Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio
- Presidente -
- Giudice - 2. Dott.ssa Luigia Franzese
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 238/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 13/05/2025,
avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Parte 1 e Parte_2letto il ricorso depositato in data 03/02/2025 da entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to ALESSANDRA D'UONNOLO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in San Prisco (CE) in data
21/06/2002 e che dalla loro unione è nato, il 13.11.2003, il figlio Persona_1 ;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
2) la casa coniugale sita in San Prisco alla via Universo n. 4 viene assegnata alla sig.ra NT RA con i beni che l'arredano, la quale la occuperà unitamente al figlio IA IO;
3) il sig. De CE si impegna a ritirare i propri effetti personali dalla casa coniugale entro 30 giorni dalla omologa della separazione;
4) il sig. De CE si impegna a versare alla sig.ra RA la somma mensile di €
500,00 per il mantenimento della stessa, entro il giorno 05 di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5) il sig. De CE si impegna a versare al figlio IA IO la somma mensile di
€ 500,00 a titolo di mantenimento dello stesso, entro il giorno 05 di ogni mese,
importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6) il dr. De CE si impegna a provvedere a tutte le spese straordinarie di carattere medico, universitarie e sportivo che si renderanno necessarie per il figlio IA
IO nella misura del 70%, nel mentre il 30% ricadrà sulla sig.ra RA;
7) RA NT si impegna a trasferire al figlio De CE IA IO la nuda proprietà della casa coniugale sita in San Prisco alla via Universo n. 4, con riserva di usufrutto ad essa RA NT entro 30 giorni dall'omologa della separazione. La casa coniugale viene meglio descritta:
a) immobile sito in San Prisco alla via Universo n. 4 riportato in Catasto Fabbricato del comune di San Prisco al foglio 6, particella 5852, sub 22, p. T-1, categ. A/2,
classe 3; b) immobile sito in San Prisco alla via Universo n. 4 riportato in Catasto Fabbricato
del comune di San Prisco al foglio 6 particella 5852 sub 23, p S1, categoria C/6
classe 1;
c) immobile sito in San Prisco alla via Universo n. 4 riportato in Catasto Fabbricato
del comune di San Prisco al foglio 6 particella 5852 sub 18, p S1, categoria C/2,
classe 1
Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, meritevole di accedere al regime di favore di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 06 marzo 1987;
8) NT RA e GI De CE si impegnano a trasferire al figlio
IA IO De CE, entro 30 giorni dall'omologa della separazione, la quota di comproprietà indivisa pari a 19/1000.000 (diciannove centomillesimi) dell'intero
Residence "Il Vigo di Marilleva" sito nel comune di Mezzana (TN), loc. Marilleva
1400, che dà diritto:
al godimento periodico, plurimo e turnario dell'appartamento B6A61 nel periodo n. 1 dell'intero predetto Residence, identificato alla partita tavolare 984
(novecentottantaquattro); Comune Catastale Mezzana, particella edificiale 390
(trecentonovanta), Porzione Materiale 4 (quattro) e distinto e censito al catasto fabbricati del Comune di Mezzana con il mappale 390 subalterni da 244, 276, 277 e
279 del foglio 8, con corrispondenti proporzionali quote indivise sui beni pertinenziali comuni allo stesso Residence e con la corrispondente quota dei relativi arredi, corredi, impianti, attrezzature e beni mobili in genere. Il tutto con le annesse aree pertinenziali già comprese nelle corrispondenti planimetrie del catasto fabbricati;
-al godimento periodico, plurimo e turnario in comune con altri eventuali aventi diritto ed esclusivamente per lo stesso periodo sopra specificato di tutte le porzioni ed aree esterne con particolare menzione di quelle adibite a posti auto (che sono tutti di uso comune) e delle altre parti di uso comune, il tutto da usarsi nel rispetto del Regolamento e delle indicazioni all'uopo fornite dall'Amministrazione del
Residence.
Tale accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, meritevole di accedere al regime di favore di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 06 marzo 1987;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
rilevato che le parti con i patti di separazione non intendono trasferire gli immobili, ma si impegnano a trasferirli con atto separato;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei
'nata a [...] il [...], e Parte_2 coniugi Parte 1
nato a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Prisco (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 14,
parte II, serie A, anno 2002;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo