Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5349/2021 posta in deliberazione il giorno 19/02/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. CARBONE PAOLO;
( ) ; Parte_2 C.F._1
E
IN PROPR E N Q PRESIDENTE CONSIGLIO DI Parte_3
AMMINISTRAZIONE di PALMA BORIA SOCIETA' TRA Parte_4
)
[...] P.IVA_2
Avv. BRUGHIU ALEXANDRA
E
OGGETTO : impugnazione di lodo arbitrale ha impugnato il lodo arbitrale reso dal Collegio arbitrale di Primavera Parte_1
Forense, con sede in Roma, Via Santamaura n. 46, composto dall'Arbitro Unico
1
26.03.2021
Il lodo aveva così statuito:
“Accoglie l'istanza presentata, nella misura specificata con le note conclusive del 01.03.2021, e per l'effetto condanna la . in persona del L.r.p.t., Parte_1
dichiarandola soccombente, al pagamento della somma di € 57.973,75. A titolo di compensi professionali calcolati sulla base dei mandati sottoscritti, oltre IVA,
CPA e spese generali, interessi moratori fino al soddisfo, di cui: - € 45.000.00 oltre oneri accessori di legge (rimborso spese forfetario nella misura concordata pari al 10% di compenso fisso, CPA pari al 4% e IVA) per il contratto sottoscritto in data 31.10.2018; - € 12.973,75 oltre oneri di legge (spese generali, IVA e CPA), per il contratto sottoscritto in data 05.12.2018 come modificato dalla scrittura integrativa del 01.10.2019; condanna altresì la soccombente al pagamento degli interessi moratori successivamente maturati sino all'effettivo soddisfo;
- Le spese, liquidate in misura conforme al tariffario della Camera Arbitrale di Primavera
Forense in complessive euro € 3.900,00, oltre Iva, di cui e 300,00 oltre iva l'ammontare delle spese amministrative a favore della Camera Arbitrale di
Primavera Forense, in € 3.600,00 oltre iva l'im-porto dovuto quale compenso per l'Arbitro Unico, come da delibera n.5/2021 del Consiglio Arbitrale del
23.03.2021, seguono la soccombenza;
- Le spese di difesa per l'assistenza legale seguono anch'esse il regime della soccombenza e vengono liquidate in misura di
€ 3.972,00 oltre accessori come per legge”.
Si sono costituiti in giudizio l'avv. e Parte_3 Controparte_1
nstando per il rigetto dell'impugnazione.
[...]
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem il lodo impugnato.
2 I motivo: Impugnazione per violazione dell'art. 829, primo comma, n. 1), c.p.c -
Invalidità della convenzione arbitrale – Contratto nullo – divieto di patto di quota lite in violazione dell'art. 2233 c.c. – Incompromettibilità della controversia decisa dall'Arbitro .
In particolare ha dedotto che “ La nullità del contratto per illiceità della causa travolge fatalmente la convenzione di arbitrato. La clausola, infatti, affinchè possa essere considerata valida è necessario sia inserita in un contratto esistente e che attenga a materie che devono essere compromettibili.
II motivo: Impugnazione ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 2), c.p.c. –
Carenza di terzietà ed imparzialità della Controparte_2
III motivo: Impugnazione ai sensi dell'art. 829 primo comma, n. 4), c.p.c. –
Carenza di potestas decidendi in capo all'Arbitro Unico
IV motivo: Impugnazione per violazione dell'art. 829, primo comma, n. 11) c.p.c. -
Lodo contenente disposizioni contraddittorie – Carenza di motivazione
La terza censura che questa difesa intende muovere alla pronuncia arbitrale riguarda la carenza e contraddittorietà di motivazione ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 11) c.p.c. che permette l'impugnazione del lodo quando “contiene disposizioni contraddittorie”.
I primi tre motivi di impugnazione possono essere congiuntamente esaminati:
Da un lato essi sono inammissibili ai sensi dell'art. 817 III co. c.p.c. e 829 n.2.
c.p.c., avendo non solo l'impugnante omesso nel giudizio arbitrale ogni contestazione al riguardo, ma avendo persino proposto una domanda riconvenzionale.
Sotto altro autonomo profilo in ordine al primo motivo non è ravvisabile un patto di quota lite, ma una parametrazione dei compensi che tenesse conto dei risultati conseguibili. Condivisibilmente parte resistente ha controdedotto: “La legge
247/2012, nel vietare il c.d. patto di quota lite, prevede all'art. 13, c. 3 che “Sono
3 vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione della ragione litigiosa. e Pt_1
MA IA hanno, espressamente, pattuito i compensi professionali come segue: - nel primo mandato, quello sottoscritto in data 31.10.2018, le Parti disciplinavano i corrispettivi “prevedendo tre differenti ed alternative modalità connesse all'esito dell'operazione di cessione di bene immobile di proprietà della
Società sito in Marcianise (CE) ed in particolare:
a) nel caso di cessione dell'intero bene immobile ad un corrispettivo pari ad almeno €. 15 milioni (circa), il corrispettivo dovuto era pari ad €. 50.000 (euro cinquantamila/00);
b) in alternativa, nel caso di cessione dell'intero bene immobile ad un corrispettivo pari ad almeno €. 16,5 milioni (circa), il corrispettivo dovuto era pari ad €. 70.000 (euro settantamila/00).
c) in alternativa, nel caso di cessione parziale del bene immobile ad un corrispettivo pari ad almeno €. 15 milioni (circa) con futura locazione della parte residua dell'immobile non oggetto di vendita (ad un corrispettivo di 1 milione circa per ogni annualità) il corrispettivo dovuto era pari ad €. 90.000,00 (euro novantamilamila/00).
In assenza delle suddette condizioni sub a), sub b) e sub c), ma solo ed esclusivamente al verificarsi dell'omologa del piano 182 bis L.F., la Pt_1
riconosceva comunque alla MA IA, per l'attività svolta, un corrispettivo pari ad €. 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) da pagare alla definizione dell'operazione di vendita del bene immobile sito in Marcianise così come sotto specificato.”
- nel secondo mandato, invece, i compensi venivano concordati come da scrittura dell'1/10/2019 nei seguenti termini:
4 “3.1 A fronte delle prestazioni sopra indicate, la Società riconosce al professionista a titolo di onorario un compenso solo ed esclusivamente a “success fee” così determinato:
a) un compenso variabile a titolo di success fee pari al 5% del risparmio fiscale relativo alla sola imposta (escluse sanzioni ed interessi) oltre IVA e CPA, per ciascuna delle annualità definite in sede di accertamento con adesione e/o autotutela, che sarà dovuto solo nel caso di raggiungimento di un accordo con il e/o dell'annullamento parziale degli atti di accertamento;
Controparte_3
b) un compenso variabile a titolo di success fee pari al 2 % del risparmio fiscale relativo alle sanzioni ed interessi, oltre IVA e CPA, per ciascuna delle annualità definite in sede di accertamento con adesione e/o autotutela, che sarà dovuto solo nel caso di raggiungimento di un accordo con il e/o dell'annullamento parziale degli atti di Controparte_3
accertamento;.....”
Ai sensi del tenore letterale delle due clausole trascritte il corrispettivo dei professionisti non coincide “in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione della ragione litigiosa”, circostanza che, se al contrario fosse stata pattuita, avrebbe configurato i patti di quota lite, vietati dalla legge.
I compensi tra le parti sono, invece, stati concordati secondo valori e/o misure percentuali prefissate ed ancorate a valore di affari o risultati che si sarebbero cercati di raggiungere con l'esecuzione dei mandati professionali. Tale modalità di pattuizione dei compensi forensi è pienamente conforme alla legge, ai sensi dell'art. 13 L.P., comma 3, secondo cui “ La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.”
5 In ordine al secondo motivo rilievo assorbente ha il fatto che non sia stato adombrato neppure un difetto di imparzialità dell'avv. Sergio D'Andrea.
In ordine al terzo motivo si osserva che la clausola compromissoria era estremamente ampia e la devoluzione all'arbitro riguardava proprio in toto i compensi del professionista.
In ordine al 4° motivo si osserva che per giurisprudenza costante la “ nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie - va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista "nominatim" tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, pertanto, solo nella ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale. ( Cass. 1815/2000 e ss)
Né sussiste una carenza di motivazione , in quanto l'iter logico seguito dall'
Arbitro è chiaro.
E' evidente, condivisibile o meno che sia la statuizione, che la censura, sia pure qualificata come difetto di motivazione , si risolva nell'allegazione di un error in iudicando fondato su una contestazione della complessiva valutazione dei fatti e delle prove compiuta dall'arbitro, che è incensurabile in questa sede.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla Corte di Cassazione . Si richiama da ultimo l'ordinanza 13604/2024: “ La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove
6 acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.”
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'impugnazione condanna alla rifusione delle spese del grado Parte_1
in favore delle controparti che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma1 quater
T.U.115/2002
Roma, 14.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
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