in base alla somma liquidata a parte attrice (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del compenso minimo per la fase di trattazione/istruttoria, considerato che tanto l'attività di CTU supplettiva espletata quanto quella di prova orale è risultata utile all'accoglimento del solo incremento pagina 12 di 17 per la sofferenza morale del danno temporaneo biologico come sopra liquidato con reiezione di tutte le altre voci di danno dedotte da parte attorea. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la fase di ATP, liquidati prendendo in riferimento i valori minimi delle fasi di attivazione, introduttiva e di istruzione stante la non complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate, peraltro, in parte sovrapponibili
(per il danno biologico) a quelle attinenti al presente giudizio ordinario. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.406,50 per esborsi e in €.13.182,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
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Passando all'analisi della posizione di deve affermarsi come “In tema di responsabilità Controparte_2
civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando
l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
22050 del 11/09/2018) e medesimo principio è stato sancito financo nell'alveo della responsabilità medica con riguardo alla chiamata in causa del sanitario da parte della struttura sanitaria in cui ha operato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018).
Deve, quindi, procedersi con l'analisi della domanda di manleva esperita da parte convenuta al fine di verificare il tipo di chiamata in causa che essa ha inteso espletare. Alle pagine 8, 9 e 10 la convenuta procede, previa analisi soggettiva degli esiti dell'ATP, a rilevare che non sussiste alcuna responsabilità della stessa per l'infezione lamentata nella domanda risarcitoria attorea mentre il ritardo di diagnosi e trattamento terapeutico è esclusiva responsabilità del medico, avverso il quale avanza domanda di regresso. Solo successivamente, pone autonoma domanda di manleva, pagg. 10 e 11 della comparsa costitutiva, fondata su autonoma obbligazione contrattuale. Ne consegue che in forza della prima domanda avanzata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato la domanda risarcitoria avanzata da si è automaticamente estesa anche al medico, che deve essere condannato in solido con Parte_1
la clinica sanitaria per il risarcimento del danno sopra quantificato.
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pagina 13 di 17 Passando all'analisi della domanda di manleva esperita dalla resistente nei confronti del dott. P_
, la stessa è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
[...]
Il medico è responsabile per la mancata diagnosi e conseguente mancata tempestiva cura dell'infezione che affliggeva il paziente nel corso di due visite come già rilevato in seno all'ATP ove è affermato che
“Pertanto, la sottovalutazione dell'ipotesi infettiva da parte del dr. ha contribuito a ritardare P_ la diagnosi di infezione, riducendo ulteriormente la possibilità di salvataggio della protesi.” ed ancora che “ […] ha reso impossibile una strategia terapeutica (medica e chirurgica) precoce, che avrebbe ragionevolmente consentito di salvare l'impianto protesico. […] impedendo la possibilità di un intervento precoce volto al salvataggio dell'impianto protesico, ha determinato la necessità di successive, ripetute ospedalizzazioni, di ulteriori interventi chirurgici, di prolungati periodi di terapia antibiotica e di trattamenti riabilitativi particolarmente impegnativi.”. Tale responsabilità è, tuttavia, concorrente in quanto l'ATP ha rilevato come “È del tutto evidente che il paziente fu seguito e trattato da diverse figure professionali e non solo dal dr. né del resto si è mai affermato che la P_ gestione assistenziale del caso fu in capo al solo dr. ” e ancora che “[…] il decorso P_
postoperatorio fu caratterizzato da un significativo aumento degli indici di flogosi, dalla presenza di ipertermia, dalla costante segnalazione da parte del personale infermieristico di segni di infiammazione a livello del ginocchio operato, elementi che nel complesso configuravano un quadro clinico meritevole di approfondimento diagnostico […] Si ribadisce a tale proposito che già nella prima fase post-operatoria vi erano elementi clinici e laboratoristici che dovevano portare in diagnosi differenziale anche l'ipotesi di una complicazione settica.”. Ne consegue che è indubbio come si siano avvicendati, nel caso in esame, plurimi professionisti sanitari che hanno concorso nell'evento di danno per cui è causa, del cui operato risponde la clinica presso cui il paziente ha subito l'intervento a seguito del quale si è verificata la ritardata diagnosi dell'infezione.
In ordine alla quantificazione del concorso di colpa in capo al medico, essa è stata puntualmente determinata dalla CTU suppletiva esperita nel corso del Giudizio che ha rilevato come tanto l'intervento dei sanitari estranei alla presente controversia, quanto l'operato del medico – terzo chiamato – hanno inciso in egual misura nella ritardata e perita diagnosi della misura, determinando in maniera equivalente gli effetti di danno in capo a parte attrice, come già sopra analizzati. Ne consegue che il concorso di colpa di va determinato nella misura del 50%, da cui consegue che, Controparte_2 la domanda di regresso esperita da parte convenuta va accolta per la somma di €.33.327,22.
pagina 14 di 17 La domanda di manleva esperita resta assorbita per la somma di cui sopra, nei limiti in cui è già accolta la domanda di regresso e va respinta per l'ulteriore parte in quanto non imputabile all'attività professionale del terzo chiamato bensì agli altri operatori sanitari che hanno agito nel post-operatorio secondo le conclusioni già raggiunte in seno all'ATP espletato: In conclusione, il ritardo di diagnosi di infezione periprotesica, riconducibile dapprima alla sottovalutazione del quadro clinico e di laboratorio nella fase post-operatoria durante il ricovero dal 31/01/2016 al 09/02/2016 presso la Controparte_1
di Ivrea e quindi alla sottovalutazione da parte del dr. del quadro clinico e di laboratorio in P_
occasione delle visite effettuate in data 16/02/2016 e 02/03/2016 (allorché il paziente era ricoverato per il trattamento riabilitativo presso il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale Controparte_3
di Moncrivello), ha reso impossibile una strategia terapeutica (medica e chirurgica) precoce,
[...] che avrebbe ragionevolmente consentito di salvare l'impianto protesico.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.26.001,00 - a €.52.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.33.327,22), determinato in base alla domanda di regresso accolta (art. 5), e con applicazione dei compensi inferiori ai medi previsti per le fasi di studio (€.1.000,00), introduttiva
(€.1.000,00), di trattazione/istruttoria (€.1.400,00) e decisionale (€.2.000,00), stante la non complessità della trattazione attinente alla domanda di regresso/manleva esperita, la pacificità di tutti i fatti tra convenuta e terza chiamata e l'espletamento in via istruttoria soltanto della CTU, senza prove orali. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.406,50 per esborsi e in €.5.400,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
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Le spese di CTU del presente giudizio vanno, infine, regolate secondo il principio dell'art. 92 c.p.c. ovvero essendo esse risultate utili a rammostrare la pressoché totale soccombenza di parte attrice in ordine a tutti i danni esistenziali lamentati per le attività che essa asseriva essere cessati per effetto dell'errore sanitario per cui è causa (salva la sola conferma della voce di danno morale-esistenziale per la parte di danno biologico temporaneo) e al contempo utili a confermare, invece, la domanda di manleva esperita da parte della convenuta, esse vanno poste per il 50% in capo a parte attrice in forza pagina 15 di 17 della loro imputabilità alle voci di danno per cui è risultato soccombente, per il 10% in Parte_1 capo alla convenuta in forza della parte utile all'accoglimento della voce di danno aggiuntiva al danno biologico temporaneo per la quale è soccombente la convenuta che ha resistito infondatamente a tale domanda e per il 40% in capo a risultando egli soccombente alla domanda di regresso Controparte_2
della struttura sanitaria, come già liquidate con separato decreto del 30 maggio 2024, con i conseguenti obblighi restitutori verso le controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità del (C.F. Controparte_1
) e del dott. (C.F. per i fatti di cui in parte motiva P.IVA_1 Controparte_2 C.F._1
e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di Parte_1
(C.F. ) che liquida nella somma complessiva di €.66.654,44, oltre interessi al C.F._2 saggio legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna il (C.F. ) e il dott. Controparte_1 P.IVA_1 P_
(C.F. , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente
[...] C.F._1
giudizio in favore di (C.F. ), che liquida nella misura di €.406,50 Parte_1 C.F._2 per esborsi e di €.13.182,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- accoglie parzialmente la domanda di regresso avanzata dal Controparte_1
(C.F. ) nei confronti del dott. (C.F. e per
[...] P.IVA_1 Controparte_2 C.F._1
l'effetto condanna quest'ultimo a tenere manlevato il Controparte_1
di quanto sarà tenuto a versare a favore di fino alla concorrenza massima della somma Parte_1 di €.33.327,22;
- dichiara parzialmente assorbita e parzialmente respinta la domanda di manleva esperita dal
[...]
(C.F. ) nei confronti del dott. (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
; C.F._1
- condanna il dott. (C.F. alla refusione delle spese di lite del Controparte_2 C.F._1
presente giudizio in favore del (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 16 di 17 che liquida nella misura di €.406,50 per esborsi e in €.5.400,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di (C.F. ) nella Parte_1 C.F._2
misura del 50%, del (C.F. ) nella misura Controparte_1 P.IVA_1
del 10% e del dott. (C.F. nella misura del 40%, come già Controparte_2 C.F._1
liquidate con separato decreto del 30 maggio 2024, con i conseguenti obblighi restitutori verso le controparti.
Ivrea, 25 maggio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3099/2021 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 18 febbraio 2025;
Parte convenuta ha omesso il deposito delle proprie conclusioni, omettendo di depositare le note scritte per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni;
Il terzo chiamato ha concluso come da note scritte depositate in data 19 febbraio 2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 6 ottobre 2021 deduceva che a seguito di Parte_1 intervento chirurgico del 1 giugno 2016 contraeva un'infezione che lo costringeva a successive cure ospedaliere e non, nonché a due interventi chirurgici, con pregiudizio nelle attività quotidiane per circa due anni e successivo sviluppo di una patologia depressiva, di un intervento di By-Pass gastrico per l'aumento di peso acquisito, nonché sviluppo di amnesie imputabili alle anestesie subite. Domandava,
pagina 1 di 17 quindi, il risarcimento del danno biologico, con incremento per la sofferenza soggettiva, il risarcimento dell'inabilità temporanea e l'ulteriore danno non patrimoniale subito, nonché la refusione delle spese sostenute per lo svolgimento del procedimento di ATP ante causam.
Con comparsa del 18 febbraio 2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
rilevando che alle dimissioni del 2 marzo 2016 parte ricorrente aveva rifiutato il ricovero
[...]
e non si era presentata al controllo programmato del 8 marzo 2016, aggravando la situazione complessiva con il suo comportamento omissivo. Deduceva l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo alla resistente per l'infezione insorta riconducibile al caso fortuito mentre rilevava il colpevole operato del dott. nella ritardata diagnosi dell'infezione insorta, rilevando che lo stesso Controparte_2 si era contrattualmente obbligato a tenere manlevata la resistente per l'evento occorso, esperendo domanda di regresso e manleva verso il professionista. In ordine al quantum del danno attoreo rilevava che nessuna prova in ordine alla personalizzazione massima del danno per sofferenza soggettiva era stata allegata e provata da parte ricorrente.
Con ordinanza del 12 settembre 2022 veniva disposto il mutamento di rito con passaggio dal rito sommario di cognizione a quello ordinario.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa del professionista, con comparsa del 12 dicembre
2022 si costituiva in giudizio il dott. rilevando che esso non era l'unico sanitario Controparte_2 intervenuto e che l'infezione verificatasi non era a lui imputabile e che non poteva escludersi che l'infezione fosse stata contratta presso il centro di riabilitazione “Monsignor Luigi Novarese”.
***
La domanda del ricorrente è parzialmente fondata, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
Giova premettere come tra le parti siano pacifici, oltre che documentali tutti gli elementi fattuali attinenti alle varie ospedalizzazioni e cure subite da parte ricorrente ed, in particolare per ciò che è di rilievo ai fini della decisione, deve rilevarsi come veniva sottoposto in data 1 febbraio Parte_1
2016, all'età di 53 anni, ad intervento chirurgico di protesizzazione totale del ginocchio destro presso la di Ivrea, gestita dalla società resistente e, dopo la dimissione, avvenuta in data 9 Controparte_1
febbraio 2019, il paziente veniva ricoverato fino al 2 marzo 2019 presso il
[...]
di Moncrivello (VC) per il trattamento Controparte_3
riabilitativo.
Su tale ultimo punto la ha rilevato un rifiuto del Controparte_1
ricorrente a permanere in stato di ospedalizzazione e la successiva omessa presentazione alla visita di pagina 2 di 17 controllo del 8 marzo 2016. L'eccezione è del tutto avulsa dagli atti di causa in cui non si rinviene alcuna prescrizione medica in ordine alla sussistenza di un quadro clinico che, per come rilevato e diagnosticato, richiedesse il permanere dello stato di ospedalizzazione del ricorrente, e che lo stesso abbia rifiutato a seguito di consenso informato. Tale prescrizione medica di ospedalizzazione presso la clinica ove il paziente era ricoverato è, non solo contraria alle risultanze a cui è pervenuto l'ATP ma persino ai rilievi che la stessa ha sollevato a mezzo del proprio CTP in tale sede, che lungi dal rilevare un quadro clinico di gravi complicanze che richiedessero l'ospedalizzazione del paziente ha, invece, posto in evidenza il buono stato di salute del paziente e la non sussistenza di indici di infezione in atto.
Tale contraddittoria difesa tenuta dalla resistente è, d'altra parte, conforme, poi, alla lettura del tutto parziale dell'elaborato e alla imperizia della stessa che la conduce a dedurre l'insussistenza di alcuna responsabilità nell'infezione di che trattasi, riconducibile al caso fortuito nel suo verificarsi e nel ritardo diagnostico del dott. . L'epilogo dei fatti occorsi è ben differente da quello dedotto dalla Controparte_2
resistente in quanto la non ha mai diagnosticato Controparte_1
l'infezione al paziente e tanto meno effettuato alcuna proposta di cura terapeutica in regime di ospedalizzazione, piuttosto, ha omesso del tutto la diagnosi ritenendo, finanche in sede ATP, a mezzo delle osservazioni del proprio CTP la correttezza dell'operato in quanto il buono stato di salute non faceva rilevare la sussistenza dell'infezione in corso. Tali conclusioni a cui sono pervenuti dapprima i medici in sede di decorso post-operatorio e poi il CTP di parte resistente in sede di ATP e financo il dott. nella presente difesa giudiziale, è il frutto di un imperito operato, volto ad una lettura del P_ tutto negligente delle risultanze mediche che ha condotto ad un omessa diagnosi dell'infezione in essere sul paziente. In particolare, durante la degenza presso la Clinica Epodoriesa di Ivrea si aveva la persistenza di tumefazione e dolore a carico del ginocchio destro da parte del ricorrente e gli esami ematochimici effettuati nel corso della degenza documentavano un incremento degli indici di flogosi
(PCR), sia pure con andamento decrescente, seguiti da un'ecografia effettuata in data 1 marzo 2016 che evidenziava la presenza di “raccolta liquida periarticolare” e di un tramite “pseudofistoloso”. A fronte di tale quadro l'operato della resistente è stato del tutto superficiale e imperito, limitandosi agli esiti negativi di un tampone superficiale, anziché ad un adeguato approfondimento diagnostico. Ne consegue che è di palmare evidenza la negligenza ed imperizia dell'operato della resistente, non già come dalla stessa dedotto per non aver impedito la contrazione dell'infezione insorta, bensì per non averla tempestivamente diagnosticata nella fase post-operatoria. Tali risultanze sono ben evidenziate dall'elaborato peritale prodotto in atti mentre del tutto imperita è la difesa della resistente che ne da una pagina 3 di 17 lettura di esclusione della propria responsabilità che non trova riscontro nell'ATP svolto, il quale ha dettagliatamente e univocamente affermato la sussistenza della responsabilità di omessa tempestiva diagnosi da parte del affermando come “La diagnosi Controparte_1 dell'evento settico fu posta con notevole ritardo. Infatti, nonostante il significativo aumento degli indici di flogosi (molto elevati per essere spiegati col normale decorso di un intervento chirurgico) e la presenza di febbre per quattro giorni (sicuramente troppi per la consueta ipertermia post-intervento), non venne approfondito il quadro clinico con una artrocentesi. Inoltre, nonostante la costante segnalazione infermieristica della presenza di “segni di infiammazione” a livello del ginocchio operato, i curanti si limitarono ad eseguire un tampone superficiale, “fidandosi” poi del risultato negativo senza considerare il fatto che la presenza di sangue nella secrezione per l'abbondante emartro poteva interferire con la crescita di eventuali microrganismi e rappresentava di per sé stesso un fattore di rischio per infezione. Di fatto, la sottostima della possibile genesi infettiva del quadro di tumefazione locale (interpretato come sequela esclusiva dell'importante emartro che aveva caratterizzato l'immediato postoperatorio) ha ritardato la diagnosi di artrite settica di almeno tre settimane. Il ritardo diagnostico ha a sua volta impedito l'inizio precoce della terapia antibiotica e della revisione chirurgica, indispensabili per il salvataggio dell'impianto protesico.”. Proprio tale ritardo diagnostico ha, poi, provocato il danno attoreo sia sul piano dell'inabilità temporanea che di quello del danno biologico permanente che si analizzeranno nel prosieguo.
Parte convenuta ha, poi, eccepito che l'omessa presentazione del paziente alla visita di controllo programmata per l'8 marzo 2016 ha inciso sul danno per cui è causa, escludendo la responsabilità della stessa, senza avvedersi che in data 9 marzo 2016 il ricorrente si è sottoposto a visita ambulatoriale presso il CTO di Torino con successivo riscontro all'esame colturale (referto del 16/03/2016) di positività per Stafilococco coagulasi-negativo meticillinoresistente. Ne consegue che l'eventuale ritardo di 24 ore non ha avuto alcuna incidenza sul decorso dei postumi dell'infezione, e l'asserzione di mero principio in ordine ad un concorso di responsabilità del ricorrente, è del tutto defatigatoria. Infatti, la resistente non comprova nulla in ordina a quali differente decorso avrebbe avuto la situazione clinica in caso di visita di controllo in data 8 marzo 2016 in luogo di quella ambulatoriale del giorno successivo, limitandosi ad una generica doglianza, nella piena consapevolezza dell'insostenibilità di un differente decorso terapeutico in caso di visita antecedente di sole 24 ore. Ne consegue che il ricorrente, lungi dall'aver omesso l'esecuzione di alcuna prescrizione medica si è, invece, tempestivamente sottoposto pagina 4 di 17 ad un secondo e un terzo intervento volti a riparare e contenere le conseguenze dannose sulla propria salute provocate dall'inadempimento della resistente alle prestazioni mediche.
Sia la parte convenuta che il terzo chiamato rilevano che l'infezione di che trattasi potrebbe essere stata contratta dopo la dimissione post-operatoria dell'attore. Tale elemento non risulta comprovato in atti, secondo il criterio del più probabile che non, e altro non rileva se non ad aggravare sensibilmente la posizione tanto della clinica quanto del sanitario. Infatti, giova richiamare quanto già sopra indicato e accertato in seno all'ATP svolto in ordine ai doveri di attivarsi in modo perito e diligente per la verifica dell'infezione in corso in quanto risulta per tabulas che i segni infettivi erano già presenti e sono stati trascurati, contrariamenti ai protocolli e alle buone prassi mediche, già prima delle dimissioni del danneggiato, tuttavia, la non perizia e la non diligenza sia della clinica che del terzo chiamato, ha impedito che essi operassero correttamente a monte nella tempestiva diagnosi e cura dell'infezione ed a oggi impedisce agli stessi di effettuare una compiuta difesa che sia non meramente defatigatoria e contraria ai puntuali riscontri di carattere medico già dati dagli ausiliari del Giudice, che hanno univocamente riscontrato come i sintomi di infezione fossero presenti, chiari e trascurati dal personale sanitario della clinica convenuta (compreso il medico oggi terzo chiamato) e che essi abbiano con negligenza ed imperizia omesso di avvedersene e di procedere con i periti esami di rilievo e con la conseguente somministrazione delle cure.
Partendo l'analisi dal danno biologico permanente, deve evidenziarsi come il ritardo diagnostico della resistente ha impedito gli interventi curativi indispensabili per il mantenimento della protesi realizzata che con alta probabilità sarebbe stata mantenuta dal paziente in caso di cure adeguata e immediate dell'evento settico in corso. Il reintervento chirurgico, dapprima con sostituzione dell'inserto in polietilene e, quindi, con espianto e sostituzione della protesi, ha determinato il prodursi del danno lamentato dal ricorrente nella presente sede, portando ad un peggioramento della Parte_1
propria condizione di salute rispetto alla condizione iniziale, e al prodursi di esiti peggiorativi rispetto agli esiti che avrebbe avuto in esito all'intervento chirurgico in assenza di sovrapposizioni infettive.
Tale quota di maggior danno ha determinato un danno biologico permanete, nella misura dell'8%, da computarsi nella fascia 18-25%.
Parte ricorrente ha, poi, lamentato la sussistenza di un danno derivante da depressione. Tale doglianza è infondata e contraria agli esiti a cui è pervenuta la CTU svolta in supplemento nel presente giudizio, in linearità, peraltro, con l'esito delle prove testimoniali. In ordine alla CTU è stato rilevato, dall'ausiliario psichiatra che non presenta attuali segni o sintomi compatibili con malattia mentale;
Parte_1
pagina 5 di 17 nello specifico non vi è riscontro di documentazione sanitaria (ambulatoriale ovvero ospedaliera durante i ricoveri effettuati)” e ancora che “Relativamente alla precedente assunzione di “citalopram”, questa è antecedente al ricovero effettuato il giorno 31/1/2016 presso la , come Controparte_1
risulta dalla relativa cartella clinica, in cui viene annotato che tale farmaco era già assunto a domicilio. Inoltre, durante il successivo ricovero presso la di Moncrivello effettuato in CP_1 data 9/2/2016 con dimissione il 2/3/2016 – viene segnalato che il sig. soffrisse di “sindrome Pt_1 depressiva” – cfr relazione di dimissione. La prescrizione di citalopram è confermata nei ricoveri successivi presso il CTO al dosaggio di 20 mg. 1 compressa x 2, senza traccia di consulenze psichiatriche. Come già rilevato in precedenza, nello specifico esiste una dissonanza tra tali riscontri e quanto affermato dal sig. , che afferma di avere iniziato l'assunzione di terapia antidepressiva Pt_1 durante il ricovero al CTO.”. Ebbene, è quindi evidente che la tardiva diagnosi dell'infezione e il mancato “salvataggio” della protesi nulla c'entrano in quanto le prescrizioni dei farmaci attengono al primo intervento subito dall'attore e non già al successivo e non sussiste alcun peggioramento depressivo per effetto delle successive cure, così come alcuno stato depressivo è in oggi presente in capo al danneggiato. D'altro canto non può non rilevarsi come ha dichiarato che Testimone_1
“Ricordo che mi ha chiesto delle visite e delle terapie di mia figlia e poi me le ha richieste poco dopo questo è successo nel 2016. Questo è successo al telefono nella stessa chiamata a distanza di 5 minuti.
Questa cosa è successa più volte ma non so il numero preciso. Ho visto che prendeva gli occhiali li appoggiava lì e dopo due minuti iniziava a girare cercando gli occhiali. Ho visto che non si ricordava se aveva preso la pastiglia. Questa cosa delle pastiglie succedeva quasi tutti i giorni quando c'ero io ad aiutarlo e andavo a volte a settimane alterne o a volte nel fine settimana, degli anni 2015, 2016 e
2017. Non ricordo altri episodi di amnesie.”, di talchè anche le lamentate amnesie sono addirittura antecedenti al primo intervento (anno 2015) e nulla c'entrano con l'attività sanitaria successiva al primo intervento, necessaria per intervenire sull'infezione verificatasi e solo tardivamente diagnosticata.
Infine, va fin d'ora affermata la non attendibilità della teste (moglie dell'odierno attore), Testimone_2
delle cui dichiarazioni nessun uso può essere fatto ai fini della decisione, in quanto essa ha ricordato
(capitolo 18) l'uso di antidepressivi per anni e ancora oggi presenti, un uso della sedia rotelle per anni dopo l'intervento e un peso di un centinaio di Kilogrammi prima dell'intervento divenuto ex post a
147. Orbene, dall'analisi del fascicolo sanitario è emerso che già nel 2016 l'attore pesava 120 kg e giammai un centinaio, di talchè singolare è l'errore nella memoria della teste che ricorda tuttavia in pagina 6 di 17 modo preciso il peso massimo e che ha visto direttamente l'attività di peso sulla bilancia del coniuge.
Essa vede una somministrazione di antidepressivi, che salvo voler ritenere che siano abusivamente acquistati da parte del danneggiato con metodi contrari all'ordinamento, non possono essere avvenuti in quanto non sussistono prescrizioni mediche in tal senso e da quanto emerso in seno all'accertamento peritale non è affetto da alcuna depressione in corso. Ne consegue che la memoria Parte_1
della teste pare aver esagerato i fatti con una percezione della realtà del tutto distorta da quella del mondo reale, con conseguente totale inattendibilità dei fatti da essa dichiarati.
imputa, altresì, al suddetto ritardo nella diagnosi dell'infezione l'aumento di peso che Parte_1
lo ha afflitto, imputabile al periodo di non mobilità resosi necessario per il successivo periodo di spedalizzazione, che sarebbe stato evitato in caso di salvataggio della protesi, possibile (secondo il criterio del più probabile che non) in caso di tempestiva diagnosi. Orbene, tale tesi è risultata smentita già per tabulas dai vari pesi redatti ed attestati nelle cartelle cliniche, e riportati in ordine temporale nell'alveo della CTU medica disposta nel corso del giudizio, che ha concluso come “Nel contesto di una obesità severa, la sopra menzionata variazione ponderale (aumento ponderale di 12-14 Kg tra il gennaio del 2016 e il maggio del 2019), peraltro verificatasi dopo la risoluzione chirurgica dell'infezione periprotesica, si inscrive, in termini di ragionevole probabilità, nell'ambito dell'andamento della patologia metabolica e non risulta attribuibile alle conseguenze della mancata tempestiva diagnosi dell'infezione.”. Ne consegue che l'aumento di peso del danneggiato nulla c'entra
(rectius è totalmente carente il nesso di causalità) con i fatti di ritardo sanitario per cui è causa.
A contrario è emerso in maniera lampante come l'imputabilità dell'aumento di peso sia da ricondursi al cambio di stile di vita che l'attore ha deciso di adottare per propria scelta di vita personale, del tutto svincolata dall'evento di danno sanitario per cui è causa. Infatti, parte attrice ha dedotto una serie di attività nel proprio atto introduttivo, che egli è stato asseritamente costretto a cessare a causa del reintervento chirurgico, che risulta totalmente smentita dall'istruttoria espletata. Giova prendere le mosse dall'epilogo delle vicissitudini attore, ed in particolare, dalla visita fisiatrica del 30.8.2018 in cui veniva chiaramente documentata una buona motricità.
A questo punto va analizzata la prima delle asserite attività impedite per effetto del reintervento chirurgico ovvero l'attività di volontario che è consistita, in memoria di “Venivano per Per_1 salutarmi e prendere un caffè. Ricordo un'uniforme con delle medaglie che aveva sul petto e gli Pt_1 altri erano in divisa” […] “Da quanto ha avuto l'intervento non l'ho più visto in divisa e i suoi Pt_1
colleghi non vengono più presso il mio capannone. mi ha raccontato di qualche cane trovato Pt_1
pagina 7 di 17 abbandonato o cose così, sempre in quegli anni lì, dal 2014 al 2015.” e in memoria di Testimone_1
“L'attività di volontariato la faceva a richiesta dei Carabinieri quando trovavano dei cani randagi o animali con problematiche, controllava le zone di caccia quando lo chiamavano. Poi ha smesso perché non riusciva fisicamente a stare in piedi o fare un controllo, non poteva stare in piedi tutto il giorno, fa fatica a stare in macchina e all'inizio quando il ginocchio era gonfio non riusciva nemmeno a guidare.
Oggi riesce a guidare, anche se capita che gli fa male il ginocchio.”. Ne consegue che il danneggiato non risulta aver compiuto alcuna prestazione di particolare atleticità (elemento che peraltro sarebbe stato contrastante con il peso corporeo che egli già aveva prima delle operazioni sanitarie – chirurgiche e non – resesi necessarie per la ritardata diagnosi dell'infezione per cui è causa) ma, piuttosto, attività di ridotta necessità motoria e di riconoscimento più sul piano morale (vedasi anche il supporto documentale prodotto sub. doc. 13 che lungi dal rammostrare particolati attività di movimento poste in essere, conforta l'esibizione di foto in uniforme con medaglie di riconoscimento). Tale attività è, quindi, totalmente consentita anche a seguito del reintervento subito dall'attore che per il lieve danno biologico prodotto (8 punti) non ne ha certamente determinato alcuna impossibilità, piuttosto, in libera scelta del danneggiato è stata la volontà di cessare tale attività senza alcuna connessione con i fatti per cui è causa.
In secondo luogo parte attrice lamenta l'impossibilità di compiere immersioni subacquee, che certamente erano in passato compiute, come ricorda il teste “Andavamo insieme a fare Per_1
attività di immersioni subacquee. Dal 1988-89 andavamo in campeggio ad Albenga, andavamo nel weekend. Ognuno aveva la sua roulotte. Andavamo nel periodo dei 6 mesi estivi e almeno due weekend estivi al mese e ad agosto facevamo le ferie per due settimane sempre lì ad Albenga. Quando andavamo giù facevamo due immersioni al giorno, io solo in apnea e anche con le bombole. Pt_1
Ogni tanto andiamo ancora in spiaggia ma non in immersione. Anch'io ho smesso l'attività di immersione perché non ho più il gommone. Il gommone era di e dopo l'intervento l'ha venduto. Pt_1
era un esperto di nuoto, aveva preso il brevetto per andare sottacqua da sub, che è necessario Pt_1 per andare con le bombole. L'attività di nuoto era collegata al subacqueo.” e che, tuttavia, non risultano impedite per il danno differenziale sopra quantificato nell'8%, essendo, piuttosto, cessate per vendita del gommone che egli aveva in proprietà, tanto che l'attore risulta ancora oggi recarsi in spiaggia ma non compiere più tale attività di immersione, che d'altro canto, ha cessato anche lo stesso teste escusso, certamente non affetto dal sinistro di che trattasi. Ne risulta evidente che nulla c'entra pagina 8 di 17 l'evento di danno per cui è causa con la cessazione dell'attività ludica di che trattasi imputabile ad una libera scelta dei due amici.
In terzo luogo parte attrice lamenta la forzosa cessazione dell'attività escursionistica da imputarsi al danno per cui è causa. In primo luogo nessuna attività di trekking in senso proprio del termine (e tanto meno di alpinismo) è emersa dalle testimonianze assunte che hanno ridimensionato le attività che il danneggiato ha dedotto, da ricondursi a mere scampagnate in ambito montano, prive di rilevanza sotto il profilo dell'allenamento fisico necessario. Infatti, il teste ha affermato che “Con Per_1 Pt_1 andavamo a funghi tra settembre e ottobre e poi si andava a fare delle scampagnate.”, la teste Tes_1
che “Nei weekend andava sempre a fare anche escursioni in montagna, preciso che intendo che
[...] andava in montagna a raccogliere funghi o a fare una passeggiata.”. Ne consegue che anche tale attività ludica è stata cessata per volontà del danneggiato che ha cambiato il proprio stile di vita per mera scelta unilaterale senza alcun nesso di causalità con i fatti per cui è causa, come d'altro canto ha fatto financo la stessa (figlia dell'attore) che sul capo 15 ha affermato che anch'ella oggi ha mutato il Testimone_1
proprio stile di vita dedicando i proprio weekend alla televisione e alla visione di documentari.
Infine, va analizzato l'utilizzo della moto, anch'esso è certamente da sempre stato effettuato da parte attorea ed ad oggi cessato, come dichiarato dai testi già sopra indicati, tuttavia, non risulta in essere alcun impedimento all'utilizzo di tale mezzo motore, di talchè il danneggiato ha per propria decisione, non riconducibile all'evento di danno per cui è causa, determinato la cessazione di tale mezzo di trasporto.
Va, quindi, riassunto il quadro che risulta unico per tutte le attività sopra analizzate ovvero parte attrice ha in passato esercitato le sovra attività ludiche che sono cessate senza che esse siano in alcun modo impedite dal danno differenziale per cui è causa, di talchè esse vanno imputate, piuttosto, al mero intervento originario che ha certamente inciso sulle capacità motorie di , all'aumento di Parte_1
peso che ha comportato successivamente un intervento di by-pass gastrico e/o da libere scelte di modifica delle abitudini di vita che, d'altro canto hanno in parte riguardato anche i testi che condividevano con il danneggiato alcune delle suddette attività, senza che la loro cessazione sia in nesso di causalità con il danno di 8 punti di cui si controverte. Ne consegue che se è vero quanto affermato in seno alla CTU, ovvero che ad oggi non sussiste alcun impedimento allo svolgimento di tutte le suddette attività bensì una mera condizione di disagio e difficoltà nell'esercizio di ciascuna di esse, è, altresì, vero che tale disagio non può essere apprezzato sotto il profilo risarcitorio in quanto parte attrice non ha inteso proseguire tali attività subendo tale difficoltà nel loro espletamento, bensì ha pagina 9 di 17 cessato totalmente esse per volontà del danneggiato, e/o altre cause che non rilevano nel presente giudizio, sì che anche quel fastidio che egli poteva subire, da qualificarsi in termini giuridici quale componente del danno esistenziale, non sussiste.
Il danno biologico, sia temporaneo che permanente, deve essere liquidato applicando, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, le tabelle di LA (da ultimo Cass. sez. III, sentenza n. 8532 del 06/05/2020; Cass. sez. III, sentenza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. sez. III, sentenza n. 1553 del 22/01/2019; Cass. sez. III sentenza n. 17018 del 28/06/2018), tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (8 marzo 2018), pari a 55 anni (data di nascita 24 dicembre 1962).
Passando all'analisi del danno morale, giova evidenziare come le Tabelle di LA 2024, che devono trovare applicazione nel caso di specie, dovendosi procedere alla liquidazione del danno all'attualità, individuano il valore partendo dal c.d. punto, previsto anche nelle versioni precedenti delle Tabelle
(relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), ed effettuano un aumento, inserendo nel valore di liquidazione media anche la componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva (c.d. danno da sofferenza soggettiva interiore). Orbene, nel caso di specie va totalmente esclusa l'incremento per sofferenza soggettiva di cui al punto “B” in quanto in termini di patimento d'animo nulla è stato nemmeno allegato da parte attrice che ha, piuttosto, sostenuto una sindrome depressiva risultata non sussistente in seno alla CTU espletata, così come non sono emersi elementi di rilievo che abbiano comportato alcuna incidenza sul piano esistenziale, tale da comportare un aumento per incremento di sofferenza soggettivo, differente ed ulteriore rispetto ai valori di cui al punto “A”, avendo parte attrice riportato meramente le conclusioni a cui è pervenuto il collegio peritale in esito all'ATP senza avvedersi che la valutazione di “normalità” che compie il perito in seno ad un elaborato peritale non esonera la parte da allegare e provare ogni singola voce di danno, dovendosi valutare, in seno alla liquidazione quanto avvenuto nel singolo caso concreto e non già quanto normalmente avviene in casi analoghi. Deve, quindi, calcolarsi il danno biologico per l'invalidità al 25% (punto base €.4.408,86) per €.80.462,00 da cui scomputarsi il danno biologico per l'invalidità al 18% (punto base €.3.570,28) per €.46.913,00, determinandosi così un danno biologico pari ad €.33.549,00.
Deve, quindi, passarsi all'analisi del danno biologico temporaneo subito dal ricorrente, in ordine al quale deve rilevarsi, in fatto come sia stato ricoverato dal 27.12.2016 al 10.1.2017 per Parte_1
l'intervento chirurgico di rimozione dell'impianto protesico e posizionamento di spaziatore antibiotato,
pagina 10 di 17 in data 28 dicembre 2016, ed è stato, poi, ricoverato dal 8.3.2018 al 19.3.2018 presso il Presidio
Ospedaliero CTO di Torino per essere sottoposto, in data 9 marzo 2018, a intervento chirurgico di rimozione dello spaziatore antibiotato e posizionamento di nuovo impianto protesico, oltre ai conseguenti periodi di cure antibiotiche e riabilitazione. Si è, quindi, configurato, come già accertato in sede di ATP, un periodo di inabilità temporanea della durata complessiva di giorni 332, di cui 62 a totale in regime di ricovero ospedaliero, 90 a parziale al 75%, 90 a parziale al 50%, 90 a parziale al
25%. Per tale tipo di danno va riconosciuto l'aumento “medio” di cui alla lettera “B” delle tabelle milanesi, essendo emerso che la prolungata inabilità temporanea ha effettivamente inciso sulle normali attività esistenziali, apprezzate da parte del collegio peritale, in corresponsione al quesito peritale posto, con riguardo alle attività ludiche pregresse che l'attore compieva. Certo è che il ricovero ospedaliero e la ripresa dai postumi del secondo intervento (che sarebbe stato evitato con salvataggio della protesi in ipotesi di tempestiva diagnosi dell'infezione per cui è causa) non creano un mero danno differenziale del 8%, come avviene per il danno permanente, bensì, nelle misure percentuali sopra determinate, un'invalidità fino al 100% per ben 62 giorni che incide sull'esistenza relazionale del soggetto in maniera estremamente significativa (ricovero ospedaliero), tanto che, anche nella fase successiva viene osservata da parte di uno stato di abbattimento morale, non accompagnato da amnesie. Ne Per_1 consegue che il danno biologico va quantificato prendendo a riferimento il punto base di €.115,00, senza alcuna personalizzazione, non ravvisandosi elementi peculiari che si discostino dal “punto medio” né in termini di sofferenza soggettiva, né in termini di danno esistenziale. Il danno va, quindi, quantificato in: €.7.130,00 per invalidità temporanea totale, in €.7.762,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, in €.5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, in €.2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 25% e così per complessivi €.22.655,00, ovvero per un danno biologico permanente e temporaneo totale di €.56.024,00.
In punto accessori deve rilevarsi come il danno sopra quantificato sia determinato all'attualità e che vertendosi in materia di danno di valore, ovvero di liquidazione di danno derivante da fatto illecito, esso deve essere oggetto di devalutazione alla data del sinistro (8 marzo 2018) e così per €.46.960,60 somma sulla quale va riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio legale sulla somma rivaluta di anno in anno fino alla data della presente pronuncia (Cassazione civile, sez. I,
19/03/2020, n. 7466; Cassazione civile, sez. II, 24/01/2019, n. 2037; Cassazione civile, sez. III,
13/07/2018, n. 18564; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2016, n. 22607; Cassazione civile, sez. III,
pagina 11 di 17 15/06/2016, n. 12288), e così per €.61.740,60 (capitale+ accessori), somma sulla quale decorreranno i soli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo.
domanda, poi, la refusione degli esborsi sostenuti per la fase di ATP e per la relazione Parte_1
medica stragiudiziale del dott. . La domanda è parzialmente accoglibile nei limiti di cui si Persona_2 dirà nel prosieguo. In particolare, stante l'esito vittorioso del presente giudizio e l'utilità della perita e puntuale quantificazione del danno biologico in seno all'ATP, va riconosciuto il rimborso delle spese sopportate da parte attrice e relative al pagamento dell'onorario dell'ausiliario del Giudice della fase
ATP per come documentate in seno al documento 25 – docc. Fattura CTU e Fattura CTU 2 – per complessivi €.1.830,00. Alla suddetta somma va aggiunta la spesa sostenuta a favore del consulente di parte, dott. , indispensabile per rendere ammissibile il ricorso per ATP che in mancanza di Per_3
perizia di parte che comprovi il danno va dichiarato del tutto esplorativo;
spese da ritenersi congrue nella somma richiesta per €.2.000,00 – doc. 25 Compenso dr. . In ordine, invece, alle Per_3
successive spese sostenute da parte attrice per la redazione di una seconda perizia medica stragiudiziale va rilevato che esse sono da ritenersi superflue ed eccessive, alla luce della precedente perizia già espletata, di talchè esse vanno escluse. Il danno patrimoniale, per gli esborsi sostenuti dalla parte attrice, va quindi quantificato nella somma complessiva di €.3.830,00, somma sulla quale va applicata la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio legale sulla somma rivalutata di anno in anno, trattandosi di danno di valore, derivante da risarcimento del danno patrimoniale. Il dies a quo va determinato equitativamente dal 1 marzo 2021, tenuto conto che le fatture dei professionisti per la somma capitale di €.3.830,00, riguardano varie date tra il febbraio e il marzo 2021, fino alla data della presente pronuncia e così per €.4.913,84, somma sulla quale decorreranno i soli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.52.001,00 - a €.260.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.66.654,44), determinato in base alla somma liquidata a parte attrice (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del compenso minimo per la fase di trattazione/istruttoria, considerato che tanto l'attività di CTU supplettiva espletata quanto quella di prova orale è risultata utile all'accoglimento del solo incremento pagina 12 di 17 per la sofferenza morale del danno temporaneo biologico come sopra liquidato con reiezione di tutte le altre voci di danno dedotte da parte attorea. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la fase di ATP, liquidati prendendo in riferimento i valori minimi delle fasi di attivazione, introduttiva e di istruzione stante la non complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate, peraltro, in parte sovrapponibili
(per il danno biologico) a quelle attinenti al presente giudizio ordinario. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.406,50 per esborsi e in €.13.182,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
***
Passando all'analisi della posizione di deve affermarsi come “In tema di responsabilità Controparte_2
civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando
l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
22050 del 11/09/2018) e medesimo principio è stato sancito financo nell'alveo della responsabilità medica con riguardo alla chiamata in causa del sanitario da parte della struttura sanitaria in cui ha operato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018).
Deve, quindi, procedersi con l'analisi della domanda di manleva esperita da parte convenuta al fine di verificare il tipo di chiamata in causa che essa ha inteso espletare. Alle pagine 8, 9 e 10 la convenuta procede, previa analisi soggettiva degli esiti dell'ATP, a rilevare che non sussiste alcuna responsabilità della stessa per l'infezione lamentata nella domanda risarcitoria attorea mentre il ritardo di diagnosi e trattamento terapeutico è esclusiva responsabilità del medico, avverso il quale avanza domanda di regresso. Solo successivamente, pone autonoma domanda di manleva, pagg. 10 e 11 della comparsa costitutiva, fondata su autonoma obbligazione contrattuale. Ne consegue che in forza della prima domanda avanzata dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato la domanda risarcitoria avanzata da si è automaticamente estesa anche al medico, che deve essere condannato in solido con Parte_1
la clinica sanitaria per il risarcimento del danno sopra quantificato.
***
pagina 13 di 17 Passando all'analisi della domanda di manleva esperita dalla resistente nei confronti del dott. P_
, la stessa è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
[...]
Il medico è responsabile per la mancata diagnosi e conseguente mancata tempestiva cura dell'infezione che affliggeva il paziente nel corso di due visite come già rilevato in seno all'ATP ove è affermato che
“Pertanto, la sottovalutazione dell'ipotesi infettiva da parte del dr. ha contribuito a ritardare P_ la diagnosi di infezione, riducendo ulteriormente la possibilità di salvataggio della protesi.” ed ancora che “ […] ha reso impossibile una strategia terapeutica (medica e chirurgica) precoce, che avrebbe ragionevolmente consentito di salvare l'impianto protesico. […] impedendo la possibilità di un intervento precoce volto al salvataggio dell'impianto protesico, ha determinato la necessità di successive, ripetute ospedalizzazioni, di ulteriori interventi chirurgici, di prolungati periodi di terapia antibiotica e di trattamenti riabilitativi particolarmente impegnativi.”. Tale responsabilità è, tuttavia, concorrente in quanto l'ATP ha rilevato come “È del tutto evidente che il paziente fu seguito e trattato da diverse figure professionali e non solo dal dr. né del resto si è mai affermato che la P_ gestione assistenziale del caso fu in capo al solo dr. ” e ancora che “[…] il decorso P_
postoperatorio fu caratterizzato da un significativo aumento degli indici di flogosi, dalla presenza di ipertermia, dalla costante segnalazione da parte del personale infermieristico di segni di infiammazione a livello del ginocchio operato, elementi che nel complesso configuravano un quadro clinico meritevole di approfondimento diagnostico […] Si ribadisce a tale proposito che già nella prima fase post-operatoria vi erano elementi clinici e laboratoristici che dovevano portare in diagnosi differenziale anche l'ipotesi di una complicazione settica.”. Ne consegue che è indubbio come si siano avvicendati, nel caso in esame, plurimi professionisti sanitari che hanno concorso nell'evento di danno per cui è causa, del cui operato risponde la clinica presso cui il paziente ha subito l'intervento a seguito del quale si è verificata la ritardata diagnosi dell'infezione.
In ordine alla quantificazione del concorso di colpa in capo al medico, essa è stata puntualmente determinata dalla CTU suppletiva esperita nel corso del Giudizio che ha rilevato come tanto l'intervento dei sanitari estranei alla presente controversia, quanto l'operato del medico – terzo chiamato – hanno inciso in egual misura nella ritardata e perita diagnosi della misura, determinando in maniera equivalente gli effetti di danno in capo a parte attrice, come già sopra analizzati. Ne consegue che il concorso di colpa di va determinato nella misura del 50%, da cui consegue che, Controparte_2 la domanda di regresso esperita da parte convenuta va accolta per la somma di €.33.327,22.
pagina 14 di 17 La domanda di manleva esperita resta assorbita per la somma di cui sopra, nei limiti in cui è già accolta la domanda di regresso e va respinta per l'ulteriore parte in quanto non imputabile all'attività professionale del terzo chiamato bensì agli altri operatori sanitari che hanno agito nel post-operatorio secondo le conclusioni già raggiunte in seno all'ATP espletato: In conclusione, il ritardo di diagnosi di infezione periprotesica, riconducibile dapprima alla sottovalutazione del quadro clinico e di laboratorio nella fase post-operatoria durante il ricovero dal 31/01/2016 al 09/02/2016 presso la Controparte_1
di Ivrea e quindi alla sottovalutazione da parte del dr. del quadro clinico e di laboratorio in P_
occasione delle visite effettuate in data 16/02/2016 e 02/03/2016 (allorché il paziente era ricoverato per il trattamento riabilitativo presso il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale Controparte_3
di Moncrivello), ha reso impossibile una strategia terapeutica (medica e chirurgica) precoce,
[...] che avrebbe ragionevolmente consentito di salvare l'impianto protesico.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.26.001,00 - a €.52.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.33.327,22), determinato in base alla domanda di regresso accolta (art. 5), e con applicazione dei compensi inferiori ai medi previsti per le fasi di studio (€.1.000,00), introduttiva
(€.1.000,00), di trattazione/istruttoria (€.1.400,00) e decisionale (€.2.000,00), stante la non complessità della trattazione attinente alla domanda di regresso/manleva esperita, la pacificità di tutti i fatti tra convenuta e terza chiamata e l'espletamento in via istruttoria soltanto della CTU, senza prove orali. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.406,50 per esborsi e in €.5.400,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
***
Le spese di CTU del presente giudizio vanno, infine, regolate secondo il principio dell'art. 92 c.p.c. ovvero essendo esse risultate utili a rammostrare la pressoché totale soccombenza di parte attrice in ordine a tutti i danni esistenziali lamentati per le attività che essa asseriva essere cessati per effetto dell'errore sanitario per cui è causa (salva la sola conferma della voce di danno morale-esistenziale per la parte di danno biologico temporaneo) e al contempo utili a confermare, invece, la domanda di manleva esperita da parte della convenuta, esse vanno poste per il 50% in capo a parte attrice in forza pagina 15 di 17 della loro imputabilità alle voci di danno per cui è risultato soccombente, per il 10% in Parte_1 capo alla convenuta in forza della parte utile all'accoglimento della voce di danno aggiuntiva al danno biologico temporaneo per la quale è soccombente la convenuta che ha resistito infondatamente a tale domanda e per il 40% in capo a risultando egli soccombente alla domanda di regresso Controparte_2
della struttura sanitaria, come già liquidate con separato decreto del 30 maggio 2024, con i conseguenti obblighi restitutori verso le controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità del (C.F. Controparte_1
) e del dott. (C.F. per i fatti di cui in parte motiva P.IVA_1 Controparte_2 C.F._1
e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di Parte_1
(C.F. ) che liquida nella somma complessiva di €.66.654,44, oltre interessi al C.F._2 saggio legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna il (C.F. ) e il dott. Controparte_1 P.IVA_1 P_
(C.F. , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente
[...] C.F._1
giudizio in favore di (C.F. ), che liquida nella misura di €.406,50 Parte_1 C.F._2 per esborsi e di €.13.182,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- accoglie parzialmente la domanda di regresso avanzata dal Controparte_1
(C.F. ) nei confronti del dott. (C.F. e per
[...] P.IVA_1 Controparte_2 C.F._1
l'effetto condanna quest'ultimo a tenere manlevato il Controparte_1
di quanto sarà tenuto a versare a favore di fino alla concorrenza massima della somma Parte_1 di €.33.327,22;
- dichiara parzialmente assorbita e parzialmente respinta la domanda di manleva esperita dal
[...]
(C.F. ) nei confronti del dott. (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
; C.F._1
- condanna il dott. (C.F. alla refusione delle spese di lite del Controparte_2 C.F._1
presente giudizio in favore del (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 16 di 17 che liquida nella misura di €.406,50 per esborsi e in €.5.400,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di (C.F. ) nella Parte_1 C.F._2
misura del 50%, del (C.F. ) nella misura Controparte_1 P.IVA_1
del 10% e del dott. (C.F. nella misura del 40%, come già Controparte_2 C.F._1
liquidate con separato decreto del 30 maggio 2024, con i conseguenti obblighi restitutori verso le controparti.
Ivrea, 25 maggio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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